CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 2 luglio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Mi richiamo agli antefatti delle cause 322 e 323/85.
Il sig. Hartmut Schwiering era un altro candidato al concorso CC/A/8/85. Non è stato ammesso alle prove per il fatto che il punto VII del bando di concorso precisava che gli atti di candidatura dovevano essere « accompagnati dalle pezze giustificative riguardanti gli studi e l'esperienza professionale » e che, per quanto lo riguarda, egli non aveva prodotto gli originali o copie autenticate dei documenti prescritti.
La relazione della commissione giudicatrice in data 28 ottobre 1985 dichiara che, dato che taluni suoi membri avevano ritenuto di non poter accettare come pezze giustificative le fotocopie non autenticate, si era deciso di rimettersi alla risposta che sarebbe stata data dal capo della divisione del personale e dell'amministrazione a due quesiti che gli erano stati sottoposti, il 25 luglio 1985, circa l'esistenza eventuale di giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di pezze giustificative e circa i requisiti necessari perché un documento prodotto possa essere considerato tale.
Dalle risposte si desumeva in sostanza:
—
che spettava al candidato mettere tutte le occorrenti pezze giustificative a disposizione della commissione giudicatrice, la quale non aveva accesso ai fascicoli individuali in possesso dell'amministrazione;
—
che, a richiesta della commissione giudicatrice, il candidato poteva fornire ulteriori informazioni circa i documenti già contenuti nel fascicolo di candidatura;
—
che la pezza giustificativa può essere l'originale, oppure la copia dell'originale debitamente autenticata.
Alla luce di queste indicazioni, il presidente della commissione giudicatrice, con lettera 2 agosto 1985, comunicava allo Schwiering che, non avendo prodotto pezze giustificative conformi alle norme di cui sopra, non poteva essere ammesso al concorso.
Invitato a presentare osservazioni lo Schwiering, con lettera 22 agosto 1985, sosteneva che, per quanto gli constava, la definizione di pezze giustificative fatta propria dalla commissione giudicatrice non si desumeva né dal bando di concorso, né dalla giurisprudenza della Corte. L'obbligo di esibire l'originale o la copia autenticata sarebbe in generale chiaramente indicato nel bando. Non sarebbe abituale per la Corte dei conti il porre una condizione del genere nei concorsi interni, né persino in taluni concorsi interistituzionali.
Dal canto suo, con nota 4 ottobre 1985, il capo della divisione del personale e dell'amministrazione ricordava alla commissione giudicatrice che, a norma dell'art. 2, 2° comma, dell'allegato III, dello statuto, in caso di dubbio essa poteva chiedere ai candidati di fornire ulteriori documenti od informazioni. L'autore della nota dichiarava inoltre che, trattandosi di un concorso interno al quale partecipava un numero limitato di candidati, l'obbligo « beninteso » di assistenza obbligava la commissione giudicatrice a valersi di questa disposizione. Esso osservava infine che, a differenza dei bandi di concorso generali, il bando in esame non esigeva, in quella fase del procedimento, l'esibizione di originali o di copie autenticate.
La commissione giudicatrice, rilevando una contraddizione fra le due interpretazioni successivamente date dalla stessa autorità amministrativa e desiderando che non si pensasse che essa fosse stata influenzata « in particolare dalle caratteristiche dei candidati », si rifiutava di modificare i propri criteri. Con lettera 28 agosto 1985 comunicava quindi allo Schwiering di tener ferma la decisione 2 agosto 1985.
Il ricorso dello Schwiering si richiama alla sua lettera 22 agosto 1985. Esso aggiunge che la commissione giudicatrice non ha tenuto nel debito conto l'obbligo di assistenza nei confronti dei dipendenti dell'istituzione, che, in particolare, essa avrebbe dovuto chiedere ai candidati di far autenticare le copie dei documenti prodotti ovvero tener conto delle osservazioni fatte tanto dal ricorrente, quanto dal capo della divisione del personale e dell'amministrazione.
2.
Come nelle due cause sopra menzionate, la Corte dei conti ha concluso per la ricevibilità e per l'accoglimento del ricorso. Ritenendo che i chiarimenti forniti dalla commissione giudicatrice sono giuridicamente infondati, date le condizioni poste nel bando di concorso, e meravigliandosi che essa non abbia creduto di dover modificare il proprio punto di vista di fronte alle osservazioni del ricorrente e della posizione chiaramente assunta dall'AIPN nella nota 4 ottobre 1985, l'istituzione convenuta ha espresso anche qui il proprio rincrescimento di non poter, a causa della giurisprudenza della Corte, annullare o modificare i provvedimenti di una commissione giudicatrice. Mi richiamo su quest'ultimo punto alle mie conclusioni odierne per le cause 322 e 323/85.
3.
Circa il problema caratteristico della presente causa, cioè quello della nozione di pezze giustificative, nella sentenza 74/77 (Allgayer/Parlamento, 25 aprile 1978, Race, pag. 977) questa Corte si è pronunziata sulla validità del deposito della copia di un diploma, copia non autenticata, in allegato all'atto di candidatura ad un concorso generale. Il bando relativo precisava che era opportuno fornire i documenti relativi ai diplomi e titoli di studio sotto forma di copie autenticate e dichiarava persino che le fotocopie non autenticate non sarebbero state accettate. La commissione giudicatrice aveva cionondimeno ammesso la ricorrente al concorso. Voi avete deciso che
« le precisazioni fornite nelle disposizioni comuni per i concorsi generali, nel senso di inviare diplomi o titoli di studio sotto forma di copie certificate conformi all'originale, non sono che una raccomandazione di carattere pratico rivolta ai candidati, ai quali i documenti trasmessi non vengono restituiti; spetta quindi alla commissione giudicatrice valutare se i documenti presentati dal candidato siano o meno atti a provare ch'egli può essere ammesso al concorso » (punto 4 della sentenza).
Nel presente caso, il bando di concorso non conteneva alcuna precisazione in proposito. Ne consegue, a fortiori, rispetto alla sentenza sopra citata, che il ricorrente non poteva essere vincolato da una condizione la quale, anche quando figura espressamente nel bando di concorso e non è soddisfatta, non pare avere carattere decisivo. Cionondimeno, si può obiettare, la stessa sentenza precisa che spetta alla commissione giudicatrice determinare il valore probatorio dei documenti prodotti. Si deve ribattere che la commissione giudicatrice non può aggiungere una condizione non espressa, a meno che essa non si desuma da una norma, dalla giurisprudenza o da un uso costante, senza consentire ai candidati di soddisfarla mediante un'ulteriore esibizione.
La nota 4 ottobre 1985 precisa che le semplici fotocopie non autenticate sono ammesse come pezze giustificative per determinati concorsi interni della Corte dei conti. Di conseguenza, anche se si fosse ritenuto necessario essere più esigenti per l'avvenire, la prassi esistente obbligava la commissione giudicatrice del concorso CC/A/8/85, in considerazione del dovere di assistenza, a tener conto di quanto stabiliva il bando di concorso nonché degli usi dell'istituzione, che essa non poteva affatto ignorare dato che le erano stati segnalati dall'AIPN. Indubbiamente, come l'avvocato generale Reischi ha rilevato nelle conclusioni per la causa 74/77, sopra citata, l'art. 2, 2° comma, dell'allegato III, dello statuto non le imponeva affatto, in linea di principio, l'obbligo di chiedere ulteriori documenti. Il dovere di assistenza, però, tenuto conto della prassi anteriore, trasformava questa possibilità in norma imperativa. Questa nozione, tratta dal diritto amministrativo tedesco (« Fürsorgepflicht »), non figura nello statuto del personale, ma voi avete ammesso che essa vale per il pubblico impiego comunitario. Essa implica in particolare che la pubblica autorità, quando si pronunzia a proposito di un dipendente, tenga conto tanto dell'interesse del servizio, quanto di quello del dipendente stesso (vedi sentenze 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33 e 75/79, Race. pag. 1677, punto 22, pag. 1697; del pari, 9 dicembre 1982, Plug/Commissione, 191/81, Race. pag. 4229, punto 21, pag. 4247).
Quanto è emerso a proposito del procedimento amministrativo mi induce a pensare che « l'equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo statuto ha creato nei rapporti fra l'amministrazione ed i suoi dipendenti » (sentenza Kuhner, sopramenzionata, punto 22), non è stato adeguatamente tenuto presente. Indubbiamente la commissione giudicatrice, come essa ha dichiarato nella relazione all'AIPN in data 28 ottobre 1985, si è trovata di fronte alle contraddizioni contenute nei successivi pareri datile dall'amministrazione dell'istituzione convenuta ed ha altresì voluto non essere accusata di parzialità. Ciò non toglie che, non essendo vincolata da detti pareri, doveva astenersi dall'aggiungere puramente e semplicemente al bando di concorso una condizione restrittiva e, se decideva valendosi del proprio potere discrezionale di porre una nuova esigenza, doveva consentire ai candidati di soddisfarla, dato che lo statuto contiene una disposizione in questo senso.
Concludo pertanto proponendo alla Corte di annullare le decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 della commissione giudicatrice nel concorso CC/A/8/85 interno della Corte dei conti nella parte in cui riguardano l'esclusione dal concorso del sig. Hartmut Schwiering e di porre tutte le spese a carico dell'istituzione convenuta.
( *1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy