CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 2 luglio 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Per coprire un posto di ruolo di amministratore della carriera A7/A6, la Corte dei conti, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « AIPN »), indiva nel 1985 il concorso interno CC/A/8/85, pubblicandone il bando e nominando la commissione giudicatrice.
Quattordici dipendenti presentavano la loro candidatura. La commissione giudicatrice, ritenendo che essi non soddisfacessero i requisiti stabiliti dal bando per partecipare alle prove, non ne ammetteva nessuno al concorso, nonostante che l'AIPN avesse richiamato la sua attenzione sull'interpretazione più elastica che, a suo avviso, si doveva dare a talune disposizioni del predetto bando.
Quattro candidati, i sigg. Henri Maurissen, Hartmut Schwiering, Volker Hoyer e Manfred Neumann, hanno proposto dinanzi a Voi ricorso avverso le decisioni adottate dalla commissione giudicatrice nei loro confronti. L'udienza nella causa Maurissen è stata fissata per il 23 ottobre 1986. Nella causa Schwiering saranno presentate oggi conclusioni a parte.
2.
Esaminerò quindi i ricorsi dello Hoyer e del Neumann, poiché le cause, data la loro connessione, sono state riunite con la vostra ordinanza 9 aprile 1986.
Nel bando di concorso figuravano le seguenti disposizioni:«IV —
Ammissione al concorso:
saranno ammessi al concorso i candidati:
(...)
3.
—
in possesso di una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali delle Comunità e di una soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue. Sarà gradita la conoscenza di una terza lingua.
—
per motivi di servizio, si richiede la conoscenza della lingua francese.
La commissione giudicatrice, dopo aver esaminato i fascicoli, stabilirà l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e quindi ammessi al concorso. V —
Concorso
Il concorso è per titoli e per esami.
(...)
B — Prove:
1. Natura delle prove:
(...)
c)
Colloquio inteso a valutare le conoscenze linguistiche di cui al summenzionato punto IV, n. 3. »
Nei loro rispettivi atti di candidatura lo Hoyer e il Neumann avevano fornito entrambi le seguenti indicazioni a proposito della lingua francese:
—
letta: bene;
—
scritta: discretamente (sufficiente);
—
parlata: discretamente (sufficiente).
La commissione giudicatrice, tenuto conto della sua interpretazione del precitato bando, non ammetteva i ricorrenti al concorso. Infatti, a suo avviso:
—
per la natura del posto da coprire e nell'interesse del servizio i candidati dovevano possedere un livello di conoscenza del francese almeno pari a « bene » per quanto riguarda la lingua « letta », « scritta » e « parlata », voci che figurano nel modulo che doveva essere compilato dai candidati,
—
inoltre, in base alle disposizioni del punto IV del bando di concorso la commissione giudicatrice era tenuta, nella fase dell'ammissione al concorso, a selezionare fra i candidati quelli le cui dichiarate conoscenze — con riserva di successiva verifica attraverso la prova orale contemplata — potevano corrispondere al livello richiesto. Tale « criterio » era giustificato perché nessun candidato ha « interesse a dichiarare un livello di cognizioni inferiore alla realtà » (relazione della commissione giudicatrice presentata all'AIPN il 28 ottobre 1985).
La decisione di esclusione dal concorso veniva notificata il 2 agosto 1985 dal presidente della commissione giudicatrice allo Hoyer e al Neumann. Questi venivano invitati a presentare le loro osservazioni e lo facevano, criticando il provvedimento adottato nei loro confronti ed esponendo i motivi della critica. Con lettere inviate agli interessati il 28 ottobre 1985 la commissione giudicatrice confermava la sua decisione.
Il 30 ottobre 1985 l'AIPN comunicava a tutti i candidati al concorso che non intendeva pubblicare un elenco degli idonei « vuoto » e che, di conseguenza, il procedimento veniva sospeso in attesa di eventuali ricorsi.
3.
I ricorrenti vi chiedono di annullare le decisioni della commissione giudicatrice, alla quale essi fanno carico
—
di avere, esigendo un determinato livello di conoscenza del francese, stabilito un requisito di ammissione che non figura nel bando di concorso,
—
di aver omesso di verificare oggettivamente, attraverso il colloquio all'uopo contemplato, l'esattezza soggettiva presentata da ciascun candidato circa la propria conoscenza del francese.
4.
La Corte dei conti, convenuta, conclude per l'accoglimento dei ricorsi.
Ricordando il suo persistente disaccordo con la commissione giudicatrice essa osserva — deplorandolo — che la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza 14 luglio 1983 (causa 144/82, Detti/Corte di giustizia delle Comunità europee, Race. pag. 2421) esclude che l'AIPN possa modificare o annullare le decisioni della commissione giudicatrice di un concorso anche qualora esse siano manifestamente inficiate da gravi errori. Tuttavia, la convenuta ritiene che, qualora, come nella fattispecie, non vi sia una controversia fra le parti del procedimento, l'AIPN debba disporre di un potere di riforma, il che presupporrebbe una modifica della vostra giurisprudenza.
5.
Non sono state sollevate eccezioni d'irri-cevibilità. Infatti, secondo la vostra giurisprudenza, le decisioni in cui la commissione giudicatrice esprima un giudizio sulle qualità del candidato possono essere impugnate direttamente con un ricorso (causa 144/82, Detti, summenzionata; sentenza 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione delle Comunità europee, Race, pag. 427).
Nel merito, ritengo che i ricorsi debbano essere accolti.
Infatti, la commissione giudicatrice, anche se è tenuta a verificare se i candidati soddisfino i requisiti di ammissione, può esercitare questa competenza solo basandosi su dati oggettivi, come i titoli universitari o l'attestato, rilasciato dall'autorità competente, di un'esperienza professionale rispondente ai requisiti di equivalenza e di durata prescritti dal bando di concorso.
La conoscenza della lingua francese era richiesta senza che ne venisse specificato il livello. Pertanto, la commissione giudicatrice avrebbe potuto, già in quella fase, escludere legittimamente dal concorso i candidati che avessero dichiarato di non conoscere affatto il francese.
In tutti gli altri casi, il necessario livello delle cognizioni, che senza dubbio spettava alla commissione giudicatrice valutare in considerazione della natura delle funzioni da esercitare, doveva essere accertato attraverso il colloquio previsto a questo scopo. L'esclusione operata con riferimento alla valutazione soggettiva dei candidati e basata sulla considerazione che questi avrebbero — il che non può essere eretto a regola generale — « piuttosto la tendenza a sopravvalutare il livello delle loro cognizioni » (vedasi la già citata relazione del 28 ottobre 1985), sarebbe, come nella fattispecie, in contrasto con il dovere di obiettività e con il principio della parità di trattamento dei candidati, che le commissioni giudicatrici sono tenute a rispettare.
6.
Non vi sarà pertanto nessuna difficoltà ad annullare le decisioni impugnate e a porre termine non tanto a una controversia, giacché non vi sono punti controversi fra le parti, ma ad un'impasse giuridica. A tale scopo non è affatto necessaria l'inversione di rotta giurisprudenziale auspicata dalla convenuta, i cui presupposti giuridici — per limitarci a questo aspetto — mi sembra non sussistano nella fattispecie. Infatti, la Corte dei conti, in qualità di AIPN, non ha ritenuto necessario annullare al vostro posto le decisioni impugnate. Non dovete quindi pronunciarvi su un suo potere in tale senso.
Tuttavia, la convenuta sostiene di averne considerato la possibilità, in particolare dopo aver letto le mie conclusioni nella causa Williams (sentenza 16 ottobre 1984, causa 257/83, Racc. pag. 3547). Ritengo che abbia fatto bene ad astenersene. Siffatto potere di annullamento comprometterebbe infatti l'indipendenza della commissione giudicatrice e quindi la garanzia di imparzialità che spetta ai candidati.
Aggiungo di avere la sensazione di essere stato frainteso. Nelle conclusioni cui la convenuta fa riferimento ho semplicemente ricordato che l'art. 5 dell'allegato III dello statuto, il quale conferisce « competenze alla commissione giudicatrice per stabilire ‘ l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso’», non poteva essere interpretata nel senso « ch'essa revochi all'AIPN il potere, se non il dovere, di accertare che tal candidato iscritto nell'elenco degli idonei dalla commissione giudicatrice sia effettivamente in possesso dei requisiti di diploma o di esperienza da essa stessa stabiliti ».
Ciò significa non già che l'AIPN possa annullare la decisione della commissione giudicatrice qualora questa sia viziata, ma che essa ha il dovere, nell'esercizio della propria competenza, di non procedere a nomine irregolari.
Vi suggerisco, di conseguenza, di annullare le decisioni impugnate e di porre le spese del giudizio interamente a carico dell'istituzione convenuta.
( *1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy