Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il ricorrente, sig . Yves Bouteiller, dipendente delle Comunità europee dal 1959, chiede l' annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, con la quale il sig . Juergen Mensching è stato nominato capo della divisione "Energia ( carbone escluso ), chimica, prodotti agricoli e alimentari" della direzione generale "Concorrenza ".
Questa nomina faceva seguito alla pubblicazione, in data 26 ottobre 1984, dell' avviso di posto vacante COM/1421/84, cui rispondevano 19 dipendenti, fra i quali il ricorrente .
Esaminate le candidature, il comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3 ( gruppo Noël ) emetteva - il 17 dicembre 1984 - il parere che cinque candidati, fra i quali il sig . Mensching, ma non il ricorrente, avrebbero dovuto esser presi particolarmente in considerazione .
Il 19 dicembre la Commissione esaminava le candidature e decideva di nominare il sig . Mensching al posto di capodivisione .
La decisione veniva adottata in un momento in cui i due commissari francesi, sigg . Ortoli e Pisani, essendosi dimessi, non facevano più parte della Commissione .
Il Consiglio, nelle sue riunioni del 6 novembre e dell' 11 dicembre 1984, aveva deciso di non procedere alla loro sostituzione, dato che la nuova Commissione sarebbe entrata in carica il 5 gennaio 1985 .
Il reclamo amministrativo e il ricorso sono stati tempestivamente proposti, in conformità agli artt . 90 e 91 dello statuto del personale .
2 . Passo ora all' analisi dei vari mezzi dedotti dal ricorrente a sostegno del ricorso .
Nell' atto introduttivo, il ricorrente ha fatto valere, come primo motivo di annullamento, che la composizione della Commissione al momento della decisione controversa era irregolare, tenuto conto di quanto disposto dall' art . 10, n . 1, 4° comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ( trattato di fusione dell' 8 aprile 1965 ).
Questo argomento non può essere accolto .
L' art . 12 del suddetto trattato consente che il Consiglio decida di non sostituire i commissari le cui funzioni cessino prima della scadenza del mandato . Il Consiglio adottava una decisione in tal senso nel caso dei sigg . Ortoli e Pisani, in quanto mancava solo poco tempo perché essi giungessero alla fine del loro mandato .
D' altronde, come ribatte la Commissione, la norma contenuta nell' art . 10 del trattato di fusione non potrebbe, di per sé, alla luce del principio generale della continuità del servizio pubblico, impedire il funzionamento della Commissione .
Lo stesso si verifica in altri casi di forza maggiore, come il decesso di un membro della Commissione il quale sia stato l' unico di una determinata cittadinanza .
Essendo, d' altra parte, incontestato che esisteva il "quorum" richiesto dall' art . 17 del trattato di fusione per l' attività della Commissione, si deve concludere che la decisione di nomina del sig . Mensching è ineccepibile dal punto di vista della competenza dell' organo che l' ha adottata .
E' questa l' opinione espressa dalla Commissione e dal Consiglio nelle risposte alle interrogazioni scritte n . 1941/84 e n . 1942/84 del Parlamento europeo, quando, espressamente e senza riserve, hanno considerato che la Commissione, essendo la sua composizione costantemente conforme alle norme in vigore, poteva esercitare pienamente le sue funzioni, e che deve ritenersi del tutto certa la validità degli atti adottati durante il periodo in questione .
Ciò vale per varie altre nomine ed atti di diversa natura che, com' è stato ricordato in udienza, la Commissione ha adottato durante il suddetto periodo di due mesi, rivelandosi priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe stata competente ad agire soltanto nei casi d' urgenza, nei quali un eventuale ritardo avrebbe potuto pregiudicare gli interessi della Comunità .
In definitiva, il ricorrente ha dovuto ammettere, in udienza, che la Commissione non aveva una composizione irregolare e, di conseguenza, disponeva dei poteri per agire validamente .
Il ricorrente ha d' altronde ridimensionato l' autonomia di questo mezzo, già nella fase scritta del procedimento e poi, chiaramente, nella fase orale, quando ha collegato l' argomento relativo all' irregolarità alla pretesa precipitazione o fretta con cui la Commissione avrebbe agito, il che costituirebbe un vizio di sviamento di potere .
Il primo mezzo dedotto dal ricorrente finisce quindi per confondersi col quarto, cosicché ne prenderò in esame gli ulteriori aspetti nell' ambito di quest' ultimo mezzo .
D' altro canto, a quest' ultimo mezzo si ricollegano sostanzialmente, in definitiva, anche gli altri argomenti del ricorrente, in quanto tutti si risolvono nella censura di sviamento di potere formulata dal ricorrente nei confronti della Commissione .
Li esaminerò tuttavia uno per uno, in ciò che essi hanno di specifico e di autonomo .
2.1 . Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe nominato al posto in questione un candidato che, al contrario del ricorrente, non possedeva l' esperienza né le qualificazioni richieste dall' avviso di posto vacante .
Essa avrebbe in tal modo violato l' art . 7, n . 1, dello statuto, secondo cui ciascun funzionario dev' essere assegnato "ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro", "nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza .
Secondo il ricorrente, questo sarebbe un mezzo autonomo, distinto dal mezzo successivo, che si basa sull' art . 45, n . 1, dello statuto, norma da applicare per le promozioni .
Si deve riconoscere che è difficile, nelle circostanze del caso, ravvisare nella violazione dell' art . 7 un autonomo motivo di annullamento, diverso dallo sviamento di potere, o un argomento distinto da quello basato sull' art . 45, n . 1 .
Tuttavia, ammessa la suddetta qualificazione, vediamo se gli argomenti del ricorrente siano fondati .
La Commissione illustra la propria contestazione della tesi del ricorrente descrivendo la carriera del sig . Mensching .
Membro del gabinetto del commissario Haferkamp fra il 1970 e il 1975, assistente del direttore generale della "Concorrenza" dall' agosto 1975 all' aprile 1981, vice capogabinetto e poi capogabinetto dello stesso commissario, il sig . Mensching avrebbe acquisito, al di là della sua preparazione universitaria, le conoscenze e l' esperienza necessarie per soddisfare tutte le condizioni specifiche dell' avviso di posto vacante con riguardo sia alla natura del posto da coprire, sia alle qualificazioni richieste .
In effetti, secondo la Commissione, i suoi compiti come assistente del direttore generale della "Concorrenza" erano estesi a tutti gli aspetti della politica e del diritto della concorrenza nella Comunità, e le funzioni da lui svolte nel gabinetto di un commissario, oltre a provare la sua idoneità alla gestione del personale, lo avevano obbligato a prendere conoscenza e a tenersi al corrente di tutti gli aspetti dell' attività comunitaria, al di là di taluni settori specifici, in conformità alle attribuzioni dei commissari ed alla natura collegiale delle responsabilità della Commissione, per cui i membri dei singoli gabinetti sono costretti a seguire il complesso delle attività dell' istituzione .
Nel gabinetto Haferkamp, il sig . Mensching sarebbe stato, d' altra parte, incaricato per circa 4 anni, in qualità di vice capogabinetto, della politica della concorrenza ( DG IV ) e, secondo la Commissione, nei suoi rapporti informativi sono menzionate le sue attività di consulente per tutti i settori della politica di concorrenza fra il 1971 e il 1981 .
In udienza, il ricorrente ha insistito in particolare sul fatto che il sig . Mensching non sarebbe in possesso di una delle qualificazioni richieste, la "conoscenza di uno o più dei settori interessati", che la sua carriera non gli avrebbe consentito di acquisire .
A me non pare che ciò sia esatto .
L' avviso di posto vacante non richiedeva in proposito ( contrariamente a quanto faceva per altre qualificazioni ) una conoscenza approfondita; era sufficiente una conoscenza, non meglio precisata, di uno o più settori compresi nella DG IV .
Stando così le cose, non ritengo che l' autorità avente il potere di nomina abbia errato - e tanto meno che abbia commesso un errore manifesto - considerando che, date le funzioni da lui esercitate, il sig . Mensching aveva acquisito tale conoscenza . Sarebbe strano il contrario, per un funzionario che lo stesso ricorrente ha riconosciuto essere "una persona estremamente competente ".
La Commissione indica del resto che i rapporti informativi del sig . Mensching, oltremodo lusinghieri per l' intera durata della sua carriera, mettono in rilievo la sua competenza e le sue qualità di funzionario eccezionale .
E' certo che, come viene ammesso dalla Commissione nel controricorso, anche la carriera del sig . Bouteiller, funzionario della DG "Concorrenza" dal 1959, è tale da far ritenere soddisfatte le condizioni stabilite dall' avviso di posto vacante .
Tuttavia, sempre secondo la Commissione, i rapporti informativi del ricorrente sono stati assolutamente favorevoli soltanto per gli anni dal 1959 al 1978 .
In tali circostanze, l' autorità avente il potere di nomina doveva far uso del proprio potere discrezionale nel valutare l' idoneità dei candidati a svolgere nuovi compiti nell' interesse del servizio .
Essa lo ha fatto attenendosi al parere del comitato consultivo per le nomine, il quale aveva selezionato, fra tutti coloro che si erano presentati, cinque candidati di varia cittadinanza, da esso ritenuti i più idonei ad occupare il posto in questione . Fra questi candidati era compreso il sig . Mensching, ma non il ricorrente .
Ora, come la Corte ha più volte affermato, "la valutazione delle attitudini di un dipendente è di competenza dell' amministrazione" ( 1 ) e "per la valutazione dell' interesse del servizio e dei meriti da prendere in considerazione nell' ambito della decisione (( di promozione )), l' autorità avente il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale" ( 2 ).
In questo campo, il controllo della Corte dovrà "limitarsi all' accertamento del se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, questa abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato ".
"La Corte non può in particolare sostituire la propria valutazione dei meriti e delle qualifiche dei candidati a quella dell' autorità che ha il potere di nomina, se nessun elemento del fascicolo consente di affermare che, nel valutare i meriti e le qualifiche dei candidati, l' autorità che ha il potere di nomina abbia commesso un errore manifesto" ( 3 ).
E' questo il caso nel presente procedimento : non è stato in alcun modo dimostrato che, promuovendo il sig . Mensching e non il sig . Bouteiller o qualsiasi altro candidato, l' autorità avente il potere di nomina abbia superato i limiti dell' ampio potere discrezionale riconosciutole dalla Corte, o abbia valutato in modo manifestamente errato le qualificazioni dei candidati .
La Corte ha d' altra parte ritenuto ( 4 ) che l' autorità avente il potere di nomina non è nemmeno "tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non prescelti in quanto tale motivazione potrebbe nuocere a questi ultimi, o quanto meno ad alcuni di essi ".
E' vero che, come è stato pure affermato dalla Corte ( 5 ), l' esercizio dei poteri dell' autorità avente il potere di nomina presuppone "lo scrupoloso esame dei fascicoli ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell' avviso di posti vacanti ".
Da tutto quanto precede risulta tuttavia che la nomina del sig . Menshing rispettava integralmente, tenuto conto del suo fascicolo personale, le condizioni definite nell' avviso di posto vacante .
Perciò, a mio avviso, questo mezzo dev' essere disatteso .
2.2 . Secondo il ricorrente, la Commissione non avrebbe proceduto ad uno scrutinio comparativo dei meriti dei candidati e dei rispettivi rapporti informativi, violando in tal modo le disposizioni dell' art . 45 dello statuto .
Gli atti di candidatura non sarebbero stati esaminati dalla Commissione stessa, che si sarebbe semplicemente basata sulla verifica effettuata dalla direzione generale "Personale e amministrazione" e sul parere del comitato consultivo per le nomine nei gradi A2 e A3 .
Dal verbale della riunione della Commissione in data 19 dicembre 1984 risulta tuttavia che :
a ) gli atti di candidatura degli interessati sono stati resi noti col documento PERS ( 84 ) 204;
b ) essi sono stati verificati dalla direzione generale del personale, in base ai documenti giustificativi che si trovavano nel fascicolo personale degli interessati;
c ) il comitato consultivo per le nomine ha emesso, il 17 dicembre 1984, il suo parere, del quale la Commissione ha preso atto . Il parere è stato espresso in base all' esame dell' atto di candidatura di ciascun dipendente e del suo fascicolo personale, ed ha tenuto conto dell' opinione del direttore generale della "Concorrenza", sentito dal comitato;
d ) la Commissione ha effettuato uno scrutinio comparativo dei meriti dei candidati tenendo conto delle caratteristiche del posto da assegnare, ed ha esaminato i rapporti sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio di ciascun candidato .
Non vi è alcun motivo di supporre che le cose siano andate diversamente e, in ogni caso, il ricorrente non adduce alcuna prova del contrario, cioè del fatto che la Commissione non abbia effettivamente proceduto allo scrutinio comparativo dei meriti dei candidati .
Aggiungasi che, com' è stato affermato nella sentenza 1° luglio 1976 ( 6 nella causa 62/75, l' autorità avente il potere di nomina ha, nel decidere sulle promozioni, "il potere conferitole dallo statuto (...) di operare una scelta in base allo scrutinio per merito comparativo dei candidati promuovibili - scrutinio da effettuarsi secondo il metodo da essa ritenuto più idoneo - nonché in base ai loro rapporti informativi ". Al riguardo, i fattori di valutazione sono vari e comprendono in particolare i diplomi posseduti dai candidati, la competenza e il rendimento di cui questi hanno dato prova nel lavoro, nonché il livello generale dei servizi da essi resi nello svolgimento dei loro compiti ( 7 ).
Effettuato questo scrutinio comparativo - e come pure è stato dichiarato dalla Corte ( 8 ) - "allorché un candidato possiede tutti i requisiti menzionati nell' avviso di posto vacante, l' autorità che ha il potere di nomina può preferirlo ad un altro candidato ugualmente qualificato per motivi riguardanti l' interesse del servizio, senza che tale nomina costituisca uno sviamento di potere ".
In definitiva, anche in questo contesto devo sottolineare che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell' ambito delle decisioni di promozione adottate ai sensi dell' art . 45 dello statuto, com' è confermato dalla giurisprudenza citata a proposito del mezzo precedente, e che la Corte non può sostituire la propria valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell' autorità avente il potere di nomina, tranne che in caso di errore manifesto ( 9 ).
Ora, anche dal punto di vista dello scrutinio comparativo dei candidati, si deve concludere che dagli atti di causa non risulta che l' autorità avente il potere di nomina abbia superato i limiti dei suoi poteri o commesso alcun errore di valutazione che debba essere criticato .
Il ricorrente solleva inoltre, nella replica, dubbi circa la regolarità della composizione e del funzionamento del comitato consultivo per le nomine, considerando di essere nell' impossibilità di stabilire se sia stata rispettata la legittimità esterna e chiedendosi se detto comitato abbia o meno osservato l' art . 45, n . 1, dello statuto, "che attribuisce all' autorità avente il potere di nomina, e solo ad essa, la competenza a decidere sulle promozioni ".
In proposito si deve ricordare che il comitato consultivo per le nomine è stato creato con decisione 23 luglio 1980, nella quale sono definiti la sua composizione, il suo funzionamento e i suoi poteri .
Dal testo di tale decisione risulta chiaramente che si tratta di un organo consultivo, composto da membri nominati a titolo personale, con il compito di assistere la Commissione nell' esercizio delle sue funzioni di autorità avente il potere di nomina per i dipendenti di grado A2 e A3, senza alcun potere di decisione .
Come la Corte ha già affermato nella sentenza Vaysse ( 10 ), "per le decisioni di promozione, di trasferimento interno e di trasferimento interistituzionale è unicamente responsabile l' autorità che ha il potere di nomina . Di conseguenza, se quest' ultima fa intervenire, di propria iniziativa e senza esservi tenuta a norma dello statuto, nel corso della fase preparatoria di alcune di queste decisioni, un organo consultivo quale il 'gruppo Noël' , essa ha facoltà di disciplinarne discrezionalmente la composizione e le responsabilità ".
Quanto all' argomento che il ricorrente trae dal fatto che la Commissione, nel controricorso, ha dichiarato di non essere al corrente della nota del 1° ottobre 1984 con la quale egli sarebbe stato incaricato di esercitare ad interim le funzioni di capodivisione, la Commissione ha sufficientemente chiarito che non si trattava di un interim ai sensi dell' art . 7, n . 2, dello statuto - che avrebbe richiesto una decisione dell' autorità avente il potere di nomina, da inserire nel fascicolo personale a norma dell' art . 26 -, bensì semplicemente di una provvisoria sostituzione del capodivisione, in qualità di dipendente più anziano nel grado più elevato, fino alla designazione del futuro titolare del posto . Si tratterebbe, quindi, di un provvedimento interno di organizzazione dei servizi della DG IV, che si applica, in via di principio, automaticamente, in forza dell' art . 26 del regolamento interno della Commissione, senza che questa debba necessariamente prenderne conoscenza . In ogni caso, l' esercizio, durante poco più di due mesi, delle funzioni di cui è causa non sarebbe una circostanza tale da obbligare la Commissione a modificare necessariamente il proprio giudizio sui meriti dei candidati .
Infine, non mi sembra neppure che il ricorrente possa lamentarsi del fatto che la promozione controversa abbia avuto luogo il 19 febbraio 1985, in un momento in cui la Commissione non disponeva ancora dei rapporti informativi più recenti ( il rapporto del ricorrente per gli anni 1983-1985 è stato redatto nel febbraio 1986 ).
Come ci è stato segnalato dalla Commissione, questa disponeva - sia per il ricorrente, sia per il sig . Mensching -, al momento della nomina, degli ultimi rapporti informativi sul loro conto, compilati nel 1984 per gli anni 1981-1983 . Il rapporto informativo del ricorrente per gli anni 1983-1985 si limitava, del resto, ad una semplice conferma del rapporto precedente .
Per tutti questi motivi, si deve quindi concludere che anche questo mezzo dedotto dal ricorrente va disatteso .
2.3 . A sostegno della sua domanda, il ricorrente deduce un ultimo mezzo, del quale - come ho già osservato - tutti gli altri fanno, in un certo senso, parte integrante . A suo avviso, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere ( e/o uno sviamento di procedura ), in modo da dare la preferenza ad un collaboratore di un membro della Commissione rispetto ad un dipendente di carriera .
Esaminerò soltanto gli argomenti del ricorrente che non ho già analizzato e considerato infondati .
Il ricorrente fa valere la straordinaria precipitazione con la quale, a suo dire, la Commissione avrebbe adottato la decisione di nominare il sig . Mensching . Questo fatto, compreso in un insieme di presunzioni sufficiente a dimostrare lo sviamento di potere, risulterebbe dalla circostanza che la nomina del sig . Mensching sarebbe avvenuta prima del previsto .
Gli elementi forniti dal fascicolo di causa non consentono, tuttavia, di trarre questa conclusione .
In udienza, la Commissione ha messo in rilievo, senza essere contraddetta dal ricorrente, che il termine normale fra il deposito delle candidature e la decisione della Commissione è di due settimane . Ora, nella fattispecie era decorso quasi un mese, il che colloca il procedimento nell' ambito di uno svolgimento normale, privando di credibilità l' argomento tratto dalla fretta o precipitazione dell' istituzione .
Il posto di cui trattasi era, del resto, di recente creazione, e non fa meraviglia che, una volta creatolo, ci si sia preoccupati di assegnarlo .
Nella replica, il ricorrente ha fatto riferimento ad una pretesa volontà di favorire un dipendente di cittadinanza tedesca, nell' ambito di equilibri interni che la Commissione avrebbe voluto preservare . Ciò sarebbe provato, in particolare, dall' esistenza di un unico comitato consultivo per i gradi A2 e A3 .
La Commissione ha spiegato che tale circostanza deriva dal fatto che l' autorità avente il potere di nomina, cioè la Commissione, è la stessa per entrambi i gradi e, inoltre, che la cittadinanza tedesca era rappresentata in misura anche eccessiva nella DG IV, il che rende privo di significato l' argomento relativo all' equilibrio .
Del resto, in udienza, il ricorrente ha cercato di ridurre notevolmente la portata di questo argomento, sostenendo, in definitiva, che la cittadinanza del sig . Mensching è irrilevante nell' ambito della motivazione del ricorso .
D' altra parte, il ricorrente ha pure ammesso, in udienza, che la cittadinanza dei commissari dimissionari non è, tutto sommato, decisiva ai fini della sua tesi e che non viene messa in dubbio l' indipendenza dei membri della Commissione .
L' argomento tratto dall' eventuale discriminazione fondata sulla cittadinanza deve perciò essere disatteso .
A sostegno dell' argomento relativo al fatto che il sig . Mensching faceva parte di un gabinetto, il ricorrente fa valere ancora talune circostanze di carattere generale : la pretesa volontà di "sistemare" membri dei gabinetti dei commissari, le prese di posizione di organizzazioni sindacali e le interrogazioni formulate in proposito da un deputato del Parlamento europeo .
La Commissione ha contestato tale argomento basandosi sulla risposta data all' interrogazione parlamentare, nella quale è indicata la proporzione esatta delle promozioni di funzionari dei gabinetti sul totale delle promozioni che hanno avuto luogo durante il secondo semestre del 1984 .
Inoltre, secondo la Commissione, le prese di posizione sindacali erano intese a prevenire eventuali abusi in materia di reintegrazione di ex membri dei gabinetti, in particolare per quanto riguarda gli agenti temporanei e l' organizzazione di concorsi individuali, situazioni ben diverse da quella del sig . Mensching, dipendente di ruolo della Commissione dal 1° ottobre 1973 .
Gli argomenti del ricorrente si basano quindi su considerazioni generiche, in merito a fatti estranei alla causa, che a mio avviso non sono sufficienti a motivare l' allegazione di sviamento di potere .
Come è stato affermato dalla Corte ( 11 ), "una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati ".
Ora, da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non ha sufficientemente provato che la Commissione abbia abusato del proprio potere discrezionale, agendo in funzione di obiettivi illegittimi o commettendo un errore manifesto .
Mi sembra perciò tale da dover essere disatteso anche l' argomento del ricorrente relativo allo sviamento di potere che vizierebbe la decisione della Commissione .
Stando così le cose, poiché non può essere accolto alcuno dei mezzi dedotti dal ricorrente, ritengo che il presente ricorso debba essere respinto e che le spese debbano essere sopportate da ciascuna delle parti in conformità all' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Sentenza 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley / Commissione, Racc . 1973, pag . 689, punto 29 della motivazione .
( 2 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi / Consiglio, Racc . 1974, pag . 1109, punto 26 della motivazione; sentenza 13 dicembre 1981, causa 280/80, Bakke-D' Aloya / Consiglio, Racc . 1981, pagg . 2887 e segg ., in particolare pag . 2898, punto 10 della motivazione; sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa / Commissione, Racc . 1983, pagg . 1245 e segg ., in particolare pagg . 1256, 1257, punti 9 e 13 della motivazione; sentenza 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe / Commissione, Racc . 1983, pagg . 2475 e segg ., in particolare pag . 2486, punto 18 della motivazione; sentenza 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vaysse / Commissione, Racc . 1986, pag . 3131, punti 26 e 27 della motivazione .
( 3 ) Cfr . sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa / Commissione, loc . cit ., massime e punto 13 della motivazione .
( 4 ) Sentenza Grassi, loc . cit ., punto 12 della motivazione .
( 5 ) Cfr . suddetta sentenza Grassi .
( 6 ) Sentenza 1° luglio 1976, causa 62/75, De Wind / Commissione, Racc . 1976, pag . 1167 e, in particolare, pag . 1176, punto 17 della motivazione .
( 7 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 17 marzo 1983, causa 280/81, Hoffmann / Commissione, Racc . 1983, pagg . 889 e segg ., in particolare pag . 901, punto 9 della motivazione; sentenza 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi / Parlamento, Racc . 1983, pagg . 1131 e segg ., in particolare pag . 1142, punto 22 della motivazione; sentenza 14 luglio 1983, causa 9/82, Ohrgaard e Delvaux / Commissione, Racc . 1983, pagg . 2379 e segg ., in particolare pag . 2390, punto 17 della motivazione .
( 8 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 17 dicembre 1981, causa 151/80, De Hoe / Commissione, Racc . 1981, pag . 3161 e, in particolare, pag . 3175, punto 16 della motivazione .
( 9 ) Sentenza Ragusa, loc . cit .
( 10 ) Loc . cit ., punto 15 della motivazione .
( 11 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux / Corte dei conti, Racc . 1984, pagg . 2447 e segg ., in particolare pag . 2465, punto 30 della motivazione .
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