Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 - L' oggetto dei ricorsi
1 . I ricorsi che sto per esaminare sono stati presentati dal regno dei Paesi Bassi per ottenere l' annullamento di tre decisioni della Commissione relative alla liquidazione dei conti del FEAOG . Si tratta in concreto delle decisioni del 28 agosto 1985, 85/463/CEE e 85/464/CEE, relative rispettivamente agli esercizi 1980 e 1981 ( 1 ) ( causa 327/85 ), e della decisione 1° luglio 1986, 86/443/CEE, relativa all' esercizio 1982 ( 2 ) ( causa 238/86 ).
2 . Ciò di cui si tratta nella fattispecie è il rifiuto della Commissione di finanziare talune spese collegate agli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli .
3 . Le decisioni adottate sono simili, il ricorrente è lo stesso ed i mezzi e argomenti delle parti sono identici : per tale motivo tratterò insieme i due ricorsi .
2 - Sintesi degli antefatti e della normativa in vigore
4 . Il regolamento della Commissione del 26 luglio 1979, n . 1725 ( 3 ) , ha definito le modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli . Per assicurare il loro rispetto, esso ha istituito un sistema di controlli fisici e documentali, che comprendono, in primo luogo, i controlli in loco delle condizioni di produzione delle imprese e, in secondo luogo, un esame complementare della loro contabilità e dei documenti commerciali; tali controlli devono essere imprevisti e devono essere effettuati con una periodicità minima determinata, stabilita dal regolamento .
5 . L' art . 10, n . 2, lett . c ), stabilisce che i controlli fisici devono essere effettuati frequentemente, almeno una volta ogni 14 giorni di fabbricazione; in base al n . 2, lett . d ) di questo stesso articolo, il controllo approfondito della contabilità e dei documenti commerciali viene effettuato, in via di principio, almeno ogni 12 mesi ma, se viene effettuato almeno ogni 3 mesi, la frequenza dei controlli fisici può essere ridotta da almeno un controllo ogni 14 giorni ad almeno un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione (( n . 2, lett . e ) )).
6 . I servizi della Commissione hanno scoperto parecchi casi di inosservanza di tali termini .
7 . Nella relazione di sintesi del 22 ottobre 1984 veniva rilevato che un controllo che doveva essere effettuato entro l' 11 ottobre 1981 era stato eseguito solo il 3 novembre 1981; di conseguenza, il finanziamento non è stato ammesso per il periodo corrispondente ( 12 ottobre - 2 novembre ), il che ha comportato una detrazione di un importo di 3 060 405,36 HFL sulle spese .
8 . Nell' addendum 1 della relazione di sintesi, datato 15 aprile 1985, i servizi della Commissione hanno proceduto ad una nuova detrazione, questa volta per un importo di 66 167 616,62 HFL per il 1980 e di 19 324 624,21 HFL per il 1981, dopo aver accertato le seguenti violazioni dei termini : nel 1980, 45 casi di inosservanza del termine di 14 giorni e 5 del termine di 28 giorni, nel 1981 8 casi di mancato rispetto del termine di 28 giorni .
9 . Nell' addendum 3 del 24 maggio 1985, tenendo conto dei risultati dei controlli trimestrali eseguiti a posteriori dai Paesi Bassi nel 1985 e dai quali non erano risultate grandi anomalie, i servizi della Commissione suggerivano la possibilità di assimilare la prassi olandese all' applicazione del regime dell' art . 10, n . 2, lett . e ) ( periodicità minima di 28 giorni ). Tale ipotesi comporterebbe riduzioni meno rilevanti : per il 1980, una riduzione di 6 482 249,09 HFL; per il 1981, una riduzione di 19 324 624,21 HFL .
10 . Tale suggerimento non veniva tuttavia accolto dalla Commissione; per tale motivo le decisioni definitive attualmente adottate si sono basate sugli importi risultanti dall' addendum 1 del 15 aprile 1985 .
11 . Nella relazione di sintesi del 15 gennaio 1986 relativa ai conti del 1982, la Commissione faceva presente che il sistema olandese di controllo descritto nella relazione di sintesi per il 1980-1981 ( periodi di 28 giorni, con controlli documentali trimestrali ) era stato applicato a tutte le imprese dei Paesi Bassi tra il febbraio-marzo 1981 ed il 30 aprile 1984, e che essa manteneva nei suoi confronti la posizione già adottata nell' addendum 1 della relazione di sintesi del 1980-1981 .
12 . Di conseguenza, la Commissione, con la decisione 86/443/CEE, rifiutava di porre a carico del FEAOG un importo di 27 214 850,08 HFL per l' anno 1982 .
3 . Esame dei mezzi dei ricorsi
A - Violazione di forme sostanziali per insufficienza di motivazione
13 . Il governo dei Paesi Bassi sostiene che le decisioni non sono sufficientemente motivate, il che è in contrasto con l' art . 190 del trattato .
14 . Il governo ricorrente ammette che i suoi servizi e quelli della Commissione si sono consultati circa la liquidazione dei conti per i tre anni di cui trattasi .
15 . Esso ritiene tuttavia che, tenuto conto dell' esistenza di adddendum successivi alla relazione di sintesi per il 1980-1981 - ed in particolare della proposta figurante nell' addendum 3 -, la Commissione avrebbe dovuto chiarire per quale motivo ha optato per una delle possibilità che vi figuravano, mentre non vi è dubbio che tra queste ultime esistevano differenze rilevanti . D' altra parte, per quanto riguarda l' esercizio 1982, il governo dei Paesi Bassi condanna il rinvio fatto nella relativa relazione di sintesi relativo alla relazione per il 1980-1981; riprendendo la critica che essa aveva rivolto a proposito di quest' ultimo, esso contesta la mancanza di motivazione propria della decisione .
16 . Innanzitutto faccio presente su tale censura che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, "la portata dell' obbligo di motivazione, sancito dall' art . 190 del trattato CEE, dipende dalla natura dell' atto di cui trattasi e dal contesto entro il quale esso è stato adottato" ( 4 ) .
17 . Ora, nella fattispecie - come si verifica correntemente nell' ambito delle procedure di liquidazione dei conti - il governo ricorrente è stato strettamente associato alla procedura di elaborazione della decisione adottata, come testimoniano le varie lettere e altri documenti scambiati a tal riguardo tra le autorità olandesi ed i servizi della Commissione .
18 . La relazione di sintesi del 22 ottobre 1984 descrive d' altro canto, in breve, tale procedura di consultazione .
19 . Del resto in questa stessa relazione e nell' addendum 1 si trovano le considerazioni che sono sufficienti a chiarire i motivi della decisione adottata .
20 . In particolare, l' addendum 1 motiva in modo chiaro e dettagliato gli importi ai quali esso perviene, e non vi è dubbio che le decisioni relative ai conti del 1980 e 1981 sono state adottate sulla base dei dati che ne risultano .
21 . Allo stesso modo, il rinvio fatto nella relazione di sintesi per il 1982 alla relazione del 1980/1981 era tale da consentire al governo dei Paesi Bassi di conoscere pienamente i motivi per cui la Commissione riteneva che l' importo contestato per l' anno di cui trattasi non dovesse essere posto a carico del FEAOG .
22 . Il governo dei Paesi Bassi contesta tuttavia alla Commissione il fatto di non aver indicato i motivi che l' hanno indotta a non accogliere il suggerimento avanzato dai suoi servizi nell' addendum 3 alla relazione per il 1980-1981, preferendo ad esso la soluzione che figurava nell' addendum 1 .
23 . Non mi sembra che il ricorrente abbia ragione .
24 . La motivazione richiesta dall' art . 190 del trattato si riferisce alla decisione effettivamente adottata e sarebbe in via di principio manifestamente eccessivo pretendere dalla Commissione che essa chiarisca le ragioni per cui non ha preferito una qualsiasi altra decisione diversa da quella da essa effettivamente adottata .
25 . Mi sembra per contro che incomba al ricorrente l' onere di dimostrare che la soluzione adottata avrebbe dovuto essere differente .
26 . Ritengo quindi che questo primo mezzo del ricorso debba essere respinto .
B - Violazione del combinato disposto del regolamento n . 729/70 e del regolamento n . 1725/79
27 . a ) Il regno dei Paesi Bassi sostiene che le decisioni della Commissione si basano su un' interpretazione erronea dell' art . 10, n . 2, lett . c ), del regolamento n . 1725/79, e che per tale motivo il finanziamento degli aiuti di cui trattasi non dovrebbe essere rifiutato a norma dell' art . 3 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ). Secondo il governo olandese, l' espressione "una volta ogni 14 giorni di fabbricazione" non significa, come sostiene la Commissione, che non devono trascorrere più di 14 giorni tra due controlli, ma semplicemente che un controllo dev' essere effettuato almeno una volta nel corso di ogni periodo di 14 giorni di fabbricazione . "Mutatis mutandis", questo sarebbe anche il senso dell' espressione "almeno un controllo ogni 28 giorni di fabbricazione" di cui all' art . 10, n . 2, lett . e ).
28 . L' interpretazione del ricorrente consentirebbe quindi che tra due controlli successivi trascorra un periodo di tempo superiore a 14 giorni; ciò si verificherebbe ad esempio ogni volta che, in una data impresa, il primo controllo fosse stato effettuato all' inizio del primo periodo di 14 giorni, ed il secondo alla fine del periodo seguente di 14 giorni .
29 . Il governo ricorrente, a sostegno della sua posizione, svolge diversi argomenti di cui una sintesi si trova nella relazione d' udienza .
30 . Non mi sembra che questi argomenti siano fondati .
31 . b ) Dal punto di vista puramente letterale, l' interpretazione della Commissione mi sembra ragionevole quando essa afferma che la formulazione dell' art . 10, n . 2, lett . c ), del regolamento n . 1725/79 non significa "almeno una volta ogni periodo di 14 giorni di fabbricazione" ma, come viene detto molto precisamente, "almeno una volta ogni 14 giorni di fabbricazione ". Infatti, nulla nel testo del regolamento consente di affermare che quest' ultimo abbia inteso individualizzare dei periodi di 14 giorni consentendo che il controllo abbia luogo in qualsiasi momento durante tale periodo; al contrario, dalla lettera del testo risulta che la fissazione del limite massimo che può trascorrere tra due controlli .
32 . E stato del resto chiarito all' udienza che non esistono, nel processo di fabbricazione di cui trattasi, cicli tecnici di produzione che potrebbero essere alla base del riferimento ad un periodo di produzione di 14 giorni, come se si trattasse di un' unità di tempo autonoma dotata di una logica propria nell' ambito della produzione delle imprese .
33 . Un elemento di ordine logico rafforza tale deduzione . Infatti, l' art . 10, n . 2, lett . c ), 2° comma, si riferisce alle imprese che non utilizzano il latte scremato in modo permanente; il 1° comma è quindi dedicato ai controlli che devono essere effettuati presso le imprese che utilizzano tale latte in modo continuo, senza intervalli o interruzione dei cicli di produzione, il che non sembra compatibile con l' idea di periodi autonomi di 14 giorni e con il solo requisito di un controllo per ciascuno di essi .
34 . E certo che sia la frequenza sostenuta dal ricorrente sia quella propugnata dalla Commissione sono entrambe compatibili con l' effettuazione di controlli imprevisti . Ma, se non altro dal punto di vista dell' efficacia preventiva dei due sistemi di calcolo rispetto all' obiettivo di prevenzione della frode, il secondo dev' essere preferito al primo .
35 . Nell' ottica dei Paesi Bassi, maggiore è l' intervallo di tempo trascorso dopo il controllo precedente, maggiori sarebbero non solo la probabilità di un nuovo controllo ma anche il rischio, in caso di irregolarità, che l' impresa perda tutto il beneficio dell' aiuto a decorrere dall' ultimo controllo positivo effettuato precedentemente .
36 . La Commissione sottolinea per contro che aumenta anche il rischio che le frodi non si possono scoprire . In tal caso, l' effetto dissuasivo varia in modo inversamente proporzionale al periodo di tempo trascorso dall' ultimo controllo, e per tale motivo è preferibile basarsi sulla possibilità di scoprire le frodi anziché incentivare la cattiva volontà o la malafede degli operatori basata sulla previsione di controlli più distanziati .
37 . La preoccupazione di controllare le operazioni che possono dar luogo ad aiuti finanziati dal FEAOG è del resto ben presente nel preambolo del regolamento n . 1725/79 .
38 . Quest' ultimo menziona la necessità "di potenziare l' efficacia delle norme intese a garantire la destinazione specifica del latte scremato e del latte scremato in polvere"; a tal fine, esso ammette che è opportuno "rendere più rigorose talune disposizioni tecniche riguardanti la denaturazione e l' utilizzazione del latte scremato in polvere e rafforzare le misure di controllo" ( secondo considerando ).
39 . Allo stesso modo, la preoccupazione di controllo che domina il regolamento è espressa in quasi tutti gli altri punti della motivazione .
40 . Per tutti questi motivi, non vedo per quale ragione si debba conferire un' importanza speciale alla particolarità della formulazione utilizzata nella versione olandese del regolamento; l' espressione : controlli "frequenti" vi è tradotta con "regelmatig", formula che la Commissione stessa ammette non essere la formula più idonea, poiché corrisponderebbe piuttosto a : controlli "regolari ".
41 . Diciamo tuttavia innanzitutto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte ( 6 ) , le varie versioni linguistiche di una norma comunitaria devono essere interpretate in modo uniforme in funzione degli obiettivi e dell' economia generale del testo .
42 . Ora, non solo l' interpretazione della Commissione è quella che rispetto al meglio i termini stessi della seconda frase dell' art . 10, n . 2, lett . c ) (" almeno una volta ogni 14 giorni ") e gli obiettivi che presiedono alla struttura del sistema di controllo sancito dal regolamento n . 1725/79, ma non si vede inoltre come la versione olandese, anche considerata isolatamente, vada nel senso di un' interpretazione diversa . Per contro, anche se si dovesse trarne qualche conclusione particolare, mi sembra piuttosto che quest' ultima andrebbe nel senso dell' interpretazione sostenuta dalla Commissione .
43 . Infatti, l' uso di un termine corrispondente a "regolari" non può opporsi all' idea di imprevedibilità che risulta dal termine che ad esso è collegato (" controlli (...) frequenti e imprevisti ") e che è la condizione stessa dell' efficacia dei controlli . In tale contesto, l' uso di una formula di tale tipo può significare soltanto che "controlli imprevisti eseguiti con una frequenza minima di 14 giorni ".
44 . Di conseguenza, non si può neppure ammettere la validità dell' argomento fatto valere dal ricorrente ( nella causa 238/86 ) della formulazione utilizzata all' art . 14, n . 2, del regolamento della Commissione del 30 luglio 1986, n . 2409, relativo alla vendita di burro all' intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali ( 7 ) .
45 . c ) La seconda osservazione del ricorrente riguardante la violazione dei regolamenti nn . 1725/79 e 729/70 verte sull' atteggiamento della Commissione nel corso della procedura di liquidazione dei conti .
46 . Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, dopo il controllo effettuato il 15 novembre 1982 ed i rapporti dell' ente olandese di controllo ( l' AID : servizio generale d' ispezione ), la Commissione conosceva il metodo di controllo utilizzato nei Paesi Bassi; essa avrebbe tuttavia mantenuto il silenzio non facendo conoscere il suo punto di vista in tempo utile . Essa non lo avrebbe fatto né nella lettera 4 luglio 1983 ( relativa al controllo del 15 novembre 1982 ) né in quella del 2 aprile 1985 ( relativa al controllo del 30 gennaio 1984 ); essa si sarebbe espressa solo nel 1985 all' atto dell' elaborazione dell' addendum 1 . Con tale atteggiamento, essa avrebbe disatteso le proposte della Corte dei conti e le osservazioni formulate dal Parlamento europeo nel 1985, secondo cui la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a correggere rapidamente gli errori accertati .
47 . Tale argomento solleva due problemi : innanzitutto una questione di prova, quindi la questione della sua utilità .
48 . Difatti, la Commissione afferma che è inesatto che i suoi servizi non abbiano reagito alla prassi olandese; essa fa valere al riguardo le dichiarazioni verbali fatte all' atto del controllo del novembre 1982; il rapporto ufficiale interno relativo a tale ispezione, i termini della lettera 4 luglio 1983 ed un telex successivo, in cui essa ha sempre messo in causa il numero di giorni trascorso tra i controlli . Essa sottolinea altresì che, in caso di dubbio, il governo olandese avrebbe dovuto sollecitare dalla Commissione una nota interpretativa .
49 . Ora, a tale proposito, bisogna innanzitutto riconoscere che il rapporto interno sull' ispezione del novembre 1982, benché non sia stato comunicato al ricorrente, rileva che gli agenti del FEAOG hanno contestato fin dal momento dell' ispezione che l' interpretazione olandese fosse esatta, senza che la risposta del governo olandese consenta di concludere che esso abbia formalmente smentito tale fatto preciso; d' altra parte, bisogna riconoscere che le indicazioni fornite ai punti A 3 e A 4 dell' allegato della lettera 4 luglio 1983 erano tali da far sorgere qualche dubbio sulla compatibilità delle interpretazioni fornite dalle due parti, il che giustificava eventualmente una domanda di chiarimento da parte del governo destinatario .
50 . Ma, più importante della prova che la Commissione ha avvertito il governo dei Paesi Bassi circa l' illegittimità del suo sistema è l' importanza da attribuire ad un' ipotetica omissione . In realtà, a quanto pare, il ricorrente con tale argomento mira non tanto a giustificare la legittimità della sua azione quanto ad attirare l' attenzione sull' atteggiamento della Commissione a tal riguardo . Ora, anche se si fosse in presenza di una comprovata inerzia da parte di quest' ultima, tale comportamento non sarebbe in linea di principio tale da scusare le eventuali irregolarità commesse precedentemente dal ricorrente nell' applicazione del diritto comunitario .
51 . E questa la conclusione che deriva dalla giurisprudenza della Corte, che ha rifiutato agli Stati membri la possibilità di giustificarsi dell' inadempimento dei loro obblighi invocando un eventuale inadempimento commesso dalle istituzioni comunitarie ( 8 ) .
52 . Inoltre, nella fattispecie non risulta nulla dal comportamento della Commissione che potesse ingenerare nel ricorrente la convinzione legittima che l' interpretazione da esso seguita fosse la sola corretta .
53 . d ) In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore rifiutando di adottare la soluzione suggerita dall' addendum 3 della relazione di sintesi per il 1980/1981, in quanto i controlli amministrativi effettuati dai servizi nazionali nel 1985 - che avrebbero la stessa efficacia che se fossero stati effettuati all' epoca delle operazioni di cui trattasi - non avevano rivelato l' esistenza di irregolarità . La Commissione ha del resto ammesso l' efficacia di un controllo a posteriori nel caso dell' Irlanda .
54.Non sembra però che tale argomento sia fondato . Come sottolinea la Commissione, il rifiuto del finanziamento non deriva dal fatto che gli aiuti siano stati indebitamente riscossi, ma dal fatto che i controlli non sono stati effettuati nei termini stabiliti ( 9 ).
55 . Sembra anche certo che l' effetto congiunto dei controlli fisici e documentali richiesto dal regolamento non può essere raggiunto mediante un controllo amministrativo che avviene quattro anni più tardi : l' elemento dissuasivo non esiste .
56 . L' obbligo di controllo è imposto tassativamente allo Stato membro dal regolamento e la sua violazione implica l' inosservanza di una norma comunitaria destinata a garantire la regolarità delle operazioni che devono essere finanziate, ed è questa inosservanza che, a norma dell' art . 2 del regolamento n . 729/70, comporta il rifiuto di finanziamento da parte del FEAOG .
57 . Il ricorrente tenta a tal proposito di contestare l' idea che i controlli amministrativi non possono essere efficaci senza i controlli fisici . Esso si basa principalmente sul tenore di una lettera del 3 marzo 1981 della Direzione generale agricoltura della Commissione, che ammetteva il ruolo determinante del controllo amministrativo in caso di divergenza con i risultati dei controlli fisici .
58 . Nemmeno tale argomento mi sembra convincente .
59 . Risulta infatti dal tenore del regolamento che quest' ultimo non ha inteso rinunciare al coordinamento dei due controlli; stando così le cose, l' eventuale efficacia del controllo esclusivo sui documenti non può far trascurare l' inosservanza della legge .
60 . In risposta ad un quesito posto per iscritto dalla Corte, la Commissione ha fornito indicazioni sulla natura e la quantità delle irregolarità che i controlli intendono evitare : la dimensione che possono rivestire queste irregolarità ( tenuto conto per di più del fatto che, nel settore di cui trattasi, l' importo dell' aiuto rappresenta circa il 55% del prezzo d' intervento per il latte scremato in polvere ) conferma la rilevanza del duplice controllo stabilito dalla normativa comunitaria .
61 . In particolare, i controlli fisici riguardano precisamente la qualità delle materie prime e dei prodotti intermedi ( ad esempio, contenuto di materie grasse e di acqua, mancanza di prodotti aventi già beneficiato di aiuti nell' ambito di altre normative comunitarie ), il processo di fabbricazione degli alimenti composti e la qualità del prodotto finito ( contenuto minimo di latte scremato in polvere, criteri di qualità, presenza dei prodotti di denaturazione prescritti ), ecc .
62 . I controlli da effettuare comprendono in particolare l' esame delle materie prime trasformate, il controllo delle quantità vendute e acquistate, l' analisi dei campioni del prodotto, la verifica della contabilità .
63 . Stando così le cose, è difficile concepire che questi controlli possono essere trascurati e sostituiti da controlli documentali a posteriori .
64 . Come la Commissione indica nella sua risposta, già richiamata, alla questione della Corte, i due tipi di controlli sono necessari poiché né il solo controllo fisico né il solo controllo documentale possono fornire una garanzia sufficiente del rispetto delle disposizioni comunitarie .
65 . D' altra parte, il ragionamento della Commissione priva del loro valore gli argomenti che il ricorrente basa sulla lettera 3 marzo 1981 : mentre, nella lettera menzionata, è la superiorità del controllo documentale sul controllo fisico che era in discussione, nella fattispecie si tratta di accertare se si possa ammettere un controllo limitato ai documenti senza che siano stati effettuati i controlli in loco . Ora, se questo controllo fosse sufficiente, il regolamento non avrebbe imposto altri controlli : se l' ha fatto è perché ciò è stato ritenuto necessario, e ritenere che il semplice controllo documentale sostituisca i controlli fisici equivarrebbe a ritenere questi ultimi superflui .
66 . E del resto difficile credere che il ritardo nei controlli fisici possa essere sanato mediante l' effettuazione di controlli documentali, anche essi effettuati molto dopo la scadenza dei termini rispettivi, e quindi, del pari, in violazione delle disposizioni del diritto comunitario .
67 . Il caso dell' Irlanda non è poi esattamente della stessa natura, poiché, in base alle informazioni fornite dalla Commissione, questo paese effettuava i controlli in forma permanente e per ciò solo essa aveva ritenuto superfluo il controllo annuale .
68 . e ) Il governo ricorrente si lamenta ancora del fatto che non gli sarebbe stata data la stessa possibilità, che l' art . 9, n . 4, del regolamento n . 1725/79 concede alle imprese in difetto di ottenere mediante un' indagine speciale, una riduzione dell' importo il cui finanziamento viene rifiutato .
69 . Tale analogia sembra tuttavia assolutamente infondata . Confutare la presunzione secondo cui, tra due controlli favorevoli, tutti gli aiuti percepiti dall' impresa erano indebiti non equivale ad accettare che i controlli ai quali lo Stato membro era tenuto e che consentivano di dare fondamento a tale presunzione siano effettuati con ritardo .
70 . f ) Infine, il ricorrente sostiene che, se doveva essere effettuata una detrazione finanziaria, essa non avrebbe dovuto comportare il rifiuto integrale dell' importo corrispondente al periodo trascorso dall' ultimo controllo effettuato, ma solo a quello corrispondente ai giorni di superamento del termine .
71 . Ritengo che neppure tale suggerimento possa essere accolto . Procedere in tal modo implicherebbe che tutta la produzione fino alla data in cui il controllo avrebbe dovuto aver luogo in base alle norme vigenti sia stata effettuata regolarmente . Ora, il controllo aveva la funzione di attestare proprio questo fatto durante tale periodo . Su tale punto, rinvio ancora alle considerazioni esposte dalla Commissione nella relazione di sintesi relativa al 1980-1981 .
C - Violazione del principio di proporzionalità
72 . Il ricorrente sostiene che, a parte il fatto che sono stati rilevati semplici vizi di forma ed è pacifico che nessuna irregolarità sostanziale è stata commessa, la Commissione ha applicato per l' insieme dei tre anni una riduzione di 115 milioni di HFL, il che sarebbe sproporzionato rispetto all' irregolarità commessa . Esso invoca a sostegno della sua tesi la sentenza 24 settembre 1985 ( causa 181/84, Man Sugar, Racc . 1985, pag . 2889 ), relativa al carattere sproporzionato di una sanzione di incameramento di cauzione, e afferma che la Commissione ha un certo potere discrezionale, come sarebbe dimostrato dalla presentazione delle alternative figuranti negli addendum alle relazioni di sintesi .
73 . Ritengo che la sproporzione fatta valere ha senso, di fatto, solo qualora venga riconosciuto alla Commissione in tale campo un vero e proprio potere discrezionale .
74 . Ora io sono convinto che tale non è il caso .
75 . Non spetta alla Commissione valutare la rilevanza delle norme violate e non è in discussione il fatto che essa scelga tra un qualunque ventaglio di penalità quella che sia appropriata alla gravità dell' infrazione .
76 . Come ha dichiarato la Corte ( 10 ) , gli artt . 2 e 3 del regolamento n . 729/70 "permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell' agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo, ed in particolare quelli che le autorità nazionali abbiano a torto ritenuto di poter pagare nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati ". In caso contrario, la disparità nella severità con cui ciascuna norma viene applicata dai vari Stati membri metterebbe in pericolo la parità necessaria delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici, favorendo quelle di uno Stato membro a danno degli altri .
77 . In modo ancora più netto, la Corte ha poi precisato nella sentenza 14 gennaio 1981, nella causa 819/79, RF / Commissione ( Racc . 1981, pag . 21 ) che "le decisioni della Commissione relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG hanno lo scopo di accertare e di dichiarare che le spese sono state effettuate dagli organi nazionali in conformità alle disposizioni comunitarie . Nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell' aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l' aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi, in linea di principio, essere posta a carico del FEAOG" ( punto 8 della motivazione ) ( 11 ) .
78 . Al riguardo è eloquente anche la sentenza 7 febbraio 1979, nelle cause riunite 15 e 16/76, Francia / Commissione ( 12 ) da cui risulta che il procedimento di liquidazione dei conti "ha lo scopo, nella fase attuale dell' evoluzione del diritto comunitario, di accertare non soltanto il carattere effettivo e la regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, e la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri ".
79 . A ciò si aggiunge che non è in realtà in causa l' applicazione di una sanzione, ma il riconoscimento del fatto che un determinato aiuto è stato concesso in violazione del diritto comunitario, e che bisogna trarne le necessarie conseguenze sul piano finanziario come richiede lo stesso diritto comunitario .
80 . Poiché non rientra nei poteri della Commissione graduare le implicazioni finanziarie della violazione delle norme comunitarie che impongono i controlli omessi, tali implicazioni potrebbero essere ipoteticamente evitate solo contestando la validità delle norme che le impongono, il che non si è manifestamente verificato .
81 . E pacifico che si può pensare di operare una distinzione tra irregolarità sostanziali e semplici vizi di forma, dato che può essere eccessivo considerare che un' infrazione di rilevanza esigua a norme puramente accessorie e secondarie comporta il rifiuto del finanziamento .
82 . Nella fattispecie, la distinzione non sembra pertinente : la stretta osservanza dei controlli non può non essere considerata come una condizione essenziale della legittimità dell' attribuzione dell' aiuto, tanto più che non è stato provato che i controlli a posteriori fossero altrettanto efficaci per valutare la regolarità degli atti che sono all' origine dell' intervento ( 13 ) . Anche se essi lo fossero, il fatto di riconoscere che essi sono sufficienti attenuerebbe fortemente l' effetto dissuasivo dei controlli e creerebbe un precedente pericoloso per quanto riguarda il rispetto che è dovuto alla normativa comunitaria in generale, e a quella che disciplina la concessione di aiuti in particolare .
D - Conclusione
83 . In base a quanto precede, ritengo che il ricorso debba essere dichiarato infondato, e che il regno dei Paesi Bassi debba essere condannato alle spese delle due cause, a norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura .
(*) Tradotto dal portoghese .
( 1 ) GU L 267 del 9.10.1985, pag . 43 e 46 .
( 2 ) GU L 256 del 9.9.1986, pag . 29 .
( 3 ) GU L 199 del 7.8.1979, pag . 1 .
( 4 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, RF di Germania / Commissione, Racc . 1981, pag . 21, in particolare pag . 36, punto 19; cfr . anche sentenza 27 gennaio 1981, causa 1251/79, Italia / Commissione, Racc . 1981, pag . 205, in particolare pag . 221 e 222 .
( 5 ) GU L 94 del 28.4 . 1970, pag . 13 .
( 6 ) Vedasi sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Regina / Bouchereau, Racc . 1977, pag . 1999, in particolare pag . 2010, punto della motivazione 14; vedasi anche sentenza 3 marzo 1977, causa 80/76, North Kerry Milk, Racc . 1977, pag . 425, in particolare pag . 435; sentenze 7 febbraio 1979, cause 11/76, Paesi Bassi / Commissione, Racc . 1979, pag . 245, in particolare pag . 278, e causa 18/76, RF di Germania / Commissione, Racc . 1979, pag . 343, in particolare pag . 383; sentenza 12 luglio 1979, causa 9/79, oschniske / Raad van Arbeid, Racc . 1979, pag . 2717, punto 1 delle massime, e pag . 2724 .
( 7 ) GU L 208 del 31.7.1986, pag . 29 .
( 8 ) Vedasi sentenza 13 novembre 1964, cause riunite 90 e 91/63, Commissione / Lussemburgo e Belgio, Racc . 1964, pag . 1199, in particolare pag . 1214 .
( 9 ) Situazione simile a quella recentemente giudicata dalla Corte nelle sentenze 25 novembre 1987, cause 342/85 e 343/85, Italia / Commissione, Racc . 1987, pag . 00000, rispettivamente, punti 20, 22, 27 e 28, e 20, 22, 28, 29 e 31 della motivazione .
( 10 ) Sentenze 7 febbraio 1979, cause 11/76, Paesi Bassi / Commissione, Racc . 1979, pag . 245, punto 8 della motivazione e 18/76, RF / Commissione, Racc . 1979, pag . 343, punto 7 della motivazione; sentenza 27 febbraio 1985, causa 55/83, Italia / Commissione, Racc . 1985, pag . 683, in particolare pag . 699, punto 31 della motivazione .
( 11 ) Vedasi anche sentenza 27 febbraio 1985, Italia / Commissione, cit ., punto 21 della motivazione, e sentenza 7 febbraio 1979, Francia / Commissione, cit ., punti 9 e 10 della motivazione .
( 12 ) Racc . 1979, pag . 321, in particolare pag . 339, punto 28 della motivazione .
( 13 ) Vedansi nello stesso senso le sentenze 7 febbraio 1979, Francia / Commissione, cit ., punti 12 e 17 della motivazione, e 25 novembre 1987, cause riunite 342/85 e 343/85, Italia / Commissione, già citate .
Full & Egal Universal Law Academy