Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Deutsche Babcock Handel GmbH ( in prosieguo : "Deutsche Babcock ") è una società che commercia in prodotti siderurgici . Essa ha concluso con imprese polacche ed ungheresi contratti di fornitura di tali prodotti, quali lamiere d' acciaio, profilati d' acciaio e altre lamiere diverse da quelle "magnetiche ". Nel periodo luglio-ottobre 1980 e, in un caso, nel gennaio 1981, essa ha importato le merci nella Repubblica federale di Germania attraverso l' ufficio doganale di Boechen . Nella sua dichiarazione del valore in dogana essa non ha indicato il prezzo netto nella valuta della fattura, come richiesto nel modulo della dichiarazione, ma il prezzo lordo pattuito col fornitore .
In effetti, nei contratti che Deutsche Babcock aveva stipulato con i suoi fornitori si era convenuto che questi gli concedessero sconti in funzione degli acquisti, il che comportava una riduzione dei prezzi lordi fatturati .
All' atto dello sdoganamento delle merci, la Deutsche Babcock ha presentato licenze d' importazione rilasciate dal Bundesamt foer gewerbliche Wirtschaft ( ufficio federale per l' industria e il commercio ) in cui erano indicati i prezzi lordi e che recavano una stampigliatura secondo la quale non era consentito lo sdoganamento all' importazione qualora il prezzo fatturato fosse inferiore al prezzo indicato nella licenza d' importazione .
L' ufficio doganale ha messo la merce in libera pratica sulla base del prezzo indicato nella dichiarazione in dogana, stabilendo il dazio doganale in conformità .
Nel maggio 1981, nel corso di un' ispezione presso i locali della Deutsche Babcock, l' amministrazione doganale ha scoperto che erano stati corrisposti sconti in funzione degli acquisti . Essa ha avviato nei confronti della Deutsche Babcock una procedura per infrazione dell' Aussenwirtschaftsgesetz ( legge sul commercio estero ) e dell' Aussenwirtschaftsverordnung ( regolamento sul commercio estero ), conclusasi con l' inflizione di un' ammenda di DM 75 000 . A quanto risulta, Deutsche Babcock non ha proposto gravame contro detta ammenda .
Con domanda 9 luglio 1982, Deutsche Babcock ha chiesto, in forza del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 ( GU L 175, pag . 1 ), relativo al rimborso o allo sgravio di diritti all' importazione o all' esportazione, il rimborso di dazi doganali per un importo di DM 4 598,26, che essa pretendeva aver pagato in eccesso, in ragione degli sconti per gli acquisti effettuati . L' art . 2, n . 1, del regolamento n . 1430/79 dispone :
" Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione nella misura in cui venga apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l' importo di tali diritti :
- concerne merci per le quali non sia sorto alcun debito doganale o per le quali il debito doganale si sia estinto in modo diverso dal versamento dell' importo o dalla prescrizione;
- è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile ."
Lo Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Lubecca-Est ha rifiutato il rimborso, motivando che la domanda era contraria al principio di buona fede, poiché, in occasione della messa in libera pratica delle merci, Deutsche Babcock aveva fornito dati falsi al fine di rendere possibile l' importazione della merce alle condizioni indicate nella licenza d' importazione .
La controversia è stata portata dinanzi al Finanzgericht di Amburgo . Deutsche Babcock ha sostenuto che la sua domanda di rimborso, ex art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79, di dazi doganali pagati per un importo incontestabilmente superiore al dovuto non poteva essere disattesa eccependo il principio di buona fede . Lo Hauptzollamt ha replicato che il comportamento della Deutsche Babcock all' atto dello sdoganamento delle merci all' importazione l' aveva privata del diritto al recupero dei dazi pagati in eccesso .
Il Finanzgericht ha ritenuto che l' applicabilità e l' interpretazione dell' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79, nonché la portata del generale principio giuridico di buona fede dessero adito a dubbi e che la decisione della lite dipendesse da dette questioni interpretative . In considerazione di ciò, esso ha sospeso il giudizio e con ordinanza 14 ottobre 1985 registrata in cancelleria il 6 novembre 1985, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione, come da ultimo modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 giugno 1982, n . 1672, sia direttamente applicabile a delle merci che rientrano nella disciplina del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio .
2 ) In caso di soluzione negativa della questione sub 1 ):
se si possa chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) n . 1430/79, anche se detto regolamento vige nel diritto di uno Stato membro solo in forza di una norma nazionale di rinvio .
3 ) Nel caso in cui la Corte di giustizia si ritenga competente ad interpretare il regolamento ( CEE ) n . 1430/79 nella fattispecie :
se l' art . 2, n . 1, secondo trattino, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 sia soggetto alla riserva del principio giuridico generale della buona fede, sì da escludere il rimborso dei diritti all' importazione, qualora il debitore dei diritti d' importazione abbia dichiarato, all' atto della messa in libera pratica di una merce, un prezzo superiore a quello che ha dovuto pagare effettivamente, tenuto conto delle riduzioni o degli sconti concessi in funzione dei quantitativi acquistati, e qualora tale dichiarazione abbia lo scopo di permettere la messa in libera pratica in base ad una licenza d' importazione in cui non si fa menzione delle riduzioni o degli sconti, mentre, d' altra parte, la licenza d' importazione sarebbe stata comunque rilasciata, previa domanda in tal senso, anche se le riduzioni o gli sconti fossero stati inclusi nel prezzo dichiarato ".
Nell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale afferma fra l' altro : "E' dubbia l' applicabilità del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 alle merci soggette alla disciplina del trattato CECA . A favore dell' applicabilità depone il fatto che l' unione doganale ai sensi dell' art . 9 del trattato CEE si estende agli scambi commerciali nel loro complesso . Pertanto, i regolamenti in materia di procedure doganali si devono applicare a tutte le merci, comprese quelle disciplinate dal trattato CECA . D' altra parte, i dazi CECA sono ancora soggetti alla potestà tributaria nazionale ."
Esso afferma altresì : "Il regolamento ( CEE ) n . 1430/79, ammesso che non sia direttamente efficace, è stato comunque recepito nel diritto tedesco attraverso il § 81 della legge doganale ( Zollgesetz )". Detta norma dispone :
"I regolamenti CEE relativi al regime doganale delle merci si applicano mutatis mutandis al regime doganale delle merci rientranti nella disciplina del trattato CECA ".
La prima questione solleva un importante problema . Solo la Commissione l' ha affrontato, proponendo di risolverlo in senso positivo . Senza voler muovere alcun appunto alle parti e malgrado la grande equanimità delle tesi della Commissione, che rivela talune delle difficoltà esistenti, spiace che la Corte non abbia potuto giovarsi di approfondite argomentazioni contrarie .
Innanzitutto, è pacifico che il regolamento in parola è stato emanato unicamente sotto l' egida del trattato CEE, richiamandosi agli artt . 43 e 235 e menzionando nella motivazione l' art . 10, n . 1, del trattato stesso . Non v' è alcun riferimento al trattato CECA o ai prodotti del carbone e dell' acciaio .
E' possibile che un regolamento fondato sul trattato CEE si applichi anche alle merci soggette alla disciplina del trattato CECA? E' indubbio che i regolamenti emanati in forza del trattato CEE si sono di fatto proposti ed hanno avuto come scopo di includere i prodotti del carbone e dell' acciaio, talvolta, a quanto pare, con l' avallo di una dichiarazione del Consiglio messa a verbale . In tali casi, pur se emanati in termini generali in forza del trattato CEE, il Consiglio ne ha ammesso l' applicabilità ai prodotti del carbone e dell' acciaio, benché nella fattispecie in esame non risulti vi sia stata una simile dichiarazione . In altri casi, sono stati adottati provvedimenti distinti in forza dei due trattati, sebbene formulati in termini similari, come ad esempio il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 e la raccomandazione della Commissione n . 3018/79/CECA, "relativi alla difesa contro le importazioni oggetto di 'dumping' o di sovvenzioni da parte di paesi non membri" rispettivamente della CEE e della CECA .
Ad ogni modo, il problema è di sapere se un regolamento CEE possa validamente concernere i prodotti del carbone e dell' acciaio oppure, come potrebbe sembrare a tutta prima, se i due trattati disciplinino Comunità separate e distinte, che hanno ciascuna disposizioni loro proprie e che postulano separate procedure .
L' interazione generale fra i due trattati è stata discussa in occasione del parere n . 1/75 ( Racc . 1975, pag . 1355 ) e, più specificamente, nella causa 36/83, Mabanaft / Hauptzollamt Emmerich ( Racc . 1984, pag . 2497 ), ma non era necessaria una decisione od un commento della Corte su tale questione .
La Commissione sostiene, in primo luogo, che il trattato CEE non si riferisce a merci specifiche . Molte sue disposizioni hanno carattere generale e non v' è motivo che i prodotti del carbone e dell' acciaio non siano ricompresi nella sua disciplina . Sembra, tuttavia, parimenti plausibile anche l' argomento contrario secondo il quale, data l' esistenza di uno specifico trattato concernente il carbone e l' acciaio, il trattato CEE andrebbe interpretato come riferentesi a tutti gli altri prodotti .
Di maggior rilievo è il dettato dell' art . 232 del trattato CEE :
"1 ) Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell' acciaio .
2 ) Le disposizioni del presente trattano non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l' energia atomica ."
Quindi, le disposizioni del trattato CEE e, 'a fortiori' , il diritto da esso derivato, "non modificano le disposizioni" del trattato CECA e "non derogano" al trattato CEEA . Ciò significa che il trattato CEE non concerne il carbone e l' acciaio e che il suo diritto derivato non può dettare disposizioni sul carbone e l' acciaio oppure il significato di tale norma è più ristretto? A mio parere la norma ha un più ristretto significato . Sarebbe stato molto semplice statuire che il trattato CEE non si applicava in alcun modo ai prodotti del carbone e dell' acciaio o alle relative industrie, se tale fosse stata l' intenzione delle parti contraenti . Ma così non è stato . Si è invece imposto il limite che le norme del trattato CEE "non modificano le disposizioni del trattato" precedente, con speciale riguardo a settori determinati . Ciò va interpretato nel senso che il trattato CEE può applicarsi al carbone e all' acciaio, fatte salve le materie disciplinate dal trattato CECA o dal suo diritto derivato; laddove esista una disciplina dettata in forza di quest' ultimo, le disposizioni del trattato CEE sono prive di efficacia .
A me pare che tale interpretazione trovi conforto nelle sentenze rese dalla Corte nelle cause riunite da 188 a 190/80, Francia, Italia e Regno Unito / Commissione ( Racc . 1982, pag . 2545 ), e nella causa 239/84, Gerlach & Co . BV /Ministro degli affari economici ( sentenza 24 ottobre 1985, Racc . 1985, pag . 3507 ). Nella prima causa, una direttiva è stata interpretata nel senso della sua inapplicabilità ad imprese soggette alla disciplina del trattato CECA e, pertanto, è stata ritenuta valida . Sarebbe stata invalida qualora avesse riguardato Stati membri ed imprese rientranti nel mercato del carbone e dell' acciaio, poiché "anche il trattato CECA contiene norme" rivolte a tali Stati membri ed imprese . A mio parere questa decisione fa salva la possibilità che, in assenza di simili norme, la direttiva CEE avrebbe potuto concernere questioni connesse al carbone e all' acciaio . Nell' altra sentenza la Corte ha dichiarato che, esistendo una normativa CECA antidumping, un regolamento CEE antidumping non poteva essere interpretato nel senso della sua applicabilità a merci soggette alla disciplina del trattato CECA . Dall' art . 232 del trattato CEE conseguiva che, "per quel che riguarda il funzionamento del mercato comune carbosiderurgico, restano in vigore le norme del trattato CECA e tutte le disposizioni adottate per la sua applicazione, nonostante sia entrato in vigore il trattato CEE ".
In nessuna delle quattro cause menzionate si è dichiarato che il trattato CEE non può essere applicato al carbone e all' acciaio . Allo stesso modo, non se ne è dichiarata l' applicabilità . Tuttavia, mi pare che le ultime due decisioni indichino che le competenze fondate sul trattato CEE trovino il loro limite nell' esistenza di norme specifiche del trattato CECA o del suo diritto derivato .
Condivido dunque la tesi della Commissione secondo la quale il trattato CEE può applicarsi al carbone e all' acciaio, salvo l' esistenza di norme speciali contenute nel trattato CECA o adottate per la sua attuazione .
Si tratta dunque di appurare se il regolamento del Consiglio in esame modifichi le disposizioni del trattato CECA, in particolare per quanto riguarda "i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell' acciaio ".
La Commissione ha attirato l' attenzione sulle disposizioni finanziarie del trattato CECA contenute negli artt . 49 e seguenti, nonché sul Capo X in materia di politica commerciale . Quest' ultimo mi sembra di particolare importanza, innanzitutto in quanto : 1 ) la competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale non è pregiudicata dal trattato, salvo disposizioni contrarie di questo ( art . 71 ), ( il che può contrastare con l' art . 113 del trattato CEE ), e 2 ) gli Stati membri hanno il potere di fissare dazi doganali sul carbone e sull' acciaio, ma solo entro i limiti di saggi minimi e massimi stabiliti con decisione del Consiglio ( il che, ancora una volta, può contrastare con la tariffa doganale comune da istituire in forza del trattato CEE ).
Se ne può chiaramente dedurre che queste due serie di norme doganali vanno trattate distintamente, ciascuna sulla base del rispettivo trattato, che ogni disposizione sulla determinazione del valore o dell' origine a fini doganali, nonché sull' amministrazione doganale deve essere tenuta distinta e che, in ragione dell' esistenza di norme CECA relative a tariffe doganali, ogni competenza in materia doganale va esercita sotto l' egida del trattato CECA per quanto attiene al carbone e all' acciaio . Si può dire che norme sostanziali e quotidiana gestione amministrativa debbano andare di pari passo .
D' altro canto, è evidente che sono ben poche le norme CECA concernenti le tariffe doganali e non ve n' è alcuna su questioni di valore, origine od amministrazione . In forza di tale trattato, inoltre, non è stata emanata alcuna norma attinente al rimborso od allo sgravio di diritti all' importazione o all' esportazione, materia che è oggetto del presente procedimento . A mio parere, dunque, l' interpretazione letterale dell' art . 232 del trattato CEE non esclude dette questioni dall' ambito di applicazione di tale trattato .
Una simile interpretazione letterale non è incompatibile con gli scopi dei trattati . Quando non vi siano questioni riservate a o trattate dal trattato CECA, e gli Stati membri non abbiano fatto valere riserve sui provvedimenti adottati, un sistema comune di gestione e di norme comuni non può che agevolare la coesione delle Comunità e la loro amministrazione .
Si pone, tuttavia, la questione se il regolamento CEE di cui trattasi leda le competenze dei governi degli Stati membri in materia di politica commerciale ( art . 71, trattato CECA ) o i diritti attribuiti agli Stati membri dal trattato CECA ( art . 232, trattato CEE ) oppure incida sulla competenza in materia fiscale ad essi riservata .
Se detto regolamento avesse inciso sui tassi o sulla nomenclatura tariffaria dei prodotti del carbone e dell' acciaio, a prima vista ( anche senza un dibattito su questo punto ) credo che in relazione a ciò esso sarebbe invalido o inapplicabile ai prodotti CECA . Questo, comunque, non è avvenuto . Esso si limita a stabilire in quali ipotesi e, a quali condizioni, debbano essere concessi dei rimborsi o sgravi di diritti doganali . Non sono convinto che tali questioni rientrino nella "politica commerciale" ai sensi dell' art . 71 del trattato CECA o che siano regolati dall' art . 72 di detto trattato, il quale disciplina soltanto la determinazione dei saggi dei dazi doganali entro i limiti fissati dal Consiglio . Nemmeno esiste alcuna norma emanata in forza del trattato CECA che concerna tali aspetti . E anche se ciò è più discutibile, non penso nemmeno che il regolamento invada realmente la sfera della competenza degli Stati membri in materia fiscale . In particolare, l' art . 2, che è l' unico articolo in discussione nel presente procedimento, dispone semplicemente che si procederà al rimborso o allo sgravio di dazi qualora o non vi fosse un debito doganale o questo si sia estinto o, ancora, l' importo riscosso fosse superiore a quello legalmente percepibile . In tutte queste fattispecie si tratta di dazi doganali mai dovuti, o in tutto o in parte, e la procedura che disciplina il loro rimborso o sgravio nulla toglie realmente alla sovranità fiscale . In altre disposizioni, il regolamento definisce le ipotesi in cui si deve o si può procedere al rimborso di dazi doganali . Secondo la mia interpretazione queste norme delineano l' ambito entro il quale gli Stati membri debbono considerare inapplicabili dei dazi, vale a dire in caso di merci erroneamente messe in libera pratica, mancata adozione della giusta procedura oppure quando le merci, una volta importate, non possano essere consegnate e debbano quindi essere distrutte o riesportate . Se tali questioni non rientrano nella "politica commerciale" e non sono disciplinate da alcun' altra norma del trattato CECA, mi sembra allora, basandomi sul dibattito svoltosi dinanzi alla Corte, che nel trattato CEE gli Stati membri abbiano accettato la possibilità che carbone e acciaio siano regolati dalla Comunità economica europea in quanto merci soggette alla disciplina di tale trattato . A mio parere, le modifiche richiamate nella prima questione non cambiano tale situazione .
Sarei dunque del parere di risolvere la prima questione in senso positivo, come proposto dalla Commissione .
In tal caso, la seconda questione del giudice di rinvio non si pone . Qualora invece si ponesse, la risolverei nel senso che, se un regolamento CEE non è direttamente efficace in uno Stato membro per le merci soggette al trattato CECA, ma è stato recepito nel diritto nazionale in modo tale da applicarsi a tali merci ( in ipotesi, non in quanto diritto comunitario ), la Corte non è competente ad interpretare una simile normativa . Risolverei perciò in senso negativo la seconda questione .
Quanto alla terza questione, lo Hauptzollamt ha presentato osservazioni . Deutsche Babcock non ha presentato osservazioni nelle forme di rito . Al loro posto essa ha inviato copia del suo ricorso in appello contro una sentenza del Finanzgericht di Berlino del 27 novembre 1984, sentenza acclusa alle osservazioni dello Hauptzollamt . Con essa il Finanzgericht ha confermato una decisione dell' amministrazione doganale secondo la quale una somma di DM 26 896,17, relativa a pretesi dazi pagati in eccesso per precedenti forniture, non era recuperabile ex art . 2 del regolamento n . 1430/79, in ragione delle circostanze che avevano accompagnato il pagamento del dazio . Il problema appare identico a quello del caso in esame . La Deutsche Babcock sostiene che in entrambe le cause il principio di buona fede non osta al rimborso da essa reclamato .
In relazione alla terza questione, lo Hauptzollamt ritiene, in primo luogo, che le condizioni cui è soggetto il rimborso in forza dell' art . 2, n . 1, 2° trattino, del regolamento n . 1430/79 non sono soddisfatte : come risulta dalla motivazione del regolamento, tale norma riguarda i pagamenti oltre il dovuto derivanti da errori commessi in buona fede e non ipotesi di false dichiarazioni come nel caso in esame . Secondariamente, lo Hauptzollamt rileva che la norma va interpretata facendo salvo il principio di buona fede e che nella presente fattispecie un rimborso sarebbe contrario a tale principio, poiché si tradurrebbe in un vantaggio della ricorrente nei confronti dei commercianti onesti . Esso, per di più, impedirebbe un adeguato controllo delle importazioni e l' adozione di efficaci misure per limitare le importazioni . Qualora fossero stati dichiarati gli sconti ottenuti, si sarebbero potute adottare misure antidumping . Non è esatto che, se la società avesse dichiarato il prezzo reale, avrebbe ottenuto una licenza . Inoltre, il fatto che si possa infliggere un' ammenda non esclude che il rimborso del dazio possa essere anche rifiutato .
La Commissione rileva che i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento n . 1430/79 devono essere esercitati secondo buona fede e propone, perciò, di risolvere come segue la terza questione :
"l' esercizio di un diritto al rimborso ai sensi dell' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 può essere negato in quanto abusivo, allorché la riscossione di un dazio superiore a quello legale sia imputabile al dolo stesso dell' interessato . Poco importa, a tale riguardo, che l' importazione della merce si sia potuta effettuare solo grazie ad un raggiro ai danni dell' amministrazione ".
Ex art . 2, n . 1, 2° trattino, del regolamento n . 1430/79 si procede al rimborso o allo sgravio di diritti qualora si provi, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l' importo di tali diritti "è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile ".
L' espressione "per un qualsiasi motivo" è chiaramente molto ampia . Penso tuttavia che vada interpretata nel senso di "un qualsiasi motivo legittimo ". Essa non può ricomprendere la fattispecie di un soggetto che allo scopo di ottenere una licenza che, come egli ben sa, esige che sia dichiarato il prezzo reale delle merci, dichiari scientemente un prezzo inesatto, causando così la fissazione di un dazio superiore a quello che avrebbe potuto essergli imposto . Va detto inoltre che dalla motivazione del regolamento risulta che sono state prese in considerazione ragioni quali un errore effettivo od errori di calcolo . L' espressione "per un qualsiasi motivo" va interpretata nel contesto del regolamento nel suo complesso . Non v' è alcun elemento che indichi la possibilità di invocare dichiarazioni deliberatamente false a sostegno della pretesa di aver pagato un dazio superiore al dovuto .
Sarei quindi del parere che l' interpretazione dell' art . 2 non consenta tale pretesa .
Ciò rende superfluo decidere se si applichino dei principi più generali . Se non fossi giunto alla conclusione di cui sopra, avrei riconosciuto che, quando per effetto di una dichiarazione in mala fede il dazio viene pagato in relazione ad un prezzo più elevato di quello effettivo, il soggetto che ha reso tale dichiarazione perde il diritto al recupero delle somme pagate o gliene viene impedito l' esercizio .
Ad ogni modo, rifiuto la tesi che vi sarebbe una chiara separazione fra l' aver reso una falsa dichiarazione per ottenere una licenza e la soggezione al pagamento di dazi doganali . Una falsa attestazione relativa ad una licenza d' importazione, da cui consegue un più elevato dazio da pagare, comporta la perdita del diritto al recupero . Chi scherza col fuoco, non può poi dolersi di essersi scottato .
Il fatto che avrebbe potuto essere concessa una licenza d' importazione ove si fosse indicato il vero prezzo ( sempre che ciò corrisponda alla realtà ), a mio parere non modifica la situazione se, per qualunque ragione, la dichiarazione era fraudolenta .
Evidentemente non do giudizi, né espliciti né impliciti, in relazione al problema se si sia trattato di frode o di disonestà . Ciò è di competenza del giudice nazionale .
Propongo, pertanto, di rispondere al giudice nazionale nel modo seguente :
"1 ) Il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1430/79 è direttamente applicabile alle merci soggette alla disciplina del trattato CECA .
2 ) L' art . 2, n . 1 , 2° trattino, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 va interpretato nel senso che non debbono essere rimborsati diritti all' importazione quando, all' atto dello sdoganamento di merci per l' immissione in libera pratica, il debitore di diritti all' importazione abbia dichiarato un prezzo più elevato di quello realmente pagato, tenuto conto di sconti o riduzioni in funzione dei quantitativi ordinati, e detta dichiarazione avesse lo scopo di ottenere la messa in libera pratica sulla base di una licenza d' esportazione che non teneva conto di tali sconti o riduzioni, e ciò anche ammettendo che una licenza d' importazione sarebbe stata comunque concessa sulla base di una domanda attestante il prezzo con deduzione di sconti o riduzioni ".
Le spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento non possono dar luogo a rifusione . Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese sostenute dalle parti nella causa principale .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy