CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
dell' 8 ottobre 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Com'è noto, secondo l'articolo 4, n. 1, lett. b), allegato VII statuto del personale, il funzionario avente la nazionalità dello Stato sul cui territorio si trova la sede di servizio beneficia di un'indennità di dislocazione pari al 16% del suo stipendio se dimostri di aver abitato, per almeno dieci anni prima della nomina, fuori del territorio di tale Stato.
In data 16 aprile 1984 il signor C. Richter, cittadino lussemburghese, fu assunto dalla Commissione in qualità di traduttore e assegnato alla DG IX, che ha sede nel granducato del Lussemburgo. Egli chiese subito che la detta norma gli fosse applicata e l'amministrazione respinse la sua pretesa: da qui la lite che, esperita senza esito la fase precontenziosa, giunge ora davanti a voi. Per dirimerla dovrete in sostanza stabilire se durante il decennio compreso tra il 15 aprile 1974 e il 15 aprile 1984 Richter abbia dimorato abitualmente al di là delle frontiere lussemburghesi.
A sostegno della sua richiesta il ricorrente così ricostruisce il periodo controverso: nato nel 1953 a Lussemburgo, egli vi abita coi genitori fino al 15 ottobre 1973. Da tale data è a Strasburgo per compiere gli studi universitari. Lasciato il capoluogo alsaziano il 1° ottobre 1977, si stabilisce a Germersheim, in Germania, e nell'università della vicina Magonza consegue il diploma di traduttore (marzo 1981). Dal settembre del 1981 è di nuovo a Lussemburgo dove, fino al febbraio 1982, effettua uno « stage » presso l'ufficio di terminologia della Commissione. Terminata questa breve esperienza, rientra a Germersheim e la lascia definitivamente il 16 aprile 1984, quando si presenta alla Commissione per prendervi servizio.
Che tale ricostruzione sia corretta prova un certificato concessogli dal comune di Germersheim in cui si attesta che il signor Richter ha dichiarato di aver risieduto in tale città dal 4 ottobre 1977 al 1o maggio 1984« senza interruzione ». Ora, sommando questo tempo a quello trascorso in Strasburgo, si ottiene un periodo di quasi undici anni durante il quale egli ha abitato lontano dal suo paese di origine. Il rifiuto di accordargli l'indennità di dislocazione risulta quindi illegittimo.
2.
L'argomento non è fondato. Ricordo anzitutto che il beneficio in questione ha lo scopo « di compensare gli oneri e gli svantaggi (...) derivanti dall'entrata in servizio presso le Comunità per i dipendenti che sono per questo fatto obbligati a cambiare residenza » (sentenza 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia, Race. pag. 3005, punto 12). L'amministrazione sarà dunque tenuta ad accordarlo solo se il funzionario la persuaderà che, pur conservando la cittadinanza dello Stato in cui è situata la sua sede di servizio, egli se ne allontanò con l'intenzione di sciogliere, per un lungo periodo di tempo, i vincoli sociali e/o professionali che ad esso normalmente lo legano.
Nel caso di specie è sufficiente constatare che il soggiorno del ricorrente a Strasburgo, determinato come fu dalla sola frequenza dell'università, non implica lo scioglimento dei detti vincoli. Altrettanto si dica del periodo durante il quale il Richter sostiene di aver risieduto in Germania: invero, a fronte del certificato rilasciatogli dal comune di Germersheim — che ha comunque natura meramente ricognitiva — sta l'atto di candidatura del 30 marzo 1983 in cui egli stesso indicò Lussemburgo come suo luogo di residenza permanente e come indirizzo per la sua corrispondenza. Si aggiunga che l'estratto del suo casellario giudiziale in data 31 marzo 1983 reca l'indicazione « residente a Lussemburgo ».
Questi riferimenti dimostrano, a mio avviso, che nonostante le numerose assenze per ragioni di studio e/o di lavoro, il ricorrente ha inteso mantenere « il centro permanente dei suoi interessi » nel territorio del granducato del Lussemburgo (sentenza 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, punto 11, Race. 1984, pag. 3465).
3.
In definitiva, mi sembra di poter concludere che la pretesa del signor C. Richter non risulta fondata su prove univoche e tra loro concordanti. Vi suggerisco pertanto di respingere il ricorso che egli ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee, e di compensare fra le parti le spese di giudizio a termini dell'articolo 70 regolamento di procedura.
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