Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Le ricorrenti nel presente procedimento - Mannesmann-Roehrenwerke Ag e Paderwerk Gebr . Bentler GmbH & Co ., imprese siderurgiche tedesche - chiedono l' annullamento del regolamento ( CEE ) del Consiglio 6 agosto 1985, n . 2355, che completa il regolamento ( CEE ) 9 gennaio 1985, n . 60 .
I - 2 . Entrambe le imprese fabbricano e vendono tubi di acciaio, prodotti che, non figurando nell' allegato I del trattato CECA, sono assoggettati alle disposizioni del trattato CEE .
3 . Da sole, esse provvedono al 70% circa delle esportazioni tedesche di detti prodotti negli Stati Uniti .
4 . Le stesse occupano inoltre un posto importante tra le sei imprese tedesche produttrici di una speciale categoria di tubi di acciaio, i cosiddetti tubi "OCTG" ( Oil Country Tubular Goods ), adoperati nei campi petroliferi .
II . 5 . In conseguenza delle minacce che incombevano sulle esportazioni CEE di acciai negli Stati Uniti la Comunità si vedeva costretta ad intavolare con detto paese trattative che si concludevano, il 21 ottobre 1982, con la stipulazione di un accordo che contemplava la limitazione delle esportazioni comunitarie di taluni prodotti siderurgici ( 1 ). I tubi di acciaio non rientravano tra questi prodotti .
6 . Tuttavia, l' accordo era accompagnato da un coevo scambio di lettere inteso a prevenire sviamenti di commercio dai prodotti contemplati dall' accordo verso i tubi di acciaio allora non soggetti a limitazioni . A questo proposito, la Comunità considerava improbabile che durante il periodo di validità dell' accordo ( cioè sino alla fine del 1985 ) le sue esportazioni annuali di tubi di acciaio negli Stati Uniti superassero la percentuale media delle vendite comunitarie sul mercato americano relativa al periodo 1979-1981, di modo che non si sarebbero verificati sviamenti di traffico commerciale . Qualora, ciononostante, si fossero manifestati problemi sul mercato suddetto, le due parti avrebbero potuto consultarsi sull' andamento delle esportazioni comunitarie di tubi .
7 . In realtà dette esportazioni superavano ampiamente i livelli previsti e pertanto le autorità statunitensi vietavano totalmente, dal 29 novembre 1984, l' importazione di tubi di acciaio dalla Comunità .
8 . Ancora una volta venivano intavolate tra autorità comunitarie e autorità statunitensi trattative che sfociavano, il 7 gennaio 1985, nella stipulazione di un accordo in forma di scambio di lettere sul commercio di tubi di acciaio, approvato con regolamento ( CEE ) del Consiglio 9 gennaio 1985, n . 59 ( 2 ).
9 . L' accordo, in vigore fino al 31 dicembre 19865, stabiliva in sostanza quanto segue :
10 . - la Comunità avrebbe limitato le sue esportazioni di tubi di acciaio negli Stati Uniti al 7,6% del consumo apparente del mercato americano relativo agli anni 1985 e 1986; durante lo stesso periodo sarebbero state necessarie delle licenze di esportazioni;
11 . - entro i limiti della percentuale sopra menzionata, le esportazioni di tubi OCTG non avrebbero potuto superare il 10% del consumo apparente di detti prodotti sul mercato americano .
12 . In base a detto accordo, il Consiglio approvava, col regolamento 9 gennaio 1985, n . 60 ( 3 ), vari provvedimenti di attuazione .
13 . Per quanto riguarda, in generale, i prodotti contemplati nell' allegato III del regolamento, il massimale comunitario di esportazione era ripartito tra gli Stati membri; questi avrebbero provveduto a distribuire tra le rispettive imprese interessate i quantitativi loro assegnati, applicando "criteri obiettivi" ( terzo punto della motivazione di detto regolamento ).
14 . Tuttavia, per quanto concerne i tubi OCTG, il regolamento si limitava ( allegato III ) a rinviare, per la ripartizione tra gli Stati membri della relativa "sottoquota" comunitaria ad una successiva decisione che il Consiglio avrebbe adottato entro il 31 gennaio 1985, deliberando, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata .
15 . Detta ripartizione veniva effettuata, in ritardo, con regolamento ( CEE ) 6 agosto 1985, n . 2355 ( 4 ). In base al criterio di ripartizione adottato in questo regolamento alla Repubblica federale di Germania veniva attribuito il 43,8% del totale della quota comunitaria stabilita per i tubi OCTG ( 4,38% del consumo apparente degli Stati Uniti d' America ).
III - 16 . Le ricorrenti impugnano detto regolamento n . 2355/85 e ne chiedono l' annullamento, deducendo che la ripartizione, con esso effettuata, della quota comunitaria di esportazione di tubi OCTG negli Stati Uniti in quote nazionali sfavorisce l' industria siderurgica tedesca e ne lede gli interessi .
IV - 17 . Il Consiglio, in primo luogo, contesta la ricevibilità del ricorso : è senza dubbio questa la prima questione da risolvere nel presente procedimento .
18 . Il Consiglio non ritiene che le ricorrenti siano legittimate a proporre ricorso : nulla le autorizzerebbe ad agire in nome di tutti gli esportatori tedeschi di tubi e, tanto meno, della Repubblica federale di Germania, che sarebbe la vera beneficiaria della ripartizione stabilita nel regolamento n . 2355/85 .
19 . Esaminati i presupposti stabiliti dall' art . 173, 2° comma, del trattato per la ricevibilità dei ricorsi d' annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche, il Consiglio conclude per l' irricevibilità del ricorso, in quanto, anche a prescindere dalla questione se il regolamento n . 2355/85 sia un vero e proprio regolamento o piuttosto una decisione rivolta agli Stati membri, le ricorrenti non possono ritenersi da esso riguardate né direttamente né individualmente .
20 . Il rimedio a disposizione delle imprese tedesche sarebbe non già quello contemplato dall' art . 173 del trattato CEE, ma l' impugnazione, dinanzi al giudice nazionale, delle decisioni adottate dall' autorità dello Stato membro competente a ripartire tra le imprese, applicando i regolamenti nn . 60/85 e 2355/85, la quota nazionale a detto Stato assegnata .
21 . La questione della validità del regolamento n . 2355/85 potrebbe, in tal caso, essere sollevata dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell' art . 177 del trattato CEE .
22 . Inizio quindi con l' accertare la sussistenza dei presupposti per la ricevibilità del presente ricorso .
V - 23 . A tenore dell' art . 173, 2° comma, del trattato, "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) ricorso contro le decisioni (...) che, pure apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente ".
24 . Di conseguenza, perché un ricorso sia ricevibile sono necessari i seguenti presupposti :
25 . - che si tratti di una decisione,
26 . - avente l' apparenza o la forma di un regolamento ( o di una decisione diretta ad un' altra persona ),
27 . - che riguardi direttamente,
28 . - e individualmente il ricorrente .
29 . Detti presupposti sono cumulativi, di modo che, qualora difetti uno di essi, il ricorso non è ricevibile .
30 . Le ricorrenti non ritengono tuttavia necessario l' esame della questione se l' atto comunitario impugnato costituisca o no un "vero e proprio" regolamento . A loro avviso, per concludere per la ricevibilità del ricorso è sufficiente dimostrare che detto atto le riguarda direttamente ed individualmente .
31 . Non mi sembra che questa sia la forma più corretta di esporre la questione tanto più che se ne può evincere un' interpretazione che, con tutta evidenza, non si riscontra nella giurisprudenza della Corte .
32 . La Corte, infatti, considera un ricorso irricevibile qualora faccia difetto uno dei presupposti stabiliti dall' art . 173, facendo a meno di accertare la sussistenza degli altri .
33 . A questo proposito, essa ha già chiaramente affermato che i ricorsi devono essere dichiarati "irricevibili qualora l' atto impugnato sia effettivamente un regolamento" ( 5 ).
34 . Per questo motivo la Corte, in varie cause, ha in primo luogo esaminato la natura dell' atto impugnato, respingendo il ricorso, senza accertare se l' atto riguardasse direttamente e individualmente il ricorrente, dopo essere pervenuta alla conclusione che l' atto stesso aveva natura di regolamento ( 6 ).
35 . In altre occasioni la Corte ha preferito non pronunciarsi sulla questione se l' atto impugnato fosse o no un vero e proprio regolamento, limitandosi a rilevare che lo stesso non riguardava direttamente e individualmente il ricorrente ( 7 ).
36 . E' certo che il presupposto che l' atto impugnato riguardi individualmente la persona del ricorrente è strettamente connesso al presupposto che esso abbia natura di decisione, poiché è forse eccezionale che un atto rispondente al criterio dell' interesse diretto ed individuale non abbia, al tempo stesso, natura di decisione .
37 . Tuttavia, questo dev' essere dimostrato caso per caso . Come ha sottolineato l' avvocato generale Jean-Pirre Warner nelle conclusioni per la causa Calpak, sopra citata ( pagg . 1970 e 1971 ), esiste una copiosa giurisprudenza di questa Corte "nel senso che, se si esamina il problema correttamente, il requisito che l' atto di cui trattasi sia, per natura, una decisione e non abbia indole legislativa è indipendente dai requisiti che esso concerna direttamente e individualmente il ricorrente ".
38 . Passo quindi a valutare la ricevibilità del ricorso esaminando la natura dell' atto impugnato .
VI - 39 . Scopo dell' art . 173, 2° comma, per quanto qui ci interessa, è evitare che la scelta della forma del regolamento da parte di una istituzione serva unicamente a dissimulare una decisione rivolta a un privato, impedendo così l' esercizio del diritto di impugnazione allo stesso attribuito dalla prima parte del medesimo dell' art . 173, 2° comma : la scelta della forma non può modificare la natura dell' atto ( 8 ).
40 . Quello che conta, quindi, non è la "denominazione ufficiale dell' atto", ma il suo oggetto e il suo contenuto . A tenore dell' art . 189 del trattato, il regolamento ha portata generale ed è direttamente efficace in ciascuno degli Stati membri . Esso ha, quindi, natura essenzialmente normativa e di conseguenza si applica a situazioni oggettivamente determinate, comportando, come la Corte ha già affermato ( 9 ), effetti giuridici immediati per categorie di destinatari considerate in modo generale e astratto .
41 . L' atto impugnato nella presente causa ha inequivocabilmente forma di regolamento - regolamento n . 2355/85 - e mira a dare contenuto ad una disposizione lasciata in bianco da un altro regolamento - il regolamento n . 60/85, allegato III, rubrica OCTG . L' esame della sua natura non può quindi essere disgiunto da quello dell' atto precedente, del quale è venuto a far parte .
42 . Orbene, è indiscutibile che il regolamento n . 60/85 contiene essenzialmente disposizioni di carattere normativo volte a disciplinare le modalità di attuazione dell' accordo di "autolimitazione" stipulato nel gennaio 1985 con gli Stati Uniti .
43 . Resta tuttavia da stabilire se di questo complesso normativo non facciano parte disposizioni di carattere individuale che, per natura, si sottraggono alla qualifica attribuita all' insieme .
44 . Secondo la giurisprudenza della Corte ( 10 ), un atto, qualificato regolamento nel suo insieme, può contenere disposizioni di carattere individuale, prive, pertanto, della natura di regolamento .
45 . Orbene, il problema può porsi con riferimento all' allegato III del regolamento n . 60/85; questo è comunque quanto sostengono le ricorrenti a proposito del regolamento n . 2355/85 . Concentro pertanto la mia analisi sul regolamento impugnato .
46 . Le ricorrenti assumono che il regolamento n . 2355/85 è un atto autonomo rispetto al regolamento n . 60/85 e che pertanto è indifferente, ai fini della sua qualifica, il se quest' ultimo sia un regolamento "vero e proprio" o "apparente ".
47 . Questo modo di vedere le cose mi sembra di un formalismo eccessivo . Come ho rilevato e come del resto risulta dal suo titolo, il regolamento n . 2355/85 è inteso ad integrare il regolamento n . 60/85 . L' adozione del nuovo regolamento per aggiungere la rubrica mancante fu dovuta unicamente all' impossibilità di giungere ad un accordo, nella quale, per un certo periodo, si trovò il Consiglio . Di conseguenza l' atto impugnato non può essere considerato diversamente da come lo sarebbe se le sue disposizioni avessero figurato sin dall' inizio nell' allegato III del regolamento n . 60/85 .
48 . Comunque sia, le ricorrenti sostengono che il regolamento n . 2355/85 non ha carattere normativo : esso avrebbe, di fatto, natura di decisione destinata alle sei imprese, sole esportatrici tedesche di tubi OCTG, il cui nome era conosciuto fin dall' inizio .
49 . Non mi sembra, tuttavia, che questa circostanza sia di per sé sufficiente a privare l' atto considerato della qualifica di regolamento .
50 . Come la Corte ha più volte sottolineato ( 11 ), "la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto, in relazione con la sua finalità ".
51 . Tale sembra essere il caso del regolamento impugnato : questo si applica ( come il regolamento n . 60/85 ), alle esportazioni negli Stati Uniti di tubi di una determinata categoria provenienti da tutti gli Stati membri della Comunità ed ha efficacia, nel periodo della sua vigenza, per tutti gli esportatori di detti Stati, definiti in modo generale ed astratto, in funzione della situazione obiettiva nella quale essi si trovano .
52 . Vero è che la natura stessa della tabella figurante nel regolamento n . 2355/85 ( come quella della tabella della prima parte dell' allegato III del regolamento n . 60/85 ), consente di ritenere che la disposizione ivi contenuta possa senz' altro costituire una decisione, senza che ne sia necessaria l' approvazione nelle forme del regolamento .
53 . Tuttavia, il contesto nel quale le suddette tabelle si inseriscono mi sembra chiaro . Una volta stabilite, col regolamento n . 60/85, le norme generali di attuazione dell' accordo di autolimitazione delle esportazioni di tubi negli Stati Uniti, dette tabelle costituiscono un naturale complemento dell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 60/85, per la cui applicazione rappresentano un provvedimento indispensabile . Si può pertanto ritenere che esse condividano la natura di regolamento del complesso normativo nel quale sono inserite e di cui costituiscono parte necessaria . Questa interpretazione è conforme all' orientamento che emerge da varie sentenze della Corte, nelle quali il contesto normativo in cui si collocano le disposizioni la cui natura sia controversa viene considerato come un importante criterio interpretativo ( 12 ).
54 . Le ricorrenti stesse hanno finito col riconoscere, implicitamente o esplicitamente, già nella fase scritta o nel contesto degli argomenti svolti all' udienza, che il regolamento n . 2355/85 costituisce assieme al regolamento n . 60/85 un unico complesso normativo . Quando è stata fatta loro notare l' apparente contraddizione, esse hanno finito con l' ammettere l' ipotesi che il regolamento n . 2355/85 abbia una natura mista e disponga in parte per il passato e in parte per il futuro .
55 . Si deve ammettere che questa circostanza rende più difficile l' esame della questione .
56 . Per quanto riguarda i primi sette mesi del 1985, il numero e l' identità delle imprese esportatrici di tubi OCTG negli Stati Uniti erano infatti determinati con certezza e potevano essere noti al Consiglio .
57 . Pertanto, a proposito di dette imprese potrebbero valere considerazioni analoghe a quelle svolte nella sentenza Alusuisse Italia ( 13 ), nel senso che per loro l' atto di cui trattasi non aveva natura normativa, ma costituiva una decisione individuale o un insieme di decisioni individuali .
58 . Ritornerò sulla questione a proposito del presupposto dell' interesse individuale .
59 . Tuttavia, preciso subito che, a mio avviso, non deve necessariamente escludersi il carattere normativo del regolamento n . 2355/85, neanche per quanto riguarda il passato .
60 . Infatti, detto regolamento aveva davanti a sé ancora quasi un anno e cinque mesi di validità, e il lasso di tempo al quale si riferiscono le percentuali in esso stabilite e durante il quale le licenze di esportazione da rilasciare dovevano essere scaglionate, era lungi dal decorrere .
61 . Ciò considerato, è persino dubbio che si possa parlare di retroattività in senso proprio : la situazione è analoga a quella dell' emanazione di una norma fiscale che modifichi, nel corso dell' anno, l' aliquota di un' imposta o i limiti di esenzione per l' insieme dei redditi ottenuti nello stesso anno .
62 . Anche così, si può sostenere che, per quanto riguarda il passato, il modo in cui il regolamento si applica nei confronti delle ricorrenti è un pò diverso dal modo in cui esso è destinato ad interessare, in futuro tutte le imprese, già esistenti o di nuova costituzione .
63 . Tuttavia, come la Corte già ebbe ad affermare ( 14 ), "la circostanza che una disposizione generale riguardi i vari destinatari in modo diverso non può, di per se stessa, privarla del carattere normativo ".
64 . Si deve però ammettere che la fattispecie non è lineare e che la natura di regolamento delle norme sub judice non è, malgrado tutto, completamente scevra di dubbi .
65 . Questo trova eco nel controricorso, in cui lo stesso Consiglio ammette che l' allegato III possa essere considerato una disposizione autonoma e che la ripartizione tra gli Stati membri ivi stabilita possa essere considerata come una decisione diretta a destinatari determinati, ma avente forma di regolamento .
66 . Il Consiglio precisa, tuttavia, che in tal caso i veri destinatari sono gli Stati membri e non le ricorrenti .
67 . Non ritengo, alla luce delle considerazioni da me svolte in precedenza sulla natura delle norme di cui trattasi, che il poblema debba essere impostato in questi termini .
68 . Diversamente, ci troveremmo di fronte ad una "decisione presa nei confronti di altre persone" adottata nella forma di un regolamento, a proposito della quale mi sembra applicabile il corrispondente disposto dell' art . 173, 2° comma, del trattato, che attribuisce alle persone fisiche o giuridiche direttamente e individualmente riguardate da una decisione la facoltà di proporre ricorso .
69 . Orbene, secondo la chiara giurisprudenza della Corte ( 15 ), gli Stati membri debbono ritenersi ricompresi nell' espressione "decisione presa nei confronti di altre persone" al pari di qualsivoglia soggetto di diritto privato .
70 . Resta quindi da dimostrare che sussistono gli altri due presupposti di ricevibilità stabiliti dall' art . 173, 2° comma, e cioè che la decisione, per quanto rivolta a un' altra persona, riguardi le ricorrenti direttamente e individualmente .
VII - 71 . Cominciamo con l' accertare se l' atto impugnato riguardi individualmente o no le ricorrenti .
72 . Nella sentenza Plaumann ( 16 ), la Corte ha definito la nozione generale di interesse individuale in termini di volta in volta riprodotti nella sua giurisprudenza ( 17 ): "I soggetti che non siano i destinatari di una decisione possono considerarsi individualmente interessati unicamente qualora la decisione stessa li colpisca in ragione di determinate qualità che sono loro peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e quindi li distingue nello stesso modo del destinatario ".
73 . Le ricorrenti, come ho detto, ritengono che il loro interesse individuale derivi dal fatto che la disposizione adottata dal Consiglio costituisce, in definitiva, una decisione collettiva, rivolta a sei imprese i cui nomi erano noti fin dall' inizio : non si tratterebbe pertanto di una normativa generale e astratta che limiti, in base a criteri obiettivi, le esportazioni di un insieme di imprese operanti in un determinato settore nella Comunità .
74 . Non mi sembra accettabile argomentare in tal modo, senza ulteriori precisazioni .
75 . Come è noto, il regolamento n . 2355/85 venne emanato il 6 agosto 1985 per restare in vigore fino al 31 dicembre 1986, termine prorogato successivamente .
76 . Di conseguenza, esso doveva applicarsi non solo alle imprese che esistevano e esportavano al momento della sua emanazione, ma anche a tutte le imprese che, successivamente, fossero nate o avessero chiesto licenze di esportazione .
77 . A ragione, dunque, il Consiglio sostiene che, sotto il profilo suddetto, nessun dato poteva essere considerato definitivo e nessun soggetto poteva essere ritenuto individualizzato alla stregua del destinatario di una decisione .
78 . Le ricorrenti si richiamano alle difficoltà che delle nuove imprese produttrici incontrerebbero nell' avviarsi e nel penetrare nel mercato di cui trattasi, considerazione che consentirebbe di escludere la suddetta eventualità per il mercato tedesco .
79 . Tuttavia, il regolamento n . 2355/85 si applica a tutti i paesi e a tutti i produttori specializzati della Comunità e, anche se la nascita di nuove imprese tedesche produttrici e esportatrici di tubi OCTG può essere poco probabile, ciò non cambia affatto la natura di detto regolamento .
80 . Inoltre, scopo del regolamento non era la limitazione della produzione di tubi OCTG, ma unicamente l' esportazione di detti tubi negli Stati Uniti e non in altri paesi ( 18 ).
81 . Nel corso dell' udienza le ricorrenti hanno d' altronde finito con l' ammettere, come ho rilevato, che, per quanto concerne il futuro, si può attribuire al regolamento n . 2355/85 carattere generale e astratto .
82 . Esse hanno tuttavia rilevato che per quanto riguarda il periodo precedente la sua pubblicazione, detto regolamento conserva la natura di decisione riguardante sei imprese .
83 . E' accettabile questa tesi?
84 . Una risposta affermativa potrebbe essere suggerita dall' atteggiamento della Corte nelle cause in cui dichiara ricevibile il ricorso, segnatamente quando l' atto impugnato si applica a situazioni pregresse o contemporanee, in considerazione del fatto che l' identità o la cerchia del o dei destinatari è perfettamente determinata ( 19 ).
85 . Si deve quindi considerare provata, in relazione al periodo dal 1° gennaio al 20 agosto 1985, l' esistenza del presupposto dell' interesse individuale delle ricorrenti, il che consentirebbe, almeno sotto questo profilo, l' esame della causa nel merito, nonostante la tardività della domanda espressamente formulata dalle ricorrenti, in subordine nella replica?
86 . Dubito che sia questa la migliore soluzione .
87 . Si ricordi quanto ho detto prima circa la natura di regolamento dell' atto impugnato, anche con riferimento al periodo precedente alla sua pubblicazione .
88 . Si consideri poi come il fatto che al regolamento n . 2355/85 sia stata attribuita efficacia da una data precedente a quella della sua pubblicazione sia una conseguenza pratica, obiettivamente inevitabile, del tardivo accordo raggiunto dal Consiglio sui tubi OCTG, conseguenza che si produce, naturalmente, dal 1° gennaio 1985, data di entrata in vigore dell' accordo concluso con gli Stati Uniti, che stabiliva già le date contemplate dall' art . 1 del regolamento n . 60/85 relativamente ai tubi di acciaio diversi dai tubi OCTG .
89 . La "retroattività" del regolamento n . 2355/85 sembra così oggettivamente autonoma rispetto all' esistenza di un numero determinato di imprese che avevano chiesto e ottenuto ( in via provvisoria ) licenze di esportazione negli Stati Uniti .
90 . D' altronde, proprio perché intendeva evitare il blocco delle esportazioni negli Stati Uniti, la Commissione decise di autorizzare gli Stati membri a rilasciare licenze provvisorie nei primi due trimestri del 1985 .
91 . La situazione delle imprese che, come le ricorrenti, avevano ottenuto dette licenze, non è menzionata nella motivazione del regolamento n . 2355/85 e, se essa è stata presa in considerazione come uno dei dati per l' elaborazione di detto regolamento, lo è stata, quanto meno, al pari di tutti gli altri elementi relativi alle situazioni del mercato prima e dopo il 1° gennaio 1985 .
92 . Ritengo peraltro che l' importanza che ho attribuito a questi aspetti sia conforme a tre indicazioni che possono evincersi dalla giurisprudenza della Corte :
93 . - l' importanza attribuita allo scopo dell' atto per distinguere una disposizione di portata generale da una decisione individuale ( 20 );
94 . - lo scopo, attribuito all' art . 173, 2° comma, di evitare che i privati restino privi di rimedi contro decisioni che li riguardino direttamente e individualmente, ma siano dissimulate sotto la forma di un regolamento ( o abbiano le sembianze di una decisione rivolta ad altre persone );
95 . - il richiamo alla nozione di sviamento di potere, che può implicare l' attribuzione del carattere individuale ad una disposizione di apparente carattere generale ( 21 ).
96 . Esiste, pertanto, tra il fatto che le istituzioni fossero a conoscenza delle situazioni specifiche interessate dal provvedimento e l' adozione di questo elemento supplementare di rapporto soggettivo o di causalità che ricorre in talune fattispecie sottoposte al giudizio della Corte ( come la dottrina ha già rilevato ), ma che non ravviso nel caso presente .
97 . Di conseguenza, non sembra lecito affermare che, anche per quanto concerne la fase "retroattiva" di efficacia del regolamento n . 2355/85, questo sia in realtà una decisione che riguarda le ricorrenti come se ne fossero destinatarie, tanto più che la quota tedesca fissata dal regolamento, ha in definitiva superato quella proposta dalla Commissione, passando dal 3,77% al 4,38% del consumo apparente degli Stati Uniti, e non risulta quindi che l' atto impugnato abbia comportato riduzioni delle licenze già concesse alle ricorrenti .
98 . Ciononostante, poiché il punto è controverso, passo ad esaminare il presupposto dell' interesse diretto delle ricorrenti, anche esso prescritto dall' art . 173, 2° comma .
VIII - 99 . Per accertare il sussistere di detto presupposto è necessario verificare se l' atto comunitario impugnato sia immediatamente esecutivo, cioè se ne derivino automaticamente effetti per i privati o se tra l' uno e gli altri si frapponga l' intervento di un' altra entità - segnatamente gli Stati membri - dotata di potere discrezionale ( 22 ).
100 . A prima vista questo si verifica nel caso di specie . A tenore dell' art . 3 del regolamento n . 60/85, è la Commissione che ripartisce tra gli Stati membri il massimale comunitario di esportazione di tubi di acciaio stabilito dall' art . 2 : a tal fine, essa si limita tuttavia a convertire in quantità le percentuali figuranti nelle tabelle contenute nell' allegato III nella versione di cui al regolamento n . 2355/85 . Si tratta di un' operazione puramente matematica, i cui risultati possono essere controllati obiettivamente, e l' istituzione competente non dispone quindi di alcun margine discrezionale .
101 . Compete poi agli Stati membri ( terzo punto della motivazione e art . 5 del regolamento n . 60/85 ) ripartire le quote nazionali tra le imprese esportatrici, rilasciando, di conseguenza, le necessarie licenze . Nell' effettuare questa operazione, gli Stati membri dispongono del potere discrezionale loro attribuito dal suddetto art . 5 .
102 E' certo che, come è precisato nel terzo punto della motivazione, la ripartizione dev' essere conforme a criteri obiettivi, definiti nell' art . 5, n . 2 .
103 . Trattasi tuttavia di criteri-quadro, e non di parametri rigidi la cui applicazione debba portare meccanicamente ad una determinata soluzione, l' unica soluzione possibile . Questa considerazione basta a far comprendere che l' intervento degli Stati membri implica vari elementi del potere discrezionale, la cui presenza può essere rilevata in molti dei commi del n . 2, dell' art . 5 del regolamento n . 60/85 . E' questo il caso del riferimento alle "correnti tradizionali di esportazione", che implica varie possibilità di scelta, per esempio, per quanto riguarda il periodo di riferimento; della necessità di tenere conto dell' esistenza di "nuovi produttori di tubi di acciaio"; della cura di garantire "l' utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità di esportazioni" e "delle eventuali nuove possibilità che possono essere offerte dal presente regolamento ".
104 . Ciononostante, le ricorrenti si adoperano a dimostrare l' esistenza di un interesse diretto deducendo che l' imposizione di una quota nazionale, incide direttamente sulle loro possibilità di esportazione, limitando immediatamente le loro vendite negli Stati Uniti . Qualsiasi ulteriore riduzione di detta quota comporterebbe inevitabilmente un' ulteriore riduzione dei diritti di vendita di cui le varie imprese tedesche dispongono .
105 . Siffatto automatismo sussisterebbe anche ammettendo che il governo nazionale disponga di un qualsiasi potere discrezionale nella ripartizione della rispettiva quota : detto potere dovrebbe pur sempre esercitarsi in base ai criteri di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento n . 60/85 e nel rispetto del principio della parità di trattamento, il che escluderebbe che, nel caso di riduzione della quota nazionale e supponendo costanti tutti gli altri elementi, ad una determinata impresa continui ad essere attribuita, a danno dei suoi concorrenti, la medesima quota che essa avrebbe ottenuto senza siffatta riduzione ( assertivamente illegittima ) della quota nazionale . Da qui l' automatismo : la riduzione della quota tedesca ad opera del Consiglio, produrrebbe necessariamente effetti negativi sulla quota di esportazione delle ricorrenti .
106 . Non mi sembra che questa considerazione basti a far concludere che le ricorrenti siano direttamente riguardate dall' atto impugnato ai sensi dell' art . 173, 2° comma . Si ricordi la sentenza Eridania ( 23 ), secondo la quale "la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza col destinatario dell' atto, sia direttamente ed individualmente toccato da quest' ultimo ". Infatti, oltre all' asserita ripercussione dell' atto sulla posizione del ricorrente sul mercato è necessaria "l' esistenza di circostanze specifiche ".
107 . Mutatis mutandis considerazioni analoghe possono valere per il caso in esame .
108 . Va rilevato, d' altronde, che sin dalla fase della replica le ricorrenti hanno sottilmente modificato il loro argomento . Nell' atto introduttivo del ricorso, infatti, si negava l' esistenza del potere discrezionale degli Stati membri : questi, tenuti a ripartire la quota nazionale, dovevano farlo secondo "criteri obiettivi (...) la cui enumerazione è limitativa", circostanza che le ricorrenti ritenevano allora sufficiente per affermare che "la ripartizione delle quote non rientra quindi nel potere discrezionale degli Stati membri ".
109 . A prima vista, la tesi "modificata" delle ricorrenti è più suggestiva della loro posizione iniziale .
110 . Tuttavia, non mi convince .
111 . Perché la sfera giuridica delle imprese interessate sia toccata è necessaria una decisione dello Stato membro; si verifica quindi qualcosa di analogo al caso della concessione, a uno Stato membro, dell' autorizzazione ad aprire un contingente tariffario .
112 . E' certo che, in quest' ultima ipotesi, l' autorizzazione concessa agli Stati membri implica di norma ( come è stato rilevato nella sentenza Alcan, già citata, pag . 394 ), l' attribuzione di una mera facoltà, mentre nel caso di specie si può discutere se gli Stati membri siano liberi di attribuire o no le quote ovvero se siano tenuti a farlo .
113 . Questo, perlomeno, è quanto deducono le ricorrenti .
114 . Io non sono d' accordo e ritengo invece corretta l' interpretazione difesa dal Consiglio nel controricorso .
115 . Effettivamente l' art . 4 del regolamento n . 60/85, disponendo che gli Stati membri trasferiscono ad una riserva comunitaria la frazione della quota per la quale non sono state rilasciate licenze, sembra implicare che gli Stati membri possano decidere di non esaurire la quota nazionale rilasciando licenze .
116 . Si deve rilevare che l' art . 4 mira unicamente a garantire la gestione ottimale del sistema nell' ipotesi in cui le capacità d' esportazione delle imprese di ciascuno Stato membro risultino insufficienti per l' esaurimento dell' intera quota nazionale, il che non dipende, di per sé, dal libero apprezzamento degli Stati .
117 . Certo è, tuttavia, che la norma suddetta non fa distinzione tra i vari motivi per i quali le licenze possono non essere rilasciate e si limita alla sola menzione della "frazione della loro assegnazione per la quale non sono state rilasciate licenze", senza considerare legittimi taluni motivi e illegittimi altri .
118 . Questa interpretazione è corroborata dalla considerazione che il trasferimento alla riserva comunitaria delle licenze non rilasciate ha luogo con cadenza trimestrale, per cui tocca agli Stati membri ( ai quali l' art . 5 del regolamento prescrive di scaglionare le esportazioni sull' intero anno ) evitare siffatta conseguenza ripartendo la quota secondo i criteri stabiliti per i vari periodi .
119 . Lo stesso art . 5 dispone peraltro, nel n . 1, 3° comma, che, entro ampi limiti, "gli Stati membri possono rilasciare nuove licenze, rispettivamente nel corso del 1985 e del 1986, a titolo della quota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti nel 1985 o nel 1986 ". L' espressione usata dal legislatore (" possono rilasciare ") mostra chiaramente che gli Stati membri hanno facoltà di non rilasciare nuove licenze in luogo di quelle non utilizzate .
120 . La controprova della correttezza dell' interpretazione da me condivisa si può fare - analogamente a quanto ha fatto la Corte nella sentenza Alcan ( 24 ) - supponendo che l' atto impugnato venga annullato : per conformarsi alla sentenza, il Consiglio modificherebbe il regolamento annullato, adottando un nuovo criterio di ripartizione in base al quale la Commissione calcolerebbe le quantità costituenti le quote nazionali; queste verrebbero distribuite dagli Stati membri a norma dell' art . 5 del regolamento n . 60/85 .
121 . Nulla, pertanto, garantisce che l' annullamento dell' atto impugnato arrechi alle ricorrenti il vantaggio da loro auspicato e le metta nella situazione che esse ritengono loro spettante . Le ricorrenti potrebbero ottenere soddisfazione solo attraverso la ripartizione della quota nazionale ad opera dello Stato membro e il rilascio delle corrispondenti licenze di esportazione .
122 . Le ricorrenti potrebbero risultare sfavorite con riguardo ai criteri che, a loro avviso, dovevano essere applicati; in tal caso, non resterebbe loro che impugnare la decisione delle autorità nazionali davanti al giudice nazionale .
123 . Di conseguenza, l' atto impugnato non produce - a mio avviso - effetti diretti sui singoli e quindi non può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia .
124 . Quand' anche non si attribuisca all' atto impugnato vera e propria natura di regolamento, non si può non concludere che si tratta di una decisione rivolta agli Stati membri, che non tocca direttamente gli interessi delle ricorrenti ai sensi dell' art . 173, 2° comma .
125 . Il fatto che il potere discrezionale conferito agli Stati per la ripartizione delle quote nazionali sia limitato non infirma detta conclusione : ogni potere discrezionale è limitato sia dai principi generali vigenti in materia sia dai criteri specifici stabiliti dal legislatore . L' art . 5 si limita a fissare criteri o parametri per l' esercizio del potere discrezionale, ma non sopprime detto potere .
126 . All' udienza, peraltro, le ricorrenti hanno nuovamente rettificato la loro tesi, giungendo ad ammettere che gli Stati membri godono e devono godere di un determinato potere discrezionale, ma che il Consiglio non ha limitato sufficientemente detto potere, non fornendo agli Stati membri criteri di decisione abbastanza obiettivi .
127 . Orbene, non è possibile affermare contemporaneamente o in momenti successivi che gli Stati membri si limitano ad applicare i criteri obiettivi e limitativi di cui all' art . 5 e che gli stessi criteri non sono sufficientemente obiettivi e limitativi : una di queste asserzioni dev' essere errata .
128 . La conclusione alla quale sono pervenuto, poiché, a mio avviso, vale incontestabilmente per quanto riguarda il periodo successivo all' emanazione del regolamento controverso, deve valere pienamente anche per il periodo in cui detto regolamento ha avuto efficacia retroattiva .
129 . Infatti, le licenze provvisorie che le imprese esportatrici hanno potuto utilizzare durante detto periodo, in base all' autorizzazione della Commissione e nella misura delle percentuali da essa indicate sono state rilasciate dalle competenti autorità degli Stati membri, naturalmente secondo i criteri di cui all' art . 5 del regolamento n . 60/85, allora già in vigore .
130 . La Commissione si è limitata ad anticipare, in via provvisoria, le percentuali che spettava al Consiglio fissare definitivamente .
131 . Questo ricorso non è rivolto contro detta decisione provvisoria della Commissione, ma contro il regolamento n . 2355/85 che, anche per quanto concerne il passato, non ha soppresso il potere discrezionale di cui gli Stati membri avevano fatto uso, ma, semmai, obbligato detti Stati a procedere ad un adeguamento ( o nemmeno questo, come emerge da quanto ho considerato circa il presupposto dell' interesse individuale ).
132 . Una cosa mi pare sicura : l' intervento degli Stati membri ( avvenuto sempre nell' ambito del regolamento n . 60/85 ) ha avuto la stessa natura sia prima sia dopo la data di emanazione del regolamento n . 2355/85 .
IX - 133 . Considerato quanto precede, concludo per l' irricevibilità del ricorso e vi suggerisco di statuire in questo senso sulla domanda d' annullamento del regolamento n . 2355/85 .
134 . Solo in subordine, quindi, esaminerò il merito della causa .
X - 135 . Le ricorrenti deducono a sostegno della loro domanda due ordini di mezzi .
136 . In primo luogo deducono la violazione di forme sostanziali, in quanto il regolamento n . 2355/85, in contrasto con l' art . 190 del trattato CEE, difetterebbe di motivazione per quanto riguarda le quote nazionali ivi fissate .
137 . In secondo luogo, deducono la violazione dei principi generali di non discriminazione, di proporzionalità e di equità, che integrerebbe il vizio di sviamento di potere .
138 . Espongo succintamente il mio punto di vista su ciascuno di detti mezzi .
XI - 139 . Per quanto riguarda il primo, non occorre che aggiunga altro alle considerazioni che ho svolto nella prima parte delle mie conclusioni per dimostrare che la motivazione del regolamento n . 60/85 vale anche per il regolamento n . 2355/85 .
140 . Orbene, nei considerandi di detto regolamento figurano vari elementi che motivano le disposizioni adottate : il "fondale" costituito dall' accordo di autolimitazione stipulato con gli Stati Uniti d' America ( primo punto della motivazione ); il riferimento alle esigenze pratiche che esigono la ripartizione tra gli Stati membri dei quantitativi autorizzati per l' intera Comunità, nel rispetto del carattere comunitario delle limitazioni ( terzo e quarto punto della motivazione ); il criterio base (" devono essere ripartite (...) tenendo conto ") usato per stabilire la ripartizione in funzione delle "correnti commerciali tradizionali" ( quinto punto della motivazione ).
141 . Nella sua ben consolidata giurisprudenza ( 25 ), la Corte ha affermato che la motivazione di un regolamento può limitarsi a chiarire "i punti essenziali dei provvedimenti adottati", indicando "la situazione complessiva" che ha condotto alla sua adozione e gli "obiettivi generali" perseguiti, senza che occorra specificare i vari elementi di fatto, numerosi e complessi, presi in considerazione o spiegare tutti i dettagli della normativa, e in particolare ciascuna delle scelte di indole tecnica effettuate, qualora essi rientrino "nell' ambito sistematico del complesso di cui ( fanno ) parte ".
142 . Questo deve, a maggior ragione, valere quando trattasi di una decisione rivolta agli Stati membri, che hanno preso parte alla sua preparazione e alla sua adozione .
143 . La Corte ha altresì ammesso espressamente la validità della motivazione data mediante rinvio a un atto precedente ( 26 ).
144 . L' argomento della ricorrente relativo ad eventuali obblighi di motivazione esistenti nell' ambito della disciplina delle quote instaurata ai sensi dell' art . 58 del trattato CECA non è pertinente, poiché in quel caso si tratta di quote di produzione e di un meccanismo di intervento di portata più ampia e profonda, che implica un diverso sistema di poteri dell' istituzione comunitaria competente .
XII - 145 . Le ricorrenti sostengono, poi che la ripartizione del massimale comunitario di esportazioni operata dal regolamento n . 2355/85 ha ridotto la percentuale attribuita alla Repubblica federale di Germania a una misura inferiore a quella dovuta, ponendo le ricorrenti in una posizione sfavorevole rispetto ai concorrenti di altri Stati membri .
146 . Conformemente a quanto convenuto nell' accordo stipulato con gli Stati Uniti mediante scambio di lettere nel gennaio 1985, il regolamento n . 60/85 ha fissato il massimale comunitario di esportazione di tubi di acciaio nel 7,6% del consumo apparente degli Stati Uniti e la quota di esportazione di tubi OCTG nel 10% del consumo apparente di detto prodotto nel medesimo paese .
147 . Nella ripartizione di quest' ultima quota, operata dal regolamento n . 2355/85, alla Repubblica federale di Germania è stato assegnato il 43,8% del totale .
148 . Secondo le ricorrenti, detta percentuale sarebbe stata superiore se il Consiglio avesse scelto, nello stabilire la tabella della ripartizione in base alle correnti tradizionali di esportazione, non già il periodo di riferimento 1979-1983, ma il periodo 1979-1981, considerato nello scambio di lettere 21 ottobre 1982 sui tubi di acciaio .
149 . Infatti, nel 1983 le esportazioni di altri Stati membri sarebbero fortemente aumentate, mentre i produttori tedeschi sarebbero restati entro i limiti della quota da essi detenuta sul mercato americano dei tubi OCTG nel periodo 1979-1981 .
150 . Detto comportamento degli altri produttori comunitari avrebbe fatto salire la percentuale delle importazioni dalla Comunità al 20% circa del consumo apparente di tubi OCTG sul mercato americano in luogo dell' 8,76% rilevato nel periodo 1979-1981, inducendo l' industria siderurgica americana a reagire e il Congresso ad adottare, nell' ottobre 1984, il "Trade and Tariff Act" che imponeva il divieto assoluto di importazione di tubi di acciaio dalla Comunità .
151 . Nel periodo 1979-1981 la quota delle imprese tedesche nel consumo apparente di tubi OCTG negli Stati Uniti sarebbe stata del 4,44%, pari al 50,96% della quota comunitaria globale .
152 . Secondo le ricorrenti, questa situazione avrebbe dovuto essere salvaguardata nel contesto della ripartizione effettuata dal regolamento n . 2355/85, alla luce dei principi del "congelamento delle quote di mercato" e della neutralità dal punto di vista della concorrenza che si evincono dal sistema instaurato dal trattato CECA, dalla pertinente giurisprudenza della Corte nonché da talune disposizioni del trattato CEE .
153 . A seguito dell' aumento della quota comunitaria dall' 8,96% al 10% del consumo apparente di tubi OCTG negli Stati Uniti, la quota dei produttori tedeschi avrebbe dovuto così essere portata dal 4,44% al 5,07% ( vale a dire, in entrambe le ipotesi, il 50,69% delle esportazioni comunitarie ) invece di essere fissata, col regolamento n . 2355/85, nel 4,38 %.
154 . Inoltre, sempre secondo le ricorrenti, una parte della quota tedesca di tubi OCTG è stata riservata all' impresa Hoesch AG, per consentirle di rifornire la sua affiliata texana HTP . Detta parte è stata fissata in 10 000 tonnellate, che andrebbero detratte dalla quota del 4,38% assegnata ai produttori tedeschi : ciò implicherebbe la riduzione di questa quota, in pratica, al 3,95 %.
155 . Peraltro, il Consiglio non si sarebbe sempre attenuto al suo criterio base, allontanandosi in maggiore o minore misura dai risultati ai quali avrebbe portato l' adozione degli anni 1979-1983 come periodo di riferimento .
156 . Non credo che l' argomento delle ricorrenti sia sufficiente a far considerare fondata la domanda .
157 . In primo luogo, non mi sembra che il Consiglio fosse tenuto ad adottare gli anni 1979-1981 come periodo di riferimento per il calcolo delle quote nazionali .
158 . La Commissione ha giustificato la scelta del periodo 1979-1983, da essa proposta e accettata dal Consiglio, considerando che trattavasi di un periodo abbastanza lungo che consentiva di tenere sufficientemente conto delle correnti tradizionali di esportazione .
159 . E' evidente che non era possibile tener conto di detto periodo nel 1982, al momento della stipulazione del primo accordo di autolimitazione e dello scambio di lettere sui tubi di acciaio .
160 . Il testo delle lettere è chiaro, nel senso che mi convince che non trattavasi di un accordo che fissava limiti quantitativi per l' esportazione di detti prodotti negli Stati Uniti, dal quale derivassero obblighi corrispondenti per le imprese . Le lettere, peraltro, non costituivano parte integrante dell' accordo sull' acciaio e non vennero pubblicate assieme ad esso .
161 . Si trattava piuttosto di documenti intesi a placare le preoccupazioni degli Stati Uniti, formulando le previsioni della Comunità circa l' andamento del mercato e istituendo una procedura di consultazioni per il caso in cui l' andamento delle esportazioni comunitarie provocasse perturbazioni nel commercio tra le due parti .
162 . Per quanto riguarda l' accordo del gennaio 1985 sull' esportazione di tubi di acciaio negli Stati Uniti, esso non menziona alcun periodo di riferimento che il Consiglio fosse tenuto a osservare nel ripartire il massimale comunitario di esportazione tra gli Stati membri . La scelta del periodo 1979-1983 non costituisce pertanto violazione di un accordo internazionale . Ad ogni modo, le ricorrenti non hanno fornito la prova che gli anni 1979-1981 siano stati assunti nell' accordo come periodo di riferimento . Da parte sua, il Consiglio ci ha informato che le direttive impartite alla Commissione ai fini dei negoziati non contenevano alcuna indicazione in proposito e che i risultati ottenuti per quanto concerne la "sottoquota" di tubi OCTG corrispondono agli orientamenti risultanti da dette direttive .
163 . Peraltro, è difficile credere che non si fosse a conoscenza e non si fosse tenuto conto, nel fissare la quota comunitaria del 7,6% e la sottoquota OCTG del 10%, del volume delle esportazioni comunitarie degli anni 1972 e 1973 ( e anche del 1974, se erano disponibili statistiche ), giacché è stata proprio l' entità delle esportazioni a rendere necessario intavolare negoziati .
164 . Ed è proprio questo che fa capire come la Comunità abbia ottenuto l' aumento delle proprie quote sul mercato americano rispetto al periodo 1979-1981 .
165 . Scegliendo come periodo di riferimento gli anni 1979-1983, il Consiglio ha fatto così uso del potere discrezionale conferitogli nell' ambito della "politica commerciale comune ". I regolamenti nn . 60/85 e 2355/85 sono stati d' altronde adottati ai sensi dell' art . 113 del trattato CEE, trattandosi di provvedimenti indispensabili per l' attuazione della politica commerciale comune, e in particolare della politica di esportazione .
166 . E' certo che il Consiglio, per "motivi di equità, ha ritoccato i valori risultanti da una ripartizione delle quote basata solo sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali rilevate nel periodo 1979-1983 .
167 . Era difficile fare altrimenti in una materia in cui la conciliazione degli interessi in gioco era tutt' altro che facile; non si può ritenere che i ritocchi siano tali da far considerare infranto un qualsiasi principio superiore di diritto comunitario, come i principi della proporzionalità e della non discriminazione .
168 . Certamente, la quota percentuale delle imprese tedesche nelle esportazioni comunitarie è stata ridotta, scendendo dal 50,69% del 1979-1981 al 43,8 %.
169 . La riduzione è stata quindi di 6,9 punti ( 13,6 %) e non di 11,9, diversamente da quanto emerge dalla tabella figurante nell' atto introduttivo del ricorso . Il calcolo della quota tedesca, infatti, non può prescindere da una qualsiasi sottoquota che sia stata riservata a un' impresa in particolare . Il regolamento non ne fa menzione e l' esistenza di tale riserva, frutto di un compromesso politico, poteva manifestarsi unicamente in sede di ripartizione della quota nazionale da parte dello Stato membro e quindi può essere impugnata unicamente davanti al giudice nazionale .
170 . Ad ogni modo, la diminuzione della partecipazione tedesca al consumo apparente degli Stati Uniti nel periodo 1979-1981 non è mai stata superiore allo 0,6% essendo passata dal 4,44% al 4,38 %.
171 . Per quanto riguarda gli altri paesi, la tabella prodotta dalle ricorrenti mostra uno scarto massimo del 4,2% per l' Italia, relativamente alla parte di questo paese nelle esportazioni comunitarie nel periodo 1979-1981 .
172 . Qualunque sia l' importanza che si voglia attribuire a dette modifiche, ritengo che esse potrebbero comportare un annullamento solo qualora fossero arbitrarie, il che non ricorre nel caso di specie . Infatti, le quote sono state fissate in base a un periodo di riferimento obiettivo ( le correnti di esportazioni negli anni 1979-1983 ) la cui scelta non è arbitraria, ma è stata fatta nell' ambito del potere discrezionale dell' istituzione competente .
XIII - 173 . In base alle considerazioni che precedono, sono dell' opinione che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile .
174 . Qualora la Corte non dovesse condividere la mia opinione, suggerisco il rigetto del ricorso .
175 . In base al criterio della soccombenza ( art . 69, § 2, del regolamento di procedura ), le ricorrenti debbono essere condannate alle spese di causa .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 307 dell' 1.11.1982 .
( 2 ) GU L 9 del 10.1.1985, pag . 1 .
( 3 ) GU L 9 del 10.1.1985, pag . 13 .
( 4 ) GU L 222 del 20.8.1985 .
( 5 ) Vedasi, ad esempio, la sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes / Consiglio, Racc . 1962, pag . 877 . Vedansi altresì le conclusioni dell' avvocato generale M . Lagrange nella medesima causa, pagg . 897 e seguenti, e dell' avvocato generale J.-P . Warner nelle cause 113/77, Toyo Bearing Company / Consiglio, Racc . 1979, pag . 1243, e nelle cause riunite 789 e 790/79, Calpak / Commissione, Racc . 1980, pagg . 1970 e 1971 .
( 6 ) Vedasi la sentenza 13 marzo 1968 nella causa 30/67, Imolese / Consiglio, Racc . 1968, pag . 171, in particolare pag . 180; la sentenza 11 luglio 1968, nella causa 6/68, Zuckerfabrik / Consiglio, Racc . 1968, pag . 542, in particolare pag . 592; le sentenze 17 aprile 1970, nella causa 63/69 e nella causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière, Racc . 1970, pag . 205, in particolare pag . 211, 221 e 222; la sentenza 20 novembre 1979, causa 162/68, Hans-Otto Wagner cc / Commissione, Racc . 1979, pag . 3467, in particolare pag . 3487 .
( 7 ) Vedansi, ad esempio, le sentenze 1° aprile 1965, causa 40/64, Sgarlata / Commissione, Racc . 1965, pag . 271, in particolare pag . 288 e ( footnote continued )
289, e 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME / Consiglio, Racc . 1978, pag . 845, in particolare da pag . 851 a 853 .
( 8 ) Vedansi la sentenza 5.5.1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig c / Consiglio e Commissione, Racc . 1977, pagg . 797, 805 ; la sentenza 20.11.1979, causa 162/78, Wagner c / Commissione, Racc . 1979, pagg . 3467, 3486, 3487, e la già citata sentenza 17.6.1981, Calpak c / Commissione, Racc . 1980, pagg . 1949, 1961 .
( 9 ) Vedansi la sentenza 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, già citata, Racc . 1962, pagg . da 893 a 895, e la sentenza 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik, già citata, pag . 541 .
( 10 ) Vedasi la sentenza 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs des fruits et légumes, già citata, pag . 893 e seguenti .
( 11 ) Sentenza 11 . luglio 1968, Zuckerfabrik, già citata, pag . 550;
sentenza 5 maggio 1977, Koninklijke, già citata, pag . 807;
sentenza 17 giugno 1980, Calpak, già citata, pag . 1961 .
( 12 ) Vedansi, ad esempio, la sentenza 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale et financière / Commissione, già citata, pag . 227, punto 12; la sentenza 18 gennaio 1979, cause riunite da 103 a 109/78, Société des usines de Beauport / Consiglio, Racc . 1979, pag . 17, in particolare pag . 24 e 25; le conclusioni dell' avvocato generale J.-P . Warner nella causa Calpak, già citate, Racc . 1980, pag . 1971 .
( 13 ) Sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse / Consiglio e Commissione, Racc . 1982, pag . 3463, in particolare pag . 3473 .
( 14 ) Vedasi sentenza 16 aprile 1970, causa 63/69, Compagnie française commerciale et financière / Commissione, già citata, pag . 211, punto 9 .
( 15 ) Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann / Commissione, Racc . 1963, pag . 195, in particolare pag . 219 .
( 16 ) Ibidem, pag . 220 .
( 17 ) Vedansi, ad esempio, la sentenza 2 luglio 1964, causa 1/64, Glucoseries Réunies / Commissione, Racc . 1964, pag . 803, in particolare pag . 815, e le sentenze nelle cause Bock e CAM, già citate .
( 18 ) Si veda la sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki / Commissione, Racc . 1985, pag . 227, in particolare pag . 242 e 243 .
( 19 ) Vedansi sentenza 1 luglio 1965, cause riunite n . 106 e 107/63, Toepfer e altri / Commissione, Racc . 1965, pagg . 497, in particolare pag . 505; sentenza 13 maggio 1971, cause riunite da 41 a 44/70, International Fruit Company e altri / Commissione, Racc . 1971, pag . 411, in particolare pag . 421 e 422; sentenza 23 novembre 1971, causa n . 62/70, Bock / Commissione, Racc . 1971, pag . 897, in particolare pag . 908; sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM / Commissione, Racc . 1975, pag . 1393, in particolare pag . 1402 e 1403; sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal / Commissione, Racc . 1979, pag . 777, in particolare pag . 797 e 798 .
( 20 ) Si veda la giurisprudenza citata nella nota 11 .
( 21 ) Vedansi le sentenze 16 aprile 1970, nelle cause 63/69 e 64/69, Compagnie française commerciale et financière / Commissione, già citate, Racc . 1970, pag . 205, in particolare pag . 212, 221 e 227 .
( 22 ) Vedansi, ad esempio, la sentenza 1° luglio 1965, cause riunite 106 e 107/63, Toepfer / Commissione, Racc . 1965, pag . 497, in particolare pag . 505; la sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 10 e 18/68, Eridania e altri / Commissione, Racc . 1969, pag . 459, in particolare pag . da 479 a 483; la sentenza 16 giugno 1970, causa 69/69, Alcan e altri / Commissione, Racc . 1970, pag . 385, in particolare pag . 394 e 395; la sentenza 13 maggio 1971, International Fruit Company e altri / Commissione, Racc . 1971, pag . 411, in particolare pag . 422 e 423; la sentenza 16 marzo 1978, UNICME, già citata, Racc . 1978, pag . 845, in particolare pag . 852 . Vedansi altresì le conclusioni antesignane degli avvocati generali Karl Roemer nella causa 25/62, Plaumann e Joseph Gand nella causa 38/64, Getreide-Import Gesellschaft, Racc . 1965, pag . 256, in particolare pag . da 265 a 267 .
( 23 ) Sentenza 10 dicembre 1969, già citata, Racc . 1969, pag . 459, in particolare pag . 480 .
( 24 ) Sentenza 16 giugno 1970, già citata, pag . 385, in particolare pag . 394 .
( 25 ) Sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, W . Beus / Hauptzollamt Muenchen, Racc . 1968, pag . 113, in particolare pag . 129 e 130; sentenza 20 giugno 1973, causa 80/72, Koninklijke Lassiefabrieken / Hoofproduktschap, Racc . 1973, pag . 635, in particolare pag . 652; sentenza 30 novembre 1978, Welding / Hauptzollamt Hamburg, Racc . 1978, pag . 2457, in particolare pag . 2468; sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Repubblica italiana / Consiglio, Racc . 1979, pag . 2575, in particolare pag . 2597; sentenza 28 ottobre 1982, cause riunite 292 e 293/81, Lion et Loiret / FIRS, Racc . 1982, pag . 3887, in particolare pag . 3909 e 3910; sentenza 22 gennaaio 1986, causa 250/84, Eridania, Racc . 1986, Racc . 1986, pag . 117, punti da 37 a 39 .
( 26 ) Sentenza 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze, Racc . 1965, pag . 919, in particolare pag . 923 e 924 .
Full & Egal Universal Law Academy