Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Questo procedimento verte sulla domanda di annullamento della decisione 85/458/CEE della Commissione, 28 agosto 1985, relativa alla liquidazione dei conti presentati dall' Irlanda per le spese dell' esercizio 1981 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", nella parte in cui nega il rimborso della somma di 2*281*956,15 IRL pagate per restituzioni all' esportazione in paesi terzi di burro e di "butteroil ".
I - La normativa comunitaria in materia
2 . . Come è noto, il pagamento delle restituzioni all' esportazione ha lo scopo, per i prodotti assoggettati della politica agricola comune ed esportati in paesi terzi, di coprire la differenza tra il prezzo del prodotto sul mercato comunitario e il prezzo dello stesso sul mercato mondiale, in modo da garantirne lo smercio .
3 . In molti casi è stata contemplata la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della destinazione del prodotto per tener conto della distanza che separa il mercato comunitario da quello del paese di destinazione o delle condizioni specifiche di detto paese .
4 . Per tutti i settori agricoli sono state prescritte procedure amministrative comuni, onde garantire il pagamento delle restituzioni all' esportazione in modo uniforme in tutta la Comunità .
5 . All' epoca dell' adesione dell' Irlanda alle Comunità europee le modalità comuni di attuazione del sistema delle restituzioni all' esportazione erano contemplate dal regolamento della Commissione 21 dicembre 1967, n . 1041 ( 1 ), che, nell' art . 3, subordinava il pagamento della restituzione alla produzione della prova che la merce avesse lasciato il territorio della Comunità .
6 . Nei casi in cui, dopo l' espletamento delle formalità doganali, la merce dovesse attraversare il territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio erano state effettuate dette formalità, l' art . 5 del regolamento prescriveva, come prova, la produzione di un documento di controllo, le cui modalità venivano fissate successivamente col regolamento n . 2315/69 .
7 . Il predetto documento (" modulo T5 ") andava vistato dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione definitiva non appena questa avesse avuto luogo, costituiva la prova che la merce aveva lasciato il territorio geografico della Comunità e garantiva al suo titolare il diritto al pagamento delle restituzioni all' esportazione . A questo scopo, la copia corrispondente del certificato doveva essere inviata, entro 8 giorni, all' autorità competente dello Stato membro dal quale la merce era inizialmente partita .
8 . A quanto pare, accadeva spesso che i moduli non venissero spediti o si smarrissero durante il viaggio, il che comportava, per gli operatori economici interessati, la perdita di cospicue restituzioni all' esportazione .
9 . Questo fatto era particolarmente increscioso per paesi che non dispongono di adeguate comunicazioni con il resto del mondo per il trasporto delle merci esportate, le quali debbono essere inviate alla loro destinazione finale per via marittima attraverso altri porti della Comunità .
10 . Tale era la situazione dell' Irlanda, che, per le sue esportazioni, si serve in larga misura di altri porti della Comunità, in particolare del porto di Rotterdam .
11 . Il problema veniva discusso nella 33a riunione del comitato per il transito comunitario, tenutasi a Bruxelles dal 17 al 19 luglio del 1973, in esito alla quale veniva stipulato un "gentlemen' s agreement", che entrava in vigore tra le parti con la piena approvazione della Commissione .
12 . L' accordo ( che in prosieguo menzionerò come "accordo del 1973 ") stabiliva che, ai fini dell' attribuzione della restituzione all' esportazione, l' uscita dal territorio geografico della Comunità si verificava nel primo porto di imbarco, sempreché i prodotti fossero imbarcati su una nave diretta ad un altro porto comunitario per essere ivi trasbordati su un' altra nave e avviati alla loro destinazione finale .
13 . Pertanto, non si esigeva più che la merce fosse accompagnata dal modulo T5 fino all' ultimo porto di uscita dalla Comunità, ma il visto dell' autorità dello Stato membro di partenza bastava a certificare che essa aveva lasciato il territorio geografico della Comunità .
14 . Originariamente il regolamento n . 1041/67 non fissava alcun termine per la realizzazione dell' esportazione in paesi terzi, salvo nel caso di pagamento anticipato; in linea di principio, esso stabiliva termini solo per la fornitura all' ente d' intervento delle prove dell' esportazione e, se necessario, dell' importazione in un paese terzo .
15 . Solo nel 1974 veniva fissato il termine di 45 giorni per l' esportazione delle merci dalla Comunità con il regolamento della Commissione n . 2110/74, a norma del quale il termine decorreva a partire dalla data alla quale la merce era stata posta sotto controllo doganale in vista dell' esportazione .
16 . Il termine veniva successivamente portato a 60 giorni dal regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n . 2730 ( 2 ), che vigeva all' epoca delle operazioni di cui trattasi e sostituiva il regolamento n . 1041/67 . A tenore dell' art . 9 di detto regolamento, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico della Comunità "nel termine massimo di 60 giorni dal giorno di espletamento di detta formalità ".
II - Gli antefatti della causa
17 . Nel 1980 venivano istituite per il burro ed il butteroil restituzioni differenziate a seconda della destinazione .
18 . Il loro pagamento presupponeva la produzione della prova dell' importazione nel paese di destinazione, e l' operatore economico interessato doveva fornire anche una copia del documento di trasporto .
19 . Nel 1981 un operatore economico irlandese effettuava varie operazioni di esportazione di burro e di butteroil in paesi terzi .
20 . Le merci esportate lasciavano il territorio irlandese entro 60 giorni dall' espletamento delle formalità doganali di esportazione, ma, a causa di operazioni di trasbordo in altri porti comunitari, uscivano definitivamente dal territorio della Comunità solo dopo la scadenza di detto termine di 60 giorni .
21 . Al momento delle esportazioni i contratti di vendita delle merci erano già stati stipulati e nella maggior parte dei casi i ritardi erano dovuti, secondo quanto asserisce l' Irlanda, a difficoltà e a perturbazioni nei paesi di destinazione .
22 . Poiché le prove dell' importazione erano state prodotte nei termini stabiliti, il Ministero irlandese dell' agricoltura pagava le restituzioni all' esportazione corrispondenti alle operazioni .
23 . Tuttavia, al momento della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia" per l' esercizio 1981, la Commissione riteneva che detti pagamenti non potessero essere finanziati dalla Comunità .
24 . Il diniego della Commissione era basato sull' art . 2, n . 1, del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729 ( 3 ), il quale dispone che "sono finanziate (...) le restituzioni all' esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme comunitarie, nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli" ( il corsivo è mio ).
25 . Poiché non sarebbe stato rispettato il termine di 60 giorni stabilito dall' art . 9 del regolamento n . 2730/79, le restituzioni all' esportazione non sarebbero state attribuite, nel caso di specie, "secondo le norme comunitarie ".
III - I mezzi di ricorso
26 . A - Il mezzo principale dedotto dall' Irlanda a sostegno del ricorso riguardava l' erronea interpretazione assertivamente data dalla Commissione ai regolamenti nn . 729/70 e 2730/79 alla luce del tenore dell' accordo del 1973, di cui essa non avrebbe tenuto conto .
27 . In subordine, la ricorrente sostiene che, ammesso e non concesso che essa sia incorsa in un errore, questo sarebbe imputabile alla Commissione, la quale ha accettato e autorizzato l' applicazione dell' accordo del 1973; essa deduce altresì la violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della irretroattività e della proporzionalità e aggiunge che il diniego del rimborso dei pagamenti controversi costituisce un eccesso di formalismo .
28 . B - Per quanto riguarda il regolamento n . 729/70, l' Irlanda sostiene che l' art . 2, n . 1, dello stesso dev' essere interpretato alla luce del settimo punto della motivazione, a tenore del quale devono essere adottate misure "per prevenire e perseguire ogni irregolarità e per recuperare le somme perse in seguito a tali irregolarità o negligenze ".
29 . Secondo l' Irlanda, la Commissione potrebbe negare il rimborso dei pagamenti controversi solo se fosse possibile dimostrare che l' inosservanza del termine legale ha cagionato perdite per la Comunità . Orbene, questo non si sarebbe verificato nel caso di specie .
30 . Questo mezzo mi pare infondato . In realtà, ciò che conta è verificare se le spese siano state effettuate o no in conformità all' art . 2 del regolamento n . 729/70, cioè se siano state effettuate in conformità alle "norme comunitarie nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli ". Questo significa che occorre accertare se le norme comunitarie sulle restituzioni all' esportazione - segnatamente l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2730/79 - siano o no state osservate nella fattispecie .
31 . Qualora non lo siano state, sarebbe stata commessa un' irregolarità ai sensi del settimo punto della motivazione del regolamento n . 729/70, che giustificherebbe il diniego della Commissione di imputare al FEAOG le spese relative alle restituzioni all' esportazione .
32 . C - Poiché, pertanto, si tratta di stabilire se le esportazioni siano o no state effettuate in conformità alla normativa comunitaria, si deve interpretare correttamente l' art . 9, n . 1, del regolamento n . 2730/79 .
33 . a ) A questo proposito, la questione fondamentale da chiarire è in che modo debba essere computato il periodo massimo che, in base a detta disposizione, deve intercorrere tra l' espletamento delle formalità doganali di esportazione di prodotti agricoli in un paese terzo e l' uscita di detti prodotti dal territorio geografico della Comunità affinché l' esportatore non perda il diritto al pagamento, da parte della Comunità, delle restituzioni all' esportazione .
34 . A questo scopo è indispensabile stabilire se l' accordo del 1973 sia valido alla luce del regolamento n . 2730/79 . Va ricordato che, ai fini del pagamento della restituzione, detto accordo considerava che "l' uscita dal territorio geografico della Comunità, ai sensi del regolamento n . 1041/67, avviene nel primo porto di imbarco ".
35 . Come è noto, il regolamento n . 2730/79 ha sostituito il regolamento n . 1041/67, al quale l' accordo faceva riferimento . Orbene, occorre sottolineare che la lettera dell' art . 9 del regolamento n . 2730/79 è analoga alla lettera dell' art . 3 del regolamento n . 1041/67, con la differenza che il primo ha stabilito un termine massimo per l' uscita della merce dal territorio geografico della Comunità .
36 . L' Irlanda sostiene che il regolamento n . 2730/79 non ha minimamente modificato il tenore dell' accordo del 1973, che essa ritiene perfettamente compatibile con detto regolamento .
37 . Del pari, la Commissione "non contesta né l' esistenza né la validità dell' accordo del 1973", che, a suo avviso, è "utile" e "deve pertanto continuare ad essere applicato in futuro, segnatamente nell' interesse degli Stati membri periferici e dei loro esportatori ". Tuttavia, mentre l' Irlanda sostiene che l' accordo non osta al termine di 60 giorni contemplato nell' art . 9 del regolamento n . 2730/79, in quanto detto termine dev' essere computato a partire dall' espletamento delle formalità doganali nello Stato membro esportatore alla partenza dal primo porto d' imbarco, la Commissione sostiene che il termine si calcola fino all' uscita definitiva dalla Comunità .
38 . b ) Secondo me, considerata la sua lettera, l' accordo del 1973 è compatibile con il regolamento n . 2730/79 così come lo era con il regolamento n . 1041/67 .
39 . Tenuto conto delle difficoltà particolari dei paesi periferici, che devono spesso esportare le merci attraverso un altro porto comunitario dove vengono trasbordate, l' espressione "usciti dal territorio geografico della Comunità", usata nel regolamento n . 1041/67 ( artt . 3 e 5 ), è interpretata nell' accordo nel senso che l' uscita "avviene nel primo porto d' imbarco ".
40 . La stessa interpretazione vale, come ammette la Commissione, per l' identica espressione usata nel regolamento n . 2730/79 .
41 . Comunque, come si chiarisce nell' accordo, questa interpretazione è adottata "in vista della concessione della restituzione ".
42 . Come ho già osservato, il regolamento n . 2730/79 ha semplicemente fissato un periodo massimo tra l' espletamento delle formalità doganali e l' uscita "dal territorio geografico della Comunità ".
43 . Orbene, non mi sembra che la semplice istituzione di detto termine abbia alterato in qualche modo quanto convenuto nell' accordo del 1973, in particolare nella parte in cui si precisa che, quando l' esportazione ha luogo attraverso un altro porto comunitario, l' uscita dal territorio geografico della Comunità si verifica nel primo porto di imbarco .
44 . Questo è il precetto essenziale dell' accordo del 1973 e accettare l' esistenza, la validità e l' interesse dell' accordo - tanto per il passato che per il futuro - come fanno la Commissione e gli Stati membri, significa accettare tutte le sue disposizioni .
45 . Secondo me, è questo il presupposto sul quale deve basarsi la decisione della causa .
46 . c ) Ciò premesso, occorre però interpretare la lettera dell' accordo del 1973 tenendo conto della nuova disposizione contenuta nell' art . 9 del regolamento n . 2730/79, che ha istituito il nuovo termine di 60 giorni .
47 . Consideriamo innanzitutto lo scopo dell' accordo del 1973, come le parti sembrano averlo concepito e continuarlo a concepire, stando a quanto emerge dal procedimento .
48 . In termini generali, si voleva evitare che i paesi che, data la loro situazione geografica, debbono di regola servirsi per le loro esportazioni di porti intermedi della Comunità sopportassero, sotto il profilo delle restituzioni all' esportazione, gravi inconvenienti che li ponessero in una situazione di notevole svantaggio rispetto ai paesi che dispongono nel loro proprio territorio di adeguati collegamenti diretti con il resto del mondo .
49 . Orbene, la Commissione sostiene che l' interpretazione che l' Irlanda dà all' accordo del 1973 è troppo estensiva, in quanto consente di trasformare la situazione sfavorevole dei paesi periferici in una situazione ingiustificatamente vantaggiosa, invece di limitarsi a ristabilire condizioni eque .
50 . Secondo la Commissione, quindi, detta interpretazione equivale a consentire agli esportatori di un paese come l' Irlanda di eludere il termine di 60 giorni fissato da un regolamento comunitario : verrebbe così a crearsi una discriminazione a danno degli esportatori che esportano direttamente nei paesi terzi ( e che non disporrebbero di alcun mezzo per sottrarsi alla regola dei 60 giorni ) e a favore degli esportatori che hanno bisogno di trasbordare le loro merci ( i quali potrebbero sottrarsi all' applicazione della regola dei 60 giorni depositando le merci in un secondo porto comunitario ).
51 . Per di più, in tal modo l' esportatore potrebbe fruire della prefissazione della restituzione all' esportazione, in particolare quando la sua aliquota è elevata, esportare le merci dal suo Stato membro verso un secondo porto della Comunità e, col pretesto di doverle mettere in magazzino in attesa del trasbordo, attendere in questo secondo porto fino a quando non abbia trovato un compratore .
52 . A questo proposito, occorre precisare quanto segue :
53 . - Il termine di 60 giorni vale per tutti gli esportatori e, una volta che è stato istituito, dev' essere rispettato; il problema è stabilire come esso debba essere calcolato nelle diverse situazioni possibili, tenendo conto dell' interpretazione adottata nell' accordo del 1973 nel campo di applicazione considerato .
54 . - Nulla impedisce agli esportatori di paesi che dispongono di uscite dirette per le loro merci di optare, se ciò torna a loro vantaggio, per il trasporto con trasbordo intermedio .
55 . - In particolare, essi potrebbero essere indotti a farlo nei casi in cui ritengano la "prefissazione" della restituzione più vantaggiosa del vantaggio di disporre di collegamenti diretti con il resto del mondo .
56 . - Il trasporto con trasbordo intermedio può essere effettuato tanto attraverso porti comunitari quanto attraverso porti extracomunitari; nel primo caso non è escluso che, specie in circostanze particolari, gli interessati possano tentare di avvalersi della lettera dell' accordo del 1973, in cui non si fanno distinzioni tra i paesi in funzione della loro posizione geografica; nella seconda ipotesi è molto agevole evitare la restrizione derivante dal termine di 60 giorni .
57 . In pratica, con l' accordo del 1973 è stato possibile evitare i problemi derivanti dalla necessità che le merci fossero accompagnate dai moduli T5 e che i moduli stessi fossero rispediti al luogo di origine .
58 . Orbene, è dubbio che, seguendo l' interpretazione della Commissione, i medesimi problemi possano essere evitati prescrivendo un altro documento di controllo, che potrebbe essere, ad esempio, un titolo di trasporto combinato come quello raccomandato dalla Camera di commercio internazionale .
59 . Nell' attuale stato di cose, mi sembra che esista un solo modo per conciliare il termine di 60 giorni istituito dall' art . 9 del regolamento n . 2730/79 e le disposizioni dell' accordo del 1973, la cui validità è stata ribadita da tutte le parti .
60 . Si tratta di calcolare il termine di 60 giorni - come dispone l' art . 9 del regolamento n . 2730/79 - dal giorno dell' espletamento delle formalità doganali di esportazione all' uscita della merce dal territorio geografico della Comunità, la quale, secondo il testo dell' accordo, "si verifica nel primo porto di imbarco ".
61 . A partire da questo momento, la merce perde infatti - come riconoscono entrambe le parti - lo status di merce comunitaria, poiché, qualora rientrasse nel territorio della Comunità, dovrebbe scontare i diritti compensativi all' importazione (" prelievi agricoli ").
62 . Questo status non si modifica durante il trasbordo in qualsiasi altro porto della Comunità, nemmeno quando si renda necessario un deposito temporaneo .
63 . Se non si accoglie questa interpretazione, sarebbe difficile ritenere che le esportazioni effettuate attraverso porti comunitari non subiscano discriminazioni rispetto alle esportazioni che per il trasbordo si avvalgono di porti extracomunitari . Non vedo ragioni sufficienti che giustifichino siffatta discriminazione, la quale può indurre a preferire questi ultimi porti ai primi .
64 . Del resto, mi sembra che l' interpretazione surriferita sia stata adottata, con una sola eccezione, da quasi tutti i rappresentanti degli Stati membri nel gruppo di esperti per i meccanismi commerciali e nel comitato di gestione .
65 . d ) E' certo che, come afferma la Commissione, l' accordo del 1973 si applica solo ai casi in cui la merce costituisca oggetto di un "trasbordo effettivo"; ciò, secondo la Commissione, esclude il deposito intermedio .
66 . Giustamente, quindi, la Commissione considera il trasbordo come presupposto per l' applicazione dell' accordo .
67 . Orbene, questo è esattamente quanto l' accordo stesso, secondo la sua lettera, contempla .
68 . Del resto, la situazione era identica già quando vigeva il regolamento n . 1041/67 . Questo vuol dire che anche prima che fosse fissato un qualsiasi termine per l' uscita della merce dal territorio comunitario, l' accordo del 1973 doveva essere applicato solo allorché la merce imbarcata per un altro porto comunitario era destinata ad essere ivi trasbordata e avviata alla destinazione finale .
69 . Per verificare questo fatto, si potrà usare il documento di trasporto combinato che ho menzionato poc' anzi .
70 . Tuttavia, non avrebbe senso negare l' applicazione dell' accordo quando la merce, invece di essere trasbordata direttamente da una nave all' altra ( il che costituisce certamente l' eccezione ), sia scaricata e depositata temporaneamente, in attesa di un nuovo trasporto o per ragioni tecniche, spesso evidenti .
71 . Una tesi del genere - che nessuno difende - svuoterebbe l' accordo del 1973 di ogni significato .
72 . D' altro canto, per distinguere fra "trasbordo vero e proprio" e "deposito intermedio" che non sia trasbordo, occorrerebbe stabilire un sicuro criterio di distinzione che non rinvengo in nessuno degli atti di causa e in nessun altro documento .
73 . La Commissione - come ci ha detto - ha adottato un criterio basato sui motivi del ritardo che ha reso necessario il prolungamento del deposito intermedio .
74 . Tuttavia, lo ha fatto non esattamente per distinguere il "trasbordo" dal "deposito", ma per definire i casi in cui essa ha ammesso che siffatto deposito intermedio può eccedere i 60 giorni menzionati dall' art . 9 del regolamento n . 2730/79 .
75 . La Commissione sostiene infatti di aver adottato, nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti, un comportamento particolarmente benevolo nei casi in cui il ritardo nell' imbarco definitivo è dovuto semplicemente a "motivi connessi al trasporto ".
76 . Non vedo alcuna ragione sufficiente che giustifichi questo modo di procedere .
77 . Se il termine di 60 giorni si applicasse anche nel caso di trasbordo nell' ultimo porto della Comunità, come sostiene la Commissione, il suo superamento non costituirebbe infrazione dell' art . 9 del regolamento solo se fosse dovuto ad un caso di forza maggiore che giustificasse la proroga secondo la procedura contemplata dallo stesso art . 9, n . 1, ultima parte .
78 . Ciò vale, comunque, per quanto riguarda il termine per l' esportazione diretta dal paese di origine e deve del pari valere, come sostiene l' Irlanda - e questa mi sembra l' interpretazione più corretta - quando sia superato il termine di 60 giorni il quale, in caso di trasbordo, dev' essere computato tra l' espletamento delle formalità doganali e l' uscita dal primo porto di esportazione .
79 . Ad ogni modo, la prassi della Commissione consistente nel distinguere ( dove la legge non distingue ) tra motivi connessi al trasporto ed altri motivi per giustificare o no un ritardo nell' imbarco e nel decidere, caso per caso, quale ritardo sia ammissibile, mi sembra contrastare manifestamente con il principio della certezza del diritto; come del resto attesta il fatto che è stato promosso il presente procedimento .
80 . Secondo me, l' accordo del 1973 è inapplicabile solo quando risulti evidente che il deposito intermedio non è un' operazione dovuta alle esigenze del trasbordo, e che il suo prolungamento si spiega soltanto con l' intenzione di speculare sulle aliquote della restituzione e con la necessità di attendere che si manifesti un cliente o che le condizioni di mercato diventino favorevoli per l' esportazione . Del resto, all' udienza il rappresentante della Commissione ha ammesso che lo scopo del termine di 60 giorni è quello di evitare siffatte speculazioni .
81 . In generale, si può ritenere che l' accordo del 1973, facendo riferimento alla nozione di trasbordo, non sia compatibile col deposito intermedio determinato esclusivamente da un ritardo nell' imbarco finale interamente imputabile all' esportatore .
82 . Questo non si è verificato nel caso di specie : i contratti di compravendita delle merci erano stati già regolarmente stipulati al momento dell' esportazione e il ritardo era dovuto a ragioni puramente obiettive, riferibili al paese di destinazione finale ( difficoltà relative ai cambi, istituzione di nuovi sistemi di controllo sulle importazioni, ecc .).
83 . Poiché non si tratta di ritardi nel trasbordo imputabili all' esportatore, nessuna ragione obiettiva sembra giustificare una distinzione tra i ritardi dovuti direttamente "al trasporto" e i ritardi dovuti ad altri imperiosi motivi che rendano difficile il trasporto .
84 . Peraltro, questa interpretazione trova indirettamente conforto nel testo dell' art . 20, n . 4, del regolamento n . 2730/79, il quale fa menzione ( anche se a fini diversi ) di "circostanze indipendenti dalla volontà dell' esportatore ".
85 . Inoltre, nella fattispecie le formalità prescritte dagli artt . 20 e 31 del regolamento n . 2730/79 per il pagamento delle restituzioni all' esportazione sono state espletate tempestivamente dall' operatore economico irlandese; gli anticipi sulle restituzioni sono stati del pari versati conformemente all' art . 25 del medesimo regolamento .
86 . e ) Tuttavia, non è possibile interpretare l' istituzione del termine di 60 giorni di cui all' art . 9 del regolamento n . 2730/79 ( e, precedentemente, del termine di 45 giorni ) nel senso che si è voluto per l' appunto stabilire in questo modo un criterio temporale che consenta di distinguere le operazioni di trasbordo da ogni altra operazione?
87 . Io lo escluderei . In primo luogo, questo non emerge dal combinato disposto del regolamento e dell' accordo del 1973; inoltre, il decorso del termine di 60 giorni è indipendente dal fatto che vi sia stato o no un trasbordo, poiché detto termine si applica anche nel caso di esportazione diretta nei paesi terzi .
88 . f ) Per concludere, aggiungo che secondo me l' interpretazione della Commissione porta ad una delle seguenti conseguenze :
89 . - privare di ogni valore il momento della partenza dal primo porto d' imbarco ai fini del calcolo del termine di 60 giorni;
90 . - oppure istituire un doppio termine di 60 giorni per la partenza dal primo porto d' imbarco e per la partenza dal porto di trasbordo .
91 . Nel primo caso, si porrebbe in non cale la lettera dell' accordo, che definisce il primo porto di imbarco come il luogo di "uscita dal territorio geografico della Comunità", e si infrangerebbe così il combinato disposto dell' accordo e dell' art . 9 del regolamento .
92 . Nella seconda ipotesi sarebbe possibile rispettare l' accordo del 1973 e, al tempo stesso, accogliere l' interpretazione data dalla Commissione all' art . 9, del regolamento n . 2730/79 .
93 . Forse questa soluzione è, in definitiva, la più equa . Se non altro perché l' eventuale assoggettamento degli esportatori dei paesi periferici ( come l' Irlanda ) allo stesso termine per l' uscita definitiva dalla Comunità che vale per coloro che esportano direttamente non consentirebbe di compensare efficacemente gli inconvenienti che essi subiscono : un termine di 60 giorni non ha lo stesso significato per l' esportatore irlandese e per l' esportatore belga o olandese che dispone del porto di Anversa o di Rotterdam . In fondo, questo è quanto la Commissione sembra ammettere spiegando, nella risposta ai quesiti rivoltile dalla Corte, che "se avesse insistito sulla rigorosa osservanza del termine di 60 giorni senza tener conto dei ritardi effettivamente dovuti al trasporto, essa avrebbe trattato in modo discriminatorio gli esportatori che sono virtualmente obbligati a fare ricorso al trasbordo ".
94 . Comunque, il porre in non cale i termini fissati da un regolamento sembra una soluzione arbitraria e, per quanto riguarda la fissazione di un doppio termine, né il legislatore né il comitato per il transito comunitario hanno adottato siffatta soluzione, per cui non è lecito all' interprete sostituirsi ad essi .
95 . g ) In conclusione : considerato che ai fini del pagamento delle restituzioni all' esportazione il primo porto di imbarco è considerato come porto di "uscita dal territorio geografico della Comunità" qualora la merce debba costituire oggetto di trasbordo in un altro porto della Comunità per essere da qui trasportata alla sua destinazione finale, ritengo di aver adottato l' interpretazione che meglio rispetta il combinato disposto dell' art . 9 del regolamento n . 2730/79 e dell' accordo del 1973 . Il termine di 60 giorni corre pertanto dall' espletamento delle formalità doganali nel paese di origine all' uscita dal primo porto suddetto .
96 . D - a ) In base a quanto precede, non ha più senso l' esame del mezzo secondo il quale la Commissione ha contribuito, col suo comportamento, all' errore eventualmente commesso dall' amministrazione irlandese nell' effettuare il pagamento delle restituzioni all' esportazione .
97 . b ) Del pari, tenuto conto del punto di vista che ho adottato, è superfluo esaminare il terzo e il quarto mezzo di ricorso .
98 . c ) Per quanto riguarda il quinto mezzo, esso non può essere considerato pertinente perché la Commissione sostiene di aver sempre adottato, senza la minima modifica, la medesima interpretazione dell' accordo . Solo che detta interpretazione è stata resa nota per la prima volta, nell' ambito di applicazione del regolamento n . 2730/79, attraverso la decisione controversa .
99 . d ) Del pari, non mi sembra pertinente il sesto mezzo dedotto dall' Irlanda e relativo al principio di proporzionalità .
100 . Secondo l' Irlanda, l' inosservanza del termine di 60 giorni non dovrebbe escludere il pagamento delle restituzioni, poiché la disposizione che stabilisce il termine avrebbe natura puramente amministrativa o procedurale e la sua inosservanza non cagionerebbe alla Comunità danni economici .
101 . Orbene, come ha giustamente sostenuto la Commissione, quando trattasi di atti amministrativi - come una decisione di liquidazione dei conti - il principio di proporzionalità presuppone che l' autorità amministrativa disponga di un potere discrezionale che le consenta di scegliere le misure adeguate al raggiungimento di un determinato scopo . Quando la competenza dell' amministrazione è vincolata, non ha alcun senso parlare di proporzionalità degli atti adottati nell' esercizio di tale competenza . Orbene, la decisione di liquidazione dei conti del FEAOG, ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 727/70 è una decisione adottata nell' esercizio di una competenza vincolata, poiché le restituzioni vengono attribuite "secondo le norme comunitarie ".
102 . Tutto quindi si risolve nella questione - che ho già chiarito - se i pagamenti siano o no stati effettuati conformemente alle norme comunitarie .
103 . Orbene, l' Irlanda non ha affatto dedotto l' illegittimità di dette norme .
104 . e ) Infine l' Irlanda deduce, a sostegno del ricorso, l' eccesso di formalismo .
105 . Certamente, questo mezzo non sarebbe del tutto privo di pertinenza se si ritenesse che l' interpretazione della Commissione comporti il pagamento o il non pagamento delle restituzioni a seconda che le merci esportate siano state trasbordate attraverso un porto extracomunitario o attraverso un porto comunitario, o semplicemente a seconda del tragitto seguito .
106 . Tuttavia, come ho osservato, la questione centrale in materia di restituzioni all' esportazione sta nell' osservanza o nell' inosservanza delle norme comunitarie . Orbene, non è corretto configurare l' osservanza di dette norme come un eccesso di formalismo . Tanto più che la Corte ha già affermato che "nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell' aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l' aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi, in linea di principio, essere posta a carico del FEAOG" ( 4 ).
107 . E - In base a tutte le considerazioni che precedono e poiché l' interpretazione data dalla Commissione al combinato disposto del regolamento n . 2730/79 e dell' accordo del 1973 non mi pare conforme alle "norme comunitarie", vi suggerisco di annullare la decisione 85/458/CEE della Commissione, 28 agosto 1985, nella parte in cui nega l' imputazione al FEAOG della somma di 2*281*956,15 IRL corrispondente al pagamento di restituzioni all' esportazione di burro e di "butteroil", e di condannare la Commissione alle spese di causa .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 314 del 23.12.1967, pag . 9 . Il regolamento n . 1041/67 è stato sostituito dal regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n . 192, più volte modificato, e successivamente dal regolamento 29 novembre 1979, n . 2730 .
( 2 ) GU L 317 del 12.12.1979, pag . 1 .
( 3 ) GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 .
( 4 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania/Commissione, Racc . 1981, pag . 21 .
Full & Egal Universal Law Academy