Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Le questioni sottoposte al vostro esame dal pretore di Lucca in occasione della causa che vede la Ditta Pardini opposta al Ministero italiano del commercio con l' estero e alla Banca Toscana sono incentrate su due temi di cui ben conoscete l' importanza di principio : la legittimità dell' adozione di provvedimenti d' esecuzione d' effetto retroattivo, il significato e la portata del principio del legittimo affidamento . Benché la vostra giurisprudenza permetta già di ricavare un qualche orientamento in proposito, il caso di cui siete investiti presenta talune particolarità che ne accrescono la difficoltà .
I - Sulla competenza
2 . L' esame nel merito di questa causa comporta una premessa di carattere processuale . Come sapete, in un primo tempo la Commissione ha espresso nelle osservazioni scritte gravi dubbi in merito alla ricevibilità della presente domanda e voi avete ritenuto necessario interrogare il governo italiano su taluni aspetti del procedimento d' urgenza contemplato dall' art . 700 del codice di procedura civile italiano, procedimento che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale del pretore . Al contempo, sia il governo italiano che la richiedente nel procedimento principale sono stati invitati a prendere posizione sul cuore del problema, e cioé la competenza della Corte - nozione che ci pare più esatta di quella di ricevibilità della domanda - a risolvere, a norma dell' art . 177 del trattato, le questioni sollevate da un giudice nazionale quando quest' ultimo reputi necessaria una pronunzia pregiudiziale per emanare la sua sentenza .
3 . Anche se le risposte fornite ai vostri quesiti hanno fatto piena luce sull' attuale fase processuale della causa principale e ci hanno informati sullo svolgimento del procedimento d' urgenza in diritto italiano, e benché la stessa Commissione abbia sostanzialmente ritrattato, in sede di udienza, le obiezioni precedentemente formulate in proposito, per rimettersi alla saggezza della Corte, nondimeno debbo dire che i miei dubbi non sono stati dissipati per intero . La descrizione delle caratteristiche essenziali del procedimento nazionale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale lascia infatti sussistere una certa perplessità sulla vostra competenza .
4 . Certo, avete già avuto occasione di rivolgere la vostra attenzione, a più riprese, sull' art . 177, ma, a quanto mi risulta, non avete ancora preso in considerazione l' aspetto particolare che si presenta oggi . La lettera di tale articolo e, incontestabilmente, lo spirito che lo anima inducono naturalmente a risolvere le questioni di interpretazione e di validità del diritto comunitario sollevate da un giudice nazionale quando la risposta della Corte debba servire al giudice a quo, chiamato a sua volta a risolvere una controversia . Orbene, nel caso di specie, la decisione di rinvio è un' ordinanza, che dispone provvedimenti provvisori, pronunciata inaudita altera parte dal giudice a quo, che vi interroga ad espressa richiesta della ditta Pardini, la cui domanda si fonda, per questo punto, sulla necessità di fornire al giudice di merito - che non è il pretore competente in via provvisoria, mentre, d' altronde, non è certa l' instaurazione di un procedimento di merito - gli elementi di diritto comunitario che egli reputi necessari alla soluzione della controversia . E' proprio questa insolita circostanza che mi obbliga a formulare talune considerazioni di carattere generale sull' ammissibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale come questa .
5 . Un rilievo preliminare : nel caso di specie la decisione di rinvio è stata presa in violazione, a quanto sembra, del codice di procedura civile italiano, che l' obbligava a fissare un termine per la comparizione delle parti dinanzi a lui onde confermare, modificare o revocare in contraddittorio il provvedimento urgente concesso unilateralmente . Risulta però che la Corte di cassazione italiana ritiene che una siffatta irregolarità non vizi l' ordinanza e che al pretore resti sempre la facoltà di convocare le parti finché non sia iniziato il procedimento di merito .
6 . Ma l' irregolarità della procedura nazionale non può influire sul rinvio alla Corte . Nella sentenza Reina ( 1 ) avete infatti dichiarato che non spetta a voi accertare se il provvedimento di rinvio sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione e processuali del diritto interno .
7 . Maggiore importanza riveste quanto segue . La facoltà di rinvio, in realtà, spetta necessariamente in via esclusiva al giudice chiamato a risolvere la controversia . Ciò risulta, in primis, dalla lettera stessa dell' art . 177 . Trattandosi di un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso di diritto interno, si precisa expressis verbis che esso può rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte proprio per emanare la sua sentenza . Tale imperativo è il corollario dell' ampia autonomia riconosciuta al giudice a quo . Oltre che nella competenza esclusiva sull' opportunità del rinvio, la scelta del momento, la pertinenza e la formulazione della questione, l' autonomia del giudice del rinvio si esplica non solo nei confronti delle parti del procedimento principlale, ma anche nei confronti dei giudici superiori . Nessuna delle vostre pronunzie lo illustra meglio della sentenza Rheinmoehlen ( 2 ), nella quale, dopo aver ricordato che le giurisdizioni nazionali di cui all' art . 177, 2° comma,
"godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell' ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un' interpretazione o un apprezzamento sulla validità delle disposizioni del diritto comunitario",
avete dichiarato che :
"dalle considerazioni che precedono si conclude che una norma di diritto interno, che vincola i tribunali non di ultimo grado al rispetto di valutazioni giuridiche emananti da un giudice di grado superiore, non può privare detti giudici della facoltà di chiedere alla Corte di giustizia l' interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto comunitario sulle quali vertono le valutazioni giuridiche di cui sopra ".
In altri termini, ad un giudice nazionale non può essere negato, da una decisione di un giudice superiore che riformi o cassi la decisione di rinvio, il diritto di adire la Corte .
8 . Tale autonomia dei giudici interni comporta come contropartita che nessun giudice deve essere obbligato a ricevere una soluzione a una questione pregiudiziale che egli stesso non abbia proposta .
9 . E' pacifico che il rinvio pregiudiziale implica necessariamente che la vostra sentenza sia anzitutto presa in considerazione dal giudice a quo stesso . In questa prospettiva avete affermato, per esempio nella causa Irish Creamery ( 3 ), a fronte di un argomento volto a contestare la ricevibilità della domanda pregiudiziale per via della sua asserita prematurità, che, dato che il giudice di rinvio "deve assumere la responsabilità dell' emananda pronunzia", spetta a lui decidere sul momento opportuno e sullo stadio del procedimento in cui va pronunciato il rinvio pregiudiziale . Nelle sentenze Damiani ( 4 ) e Moser ( 5 ) avete parimenti chiarito che per il medesimo motivo spetta a lui valutare la pertinenza delle questioni sollevate e la necessità di una pronunzia pregiudiziale "ai fini della sentenza" ( 6 ). Avete ricordato tale giurisprudenza nella vostra recente sentenza pretore di Salò ( 7 ), nella quale fate d' altronde riferimento, come pure nell' ordinanza 5 marzo 1986 nella causa Woensche ( 8 ), al "giudice nazionale destinatario" della pronunzia pregiudiziale .
10 . Tutto tende quindi a dimostrare che solo il giudice che debba pronunziare una sentenza in seguito alla vostra pronunzia pregiudiziale può rivolgersi a voi a norma dell' art . 177 . I protagonisti di questo dialogo fra giudici sono un giudice nazionale investito di una controversia concreta e la Corte di giustizia, invitata, in occasione di tale controversia, a fornire gli elementi di diritto comunitario necessari alla sua soluzione, anche se, in forza dell' autorità delle sentenze, la risposta in via pregiudiziale potrà ripercuotersi al di là della causa a proposito della quale è stata formulata .
11 . Certo, l' autorità delle pronunzie pregiudiziali implica che le istanze d' appello e di cassazione siano vincolate dalle decisioni pregiudiziali pronunziate su richiesta del giudice di primo grado . Ma, in un' ipotesi del genere, il giudice a quo avrà già emesso la sua sentenza proprio in seguito alla, ed in conseguenza della vostra sentenza, ed è proprio per il tramite del sistema dei ricorsi nazionale che i giudici s' imbatteranno in quest' ultima . In questa prospettiva la questione dell' autorità delle pronunzie pregiudiziali si pone in termini ben diversi da quelli del caso di specie . D' altronde, in conformità alla vostra giurisprudenza, i giudici nazionali possono nuovamente chiamarvi a statuire in via pregiudiziale . Ancora in merito all' autorità nello spazio delle pronunzie pregiudiziali, non avete mai direttamente chiarito la posizione dei giudici nazionali chiamati a pronunziarsi su una causa che aveva occasionato, in primo grado, una sentenza di questo tipo . Non è privo di interesse osservare che, a differenza del dispositivo delle sentenze del contenzioso, l' espressione consacrata per le sentenze pregiudiziali traduce una concezione oggettiva dell' interpretazione in via pregiudiziale . La vostra sentenza Benedetti ( 9 ) conferma tale idea poiché vi si legge
"che una sentenza emessa in via pregiudiziale ha lo scopo di risolvere questioni di diritto (...)".
Un' identica concezione si riscontra nella sentenza Denkavit italiana ( 10 ), nella quale avete chiarito che :
"L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art . 177, chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, la quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore ".
12 . La precitata ordinanza nella causa Woensche, dichiara poi senza ambiguità
"(...) che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale sull' interpretazione o sulla validità di un atto adottato da un' istituzione della Comunità risolve, con la forza del giudicato, una o più questioni di diritto comunitario (...)".
La dottrina dominante ritiene che il giudice del rinvio, in primo luogo, e qualsiasi altro giudice nazionale posto di fronte al problema risolto dalla pronunzia pregiudiziale siano vincolati da quest' ultima, pur conservando la facoltà di rinviarvi nuovamente la questione, facoltà che avete sempre riconosciuto e di cui avete precisato le condizioni di esercizio nella sentenza International Chemical Corporation ( 11 ) nonché nell' ordinanza pronunciata nella causa Woensche . Inoltre, fin dalla sentenza Da Costa ( 12 ), avete ammesso che l' autorità dell' interpretazione fornita può liberare le giurisdizioni di cui al comma terzo dell' art . 177 dall' obbligo di adire la Corte . Tale soluzione è stata confermata ed al contempo affinata dalla vostra sentenza Cilfit ( 13 ).
13 . Rimane la questione della motivazione dell' ordinanza di rinvio . Avete dichiarato, per la prima volta, a quanto sembra, nella sentenza Foglia / Novello ( 14 ) che :
"Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte ".
Tale obbligo di motivazione, formulato in occasione di una causa assai particolare, è stato ribadito nella sentenza Holdijk ( 15 ), nella quale avete precisato che l' obbligo di motivazione non mira soltanto a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a permettere agli Stati membri ed alle parti interessate, di cui all' art . 20 dello statuto della Corte, di avvalersi in modo efficace del diritto di sottoporvi le loro osservazioni . Per finire, avete ancora ricordato l' obbligo di motivazione nella sentenza Haug-Adrion ( 16 ) e in quella Bertini ( 17 ).
14 . Ma, con la sola eccezione della causa Foglia / Novello, non vi siete mai dichiarati incompetenti a fronte di decisioni di rinvio prive di motivazione e, anche in quella causa, la vostra decisione di incompetenza è stata adottata per ragioni diverse dalla mancanza di motivazione . Certo, nella causa Bertini, avete espresso il vostro disappunto per tale mancanza, ma avete ritenuto che, nelle circostanze di quel caso di specie, sarebbe stato contrario all' economia processuale non rispondere per questa sola ragione . Parimenti, nella causa Haug-Adrion, eravate in grado, esaminando gli atti di causa, di identificare l' oggetto della questione pregiudiziale, sebbene quest' ultima fosse formulata in modo assai generale ed impreciso . Certo, la motivazione è importante, come dimostra, per esempio la sentenza Tissier ( 18 ), nella quale avete potuto ricavare le questioni pregiudiziali, in particolare, dalla motivazione del provvedimento di rinvio .
15 . Nell' ordinanza del pretore di Lucca la motivazione è completamente assente e si potrebbe addirittura pensare che il rinvio sia stato deciso per il motivo indicato dalla richiedente nella causa principale, e cioè per consentire al giudice di merito di risolvere la controversia che si fosse eventualmente trovata dinanzi a lui . Se la situazione fosse indiscutibilmente ed esclusivamente questa, vi proporrei senza esitare di declinare la vostra competenza . Ma su tal punto può sussistere un dubbio . Inoltre, dalle spiegazioni fornite dal governo italiano e dal richiedente nella causa principale risulta che il giudice a quo rimane competente fino a quando non venga adito il giudice di merito e che egli può ancora, in particolare, confermare, modificare o revocare in contraddittorio i provvedimenti concessi, alla luce delle soluzioni che gli avrete dato . Per quanto improbabile, è proprio tale eventualità - ed essa soltanto - che mi induce a proporvi di riconoscere la vostra competenza . Ma mi pare essenziale che in tale occasione affermiate nettamente che un giudice non può interrogarvi in via pregiudiziale per conto di un altro giudice .
II - Nel merito
16 . Entriamo dunque nel merito . La presente causa solleva complessi problemi attinenti all' applicazione nel tempo delle norme in materia agromonetaria . I quesiti che avete posti alla Commissione ed al governo italiano lo dimostrano . Ma, attraverso le questioni pregiudiziali ed al di là delle particolarità della fattispecie, siete chiamati a pronunziarvi su principi di importanza fondamentale .
A - Sulla retroattività
17 . Il problema della retroattività, che costituisce il nocciolo delle prime due questioni formulate dal giudice a quo, si pone relativamente all' interpretazione dell' art . 7, n . 1, del regolamento della Commissione 14 maggio 1982, n . 1160/82, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ( 19 ). Secondo tale norma,
"gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata ".
Ricordo che tale formulazione è quasi identica a quella dell' art . 7 del regolamento della Commissione n . 243/78 che ha introdotto per la prima volta la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ( 20 ).
18 . Il motivo per cui vi si chiede l' interpretazione di questo articolo è che il Consiglio, con regolamento 20 maggio 1983, n . 1223, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 21 ), ha fissato una nuova parità fra la lira italiana e la moneta verde, mentre, lo stesso giorno, la Commissione adottava due regolamenti di attuazione, n . 1244/83 ( 22 ) e n . 1245/83 ( 23 ), il cui effetto, per la causa in esame, è duplice :
- in primo luogo, sono soppressi gli importi compensativi monetari, anche fissati in anticipo, per il periodo dal 17 al 23 maggio 1983;
- in secondo luogo, viene limitato nel tempo l' esercizio del diritto riconosciuto dall' art . 4, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968, n . 1134 ( 24 ), di richiedere, in determinate circostanze, l' annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo . Tale aspetto costituisce l' oggetto della quarta questione e sarà esaminato in seguito .
19 . Il regolamento n . 1223/83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 maggio 1983, è entrato in vigore, a norma dell' art . 8, il 23 maggio 1983 . Il 20 maggio 1983 la Commissione, con i due succitati regolamenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 1983 ed entrati in vigore lo stesso giorno, sopprimeva, lo ricordo, gli importi compensativi monetari per l' Italia a decorrere dal 17 maggio 1983, mentre l' allegato VII al regolamento n . 1223/83 disponeva che il nuovo tasso rappresentativo della lira italiana, che è all' origine di tale soppressione, andava applicato solo dal 23 maggio . In altri termini, la questione consiste nel decidere da quale data dovesse decorrere l' adeguamento degli importi compensativi monetari prefissati .
20 . Su questo punto il contrasto tra la Commissione, da una parte, ed il governo italiano e la ditta Pardini, dall' altra, si fa più acuto . Secondo la Commissione, l' adeguamento degli importi compensativi monetari prefissati si verifica il giorno in cui il Consiglio ha deciso la modifica dei tassi rappresentativi . Pertanto, prima dell' adozione formale, prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, prima dell' entrata in vigore, il regolamento del Consiglio sarebbe produttivo di effetti, nel caso specifico mediante la comunicazione del suo contenuto alla stampa . Al contrario, secondo la ditta Pardini ed il governo italiano, gli importi compensativi fissati in anticipo devono essere adeguati solo il giorno dell' entrata in vigore del regolamento che modifica i tassi rappresentativi .
21 . Vanno dunque prese in considerazione quattro date :
- il 17 maggio, data in cui è stata adottata e comunicata alla stampa l' effettiva decisione del Consiglio ( benché la riserva italiana non fosse stata ancora sciolta );
- il 20 maggio, giorno dell' adozione del regolamento da parte del Consiglio;
- il 21 maggio, giorno della pubblicazione del predetto regolamento nella Gazzetta ufficiale;
- infine, il 23 maggio, giorno della sua entrata in vigore .
Le prime due questioni riguardano le date del 17, 20 e 21 maggio . Ma la questione di principio è se il regolamento del Consiglio n . 1223/83 potesse produrre effetti prima del 23 maggio, giorno della sua entrata in vigore .
22 . La regola generale, consacrata dall' art . 191 del trattato, è :
"I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione ".
Nella sentenza Neumann ( 25 ), avete dichiarato :
"Quest' ampia autonomia concessa agli autori del regolamento non implica però l' esclusione di ogni controllo giurisdizionale, specie per quanto riguarda l' eventuale effetto retroattivo ".
23 . Sarei tentato di dire, nel modo più classicamente ortodosso, che un regolamento non può produrre alcun effetto giuridico prima della sua entrata in vigore . Tale soluzione è imposta dalla certezza del diritto; inoltre, l' irretroattività sembra essere un principio fondamentale . Ma, in materia economica, i principi del diritto sono soggetti ad eccezioni e la vostra giurisprudenza riconosce infatti che così può essere . Tuttavia, prima di indagare se esista un valido motivo perché un regolamento del Consiglio che modifica i tassi rappresentativi delle monete verdi possa costituire il fondamento giuridico di un regolamento della Commissione che modifica retroattivamente gli importi compensativi monetari prefissati in un contesto come quello della fattispecie, è bene conoscere l' esatta situazione quale risulta da una lettura letterale e ragionevole della normativa .
24 . Ebbene, a tale proposito, mi sembra che, secondo l' art . 7, n . 1, del regolamento n . 1160/82, l' adeguamento degli importi compensativi fissati in anticipo intervenga solo dopo che il nuovo tasso rappresentativo ha preso effetto . Nel caso di specie, ciò significa che, a norma dell' art . 8 e dell' allegato VII del regolamento n . 1223/83 che lo prescrivono espressamente, il nuovo tasso si applica con decorrenza 23 maggio 1983 . Benché tali norme siano relativamente chiare, il loro significato si presta tuttavia ad interpretazioni differenti .
25 . La Commissione ha avanzato un argomento letterale, connesso a considerazioni sistematiche, per sostenere la legittimità dell' applicazione retroattiva di nuovi coefficienti degli importi compensativi . A suo parere, infatti, gli adeguamenti degli importi compensativi prefissati possono decorrere dal giorno in cui il Consiglio ha adottato materialmente la decisione di modificare i tassi rappresentativi, anzitutto perché il termine "deciso", di cui all' art . 7, n . 1, del regolamento n . 1160/82, può rinviare soltanto al momento dell' adozione della decisione da parte del Consiglio . Tale tesi è giustificata dalla considerazione che, dal momento in cui viene decisa la modifica dei tassi rappresentativi, gli operatori economici non possono sostenere di non essere informati di un' imminente riduzione degli importi compensativi monetari .
26 . C' è stata una "decisione" del Consiglio il 17 maggio 1983? E' lecito nutrire seri dubbi . La riserva italiana è stata sciolta solo tre giorni dopo e la data dell' adozione del regolamento, secondo il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è appunto il 20 maggio . Occorre sottolineare che, fino all' adozione ufficiale del regolamento, può essersi verificata, al più, una "predecisione" ed allora la questione che si pone non è se la decisione sia stata adottata il 17 maggio, ma piuttosto se l' annuncio dell' imminente adozione di nuovi tassi rappresentativi possa giustificare una modifica di importi compensativi prefissati a decorrere dalla data dell' annuncio stesso, quindi ancor prima della formale adozione della decisione .
27 . Diciamolo : il testo non asseconda una siffatta lettura . La nostra attenzione deve allora volgersi all' asserzione della Commissione secondo la quale a partire dal comunicato stampa gli operatori economici non godono più di un legittimo affidamento nell' effettiva applicazione del tasso valido al momento della prefissazione . Conosciamo, evidentemente, il regolamento della Commissione 11 novembre 1985, n . 3152/85, richiamato dinanzi a voi ( 26 ), a norma del quale la decisione riguardante la modifica del tasso di conversione agricolo si reputa nota a partire dalla sua notifica pubblica . Ma tale regolamento si riferisce soltanto al diritto all' annullamento di taluni documenti ed è comunque posteriore a quello di cui vi si chiede l' interpretazione nella presente causa . Pertanto, non è conferente nella fattispecie . Tuttavia, volendone trarre un insegnamento, mi pare che questo sia contrario alla posizione difesa dalla Commissione . Si potrebbe infatti sostenere che, se la Commissione ha ritenuto necessario precisare che la modifica può ritenersi nota dal momento della "pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell' organismo responsabile della modifica del tasso di conversione agricolo in causa" ( 27 ), ciò significa che la questione non aveva trovato soluzione prima dell' adozione di questo regolamento .
28 . Pertanto, ci troviamo in presenza di una situazione nella quale sembra si debba desumere dalla normativa che la decisione relativa alla modifica dei tassi rappresentativi della moneta verde deve avvenire prima del deposito della domanda di fissazione anticipata e che l' adeguamento di importi compensativi monetari fissati in anticipo può effettuarsi solo dopo che i nuovi tassi abbiano preso effetto . Orbene, nel nostro caso, la Commissione sostiene che l' annuncio di un' imminente decisione equivale all' adozione della decisione stessa e che, di conseguenza, si può far risalire l' adeguamento di importi compensativi monetari prefissati - disposto, ricordiamolo, in seguito all' entrata in vigore di nuovi tassi - fino al giorno di tale annuncio .
29 . Viste le norme da applicare, non posso condividere la tesi della Commissione . Prima dell' adozione formale non esiste alcuna decisione giuridica e nessun adeguamento di importi compensativi monetari può verificarsi prima che la modifica dei tassi rappresentativi prenda effetto .
30 . Nonostante che, alla luce delle norme in esame, mi sembri che questa debba essere la risposta, mi chiedo se possa esistere un valido motivo, un "inderogabile interesse pubblico", per riprendere la vostra formula nella sentenza CNTA ( 28 ), perché venga loro attribuita una diversa interpretazione . Dirò subito che una lettura che permetta di riconoscere un effetto retroattivo a norme regolamentari potrebbe rivelarsi necessaria solo in caso di argomenti dirimenti e di necessità imperative, nel nostro caso, di razionalità economica .
31 . Ricordo anzitutto che, secondo la vostra giurisprudenza, il diritto comunitario non esclude del tutto la possibilità di una disciplina retroattiva ( 29 ). Ma avete sottolineato con forza che si può attribuire effetto retroattivo ad una norma regolamentare solo "in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato" ( 30 ). Le circostanze della causa Pardini possono giustificare la retroattività e, in caso di soluzione affermativa, fino a che data?
32 . Sebbene nessun punto della motivazione del regolamento vi faccia allusione, la Commissione chiarisce che la finalità perseguita era la prevenzione della speculazione . Notiamo in proposito che il suo regolamento n . 243/78 aveva già disposto provvedimenti contro "il rischio di abusi a fini speculativi" - come risulta dal terzo punto della motivazione - che possono scaturire dalla fissazione anticipata, in particolare, degli importi compensativi monetari . Secondo il predetto regolamento, tali provvedimenti sono, in particolare, la fissazione anticipata simultanea degli importi compensativi monetari e dei prelievi o restituzioni, un identico periodo di validità della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari e dei prelievi o restituzioni, non superiore a sei mesi, e la limitazione del certificato che comporti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari al territorio dello Stato membro d' importazione o di esportazione designato dall' interessato . Nel presente procedimento, la Commissione insiste in un modo particolare su un tema ricorrente nella sua argomentazione, e cioè il rispetto del legittimo affidamento . Secondo la Commissione, dato che coloro che avevano depositato richieste di certificati di importazione il 17 maggio 1983, con fissazione anticipata alla stessa data, potevano prevedere un' imminente riduzione degli importi compensativi monetari, essi non possono invocare il legittimo affidamento per pretendere che siano mantenuti gli importi fissati in anticipo .
33 . Ma poiché, prima del 20 maggio 1983, data in cui l' Italia ha sciolto la riserva e che figura nello stesso regolamento, nessuna decisione può ritenersi giuridicamente adottata, io ritengo che, alla luce dell' art . 7, n . 1, del regolamento n . 1160/82, si possa tutt' al più far risalire la soppressione degli importi compensativi fissati in anticipo solo alla data della pubblicazione del regolamento, vale a dire al 21 maggio 1983 . Così sarebbe se si dovesse ammettere che le finalità perseguite dalla normativa rendessero necessaria tale soluzione e che, anche prima dell' entrata in vigore di nuovi tassi rappresentativi, la carenza di legittimo affidamento non permettesse più agli operatori economici di ritenere che andassero loro applicati i tassi prefissati .
34 . Questa tesi richiede una disamina del principio del legittimo affidamento o, con maggior precisione, della questione del momento a partire dal quale un operatore economico non possa più farlo valere . Ricordo che la tutela del legittimo affidamento, come principio giuridico, è particolarmente sviluppata nel diritto tedesco, laddove tale Vertrauensschutz significa che "determinate aspettative, indotte da un soggetto giuridico nei confronti di un altro soggetto giuridico, o della comunità giuridica nel suo insieme, a causa di un determinato comportamento, producono effetti giuridici" ( 31 ). Il concetto di legittimo affidamento, spesso invocato in occasione di varie costellazioni contenziose, è apparso nella vostra giurisprudenza fin dal 1965 ( 32 ), ed avete riconosciuto nella sentenza Toepfer ( 33 ) che tale principio fa parte dell' ordinamento giuridico comunitario "e la sua inosservanza costituirebbe, ai sensi dell' art . 173, 'una violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione' ".
35 . Per ritornare al caso di specie, la Commissione sostiene che dal momento in cui è stato comunicato alla stampa che vi sarebbe stata una modifica dei tassi di conversione della moneta verde, gli operatori economici non potevano più validamente fondarsi sul legittimo affidamento per ottenere il mantenimento di importi compensativi monetari fissati prima dell' entrata in vigore di nuovi tassi rappresentativi, ma dopo tale comunicazione . Se si conduce tale ragionamento fino alle estreme conseguenze, non si deve forse ritenere che in una prospettiva generale di smantellamento degli importi compensativi monetari e, di conseguenza, in presenza di uno sforzo costante per ridurre il divario tra la moneta verde e la moneta reale ci si debba sempre aspettare una modifica dei tassi rappresentativi, dalla quale conseguirà una riduzione di detti importi? Seguendo lo stesso ragionamento, non si può affermare, per esempio, che gli operatori economici non potevano più avere alcun legittimo affidamento dal momento della pubblicazione della proposta della Commissione nella Gazzetta ufficiale, e cioè, nel caso di specie, il 7 febbraio 1983 ( 34 )? La stessa Commissione riconosce che le decisioni di modifica dei tassi rappresentativi della moneta verde sono attese per lunghi mesi, che il loro senso generale è prevedibile e che le sue proposte in materia sono ampiamente note . Ma, a suo parere, solo dal momento in cui un accordo, sia pure imperfetto e non ancora formalizzato, sia stato raggiunto in seno al Consiglio e comunicato alla stampa, gli operatori economici che presentino lo stesso giorno una domanda di fissazione anticipata perdono ogni pretesa ad un legittimo affidamento nel mantenimento degli importi al tasso prefissato .
36 . La Commissione ritiene, di conseguenza, che un comunicato stampa ponga nel nulla il legittimo affidamento . Il filo del suo ragionamento pare suggerire che la retroattività potrebbe costituire la regola dal momento in cui venga meno il bastione del legittimo affidamento . Tale concezione pone sullo stesso piano i principi del legittimo affidamento e della irretroattività . Essa va categoricamente respinta : l' irretroattività è la regola, la retroattività l' eccezione, che non deve mai recare pregiudizio al legittimo affidamento, né, a fortiori, ad un diritto quesito .
37 . A dire il vero, infatti, per quanto concerne gli importi prefissati mi pare preferibile fare riferimento alla nozione di diritti quesiti piuttosto che a quella di legittimo affidamento .
38 . Sebbene si evinca dalla vostra giurisprudenza che non esiste alcun diritto quesito agli importi compensativi prima dell' effettiva esecuzione dell' operazione per la quale sono concessi ( 35 ), non pare che così possa essere nell' ipotesi della fissazione anticipata . Quest' ultima è stata introdotta appunto per permettere agli operatori economici di premunirsi contro i rischi monetari . Infatti, nel terzo considerando del regolamento n . 243/78 che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari si legge che "la stessa giustificazione economica della fissazione anticipata ( è ) la sicurezza che si intende fornire al commercio (...)". Si può dedurre implicitamente dalla vostra sentenza CNTA ( 36 ) che una fissazione anticipata attribuisce al beneficiario un diritto quesito; in proposito, si può richiamare la sentenza Merkur ( 37 ), nella quale avete riconosciuto che il sistema di fissazione anticipata degli importi compensativi "adesione" ( Regno Unito ) conferiva alla ricorrente, titolare di un certificato di esportazione con prefissazione degli importi compensativi, un diritto agli importi stessi .
39 . Più in generale, nella sentenza Groupement d' Intérêt Economique "Union Malt", avete dichiarato che "il titolare d' una licenza d' esportazione con fissazione anticipata della restituzione (...) ha un diritto quesito ad ottenere, al momento dell' esportazione, la restituzione prefissata" ( 38 ). Tale principio si applica, secondo logica, a tutte le ipotesi di fissazione anticipata .
40 . Quali che siano i fattori economici atti a giustificare una disciplina retroattiva, occorre mantenere la certezza del diritto . Come ha osservato l' avvocato generale Warner, non bisogna ammettere la retroattività per "facilitare le cose per il potere esecutivo" ( 39 ). Ebbene, in sede di udienza, l' agente della Commissione ha riconosciuto che la Commissione ha scelto il metodo retroattivo in materia di importi compensativi per motivi meramente amministrativi . Sarebbe stato più conforme al diritto ordinare agli enti nazionali di gestione della politica agricola comune la sospensione del rilascio dei certificati di importazione con fissazione anticipata; tale soluzione, inoltre, come riconosciuto dalla Commissione all' udienza, era perfettamente conforme alla normativa in vigore . Stupisce che la Commissione abbia autorizzato la fissazione anticipata nel momento stesso in cui predisponeva l' adeguamento retroattivo degli importi compensativi prefissati, ma, secondo le informazioni forniteci all' udienza, questa è la prassi consueta . La fissazione anticipata non può esser svuotata di ogni contenuto . Concepita per tutelare gli operatori economici nei confronti delle instabilità monetarie, essa diverrebbe, se si seguisse il ragionamento della Commissione, uno strumento giuridico a doppio taglio : o la progettata operazione dev' essere effettuata in condizioni meno favorevoli, e financo in perdita, oppure la cauzione prestata per garantire la sua realizzazione nelle condizioni prestabilite viene confiscata . Non ci si può accontentare di una siffatta alternativa .
41 . Certo, "la natura stessa del sistema" e "le ( sue ) necessità", alle quali avete fatto riferimento in un contesto diverso, ma comunque attinente agli importi compensativi monetari ( 40 ), possono giustificare l' entrata in vigore di un atto comunitario in data antecedente alla sua pubblicazione, in via eccezionale ed alle due condizioni che ciò sia reso necessario dallo scopo da raggiungere e del debito rispetto del legittimo affidamento degli interessati ( 41 ); tuttavia, come avete affermato in particolare nelle sentenze Racke e Decker, che
"in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche ( osta ) a che l' efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione" ( 42 ),
e che
"un principio fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario esige (...) che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa essere opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza" ( 43 ).
42 . Mi pare che l' art . 7, n . 1, del regolamento n . 1160/82 vada inteso nel senso che solo gli importi compensativi monetari prefissati dopo la pubblicazione effettiva dei nuovi tassi rappresentativi sono soggetti all' adeguamento, il quale ha luogo dopo l' entrata in vigore di questi nuovi tassi per le operazioni effettuate dopo tale data; ciò significa che la soppressione degli importi compensativi monetari disposta dai regolamenti della Commissione in vigore dal 23 maggio poteva influire solo sugli importi prefissati tra il 21 e il 23 maggio . Tale soluzione e gli sviluppi che la precedono mi inducono a risolvere in senso affermativo la prima questione proposta dal pretore di Lucca, e ciò rende superflua la soluzione della seconda .
B - Sull' annullamento
43 . La problematica della retroattività si fa ancora più complessa passando all' esame delle ultime due questioni sollevate dal giudice a quo e che riguardano, in sostanza, il diritto all' annullamento dei certificati d' importazione con fissazione anticipata .
44 . Il pretore chiede insomma l' interpretazione di diverse disposizioni contenute in vari regolamenti del Consiglio e della Commissione, per sapere se il titolare di un certificato d' importazione con fissazione anticipata tanto dei prelievi quanto degli importi compensativi abbia la facoltà di chiederne l' annullamento in determinate ipotesi .
45 . Per rispondere a questo interrogativo occorre esaminare le norme in parola . Si tratta, anzitutto, dell' art . 4, n . 1, 1° comma, del regolamento del Consiglio n . 1134/68 . A termini di tale norma,
"(...) l' interessato, che abbia ottenuto una fissazione anticipata per un' operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all' organismo competente entro 30 giorni da quello dell' entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l' annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo ".
46 . La Commissione sostiene che tale norma si applica unicamente agli importi calcolati in ecu ed espressi in moneta nazionale e non agli importi compensativi monetari che sono, essi, calcolati ed espressi in moneta nazionale . D' altra parte, l' art . 4, n . 1, di tale regolamento, prenderebbe in considerazione soltanto la "modifica del rapporto fra la parità della moneta di uno Stato membro ed il valore dell' unità di conto" ( attualmente l' ecu ), e non tra la moneta verde e la moneta reale .
47 . Ma il regolamento del Consiglio n . 1223/83, relativo, vi ricordo, ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, stabilisce, all' art . 4, n . 1, che le disposizioni del regolamento n . 1134/68 si applicano alla materia da esso disciplinata . Al n . 2 dello stesso articolo si prescrive che la precitata disposizione del regolamento n . 1134/68 "si applica soltanto nella misura in cui l' applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l' interessato ". Un' identica disposizione si rinviene nell' art . 4 del regolamento del Consiglio n . 878/77, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 44 ), abrogato dal regolamento n . 1223/83 . L' applicazione, in certi casi, dell' art . 4, n . 1, ultimo comma, del regolamento n . 1134/68 è altresì contemplata dall' art . 2 del regolamento della Commissione n . 1054/78 recante modalità di applicazione del regolamento n . 878/77 ( 45 ). La questione dell' annullamento degli importi compensativi fissati in anticipo si è posto dal momento dell' entrata in vigore del regolamento n . 1054/78, che indica i casi in cui può essere richiesto l' annullamento della prefissazione, poiché, come ho osservato, la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari è stata ammessa solo a partire dal regolamento 1° febbraio 1978, n . 243/78 .
48 . Ebbene, la Commissione, nel regolamento n . 1244/83, adottato in applicazione del regolamento del Consiglio n . 1223/83, ha limitato l' applicazione dell' art . 4, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n . 1134/68 e, di conseguenza, il diritto di chiedere l' annullamento di certificati con fissazione anticipata ai soli certificati rilasciati prima del 17 maggio 1983 .
49 . La Commissione osserva che, in caso di modifica dei tassi rappresentativi della moneta verde, non c' è alcun bisogno di contemplare la possibilità di ottenere l' annullamento degli importi compensativi prefissati poiché la Commissione stessa li adegua tenendo conto del legittimo affidamento degli operatori economici . Quanto ai prelievi ed alle restituzioni fissate in anticipo, essi sono invece adeguati automaticamente dagli Stati membri, senza prendere in considerazione il legittimo affidamento degli operatori : ciò giustifica, sempre secondo la Commissione, il fatto che il regolamento attribuisca il diritto di chiederne l' annullamento solo a coloro che, al momento della fissazione anticipata, avevano fondato motivo di riporre il loro legittimo affidamento nel mantenimento dei prelievi e/o restituzioni ai tassi prefissati, nel caso specifico dei titolari di certificati rilasciati prima del 17 maggio 1983 .
50 . Non posso ammettere la fondatezza di tale discrepanza tra il regime che regola gli importi compensativi prefissati e quello che disciplina i prelievi e le restituzioni prefissate . Non si può pretendere, come fa la Commissione, che il legittimo affidamento degli operatori economici sia comunque salvo quando interviene una modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e l' ecu o del tasso rappresentativo della moneta verde . Questa tesi, infatti, richiede nuovamente che si precisi da quale momento si possa supporre che gli operatori economici non godono più di un legittimo affidamento nel mantenimento degli importi ai tassi prefissati ed ho già affermato che sarebbe giuridicamente più corretta, in tale ambito, un' analisi della situazione in termini di diritti quesiti del titolare di un certificato d' importazione con fissazione anticipata . Negare il diritto di chiedere l' annullamento di certificati con fissazione anticipata degli importi compensativi per il motivo che il loro adeguamento tiene conto del legittimo affidamento dei titolari ci pare arbitrario laddove la Commissione reputa che un operatore economico vada considerato al corrente della riduzione di importi compensativi monetari da una data che essa stessa determina ( nel caso specifico, l' annuncio di una futura decisione, la cui data di adozione da parte del Consiglio non può essere prevista con certezza, come la Commissione ha ammesso in udienza ). In altre parole, secondo la Commissione, gli operatori economici dovrebbero o realizzare l' operazione inizialmente prevista in una situazione diversa da quella esistente al momento del rilascio, contro garanzia bancaria, del certificato con fissazione anticipata, oppure rinunciarvi, perdendo l' importo della cauzione . Una simile soluzione, contraria all' equità, non è imposta dalla normativa, né richiesta dal sistema . Si deve ammettere che la facoltà di annullamento dei certificati con fissazione anticipata va riconosciuta per qualsiasi prefissazione di importi, si tratti di prelievi, di restituzioni o di importi compensativi monetari, alle condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria .
51 . Tali condizioni, come sapete, sono state progressivamente precisate . L' annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, inizialmente contemplato nell' art . 4 del regolamento del Consiglio n . 1134/68, è possibile, a norma dell' art . 4, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 878/77, solo ove "l' applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l' interessato ".
52 . A termini del secondo punto della motivazione del regolamento della Commissione n . 1054/78, il diritto all' annullamento delle fissazioni anticipate per le quali è stata presentata domanda prima della modifica dell' importo in causa è limitato alle domande depositate prima che la modifica potesse essere prevista .
53 . Per completezza, ricordo che il regolamento della Commissione n . 3152/85, che resta estraneo alla presente causa, precisa, nel secondo punto della motivazione, che "è lecito supporre che gli interessati abbiano accettato lo svantaggio se, al momento in cui la modifica del tasso di conversione agricolo era già nota, hanno intrapreso un' operazione da eseguire dopo tale modifica" e "che in tal caso l' annullamento non è giustificato ".
54 . Dalle norme che si applicano nel caso di specie risulta che l' annullamento dei certificati con fissazione anticipata sarà concesso nel caso in cui i loro titolari subiscano uno svantaggio in conseguenza della modifica del tasso della moneta verde . Se, come spiega la Commissione, coloro che hanno presentato domanda di prefissazione degli importi compensativi monetari e dei prelievi non subiscono alcuno svantaggio per via dell' adeguamento dei primi da parte della Commissione, e dei secondi da parte degli Stati membri, non c' è motivo di negare il diritto di richiedere l' annullamento su quest' ultimo punto . La Commissione, poi, non mi sembra più convincente quanto alla necessità e, di conseguenza, alla legittimità di un regime differenziato di prefissazioni .
55 . Vi suggerisco, pertanto, di dichiarare che :
- l' art . 7, n . 1, del regolamento della Commissione n . 1160/82 va interpretato nel senso che l' adeguamento degli importi compensativi fissati in anticipo non può avvenire prima che i nuovi tassi rappresentativi prendano effetto e che esso non incide sulle prefissazioni precedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento che determina il nuovo tasso rappresentativo;
- l' art . 4, n . 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio n . 1134/68 va interpretato nel senso che l' operatore economico titolare di un certificato d' importazione con fissazione anticipata dei prelievi e degli importi compensativi monetari ha diritto ad ottenere l' annullamento in seguito ad una modifica dei tassi rappresentativi che gli rechi pregiudizio, purché la domanda di prefissazione sia stata depositata prima della pubblicazione di tale modifica nella Gazzetta ufficiale;
- l' art . 1, ultimo trattino, del regolamento della Commissione n . 1244/83 non si applica alle domande di annullamento di certificati con fissazione anticipata rilasciati prima del 21 maggio 1983 .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Racc . 1982, pagg . 33, 42 e 43 .
( 2 ) Sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Racc . 1974, pagg . 38 e 39 .
( 3 ) Sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36 e 71/80, Racc . 1981, pag . 735 .
( 4 ) Sentenza 14 febbraio 1980, causa 53/79, Racc . 1980, pag . 273 .
( 5 ) Sentenza 28 giugno 1984, causa 180/83, Racc . 1984, pag . 2539 .
( 6 ) Sentenza Damiani, precitata, pag . 282, e Moser, precitata, pag . 2545; vedasi, altresì, sentenza 14 febbraio 1984, causa 278/82, Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH e Rewe-Markt Herbert Kureit, Racc . 1984, pag . 721 .
( 7 ) Sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Racc . 1987, pag . 2545 .
( 8 ) Causa 69/85, Racc . 1986, pag . 947 .
( 9 ) Sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76, Racc . 1977, pag . 163 e, pag . 182 .
( 10 ) Sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Racc . 1980, pag . 1205, 1223 .
( 11 ) Sentenza 13 maggio 1981, causa 66/80, Racc . 1981, pag . 1191 .
( 12 ) Sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28 e 30/62, Racc . 1963, pag . 59 .
( 13 ) Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Racc . 1982, pag . 3415 .
( 14 ) Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Racc . 1981, pag . 3045, 3062 .
( 15 ) Sentenza 1° aprile 1982, cause riunite da 141 a 143/81, Racc . 1982, pag 1299 .
( 16 ) Sentenza 13 dicembre 1984, causa 251/83, Racc . 1984, pag . 4277 .
( 17 ) Sentenza 12 giugno 1986, cause riunite 98, 162 e 258/85, Racc . 1986, pag . 1885 .
( 18 ) Sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Racc . 1986, pag . 1207 .
( 19 ) GU L 134 del 15.5.1982, pag . 22 .
( 20 ) GU L 37 del 7.2.1978, pag . 5; abrogato con l' art . 11 del regolamento n . 1160/82 ( GU L 134 del 15.5.1982, pag . 22 ).
( 21 ) GU L 132 del 21.5.1983, pag . 33, abrogato con regolamento del Consiglio 11 giugno 1985, n . 1678/85 ( GU L 164 del 24.6.1985, pag . 11 ).
( 22 ) GU L 135 del 23.5.1983, pag . 1 .
( 23 ) GU L 135 del 23.5.1983, pag . 3 .
( 24 ) GU L 188 del 1.8.1968, pag . 1 .
( 25 ) Sentenza 13 dicembre 1967, causa 17/67, Racc . 1967, pag . 540 .
( 26 ) GU L 310 del 21.11.1985, pag . 1 .
( 27 ) Articolo 1, n . 2, del precitato regolamento n . 3152/85 .
( 28 ) Sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, Racc . 1975, pag . 550 .
( 29 ) Sentenza 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l' exportation des sucres SA, Racc . 1977, pag . 709 .
( 30 ) Sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc . 1979, pag . 69 .
( 31 ) Jorg P . Miller : Vertrauensschutz, in Voelkerrecht, Colonia-Berlino 1971, citato da P . Tavernier : "Le juge communautaire et l' application dans le temps des règlements CEE", Annuaire français de droit international, 1976, pag . 169, e, specialmente, pag . 195 .
( 32 ) Sentenza 17 novembre 1965, causa 111/63, Lemmerz-Werke GmbH, Racc . 1965, pag . 853 .
( 33 ) Sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Racc . 1978, pag . 1019 .
( 34 ) GU C 32, pag . 73 .
( 35 ) Vedasi, per esempio, sentenza 10 dicembre 1975, cause riunite da 95 a 98/74, 15 e 100/75, Union nationale des coopératives agricoles de céréales, Racc . 1975, pag . 1615 .
( 36 ) Sentenza 14 maggio 1975, causa 74/74, Racc . 1975, pag . 539 .
( 37 ) Sentenza 8 giugno 1977, causa 97/76, Racc . 1977, pag . 1063 .
( 38 ) Sentenza 26 gennaio 1978, cause riunite da 44 a 51/77, Racc . 1978, pag . 57, 79 .
( 39 ) Conclusioni in calce alla sentenza 7 luglio 1976, causa 7/76, IRCA, Racc . 1976, pag . 1238 .
( 40 ) Sentenza 7 luglio 1976, causa 7/76, IRCA, Racc . 1976, pag . 1213 .
( 41 ) Causa 98/78, precitata; sentenza 25 gennaio 1979, causa 99/78, Decker, Racc . 1979, pag . 101 .
( 42 ) 98/78 precitata, e 99/78, precitata, Racc . 1979, pagg . 86 e 111 .
( 43 ) Ibidem, rispettivamente pag . 84 e pag . 109 .
( 44 ) GU L 106 del 29.4.1977, pag . 27 .
( 45 ) GU L 134 del 22.5.1978, pag . 40 .
Full & Egal Universal Law Academy