Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Con decisione 1° febbraio 1983 indirizzata all' impresa siderurgica Acciaierie e ferriere di Porto Nogaro SpA (" Porto Nogaro "), la Commissione fissava per questa impresa le quote di produzione e le quote di consegna nell' ambito del mercato comune per il primo trimestre 1983, rispettivamente, a 1 360 tonnellate e 904 tonnellate per i prodotti della categoria V ( tondi per cemento armato ), nonché, rispettivamente, ad 8 578 tonnellate e 5 670 tonnellate per i prodotti della categoria VI ( laminati mercantili ). Con decisione del 2 marzo 1983, per tener conto della messa in funzione di un secondo laminatoio, la Commissione aumentava le quote per il primo trimestre 1983, quanto ai prodotti della categoria V, rispettivamente, a 8 901 tonnellate e 5 920 tonnellate, riducendo nel contempo le quote per i prodotti della categoria VI, rispettivamente, a 6 606 tonnellate e a 4 366 tonnellate . Quest' ultima decisione stabiliva l' aumento delle quote per la categoria V e la riduzione delle quote per la categoria VI anche riguardo al secondo, al terzo ed al quarto trimestre del 1982 . Nell' ultimo capoverso di tale decisione è detto : "Queste disposizioni sono valide dal secondo trimestre 1982 al primo trimestre 1983; tuttavia, tenuto conto della data della presente decisione, siete autorizzati a riportare a partire dal secondo trimestre ai trimestri successivi, fino al primo trimestre 1983, previa notifica alla Commissione, le parti di quote riconosciute alla vostra impresa, che non siano state utilizzate nel corso dei trimestri in questione ".
Con telex del 10 marzo 1983 la Porto Nogaro dichiarava di aver ricevuto la decisione 2 marzo 1983 soltanto in data 9 marzo 1983 . Essa chiedeva pertanto : I ) l' autorizzazione a riportare le parti di quote inutilizzate dal secondo trimestre 1982 e dai trimestri successivi al primo trimestre 1983, II ) l' autorizzazione a riportare le parti di quote inutilizzate dal primo al secondo trimestre 1983, in quanto aveva ricevuto la decisione 2 marzo 1983 troppo tardi per essere in grado di esaurire entro il primo trimestre 1983 le quantità di cui era stato autorizzato il riporto, e III ) un ulteriore adeguamento delle sue quote di consegna . Con lettera del 22 marzo 1983 la Commissione respingeva la terza di tali richieste e comunicava che la seconda era allo studio e che una risposta al riguardo sarebbe stata inviata il più presto possibile . Tuttavia, questa risposta non è mai stata data .
Con un' altra decisione del 2 marzo 1983, la Commissione fissava le quote di produzione e di consegna della Porto Nogaro, per il secondo trimestre 1983, rispettivamente, a 9 069 tonnellate e 6 046 tonnellate quanto ai prodotti della categoria V, e, rispettivamente, a 6 606 tonnellate e 4 366 tonnellate quanto ai prodotti della categoria VI .
Successivamente, la Commissione giungeva a ritenere che la Porto Nogaro avesse superato le quote assegnatele, sia nel primo che nel secondo trimestre 1983 . Essa non irrogava alcuna sanzione relativamente al primo trimestre 1983, ma, avendo accertato che durante il secondo trimestre 1983 la Porto Nogaro aveva superato di 1 765 tonnellate la quota di produzione per i prodotti della categoria V, di 2 484 tonnellate la quota di produzione per i prodotti della categoria VI e di 522 tonnellate la quota di consegna per la categoria VI, infliggeva a questo titolo all' impresa, con decisione 9 ottobre 1985, un' ammenda di 217 650 ecu ( 324 838 200 LIT ).
Con ricorso proposto il 14 novembre 1985, la Porto Nogaro ha chiesto che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione 9 ottobre 1985 sull' ammenda o, in subordine, ridurre l' ammenda ex aequo et bono, in considerazione della buona fede della ricorrente . La Porto Nogaro ha sostenuto anzitutto che i pretesi superamenti di quote di produzione e di consegna per il secondo trimestre 1983 non dovrebbero considerarsi costitutivi di infrazioni, in quanto la società si è trovata nell' impossibilità materiale, a causa della tardiva assegnazione delle quote, di produrre e consegnare i relativi quantitativi, concessi dalla Commissione, solamente alla fine del primo trimestre 1983 . In secondo luogo, la Porto Nogaro ha fatto valere che la sua domanda intesa al riporto automatico di tali quote al trimestre successivo ( secondo trimestre 1983 ) non è stata esaminata dalla Commissione nella logica della precedente decisione di concedere detti quantitativi, e che ciò è in contraddizione con la manifestazione di volontà positiva precedentemente espressa .
Varie altre censure sono state sollevate dalla ricorrente nella replica e ribadite nella fase orale del procedimento ( in particolare, l' impresa ha affermato di aver ricevuto assicurazioni verbali da parte di funzionari della Commissione nel senso che sarebbero stati autorizzati riporti di quote inutilizzate; essa ha sostenuto che i superamenti delle quote sono imputabili esclusivamente ad un errore materiale da parte sua e che, in ogni caso, essa si è mantenuta nei limiti dei quantitativi globali ). Questi argomenti sono, a mio avviso, inammissibili a norma dell' art . 42, § 2, del regolamento di procedura, e la controversia dev' essere definita in base ai mezzi dedotti nel ricorso .
Quanto ai prodotti della categoria V, per i quali le quote erano state aumentate, sarebbe stato possibile, previa autorizzazione, un riporto dal primo al secondo trimestre 1983 per la parte inutilizzata della quota di produzione di 2 686 tonnellate . Ora, la Porto Nogaro non ha mai ricevuto una concreta risposta alla sua richiesta del 10 marzo 1983 circa il riporto del suddetto quantitativo . Secondo me, il silenzio della Commissione non può essere interpretato come un' autorizzazione al riporto, anche se, avendo la Commissione promesso una risposta nella sua lettera del 22 marzo 1983, è deplorevole il fatto che tale risposta non sia poi stata data . Tuttavia, dal preambolo della decisione 9 ottobre 1985 risulta chiaramente che la Commissione ha tenuto conto della circostanza che la questione era stata lasciata in sospeso; essa ha concesso alla Porto Nogaro il beneficio del dubbio, detraendo dal quantitativo rispetto al quale ha inflitto l' ammenda l' intera quota di produzione relativa alla categoria V, rimasta inutilizzata alla fine del primo trimestre 1983 . La cifra di 1 765 tonnellate in funzione della quale è stata inflitta l' ammenda era quella risultante una volta effettuata tale detrazione .
Per la categoria VI la situazione era diversa . In questo caso, le quote erano state ridotte . E' impossibile affermare che la tardività della comunicazione abbia impedito alla società di utilizzare, nei restanti giorni del trimestre, quantitativi che non le erano stati più assegnati e che, comunque, essa non aveva prodotto .
Ne consegue che il primo mezzo di ricorso non fornisce alcun motivo per l' annullamento della decisione né riguardo ai prodotti della categoria V né riguardo a quelli della categoria VI .
Il secondo mezzo dedotto dalla ricorrente consiste nel sostenere che la Commissione, avendo autorizzato il riporto delle quote non utilizzate in trimestri precedenti, era tenuta ad ammettere anche il riporto dal primo al secondo trimestre 1983 . Io non condivido questa tesi . L' autorizzazione ad effettuare il riporto concessa con la decisione della Commissione 2 marzo 1983 era espressamente limitata al primo trimestre 1983 . A mio avviso, ciò non può intendersi come una manifestazione della volontà di consentire ulteriormente il riporto, né il fatto che sia stata adottata tale decisione implica che dovessero essere concesse altre autorizzazioni . La lettera della Commissione in data 22 marzo 1983 non può essere interpretata nel senso di una tacita autorizzazione al riporto . Ritengo che, nella presente fattispecie, non sussistesse alcun elemento tale da far sorgere una legittima aspettativa nel senso che un' autorizzazione come quella concessa in precedenza, fino al primo trimestre del 1983 compreso, sarebbe stata concessa anche in seguito . Perciò, a mio avviso, il secondo mezzo di ricorso dev' essere disatteso .
Poiché l' impugnata decisione 9 ottobre 1985 dà già alla ricorrente, per ogni eventualità, il beneficio del dubbio, e il tasso per tonnellata di superamento è stato ridotto da 75 a 50 ecu, non ritengo giustificato interferire sull' importo dell' ammenda .
Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto e le spese dovrebbero essere poste a carico della ricorrente .
(*) Traduzione dall' inglese .
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