Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Tutte queste cause riunite vertono su questioni di personale e fanno seguito ad una causa precedente, la causa 128/84 Van der Stijl / Commissione ( Racc . 1985, pag . 3281 ). La cronistoria è semplice ( pur se le varie fasi, che hanno dato origine a queste numerose cause, sono complesse ) e comincerò con una panoramica onde dare uno sfondo alla controversia .
Gli antefatti
2 . Con decisione del presidente della Commissione 3 novembre 1983 il sig . Bernard Math veniva nominato capo della divisione F1 (" ispezione ") presso la direzione sicurezza dell' Euratom che fa parte della Direzione generale "energia" della Commissione . La nomina avrebbe dovuto avere effetto dal 28 settembre 1983 . Il Math proveniva dalla Commissariato francese dell' energia atomica e non aveva mai lavorato alle dipendenze della Comunità . Il van der Stijl, che era a capo di una delle sezioni della divisione, si è sentito leso da questa nomina ed ha adito la Corte di giustizia . Egli aveva svolto le funzioni di capodivisione ad interim ed aveva presentato la candidatura per coprire il posto in via permanente . Nella sentenza 7 ottobre 1985 ( sopra menzionata ), la Corte annullava la nomina del Math e la decisione che respingeva la candidatura del van der Stijl . La Corte affermava che non vi erano circostanze eccezionali che giustificassero il ricorso alla particolare procedura di assunzione di cui all' art . 29, n . 2, dello statuto del personale . La Corte riteneva superfluo pronunciarsi sugli altri motivi dedotti dal van der Stijl, il cui punto di forza era che il procedimento era una messa in scena e che il posto era "riservato" a un cittadino francese, in ispregio a quanto dispongono l' art . 7, n . 1, e l' art . 27, n . 3, dello statuto del personale . Per una visione più completa dello sfondo mi richiamo alle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn in quella causa, nelle quali si mette in luce che questo assunto non era del tutto campato in aria .
3 . In quella causa si è molto discusso se il Math avesse le qualifiche necessarie per occupare il posto, indicate nell' originario avviso di posto vacante . A questo proposito cito le conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn ( pag . 3285 ):
"Si sostiene che l' esperienza del Math e le sue conoscenze linguistiche non corrispondevano ai requisiti di cui all' avviso di posto vacante . Sembra che in quella fase egli non avesse la necessaria conoscenza di una seconda lingua . Dalle memorie scritte sembrano risultare elementi a sostegno della tesi del ricorrente secondo cui l' esperienza e la competenza del Math, benché ad alto livello, non corrispondevano ai particolari requisiti dell' avviso di posto vacante . Tuttavia, alla luce dei chiarimenti dell' Audland circa i requisiti necessari per quel posto e l' esperienza del Math, non accoglierei la tesi secondo cui il Math non aveva la speciale competenza richiesta ".
L' Audland era allora il direttore generale della Commissione, divisione "energia", che aveva risposto a varie domande rivoltegli dalla Corte all' udienza .
4 . In esito alla sentenza che annullava la nomina del Math, pronunciata il 7 ottobre 1985, la Commissione agiva rapidamente . Il 16 ottobre assumeva il Math come agente temporaneo per lo stesso posto . A parte ciò, la nuova decisione doveva avere effetto dalla data in cui egli aveva originariamente assunto l' incarico, cioè dal 28 settembre 1983, e doveva valere per due anni, periodo che era già scaduto al momento della decisione ma che veniva prorogato, in forza della stessa decisione, al 31 dicembre 1985 . Il 18 dicembre 1985, la Commissione decideva di bandire un concorso esterno per il posto ed altresì prorogava l' incarico del Math per altri sei mesi . Il concorso si svolgeva alla metà del 1986 . Il Math, come pure altri candidati, veniva incluso nell' elenco degli idonei ed otteneva il posto; il van der Stijl veniva escluso dall' elenco; il sig . Cullington, altro ricorrente odierno, veniva incluso nell' elenco, ma non veniva nominato .
5 . La situazione è quindi che il Math ha occupato il posto in questione in una forma o in un' altra dal 28 settembre 1983 . Dopo l' esito della causa intentata dinanzi alla Corte nell' ottobre del 1985, il van der Stijl si riteneva leso dal fatto che il Math continuasse ad occupare il posto e alla fine vi fosse rinominato . Egli proponeva sette reclami alla Commissione, uno per ogni fase del procedimento seguito per rinominare il Math, e, dopo che erano stati respinti, ha proposto sei ricorsi dinanzi a questa Corte . Le altre due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte, la causa 259/86 e la causa 222/87, sono state intentate dal Cullington che era il capo della seconda delle due sezioni della divisione e che, come il van der Stijl, chiede l' annullamento della nomina del Math e della decisione con cui la commissione esaminatrice ha posto il Math nell' elenco degli idonei .
Le cause
6 . Ognuna delle cause si riferisce ad una fase specifica del procedimento seguito dalla Commissione ed esse seguono per lo più l' ordine cronologico . La relazione d' udienza contiene tutti i particolari dei mezzi e degli argomenti delle parti e nelle presenti conclusioni prenderò in esame solo quelli che mi paiono decisivi .
Causa 341/85
7 . La causa 341/85 si riferisce alla decisione 16 ottobre 1985 che assume il Math come dipendente temporaneo . La Commissione sostiene che questa domanda è irricevibile giacché la decisione ha prodotto effetti solo fino al 31 dicembre 1985 e non ha senso impugnarla dopo la scadenza . Non sono d' accordo . Questo era solo il primo di numerosi atti che hanno portato alla riconferma del Math . Se non fosse mai stato adottato, il ricorrente, come sostiene, avrebbe potuto essere nominato, anche se solo in via temporanea, nel posto . L' accertare se ciò sia vero è una questione di merito e non di ricevibilità, giacché il ricorrente non deve dimostrare che avrà ragione nel merito purché la domanda sia ricevibile . Inoltre, quando la presente causa è stata intentata, il ricorrente aveva un interesse sufficiente ad agire in quanto destinatario di una sentenza della Corte : vedasi sentenza nella causa 30/76 Kuester / Parlamento ( Racc . 1976, pag . 1719 ). Il semplice fatto che una determinata decisione in seguito venga a scadere per decorrenza dei termini non significa che essa non possa più essere impugnata .
8 . Quanto al merito della lite, il ricorrente svolge diversi argomenti . In primo luogo, egli sostiene che la Commissione non si è attenuta alla pronuncia della Corte nella causa 128/84 in quanto la nuova nomina del Math nel posto in questione come dipendente temporaneo equivale a porre in non cale la pronuncia della Corte . Non concordo su questo punto . Nella sentenza in causa 128/84 la Corte ha annullato la nomina del Math in quanto si era fatto uso scorretto dell' art . 29, n . 2, dello statuto del personale . La Corte non ha accertato se il Math fosse la persona idonea a quel posto . Come conseguenza della sentenza nella causa 128/84 il Math perdeva il suo stato giuridico di dipendente di ruolo, ma la Commissione non ha contravvenuto alla sentenza assumendo il Math come dipendente temporaneo .
9 . Con il secondo argomento il ricorrente si duole dell' infrazione alle norme di procedura o dell' abuso di potere che la Commissione avrebbe commesso ricreando con mezzi amministrativi la situazione dichiarata illegittima dalla Corte . Egli sostiene che il vero scopo della retrodatazione del contratto del Math come dipendente temporaneo era quello di dare indebitamente al Math la possibilità di vantare una maggiore esperienza nella pratica della sicurezza nucleare che altrimenti, in forza della sentenza nella causa 128/84, egli non avrebbe avuto . Nel controricorso la Commissione assume - come ha fatto all' udienza del procedimento sommario - che la retrodatazione si limitava a "regolarizzare" la posizione del Math che di fatto aveva svolto le sue mansioni per due anni . La nozione di "regolarizzazione" mi pare mal scelta dalla Commissione, giacché suggerisce che la Commissione stava effettivamente cercando di convalidare a posteriori quanto la Corte aveva annullato . Il comportamento della Commissione è stato inopportuno poiché era probabile che desse l' impressione che essa stava contravvenendo all' art . 176 del trattato, ed anche perché era probabile che provocasse, come poi è avvenuto, ulteriori liti . Tuttavia, benché fosse sconsigliabile per la Commissione dare effetto retroattivo alla nomina, resta da stabilire se ciò fosse illegittimo . La retroattività è in genere considerata in tutti gli ordinamenti giuridici illegittima, a meno che non vi siano motivi gravi ed urgenti . A parte il fatto che secondo la sentenza nella causa 128/84 il Math era stato irregolarmente nominato per quei due anni, non vedo perché fosse necessario retrodatare la nomina . Il Math non avrebbe dovuto restituire alcuno stipendio e comunque, non foss' altro in forza del principio della certezza del diritto, le decisioni che aveva adottato mentre occupava il posto prima della sentenza nella causa 128/84 non sarebbero state invalidate per effetto della sentenza stessa . Il 16 ottobre 1985 ci possono essere stati urgenti e impellenti motivi di retrodatare la nomina al 7 ottobre 1985 - data della sentenza nella causa 128/84 - ( supponendo che, nell' interesse del servizio, la Commissione intendesse tenere al suo posto il Math finché una soluzione non fosse stata trovata ) onde garantire la continuità del funzionamento degli uffici ( e la corresponsione dello stipendio al Math ) dopo la sentenza . Ma non risulta ci siano validi motivi per retrodatare il contratto a prima del 7 ottobre 1985 e certamente non ve ne erano per farlo per due anni interi e più prima di quella data . Non essendovi validi motivi, concludo che la decisione con la quale si assumeva il Math come dipendente temporaneo dal 28 settembre 1983 dovrebbe venir annullata per quel che riguarda il periodo trascorso fra questa data e il 7 ottobre 1985 . Il periodo successivo a questa seconda data può essere preso in esame più opportunamente nella causa 251/86, alla quale passerò tra breve .
10 . Mi basterà ora esaminare rapidamente gli altri argomenti svolti dal ricorrente . Egli sostiene che la decisione del 16 ottobre 1985 aveva lo scopo di stabilire una relazione contrattuale tra la Commissione e il Math per quel che riguarda un periodo già scaduto ( due anni a decorrere dal 28 settembre 1983 ). Ciò, sostiene il ricorrente, è giuridicamente impossibile e ne consegue che qualsiasi tentativo di proroga deve del pari essere impossibile . Pur se questo argomento ha una sua forza logica, tuttavia penso che non possa essere accolto, giacché altrimenti le parti di un contratto che un successivo evento ha reso vano non potrebbero ripristinare i loro patti per quel che riguarda il passato mentre, per il periodo successivo alla decisione, non vi è motivo di considerare la validità dei futuri accordi come subordinata alla validità degli accordi passati . In ogni caso ritornerò, come ho già detto, al periodo successivo occupandomi della causa 251/86 .
11 . Negli altri punti il ricorrente si duole di infrazioni all' art . 29, n . 1, dello statuto del personale, che prescrive quale trafila deve seguire l' istituzione onde occupare un posto vacante, e dell' art . 12 del regime applicabile agli altri agenti, che fissa le qualifiche del personale temporaneo . Per quanto riguarda la presunta infrazione dell' art . 29, n . 1, ritengo che, per i provvedimenti ad interim, l' autorità che ha il potere di nomina abbiaha un ampio potere discrezionale nell' assumere personale onde occupare temporaneamente un posto permanente sebbene, come ho detto prima, non veda perché la nomina doveva essere retrodatata e una retrodatazione di così ampio respiro mi paia vada oltre i limiti di detto potere discrezionale . Per quanto riguarda le qualifiche del Math, queste devono essere considerate, per quanto riguarda la presente causa, alla data della presunta nomina, vale a dire al 28 settembre 1983 . Già tentando di retrodatare la nomina la Commissione stessa ha creato la difficoltà per cui è questa la data alla quale le qualifiche vanno considerate . Mi richiamo ancora una volta alle osservazioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa 128/84 circa l' esperienza del Math, le sue qualifiche e le conoscenze linguistiche che ho citato sopra . Se ad esempio la conoscenza di una seconda lingua da parte del Math non era soddisfacente al momento della presunta nomina, vi è stata infrazione dell' art . 12, n . 2, lett . e ), del regime applicabile agli altri agenti e la decisione dovrebbe essere annullata . Ma nonostante l' incertezza circa le sue qualifiche, non sono del parere, vagliate tutte le prove, che la decisione andrebbe annullata per questo motivo benché comunque vada annullata per quel che riguarda il periodo precedente al 7 ottobre 1985 per i motivi che ho esposto sopra .
12 . Per la causa 341/85 concludo quindi che la Corte dovrebbe annullare la decisione della Commissione 16 ottobre 1985 con la quale si voleva assumere il Math come dipendente temporaneo delle Comunità a decorrere dal 28 settembre 1983, per quel che riguarda il periodo tra questa data e il 7 ottobre 1985 . Tornerò in seguito sul problema dei danni e delle spese .
Causa 251/86
13 . Nella causa 251/86 il ricorrente contesta la legittimità dell' operato della Commissione che ha conservato il Math al suo posto dopo il 7 ottobre 1985 ( data della sentenza nella causa 128/84 ) ed ha "rinnovato" il suo contratto come dipendente temporaneo il 18 dicembre 1985 per un ulteriore periodo di sei mesi che scadeva il 30 giugno 1986 . Il ricorrente sostiene che la Commissione ha trasgredito l' art . 176 del trattato CEE in quanto ha ricostituito di fatto quanto la Corte aveva dichiarato illegittimo nella sentenza per la causa 128/84 . Respingo questo assunto . La Corte aveva deciso che il Math era stato irregolarmente nominato in ruolo . La Commissione, di fronte a questa pronuncia, doveva attenersi e, nei limiti posti dalla sentenza, doveva cercare di garantire la continuità degli uffici . In proposito essa fruisce di un ampio potere discrezionale . Anche se non sono del tutto persuaso che la Commissione abbia preso in esame ( come avrebbe dovuto ) tutte le alternative che le si offrivano, come la nomina di un sostituto oppure una nomina ad interim, durante lo svolgimento di un concorso esterno, cionondimeno la nomina temporanea del sig . Math - per un breve periodo - non era illogica, poiché egli aveva di fatto occupato il posto nel biennio precedente . Concludo che la Commissione poteva quindi legittimamente mantenere il Math al suo posto per un breve periodo mentre cercava di effettuare una nomina a lungo termine per lo stesso posto .
14 . Quanto alla seconda parte di questa causa, cioè la proroga del contratto mediante la decisione del 18 dicembre 1985, ritengo che questa proroga fosse illegittima . Il Math era stato assunto secondo il regime applicabile agli altri agenti, che regge il contratto di lavoro con il personale temporaneo; egli era stato assunto a norma dell' art . 2, lett . b ), di detto regime, cioè per coprire temporaneamente un posto permanente . L' art . 8 di questo regime stabilisce che il personale temporaneo assunto a norma dell' art . 2, lett . b ), non può essere assunto per più di due anni e che i contratti possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di un anno . Nel rapporto originario la Commissione ha prorogato, per un periodo leggermente superiore ai tre mesi, il periodo di due anni . Basta leggere l' art . 8 per convincersi che essa non poteva prorogare il contratto di nuovo . La Commissione ribatte che questa interpretazione dell' art . 8 è troppo restrittiva e che la situazione deve venir vista nel suo complesso, in quanto lo scopo dell' art . 8 è semplicemente quello di garantire che il personale temporaneo assunto a norma dell' art . 2, lett . b ), non occupi un posto per più di tre anni complessivamente . Pur essendo propenso a vedere le cose in questo modo ampio, non posso prescindere dalla chiara e semplice lettera dell' art . 8 . Perdipiù la Commissione stessa si è messa nei guai su questo punto . Avendo deciso, pur non essendovi costretta, di retrodatare la nomina del Math di più di due anni, si è trovata di fronte al limite biennale di cui all' art . 8, che l' ha indotta a prorogare il rapporto di lavoro oltre i due anni nella stessa decisione, provvedimento che di per sé è di dubbia legittimità . Limitando la proroga al 31 dicembre 1985, si è riservata uno spazio di manovra troppo esiguo . Non era possibile alcun' altra proroga . Di conseguenza, concludo che la decisione della Commissione di prorogare il contratto al 30 giugno 1986 va annullata .
Causa 266/86
15 . Vediamo ora la causa 266/86, il cui oggetto segue in ordine cronologico, benché non secondo il numero progressivo . Il ricorrente chiede anzitutto l' annullamento del bando di concorso COM/A/477 e, in secondo luogo, l' annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla sua istanza di decisione per quanto riguardava la sua prima candidatura . Esaminerò per primo il secondo punto . Egli sostiene che, dal momento che la decisione che aveva respinto la sua candidatura per il posto nel 1983 era stata annullata dalla Corte nella sentenza in causa 128/84, la candidatura continuava a sussistere e avrebbe dovuto essere presa in considerazione a norma dell' art . 29, n . 1, prima che fosse bandito un nuovo concorso esterno . Egli assume che, se la candidatura non era stata presa in considerazione, la Commissione non si era attenuta alla sentenza; se d' altro canto la candidatura era stata presa in considerazione, vi era inosservanza dell' art . 25 dello statuto del personale giacché egli non era stato informato per iscritto entro un termine ragionevole del risultato e dei motivi dello stesso . La Commissione ribatte di aver seguito il procedimento prescritto, come risulta dall' estratto del verbale della riunione della Commissione del 18 dicembre 1985 . Questo verbale dimostra - in modo molto sintetico - che la Commissione risulta aver seguito la trafila prescritta dall' art . 29, n . 1, in modo corretto . In primo luogo, essa decideva che il posto non poteva essere coperto a norma della lettera a ) ( promozione interna o trasferimento ); in secondo luogo, essa decideva di non bandire un concorso interno a norma della lettera b ) e per questo motivo decideva di bandire un concorso esterno .
16 . Vagliate le prove prodotte dinanzi alla Corte ritengo che la Commissione abbia proceduto correttamente . E' indubbiamente suggestivo l' assunto del ricorrente secondo il quale, nella lettera inviatagli il 25 luglio 1986, la Commissione dichiara che nella riunione del 18 dicembre 1985 essa ha preso in esame le candidature ( al plurale ) presentate a norma dell' art . 29, n . 1, lett . a ) - compresa quella del ricorrente - mentre di fatto, non essendovi alcun nuovo avviso di posto vacante, vi era solo una candidatura, quella del ricorrente . Tuttavia, questo assunto deve a mio parere cadere, sotto il profilo delle prove, di fronte al contenuto dei verbali della Commissione .
17 . In ogni caso non vedo alcun valido motivo per cui, benché il ricorrente lo avesse espressamente chiesto, non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione sulla sua candidatura confermata, unitamente alla motivazione della sua reiezione . Solo quando veniva informato della reiezione dei reclami il 25 luglio 1986 egli veniva a conoscerne definitivamente il rigetto . Nella sentenza in causa 225/82, Verzyck / Commissione ( Racc . 1983, pag . 1991 ) la Corte ha deciso che la reiezione della candidatura deve indicarne i motivi, ma questi possono essere esposti solo sommariamente a meno che il candidato non chieda specificamente dei particolari . Nella domanda del 21 ottobre 1985 ( allegato VIII dell' atto introduttivo ) il ricorrente chiedeva specificamente una decisione sulla sua candidatura confermata, ma non otteneva né una decisione, né la motivazione del silenzio-rifiuto . Le cause riunite 64, da 71 a 73 e 78/86, Sergio e a . / Commissione ( sentenza 8 marzo 1988 ) dimostrano che lo scopo principale della prescrizione di motivare è quello di consentire al candidato di sapere perché una specifica decisione sia stata adottata e rendere possibile il sindacato giurisdizionale, ma che, purché la Corte sia persuasa che l' intera procedura si è svolta ritualmente e che tutti i punti che dovevano essere presi in considerazione lo sono stati, il difetto di motivazione della decisione non sempre costituisce motivo d' annullamento . Ho detto sopra che nutro dubbi quanto al procedimento seguito dalla Commissione e non sono convinto, in base alle prove di cui dispongo, che sia stato fatto tutto il necessario . La mancanza di motivazione mi porta quindi a concludere che il silenzio-rifiuto con cui è stata respinta la candidatura ripresentata dal ricorrente era illegittimo, però, alla luce dell' atteggiamento assunto nei confronti degli altri mezzi del ricorrente, mi pare superfluo annullare espressamente detta decisione .
18 . Il ricorrente sostiene poi che il bando di concorso COM/A/477 dovrebbe venire annullato giacché le qualifiche prescritte per il posto in questo bando erano diverse da quelle indicate nell' originario avviso di posto vacante .
19 . La parte che c' interessa dell' avviso di posto vacante prescriveva tra l' altro :
"(...)
2 ) conoscenza approfondita del ciclo nucleare e della gestione dei materiali nucleari,
(...)
3 ) conoscenza nel campo del controllo di sicurezza,
(...)
5 ) esperienza approfondita pertinente alla natura del posto ".
La parte che c' interessa del bando di concorso prescriveva che i candidati avessero
"almeno quindici anni di esperienza dopo il termine degli studi universitari, un congruo numero dei quali devono avere attinenza con le mansioni ( del posto ).
Devono possedere inoltre una profonda conoscenza del ciclo nucleare e/o della direzione dei materiali nucleari, una conoscenza della sicurezza, ecc .".
20 . Il ricorrente sostiene che il bando di concorso è meno rigido circa l' ampiezza delle conoscenze richieste e osserva che un punto molto discusso nella causa 128/84 era se il Math avesse le qualifiche e l' esperienza necessarie per il posto . Secondo il ricorrente quindi, i cambiamenti erano intenzionali, onde evitare future impugnazioni su questo punto .
21 . Il ricorrente inoltre assume che i cambiamenti erano stati fatti perché il Math non aveva i quindici anni di esperienza specificamente inerenti al ciclo nucleare e alla direzione di materiale nucleare : egli ha iniziato a lavorare per il Commissariato francese per l' energia atomica solo il 1° marzo 1977, occupandosi della sicurezza; fino a quel momento aveva avuto mansioni amministrative . Il Math, nel suo intervento, sostiene che di fatto egli aveva tutta l' esperienza necessaria . Quello che a mio parere è importante, comunque, è che le modifiche fatte nel bando, di cui mi occuperò in seguito, certamente servivano a portare l' esperienza del Math entro i requisiti del concorso .
22 . Vi sono due significative differenze nella redazione dei due documenti . L' espressione usata nell' avviso di posto vacante, "esperienza approfondita pertinente alla natura del posto" significa una particolare conoscenza delle specifiche incombenze del posto . L' espressione usata nel bando di concorso "(...) esperienza ( della quale ) un congruo numero (( di anni )) devono avere attinenza con le mansioni del posto" è meno esigente giacché non prescrive la "conoscenza approfondita di tutte le particolari mansioni del posto ". Sottolineo l' assunto che il bando di concorso prescriveva la conoscenza approfondita del ciclo nucleare e la conoscenza della sicurezza ( come pure l' avviso di posto vacante ), ma questa conoscenza, pur se essenziale per il posto, non era l' unico tipo di conoscenza e di esperienza richiesto .
23 . La seconda differenza è il modo in cui era stata acquistata la conoscenza o l' esperienza prescritta . L' avviso di posto vacante prescriveva, in francese, "expérience approfondie appropriée à la fonction", mentre il bando di concorso prescriveva, in francese, "plusieurs années au moins (...) en rapport avec la nature des fonctions ". La differenza tra "appropriée" e "en rapport avec" non è forse grande, ma la prima implica un maggior grado di specificità . Nella traduzione inglese la stessa parola "relevant" viene usata in entrambi i casi ma ritengo che il testo inglese vada letto alla luce del francese .
24 . Nella causa 188/73, Grassi / Consiglio ( Racc . 1974, pag . 1099 ), la Corte ha deciso che l' autorità che ha il potere di nomina, se accerta che i requisiti indicati nell' avviso di posto vacante sono più rigorosi di quanto esigano le esigenze del servizio, può riaprire il procedimento dopo aver revocato l' avviso di posto vacante ed averlo sostituito con un altro emendato . Ne consegue che l' autorità che ha il potere di nomina non può mitigare i requisiti durante il procedimento per la copertura del posto . L' emanazione del bando di concorso è una fase del procedimento che inizia con l' avviso di posto vacante .
25 . Nelle osservazioni scritte la Commissione ha sostenuto che le modifiche avevano solo natura stilistica ed erano state fatte semplicemente per rendere il bando di concorso più comprensibile per i candidati esterni che si sperava di avere . Ho già detto che considero queste modifiche non semplicemente stilistiche . Ma anche se non lo fossero non mi pare che le modifiche possano rendere il bando di concorso più comprensibile per professionisti laureati nel campo nucleare con almeno quindici anni di esperienza .
26 . A parte ciò, all' udienza il patrono della Commissione ha dichiarato, rispondendo ad una domanda, che il testo è stato modificato perché la Commissione desiderava una più ampia gamma di candidati ed ha quindi mitigato i requisiti . Come ho detto testé, se i requisiti devono essere mitigati, si deve ricominciare il procedimento ed emanare un nuovo avviso di posto vacante . Nel nostro caso ciò non è stato fatto e quindi concludo che il bando di concorso dev' essere annullato .
27 . Se ciò è esatto, ne consegue che tutte le fasi successive, fino alla nomina del Math inclusa, devono essere del pari considerate nulle . Ma devo pure esaminare se vi siano stati altri atti illegittimi di per sé, specie dal momento che, come ho detto, la presente lite è una di quelle in cui è importante considerare la situazione nel suo complesso .
Cause 258 e 259/86
28 . Vediamo ora le cause 258/86, intentata dal van der Stijl, e 259/86, intentata dal Cullington . Il Cullington era al capo della seconda delle due sezioni della divisione . Entrambi i ricorrenti impugnano le decisioni della commissione esaminatrice nel concorso esterno di ammettere il Math al concorso ed agli esami e di porlo nell' elenco degli idonei . La Commissione eccepisce l' irricevibilità della domanda del Cullington, sostenendo che, dal momento che anch' egli era stato posto nell' elenco degli idonei, non gli era stato recato alcun pregiudizio . Il Cullington assume che queste decisioni gli hanno arrecato pregiudizio, poiché la commissione esaminatrice in questo modo avrebbe avuto una maggiore possibilità di scelta .
29 . Diverse recenti pronunce della Corte hanno trattato dell' impugnazione di decisioni di una commissione esaminatrice : vedansi ad esempio sentenza nella causa 143/84, Vlachou / Corte dei conti ( Racc . 1986, pag . 459 ), sentenza nella causa 293/84, Sorani e a . / Commissione ( Racc . 1986, pag . 967 ), sentenza nella causa 294/84, Adams e a . / Commissione ( Racc . 1986, pag . 977 ), sentenza nella causa 255/85, Pressier-Hoeft / Corte dei conti ( Racc . 1986, pag . 2459 ), sentenza nella causa 321/85, Schwiering / Corte dei conti ( Racc . 1986, pag . 3199 ) e cause riunite 322 e 323/85, Hoyer e Neumann / Corte dei conti ( Racc . 1986, pag . 3215 ). Queste pronunce sanciscono che mentre le decisioni della commissione esaminatrice sono in un certo senso atti preparatori, il singolo può comunque impugnare la decisione della commissione esaminatrice che lo escluda dall' ulteriore partecipazione al concorso . I principi su cui si basano queste sentenze pare siano i seguenti . Il ricorrente che è candidato ad un posto, se sostiene che un altro candidato è stato ingiustamente ammesso al concorso o è stato ingiustamente posto nell' elenco degli idonei, non può impugnare detta decisione se a sua volta non è stato escluso . In questa fase non si è avuto alcun atto "che gli rechi pregiudizio" ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto del personale, giacché egli può in un secondo tempo essere nominato al posto . Se non lo è, può in questa fase impugnare la nomina e uno dei mezzi d' impugnazione può essere che la persona nominata non avrebbe dovuto essere ammessa al concorso in quanto non aveva le qualifiche prescritte o che non avrebbe dovuto essere posto nell' elenco degli idonei . Quando d' altra parte un candidato viene escluso dal concorso, questo atto significa la fine del procedimento di concorso per quanto lo riguarda e quindi egli può agire in giudizio contro la decisione di escluderlo . Di conseguenza, l' eccezione della Commissione circa l' irricevibilità della domanda del Cullington è fondata . Sebbene la Commissione non abbia sollevato questa eccezione nei confronti del van der Stijl, ritengo che la domanda del van der Stijl possa essere del pari irricevibile, dal momento che quello che impugna qui non è la decisione di escluderlo - decisione che egli impugna nella causa 262/86 - ma la decisione di ammettere il Math . A rigor di termini, quindi, gli argomenti relativi alle qualifiche del Math non possono essere presi in considerazione in queste cause; tuttavia, essi devono in ogni caso essere esaminati nelle cause successive, nelle quali si impugna la nomina del Math e mi propongo di trattarle in quel contesto .
Causa 262/86
30 . Nella causa 262/86 il van der Stijl impugna la decisione della commissione esaminatrice di non includerlo nell' elenco degli idonei . Il suo principale argomento è che le ragioni fornite per questa esclusione erano insufficienti e che in realtà l' unico motivo addotto era che egli non era adatto al "profil trés particulier du poste ". Vale la pena di notare che il van der Stijl aveva conseguito un punteggio di nove ventesimi; uno di meno del minimo prescritto per essere posto nell' elenco degli idonei . Ricorderò inoltre che il Cullington aveva ottenuto dodici punti, alla pari del Math, mentre un altro candidato ne aveva ottenuto dieci . La Commissione assume che i motivi forniti per l' esclusione del van der Stijl erano sufficienti e che il fatto di un "profil trés particulier" era implicito nel bando di concorso il quale prescriveva una specializzazione in determinati settori, anche se non era detto espressamente . Va detto che i verbali delle riunioni della commissione esaminatrice sono lungi dal chiarire quanto è accaduto . E' pur se in talune circostanze può essere sufficiente motivare succintamente l' insuccesso di un candidato ( vedere causa 225/82, Verzyck / Commissione, già citata ), ritengo che il van der Stijl abbia diritto ad una spiegazione più completa : vedasi causa 316/82, Kohier / Corte dei conti ( Racc . 1984, pag . 641 ). Il problema è esaminato più a fondo nelle mie conclusioni per le cause riunite 100, 146 e 153/87, Basch e a . / Commissione, presentate il 20 gennaio 1989, e per evitare ripetizioni mi richiamo alla discussione ivi contenuta ( nn . da 6 a 11 della motivazione ). A mio parere la Commissione non può ribattere che, giacché in quel momento egli era ancora alle dipendenze della Commissione, una motivazione più ampia avrebbe potuto danneggiare la sua futura carriera . Lo stesso argomento può essere usato all' inverso : una spiegazione chiara avrebbe potuto giovare alla sua futura carriera, poiché egli si sarebbe reso conto esattamente in quali settori le sue conoscenze o la sua esperienza o entrambe erano considerate carenti e quindi avrebbe potuto migliorare le sue conoscenze in questi settori . In ogni caso, l' assunto della Commissione non può essere accolto se un candidato chiede espressamente chiarimenti; in questo caso si deve presumere che il candidato abbia accettato i rischi per la carriera . Concludo quindi che la decisione di non includere il ricorrente nell' elenco degli idonei dovrebbe essere annullata per difetto di motivazione .
Cause 222 e 232/87
31 . Veniamo ora alle due cause principali 222 e 232/87, nelle quali il Cullington e il van der Stijl impugnano ciascuno la nomina del Math .
32 . In primo luogo esaminerò i motivi d' impugnazione dei ricorrenti nelle cause precedenti, che essi deducono nuovamente qui . Il primo assunto è che la commissione esaminatrice non avrebbe dovuto tener conto dell' esperienza maturata dal Math mentre occupava il posto di cui trattasi, giacché non avrebbe dovuto occuparlo . Sotto un profilo strettamente giuridico questa è una proposizione logica . Non ha però valore pratico né mi sembra che possa aiutare la commissione esaminatrice o l' autorità che ha il potere di nomina nel loro compito di trovare il candidato più idoneo . E' innegabile che il Math occupava il posto in questione - indipendentemente dalla regolarità della sua nomina - e ritengo che la commissione esaminatrice potesse tener conto dell' esperienza che egli aveva ivi acquistato . Diventa quindi superfluo accertare se il Math avesse l' esperienza professionale richiesta nel 1983 .
33 . I ricorrenti deducono poi che il Math, a quanto pare, aveva superato il limite di età indicato nel bando di concorso . Il Math è nato il 30 novembre 1935 e il concorso era limitato ai candidati nati dopo il 22 marzo 1936 . Come di consueto, si contemplavano alcune eccezioni, compresa l' esenzione del limite di età per i candidati che avessero un anno di servizio presso le Comunità e un aumento del limite stesso in considerazione del servizio militare obbligatorio .
34 . I ricorrenti sostengono che l' unico modo in cui la commissione esaminatrice poteva ritenere il Math non escluso a causa dei limiti di età era tener conto del periodo che egli aveva trascorso come dipendente temporaneo . Essi assumono che la nomina, dal momento che era di per sé irregolare, non poteva esonerarlo dal limite di età . La Commissione ribatte che non le spetta dire esattamente per quali motivi la commissione esaminatrice abbia ritenuto che il Math rientrasse nei limiti di età, ma aggiunge che in ogni caso il Math aveva assolto 18 mesi di servizio militare in Francia e che ciò era sufficiente per ricondurlo entro i limiti di età . I ricorrenti replicano che nessun certificato in questo senso - benché espressamente prescritto - risulta sia stato esibito alla commissione esaminatrice e che quindi questa non poteva tener conto del servizio militare .
35 . E' perfettamente possibile che la commissione esaminatrice abbia ammesso il Math al concorso per motivi discutibili, vale a dire in considerazione del servizio prestato presso la Commissione; se è così, ciò, di per sé, può portare alla conclusione che la decisione della commissione esaminatrice dev' essere annullata . Tuttavia resta il fatto che il Math aveva assolto 18 mesi di servizio militare e che ciò lo riporta entro i limiti di età; e dal momento che il relativo certificato è stato prodotto dinanzi alla Corte, questa irregolarità di forma può considerarsi sanata in corso di causa . Concludo quindi che la commissione esaminatrice, accogliendo la candidatura del Math e ponendolo nell' elenco degli idonei non ha agito illegittimamente e quindi i ricorsi non possono essere accolti per questo motivo . In ogni caso, resta il problema se la nomina debba essere annullata per motivi più importanti .
36 . Riassumerò le mie conclusioni in queste cause fino a questo punto . Ho concluso che la decisione della Commissione di retrodatare la nomina del Math come dipendente temporaneo anteriormente al 7 ottobre 1985 era invalida, come pure lo era la proroga del contratto oltre il 31 dicembre 1985 . Ho concluso che il bando di concorso dev' essere annullato . Pur se ho concluso che l' operato della commissione esaminatrice che ha posto il Math nell' elenco degli idonei non era illegittimo, ho concluso che la decisione di non collocare il van der Stijl nell' elenco dev' essere annullata per difetto di motivazione .
37 . Come ho già rilevato, se il bando di concorso va annullato, ne consegue che tutte le fasi successive del concorso, compresa la nomina del Math, sono nulle . Infatti gli argomenti dei ricorrenti nelle due cause in esame ( eccezion fatta per la censura del Cullington relativa alla tardiva pubblicazione dei risultati del concorso ) si basano quasi interamente sulle censure relative alle iniziative prese dalla Commissione, che sono oggetto delle altre cause . Ancora una volta, tuttavia, ogni fase va vista nel contesto, giacché altrimenti potrebbe sembrare che ciascuno dei vizi finora accertati non sia di per sé abbastanza grave per provocare l' annullamento della nomina .
38 . Richiamandomi al mio riassunto della cronistoria e prendendo in considerazione anche gli antefatti della presente causa esposti nelle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn per la causa 128/84, non si può non essere colpiti dal fatto che il Math occupava e tuttora occupa un posto al quale - come la Corte ha già deciso - egli non doveva essere nominato; che la via che ha portato a questo risultato pare, sotto certi aspetti, essere stata tracciata a questo scopo; che questa via è costellata da una serie di atti illegittimi, compresa in particolare l' assunzione retrodatata del Math dopo la sentenza della Corte, la proroga del suo contratto in spregio dei chiari termini della legge e la probabile scelta dei requisiti prescritti dal bando di concorso per adattarli alla situazione del Math; e che tutti questi atti siano stati compiuti in una situazione nella quale vi erano incontestabilmente altri candidati interni con qualifiche sufficienti per coprire il posto . I ricorsi, benché infondati in vari punti, devono essere accolti su punti che a mio parere sono decisivi . Mettendo insieme tutti questi punti, non posso fare a meno di concludere che l' autorità che ha il potere di nomina, per qualche ragione, aveva deciso che il Math doveva essere nominato e ha cercato di predisporre la procedura a tale scopo . A mio parere è chiaro lo sviamento di procedura . Concludo quindi proponendovi di annullare la decisione di nomina del Math . Aggiungo, per timore che qualcuna delle mie osservazioni possa essere considerata offensiva per il Math, che ritengo che queste sfortunate circostanze non lo riguardino personalmente . Come ha detto all' udienza il suo patrono, egli non si è attivamente interessato presso la Commissione per difendere la sua causa e la responsabilità del risultato va attribuita alla Commissione .
I danni
39 . Nella causa 341/85 il van der Stijl chiede 2 000 ecu di danni . Egli chiede ulteriori danni nelle cause 251 e 266/86 nonché 232/87 . Egli sostiene che, in questa occasione, il semplice annullamento delle varie decisioni non è sufficiente a risarcire il danno morale arrecato al suo prestigio, a differenza di quanto è stato deciso nella causa 128/84 . Comunque, il van der Stijl ora è pensionato . Lo stesso fatto che egli abbia continuato le cause dopo la pensione ( come è suo diritto ) può far pensare che il suo interesse principale sia è quello di far annullare la nomina del Math . In ogni caso non ritengo che sia auspicabile attribuire in più al ricorrente una somma di denaro, di qualsiasi entità . L' annullamento della decisione è sufficiente, come lo era nella causa 128/84 e nelle cause riunite 59 e 129/80, Turner / Commissione ( Racc . 1981, pag . 1883 ). Analogamente, la domanda del Cullington per quanto riguarda il "dommage moral" o danno non materiale nella causa 222/87 dovrebbe del pari essere disattesa .
Sulle spese
40 . A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese . Pur se a mio parere la Commissione convenuta ha avuto la meglio su alcuni punti, i ricorrenti sono indubbiamente rimasti vittoriosi nelle cause considerate nel loro complesso . Anche nelle cause nelle quali i ricorrenti sono rimasti soccombenti, si può ragionevolmente dire che essi sono stati indotti ad intentarle dal modo in cui la Commissione ha trattato la pratica . Ritengo perciò che la Commissione dovrebbe sopportare le spese dei ricorrenti in tutte le cause, comprese le spese relative all' istanza di provvedimenti provvisori nella causa 341/85 ( che è stata respinta ) e, in ogni caso, quelle relative alle eccezioni preliminari d' irricevibilità della Commissione nelle cause 251, 258, 262 e 266/86 ( del pari respinte ). A parte ciò, benché le conclusioni dell' interveniente non siano state accolte, ritengo, come ho già detto, che egli non fosse il responsabile dei suoi guai e che la Commissione sia la responsabile di quanto gli è successo . Così stando le cose, ritengo che la Commissione dovrebbe del pari sopportare le spese del Math .
Conclusioni finali
41 . Sono quindi del parere che :
- nella causa 341/85 la decisione di nominare il Math come dipendente temporaneo va annullata per quel che riguarda il periodo 28 settembre 1983 - 7 ottobre 1985;
- nella causa 251/86 la decisione di prorogare il contratto del Math come dipendente temporaneo dopo il 31 dicembre 1985 dev' essere annullata;
- nelle cause 258 e 259/86 i ricorsi vanno respinti;
- nella causa 262/86 dev' essere annullata la decisione della commissione esaminatrice di non includere il ricorrente nell' elenco degli idonei;
- nella causa 266/86 il bando di concorso va annullato;
- nelle cause 222 e 232/87 la decisione che nomina il Math e ( nella causa 222/87 ) la decisione che respinge la candidatura del Cullington devono essere annullate .
Vanno disattese le domande di risarcimento dei ricorrenti . La Commissione dovrebbe essere condannata a pagare le spese dei ricorrenti in tutte le cause, comprese quelle relative all' istanza di provvedimenti provvisori nella causa 341/85, come pure le spese dell' interveniente .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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