Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I - La Repubblica italiana chiede a questa Corte l' annullamento parziale delle decisioni della Commissione 28 agosto 1985, nn . 85/459 e 85/460 ( 1 ), relative alla liquidazione dei conti da essa presentati per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( in prosieguo : "FEAOG "), sezione "garanzia", rispettivamente, per gli esercizi 1980 e 1981, nella parte in cui escludono dall' imputazione a detto fondo determinate somme pagate come aiuti per il latte magro in polvere di ammasso pubblico, aiuti per il consumo di olio d' oliva, compensazioni finanziarie per il ritiro dal mercato di prodotti della pesca e importi compensativi monetari .
II - A - Gli aiuti per il latte magro in polvere
2 . Nel 1978 il Consiglio, data la mancanza di scorte di latte magro in polvere in Italia, disponeva, con regolamento ( CEE ) n . 1763 //(, 25 luglio 1978 ( 2 ), il trasferimento all' ente d' intervento italiano di una parte delle scorte esistenti presso gli enti d' intervento di altri Stati membri . Il latte in polvere era destinato all' alimentazione zootecnica .
3 . Il trasferimento veniva effettuato in due fasi . Nella seconda fase le modalità dell' operazione venivano stabilite con regolamento ( CEE ) n . 516/80 della Commissione, 29 febbraio 1980 ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3314/80, 19 dicembre 1980 ( 4 ).
4 . I ricorsi, in questa parte, vertono sull' importo finale degli aiuti spettanti e, pertanto, rimborsabili dal FEAOG .
5 . Per risolvere il problema occorre tener presente l' articolazione esistente fra i vari atti normativi che si applicano agli aiuti per il latte magro .
6 . Il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio, 27 giugno 1968 ( 5 ), ha istituito l' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . Esso contempla, nell' art . 10, il versamento di aiuti per il latte magro e per il latte magro in polvere usati per l' alimentazione zootecnica .
7 . In conformità al n . 2 di detto articolo, il Consiglio, con regolamento ( CEE ) n . 986/68, 15 giugno 1968 ( 6 ), ha stabilito talune norme generali in materia . In base al n . 3 del medesimo art . 10, la Commissione ha dettato le relative modalità di applicazione .
8 . Il regime generale per la determinazione degli aiuti ( sia nel caso di acquisti sul mercato libero, sia nel caso di acquisti presso l' ente d' intervento e, in entrambi i casi, tanto se l' operatore acquisti nel suo paese, quanto se egli acquisti in un altro Stato membro ) è dettato dal regolamento ( CEE ) n . 1725/79 della Commissione, 26 luglio 1979 ( 7 ), che ha sostituito il regolamento ( CEE ) n . 990/72, 15 maggio 1972 ( 8 ). Nell' art . 9, n . 1, il regolamento n . 1725/79 dispone che "l' importo dell' aiuto è quello applicabile, secondo il caso, il giorno della denaturazione del latte scremato o del latte scremato in polvere o il giorno della loro trasformazione in alimenti composti ".
9 . In base alla norma generale stabilita nell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 986/68, l' aiuto viene, in via di principio, versato dallo Stato membro nel cui territorio è stata effettuata l' operazione di denaturazione o di trasformazione, subordinatamente alla prova della realizzazione di detta operazione ( art . 3, n . 2 ).
10 . Nel caso del latte magro in polvere prodotto in uno Stato membro e denaturato o trasformato in mangimi composti nel territorio di un altro Stato membro ( tanto se l' acquisto sia stato effettuato sul mercato libero quanto se esso sia stato effettuato presso l' ente d' intervento ) il regolamento ( CEE ) n . 1624/76 della Commissione, 2 luglio 1976 ( 9 ), stabilisce però un regime speciale : l' importo dell' aiuto - che dev' essere versato dallo Stato membro speditore previa produzione della prova che il latte è stato assoggettato a controllo doganale o amministrativo, accompagnato dal deposito di una cauzione - è, in via di principio, quello vigente il giorno dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione ( art . 8, n . 1 ); l' operatore interessato può tuttavia ottenere il pagamento di un importo supplementare qualora l' importo dell' aiuto vigente il giorno della trasformazione o della denaturazione sia superiore a quello versato dallo Stato membro speditore ( art . 8, n . 2 ).
11 . Secondo la Commissione, il descritto regime speciale venne istituito per tener conto, in particolare, della situazione esistente in Italia, che era allora l' unico paese deficitario di latte magro in polvere : ciò costringeva gli operatori economici italiani a ricorrere all' importazione e quindi, in base al regime generale, a subire gli inconvenienti derivanti dalle lungaggini amministrative nel pagamento degli aiuti in Italia .
12 . Dalla combinazione dei due regimi suddetti risulta, in definitiva, che, di regola, il momento determinante per il calcolo degli aiuti è quello della trasformazione o della denaturazione - e non quello dell' acquisto o qualsiasi altro momento, anche precedente - nei seguenti casi :
- acquisto effettuato dall' operatore nel proprio paese;
- acquisto effettuato dall' operatore in un altro Stato membro qualora l' importo dell' aiuto vigente al momento della trasformazione risulti superiore a quello in vigore all' epoca dell' esportazione .
13 . Un altro regime speciale è stato poi istituito per i casi - ai quali si riferiscono, in questa parte, i ricorsi - di trasferimento di latte in polvere dall' ente d' intervento di uno Stato membro all' ente d' intervento italiano allo scopo di meglio ovviare alla mancanza di scorte nel paese destinatario . Il regolamento ( CEE ) n . 516/80, nella versione modificata dal regolamento ( CEE ) n . 1146/80, 7 maggio 1980 ( 10 ), ha definito, relativamente all' operazione di cui trattasi, le condizioni alle quali l' ente italiano doveva procedere alla vendita del latte messo a sua disposizione .
14 . L' art . 3 bis del predetto regolamento rinvia, in generale, al regolamento ( CEE ) n . 2213/76 della Commissione, 10 settembre 1976, ( 11 ((*( modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 90/80, 17 gennaio 1980 ( 12 ) )*)), il quale stabilisce le modalità generali della vendita di latte magro in polvere d' ammasso pubblico, e in particolare i prezzi .
15 . Lo stesso art . 3 bis stabilisce, oltre a quanto già detto, talune condizioni particolari, fra l' altro ( n . 2, punto 3 ) che, "all' atto del pagamento, il prezzo d' acquisto ( è ) diminuito dell' aiuto di cui all' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ".
16 . La determinazione del senso e della portata di detto rinvio costituisce, in definitiva, il nodo della controversia tra la ricorrente e la convenuta su questo punto del ricorso .
17 . Secondo il governo italiano, il rinvio all' art . 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 si estende alle relative disposizioni di attuazione e in particolare all' art . 9, n . 1, del regolamento n . 1725/79, regolamento, peraltro, già richiamato espressamente nel n . 1 dello stesso art . 3 bis ((*( nella stessa forma in cui il regolamento n . 990/72, predecessore del regolamento ( CEE ) n . 1725/79, veniva espressamente richiamato nell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 2972/76 della Commissione, 7 dicembre 1976 ( 13 ), che stabiliva le modalità di precedenti trasferimenti all' ente d' intervento italiano )*)).
18 . Pertanto, essendosi verificato un aumento dell' importo dell' aiuto tra il momento della vendita del latte e quello della sua trasformazione, l' ente d' intervento italiano decise di versare agli operatori economici la differenza tra i due importi, secondo il procedimento contemplato dall' art . 8, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 .
19 . La Commissione non condivideva detta interpretazione e negava il finanziamento della differenza di cui trattasi da parte del FEAOG, motivando che l' importo dell' aiuto era unicamente quello vigente il giorno della stipulazione del contratto di compravendita .
20 . Secondo la Commissione tale è, in mancanza di deroghe espresse, la naturale conseguenza dell' applicazione del principio "tempus regit actum ".
21 . Sempre secondo la Commissione, poiché le modalità della concessione e del pagamento dell' aiuto variano a seconda dei vari sistemi di acquisto ( acquisti sul mercato libero, acquisti sul mercato libero con denaturazione o trasformazione nel territorio di un altro Stato membro, acquisti presso gli enti d' intervento ), il rinvio all' art . 10 non può comprendere tutte le norme adottate per l' attuazione dello stesso . In particolare, esso non comprenderebbe il caso specifico, sub judice, degli acquisti da parte degli operatori economici, presso l' ente d' intervento del loro paese, di latte magro in polvere proveniente dalle scorte d' intervento di un altro Stato membro .
22 . A mio avviso, la tesi della Commissione non è accoglibile .
23 . Innanzitutto, ritengo - d' accordo col governo italiano - che, siccome l' art . 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 non stabilisce direttamente né l' importo né le modalità e le condizioni dell' attribuzione degli aiuti in esso menzionati, questi debbano essere determinati in base al sistema di norme di attuazione contemplate nei nn . 2 e 3 di detto art . 10, alle quali rinvia, peraltro, il n . 1 dello stesso .
24 . Orbene, si è visto che la norma generale per la determinazione dell' importo dell' aiuto è quella che prescrive di tener conto dei valori vigenti alla data della trasformazione o della denaturazione .
25 . Non è dato scorgere alcuna disposizione giuridica relativa all' operazione di vendita, da parte di un ente d' intervento, del latte trasferitogli da un altro ente d' intervento, dalla quale emerga chiaramente che in questo caso si sia voluto derogare alla predetta norma generale . Disposizioni in tal senso non figurano né nel regolamento ( CEE ) n . 516/80 né in nessun altro dei regolamenti che disciplinano l' operazione di trasferimento .
26 . Ritengo pertanto che in tale situazione la buona ermeneutica imponga l' applicazione, in via di principio, del regime ordinario di determinazione dell' importo degli aiuti e non di un regime straordinario che non trova, per quel che riguarda il caso sub judice, chiaro fondamento in nessun testo normativo .
27 . Questa conclusione non sembra poter essere infirmata dall' argomento della Commissione ( svolto nella "Relazione di sintesi" relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG ) basato sull' inesistenza di una disposizione parallela all' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 1624/76, che contempli un regime identico nel caso di trasferimento del latte tra enti d' intervento .
28 . Infatti, considerato il regime eccezionale di pagamento anticipato da parte dello Stato speditore dettato dall' art . 2 del predetto regolamento, era necessario ( anche se non era questo l' unico scopo della disposizione ) precisare quale ente d' intervento avrebbe dovuto pagare la differenza nell' importo dell' aiuto e a quali condizioni, poiché la trasformazione è effettuata in un altro Stato membro . L' art . 8, n . 2, chiarisce detto regime in termini che, peraltro, fanno pensare che il legislatore considerasse il pagamento della differenza come risultato di altre disposizioni precedenti, in particolare del regolamento ( CEE ) n . 990/72, al quale si riferisce espressamente .
29 . Alla conclusione sopra enunciata non osta nemmeno l' applicazione del principio generale "tempus regit actum ": trattasi qui, infatti, non dell' applicazione di una norma posteriore all' acquisto, ma della determinazione e dell' interpretazione di un sistema di norme, già esistenti e vigenti al momento considerato, le quali prescrivono di rifarsi ad una data successiva all' acquisto per la fissazione dell' importo dell' aiuto .
30 . Del pari, non mi sembra che sia lecito opporre ( si veda la "Relazione di sintesi ") il disposto dell' art . 1, n . 2, lett . b ), del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 : "il latte scremato e il latte scremato in polvere possono beneficiare dell' aiuto soltanto se (...) non hanno beneficiato, ovvero non sono suscettibili di beneficiare ancora di un aiuto o di un ribasso di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie ." Da questa disposizione non può trarsi argomento per i casi in cui si asserisce trattarsi di determinare solo l' importo finale del medesimo aiuto, secondo quanto prescritto dallo stesso regolamento .
31 . Infine, non considero pertinente il riferimento, fatto dalla Commissione nella risposta al quesito formulato dalla Corte, ai regimi speciali di vendita contemplati dai regolamenti ( CEE ) n . 368/77 della Commissione, 23 febbraio 1977 ( 14 ), e ( CEE ) n . 443/77 della Commissione, 2 marzo 1977 ( 15 ). Da dette normative, che stabiliscono modalità particolari di vendita e di fissazione dei prezzi ( rispettivamente vendita mediante gara permanente e vendita a prezzo predeterminato ) non può, secondo me, trarsi alcun argomento relativamente al metodo di calcolo degli aiuti, nei casi in cui questi spettino .
32 . Infatti, nel caso della vendita mediante gara, poiché viene praticato un prezzo molto basso per rendere la merce competitiva e garantirne il collocamento, non vengono concessi gli aiuti contemplati dall' art . 10 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ((*( quinto punto della motivazione e art . 19, lett . b ), del regolamento n . 368/77 )*)). Quanto alla vendita a prezzo fisso, il regolamento ( CEE ) n . 443/77 precisa che il prezzo dev' essere determinato in modo da garantire precedenza alla vendita mediante gara ( secondo punto del preambolo ) e prescrive l' applicazione, nelle vendite da esso contemplate, delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 368/77, fra cui l' art . 19 che esclude il versamento degli aiuti .
33 . Tuttavia c' è da chiedersi se sussistano - come sostiene la Commissione - validi motivi per giustificare, nel caso di specie, una deroga al regime generale .
34 . A questo proposito la Commissione si richiama a talune ragioni d' indole economica che, a suo avviso, giustificano la differenza di trattamento .
35 . In particolare, essa sottolinea che l' operatore, quando acquista presso l' ente d' intervento italiano latte proveniente dall' ente d' intervento di un altro Stato membro, non deve sostenere le spese del trasporto del latte in Italia, contrariamente a quanto accade nel caso degli acquisti effettuati nell' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 .
36 . Rileva inoltre che, l' operatore fruisce dell' immediato versamento dell' aiuto, mentre, nell' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 egli dovrebbe dapprima pagare il prezzo pieno e poi attendere il momento della trasformazione per poter non già ricevere, ma chiedere l' aiuto .
37 . Infine ( argomento fatto valere solo nella "Relazione di sintesi "), la Commissione rileva che soltanto nell' ambito del regime istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1624/76 è fissato un termine per la trasformazione ( sei mesi dall' espletamento delle formalità doganali ), mentre invece, nel caso del trasferimento tra enti d' intervento, gli operatori sono liberi di scegliere il momento più favorevole per procedere alla trasformazione, percependo così eventualmente l' aiuto più elevato .
38 . Non credo però che dette considerazioni abbiano un peso tale da inficiare la conclusione cui sono giunto in base all' interpretazione della normativa esistente . Infatti, in mancanza di disposizioni che corroborino chiaramente la tesi della Commissione, i motivi invocati non mi sembrano abbastanza solidi da farla trionfare sul piano dell' interpretazione effettuata secondo criteri razionali e dell' equilibrio del sistema vigente .
39 . Né mi impressiona in misura determinante la considerazione che, qualora gli acquisti fossero effettuati presso l' ente d' intervento italiano al di fuori dei casi di trasferimento da parte di altri enti d' intervento o fossero effettuati sul mercato libero italiano, l' importo degli aiuti da versare sarebbe quello vigente il giorno della trasformazione, nonostante l' assenza delle spese di trasporto sopramenzionate . Si potrebbe infatti rilevare - come fa la Commissione - che siffatta differenza di trattamento deriva dalla scelta fatta dall' operatore tra i vari sistemi di acquisto, che sono tra loro diversi e ciascuno dei quali comporta vantaggi e svantaggi .
40 . L' argomento è, però, reversibile, poiché serve anche ad appoggiare la tesi che il regime controverso non è esattamente uguale agli altri regimi, comportando forse vantaggi di cui alcuni di questi sono privi o evitando inconvenienti che altri non eliminano .
41 . Resta comunque palese la discriminazione che sussisterebbe tra l' operatore economico italiano e l' operatore economico di un altro Stato membro che acquistasse presso l' ente d' intervento del suo paese : quest' ultimo fruirebbe dell' aiuto vigente il giorno della trasformazione, il primo soltanto dell' aiuto vigente il giorno dell' acquisto, risultando svantaggiato rispetto a tutti gli altri .
42 . Orbene, non considero accettabile tale conseguenza discriminatoria, almeno quando essa deriva, come nella fattispecie, da una deroga al regime generale non confortata dalla espressa volontà del legislatore .
43 . Non varrebbe argomentare che l' Italia è già abbastanza favorita dal regime speciale mirante ad ovviare alla situazione strutturalmente deficitaria in cui abitualmente essa versa : detto regime serve anche gli interessi degli altri Stati membri, consentendo loro di smaltire le eccedenze, come emerge già dalla motivazione del regolamento ( CEE ) n . 1763/78 ( 1° e 2° punto ), e ciò basta a risolvere la questione delle spese di trasporto ( oggetto di una soluzione comunitaria ) e dell' importo dell' aiuto .
44 . D' altra parte, il fatto che l' operatore italiano percepisca la maggior parte dell' aiuto prima della trasformazione si verifica del pari nell' ambito del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 e anche in quel contesto è contemplato il pagamento della differenza rispetto all' importo vigente al momento della trasformazione .
45 . Infine - come sottolinea il governo italiano - l' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 3314/80 della Commissione, 19 dicembre 1980, che ha modificato il regolamento ( CEE ) n . 516/80, ha stabilito il termine di 60 giorni per la denaturazione o la trasformazione ( vedasi anche l' art . 9 del predetto regolamento ).
46 . Di conseguenza, non essendo stato dimostrato che esistano validi motivi per non applicare il regime generale per il calcolo degli aiuti - il che, per di più, produrrebbe conseguenze discriminatorie tra gli operatori di Stati membri diversi - sono dell' avviso che le decisioni 85/459/CEE e 85/460/CEE della Commissione debbano essere annullate nella parte in cui negano l' accollo al FEAOG di spese rispettivamente pari a 655*750 e 677*198*690 LIT, relative agli aiuti per il latte magro in polvere .
B - Aiuti per il consumo di olio d' oliva
47 . In questa parte i ricorsi di annullamento riguardano il diniego di accollare al FEAOG aiuti concessi ad imprese nei confronti delle quali sono stati aperti, a livello nazionale, procedimenti penali od amministrativi per irregolarità nel percepimento degli aiuti . Su questo punto, le decisioni della Commissione sono motivate sia col rilievo che le irregolarità non le furono comunicate ( contrariamente a quanto prescrive il regolamento ( CEE ) n . 283/72 del Consiglio, 7 febbraio 1972 ( 16 )), sia con la considerazione che i controlli nazionali vennero effettuati solo dopo la scadenza del termine ( 150 giorni ) di validità della cauzione costituita - a norma del combinato disposto dell' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 3089/78 del Consiglio, 19 dicembre 1978 ( 17 ), e degli artt . 10 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 557/79 della Commissione, 23 marzo 1979 ( 18 ) ((*( artt . 9 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 3172/80, 5 dicembre 1980 a partire dal dicembre 1980 ( 19 )))*) - per ottenere il pagamento anticipato dell' aiuto e che pertanto, anche se l' irregolarità fosse stata scoperta nel corso del controllo nazionale, non sarebbe stato più possibile recuperare, grazie alla cauzione, la somma pagata indebitamente come aiuto .
48 . Secondo me, i procedimenti penali o amministrativi aperti dalle autorità italiane non autorizzano ad accollare al FEAOG le spese di cui trattasi poiché dette spese non sono state effettuate conformemente alle norme comunitarie ((*( art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70, 21 aprile 1970 ( 20 )))*).
49 . Il governo italiano sostiene che vennero effettuati numerosi controlli, ma le irregolarità emersero solo successivamente agli stessi . Invitato dalla Commissione a precisare come fossero state scoperte dette irregolarità dopo il controllo, esso si è limitato ad affermare che ciò può essere accaduto in occasione di altri accertamenti, senza produrre alcuna prova positiva della tempestiva effettuazione dei controlli prescritti . A quanto pare, si trattò semplicemente di controlli fiscali, effettuati molto tempo dopo la realizzazione delle operazioni .
50 . D' altra parte, l' argomento del governo italiano secondo cui il diniego del finanziamento non è giustificato prima della conclusione dei procedimenti penali o amministrativi, poiché solo allora si può stabilire se siano o no state commesse irregolarità, è irrilevante ai fini del finanziamento da parte del FEAOG stante il disposto dell' art . 8, n . 2, del già citato regolamento ( CEE ) n . 729/70, a tenore del quale, "in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri" ( mio il corsivo ).
51 . Poiché responsabile della mancata effettuazione dei controlli entro il termine di validità delle cauzioni e, pertanto, delle relative conseguenze finanziarie è l' amministrazione italiana, le somme non recuperate devono, naturalmente, restare a suo carico .
52 . Aggiungasi che le disposizioni relative ai controlli da effettuare negli Stati membri ed alla comunicazione delle irregolarità accertate ((*( art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 729/70, art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 283/72, artt . 7 e 8 del regolamento ( CEE)n . 3089/78, art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 557/79 )*)) sono sufficientemente precise da non consentire alcun dubbio circa gli obblighi incombenti agli Stati membri .
53 . La Commissione ha peraltro spiegato, di avere escluso dal finanziamento soltanto i casi in cui, a parte i controlli negativi, non è stato effettuato alcun controllo, sottolineando che, molti controlli non effettuati nei termini sono divenuti impossibili per varie cause ( cessazione d' attività, mancanza di documenti contabili, ecc .). Quanto agli altri, la Commissione avrebbe riconosciuto validi i controlli effettuati anche dopo la scadenza del termine di 150 giorni e delle cauzioni ( il cui termine di validità il governo italiano ha esteso, in molti casi, a dieci mesi ) purché confermassero la regolarità delle operazioni .
54 . In subordine il governo italiano sostiene che l' esclusione degli aiuti di cui trattasi dal finanziamento del FEAOG dev' essere limitata alle somme relative alle presunte irregolarità, vale a dire : 597*899*016 LIT per l' esercizio 1980 e 1.268.602.210 LIT per l' esercizio 1981 . Dette cifre, corrette rispetto a quelle iniziali, emergerebbero da un prospetto allegato ad una lettera pervenuta al FEAOG il 28 maggio 1985 ( allegato 8 dell' atto introduttivo ), compilato, secondo il governo italiano, in base a criteri approvati dalla Commissione .
55 . Quest' ultima, però, accettò soltanto le cifre fornite con lettera 28 novembre 1984 ( allegato II del controricorso ) poiché il prospetto del maggio 1985 si sarebbe rivelato inutilizzabile, contenendo solo un elenco dei procedimenti penali e amministrativi pendenti, diverso da altri precedenti elenchi allegati dalle autorità italiane ad un' altra lettera, del 2 marzo 1985 .
56 . In effetti, l' esame della lettera 28 maggio 1985 ( che è stata inviata alla Commissione dopo il termine stabilito per la produzione di documenti relativi all' esercizio 1981 ) mostra che essa non contiene, in forma adeguata, le indicazioni necessarie circa gli importi depurati in essa figuranti, ma si limita, in definitiva, a fornire un elenco di ditte nei confronti delle quali sono pendenti procedimenti penali e amministrativi . Inoltre, il quadro fornito non corrisponde minimamente alle informazioni chieste dalla Commissione con lettera 5 marzo 1984 ( allegato I del controricorso ), contrariamente a quello comunicato con la lettera 28 novembre 1984 delle autorità italiane . Pertanto, è del tutto logico che la decisione sulla liquidazione dei conti si sia basata sui dati forniti in questa lettera, tanto più che, nella lettera 5 marzo 1984, la Commissione non mancò di far notare, ancora una volta, la natura tassativa e non semplicemente indicativa dei termini stabiliti per l' effettuazione dei controlli .
57 . In definitiva, nel corso del procedimento di liquidazione dei conti il governo italiano ha avuto agio di far valere i suoi punti di vista, ma non è riuscito, secondo me, a dimostrare l' inesattezza delle cifre determinate dalla Commissione .
58 . In base a quanto precede, ritengo che i ricorsi debbano essere respinti nella parte in cui riguardano gli aiuti per il consumo di olio d' oliva, non essendo giustificati né l' annullamento definitivo della decisione in questa parte, né il suo riesame alla luce di qualsivoglia elemento non sufficientemente considerato .
C . Le compensazioni finanziarie contemplate in materia di ritiro dal mercato di prodotti della pesca
59 . La terza parte dei ricorsi riguarda la totalità delle spese dichiarate al FEAOG da due organizzazioni di produttori, la Domar di Porto Garibaldi e la San Marco di Chioggia .
60 . Per quanto riguarda la Domar ( cause 342/85 e 343/85 ), sia i responsabili della stessa, sia i membri della locale commissione di controllo, avente il compito di verificare l' effettivo ritiro dal mercato di prodotti della pesca, vennero imputati di frode per aver illegalmente percepito, o tentato di percepire, aiuti comunitari per il ritiro dal mercato di detti prodotti negli anni 1978-1982 . Per questo fatto, e per la totale mancanza di un valido controllo sulle operazioni di cui trattasi, la Commissione si è rifiutata di imputare al FEAOG le spese dichiarate dalla Domar . Il governo italiano sostiene però che le spese suddette devono essere poste a carico del FEAOG poiché l' amministrazione italiana non può essere responsabile dell' eventuale comportamento doloso delle persone addette al controllo e inoltre perché, nella pendenza dei relativi procedimenti penali, non è possibile affermare con certezza che vi siano state irregolarità o negligenze .
61 . Tuttavia, tali argomenti sono inaccettabili .
62 . In realtà, a tenore dell' art . 8, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 729/70, le conseguenze finanziarie delle irregolarità e delle negligenze attribuibili alle amministrazioni o agli enti degli Stati membri restano a carico di questi . Per di più, nella materia di cui qui trattasi, vige una norma specifica, l' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 2062/80, 31 luglio 1980 ( 21 ), che così recita : "Ai fini dell' applicazione dell' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 105/76 e dell' articolo 5 del presente regolamento, gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni riconosciute ".
63 . Orbene, emerge dagli atti che il governo italiano non nega l' effettiva mancanza di controlli conformi alla normativa vigente . Peraltro, le frodi di cui trattasi vennero scoperte e denunciate dall' amministrazione tributaria italiana, e presumibilmente ne furono complici gli stessi organi di controllo .
64 . L' irregolarità che ne risulta sotto il profilo degli obblighi imposti dal diritto comunitario non può non essere imputata allo Stato membro interessato .
65 . Pertanto, la suddetta mancanza di controllo è naturalmente la causa diretta della responsabilità dello Stato italiano per gli aiuti concessi e non recuperati, né rileva nel caso in esame ( conseguenze finanziarie delle irregolarità commesse ) la ( probabile ) sussistenza di una "culpa in eligendo" da parte dell' amministrazione italiana .
66 . Non sarebbe poi giustificata - diversamente da quanto sostiene in subordine il governo italiano - l' accettazione provvisoria delle somme controverse fino alla conclusione dei procedimenti nazionali . Questi ultimi mirano all' accertamento della responsabilità penale per i presunti atti delittuosi commessi; pertanto, comportano esigenze specifiche ed hanno presupposti molto diversi da quelli dell' accertamento di irregolarità nell' ambito del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG .
67 . Quanto a quest' ultimo, la Commissione disponeva delle informazioni comunicate dalle autorità amministrative italiane, che comprendevano addirittura la menzione dell' arresto dei presunti responsabili .
68 . D' altra parte, secondo quanto ha fatto presente la Commissione, ai funzionari della stessa è stato impossibile ottenere, nel corso di una missione d' inchiesta, ulteriori dati sulla Domar, poiché i relativi documenti erano coperti dal segreto istruttorio .
69 . La Commissione considera poi poco probabile che la Domar adempisse tutti gli obblighi incombenti ad un' organizzazione di produttori : in tal caso, conformemente alla giurisprudenza della Corte*(22 ), le sue spese non potrebbero essere finanziate dal FEAOG . Non mi soffermerò su questo punto, che non risulta debitamente approfondito nel corso del procedimento . Rilevo pur sempre che la natura delle irregolarità addebitate ai responsabili della Domar mi pare difficilmente compatibile con i requisiti stabiliti dal diritto comunitario, e cioè dal regolamento ( CEE ) n . 105/76 del Consiglio, 19 gennaio 1976 ( 23 ), e dal regolamento n . 2062/80, 31 luglio 1980, per il riconoscimento di un' organizzazione di produttori .
70 . Per quanto riguarda la San Marco, succursale della Domar ( causa 343/85 ), venne accertato, in occasione di una missione di controllo effettuata dagli uffici del FEAOG nel luglio 1984 ( allegato VI del controricorso ), che essa non aveva funzionato come una vera e propria organizzazione di produttori, effettuando, tutt' al più, ritiri dal mercato . Di conseguenza, la Commissione ha negato il finanziamento delle spese dichiarate dalla San Marco .
71 . La decisione, secondo me, è ineccepibile . Emerge copiosamente dalla relazione stesa in esito all' ispezione effettuata presso la San Marco che questa era in pratica un' organizzazione fantasma, che non svolgeva praticamente nessuno dei compiti attribuiti alle organizzazioni di produttori nell' ambito della politica agricola comune dall' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 100/76, 19 gennaio 1976 ( 24 ), sostituito dal regolamento ( CEE ) n . 3796/81, 29 dicembre 1981 ( 25 ), e dall' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 2062/80 . In particolare, gli ispettori della Commissione constatarono che la San Marco non aveva dipendenti né disponeva di uffici, magazzini e altri mezzi necessari al normale funzionamento di un' organizzazione di produttori .
72 . Questo fatto è sufficiente a giustificare, tenuto conto della lettera dell' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 729/70, l' esclusione dal finanziamento del FEAOG delle spese effettuate dalla suddetta organizzazione ( vedansi le succitate sentenze, punto 21 della motivazione ).
73 . Si aggiunga che, a norma del già citato art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 2062/80, lo Stato italiano era tenuto ad esercitare un controllo permanente sul funzionamento delle organizzazioni di produttori, controllo che, manifestamente, non vi è stato nel caso di specie, tanto più che era affidato alla stessa commissione i cui membri vennero arrestati a seguito della scoperta delle irregolarità nel caso Domar .
74 . Il richiamo fatto dal governo italiano ad una nota del Ministero della marina mercantile ( allegato IX dell' atto introduttivo ), nella quale si confermava l' esistenza di disfunzioni ma si considerava che queste avrebbero potuto essere eliminate entro breve tempo non giustifica affatto un riesame della questione .
75 . La riconversione della San Marco in una reale organizzazione di produttori potrebbe soltanto produrre effetti per il futuro, ma non sanerebbe le pregresse irregolarità né la mancanza di controllo allora riscontrate . E' pertanto escluso, per il periodo considerato ( 1981 ), il finanziamento da parte del FEAOG delle spese presentate da detta organizzazione .
76 . Concludo quindi per l' inaccoglibilità del ricorso in questa parte .
D - Gli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari
77 . Nella causa 343/85 ( relativa all' esercizio 1981 ) il governo italiano chiede poi che l' impugnata decisione sia "allo stato degli atti" corretta, o almeno sospesa in attesa della sentenza della Corte nelle cause 244 e 245/85, nella parte in cui pone a carico dell' Italia la mancata riscossione di importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari in relazione a talune operazioni di importazione e di esportazione di grano duro e semola di grano .
78 . Le cause suddette sono state promosse dalle due imprese italiane interessate in dette operazioni, le quali hanno impugnato la decisione 22 marzo 1985, con cui la Commissione ha respinto una domanda delle autorità italiane intesa alla riduzione degli importi compensativi monetari di cui trattasi a norma dell' art . 13, 1° comma, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 del Consiglio, 2 luglio 1979 ( 26 ).
79 . Concordo con la Commissione nel considerare questa parte del ricorso priva d' oggetto, poiché l' ultimo punto della motivazione della decisione di liquidazione dei conti impugnata in questa sede ( allegato II dell' atto introduttivo ) contiene per l' appunto una riserva generale, secondo cui la decisione stessa non pregiudica le conseguenze da trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause ancora pendenti nella materia di cui trattasi .
80 . Ad ogni modo, è nel frattempo intervenuta, il 12 marzo 1987, la sentenza di questa Corte nelle cause 244 e 245/85 .
81 . La Corte non solo ha respinto l' argomento delle ricorrenti relativo all' eventuale illegittimità di una precedente decisione della Commissione ( non impugnata ), che considerava inapplicabile l' art . 20 del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 e pertanto, le assoggettava al pagamento degli importi compensativi monetari per le operazioni di cui trattasi, ma inoltre ha respinto il ricorso, considerando insussistenti i presupposti stabiliti dall' art . 13, 1° comma, del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 per la riduzione dei predetti importi .
82 . Poiché questi importi sono quindi dovuti dalle imprese interessate, risulta del tutto infondata la domanda, peraltro condizionale, del governo italiano, il quale, del resto, non ha impugnato nessuna delle precedenti decisioni della Commissione su cui si basa, naturalmente, la decisione sulla liquidazione dei conti .
83 . Il fatto, menzionato dal governo italiano all' udienza, che dette imprese abbiano esperito un' azione, tuttora pendente, dinanzi al tribunale di Napoli contro l' amministrazione italiana non muta affatto la soluzione che ho suggerito per la domanda formulata nel presente procedimento . Si tratta di un' azione autonoma che, di per sé, non deve esercitare alcuna influenza, almeno in questa fase, sul procedimento di liquidazione dei conti, da parte del FEAOG, per l' esercizio 1981 e che, semmai, può rilevare solo per la liquidazione dei conti relativi ad esercizi successivi .
84 . III - Qualche parola ancora su taluni mezzi invocati, in modo oscuro, dall' Italia all' inizio dei capitoli del ricorso relativi alle varie domande . Si tratta, del riferimento ai vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell' art . 8 del regolamento ( CEE ) n . 1723/72, 26 luglio 1972 .
85 . I mezzi suddetti non sono stati minimamente sviluppati né corroborati da qualsivoglia argomento nel corso del procedimento e pertanto devono essere considerati manifestamente irricevibili .
86 . IV - Considerato quanto sopra ho esposto, ritengo che nelle cause 342 e 343/85 la Corte debba annullare, rispettivamente, la decisione 85/459/CEE della Commissione, 28 agosto 1985, nella parte in cui esclude dall' imputabilità al FEAOG la somma di 655*570 LIT e, la decisione n . 85/460/CEE della Commissione, della stessa data, nella parte in cui esclude dall' imputabilità al FEAOG la somma di 677*198*690 LIT, somme corrispondenti alle spese sostenute come aiuto per il latte magro in polvere destinato all' alimentazione zootecnica .
87 . Per il resto, entrambi i ricorsi devono essere respinti .
88 . Poiché entrambe le parti sono rimaste parzialmente soccombenti, esse devono sopportare le proprie spese a norma dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 267 del 9.10.1985, pagg . 33 e 35 .
( 2 ) GU L 204 del 28.7.1978, pag . 8 .
( 3 ) GU L 58 dell' 1.3.1980, pag . 51 .
( 4 ) GU L 345 del 20.12.1980, pag . 12 .
( 5 ) GU L 148 del 28.6.1968, pag . 13 .
( 6 ) GU L 169 del 18.7.1968, pag . 4 .
( 7 ) GU L 199 del 7.8.1979, pag . 1 .
( 8 ) GU L 115 del 17.5.1972, pag . 1 .
( 9 ) GU L 180 del 6.7.1976, pag . 9 .
( 10 ) GU L 117 dell' 8.5.1980, pag . 18 .
( 11 ) GU L 249 dell' 11.9.1976, pag . 6 .
( 12 ) GU L 13 del 18.1.1980, pag . 15 .
( 13 ) GU L 339 dell' 8.12.1976, pag . 18 .
( 14 ) GU L 52 del 24.2.1977, pag . 19 .
( 15 ) GU L 58 del 3.3.1977, pag . 16 .
( 16 ) GU L 36 del 10.2.1972, pag . 1 .
( 17 ) GU L 369 del 29.12.1978, pag . 12 .
( 18 ) GU L 73 del 24.3.1979, pag . 13 .
( 19 ) GU L 331 del 9.12.1980, pag . 27 .
( 20 ) GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 .
( 21 ) GU L 200 dell' 1.6.1980, pag . 82 .
( 22 ) Sentenze 28 gennaio 1986, cause 129 e 130/84, Repubblica italiana / Commissione, Racc . 1986, pag . 309, 343 .
( 23 ) GU L 20 del 28.1.1976, pag . 39 .
( 24 ) GU L 20 del 28.1.1976, pag . 1 .
( 25 ) GU L 379 del 31.12.1981, pag . 1 .
( 26 ) GU L 175 del 12.7.1979, pag . 1 .
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