Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La Ferriere San Carlo SpA vi chiede di annullare la decisione 9 ottobre 1985 con cui la Commissione delle Comunità europee le inflisse un' ammenda di 117*500 Ecu, accusandola di aver superato la quota di tondi per cemento armato ( categoria V ) che essa poteva consegnare nel mercato comune durante l' ultimo trimestre del 1983 .
Il quadro normativo della vicenda è noto . Nel giugno 1981, per far fronte alla grave crisi in cui ancora versava l' industria siderurgica europea, la Commissione dettò una nuova disciplina intesa a controllare la produzione e fondata sul principio della trimestralità delle quote ( decisione di base n . 1831/81/CECA, 24 giugno 1981, GU n . L 180, pag . 1 ). In sostanza, per il periodo 1° luglio 1981 - 30 giugno 1982, le imprese venivano obbligate :
a ) ad osservare, rispetto a certe categorie di prodotti, i quantitativi di produzione e di consegna stabiliti all' inizio di ogni trimestre dalle autorità comunitarie;
b ) a dichiarare ogni mese la propria produzione e le consegne .
Nelle aspettative del legislatore, il sistema così istituito avrebbe dovuto metterle in grado di "elaborare i loro programmi di produzione (...) (( e consentire )) alla Commissione di tener conto, nel fissare le nuove quote per il trimestre successivo, delle variazioni dell' offerta e della domanda" ( quarto considerando ).
La successiva decisione n . 1696/82/CECA, 30 giugno 1982, ( GU L 191, pag . 1 ) fece più che prorogare di un anno la scadenza della normativa descritta . L' esperienza aveva infatti "dimostrato che per poter controllare efficacemente il rispetto delle quote di produzione (( era )) necessario conoscere in modo esatto la consistenza delle scorte alla data di entrata in vigore della (...) decisione" ( terzo considerando ). In altri termini, ci si era accorti che le imprese avrebbero potuto "coprire" l' eventuale eccesso di produzione di un dato trimestre sostenendo che le tonnellate fabbricate oltre i limiti di quota facevano parte di uno stock giacente in magazzino prima della riforma; esse furono dunque obbligate a dichiarare una tantum e per i soli prodotti soggetti a quota la situazione delle scorte esistente il 30 giugno 1982 ( articolo 2, n.*1, comma 2 °).
Infine, con decisione n . 2177/83/CECA, 28 luglio 1983, ( GU L 208, pag . 1 ), anch' essa applicabile ai fatti di causa, la scadenza della disciplina venne ulteriormente spostata al 31 gennaio 1984 . Furono inoltre sottoposti a quota i prodotti delle categorie II e III; per i relativi acciai le imprese interessate dovettero quindi dichiarare la situazione delle scorte al 30 giugno 1983 .
2 . Passiamo al merito della domanda . Ridotta al nocciolo, la tesi della ricorrente è molto semplice . La nuova normativa - si afferma - non vieta espressamente di vendere fuori quota i prodotti del magazzino; pretende, invece, che siano stati accumulati in modo lecito, cioè nel rispetto delle quote di produzione . Ora, questo è proprio il caso della partita di tondi che è oggetto dell' ammenda; essa proviene infatti da uno stock di 7*327 tonnellate in deposito il 30 giugno 1983 e da Ferriere San Carlo denunciato alle autorità di controllo . Lo stock, d' altra parte, era legittimo, avendo l' impresa, nel periodo 1° luglio 1982 - 30 giugno 1983, rispettato scrupolosamente le quote di produzione assegnatele .
Né questo è tutto . A legittimare il superamento della quota di consegna relativa al quarto trimestre 1983 è anche la tolleranza a lungo praticata dagli organi comunitari . E' pacifico che varie imprese liquidarono le rimanenze del vecchio regime con vendite effettuate oltre i limiti delle quote trimestrali di consegna sia dopo la decisione n . 1831/81/CECA, sia l' anno successivo e cioè nel vigore della decisione n . 1696/82/CECA : ebbene, nessuna di esse fu sanzionata dalla Commissione . In circostanze siffatte, conclude Ferriere San Carlo, non può non riconoscersi che il superamento di cui la si accusa fu commesso in buona fede . L' ammenda del 9 ottobre 1985 è, pertanto, ingiustificata .
3 . Il ricorso non può esser accolto . In relazione al primo argomento osservo che, se le imprese potessero davvero vendere senza limiti di consegna le scorte accumulate nel rispetto delle quote di produzione - e quindi accantonare parte della produzione ad esse attribuita ogni trimestre per cederla poi fuori quota sul più conveniente mercato comune - le autorità comunitarie non sarebbero più in grado di controllare l' andamento della domanda e dell' offerta . Sub n.*1, invece, si è visto che tale controllo costituisce un obiettivo tra i più importanti della riforma introdotta nel 1981 .
Certo, nessuna norma vieta in modo esplicito quel comportamento . La ragione di tale silenzio è però evidente . Sappiamo che, in base alla nuova disciplina, la Commissione fissa le quote trimestre per trimestre e che a questo fine ogni impresa è tenuta a dichiarare mensilmente la sua produzione e le consegne : ora, poiché il rispetto dei contingenti impedisce di per sé che si formino scorte, parlare di stock "legittimi" è logicamente impossibile . In altre parole, a partire dal 1° luglio 1981, le imprese non potevano più lecitamente costituire o aumentare scorte di prodotti soggetti a quota destinandole a libera vendita nell' ambito della Comunità . Interdire il loro commercio era dunque superfluo .
La riforma, peraltro - e vengo così al secondo argomento di Ferriere San Carlo -, pone un problema di regime transitorio che Bruxelles avvistò e cercò di risolvere a decisione emanata . Il 1° luglio 1981, infatti, le imprese potevano aver in magazzino giacenze di acciaio o di tondo fabbricato nei limiti delle quote fissate dalla normativa precedente . Per evitare che esse fossero soggette anche alle restrizioni introdotte dal nuovo regime e, quindi, per non "penalizzare" una seconda volta il produttore, si stabilì di non perseguire nei seguenti dodici mesi le consegne effettuate fuori quota . Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato ( n . 3 ), un' analoga rinuncia a sanzionare le violazioni fu poi decisa per il periodo 1° luglio 1982 - 30 giugno 1983; ad essa, tuttavia, la Commissione addivenne perché era risultato che numerose imprese avevano, se pure erroneamente, interpretato l' obbligo di dichiarare una tantum le loro scorte come se implicasse la libertà di smaltirle sul mercato comunitario .
Non v' è dubbio che, almeno nel secondo caso, l' autorità di controllo si sia comportata in modo assai "tollerante"; la sua linea non basta però a giustificare in chiave di "buona fede" la condotta di Ferriere San Carlo . Osservo che per i due anni successivi alla riforma la prassi fu nel senso di permettere la liquidazione delle scorte vecchie, cioè accumulate fino al 1° luglio 1982, e non già di autorizzare le imprese ad accrescerle o a costituirne di nuove . Al contrario, dal fascicolo di causa risulta che nel periodo 1° luglio 1982 - 30 giugno 1983, la ricorrente non solo non eliminò definitivamente le proprie giacenze, ma continuò ad aumentarne la misura portandola da 2*741 a 7*327 tonnellate . Così stando le cose, la sua pretesa di aver agito senza coscienza di colpa è priva di base . Quel che essa vendette fuori quota era stato, infatti, accumulato in mala fede .
All' udienza la ricorrente ha replicato che le 2*343 tonnellate controverse si trovavano in magazzino prima del 1° luglio 1982 e potevano, pertanto, essere lecitamente smaltite oltre i limiti di consegna . Non escludo che la circostanza allegata sia esatta, ma non vedo com' essa possa modificare la soluzione che vi propongo .
Ricordo che la vendita incriminata ebbe luogo verso la fine del 1983 e cioè in un momento nel quale il dovere di osservare le quote trimestrali di consegna relative ai tondi per cemento armato doveva considerarsi assoluto o comunque non più passibile delle deroghe praticate fino al luglio dello stesso anno . Rispetto ai prodotti della categoria V, infatti, la decisione n . 2177/83/CECA - vigente all' epoca della consegna - non pose alcun nuovo obbligo di dichiarare le scorte, ma si limitò a prorogare il sistema delle quote . Dal 1° luglio 1983, dunque, eventuali giacenze, anche se formate prima del luglio 1982, non potevano più esser vendute sul mercato comune senza violare i limiti trimestrali fissati per la categoria .
Infine, se riteneva davvero di aver titolo a smaltire durante l' ultimo trimestre del 1983 2*343 tonnellate di tondo accumulate prima del 1° luglio 1983, la ricorrente avrebbe dovuto contestare la legalità della quota di consegna fissata per quel periodo . Ma essa non vi provvide e, poiché la decisione con cui la Commissione le comunicò quel limite è da tempo divenuta definitiva, non può farlo oggi in sede di annullamento di un' ammenda ( cfr . sentenza 10 dicembre 1986, causa 41/85, Sideradria / Commissione, Racc . pag . 3917, punto 10 della motivazione ).
4 . Sulla base delle considerazioni che precedono, vi suggerisco di respingere il ricorso introdotto il 15 novembre 1985 dalle Ferriere San Carlo SpA e, a norma dell' articolo 69, paragrafo 2, regolamento di procedura, di condannare la ricorrente alle spese .
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