Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
I - L' oggetto del ricorso
1 . Nella causa in esame il regno di Danimarca chiede l' annullamento parziale, per quanto riguarda le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, delle decisioni della Commissione 28 agosto 1985, n . 85/450/CEE e n . 85/451/CEE, relative alla liquidazione dei conti presentati dallo stesso Stato membro per le spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia", per gli esercizi 1980 e 1981 ( 1 ).
2 . Passiamo ora all' oggetto della controversia .
3 . In forza del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 805 ( 2 ), relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, questa comporta un sistema di restituzioni all' esportazione il cui obiettivo è quello di compensare la differenza tra i prezzi dei prodotti praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità ( art . 18 ).
4 . Le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e i criteri per la determinazione del rispettivo importo sono dettati dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 885 ( 3 ).
5 . In applicazione dell' art . 18, n . 5, del regolamento n . 805/68, la Commissione ha fissato, in particolare col regolamento 29 gennaio 1980, n . 187 ( 4 ), le restituzioni all' esportazione da concedere nel suddetto settore per il 1980 e il 1981 . L' elenco dei prodotti interessati e gli importi delle restituzioni risultano dall' allegato al regolamento . In esso figurano, in particolare, i preparati e le conserve di carne bovina rientranti nella voce 16.02 BB III b ) 1 della tariffa doganale comune, e per i quali gli importi delle restituzioni da pagare dipendono dalla percentuale di carne bovina che tali preparati e conserve contengono . L' allegato di cui è causa precisa che si tratta di percentuali "di carni della specie bovina ( escluse le frattaglie ed il grasso )".
6 . Oggetto della presente controversia è proprio l' interpretazione da attribuire alla locuzione "carni della specie bovina ( escluso (...) il grasso )" in ciò si risolve il problema dibattuto .
7 . Il problema è, in sostanza, se la predetta locuzione comporti l' esclusione, nel calcolo del tenore di carne del prodotto finito, di tutto il grasso di qualsiasi natura, oppure se una parte del grasso, ai fini delle restituzioni all' esportazione, possa essere considerata come facente parte della carne .
8 . Il Regno di Danimarca sostiene che il concetto di "grasso" di cui trattasi si riferisce soltanto al grasso aggiunto, non facente parte dei tessuti della carne, dal momento che quest' ultima può contenere un tenore intrinseco di grasso che il ricorrente stima fino a un massimo del 30 %.
9 . La Commissione respinge invece tale interpretazione, ritenendo che ai fini del calcolo delle restituzioni all' esportazione debbano essere escluse tutte le specie di grasso, naturale o aggiunto, visibile o meno e occorra attenersi esclusivamente al tenore di carne priva di grasso accertato a seguito di analisi .
10 . Conformemente a ciò, la Commissione ha negato con le decisioni impugnate il finanziamento per gli anni 1980 e 1981 delle restituzioni all' esportazione di preparati di carne bovina, per un importo pari, rispettivamente, a 18 175 950,25 e 31 664 013,16 DKR .
11 . A sostegno del proprio ricorso, il Governo danese deduce due mezzi :
a ) Le decisioni impugnate si fondano su un' interpretazione errata del regolamento n . 187/80 della Commissione e degli altri regolamenti relativi alle restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine per il 1980 e il 1981, di guisa che la Commissione ha violato l' art . 2 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 5 ), in forza del quale sono finanziate le restituzioni all' esportazione verso i paesi terzi concesse in conformità alle norme comunitarie nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati agricoli;
b ) La Commissione stessa non ha rispettato il termine prescritto dall' art . 5 del regolamento n . 729/70 per la liquidazione definitiva dei conti del FEAOG, per cui essa non può più far valere un argomento di diritto di cui non si è avvalsa in tempo utile .
12 . Esaminiamo singolarmente questi mezzi di ricorso .
II - Il primo mezzo : l' errata interpretazione dei regolamenti che fissano le restituzioni all' esportazione
13 . A - Secondo il governo danese, il concetto di "carni bovine" dev' essere inteso, in mancanza di criteri specifici del diritto comunitario, nella sua accezione comune, cioè quella di muscolatura dello scheletro con il suo contenuto naturale di grasso, sia visibile che intramuscolare .
14 . In base ai criteri adottati dalle autorità danesi, potrebbe essere considerato normale un tenore di grasso naturale della carne fino al 30 %. Pertanto, essendo il grasso una parte naturale della carne intrinseca a questo prodotto, il grasso che andrebbe escluso ai fini della determinazione delle restituzioni all' esportazione sarebbe soltanto quello aggiunto alla carne nel preparato finale .
15 . Anche il Regno Unito, ammesso ad intervenire nel procedimento, propone un' interpretazione del regolamento vicina ( ma non identica ) a quella propugnata dalla Danimarca . Secondo il Regno Unito, in mancanza di criteri specifici di diritto comunitario, l' espressione "carni bovine" va interpretata in modo ragionevole e conformemente al buon senso . Per tale motivo, secondo una prassi tratta dal "Meat Products and Spreadable Fish Products Regulation 1984", esso ha considerato tale espressione come corrispondente a quella di carne bovina magra (" lean meat "), cioè al tessuto muscolare magro dopo l' eliminazione dei grassi visibili, che può tuttavia contenere fino al 10% di grasso non visibile . Di conseguenza, il Regno Unito interpreta la locuzione "carni della specie bovina ( escluse le frattaglie ed il grasso )" nel senso di "carni bovine magre, escluse le frattaglie ed il grasso visibile ".
16 . Ci si chiede se l' interpretazione sostenuta da questi due Stati membri possa essere accolta .
17 . B - Cominciamo con l' interpretazione letterale delle disposizioni pertinenti .
18 . Da questo punto di vista, va subito riconosciuto che il testo del regolamento di cui trattasi può dar luogo a indicazioni contraddittorie in ordine al suo significato .
19 . In primo luogo, l' allegato al regolamento n . 187/80 utilizzando la locuzione "carni della specie bovina ( escluso (...) il grasso )", tralascia ogni distinzione sulla natura del grasso da escludere . "Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ": a prima vista sembra quindi che, in mancanza di altri elementi che impongano una conclusione contraria, occorre escludere a tal fine dal concetto di carni bovine tutto il grasso di qualsiasi natura, aggiunto o naturale, visibile o intramuscolare . Poiché il legislatore comunitario non ha individuato alcuna di tali specie di grasso e dato che le carni bovine contengono naturalmente grasso, sembra che l' esclusione fra parentesi del grasso stia a significare che, nel caso particolare del prodotto di cui alla sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune, il grasso, anche naturale, non fa parte della carne bovina .
20 . Contrariamente a quanto asserito dal governo ricorrente, ciò non vuol dire che l' interpretazione della Commissione poggiante su una "nozione fittizia" di carne equivalga a un rifiuto del "significato naturale" o del concetto tradizionale e forse internazionale usuale di "carne" e di "carni bovine", che comprende il grasso naturale, visibile o intramuscolare .
21 . La Commissione intende sostenere che per determinare la percentuale di carne contenuta in un determinato preparato onde stabilire l' importo della restituzione, l' espressione "carni bovine" in questo caso particolare non può essere intesa isolatamente, ma va collegata alla successiva locuzione fra parentesi .
22 . Questa sembra pure essere l' interpretazione che meglio assieme alla disposizione controversa un significato utile .
23 . Difatti, supposto che "carni bovine" equivalga in linea di principio a "carni bovine compreso il loro grasso naturale", qualora il legislatore comunitario avesse inteso escludere ai fini del calcolo del tenore di carne del prodotto il "grasso aggiunto", proprio secondo la logica della tesi sostenuta dal ricorrente non sarebbe effettivamente necessario indicarlo, dato che le "carni bovine" non contengono naturalmente il grasso aggiunto . Come lo stesso governo danese ha fatto rilevare, questo si sostituirebbe alla carne, abbassando il relativo tenore del prodotto e incrementando la parte di quest' ultimo che è composta da ingredienti diversi dalla carne .
24 . Stando così le cose, il fatto che il legislatore comunitario abbia voluto precisare che le carni bovine da prendere in considerazione siano senza grasso sembra voler significare che esso abbia voluto escludere dal calcolo del tenore di carne tutto il grasso naturale e non soltanto il grasso aggiunto ( o questo e il grasso naturale visibile, come sostiene il Regno Unito ).
25 . E certo che il regolamento n . 187/80 si riferisce, oltre al grasso, anche alle frattaglie, che normalmente non sono considerate come facenti parte della carne . Secondo il governo britannico, ciò "sembra indicare che il tipo di grasso di cui trattasi appartiene alla stessa categoria delle frattaglie, ossia delle parti animali facilmente separabili, in generale, dalla carne magra e che non formano parte integrante di questa ".
26 . A suffragio di tale tesi militerebbe anche il fatto che nella tariffa doganale comune il grasso e le frattaglie animali formano l' oggetto di una definizione separata, quali prodotti distinti della carne e dei preparati a base di carne ( 6 ); orbene, secondo il governo britannico, è evidente che solo il grasso animale separabile dalla carne può essere messo in commercio come prodotto distinto .
27 . Ciò non impedisce, tuttavia, che anche in opere di riferimento come quella menzionata dalla Commissione nella sua relazione di sintesi sulla liquidazione dei conti del FEAOG e citata dalla Danimarca a sostegno della propria tesi ( Source Book for Food Scientists ), vengono considerati come facenti parte della carne ( intesa nel senso di "tutte le parti commestibili del muscolo legate allo scheletro ") "la lingua, il diaframma, il cuore, l' esofago" nonché "gli ossi, la pelle, i tendini, i nervi e i vasi sanguigni normalmente presenti nel tessuto muscolare ". Altri documenti, anch' essi menzionati dal ricorrente, indicano a loro volta un insieme di componenti della nozione di carne differenti da quelli testé richiamati .
28 . Cionondimeno, la terminologia non sembra universale e nulla impedisce che a seconda degli obiettivi perseguiti - scientifici, commerciali, tecnici o inerenti al calcolo delle restituzioni all' esportazione - si diano significati diversi alla stessa espressione, di guisa che non si può, a mio parere, trarre un argomento decisivo dal fatto che, oltre al "grasso", il regolamento controverso menzioni le "frattaglie ".
29 . E da notare peraltro che il titolo generale della rubrica dell' allegato del regolamento n . 187/80 corrispondente alla voce doganale 16.02 B III b ) 1 si riferisce alle "altre preparazioni e conserve contenenti carne o frattaglie della specie bovina", e solo più in basso, nelle sottovoci ex aa ) ed ex bb ), viene escluso dalla carne, oltre alle frattaglie, il grasso .
30 . Data l' indicazione fornita dal titolo - il quale distingue tra carne e frattaglie - l' esclusione espressa delle frattaglie entro parentesi dev' essere interpretata come un' imperfezione del testo ovvero conseguenza di uno scrupolo di chiarezza, tenuto conto delle oscillazioni terminologiche la cui esistenza ho già rilevato .
31 . Quanto al grasso, la sua collocazione tra parentesi, anziché nel titolo, lascia intendere che almeno in parte si sia voluto escludere qualcosa che in linea di principio rientra nel concetto di carne .
32 . Quest' ultima è una tesi che sembra corroborata dal fatto che il testo della corrispondente voce della tariffa doganale comune non fa menzione dell' esclusione del grasso di carne contenuto nei preparati ( grasso che secondo l' interpretazione del Regno Unito può essere solo quello intramuscolare ), contrariamente al regolamento n . 187/80 che l' esclude espressamente .
33 . L' impressione che si ritrae dalla lettura della disposizione è che il legislatore comunitario, usando le parentesi, abbia voluto mettere in chiaro che determinati ingredienti di origine animale che per le loro caratteristiche si avvicinano alla carne bovina, tanto da potersi confondere con quest' ultima nel prodotto finito, non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del rispettivo tenore di carne . Per questo esso ha fatto menzione delle frattaglie, che normalmente si distinguono dalla carne, ma che talvolta sembrano rientrare in questo concetto; per questo inoltre esso ha fatto menzione del grasso che, almeno se intramuscolare, può essere considerato parte integrante della carne, ma che nel prodotto finale non può essere tenuto distinto dal grasso aggiunto .
34 . In poche parole : si ha l' impressione che il legislatore comunitario abbia voluto precisare che le percentuali che esso indica, ai fini della determinazione delle restituzioni, siano di carne e soltanto di carne .
35 . Cionondimeno si deve riconoscere che la Commissione aveva ben più chiaro il proprio punto di vista al riguardo . Il ricorrente, nella replica, fornisce alcuni esempi à la carte .
36 . In particolare, il regolamento avrebbe potuto precisare la natura del grasso cui esso si riferisce o chiarire che le percentuali da esso stabilite vengono determinate a seguito di analisi .
37 . Da quanto precede discende quindi che i vocaboli impiegati nelle disposizioni di cui è causa non giocano in maniera inequivocabile in favore di una sola delle interpretazioni proposte .
38 . Tuttavia, se la formulazione adottata non consente di considerare l' interpretazione della Commissione come l' unica possibile, essa non consente nemmeno di considerare l' interpretazione danese come la più confacente al tenore letterale della norma .
39 . Quanto all' interpretazione propugnata dal Regno Unito, bisogna dire che nel testo dei regolamenti non si rinviene un chiaro sostegno alla distinzione proposta tra carne (" meat ") e carne magra (" lean meat "), in base alla quale poter attribuire alla locuzione "tenore di carne" il senso di "tenore di carne magra ". Anche se questa è l' interpretazione che forse meglio corrisponde alla nozione corrente di carne - quale è usata nel linguaggio comune e nella stessa terminologia della macellazione - essa non si fonda, in particolare, su alcuna solida giustificazione per la percentuale del 10% prescelta dal Regno Unito e appare basata solo sulla prassi in uso nel Regno Unito .
40 . C - E necessario perciò ricorrere ad altri elementi interpretativi per chiarire le nozioni da interpretare .
41 . D - Esaminiamo, innanzitutto, se il significato dato dalla Commissione trova conferma nell' interpretazione teleologica .
42 . Come risulta dal 10° punto della motivazione e dall' art . 10, n . 1, del regolamento n . 805/68, lo scopo del sistema delle restituzioni all' esportazione in questo settore è quello di favorire l' esportazione dei prodotti rientranti nella rispettiva organizzazione comune di mercato, onde "salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine ". Coprendo la differenza tra le quotazioni o i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e quelli in essere nella Comunità, le restituzioni rendono possibili le esportazioni, che in caso contrario sarebbero impossibili, e permette ai produttori comunitari di essere competitivi sui mercati esteri .
43 . Non si tratta necessariamente, come ha asserito la Commissione, di favorire l' esportazione dei prodotti di qualità più elevata .
44 . Comunque sia, il perseguimento dell' obiettivo generale di cui sopra deve tener conto degli elementi di cui all' art . 2 del regolamento n . 885/68, e tra questi ( art . 2, lett . a )), la situazione e le prospettive di evoluzione sul mercato comunitario dei prezzi dei prodotti e delle disponibilità esistenti .
45 . Orbene, secondo i dati forniti dalla Commissione, il mercato comunitario delle carni bovine negli anni '80 è stato caratterizzato da una situazione nettamente eccedentaria; di conseguenza, non sorprende che allo scopo di favorire lo smercio delle carni bovine le restituzioni concesse ai preparati fossero tanto più alte quanto maggiore era la percentuale di carne in essi contenuta .
46 . L' obiettivo del sistema delle restituzioni è indiscutibilmente presente e realizzato al suo grado più alto nell' interpretazione della Commissione . L' importo della restituzione è addirittura più che proporzionale rispetto alla percentuale di carne priva di grasso contenuta nel prodotto . Se si considerano, infatti, gli anni 1980 e 1981 si può constatare che, confrontando la fascia dell' 80% o più con quella del 60-80% di carne priva di grasso, l' importo delle restituzioni fissato per la seconda categoria non è di 3/4 dell' importo accordato alla prima, come risulterebbe dal rapporto tra le due percentuali, bensì di poco più della metà .
47 . Secondo la Commissione, l' obiettivo perseguito dal sistema delle restituzioni all' esportazione in questo settore è stato recentemente rafforzato dal fatto che il regolamento della Commissione 23 settembre 1985, n . 2672 ( 7 ), ha istituito un ulteriore scaglione del 90% del peso di carne, escluse le frattaglie ed il grasso .
48 . Bisogna riconoscere che, benché diversamente formulato allo scopo di correggere il riferimento all' asserito obiettivo di "promuovere l' esportazione di prodotti di alta qualità", l' argomento mette in risalto i dati forniti dall' interpretazione teleologica, alla luce del regolamento n . 187/80 .
49 . Dall' interpretazione danese, al contrario, risulta che potendosi sostituire il 30% della carne con grasso di qualsiasi natura - dato che i metodi di analisi non consentono, come si vedrà meglio in seguito, di distinguere il grasso naturale e il grasso aggiunto nel prodotto finito - lo smercio di carni bovine si riduce in ugual misura .
50 . La prima interpretazione incoraggia l' esportazione di preparati col più elevato tenore di carne possibile, in modo da alleggerire un mercato interno sovraccarico; l' interpretazione del ricorrente ci allontana un po' di più da tale obiettivo .
51 . A conclusioni identiche a quelle testé enunciate si perviene anche mediante la considerazione dell' aspetto economico delle esportazioni, un altro dei fattori presi in considerazione dall' art . 3, lett . d ), del regolamento n . 885/68 . Non ritengo che sia compatibile con tale elemento - come ha sostenuto anche la Commissione in udienza - la possibilità di utilizzare carni di qualità inferiore e persino di sostituire fino al 30% la carne con grasso di qualsiasi natura, ottenendo nondimeno le stesse restituzioni, malgrado il minor costo delle materie prime utilizzate .
52 . L' interpretazione del Regno Unito è già più vicina all' obiettivo sopra ricordato e costituisce indubbiamente il minimo che si possa esigere affinché esso possa considerarsi rispettato .
53 . E - A sostegno della propria tesi, il ricorrente si richiama inoltre, nella replica, alla genesi dei regolamenti relativi alle restituzioni nel settore delle carni bovine . Secondo lo stesso, il regolamento della Commissione 31 marzo 1977, n . 678 ( 8 ), che ha fissato per la prima volta le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine, ha stabilito un importo delle restituzioni identico per i preparati composti per l' 80% o più di carni bovine non bollite e per le materie prime che normalmente li compongono ( i quarti anteriori ). Orbene, una restituzione identica si otterrebbe soltanto mediante l' interpretazione del ricorrente, mentre l' interpretazione della Commissione condurrebbe, al contrario, all' attribuzione di una restituzione più bassa per i quarti anteriori utilizzati nei preparati, per i quali la restituzione sarebbe accordata per i quarti anteriori non preparati .
54 . La risposta che la Commissione fornisce a questo argomento è però tale da togliergli ogni efficacia probatoria . Si tratta, infatti, di prodotti diversi, con valori distinti e con prezzi diversi nei mercati di esportazione; secondo la Commissione, il fatto che le restituzioni siano state identiche all' epoca è puramente casuale, per una mera coincidenza cronologica fondata sulla valutazione allora effettuata del mercato e delle possibilità di smercio .
55 . Questa spiegazione è sorretta anche dal fatto, indicato dallo stesso governo danese, che tale parallelismo non esiste più in seguito al regolamento n . 678/77, giacché in alcuni casi gli importi delle restituzioni sono fissati a un tasso più alto e in altri a un tasso più basso, a seconda della valutazione, fatta a intervalli regolari, del mercato e delle possibilità di smercio . Ciò è quanto avviene nel regolamento n . 187/80, in forza del quale i preparati non bolliti contenenti l' 80% o più di carne danno diritto a una restituzione pari a 98,880 ecu o a 91,880 ecu per 100 kg di peso netto, a seconda delle restituzioni, mentre tali importi variano da 72,500 ecu a 95,000 ecu per i quarti anteriori non preparati .
56 . Non è possibile quindi dedurre dagli importi delle restituzioni un' eventuale volontà, da parte del legislatore comunitario, di sancire il parallelismo asserito dal governo danese, per cui l' argomento da questo addotto non è decisivo .
57 . Il governo danese e quello britannico fanno valere inoltre il fatto che i regolamenti che disciplinano il settore delle carni suine ( in particolare il regolamento 7 ottobre 1986, n . 3065/86 ( 9 )prescrivono che, ai fini delle restituzioni all' esportazione, si tenga conto del grasso di qualsiasi natura ed origine ( 10 ), il che significherebbe che se si fosse voluto escludere tutto il grasso per il caso analogo delle carni bovine, sarebbe stato fatto ugualmente un riferimento esplicito .
58 . Neanche quest' argomento sembra essere deciso, ed è inoltre reversibile . Per le carni bovine, cui si riferisce la controversa frase tra parentesi, si è voluto istituire un sistema diverso da quello delle carni suine; è possibile affermare perciò che, dato che la logica insita in quest' ultimo sistema è meno evidente, si è ritenuto necessario precisare che ai fini delle restituzioni venivano inclusi nel tenore di carne del prodotto tutti i grassi, contrariamente a quanto avviene per i preparati di carne bovina, per i quali, in mancanza di indicazioni, i grassi sono tutti esclusi .
59 . Né ritengo che, da un punto di vista ermeneutico, possa trarsi un argomento decisivo dal fatto che la Commissione abbia presentato, il 29 ottobre 1985, una proposta di regolamento al Consiglio in ordine alla classificazione delle merci nella sottovoce 16.02 B III b ) 1 aa ) 33 della nomenclatura ripresa nell' allegato del regolamento n . 2672/85, proposta che è sfociata nel regolamento 4 febbraio 1986, n . 244/86 ( 11 ), in riferimento all' allegato del regolamento della Commissione n . 149/86 ( 12 ).
60 . Per il governo danese, tale circostanza dimostrerebbe la debolezza dell' interpretazione data dalla Commissione al regolamento n . 187/80 e ai regolamenti analoghi .
61 . Per la Commissione la summenzionata proposta, elaborata sulla base di un caso reale di errata classificazione di una merce sottoposta ad analisi dalle autorità danesi, ha semplicemente confermato le norme in vigore, dato che essa si era resa necessaria per evitare interpretazioni erronee e per garantire - così come è raccomandato nella motivazione del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n . 97/69, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della tariffa doganale comune ( 13 )- un' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune .
62 . Qualsiasi conseguenza voglia farsi derivare dall' esistenza di questa proposta per l' interpretazione di norme anteriori mi sembra perciò un coltello a due lame, e non mi pare quindi che su di essa si possa fondare un argomento, in un senso o nell' altro .
63 . Lo stesso si potrebbe dire in ordine al regolamento della Commissione 31 luglio 1986, n . 2429/86 ( 14 ), che ha stabilito una procedura comune per la determinazione del tenore di carne dei preparati e delle conserve di carni bovine ed ha definito il grasso come "grasso ( comprese le materie grasse della carne considerata )".
64 . Ciò che se ne può dedurre in favore delle tesi esposte dal ricorrente e dal governo britannico è che - malgrado le difficoltà esistenti in seno al Consiglio - dal 1986 esistono norme chiare che prima non esistevano .
65 . F -Passiamo ora all' esame degli aspetti di carattere tecnico .
66 . In udienza è emerso che il tenore di carne dei prodotti di cui trattasi può essere determinato soltanto all' analisi; sempre in udienza, si è avuta conferma del fatto che l' analisi chimica, come il ricorrente aveva ammesso nella replica, non consente di distinguere il grasso naturale, visibile o meno, dal grasso aggiunto .
67 . La distinzione fatta valere dal ricorrente limita perciò seriamente l' efficacia del controllo mediante analisi del prodotto finito, in quanto costringe ad attribuire una maggiore importanza al controllo visivo effettuato sul luogo di produzione, insieme alla pesatura delle materie prime .
68 . Tuttavia, come la Commissione ha fatto rilevare, la questione controversa consiste nello stabilire quale restituzione all' esportazione debba essere pagata per un determinato prodotto finito, il che rende necessaria la determinazione del relativo tenore di carne ( senza grasso, aggiunge la Commissione ). Stando così le cose, qualsiasi controllo effettuato nella fase della produzione assume un' importanza secondaria rispetto a quello effettuato sul prodotto finito, tanto più che il primo, basato su una valutazione fatta visivamente del tenore di grasso del prodotto, contrariamente al controllo mediante analisi comporta sempre un certo aspetto arbitrario e soggettivo .
69 . Ciò non toglie che le imprese nel corso della produzione siano in grado di determinare con sufficiente precisione quali restituzioni all' esportazione verranno loro pagate per la produzione prevista, in funzione della quantità e della natura delle materie prime impiegate, e possano in tal modo programmare le proprie attività produttive . Ciò è consentito dal controllo empirico fatto dall' "occhio esperto", controllo che, come il ricorrente ha precisato nella replica, può essere ulteriormente perfezionato confrontando la materia prima esaminata con fotografie a colori delle carni con diversi contenuti di grasso stabiliti mediante analisi .
70 . Altra cosa però è il controllo del prodotto finito, che deve necessariamente essere effettuato attraverso un processo di analisi .
71 . Benché sussistessero dubbi in ordine alla possibilità di applicare, qualche anno addietro, metodi di analisi chimica basati sul tenore di azoto, oppure in ordine al "carattere normale" dal punto di vista della prassi commerciale o industriale del concetto di "carne magra determinata a seguito di analisi", sta di fatto che l' agente del governo danese ha precisato in udienza che detti metodi ( per il governo britannico internazionalmente riconosciuti, e che a quanto sembra sono quelli sanciti nel regolamento n . 2429/86 ) vengono utilizzato nel suo paese già da diversi anni .
72 . Non sorprende perciò che la Commissione si basi sui risultati di tali analisi per il controllo del tenore di carne priva di grasso, allorché vengono accordate, nell' ambito della politica agricola comune, restituzioni all' esportazione per i preparati a base di carne bovina .
73 . Comunque sia, si può innanzitutto concludere che neanche i dati tecnici del problema contraddicono l' interpretazione sostenuta dalla Commissione, né essi costringono a seguire l' interpretazione sostenuta dalla Danimarca e dal Regno Unito .
74 . Al contrario, sono propenso a credere che i problemi tecnici sopra esposti giochino a favore dell' interpretazione della Commissione .
75 . Infatti, poiché l' analisi non permette di distinguere il grasso naturale dal grasso aggiunto nel prodotto finito, l' interpretazione del ricorrente permette l' aggiramento di qualsiasi controllo del prodotto, sostituendosi la carne con grasso aggiunto in quantità superiori a quelle consentite dalla normativa comunitaria .
76 . La circolare inviata dal ministero danese dell' agricoltura, prodotta come allegato 5 del ricorso, sembra illustrare tale problema .
77 . Tra i diversi metodi di calcolo proposti vi compare il seguente : % di carne all' analisi = % di carne priva di grasso all' analisi + % di grasso all' analisi .
78 . Sembra quindi che le autorità danesi, in ordine al controllo analitico dei preparati di carne bovina, non facciano alcuna distinzione tra grasso naturale e grasso aggiunto, nell' aggiungere alla percentuale di carne priva di grasso all' analisi la percentuale di grasso di qualsiasi origine e natura, onde accertare la percentuale di carne all' analisi che, a suo parere, permetta di far rientrare il prodotto in uno degli scaglioni fissati per il calcolo della restituzione .
79 . Il metodo che sembra volersi in tal modo proporre non permette un controllo tale da prevenire le manipolazioni fraudolenti .
80 . Anche a prescindere dall' ipotesi di frode, l' interpretazione del ricorrente, implicando l' applicazione di un coefficiente di correzione del 30% per la determinazione del tenore massimo ammesso di grasso intramuscolare, abbassa i limiti della carne priva di grasso all' analisi, contemplati nel regolamento, dall' 80, 60, 40 e 20 %, rispettivamente al 56, 42, 28 e 14 %.
81 . Ciò significa che, considerato che la carne bovina di qualità superiore contiene grasso in una misura tra il 2 e il 5%, viene pagato l' importo più alto della restituzione sia per una merce il cui tenore di carne senza grasso è tra 95 e 98%, che per un prodotto in cui detto tenore sia appena del 56%, mentre il restante 44% può essere costituito da altri ingredienti .
82 . Ciò significa altresì che ai fini del calcolo delle restituzioni questa categoria di prodotti anziché essere suddivisa in modo armonico in scaglioni omogenei del 20% del peso della carne senza grasso, viene ad includere una categoria superiore con uno scaglione la cui ampiezza è del 44%, mentre le altre tre seguono ad intervalli del 14 %.
83 . Del resto, non sembra che il limite del 30% di grasso che il governo danese considera ammissibile per la carne bovina sia giustificato a sufficienza dal punto di vista del diritto comunitario .
84 . In primo luogo, come la Commissione ha fatto rilevare, non v' è norma comunitaria che di esso faccia menzione . Saranno allora applicabili i criteri nazionali, ai quali rinvierebbe il silenzio del legislatore comunitario .
85 . Tuttavia, anche se il governo danese per giustificare la scelta di detta percentuale fa valere il fatto che il tenore naturale di grasso dei quarti anteriori oscilla tra il 18 ed il 36%, nessuna giustificazione convincente è stata però addotta per il valore preciso del 30%, anziché un altro valore che poteva del resto risultare più logico .
86 . Non solo non è possibile trovare un fondamento plausibile per il tasso del 30% di grasso naturale ( visibile e non ) ammesso dal governo danese, ma nemmeno per il tasso del 10% di grasso non visibile proposto dal governo del Regno Unito ci è fornita, come si è visto, una giustificazione incontrovertibile .
87 . In ogni caso, nessuna di tali interpretazioni si rivela idonea a garantire un' interpretazione "comunitaria" della locuzione controversa .
88 . G - Da quanto precede consegue che le interpretazioni proposte dai due Stati membri non garantiscono l' auspicabile uniformità nell' applicazione del diritto comunitario .
89 . Orbene, come la Corte ha già affermato, "le organizzazioni comuni dei mercati agricoli (...) possono assolvere la loro funzione soltanto se le disposizioni cui esse danno luogo vengono uniformemente applicate in tutti gli Stati membri", e di conseguenza "le descrizioni delle merci che sono oggetto di tale organizzazione devono perciò avere la stessa portata in tutti gli Stati membri" ( sentenza 18 giugno 1970, causa 74/69, Hauptzollamt Bremen / Krohn, Racc . 1970, pag . 451, punto 8 della motivazione ( 15 )).
90 . In conseguenza di ciò, come ha sottolineato la Commissione, viene a crearsi una distorsione della concorrenza rispetto agli Stati membri che adottano l' interpretazione restrittiva del regolamento, dal momento che gli operatori economici danesi ( e in minor misura quelli britannici ) possono ottenere la stessa restituzione per prodotti che contengono una percentuale più bassa di carne senza grasso .
91 . Orbene, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 7 febbraio 1979, cause 11/76, Paesi Bassi / Commissione, e 18/76, Repubblica federale di Germania / Commissione ( 16 ), nell' ambito del sistema contemplato dagli art . 2 e 3 del regolamento 21 aprile 1970, n . 729/70, è necessaria un' "interpretazione restrittiva" delle condizioni per il finanziamento delle spese da parte del FEAOG, considerata soprattutto la finalità di detto regolamento .
92 . La Corte ha infatti affermato che :
"sarebbe (...) in contrasto col principio della parità di trattamento degli operatori economici dei vari Stati membri, nell' ambito dell' attuazione della politica agricola comune, il fatto che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una certa norma, gli operatori di questo Stato a danno di quelli di altri Stati membri, in cui venga seguita un' interpretazione più restrittiva;
(...) se fra gli Stati membri si verifica una siffatta distorsione della concorrenza, nonostante i mezzi disponibili per garantire l' interpretazione uniforme del diritto comunitario nell' intera Comunità, essa non può venire finanziata dal FEAOG, ma deve in ogni caso restare a carico dello Stato membro interessato ".
93 . Orbene, stando alle indicazioni fornite dalla Commissione, gli altri Stati membri ( eccetto il Lussemburgo, nel quale il regolamento non trova applicazione ) applicano le norme controverse conformemente all' interpretazione che la Commissione ritiene corretta .
94 . Stando così le cose, poiché la prassi seguita dalle autorità danesi deriva da un' errata interpretazione del diritto comunitario, "la Commissione non sarebbe tenuta ad imputare al FEAOG le spese effettuate su tale base, a meno che l' errata interpretazione potesse essere imputata ad un' istituzione della Comunità" ( 17 ).
95 . Mi sembra che proprio su questo punto la posizione della Commissione nei confronti del ricorso proposto dalla Danimarca cominci a vacillare .
96 . In primo luogo, le divergenze di vedute tra gli Stati membri sono rivelatrici delle difficoltà d' interpretazione cui la disposizione controversa ha dato luogo .
97 . In secondo luogo, ci si chiede se il comportamento della Commissione sia poi così ineccepibile da rendere impossibile rinvenire in esso elementi che abbiano potuto contribuire a indurre la Danimarca in errore .
98 . Ci si chiede, in ogni caso, se le circostanze che hanno indotto la Danimarca ad applicare il regolamento controverso non abbiano potuto rafforzare l' interpretazione che essa aveva dato, nella convinzione che tale interpretazione sarebbe stata ugualmente accolta dalla Commissione .
99 . H - Passiamo ora la problema delle divergenze nelle varie versioni linguistiche .
100 . Tale questione è stata sollevata dalla Commissione nel controricorso, confrontando la versione in lingua danese con le altre . Il ricorrente nella replica ha preso spunto da tale circostanza per riservarsi il diritto di imputare all' istituzione convenuta la responsabilità per la disuguale chiarezza delle formulazioni adottate .
101 . Al riguardo vorrei innanzitutto ricordare la giurisprudenza della Corte secondo cui, in caso di discordanze linguistiche, "è (...) preferibile cercare di giungere ad una soluzione dei punti controversi senza dare la preferenza all' una o all' altra versione" ( 18 ); la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme fa escludere che in caso di dubbio il testo di una disposizione venga considerato isolatamente, ed esige al contrario che esso sia interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali ( 19 ).
102 . In modo ancora più incisivo, la Corte ha affermato che "le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e perciò, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in questione dev' essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte" ( 20 ).
103 . La Commissione ha precisato che il proprio argomento è fondato sulla versione in lingua danese del regolamento n . 187/80, mentre le altre versioni linguistiche le erano servite per trovar conferma in modo forse più chiaro dell' interpretazione derivante dalla versione danese .
104 . Innanzitutto, però, è da segnalare la differenza che intercorre tra la costruzione grammaticale usata nella versione in lingua danese e le altre : "ikke (...) fedt" sembra corrispondere, per l' esattezza, a "ma non (...) il grasso" (" mais non (...) la graisse", "but not (...) fat ").
105 . La formulazione impiegata mi sembra indubbiamente meno forte .
106 . Tuttavia, essa non è incompatibile con l' interpretazione della Commissione, dato che ad essa possono essere applicati i criteri ermeneutici precedentemente esposti .
107 . Concludo quindi, in ordine al primo mezzo, nel senso che gli argomenti addotti dalla Danimarca e dal Regno Unito non mi inducono a ritenere che la Commissione abbia interpretato in modo erroneo le disposizioni impugnate .
108 . Passiamo quindi al secondo mezzo di ricorso .
III - Il secondo mezzo : la violazione, da parte della Commissione, dell' art . 5 del regolamento n . 729/70
109 . A - Il governo danese sostiene che la Commissione, procedendo, in contrasto con quanto disposto dall' art . 5 del regolamento n . 729/70, alla liquidazione dei conti per il 1980 e il 1981 con notevole ritardo rispetto al termine di un anno ivi prescritto, è venuta meno a un' obbligazione di agire e non può pertanto far valere una nuova tesi giuridica .
110 . Se ho ben capito, tale mezzo può essere suddiviso in due parti .
111 . B - Nella prima, la Danimarca asserisce che la Commissione non si è attenuta al termine prescritto dal regolamento per la liquidazione dei conti . La stessa Commissione ammette il ritardo e lo giustifica con il sovraccarico di lavoro dei suoi servizi .
112 . Tuttavia, tale circostanza non è di per sé tale da sanare le eventuali irregolarità commesse dagli Stati membri nel concedere restituzioni all' esportazione e da impedire al FEAOG di negare il finanziamento delle spese non effettuate conformemente alle norme comunitarie, in contrasto con quanto dispone l' art . 2 del regolamento n . 729/70 .
113 . Dalla giurisprudenza della Corte ( 21 )si evince che nell' ordinamento comunitario, poiché il trattato non si limita ad imporre ai soggetti a cui esso si applica degli obblighi reciproci, l' inadempimento degli obblighi incombenti alle istituzioni comunitarie non può dispensare gli Stati membri dall' adempiere i propri obblighi, salvo i casi espressamente previsti .
114 . Dalla precitata sentenza 13 novembre 1964 ( pag . 1213-1214 ) emerge inoltre che uno Stato membro non può far valere l' inosservanza di un termine da parte di un' istituzione comunitaria per giustificare una qualsiasi infrazione del diritto comunitario da esso commessa prima che tale termine fosse scaduto . Stando così le cose, non sussiste evidentemente alcun nesso causale tra l' inosservanza della Comunità e la violazione commessa dallo Stato membro .
115 . Lo stesso dicasi per la presente causa, nella quale come fa rilevare la Commissione, le infrazioni imputabili al ricorrente furono commesse nel 1980 e nel 1981, mentre l' inosservanza del termine da parte della Commissione è avvenuta, per la prima volta, solo il 1° gennaio 1982 .
116 . C - La seconda parte del mezzo mi sembra però meritevole di una diversa valutazione .
117 . Infatti il governo danese, facendo valere che la Commissione non può sostenere un "criterio giuridico nuovo" una volta scaduto il termine prescritto dal regolamento per la liquidazione dei conti, asserisce in sostanza che applicando la propria interpretazione alla decisione del 1985 di rigetto parziale dei conti presentati per gli anni 1980 e 1981, e considerate le circostanze in cui ciò è avvenuto, la Commissione ha arrecato pregiudizio al legittimo affidamento del regno di Danimarca all' approvazione dei conti da esso presentati .
118 . Ci si chiede quali elementi possano indurci a ritenere fondato tale vizio .
119 . Non si può asserire che il criterio giuridico applicato nelle decisioni impugnate sia in assoluto nuovo .
120 . La Commissione sostiene - senza che sia stato provato il contrario - di non aver mai proposto un' interpretazione diversa da quella adottata nelle decisioni di cui trattasi . Essa non ha, semplicemente, mai avuto motivo di accorgersi prima dell' errore di interpretazione del ricorrente, e tale opportunità le si è presentata solo nel luglio 1984 nel corso di una visita di controllo .
121 . L' interpretazione da essa data alle disposizioni controverse era persino stata trasmessa, già nel novembre 1979, all' Irlanda, in risposta a un quesito che le autorità irlandesi le avevano posto, mentre il governo danese, da parte sua, non ha mai chiesto alla Commissione chiarimenti sullo stesso problema .
122 . Ora, a mio giudizio, tocchiamo qui il primo dei due punti che ci offrono gli elementi essenziali utili per valutare la posizione del ricorrente in ordine alla questione del legittimo affidamento .
123 . Infatti la Commissione, messa al corrente nel 1979 dalle autorità irlandesi dall' esistenza di dubbi sull' interpretazione delle formulazioni contenute nel regolamento n . 187/80, non ha diffuso la risposta data all' Irlanda in modo da evitare un' applicazione errata di tali norme da parte degli altri Stati membri .
124 . La Commissione avrebbe dovuto prendere tale iniziativa in forza del proprio dovere di sollecitudine e di buona amministrazione, nonché dei doveri generali che su di essa incombono in forza dell' art . 155 del trattato e, a quanto pare, essa non può far valere, per giustificare l' omissione, eventuali difficoltà di carattere amministrativo o burocratico .
125 . Così, non sono stati usati "tutti i mezzi disponibili per garantire l' applicazione uniforme del diritto comunitario" cui la Corte faceva riferimento nelle precitate sentenze 7 febbraio 1979, quale condizione per il rifiuto del finanziamento da parte del FEAOG .
126 . Né sembra che l' omissione della Commissione al riguardo sia compensata dal fatto che la Danimarca non ha chiesto chiarimenti sull' interpretazione da darsi all' espressione controversa .
127 . E dubbio che ad esso incombesse al riguardo un obbligo di pari intensità rispetto a quello che incombeva alla Commissione .
128 . Per altro verso, nulla permette di dubitare della buona fede del ricorrente circa l' interpretazione del regolamento, che esso considerava corretta e che adottava, come esso ha chiarito, alla luce delle prassi e dei metodi commerciali e industriali in uso nel proprio territorio, senza porsi il problema della possibilità di interpretazione divergenti .
129 . Inoltre, la Commissione aveva approvato i conti presentati dalla Danimarca per il 1977, il 1978 e il 1979, senza sollevare alcuna obiezione sul finanziamento delle restituzioni all' esportazione per i preparati di carni bovine .
130 . Sicuramente, come ha ribattuto la Commissione, i dati risultanti dai prospetti inviati dalle autorità danesi insieme alle corrispondenti relazioni annuali non contenevano sufficienti precisazioni sul significato dei vocaboli utilizzati, precisazioni dalle quali poter ricavare indicazioni certe sull' interpretazione adottata dalla Danimarca .
131 . E certo che - a prescindere dalle eventuali critiche che possa suscitare l' omissione da parte della Commissione del controllo delle dichiarazioni del ricorrente relative alla liquidazione dei conti - l' approvazione di questi ultimi per diversi anni ha contribuito a rafforzare nella Danimarca la convinzione della correttezza del proprio comportamento .
132 . Del resto, anche se ho proposto di considerare corretta l' interpretazione della Commissione, una tale interpretazione non era, alla luce delle norme vigenti, l' unica possibile, poiché non v' è dubbio che esse potevano avere altri significati compatibili con la sua formulazione letterale, come dimostrano le divergenze di interpretazione cui l' ambiguità delle disposizioni ha dato luogo .
133 . Se a ciò si aggiunge che la versione in lingua danese del regolamento è, come si è già visto, meno incisiva, l' interpretazione data dalla Danimarca alle disposizioni di cui è causa per gli anni 1980 e 1981 dovrà essere necessariamente valutata in un' ottica molto particolare .
134 . E giocoforza concludere, pertanto, che la somma degli elementi che ho appena esposto è stata tale da creare nelle autorità danesi la convinzione che la propria interpretazione fosse corretta e a far sorgere in esse un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione avrebbe continuato a procedere alla liquidazione dei conti come aveva fatto negli anni precedenti .
135 . Alla luce di quanto precede, si deve altresì concludere che la Commissione, mancando alla diligenza che le era imposta, ha contribuito con tale omissione all' errore del ricorrente o, quanto meno, non ha fatto quanto poteva fare per evitarlo .
136 . Ritengo, quindi, che il ricorrente abbia diritto ad ottenere il riconoscimento delle spese da parte del FEAOG con la concessione delle restituzioni all' esportazione oggetto della presente controversia .
137 . D - Nella replica, il ricorrente ha dedotto un altro mezzo .
138 . Con tale mezzo il ricorrente sostiene che sarebbe stato preferibile valutare l' interpretazione assertivamente errata della Danimarca nell' ambito di un ricorso per inadempimento ex art . 169 del trattato, dal momento che l' uso della procedura di liquidazione dei conti senza limiti di tempo e senza le garanzie dell' art . 169 del trattato sarebbe inammissibile .
139 . Il mezzo dedotto dal ricorrente non è ammissibile, in quanto tardivo .
140 . Ritengo che in ogni caso esso non avrebbe potuto mettere in questione la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione .
141 . La Corte ha già avuto modo di chiarire, nella sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15 e 16/76, Francia / Commissione ( 22)2, che i due procedimenti sono indipendenti l' uno dall' altro, in quanto perseguono finalità diverse e sono disciplinati da norme diverse ( punto 26 della motivazione ); il procedimento per trasgressione ha lo scopo di far accertare e far cessare il comportamento di uno Stato membro che sia in contrasto col diritto comunitario ( punto 27 ). Detto procedimento è quindi essenzialmente rivolto verso il futuro, ed ha lo scopo di porre fine o di evitare la ripetizione di un comportamento illecito . Il procedimento di liquidazione dei conti, a sua volta, ha lo scopo, nella fase attuale dell' evoluzione del diritto comunitario, di accertare non soltanto il carattere effettivo e la regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, senza che la Commissione possa derogare alle norme imperative da applicare ( punto 28 ); tale procedimento è quindi essenzialmente rivolto verso il passato e consente di trarre le conseguenze finanziarie dalle infrazioni al diritto comunitario commesse nell' ambito della gestione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica agricola comune .
142 . La proposizione del ricorso per inadempimento ai sensi dell' art . 169 del trattato non è pertanto da considerare condizione necessaria o mezzo sostitutivo perfetto per il diniego del finanziamento nell' ambito della liquidazione dei conti da parte del FEAOG .
143 . Ciò è tanto più vero in quanto giusta la costante giurisprudenza della Corte ( cfr . p . es ., sentenza citata, punto 27 della motivazione ), la Commissione è libera di proporre il ricorso di cui all' art . 169 e, soprattutto, di rinunziare a darvi seguito una volta cessato l' inadempimento, senza che tale rinunzia implichi il riconoscimento della liceità del comportamento criticato .
IV - Conclusione
144 . Alla luce di quanto sopra esposto, concludo nel senso che il primo mezzo del ricorso sia respinto, e che il mezzo dedotto dal ricorrente nella replica sia dichiarato irricevibile ( e che, in ogni caso, venga disatteso ).
145 . Viceversa, ritengo che il fatto che il FEAOG non abbia approvato le spese e concesso le restituzioni all' esportazione nelle circostanze a cui si riferisce il presente ricorso, sia tale da arrecare pregiudizio al legittimo affidamento che il ricorrente riponeva nel riconoscimento di dette spese .
146 . Per tale motivo, vi propongo di accogliere il ricorso annullando le decisioni impugnate e di condannare la Commissione alle spese, comprese quelle provocate dall' intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .
(*) Tradotto dal portoghese .
( 1 ) GU L 267 del 9.10.1985, pag . 7 e 10 .
( 2 ) GU L 148 del 28.6.1968, pag . 24 .
( 3 ) GU L 156 del 4.7.1968, 156, pag . 2 .
( 4 ) GU L 23 del 30.1.1980, pag . 11 .
( 5 ) GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 .
( 6 ) Si vedano i capitoli 2, 15 e 16 della tariffa doganale comune .
( 7 ) GU L 253 del 24.9.1985, pag . 18 .
( 8 ) GU L 84 del 1°.4.1977, pag . 41 .
( 9 ) GU L 285 dell' 8.10.1986, pag . 17 .
( 10 ) Cfr . anche la voce corrispondente alla tariffa doganale comune .
( 11 ) GU L 30 del 5.2.1986, pag . 8 .
( 12 ) GU L 19 del 25.1.1986, pag . 24 .
( 13 ) GU L 14 del 21.1.1969, pag . 1 .
( 14 ) GU L 210 del 1°.8.1986, pag . 39 .
( 15 ) Cfr . anche i punti 4, 9 e 10 della motivazione .
( 16 ) Racc . 1979, pag . 245 e 343, rispettivamente ai punti 9 e 8 della motivazione .
( 17 ) Sentenza 27 gennaio 1981, causa 1251/79, Italia / Commissione, Racc . 1981, pag . 205, in particolare pag . 221, punto 17, della motivazione .
( 18 ) Sentenza 3 marzo 1977, causa 80/76, Kerry Milk / Minister for Agriculture and Fisheries, Racc . 1977, pag . 425, in particolare pag . 435 .
( 19 ) Sentenza 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschmiske / Raad van Arbeid, Racc . 1979, massima 1, pag . 2717 .
( 20 ) Sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Regina / Bouchereau, Racc . 1977, pag . 1999, in particolare pag . 2010, punto 14, della motivazione ; cfr . anche sentenze 7 febbraio 1979, cause 11/76 e 18/76, citate, Racc . 1979, pag . 245, in particolare pag . 278, 343, e 383 .
( 21 ) Sentenza 13 novembre 1964, cause riunite 90 e 91/63, Commissione / Lussemburgo e Belgio, Racc . 1964, pag . 1199, in particolare pag . 1213 .
( 22 ) Racc . 1979, pag . 321, in particolare pag . 339 .
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