Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Col presente ricorso la società anonima Cockerill-Sambre chiede l' annullamento della decisione 9 ottobre 1985 con cui la Commissione le ha inflitto un' ammenda di 22*750 ECU per superamento, nel quarto trimestre del 1983, di quote di produzione per prodotti siderurgici della categoria IV .
La soluzione della lite presuppone l' interpretazione e l' applicazione nel caso concreto dell' art . 11, n . 4, della decisione della Commissione 28 luglio 1983, n . 2177/CECA "che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica" ( 1 ).
E' noto che le quote sono stabilite trimestralmente . Detta disposizione stabilisce che
"durante il trimestre in corso le imprese, previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate, possono procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune relative allo stesso trimestre ".
2 . La ricorrente fa carico alla Commissione di limitarsi ad un' interpretazione letterale di questa disposizione, trascurando la realtà economica e mettendo ingiustamente a suo carico il superamento di cui trattasi .
E' pacifico - la Commissione l' ha del resto tenuto presente nel ridurre l' entità dell' ammenda - che la Cockerill-Sambre ha avuto difficoltà produttive in seguito all' incendio, nel gennaio del 1983, degli impianti di Valfil . Era quindi logico che, in particolare per far fronte agli impegni nei confronti dei clienti, essa si valesse della facoltà offertale dalla disposizione sopraccitata cedendo, nel quarto trimestre del 1983, una parte della propria quota ad altri produttori fra cui la Thyssen .
E' vero che questa, nel primo trimestre del 1984, più precisamente il 15 febbraio, le ha a sua volta ceduto una parte di quote di 4*892 tonnellate, dichiarando trattarsi di una "restituzione" sulla quota del trimestre precedente .
3 . Con la Commissione ritengo che questa restituzione fosse tardiva e che il quantitativo di cui trattasi non potesse essere detratto, per intero o fino a un determinato limite, dal superamento addebitato alla Cockerill-Sambre .
Indipendentemente infatti dalla loro natura, gli accordi di diritto privato da questa stipulati con la Thyssen - la quale avrebbe lavorato "per conto terzi" per la ricorrente e si sarebbe impegnata a restituirle all' inizio del trimestre seguente le parti di quote non usate - non possono essere opposti alla Commissione e non possono derogare all' ambito trimestrale imposto dalla normativa di cui trattasi .
Questa è stata istituita con decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n . 2794/CECA, "che stabilisce una disciplina di quote di produzione d' acciaio per le imprese dell' industria siderurgica" ( 2 ), la cui motivazione è in proposito esplicita .
Considerato che i mezzi d' azione contemplati dall' art . 57 del trattato CECA non bastavano a far fronte alla crisi manifesta causata dal crollo della domanda d' acciaio, il punto 4 della motivazione contempla l' istituzione di "quote per trimestre, per permettere alle imprese di decidere i loro programmi di produzione, ma anche per dare alla Commissione, quando fissa nuove quote per il trimestre successivo, la possibilità di tener conto delle variazioni dell' offerta e della domanda e dell' esperienza acquisita ".
Con la sentenza Lucchini avete tenuto a
"sottolineare che il carattere trimestrale è un elemento essenziale del regime delle quote instaurato con la decisione n . 2794/80" ( 3 ).
Per essere detratta dall' eccedenza non contestata della produzione della Cockerill-Sambre, la restituzione da parte della Thyssen avrebbe dunque dovuto avvenire prima della scadenza del quarto trimestre del 1983, non già il 15 febbraio 1984 .
4 . Questo modo di vedere è forse troppo formalista, come sostiene la Cockerill-Sambre, puramente contabile e perde di vista la realtà economica?
Non lo credo e sono anzi persuaso del contrario . Senza essere smentita la Commissione, nella controreplica, ha sostenuto che nel trimestre di cui trattasi la produzione delle due imprese si è risolta nel superamento effettivo della somma delle loro quote .
Solo la tolleranza del 3%, contemplata dall' art . 11, n . 1, ha consentito
- di non infliggere un' ammenda alla Thyssen il cui superamento - 4*812 tonnellate - è rimasto entro il margine di tolleranza, cioè 9*851 tonnellate,
- d' infliggere un' ammenda alla Cockerill-Sambre unicamente per il superamento di 910 tonnellate, malgrado un' eccedenza effettiva di 4*432 tonnellate, tenuto conto del margine di tolleranza di 3*522 tonnellate .
Se, benché effettuata nel primo trimestre del 1984, fosse stata ammissibile, la restituzione da parte della Thyssen sarebbe stata imputata al margine di tolleranza relativo al trimestre precedente . Non è questo lo scopo della tolleranza stessa, la quale è destinata a correggere le incertezze delle previsioni, non già a costituire un "abbuono" usabile a posteriori .
Siamo qui nel centro della realtà economica che dev' essere tenuta presente dal punto di vista tanto delle imprese, quanto della Comunità .
A proposito della seconda, il compito della Commissione consiste nel disciplinare la produzione complessiva dei prodotti siderurgici . Per far ciò essa stabilisce delle quote entro un ambito trimestrale che consente di farle variare in relazione alla congiuntura economica, ed essa ne controlla l' osservanza onde garantire l' efficacia del dispositivo per porre rimedio allo stato di crisi manifesta .
Per quanto riguarda le imprese, la realtà economica impone che si dia una certa flessibilità alla rigidità di questo sistema di riferimento . Varie possibilità sono offerte a tale scopo, fra cui le due seguenti che abbiamo visto nella presente causa :
- la cessione, totale o parziale, di quote la quale consente in particolare di far fronte a difficoltà congiunturali e di produzione,
- la tolleranza di superamento del 3% la quale tiene conto della specificità di questo tipo di produzione che non consente previsioni assolutamente precise .
Questo sistema può funzionare unicamente grazie alla vigilanza della Commissione ed alla responsabilità comunitaria dei produttori . Ciò dimostra, ancora una volta, "che il carattere trimestrale è un elemento essenziale del regime delle quote ".
Discostarsene, come la Cockerill-Sambre vi chiede di attribuirle il diritto di fare, sarebbe in contrasto con lo scopo di questa normativa e ne menomerebbe gravemente l' efficacia permettendo in particolare - come ho dimostrato - a qualsiasi impresa di cedere, scaduto il periodo, non più quote propriamente dette bensì parti di margini di tolleranza determinati a posteriori .
Concludo quindi per il rigetto del ricorso proposto dalla Cockerill-Sambre a carico della quale vanno perciò poste le spese della presente causa .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 208 del 31.7.1983, pag . 1 .
( 2 ) GU L 291 del 31.10.1980, pag . 1 .
( 3 ) Causa 179/82, Racc . 1983, pag . 3083, e più precisamente punto 20 della motivazione, pag . 3094 .
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