Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Due imprese siderurgiche, l' una belga, la Fabrique de Fer de Charleroi SA, e l' altra tedesca, la Dillinger Huettenwerke AG, chiedono l' annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 1985, n . 2760/85/CECA ( 1 ) che ha aggiunto un nuovo art . 14 D alla decisione 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA, che aveva prorogato il sistema di vigilanza e la disciplina di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( 2 ).
2 . Ai sensi di tale art . 14 D,
"la Commissione può concedere ulteriori quote supplementari sino ad un massimo di 25*000 tonnellate per trimestre ad un' impresa che :
3 . - sia l' unica del settore nel paese in cui è stabilita,
4 . - si trovi in difficoltà eccezionali anche dopo aver ricevuto il supplemento di quota di cui alle disposizioni dell' art . 14,
5 . - non abbia ricevuto aiuti in virtù delle disposizioni della decisione n . 1018/85/CECA della Commissione ".
A - L' oggetto del ricorso
6 . Entrambe le ricorrenti chiedono, nella replica, che la Corte consideri i ricorsi come diretti anche contro l' art . 14 C della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA ( 3 ), che ha prorogato per altri due anni il sistema di vigilanza e la disciplina di quote di produzione . Tale art . 14 C corrisponde all' art . 14 D della decisione n . 2760/85, ad eccezione della terza condizione formulata in quest' ultimo articolo, che è stata soppressa .
7 . Per le ricorrenti si tratta di un semplice mantenimento o di una conferma della disciplina dell' art . 14 D, comportante una mitigazione delle condizioni di applicazione, in grado di provocare distorsioni alla concorrenza ancora più rilevanti nei confronti degli operatori discriminati in quanto non esclude più la concessione di una quota supplementare quando l' impresa beneficiaria abbia ricevuto aiuti, in precedenza considerati incompatibili .
8 . A parere della ricorrente Fabrique de fer, non si tratterebbe neppure, alla luce del disposto dell' art . 58, n . 3, del trattato CECA, di una vera e propria "proroga" della disciplina delle quote di produzione, ma di una sua modifica .
9 . La Commissione si oppone a quello che considera un ampliamento dell' oggetto del ricorso in grado di aprire una discussione in ordine alle categorie di aiuti ammessi a norma del nuovo art . 14 C e quindi sulla portata delle nuove distorsioni alla concorrenza da esso provocate .
10 . Dal canto mio, sono favorevole all' accoglimento della domanda delle ricorrenti .
11 . Anche se riguardante una decisione individuale, credo che il precedente costituito dalla sentenza Alpha Steel ( 4 ) sia l' espressione di principi generali di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale che vanno applicati anche nella presente controversia . Sarebbe contrario a tali principi esigere che i ricorrenti proponessero un nuovo ricorso contro una norma che, nel corso del procedimento, è venuta a sostituire la precedente, mantenendo sostanzialmente la stessa disciplina e dando luogo semplicemente ad un adeguamento o ad un rafforzamento degli argomenti iniziali .
B - Le decisioni impugnate nell' ambito della disciplina delle quote
12 . La crisi dell' industria siderurgica, che si è manifestata in forma acuta a partire dal 1975, ha indotto la Commissione a intervenire, in un primo momento indirettamente, al fine di contrastare gli effetti di un eccesso di capacità strutturale della produzione . Di conseguenza, sono stati stabiliti, tra il luglio 1977 e il giugno 1980, programmi di consegna che le imprese erano invitate ad applicare . Tale azione indiretta si è rivelata nel frattempo insufficiente e pertanto la Commissione ha adottato, in base agli artt . 47 e 58 del trattato CECA, la decisione 31 ottobre 1980, n . 2794/80/CECA che ha istituito una disciplina di quote di produzione a partire dal 31 ottobre 1980 . Tale disciplina di quote è stata più volte prorogata e modificata, in particolare con la decisione n . 234/84 e, più di recente, con la decisione n . 3485/85 .
13 . L' art . 14 della decisione n . 234/84, successivamente modificato dalle decisioni nn . 1243/85 e 2760/85, è stato adottato al fine di consentire la concessione di aumenti delle quote di produzione e di consegna nel mercato comune nei casi in cui le imprese si trovassero a far fronte a difficoltà eccezionali dovute al livello del tasso di riduzione trimestrale fissato per talune categorie di prodotti . Lo stesso art . 14 ha stabilito i criteri di fissazione di tali aumenti .
14 . Tuttavia, la Commissione ha ritenuto, in varie occasioni, che tali criteri non consentano di tener conto, in tutti i casi, delle situazioni specifiche delle imprese pregiudicate dalla disciplina delle quote, in modo da consentir loro di superare le difficoltà eccezionali da essa derivanti o, comunque, di conseguire più facilmente gli obiettivi di tale disciplina in presenza dei casi particolari che possono verificarsi . Per questo motivo sono state adottate successive modifiche all' art . 14 della decisione n . 234/84, tra cui l' art . 14 D, che ha stabilito i nuovi criteri in base ai quali viene concessa, alle condizioni ivi definite, un' integrazione della quota addizionale . La decisione n . 3485/85 ha soppresso, come sappiamo, una delle condizioni richieste da tale art . 14 D per la concessione della quota supplementare .
C - La natura delle decisioni e il problema della ricevibilità dei ricorsi
15 . a)*Tanto la decisione n . 2760/85 quanto la decisione n . 3485/85 non sono dirette a destinatari certi e individuati presentando invece una formulazione generale ed astratta .
16 . Tuttavia, le ricorrenti in particolare la ricorrente nella causa 360/85, asseriscono che entrambe le decisioni nascondono, relativamente all' art . 14 D e successivamente all' art . 14 C, una vera e propria decisione individuale diretta a favorire un' impresa danese, la Det Danske Stalvalsevaerk ( DDS ), la sola che, a loro dire, sia in grado di beneficiare del meccanismo stabilito da tale norma .
17 . Nel sistema del trattato CECA le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone giuridiche contro le decisioni della Commissione, che differiscono da quelle di cui all' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, sono diverse a seconda che si tratti di decisioni generali o di decisioni individuali .
18 . Com' è noto, solo le imprese e le associazioni sono autorizzate a proporre tali ricorsi .
19 . Esse possono però solo impugnare le decisioni ( e raccomandazioni ) individuali che le riguardino e le decisioni ( e raccomandazioni ) generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere nei loro confronti ( art . 33, 2° comma, del trattato CECA ).
20 . La Corte ha già chiarito a quali condizioni tali requisiti possono considerarsi soddisfatti .
21 . Per quanto riguarda le decisioni individuali, non è necessario che esse siano dirette al ricorrente, ma basta che, pur essendo dirette nei confronti di terzi, ledano i suoi interessi (" lo concernono ") in modo tale da consentirgli di dimostrare un interesse reale all' annullamento della decisione, senza che esso debba essere necessariamente l' unico o quasi unico soggetto interessato ( 5 ).
22 . Per quanto riguarda le decisioni generali, due sono i requisiti di ricevibilità contemplati dall' art . 33, 2° comma, del trattato CECA .
23 . In primo luogo, è necessario - ma sufficiente - che il ricorrente adduca formalmente uno sviamento di potere, allegando ragioni pertinenti a sostegno delle sue affermazioni che dovranno essere provate solo al momento della discussione sul merito della controversia ( 6 ).
24 . In secondo luogo, si richiede che lo sviamento di potere pregiudichi il ricorrente . A mio parere, la Corte interpreta tale requisito in forma sufficientemente ampia : non deve necessariamente trattarsi di una "falsa" decisione generale che dissimuli deliberatamente una decisione individuale; sono ammissibili i ricorsi contro vere e proprie decisioni generali, qualora il ricorrente sia l' oggetto o, quanto meno, la vittima del preteso sviamento di potere ( 7 ).
25 . Le recenti sentenze nelle cause riunite 140, 146, 221 e 226/82 ( 8 e nella causa Finsider ( 9 ), in cui i rispettivi ricorsi sono stati considerati ammissibili, sembrano espressione di un' interpretazione non restrittiva di tale requisito .
26 . La distinzione tra una decisione individuale e una decisione generale va operata, secondo la Corte ( 10 ), non in relazione alla forma, ma al contenuto e alla portata dell' atto . Si tratta di una distinzione che, come ha dichiarato la Corte, rileva non soltanto al fine di determinare le condizioni di ricevibilità del ricorso, ma anche al fine di definire l' insieme degli argomenti che il ricorrente può legittimamente addurre a sostegno del ricorso proposto .
27 . Nel caso di specie, entrambe le ricorrenti fanno valere un vizio di sviamento di potere nelle decisioni impugnate . Contemplando la possibilità di concedere una quota supplementare, oltre alla quota addizionale, alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all' art . 14 D ( successivamente 14 C ), la Commissione non avrebbe mirato alla realizzazione degli obiettivi del trattato CECA, in particolare la salvaguardia del mercato comune dell' acciaio in una situazione di crisi, ma alla concessione di una quota supplementare all' impresa siderurgica danese DDS .
28 . La Commissione avrebbe quindi inteso risolvere un caso particolare sotto la parvenza di una decisione a cui essa avrebbe dato una formulazione generale ed astratta .
29 . Che tale fosse la situazione sarebbe già provato quindi dal fatto che la DDS sia l' unica in grado di beneficiare dell' attribuzione della quota supplementare contemplata dall' art . 14 D e C : anche in altri paesi della Comunità esiste una sola impresa siderurgica, ma nessuna di esse soddisfa agli altri requisiti necessari . Tale sarebbe il caso dell' Irlanda, citato dalla ricorrente Fabrique de fer, dell' Olanda e del Lussemburgo, citati dalla ricorrente Dillinger : l' impresa irlandese non fabbricherebbe prodotti soggetti alla disciplina delle quote e le imprese olandese e lussemburghese non avrebbero ottenuto incrementi di quote ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84 .
30 . La Commissione contesta le affermazioni delle ricorrenti su questo punto : l' impresa irlandese ha una produzione soggetta alla disciplina delle quote e non sarebbe teoricamente escluso che l' impresa olandese si trovasse a far fronte a difficoltà eccezionali . La Commissione non include il Lussemburgo nell' elenco dei tre paesi aventi una sola impresa siderurgica .
31 . L' argomento delle ricorrenti è tuttavia suffragato dal richiamo alla comunicazione del Consiglio del 25 luglio 1985 in cui esso rende noto di avere dato parere favorevole al progetto di decisione della Commissione diretto a modificare la decisione n . 234/84, relativa alla disciplina delle quote "a beneficio del solo produttore di acciaio danese ".
32 . Anche ove non si ritenga trattarsi di una decisione individuale dissimulata, ma di una decisione generale, a parere delle ricorrenti le norme in esame restano viziate da sviamento di potere .
33 . In fondo, considerando, ai fini della "garanzia di approvvigionamento (...) per quanto concerne i prodotti siderurgici", l' impresa che "sia l' unica del settore nel paese in cui è stabilita", la Commissione riconoscerebbe ad uno Stato membro un diritto a vedere il suo approvvigionamento assicurato da un' impresa nazionale, in violazione dei principi e obiettivi fondamentali del trattato CECA e delle regole basilari della disciplina delle quote . Infatti, le decisioni di cui è causa, tentando di garantire a un' impresa la sua sopravvivenza attraverso la concessione di mezzi supplementari al fine di consentirle di evitare difficoltà eccezionali ( 11 ), avrebbero una finalità incompatibile con l' obiettivo, contemplato dall' art . 2 di detto trattato, di conseguire "la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività"; nel contempo esse violerebbero le norme che impongono una ripartizione equa dei sacrifici fra tutte le imprese della Comunità, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro ubicazione geografica .
34 . In definitiva, tendendo ad assicurare l' approvvigionamento di un mercato nazionale attraverso l' unica impresa ivi stabilita, le decisioni impugnate contribuirebbero alla disgregazione del mercato comune in totale contrasto con i principi fondamentali che lo disciplinano .
35 . b)*Esprimo il mio parere su tale questione preliminare del ricorso .
36 . Aggiunti o inseriti in decisioni di contenuto essenzialmente normativo, gli artt . 14 D e 14 C sono formulati in maniera tale da poter essere applicati a tutte le imprese che, attualmente o in futuro, si trovino o vengano a trovarsi nelle situazioni obiettive ivi definite .
37 . Tuttavia, un ristretto ma significativo insieme di circostanze avvicina "pericolosamente" le decisioni impugnate alla natura di decisioni individuali adottate per risolvere il caso dell' impresa danese DDS .
38 . La decisione n . 2760/85 è stata adottata alla fine di settembre del 1985 per produrre effetti dal 1° luglio ( un trimestre ), ma in un momento in cui rimaneva un solo semestre di validità .
39 . Si sapeva che, quanto al primo trimestre, solo la DDS avrebbe beneficiato di tale decisione e proprio in considerazione degli interessi di tale impresa il Consiglio aveva espresso parere favorevole al progetto di decisione, come se quest' ultima si dovesse applicare solo all' impresa stessa .
40 . Quanto al secondo trimestre, la stessa Commissione riconosce, nei controricorsi, che è "prevedibile che nessun' altra impresa soddisferà alle condizioni contemplate dall' art . 14 D per il quarto trimestre 1985 ".
41 . Ciò significa che, per tutto il breve periodo di validità di due trimestri, si sapeva o si prevedeva che solo la DDS sarebbe stata in grado di beneficiare della decisione n . 2760/85, così come è effettivamente avvenuto .
42 . Se così fosse, non vedo come la decisione che è venuta a sostituire la precedente per il periodo successivo non sarebbe inficiata dallo stesso vizio .
43 . Tale circostanza sarebbe a tal punto connessa al merito della questione che, se considerata decisiva, comporterebbe l' annullamento delle decisioni per sviamento di potere .
44 . Tuttavia, la Corte ha già sottolineato, a più riprese ( 12 ), "la natura di regolamento di un atto non viene poi meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto, in relazione con la sua finalità ".
45 . Come avviene in molti casi, sono situazioni individuali che provocano l' adozione di provvedimenti di carattere generale e che vengono così a trovarsi al centro delle discussioni che sfocieranno nell' adozione dei provvedimenti stessi .
46 . Se consideriamo tali provvedimenti come vere e proprie decisioni generali, come sostiene la Commissione, ciò non osta intanto alla possibilità di impugnarli sulla base di uno sviamento di potere, così come contemplato dall' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, qualora si ritenga che siano orientate a finalità non legittime .
47 . Sotto questo aspetto, ritengo che le ricorrenti abbiano addotto ragioni pertinenti, o plausibili, a sostegno della loro censura di sviamento di potere nei confronti delle decisioni impugnate e soddisfino così ad uno dei requisiti posti dall' art . 33, 2° comma, per la ricevibilità del ricorso .
48 . Rimane da esaminare il requisito secondo cui tale sviamento di potere deve riguardare le ricorrenti .
49 . La ricorrente nella causa 351/85 fa valere di essere in concorrenza diretta con la DDS, unica beneficiaria delle decisioni di cui è causa, dato che produce acciai della categoria II per la quale è stata riconosciuta la maggior parte delle quote concesse all' impresa danese .
50 . Anche se fosse certo che solo una parte della quota di produzione può essere venduta nel mercato comune, delle due l' una : o è possibile alla Commissione diminuire i tassi di riduzione nel calcolo delle quote di produzione attribuite all' insieme delle imprese siderurgiche, o, al contrario, per evitare un' incidenza negativa sui prezzi, la Commissione interviene fissando tassi di riduzione più elevati onde abbassare la produzione complessiva dell' industria siderurgica comunitaria .
51 . Nel primo caso, come afferma la ricorrente, l' aumento globale delle quote, da ripartire tra le imprese, non impedisce che, in applicazione della decisione impugnata, 25*000 tonnellate vadano detratte da tale importo rimanendo riservate alla DDS .
52 . Nel secondo caso, anche se la Commissione volesse intervenire attraverso i tassi di riduzione per compensare il calo dei prezzi, sarebbero tutte le altre imprese, compresa la ricorrente, a sopportare le conseguenze di riduzioni di produzione più consistenti .
53 . Dal canto suo, la ricorrente nella causa 360/85 sostiene altresì che la sua posizione nel mercato la pone in concorrenza diretta con la DDS così che le sue possibilità di vendita diretta sono direttamente e notevolmente pregiudicate dalla concessione di una quota speciale a quest' ultima impresa .
54 . Infatti, la produzione della DDS ammontava nel 1984, secondo la ricorrente, a circa 460*000 tonnellate di cui 310*000, ossia circa 2/3, consistevano in lamiere quarto ( categoria II ) che formavano la quasi totalità della produzione della ricorrente .
55 . Analogamente, il 71,4% della quota addizionale ottenuta dalla DDS ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84 sarebbe ugualmente formato da lamiere quarto della categoria II .
56 . Dato che, della produzione totale di 310*000 tonnellate di lamiere quarto, circa 257*000 sono state esportate nel 1984, sarebbe lecito ritenere che il quantitativo supplementare di 100*000 tonnellate annue di cui la DDS è venuta a fruire sia stato in gran parte venduto negli altri paesi della Comunità .
57 . Di conseguenza, conclude la ricorrente, rimarranno ridotte le possibilità di impiego e di mercato delle imprese concorrenti .
58 . Ancora a parere della ricorrente, il fatto apparirà particolarmente evidente considerando le particolarità del regime delle quote .
59 . Infatti, secondo la ricorrente Dillinger-Huettenwerke, la Commissione fissa i tassi di riduzione della produzione in relazione al volume della domanda tentando così di adattare a questa l' entità dell' offerta . Perché la concessione di quote addizionali alle imprese per "difficoltà eccezionali" ai sensi dell' art . 14 non squilibri il mercato, l' art . 9 A della decisione n . 234/84 ( art . 9 della decisione n . 3485/85 ) dispone la creazione di una riserva massima del 3% della domanda globale di acciaio che va costituita ogni trimestre al momento della fissazione dei tassi di riduzione .
60 . Orbene, secondo la ricorrente - non contraddetta dalla Commissione - tale disposizione dell' art . 9 A non si applica al quantitativo supplementare di 100*000 tonnellate che supera così necessariamente il volume della domanda esistente .
61 . Ne conseguirebbero ripercussioni nefaste sulla disciplina dei prezzi, con effetti sfavorevoli sulla situazione della ricorrente, concorrente diretta della DDS, specialmente sul mercato tedesco .
62 . Tali conseguenze sarebbero tanto più funeste in quanto il coefficiente di utilizzazione della capacità produttiva della ricorrente per la categoria II raggiungerebbe, nel 1984, appena il 26,4%, contro il 51,2% della DDS, dovendosi calcolare che, con l' attribuzione della quota supplementare, tale tasso potrebbe aumentare a oltre il 60% per quanto concerne la DDS, contro il 26% per la ricorrente .
63 . Malgrado le circostanze addotte dalla ricorrente, possono sussistere dubbi in ordine al soddisfacimento, nel caso di specie, del requisito di cui all' art . 33, 2° comma, in fine, del trattato CECA ( 13 ).
64 . Le ricorrenti hanno del resto svolto i loro argomenti tenendo conto della loro posizione rispetto alla situazione particolare della DDS, come se si trattasse di una decisione individuale diretta a quest' ultima .
65 . Tuttavia suppongo di poter concludere in senso affermativo anche alla luce della giurisprudenza più recente della Corte, in precedenza citata ( vedansi note 7, 8 e 9 ).
66 . In primo luogo, il fatto di far valere la situazione concreta risultante dall' attribuzione di quote supplementari alla DDS costituisce una buona illustrazione del modo in cui le decisioni generali, assertivamente viziate da sviamento di potere, possono pregiudicare le ricorrenti . Nell' applicazione di tali decisioni si rivelano i loro eventuali effetti pregiudizievoli .
67 . In secondo luogo, anche se gli atti impugnati non sono stati adottati con l' intento o allo scopo di pregiudicare individualmente la posizione delle ricorrenti, è certo che queste ultime finiscono per essere loro "vittime" o da essi danneggiate in una situazione comune solo ad alcune imprese siderurgiche, quelle che sono in concorrenza con l' impresa beneficiata nella categoria di prodotti interessata dalle quote supplementari .
68 . Nel senso di una conclusione per la ricevibilità dei ricorsi ritengo che siano particolarmente eloquenti le versioni inglese e portoghese ( 14 ) del trattato CECA in cui sono impiegate, rispettivamente, le espressioni "affecting them" e "que as afecte", corrispondenti alle espressioni francese "à leur égard" e italiana "in loro riguardo ".
69 . Dato che quindi possono considerarsi soddisfatte le condizioni poste dall' art . 33, 2° comma, per la ricevibilità dei ricorsi, passo ad esaminare il merito della controversia .
D - Sul merito
70 . a)*Il vizio di sviamento di potere risiede in una discordanza tra lo scopo perseguito dal legislatore concedendo ad un organo o ad un' istituzione i poteri necessari per adottare un atto e lo scopo perseguito dall' autore di questo al momento della sua adozione ( sviamento di potere in senso soggettivo ) o tra tale scopo legale e il risultato obiettivamente perseguito nell' uso colpevolmente negligente dei poteri conferiti ( sviamento di potere in senso oggettivo ) ( 15 ).
71 . In entrambi i casi vi è sempre uno schema di razionalità teleologica sottostante all' esame dello sviamento di potere e fondato sul rapporto conflittuale tra l' atto adottato e il fine assegnatogli o da esso obiettivamente perseguito .
72 . Nel prosieguo, mi propongo di compiere l' esame di questo rapporto tra i fini e i mezzi .
73 . b)*In primo luogo, occorre identificare con chiarezza l' atto impugnato, assertivamente viziato da sviamento di potere .
74 . Ora, è chiaro che i ricorrenti impugnano solo le decisioni generali della Commissione nn . 2760/85 e 3485/85 ( art . 14 C ) e non un qualsiasi atto individuale di esecuzione di tali decisioni che attribuisca quote supplementari ad un' impresa in particolare .
75 . Così l' oggetto del ricorso è stato definito dalle ricorrenti nei rispettivi ricorsi, non essendo quindi validi gli argomenti relativi alla motivazione di tali atti individuali, salvo in quanto contribuiscano eventualmente all' esame dello sviamento di potere nelle decisioni impugnate .
76 . c)*Queste ultime sono state adottate nell' ambito dei poteri conferiti alla Commissione dal trattato CECA, in particolare dall' art . 58 .
77 . Dalla formulazione di tale norma non risulta direttamente, con palese chiarezza, tutta la serie di obiettivi perseguiti dagli autori del trattato nello stabilire la possibilità di ricorrere alla disciplina delle quote .
78 . Tuttavia è possibile trarne alcune precise indicazioni; d' altro canto, il rinvio ai "principi definiti agli artt . 2, 3 e 4" è un elemento di orientamento fondamentale; infine, la Corte ha precisato, nella sua giurisprudenza, quali sono gli obiettivi del regime delle quote che debbono tradursi nella sua disciplina .
79 . L' art . 58 del trattato CECA lascia trasparire, nella sua formulazione, alcuni degli obiettivi da esso perseguiti : viene istituito un regime di quote qualora i modi d' azione indiretti si rivelino insufficienti a superare "un periodo di crisi manifesta" provocata dalla "diminuzione della domanda" ( n . 1 ); le quote sono stabilite "equamente", "tenuto conto dei principi definiti agli artt . 2, 3 e 4" e in particolare della preoccupazione di assicurare "il mantenimento dell' occupazione" nelle imprese "il cui ritmo produttivo si sia rallentato al disotto del limite fissato" ( n . 2 ).
80 . Queste espressioni esprimono già un insieme di criteri e di obiettivi generali inerenti al regime delle quote la cui armonizzazione non può essere un' operazione semplice in tutti i casi .
81 . Tuttavia lo stesso art . 58, rinviando ai "principi definiti agli artt . 2, 3 e 4" intende significare che la disciplina delle quote deve salvaguardare i grandi obiettivi del trattato CECA o tenerne conto .
82 . La sintesi ne è operata all' art . 2 : "in virtù dell' instaurazione di un mercato comune" e tenendo presente l' obiettivo ultimo o a lungo termine dell' "espansione economica", dell' "incremento dell' occupazione" e del "miglioramento del tenore di vita", la Comunità europea del carbone e dell' acciaio "deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per se stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività, insieme tutelando la continuità dell' occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti ".
83 . L' art . 3 specifica tali obiettivi o le azioni che devono contribuire al loro conseguimento; l' art . 4 chiarisce quali sono le condizioni del mercato comune del carbone e dell' acciaio .
84 . Anche qui troviamo quindi un insieme di scopi disparati che, come la Corte ha rilevato nella sentenza Kloeckner ( 16 ), "devono dar luogo ad una costante conciliazione a seconda delle circostanze economiche" senza che si possa "quindi favorire uno di tali scopi a scapito di altri" ( 17 ).
85 . Nella pratica, in caso di contrasto tra gli obiettivi considerati separatamente, dovrà necessariamente anche riconoscersi all' uno o all' altro di essi la supremazia che alla Commissione sembri imposta "dai fatti e dalle circostanze economiche in base ai quali emana le sue decisioni" 17 .
86 . Problemi particolarmente acuti di conciliazione insorgono quando le istituzioni debbono applicare questi principi in una situazione di crisi grave, ponendo in moto i meccanismi contemplati nell' art . 58 ( 18 ).
87 . Istituendo la disciplina delle quote di produzione e approvando la normativa generale a cui essa dev' essere sottoposta, le istituzioni creano una sorta di "legalità di crisi" che deve rispettare, in quanto possibile, gli obiettivi del trattato .
88 . Parimenti, la Corte ha già avuto modo di precisare, in varie occasioni, quali siano gli obiettivi concreti di tale legalità di crisi .
89 . Come dichiarato nella sentenza Kloeckner ( 19 ), i mezzi di restrizione adottati al fine di conseguire "il risanamento del mercato" devono "consentire di conservare o di ristabilire, a lungo termine, la redditività delle imprese e di conservare in tal modo, per quanto possibile, l' occupazione che da essa dipende ". La Corte precisa poi che l' art . 58 "non impone tuttavia affatto alla Commissione l' obbligo di garantire ad ogni singola impresa un minimo di produzione in relazione agli specifici criteri di redditività e di sviluppo della stessa ": "scopo dell' art . 58 è il ripercuotere il più equamente possibile, sul complesso delle imprese, le restrizioni imposte dalla congiuntura economica, non già di garantire alle imprese un' occupazione minima in proporzione alla loro capacità" ( 20 ).
90 . Nella motivazione della sentenza Finsider ( 21 ), la Corte chiarisce ulteriormente che sia la decisione n . 2177/83 allora in vigore, che prorogava la disciplina delle quote, sia la decisione n . 2320/81, relativa al regime degli aiuti alla siderurgia, perseguivano "uno scopo comune, cioè quello di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare la competitività della siderurgia europea ".
91 . La formulazione di tale obiettivo rimane valida alla luce dei provvedimenti che hanno fatto seguito alla decisione n . 2177/83, in particolare le decisioni nn . 234/84 e 3485/85 .
92 . Evidentemente, l' evoluzione della situazione del mercato dei prodotti siderurgici ha imposto adeguamenti delle normative adottate .
93 . La decisione n . 234/84 è stata tuttavia adottata in un contesto di "persistenza della situazione di crisi manifesta" che ha reso opportuno, secondo la Commissione, "mantenere il sistema attuale, senza introdurvi modifiche sostanziali ". Infatti, secondo la motivazione della decisione, il tasso di utilizzo della capacità rimaneva estremamente basso, mentre "la notevole sovraccapacità degli impianti di produzione" costituiva "ancora un grave problema per l' intero settore ". Sul piano mondiale, lo squilibrio fra offerta e domanda rimaneva accentuato con un mercato ancora depresso .
94 . La situazione si era addirittura talmente deteriorata nel corso del secondo trimestre 1983 "che la Commissione, al fine di rafforzare la disciplina delle imprese, è stata costretta ad adottare misure complementari di regolamentazione del settore ".
95 . Già in ordine alla decisione n . 3485/85, è stato possibile constatare, nei relativi considerandi, che la situazione del mercato dell' acciaio nella Comunità era sensibilmente migliorata dall' inizio del 1984, sia sul piano della produzione che su quello della situazione finanziaria delle imprese .
96 . Ciò aveva permesso di ridurre le capacità eccedenti, mentre l' industria proseguiva la modernizzazione degli impianti e il miglioramento della competitività . Nel contempo, veniva constatato un aumento durevole dei prezzi dell' acciaio ma, per contro, come risultato delle ristrutturazioni anteriori, un' ulteriore diminuzione dell' occupazione .
97 . Tuttavia, la situazione sul mercato mondiale era caratterizzata ancora da uno squilibrio tra offerta e domanda, aggravato dalle misure statunitensi di restrizione delle importazioni e dalle incertezze risultanti dalle notevoli fluttuazioni del corso del dollaro .
98 . Così le previsioni della Commissione indicavano la necessità di un' ulteriore riduzione della capacità di produzione dell' ordine di 20 milioni di tonnellate d' acciaio laminato a caldo, divenendo indispensabile proseguire le misure di modernizzazione e di incremento della competitività .
99 . Per la Commissione, ciò significa che, se una buona parte del compito della ristrutturazione era stato compiuto, il successo non era ancora assicurato né la crisi superata .
100 . Diveniva ormai possibile escludere taluni prodotti ( categorie Id e V ) dalla disciplina delle quote in una prospettiva di ripristino dei meccanismi normali del mercato .
101 . Tuttavia, quanto agli altri, tra cui le lamiere quarto rientranti nella categoria II, le difficoltà rimanevano .
102 . Stando così le cose, rimanendo tuttavia come obiettivo a termine lo smantellamento progressivo della disciplina delle quote, si rivelava necessario prorogare tale disciplina che, come annunciava la Commissione, doveva rimanere "sostanzialmente nell' ambito delle norme esistenti ".
103 . d)*In questo contesto complessivo sono comparse, in primo luogo, la decisione 30 settembre 1985, n . 2760/85/CECA, contenente un nuovo art . 14 D e, in secondo luogo, la riproduzione modificata di tale articolo nella decisione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA ( art . 14 C ).
104 . I motivi dell' adozione di tale provvedimento sono esposti nei considerandi della decisione n . 2760/85 .
105 . Riunendoli sistematicamente, giungiamo alla conclusione secondo cui la decisione è stata adottata in relazione ai seguenti obiettivi :
106 . - rimediare alle "circostanze particolari" delle imprese che si trovano in "difficoltà eccezionali", anche dopo la concessione di quote addizionali;
107 . - più precisamente, "garantire la sussistenza" di un' impresa nei casi in cui essa sia l' unico produttore di acciaio di uno Stato membro, tenendo conto della necessità di assicurare "la fornitura di prodotti siderurgici di detto paese", che "deve dipendere in ampia misura da detta impresa", anche nell' ambito del mercato comune .
108 . Alla luce di questi obiettivi, le norme di cui è causa consentono di attribuire un incremento di quote supplementari all' impresa beneficiaria, sino ad un massimo di 25*000 tonnellate per trimestre .
109 . Riconosco che, ad un primo esame, non è facile ravvisare nella motivazione di tali decisioni la traccia delle finalità proprie alla disciplina delle quote, quali in precedenza descritte e in ordine alle quali l' art . 58 del trattato CECA concede alla Commissione i necessari poteri d' intervento .
110 . Probabilmente non è stata la ristrutturazione né l' aumento della competitività dell' impresa o delle imprese beneficiarie ad aver determinato l' adozione del provvedimento ma bensì la salvaguardia dell' esistenza dell' impresa stessa con la garanzia di un' "occupazione minima" a tal fine .
111 . In questi limiti, le decisioni impugnate, riconoscendo il diritto alla quota supplementare indipendentemente dai suoi effetti sulla competitività dell' impresa e mirando solo a garantire la sopravvivenza di quest' ultima, sembrano agire in contrasto con l' obiettivo di stimolare la ristrutturazione, sempre che non costituiscano un disincentivo .
112 . Difatti, almeno nell' immediato, non può dirsi che i provvedimenti di cui è causa siano motivati dalla preoccupazione di promuovere "la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività" ( art . 2 del trattato CECA ): la distribuzione razionale della produzione è in relazione, in primo luogo, alla distribuzione dei fattori della produzione, alla loro produttività e ai prezzi relativi e, in secondo luogo, all' ubicazione dei mercati, senza aver attinenza, in linea di principio, con il semplice fatto che si tratti dell' unica impresa siderurgica di un paese ( o di una regione ).
113 . E' pertanto dubbio che un provvedimento del genere si inserisca nel solco dei principi fondamentali del mercato comune, quali risultano dalla formulazione dell' art . 3, lett . a ) e b ), del trattato CECA, in quanto motiva essenzialmente l' attribuzione di una nuova quota supplementare con la garanzia dell' approvvigionamento di un mercato nazionale da parte di un' impresa situata nel suo territorio . In un vero e proprio mercato comune, la garanzia di approvvigionamento di un mercato dovrebbe trasferirsi dal piano nazionale a quello comunitario .
114 . Al riguardo, la Commissione traccia un parallelo con la sentenza Campus Oil ( 22 ) che le ricorrenti non considerano del tutto pertinente .
115 . Infatti, tale causa verteva su una questione insorta in ordine all' applicazione di un provvedimento nazionale restrittivo delle importazioni di prodotti petroliferi, che la Corte ha ritenuto giustificabile per motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell' art . 36 del trattato CEE .
116 . Le ricorrenti insistono sul fatto che nella fattispecie ci troviamo in un ambito istituzionale diverso e, inoltre, in un contesto di fatto diverso : l' approvvigionamento di prodotti petroliferi dipende in gran parte dai prodotti provenienti da altre zone del globo, in generale politicamente instabili, mentre la siderurgia è un settore che presenta una sovraccapacità strutturale di produzione nella Comunità . Il problema sarebbe particolarmente delicato per un paese come l' Irlanda, la cui situazione era direttamente in causa nella sentenza Campus Oil .
117 . Inoltre, secondo le ricorrenti, mentre per quanto riguarda i prodotti petroliferi non esistono mezzi realmente efficaci sul piano comunitario per fronteggiare una crisi, il trattato CECA ha organizzato un sistema comune di gestione degli approvvigionamenti in caso di crisi .
118 . Vedremo tuttavia in seguito che il richiamo alla sentenza Campus Oil non è del tutto da scartare .
119 . Menzionando esclusivamente motivazioni legate all' offerta, neppure le decisioni in esame pretendono di giustificarsi con l' adeguamento della produzione e delle capacità alla domanda, il cui andamento non ha probabilmente influito sulla loro adozione .
120 . Le decisioni possono persino contribuire ad aumentare ( in misura certamente marginale ) lo squilibrio in quanto le quote supplementari si aggiungono alla quota globale delle imprese della Comunità .
121 . D' altro canto, tali provvedimenti sono apparentemente estranei all' obiettivo di ripartire nel modo più equo possibile per l' insieme delle imprese i sacrifici resi necessari dalla congiuntura economica, creando, come sostengono le ricorrenti, un' ulteriore distorsione sul mercato a vantaggio di un' impresa o di una categoria di imprese e a scapito dei suoi concorrenti .
122 . Le decisioni impugnate hanno infatti come risultato, pur nella misura limitata dei quantitativi in esse stabiliti, una ridistribuzione della produzione e quindi una modifica delle posizioni relative alle imprese sul mercato ( 23 ).
123 . Vedremo poi che le "clausole di equità" esistenti nell' ambito della gestione di un regime di crisi possono essere tali da neutralizzare la portata di tale argomento .
124 . Comunque sia, l' esame delle considerazioni che precedono sembra indicare il riconoscimento dell' esistenza di uno sviamento di potere nella motivazione preponderante o determinante dei provvedimenti impugnati ( 24 ).
125 . e)*Spingiamo però l' esame un po' più a fondo .
126 . Osserviamo subito che, esplicitamente o implicitamente, le ricorrenti fanno valere la violazione del principio di non discriminazione a sostegno delle loro domande .
127 . In particolare, a seguito della concessione di quote supplementari, l' impresa beneficiaria sarebbe oggetto, senza una giustificazione oggettiva, di un trattamento più favorevole rispetto alle concorrenti .
128 . Infatti, non solo essa riceve una quota supplementare a condizioni tali che nessun' altra impresa potrebbe beneficiarne, ma ciò si verifica dopo che essa ha ottenuto incrementi di quote a norma dell' art . 14 delle decisioni di cui è causa .
129 . Sotto questo profilo, la ricorrente Fabrique de fer illustra la sua argomentazione con un raffronto tra l' andamento della sua produzione di lamiere e di quella dell' impresa DDS, nonché con l' andamento positivo dell' occupazione nell' industria siderurgica danese .
130 . Nel contempo, e benché il provvedimento sia basato sull' esigenza di garantire l' approvvigionamento del mercato nazionale, l' impresa beneficiaria approfitterebbe largamente delle possibilità di esportazione offerte nell' ambito del mercato comune .
131 . Sotto questo profilo, le ricorrenti fanno valere i dati sul valore delle esportazioni della DDS nel mercato comunitario, per giunta in un settore caratterizzato da una particolare tensione .
132 . La Corte ha già dichiarato ( 25 ) che "perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall' esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo ".
133 . Tuttavia, la Corte esige ( 26 ) che tali differenze obiettive e rilevanti siano in relazione agli "scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell' ambito della sua politica industriale relativa alla siderurgia europea ".
134 . Ho già espresso in precedenza i dubbi che possono nutrirsi al riguardo .
135 . Ci si può però chiedere se esistano altre motivazioni, nelle decisioni impugnate, tali da legittimarle in maniera inoppugnabile .
136 . f)*Tale ipotesi si potrebbe verificare per la tutela dell' occupazione ( artt . 2 e 58, n . 2, del trattato CECA ) minacciata dall' eventuale fallimento di un' impresa che si trovasse in difficoltà eccezionali .
137 . Il governo danese, interveniente nel procedimento a sostegno delle posizioni della Commissione, ha illustrato, al riguardo, la situazione della DDS e i rischi che potrebbero risultare per il mercato del lavoro e per la situazione sociale in Danimarca a seguito di una mancata concessione della quota supplementare .
138 . Tuttavia, la Corte ha già precisato 16 che il mantenimento, per quanto possibile, dell' occupazione nel settore è legato al "risanamento del mercato" in una prospettiva a lungo termine, in quanto lo scopo dell' art . 58 non è quello di garantire a ciascuna impresa un minimo di produzione .
139 . La Corte ha parimenti rilevato 16 che il riferimento al "mantenimento dell' occupazione" di cui all' art . 58, n . 2, è fatto in connessione con un determinato meccanismo di regolamentazione del mercato a cui, anche in questo caso, la Commissione non aveva fatto ricorso .
140 . Tuttavia, nella fattispecie, non si tratta di tutelare l' occupazione in un' impresa qualunque ma bensì nell' unica impresa siderurgica del paese in cui essa si trova .
141 . Ci si può chiedere se questa sia una circostanza rilevante nell' ambito delle motivazioni che giustificano l' attribuzione di quote supplementari .
142 . Ho già riconosciuto che tale motivazione poteva suscitare dubbi alla luce dei principi del mercato comune .
143 . Tuttavia, essa è presente anche nel codice degli aiuti ( 27 ) in cui, in materia di aiuti finanziari alla siderurgia, si è attribuita un' importanza particolare all' esistenza di un' unica impresa in uno Stato membro ( art . 2, n . 3 ).
144 . Comunque tale parallelo va fatto valere "cum grano salis ". Infatti, nel codice degli aiuti si richiede semplicemente che la Commissione tenga conto di tale situazione particolare nella valutazione delle domande di aiuto senza che ciò costituisca una condizione determinante .
145 . D' altro canto, tale circostanza rileva soltanto in ordine alle domande di aiuto presentate "nell' ambito del programma di ristrutturazione" e quando un' impresa ha un' incidenza "poco significativa" sul mercato comunitario .
146 . Esiste tuttavia un altro principio fondamentale che secondo la Corte presiede anch' esso alla politica anticrisi nel settore siderurgico : il principio di solidarietà ( 28 ).
147 . Tale principio si esprime nella possibilità di attribuire supplementi di quota, ai sensi dell' art . 14 delle decisioni relative alla disciplina delle quote, alle imprese che si trovino in difficoltà eccezionali .
148 . Com' è noto, l' esistenza di difficoltà eccezionali, anche dopo un aumento di quote ai sensi dell' art . 14, è un' altra delle condizioni poste dalle decisioni di cui è causa .
149 . Come rilevato dalla Commissione nelle sue risposte, l' art . 14 D o C, unitamente all' art . 14, è ispirato da motivi di equità nel senso che è diretto ad attenuare la rigorosità eccessiva della disciplina delle quote .
150 . Come la Corte ha già dichiarato ( 29 ), clausole di questo tipo presentano un' utilità e un valore incontestabili .
151 . E' necessario che esse intervengano nell' ambito di criteri obiettivi di definizione di tali difficoltà eccezionali, come avviene con lo stesso art . 14, dato che, trattandosi di una situazione di crisi generalizzata, viene colpito, più o meno, l' insieme delle imprese siderurgiche ( 30 ).
152 . Orbene, secondo le decisioni impugnate, il carattere specifico della situazione delle imprese relativamente a tutte quelle che rientrano nell' ambito di applicazione dell' art . 14 ( e quindi ricevono quote addizionali alle condizioni ivi contemplate ), in base al quale esse ( e solo esse ) possono ricevere una nuova quota supplementare a seguito di difficoltà eccezionali, risulta da un solo criterio : il fatto di essere l' unica impresa del paese in cui sono stabilite .
153 . E' possibile dubitare, con le ricorrenti, che tale criterio sia basato su un' applicazione ragionevole del principio di solidarietà .
154 . Come mette in rilievo la ricorrente Dillinger, alla luce di tale principio non si giustificherebbe, ad esempio, il fatto che risultassero discriminate le imprese in situazioni identiche che fossero le uniche esistenti in grandi regioni della Comunità non coincidenti con le frontiere di uno Stato .
155 . La tutela degli equilibri essenziali delle economie degli Stati membri è senza dubbio contemplata, come obiettivo, dall' art . 2 del trattato CECA che si richiama alla necessità di evitare, in tali economie, "turbamenti fondamentali e persistenti ".
156 . Proprio per rispondere a preoccupazioni di questo tipo - che non vengono direttamente in rilievo nella presente controversia - la Commissione ha adottato l' art . 16 delle decisioni in esame, che si applica alla Grecia e all' Irlanda .
157 . g)*A questo stadio del nostro esame, restiamo effettivamente con la sensazione di trovarci di fronte ad un caso limite in cui è possibile chiederci se siano stati o meno ecceduti i limiti di tolleranza nell' uso del potere discrezionale da parte della Commissione .
158 . E' noto che solo in casi estremamente rari la Corte ha considerato fondate le censure di sviamento di potere ( 31 ).
159 . Si è altresì pienamente a conoscenza degli aspetti dubbi che emergono nella fattispecie in esame e vanno valutati gli argomenti addotti .
160 . Si deve tuttavia necessariamente concludere che se le decisioni impugnate fossero considerate decisioni individuali, esse andrebbero annullate per sviamento di potere .
161 . Comunque, alla luce delle considerazioni svolte in prosieguo, ritengo che si tratti di vere e proprie decisioni generali .
162 . Il governo danese cita una sentenza della Corte, pronunziata nella causa Metallurgiki Halyps ( 32 ), in cui è stato riconosciuto che nell' uso dei suoi poteri discrezionali, la Commissione può tener conto di motivi di politica economica legati alle differenze di struttura, di grado di sviluppo e di tasso di sfruttamento delle capacità di produzione tra le imprese di un determinato Stato membro ( nel caso di specie, la Grecia ) e quelle degli altri Stati .
163 . Vero è che, nella stessa sentenza, viene sottolineato che "le conseguenze di detta crisi colpiscono tutte le imprese, quali che siano la loro ubicazione geografica e la loro situazione individuale di sviluppo", non essendo tali problemi esclusivi delle imprese elleniche ma comuni a "numerose altre imprese nell' intero ambito della Comunità" ( 33 ).
164 . Tuttavia la Corte si riferiva all' applicazione di norme generali esistenti che comportano l' equa ripartizione dei sacrifici imposti e non all' applicazione di una nuova disciplina per i casi particolari che la giustificassero .
165 . Pertanto, per quanto riguarda l' "adozione e l' adattamento della clausola speciale d' equità a favore delle imprese elleniche", la Corte ha concluso che essi "rientrano nella discrezionalità politica della Commissione" ( 34 ).
166 . Il governo danese ha effettuato un ampio esame dei problemi di sicurezza di approvvigionamento che possono porsi in un paese della Comunità quando esso abbia una sola impresa siderurgica in difficoltà nel suo territorio, non in relazione alla situazione attuale del mercato, ma in relazione alla necessità di disporre in ogni momento di mezzi per fronteggiare un' ipotetica grave crisi .
167 . Stando così le cose, il fallimento dell' impresa in un periodo di situazioni anormali generalizzate, eventualmente evitabile attraverso la concessione di una quota supplementare, potrebbe senza dubbio comportare serie conseguenze per la stabilità del paese e per il funzionamento della sua economia .
168 . Al riguardo si giustifica il parallelo con la sentenza pronunciata nella causa Campus Oil in cui la Corte ha ritenuto i provvedimenti restrittivi ivi in esame giustificabili per motivi di pubblica sicurezza, onde garantire allo Stato interessato "un approvvigionamento minimo di prodotti petroliferi nell' eventualità di una crisi di rifornimenti" ( 35 ) consentendogli "la disponibilità degli impianti in caso di crisi" ( 36 ).
169 . In una situazione di grave crisi, il funzionamento del mercato comune dell' acciaio potrebbe rimanere interrotto o seriamente compromesso e in relazione a tale tipo di eventualità va valutata la preoccupazione degli Stati membri di garantire la sicurezza del loro approvvigionamento di prodotti siderurgici, di importanza vitale per il funzionamento di numerosi settori di attività .
170 . La disponibilità di un "volano strategico" che sia possibile manovrare in tali situazioni si inserisce quindi normalmente negli obiettivi di politica industriale e di difesa degli Stati membri, in maniera tale che può scorgersi in essi una convergenza con gli scopi condivisi dalla comunità di Stati che compongono la CECA .
171 . Anche se le possibilità tecnologiche dell' impresa e le esigenze della sua specializzazione non le consentono di fabbricare, in circostanze normali, tutta la gamma di prodotti necessari all' approvvigionamento del paese, gli adeguamenti e le riconversioni a cui essa può procedere in un periodo di crisi possono eventualmente essere tali da rendere efficace il volano di cui sopra, in particolare nei casi in cui l' impresa può impiegare materie prime non importate .
172 . Una futura situazione di emergenza di questo tipo può essere fronteggiata soltanto nel presente, evitando la scomparsa della sola impresa siderurgica del paese eventualmente minacciata da gravi difficoltà sul mercato .
173 . Anche senza che si configuri un' ipotesi di crisi grave, un cambiamento rilevante della congiuntura può modificare a tal punto i dati del mercato da rendere pertinenti tali considerazioni .
174 . Stando così le cose e allo stato attuale della costruzione comunitaria, sarebbe forse insensato rifiutare alle istituzioni comunitarie il potere di adottare provvedimenti generali tali da ovviare a tali preoccupazioni .
175 . La disciplina delle quote ha funzionato come una rete le cui maglie sono state ristrette per chiudere le brecce rivelate dalla situazione di crisi e create dalla disciplina stessa; l' art . 14 e le sue integrazioni svolgono tale funzione di reti di sicurezza o di clausole di equità che consentono di mitigare la rigorosità della disciplina .
176 . Perché il loro funzionamento e l' esercizio dei poteri che essi comportano non eccedano i limiti di tolleranza nell' ambito delle norme generali in vigore, è necessario tuttavia che essi operino in condizioni limitate e proporzionali allo scopo perseguito .
177 . Non è dimostrato che ciò non avvenga nel caso di specie : le quote supplementari hanno un limite massimo di 25*000 tonnellate trimestrali che si ritengono necessarie per garantire la sopravvivenza dell' impresa .
178 . D' altro canto non si è preteso di riservare rigorosamente un mercato a un' impresa, concedendole diritti esclusivi o preferenziali . E' stata soltanto disposta la concessione di un supplemento di quota, mantenendo il mercato aperto . Si tratta quindi di una condizione diversa da quella censurata nella sentenza Finsider del 1985 ( 37 ).
179 . Si tratta in ogni caso di norme eccezionali dirette a far fronte, in periodo di crisi, a circostanze eccezionali : sarebbe del tutto diverso sostenere che, in normali condizioni di mercato, sarebbe giustificato un appoggio continuato dei pubblici poteri per assicurare la sopravvivenza dell' impresa .
180 . Per questi motivi, credo che la Commissione si sia mantenuta entro un limite ancora accettabile nel difficile esercizio del suo potere discrezionale di fronte a tali circostanze .
Conclusione
181 . Ho già espresso il parere secondo cui i ricorsi debbono essere considerati ricevibili sia in quanto diretti contro la decisione n . 2760/85, sia in quanto diretti contro l' art . 14 C della decisione n . 3585/85 .
182 . La qualificazione di tali decisioni come decisioni individuali comporterebbe, a mio parere, il suo annullamento per sviamento di potere .
183 . Tuttavia propendo per considerarle come decisioni generali e, di conseguenza, per proporre alla Corte di respingere i ricorsi in quanto infondati .
184 . Alla luce di tale conclusione, le spese dovrebbero rimanere a carico delle ricorrenti, a norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 260 del 2.10.1985 .
( 2 ) GU L 29 del 1°.2.1984 .
( 3 ) GU L 340 del 18.12.1985, pag . 5 .
( 4 ) Sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha-Steel / Commissione, Racc . 1982, pag . 749,in particolare pag . 763, punto 8 della motivazione .
( 5 ) Sentenza 23 aprile 1956, cause riunite 7 e 9/54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises / Alta Autorità, Racc . II 1955-56, pag . 51, in particolare pag . 84; sentenza 15 luglio 1960, cause riunite 24 e 34/58, Chambre syndicale de la sidérurgie de l' Est de la France / Alta Autorità, Racc . VI 1960, pag . 553, in particolare pag . 577; sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Alta Autorità, Racc . VII 1961, pag . 1, in particolare pag . 35 .
( 6 ) Sentenza 11 febbraio 1955, causa 3/54, Associazione industrie siderurgiche italiane ( Assider ) / Alta Autorità, Racc . I 1954-55, pag . 125, in particolare pag . 140; sentenza 16 luglio 1956, causa 8/55, Fédération charbonnière de Belgique ( Fédéchar ) / Alta Autorità, Racc . II 1955-56, pag . 195, in particolare pag . 221 .
( 7 ) Sentenza Fédéchar, cit ., pag . 226; tuttavia, in senso un po' più restrittivo, vedi sentenza 9 giugno 1964, cause riunite da 55 a 59 e da 61 a 63/63, Ferriere di Modena e altri / Alta Autorità, Racc . 1964, pag . 413, in particolare pag . 447 .
( 8 ) Sentenza 21 febbraio 1984, Walzstahl-Vereinigung e Thyssen / Commissione, Racc . 1984, pag . 951, in particolare da pag . 982 a 984 .
( 9 ) Sentenza 15 gennaio 1983, causa 250/83, Finsider / Commissione, Racc . 1981, pag . 131, in particolare pag . 150 e 151 .
( 10 ) Sentenze citate da ultimo, rispettivamente pagg . 226 e 447 .
( 11 ) Cfr . preambolo della decisione n . 2760/85 .
( 12 ) Sentenza 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik / Consiglio, Racc . 1968, pag . 541, in particolare pag . 550; sentenza 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig / Consiglio e Commissione, Racc . 1977, pag . 797, in particolare pag . 808; sentenza 17 giugno 1980, cause riunite 789 e 790/79, Racc . 1980, pag . 1949, in particolare pag . 1959 .
( 13 ) Cfr . conclusioni dell' avvocato generale Carl Otto Lenz nella causa Finsider, Racc . 1985, pag . 137 .
( 14 ) Diário da República del 18.9.1985, I serie, n . 215, supplemento 2 .
( 15 ) Troviamo accenni a queste due concezioni dello sviamento di potere nella giurisprudenza della Corte . Vedi nel primo senso ( tradizionale ) sentenza 12 giugno 1958, causa 2/57, Hauts fourneaux de Chasse / Alta Autorità, Racc . 1958, pag . 121, in particolare pag.140; vedi anche sentenza 18 marzo 1980, cause riunite 154/79 e altre, Valsabbia / Commissione, Racc . 1980, pag . 907, in particolare 1020, punto 130 della motivazione . Nel senso della concezione oggettiva, vedi, ad es ., la sentenza Fédéchar, cit ., Racc . 1955-56, pag . 304 e 305 .
( 16 ) Sentenza 7 luglio 1982, causa 119/81, Kloeckner-Werke / Commissione, Racc . 1982, pag . 2627, in particolare pag . 2650 .
( 17 ) Vedi sentenza Valsabbia, cit ., pag . 909, in particolare pag . 1002; vedi anche sentenza 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni / Alta Autorità, Racc . 1958, pag . 9, in particolare pag . 43; sentenza 21 giugno 1958, causa 8/57, Groupement des hauts fourneaux e aciéries belges / Alta Autorità, Racc . 1958, pag . 213, in particolare pag . 232 .
( 18 ) Vedi sentenza Valsabbia, cit ., pag . 1003 .
( 19 ) Racc . pag . 2650, punto 13 della motivazione .
( 20 ) Cfr . anche sentenza 20 giugno 1985, causa 64/84, Queenborough Rolling Mill / Commissione, Racc . pag . 1847, punto 11 della motivazione .
( 21 ) Sentenza 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider / Commissione, Racc . 1985, pag . 131, in particolare pag . 152 .
( 22 ) Sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil Limited e altri / Ministro dell' industria, Racc . 1984, pag . 2727 e seguenti .
( 23 ) Cfr ., ad es ., sentenza 19 settembre 1985, cause riunite 63 e 147/84, Finsider / Commissione, Racc . pag . 2873, punto 31 della motivazione .
( 24 ) Cfr . sentenze Hauts fourneaux de Chasse, cit ., Racc . 1958, pag . 142, e 21 giugno 1958, causa 13/57, Wirtschaftsvereinigung / Alta Autorità, Racc . 1958, pag . 289 .
( 25 ) Cfr . sentenza Finsider, cit ., Racc . 1985, pag . 152; nonché sentenza ( footnote continued )
13 luglio 1962, cause riunite 17 e 20/61, Kloeckner Werke / Alta Autorità, Racc . 1962, pag . 595, in particolare pag . 631 .
( 26 ) Sentenza Finsider, cit ., pag . 152, punto 8 della motivazione .
( 27 ) Decisione della Commissione 7 agosto 1981, n . 2320/81/CECA, GU del 13.8.1981, L 228, pag . 14 .
( 28 ) Vedasi, ad es ., sentenza Valsabbia, cit ., Racc . 1980, pag . 909 .
( 29 ) Vedasi sentenza Alpha-Steel, cit ., pag . 751, in particolare pag.767 .
( 30 ) Vedasi sentenza 11 maggio 1983, cause riunite 303 e 312/81, Kloeckner / Commissione, Racc . 1983, pag . 1507, in particolare pag . 1524 e 1525 .
( 31 ) Vedansi sentenza 5 maggio 1966, cause riunite 18 e 35/65, Gutmann / Commissione, Racc . 1966, pag . 141, in particolare pag . 162; sentenza 29 settembre 1976, causa 105/75, Giuffrida / Consiglio, Racc . 1976, pag . 1395, in particolare pag . 1403; sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal / Commissione, Racc . 1979, pag . 777, in particolare pag . 811; sentenza 21 febbraio 1984, Walzstahl-Vereinigung / Commissione, cause riunite 140, 146, 221 e 226/82, Racc . 1984, pag . 951, in particolare pag . 986 .
( 32 ) Sentenza 15 dicembre 1983, cause riunite 31, 138 e 204/82, Metallurgiki Halyps / Commissione, Racc . 1983, pag . 4193, in particolare pag . 4208 e 4209 .
( 33 ) Nello stesso senso, sentenza 20 giugno 1985, Queenborough Rolling Mill, cit ., punto 11 della motivazione .
( 34 ) Sentenza cit ., pag . 4211 .
( 35 ) Sentenza Campus Oil, cit ., pag . 2754 .
( 36 ) Idem, pag . 2755 .
( 37 ) Cit ., punto 32 della motivazione .
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