CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
del 26 giugno 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Cognet è il direttore di un centro Ledere. È stato processato per aver venduto libri con lo sconto del 20%, trasgredendo l'art. 1 della legge francese 10 agosto 1981, n. 81-766, emendata.
La legge, prima dell'emendamento, disponeva che ogni persona fisica o giuridica che pubblichi o importi libri deve fissarne il prezzo di vendita al pubblico. I dettaglianti sono tenuti a praticare un prezzo di vendita al minuto compreso fra il 95 e il 100% del prezzo fissato dall'editore o dall'importatore. Vi è una particolare disposizione secondo la quale, nel caso in cui l'importazione riguarda libri editi in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall'importatore dev'essere almeno uguale a quello che è stato fissato dall'editore.
Nella sentenza 10 gennaio 1985 per la causa 229/83, Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc e altri/Sàrl « Au blé vert », è stato affermato che talune disposizioni della succitata legge erano incompatibili con l'art. 30 del trattato. Di conseguenza, la legge veniva emendata con legge 13 maggio 1985, n. 85-500, che ha aggiunto quanto segue : « Il comma precedente non si applica ai libri importati da uno Stato membro della Comunità economica europea, a meno che da dati oggettivi, segnatamente dal fatto che tali libri non siano stati posti in commercio in detto Stato, risulti che l'operazione aveva lo scopo di sottrarre la vendita al pubblico all'applicazione di detto articolo ».
Il Cognet, benché ammetta di aver venduto libri con lo sconto trasgredendo la legge, sostiene che questa è in contrasto con il trattato di Roma. Il suo principale argomento è che la legge di emendamento distingue i libri importati da quelli francesi, il che svantaggia i distributori e dettaglianti francesi che vendono libri editi e distribuiti unicamente in Francia ed è, in particolare, incompatibile con l'art. 7 del trattato. Inoltre, i prezzi dei libri editi in Francia e reimportati da un altro Stato membro sono liberi, mentre quelli dei libri pubblicati in Francia che non hanno circolato all'estero sono soggetti al regime dei prezzi imposti.
Di conseguenza, è stato sostenuto davanti al tribunal de police di Bressuire in Francia, dinanzi al quale pende la causa penale, che i distributori francesi sono esposti ad una concorrenza esterna cui non possono far fronte. Vi è quindi una discriminazione fra commercianti francesi ed esportatori stranieri.
Detto giudice ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
« Se i principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti segnatamente dagli artt. 3, lett. f) e 7 del trattato CEE, vietino l'istituzione in uno Stato membro, per via legislativa o regolamentare, di un duplice regime di prezzi nel medesimo settore del commercio dei libri e per prodotti identici o analoghi:
—
prezzi imposti, salvo riduzione non superiore al 5%, per i libri editi e venduti in tale stato i quali non abbiano attraversato alcuna frontiera intracomunitária nel corso della distribuzione,
—
prezzi liberi, in linea di principio, senza alcun limite, segnatamente per i libri editi in Francia e reimportati da uno Stato membro ».
Nelle osservazioni scritte, le sole che siano state depositate nel presente procedimento, la Commissione sostiene che la questione va risolta negativamente.
All'udienza, il Cognet ha sostenuto che la normativa francese ostacola la concorrenza. Essa rende il mercato francese del libro meno flessibile e impedisce ai dettaglianti francesi di adeguarsi alle pressioni dei consumatori. Invocando la pronuncia della Corte nella causa 13/77, INNO/ATAB (Racc. 1977, pag. 2115), si arguisce che si tratta del tipo di ostacolo per la concorrenza che può rientrare nel trattato ed essere giudicato dalla Corte.
In secondo luogo, il Cognet ha sostenuto che oltre all'art. 7 del trattato che è stato specificamente invocato, esiste un principio generale di uguaglianza e che, se un provvedimento provoca una discriminazione a danno di un produttore o di un dettagliante nazionale, sentenze come la 86/78, Peureux (Racc. 1979, pag. 897) o le cause riunite 314 e 316/81 e 83/82, Waterkeyn (Racc. 1982, pag. 4337), non impediscono affatto alla Corte di dichiarare illegittima quella che talvolta viene denominata la « discriminazione a rovescio ».
Mi sembra che le questioni poste dal giudice a quo si possano risolvere in modo relativamente conciso.
La prima questione riguarda la portata dell'art. 3, lett. f), del trattato, il quale stabilisce che l'azione della Comunità comprende l'istituzione di un regime che garantisce che la concorrenza non venga alterata nell'ambito del mercato comune.
Nella sentenza Ledere la Corte, a mio parere, ha chiaramente affermato che l'art. 3, lett. f), del trattato non è né può essere efficace. Esso agisce solo attraverso concrete norme sulla concorrenza, come l'art. 85.
La Corte vi ha pure chiaramente affermato che l'art. 85 non si applica in casi come quello in esame in cui è coinvolta la normativa nazionale. Questo articolo riguarda pratiche concertate e accordi fra imprese che non sussistono qui. Perciò, nonostante quanto è stato detto a proposito dell'effetto sulla concorrenza, mi sembra che, in linea di principio, l'art. 3, lett. f), non si applichi nella presente causa.
Il secondo specifico articolo del trattato che viene invocato è l'art. 7. Esso dispone che, nel campo d'applicazione del trattato, e salve restando le disposizioni particolari dello stesso, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza.
Mi sembra che in realtà si tratti qui non già di discriminazione in base alla cittadinanza, bensì dell'adozione di norme diverse per i prezzi di merci differenti. Non sussiste alcuna discriminazione nei confronti di persone in base alla cittadinanza. La differenza che esiste è quella fra i commercianti francesi che vendono libri editi in Francia i quali non hanno mai lasciato la Francia e i commercianti francesi che vendono libri i quali sono stati reimportati da un altro paese.
Quanto al principio generale di uguaglianza, la discussione era imperniata sull'art. 30 del trattato. Nelle sentenze che ho richiamato, la Corte ha chiarito che l'art. 30 riguarda l'eliminazione delle barriere all'entrata in uno Stato membro di merci da un altro Stato membro. Non mi sembra necessario accertare se vi sia o no, come sostiene la Commissione, una norma generale secondo cui la « discriminazione a rovescio » esula dal trattato. Quello che è chiaro è che la nuova normativa francese sopprime la restrizione all'importazione che vigeva prima. Pur se è esatto che ne risulta uno svantaggio per i commercianti francesi i quali vendono libri editi in Francia che non siano stati reimportati, mi sembra che si tratti di una questione puramente di diritto nazionale e che non sia stata dimostrata alcuna trasgressione del diritto comunitario.
Di conseguenza, proporrei di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che i principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti in particolare dagli artt. 3, lett. f), e 7, del trattato, non vietano l'applicazione in uno Stato membro di norme che istituiscano in un determinato settore, cioè il commercio dei libri, per prodotti identici o analoghi, un doppio regime di prezzi consistente in:
—
prezzi imposti, salvo sconto non superiore al 5%, per i libri editi e venduti in tale stato i quali non abbiano attraversato alcuna frontiera comunitaria nel corso della distribuzione;
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prezzi liberi, in linea di principio, senza alcun limite, fra l'altro per i libri editi nello Stato membro di cui trattasi e reimportati da uno Stato membro.
Nella presente causa le spese sostenute dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione; spetta al giudice nazionale statuire sulle spese delle parti nella causa principale.
( *1 ) Traduzione dell'inglese.
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