Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . A -*Col presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il regno del Belgio, applicando ai vini di uva fresca, prodotto importato, un' aliquota IVA più elevata rispetto a quella applicata alla birra, prodotto essenzialmente di fabbricazione nazionale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 95 del trattato CEE .
2 . La normativa belga di cui trattasi è costituita dal regio decreto 20 luglio 1970, n . 20 ( 1 ), come modificato dai regi decreti 25 marzo 1977 ( 2 e 16 novembre 1982 ( 3 ), i quali hanno stabilito le aliquote IVA e la ripartizione dei prodotti e servizi in base a tali aliquote .
3 . In conformità a queste normative, la birra è assoggettata ad un' aliquota del 19%, mentre un' aliquota del 25% viene applicata a varie bevande destinate al consumo domestico, tra le quali il vino di uva fresca .
4 . B -*Ritenendo, a seguito della sentenza della Corte 12 luglio 1983, nella causa 170/78 ( 4 ), che il vino e la birra siano prodotti concorrenti nelle preferenze dei consumatori, la Commissione richiamava l' attenzione delle autorità belghe, con lettera 22 ottobre 1983, sul fatto che l' assoggettamento della birra ad un' aliquota meno elevata rispetto a quella applicata al vino di uva fresca costituiva una violazione del disposto dell' art . 95, 2° comma, del trattato .
5 . Non avendo ottenuto alcuna risposta dal governo belga, la Commissione gli inviava, in data 20 giugno 1984, una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni .
6 . Nella sua risposta, il governo belga invocava varie ragioni per concludere nel senso dell' inesistenza di qualsiasi violazione dell' art . 95, 2° comma, in quanto nulla consentiva di provare che una differenza di aliquota - che non corrispondeva ad alcuna volontà di favorire un prodotto nazionale rispetto ad uno importato - avesse avuto nella pratica un effetto protezionistico .
7 . La Commissione non riteneva convincenti gli argomenti del Belgio, per cui indirizzava a tale Stato membro un parere motivato, mantenendo il suo addebito di violazione dell' art . 95, 2° comma, del trattato e invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un mese .
8 . In mancanza di risposta al parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso con atto in data 15 novembre 1985 .
9 . C -*Gli argomenti delle parti - nonché quelli del governo francese che è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione *- si trovano riassunti nella relazione d' udienza .
10 . Basta rilevare, per il momento, che la Commissione basa i suoi argomenti sulla convinzione - tratta dalla giurisprudenza della Corte - secondo cui, una volta dimostrato un rapporto di concorrenza tra due prodotti, qualsiasi differenza nelle aliquote fiscali applicate ad una stessa base imponibile ( nella fattispecie il valore aggiunto ) è incompatibile con il disposto dell' art . 95, 2° comma .
11 . Poiché, secondo la Commissione, la Corte ha già accertato un rapporto di concorrenza tra il vino e la birra ( 5 ), null' altro sarebbe necessario per concludere che la differenza tra le aliquote applicate all' uno e all' altro prodotto in Belgio viola il disposto dell' art . 95, 2° comma, in quanto l' ampiezza di tale differenza consente solo di valutare il grado di gravità della violazione .
12 . Secondo il Belgio, per contro, l' applicazione del 2° comma dell' art . 95 presuppone, contrariamente al 1° comma, una condizione ulteriore, cioè che la differenza di imposizione fiscale possa esercitare un effetto protezionistico sui prodotti nazionali concorrenti dei prodotti importati .
13 . Ora, nella fattispecie, la differenza di aliquote IVA tra il vino e la birra - che riguarda solo una parte del consumo di questi prodotti - non potrebbe esercitare un' influenza significativa sul prezzo di vendita e pertanto sulle scelte dei consumatori .
14 . D -*L' interpretazione dell' art . 95, 2° comma, è quindi fondamentale ai fini della soluzione della presente controversia .
15 . Tale interpretazione comporta, in primo luogo, che si collochi il disposto del menzionato secondo comma nel contesto globale dell' art . 95, tenendo conto della funzione generale di quest' ultimo e della sua relazione con quanto disposto dal primo comma .
16 . D' altra parte, l' art . 95 nel suo insieme dev' essere necessariamente inteso nel contesto del capitolo nel quale è inserito - in particolare in relazione all' art . 99 - nonché in connessione con gli obiettivi generali del trattato .
17 . E -*La Corte ha già precisato ( 6 ) che le disposizioni dell' art . 95, 1° e 2° comma, "costituiscono un' integrazione di quelle relative all' abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente", poiché sono intese "a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l' eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri ".
18 . Riassumendo, la Corte ha precisato che l' art . 95 è volto "a garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate ".
19 . Non si potrebbe contestata naturalmente, allo stato attuale di evoluzione del diritto comunitario, "la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti, in funzione di criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione seguiti" 7 .
20 . Però, tali differenziazioni sono "compatibili con il diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch' essi, con gli imperativi del trattato e del diritto derivato, e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti ".
21 . In altri termini, "la libertà di imposizione in materia di tributi nazionali, che deve pertanto essere lasciata agli Stati membri, non può legittimare deroghe al principio fondamentale di non discriminazione fiscale di cui all' art . 95, ma deve rientrare nell' ambito di detta norma e rispettarne i divieti" ( 8 ). Tale era il caso nella causa 243/84, John Walker, che ha indotto la Corte, nella sentenza 4 marzo 1986 ( 9 ( Racc . 1986, pag . 875 ), a non considerare incompatibile con l' art . 95, 2° comma, un sistema di imposizione differenziata per talune bevande non similari "qualora in ciascuna categoria fiscale figuri una quota sostanziale della produzione interna di bevande alcoliche ".
22 . Quanto al rapporto tra l' art . 95 e l' art . 99, la Corte ha già rilevato anche la differenza tra gli obiettivi di queste due disposizioni . Constatando che le divergenze esistenti tra le varie normative nazionali "rappresentano un ostacolo per la libera circolazione delle merci e per lo sviluppo degli scambi tra gli Stati membri" essa ritiene, tuttavia, che la realizzazione del programma di armonizzazione contemplato dall' art . 99 non costituisca assolutamente un presupposto per l' applicazione dell' art . 95 : tale norma "contiene un imperativo fondamentale, direttamente connesso al divieto, imposto agli Stati membri, di applicare negli scambi intracomunitari dazi doganali e tasse di effetto equivalente, e cioè prescrive l' abolizione, ancor prima dell' armonizzazione, di qualsiasi pratica fiscale nazionale che possa provocare discriminazioni a danno dei prodotti importati o abbia un effetto protezionistico nei confronti di determinate produzioni nazionali ". Pertanto la Corte ha dichiarato che gli artt . 95 e 99 perseguono finalità distinte, "in quanto l' uno ha lo scopo di eliminare immediatamente le pratiche fiscali discriminatorie o protezionistiche, mentre l' altro ha lo scopo di ridurre gli ostacoli derivanti, per gli scambi, dalla disparità tra i sistemi fiscali nazionali, anche se questi vengono applicati secondo criteri non discriminatori" ( 10 ).
23 . Confermando tale differenza, la Corte ha del resto precisato che il 2° comma dell' art . 95 stabilisce anch' esso un divieto "completo, giuridicamente perfetto, e può quindi produrre effetti diretti sui rapporti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati" ( 11 ).
24 . F -*Interpretando ciascuna delle disposizioni dell' art . 95 alla luce della funzione e degli obiettivi generali che la Corte attribuisce a tale norma, è opportuno tuttavia operare una distinzione netta tra le disposizioni del primo e del secondo comma .
25 . Il primo comma si applica ai prodotti similari, cioè, in base alla definizione della Corte ( 12 ), a quelli che "hanno, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe o rispondono alle medesime esigenze ". La Corte ha così sancito un' interpretazione estensiva della nozione di similarità, in base alla quale quest' ultima deve essere valutata "in relazione ad un criterio non di rigorosa identità ma di analogia e comparabilità nell' utilizzazione" ( 13 ).
26 . Per quanto riguarda questi prodotti, il regime istituito consiste nel vietare di colpire, direttamente o indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri con imposizioni interne, qualunque sia la loro natura, superiori a quelle che colpiscono, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali . Insomma, è vietata "qualsiasi disposizione fiscale avente l' effetto di gravare maggiormente le merci importate rispetto a quelle nazionali, attraverso qualsiasi meccanismo" ( 14 ).
27 . A sua volta, l' art . 95, 2° comma, "si applica al trattamento tributario di prodotti che, pur non rispondendo al citato criterio di similarità, si trovano nondimeno in concorrenza, sia parziale, sia potenziale, con determinate produzioni del paese d' importazione" ( 15 ).
28 . Per questi ultimi, la disposizione menzionata vieta a qualsiasi Stato membro di applicare ai prodotti degli altri Stati membri tributi interni che possano proteggere indirettamente altre produzioni .
29 . In altri termini, l' art . 95, 2° comma, si applica ai prodotti che, senza essere similari a quelli importati, possono essere protetti indirettamente da tributi differenziati poiché si trovano in concorrenza con quei prodotti "in uno o più impieghi economici" ( sentenza Fink-Frucht, soprammenzionata, Racc . 1968, pag . 310 ).
30 . A tal proposito, la Corte ha tenuto a sottolineare che "pur se non vi è alcuna concorrenza diretta con un prodotto nazionale, una protezione del genere esisterebbe se fosse assodato che il prodotto importato è soggetto ad uno speciale onere fiscale attinente al suo stadio di fabbricazione o di distribuzione, o a qualsivoglia altra circostanza economica, in modo che siano protette talune attività, anche diverse da quelle che sono servite a fabbricare il prodotto importato" ( sentenza Finck-Frucht, pag . 310 ).
31 . Come si può leggere nella stessa sentenza Fink-Frucht ( Racc . 1968, pag . 310 ), "mentre l' art . 95, 1° comma, vieta un tributo solo se questo supera determinati limiti, il divieto di cui al 2° comma riguarda l' effetto protezionistico dei tributi di cui trattasi, indipendentemente da qualsiasi termine di riferimento ".
32 . Nel caso del primo comma, il termine di riferimento è, beninteso, costituito dal limite del tributo che colpisce, direttamente o indirettamente, i prodotti nazionali similari; stabilito tale limite, l' applicazione di tale norma risulterà da una semplice operazione aritmetica di "confronto degli oneri fiscali, in base alle aliquote, al calcolo dell' imponibile o ad altre modalità di applicazione" ( 16 ).
33 . "Il divieto si applica al momento in cui un sistema impositivo colpisca il prodotto importato più pesantemente del prodotto nazionale" ( sentenza 27 febbraio 1980, Commissione c / Regno Unito, cit ., pag . 433, punto 9 della motivazione ).
34 . Nel caso del secondo comma, "data la difficoltà di stabilire un confronto abbastanza preciso fra i prodotti interessati", il criterio di valutazione è necessariamente "un criterio più globale", cioè il carattere indirettamente protezionistico di un sistema interno di imposizione ( 17 ). E' necessario poi accertare che una determinata imposizione fiscale sia "atta a produrre l' effetto di cui sopra" ( sentenza Finck-Frucht, pag . 311 ) prima di considerarla incompatibile con il trattato .
35 . Una netta distinzione tra prodotti similari e prodotti concorrenti ai fini dell' applicazione dell' uno o dell' altro comma dell' art . 95 diviene superflua solo quando, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 15 marzo 1983 a proposito del regime fiscale dell' acquavite italiana ( 18 ), viene usato un "criterio di tassazione maggiorata, quale quello di denominazione di origine o di provenienza, che, per definizione, non possa comunque essere applicato ai prodotti nazionali analoghi o che si trovino nel suddetto rapporto di concorrenza coi prodotti importati da altri Stati membri . Un regime del genere ha l' effetto di escludere a priori i prodotti nazionali dal regime di tassazione più oneroso, in quanto essi non soddisferanno mai le condizioni della tassazione maggiorata (...)".
36 . Ugualmente, la Corte, senza che fosse necessario esaminare se si trattasse del primo o del secondo comma, ha dichiarato, nella sentenza 11 luglio 1985, causa 278/83, Commissione / Italia ( 19 ) ( Racc . 1985, pag . 2503 ), a proposito delle aliquote IVA da applicare ai vini spumanti di produzione nazionale e ai vini importati ( principalmente lo "champagne "), che sussisteva una "manifesta trasgressione del divieto di discriminazione fiscale di cui all' art . 95", poiché era chiaro che "la definizione della categoria di vini spumanti soggetti all' aliquota d' imposta più elevata data dalla normativa italiana è concepita in modo da colpire esclusivamente merci importate e tende a proteggere i prodotti nazionali corrispondenti, riservando loro aliquote d' imposta sensibilmente meno elevate ".
37 . Ma, a mio parere, questi sono casi eccezionali, ben caratterizzati dall' intenzionalità e dall' evidenza degli effetti discriminatori .
38 . G -*La prima questione da risolvere relativamente all' applicazione dell' art . 95, 2° comma, riguarda il se un prodotto nazionale ed un prodotto importato siano o no in una situazione di concorrenza, tenuto conto delle loro possibilità rispettive di utilizzazione economica e del grado di sostituzione esistente tra di loro in relazione alla soddisfazione di bisogni identici .
39 . Come ho già detto, la Corte ritiene ( 20 ) che la concorrenza possa essere semplicemente "parziale" o "potenziale ".
40 . Per determinare l' esistenza di un rapporto di concorrenza, la Corte precisa ( 21 ) che "bisogna prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del mercato, ma anche le possibilità di evoluzione nel contesto della libera circolazione delle merci su scala comunitaria e le nuove potenzialità di sostituzione fra prodotti che l' intensificazione degli scambi può mettere in luce, così da porre pienamente in valore le complementarità fra le economie degli Stati membri, conformemente alle finalità stabilite dall' art . 2 del trattato ".
41 . Il rapporto di concorrenza tra i prodotti deve poi essere valutato in una prospettiva dinamica, tenendo conto delle nuove possibilità di sostituzione apportate dal commercio intracomunitario, nonché dell' evoluzione del gusto dei consumatori .
42 . Per tale motivo la Corte ha sottolineato, nella sentenza 12 luglio 1983 ( Commissione c / Regno Unito, pag . 2287, punto 8 della motivazione ), che "per misurare il grado di sostituibilità possibile non ci si può limitare alle abitudini di consumo in atto in uno Stato membro od in una regione determinata . Infatti, tali abitudini, variabili essenzialmente nel tempo e nello spazio, non possono essere considerate un dato immutabile; non bisogna quindi che la politica fiscale di uno Stato membro serva a cristallizzare date abitudini di consumo allo scopo di rendere stabile un vantaggio acquisito dalle industrie nazionali che si dedicano al loro soddisfacimento ".
43 . H -*Accertato il rapporto di concorrenza tra due prodotti, rimane tuttavia da risolvere una seconda questione .
44 . L' art . 95, 2° comma, vieta le pratiche fiscali "intese a proteggere indirettamente" la produzione dello Stato membro importatore .
45 . In considerazione della differenza tra le disposizioni del primo e del secondo comma di tale articolo, tale condizione significa in fondo che bisogna valutare se la differenza tra le imposizioni applicate ai prodotti concorrenti sia tale da proteggere indirettamente il prodotto nazionale ( 22 ).
46 . Bisogna tuttavia sottolineare, come ha già fatto la Corte ( 23 ) che "la disposizione citata ha di mira il carattere del sistema fiscale in questione, cosicché non si può esigere, in ogni caso, che sia portata la prova statistica di un effetto protezionistico . Per l' applicazione dell' art . 95, 2° comma, è sufficiente l' accertamento che un determinato dispositivo fiscale, tenuto conto delle caratteristiche ad esso proprie, può provocare l' effetto protezionistico cui si riferisce il trattato . Senza quindi disconoscere l' importanza degli elementi di valutazione che è possibile trarre da dati statistici i quali consentano di misurare l' effetto di un determinato dispositivo fiscale, non si può esigere dalla Commissione che essa fornisca indicazioni in cifre sulla concreta consistenza dell' effetto protezionistico del sistema fiscale criticato ".
47 . Alla luce della giurisprudenza della Corte testé menzionata, viene meno la rilevanza autonoma del problema se la differenza di aliquote fiscali debba essere tale da produrre un effetto protezionistico sensibile, o di una certa entità . In altri termini, ciò non mi sembra una condizione ulteriore per l' applicazione del meccanismo dell' art . 95, 2° comma, ditalché vengano automaticamente escluse le differenze "minori" di imposizione .
48 . Ciò che importa è che la differenza di trattamento fiscale tra prodotti nazionali e prodotti importati concorrenti possa comportare un effetto protezionistico così come inteso dalla Corte .
49 . A mio parere, l' entità maggiore o minore della differenza tra le aliquote, unitamente agli altri dati rilevanti - relativi all' ambito di utilizzo dei prodotti di cui trattasi, alla loro composizione e al loro rapporto con le abitudini dei consumatori, alle differenze di prezzo, all' andamento dei consumi e delle importazioni, ecc . - costituirà uno degli elementi di valutazione che consentiranno di determinare in ogni caso se un sistema fiscale sia o no tale da comportare un effetto protezionistico per la produzione nazionale .
50 . Ciò significa che - contrariamente al 1° comma - il 2° comma dell' art . 95 non richiede, come ha fatto notare l' avvocato generale VerLoren van Themaat ( 24 ), che le aliquote fiscali applicate ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati siano rigorosamente identiche .
51 . La Corte del resto ha già dichiarato, nella sentenza Fink-Frucht, relativa ad una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Finanzgericht di Monaco, che "il trattato non vieta al giudice nazionale di stabilire, ove occorra, il livello al di sotto del quale il tributo non avrebbe più l' effetto protezionistico vietato dall' art . 95, 2° comma ".
52 . Comunque sia, per quanto riguarda il primo comma, la Corte ha già dichiarato, esplicitamente 25, che il criterio di valutazione "è il confronto degli oneri fiscali in base alle aliquote, al calcolo dell' imponibile o ad altre modalità di applicazione ".
53 . Ugualmente mi sembra che, nel secondo comma, venga in rilievo il calcolo degli oneri fiscali e non solo delle aliquote; nella fattispecie, la questione non ha alcuna rilevanza poiché è in discussione solo la differenza tra le aliquote da applicare .
54 . Però, la valutazione degli oneri fiscali deve attualmente essere effettuata in relazione alla sua incidenza sui rapporti di concorrenza tra i prodotti, così da accertare il suo eventuale effetto protezionistico sulla produzione nazionale .
55 . Come ha sottolineato l' avvocato generale Gerhard Reischl nelle sue conclusioni del 1980 nella causa 170/78 ( 26 ), "tuttavia" tale effetto protezionistico "non sussiste necessariamente quando la merce importata sia gravata in misura maggiore di quella sostituibile, poiché, a causa delle differenze di prezzo e di costi dei prodotti di sostituzione, un onere fiscale maggiore non si ripercuote in ogni caso sulla situazione di mercato dei prodotti ".
56 . In altre parole, il trattato, richiedendo la parità di trattamento per i prodotti similari, presume juris et de jure l' esistenza di una discriminazione come conseguenza di oneri fiscali differenti, per quanto riguarda i prodotti concorrenti, è necessario dimostrare che la differenza di imposizione può ( è "atta a ") proteggere indirettamente i prodotti nazionali ( 27 ).
57 . I -*Passiamo ad applicare queste conclusioni alla fattispecie .
58 . In primo luogo, per quanto riguarda il rapporto di concorrenza tra i due prodotti di cui trattasi, il vino e la birra .
59 . Nella sentenza interlocutoria 27 febbraio 1980 nella causa 170/78, Commissione / Regno Unito, la Corte ha dichiarato al punto 14 ( considerazioni riprese poi nella sentenza finale del 12 luglio 1983 ) che, "in una certa misura, le due bevande di cui è causa sono in grado di soddisfare bisogni identici, cosicché si deve ammettere un determinato grado di sostituibilità reciproca ". E la Corte ha aggiunto, come ho già fatto notare, che la valutazione del grado di sostituzione deve tener conto delle possibilità di evoluzione delle abitudini di consumo nella prospettiva di un mercato unico comunitario .
60 . Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che tra le due bevande sussistono "differenze importanti (...) dal punto di vista dei procedimenti di fabbricazione e delle proprietà naturali", che comportano "strutture di prezzo così profondamente differenti che, nonostante il rapporto di concorrenzialità fra i prodotti finiti, paragoni dal punto di vista fiscale appaiono particolarmente difficili" ( punto 15 della motivazione ).
61 . A seguito degli ulteriori provvedimenti istruttori ai quali aveva ritenuto necessario procedere, la Corte ha finito per concludere nella sentenza finale del 12 luglio 1983 che "in considerazione delle grandi differenze di qualità e quindi di prezzo fra i vini, il rapporto di concorrenzialità decisivo fra la birra, bevanda popolare e di largo consumo, ed il vino va stabilito per i vini più accessibili al grande pubblico che sono, in generale, i più leggeri ed i meno cari; è pertanto su questa base", ha concluso la Corte, "che vanno fatti i confronti tributari secondo la gradazione alcolica delle due bevande o il prezzo dei due prodotti" ( punto 12 della motivazione ).
62 . La Corte ha ritenuto così pertinente l' osservazione del governo italiano - interveniente nel procedimento cui ci riferiamo - secondo cui "non è giusto fare il confronto fra birra e vini di contenuto alcolico medio o, a maggior ragione, elevato ". Secondo il governo italiano, i vini che si trovano effettivamente in rapporto di concorrenzialità con la birra sono "i vini più leggeri, di gradazione alcolica vicina a 9°, cioè i vini più correnti e meno cari", e sono quindi questi ultimi che devono essere scelti come termine di confronto quando si tratta di accertare l' incidenza della tassazione ( punto 11 della motivazione ).
63 . In quale misura tali considerazioni si applicano alla valutazione del rapporto di concorrenza tra il vino e la birra nel caso sub judice?
64 . Bisogna rilevare che il sistema fiscale di cui ora ci occupiamo è quello belga e non quello britannico .
65 . Tuttavia, l' attraversamento della Manica non modifica di per sé, sostanzialmente, tutte le abitudini popolari : a quanto pare, i belgi, così come gli inglesi, sono tradizionali consumatori di birra . Secondo il governo belga, il consumo di birra costituisce parte integrante degli usi e costumi della popolazione belga, anche se si è potuto constatare negli ultimi anni che la birra cede un po' di terreno al vino ed agli alcolici .
66 . Viene pertanto ammesso - e le due parti lo riconoscono nella presente causa - che esiste in via di principio un rapporto di concorrenza tra il vino e la birra .
67 . Ma, per ben definire questo rapporto di concorrenza, mi sembra che si debba partire dal principio che si può comparare solo ciò che è comparabile .
68 . Ora, il procedimento non solo ha dimostrato che l' elenco dei vini importati e consumati in Belgio è vario e ben fornito ma ha anche confermato l' abbondanza nel paese di birra dei tipi e dei prezzi più svariati .
69 . Per quanto riguarda le birre, la Commissione rileva che circa 300 tipi differenti vengono prodotti nel paese . Alcune tra esse sono vendute a più di 100 BFR al litro e possono essere classificate tra le birre di lusso .
70 . Non sembra corretto paragonare queste birre con i vini correnti ed economici, con i quali il rapporto di concorrenza non è palese : il loro prezzo è infatti molto diverso, ma lo sono anche i metodi di fabbricazione, la qualità gastronomica, i gusti che esse soddisfano, le occasioni in cui esse vengono consumate e le categorie di consumatori che ne sono interessate .
71 . Può già sembrare più logico stabilire un parallelo tra queste birre "di lusso" e i grandi vini di qualità, pure situati nella gamma più elevata e anch' essi consumati in occasioni speciali da conoscitori dotati di un grande potere di acquisto e di un gusto raffinato .
72 . Ma anche in questo caso esiterei ad affermare che, per tale categoria di consumatori, un vino eccellente di ottima annata ed una buona birra di fabbricazione artigianale si presentano, di norma, come prodotti reciprocamente fungibili .
73 . Le preferenze in questo campo sono generalmente così esclusive che qualsiasi "mistura" può sembrare sacrilega .
74 . Ciò che fa un buon vino è la composizione della terra, la sua esposizione al sole, il regime delle piogge, la scelta dei vitigni ed il metodo di fabbricazione .
75 . In ogni vino l' aroma, il colore, il sapore e la consistenza distinguono un' annata dall' altra .
76 . Per ciascuna bottiglia conta la temperatura, la luce, la posizione, il tappo .
77 . Per quanto riguarda la birra, le condizioni per la loro elevata qualità e il modo in cui esse si combinano sono molto differenti .
78 . Non escludo pertanto che, in taluni paesi e a seguito di abitudini particolari di consumo, questo insieme di prodotti possa entrare in rapporto di concorrenza .
79 . In ogni caso, come le parti hanno proposto alla fine, è preferibile lasciare queste qualità al di fuori della discussione .
80 . Il governo belga rileva che le birre "di lusso" vengono fabbricate secondo metodi artigianali e in quantità molto limitate : una delle marche sarebbe addirittura fabbricata da sole tre persone ( un medico, un ingegnere e un architetto ), che consacrano a tale attività una parte del loro tempo libero . Queste birre non sono facilmente accessibili al grande pubblico, in quanto sono vendute solo in esercizi molto specializzati .
81 . Le cifre fornite dal Belgio indicano che le birre più care rappresentano meno del 16% della produzione totale belga, inclusi in questo gruppo alcuni quantitativi poco rilevanti di birre speciali, per la fabbricazione delle quali si utilizza anche frutta . L' 84% della produzione sarebbe quindi costituita dalle varietà "plis" nonché da birre da tavola .
82 . D' altra parte, la Commissione propone di "prescindere dai vini pregiati e dalle annate eccezionali che rappresentano solo una frazione minima degli acquisti ".
83 . Il Belgio ha confermato tale punto indicando che - secondo i dati numerici forniti da un' impresa ritenuta rappresentativa - le vendite di vino ad un prezzo superiore a 1*000 BFR non rappresentano più del 2,8% del valore totale delle vendite ( tale percentuale è del 27% per i vini di prezzo superiore a 200 BFR ).
84 . Del resto, tale modo di procedere, come suggerisce il governo belga, sembra ricalcare il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza 12 luglio 1983, Commissione / Regno Unito, nella quale essa ha adottato come base di confronto vini "dei quali parecchie varietà sono rappresentate sul mercato britannico in quantità significative ".
85 . Stando così le cose, non sembra naturalmente corretto escludere una di queste categorie e mantenere l' altra : si tratta nei due casi di tipi speciali di ciascun prodotto e, in ultima analisi, di prodotti differenziati per la qualità e per l' utilità, che sarebbe irrazionale comparare con prodotti correnti di largo consumo e, a maggior ragione, con prodotti di qualità mediocre .
86 . Per quanto riguarda gli altri vini e le altre birre, il Belgio suggerisce che il confronto si faccia essenzialmente tra le "birre correnti" e i "vini correnti" che, a suo parere, sarebbero quelli i cui prezzi si situano tra 80 e 200 BFR al litro e che rappresentano il 57,17% del valore totale delle vendite, in base ai campioni considerati .
87 . Per quanto riguarda i vini di prezzo inferiore a 80 BFR al litro, essi rappresentano, in base ai dati forniti dal governo belga, il 15,59% delle vendite, contro il 2,28% dei vini di prezzo inferiore a 60 BFR e il rimanente 13,31% dei vini che costano tra 60 e 80 BFR .
88 . Questi vini di prezzo inferiore a 80 BFR ( tra i quali sono compresi, sembra, i vini venduti in confezioni di plastica di 5 litri e i vini riservati ad uso culinario ) dovrebbero piuttosto, secondo il governo belga, essere comparati alla birra da tavola ( a partire da 17 BFR al litro ) o con le birre "pils" vendute con la marca dei distributori ( esempio "carapils" a 21,5 BFR al litro ) e non con le birre di grande consumo né, a fortiori, con le birre di alta qualità . Lo stesso vale del resto per il vino di 61 BFR che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non andrebbe considerato come il vino più corrente : si tratterebbe piuttosto, secondo il Belgio, di uno dei vini meno cari che sia possibile trovare nei negozi e rappresenterebbe una percentuale del consumo altrettanto irrilevante quanto quella dei vini di prezzo superiore a 1*000 BFR .
89 . Mi sembra ragionevole ritenere che il rapporto di concorrenza più intenso si crea tra i vini e le birre il cui consumo è maggiormente corrente e che rappresentano la fascia più estesa del mercato .
90 . E' là che si troverà senza dubbio la maggior parte dei "vini leggeri di uva fresca" di consumo corrente .
91 . Non ritengo pertanto - e il Belgio stesso lo riconosce - che il rapporto di concorrenza sia escluso nella parte inferiore della gamma dei prodotti . Esso sarà tuttavia più tenue e più confuso, tenuto conto in particolare della diversità degli impieghi possibili ( come bevande o per usi culinari ) e delle differenze di confezione e di imballaggio ( ad esempio l' impiego di confezioni di plastica da 5 litri ).
92 . J -*Accertata l' esistenza di un rapporto di concorrenza tra il vino e la birra, passo ora ad esaminare la questione se la seconda condizione dell' art . 95, 2° comma, sia soddisfatta . Al riguardo si tratta di accertare se la differenza di imposizione fiscale possa comportare o meno un effetto protezionistico a favore della birra nazionale .
93 . A tal fine, bisogna esaminare gli altri elementi di valutazione che sono emersi nel corso del procedimento .
94 . Il fatto che si tratti nella fattispecie di un' imposta ad valorem semplifica l' esame rispetto alla situazione che è stata discussa nella causa Commissione / Regno Unito . Nel caso di specie, la differenza tra le imposizioni fiscali risulta semplicemente dall' applicazione di aliquote diverse al prezzo di ciascuno dei prodotti di cui trattasi .
95 . Tale fatto non ci dispensa però - contrariamente a quanto ritiene la Commissione - dall' esame dell' effetto protezionistico di questo sistema di imposizione .
96 . Il punto di partenza di tale esame risiede naturalmente nella differenza di aliquote .
97 . Quest' ultima è attualmente di 6 punti in percentuale, poiché il vino è assoggettato ad un' aliquota del 25% contro il 19% appena per la birra .
98 . Il governo belga precisa del resto che la differenza di aliquote colpisce solo il vino e la birra venduti nel commercio al dettaglio, poiché nel settore "Horeca" ( alberghi, ristoranti, caffè ) si applica un' aliquota uniforme del 17 %.
99 . Per esaminare l' effetto protezionistico, non mi sembra tuttavia esatto asserire - come fa il Belgio - che, sul piano macroeconomico, la differenza tra le aliquote è di soli 4 punti . Infatti, la circostanza per cui la differenza di aliquote riguarda solo il consumo domestico non impedisce che, in tale ambito, essa sia di 6 punti .
100 . Bisogna ammettere tuttavia che tale circostanza limita la portata dell' eventuale effetto protezionistico o, in altri termini, che tale effetto, una volta verificatosi, non si estende a tutto il mercato del vino e della birra, ma solo ad una parte di quest' ultimo .
101 . Poiché i prezzi rispettivi del vino e della birra sono diversi ( anche nella fascia in cui la concorrenza tra i due prodotti è maggiormente evidente, cioè escludendo i vini e le birre "di lusso ") è indispensabile considerare queste differenze di prezzo per valutare l' influenza che la differenza di imposizioni può avere sul mercato .
102 . Ora, su tale punto, il governo belga precisa che in media il prezzo di un litro di vino ordinario, comprese le tasse, ammonta a circa 125 BFR ( cioè 87,5 BFR per una bottiglia da litri 0,70 ), mentre per un litro di birra il prezzo corrispondente è di 29,75 BFR ( cioè 178,5 BFR per un cartone di 24 bottiglie da 25 cl ). Dedotta l' IVA, tali importi sono rispettivamente di 100 e di 25 BFR .
103 . In altri termini, se prendiamo come punto di riferimento un vino ed una birra di prezzo e qualità medi e di consumo corrente, constatiamo che il prezzo del vino al netto dell' IVA è quattro volte quello della birra ( 4,2 volte comprendendo l' IVA ).
104 . Questi sono dati numerici che la Commissione non contesta .
105 . Ora, se il meccanismo d' imposizione delle due bevande fosse uniformato, i prezzi, come sostiene il governo belga, diventerebbero i seguenti :
106 . Con l' aliquota del 19 %:
- 119 BFR per un litro di vino;
- 29,75 BFR per un litro di birra .
107 . Con un' aliquota del 25 %:
- 125 BFR per un litro di vino;
- 31,25 BFR per un litro di birra .
108 . Insomma, la perequazione dell' aliquota al 25% ridurrebbe solo di un 1,5 BFR la differenza di prezzo ( da 95,25 a 93,75 BFR ); la perequazione al 19% la ridurrebbe di 6 BFR ( da 92,25 a 89,25 BFR ).
109 . Nei due casi, la differenza non è molto grande . Essa è tuttavia minore con un' aliquota del 25% ed il governo belga non ha mancato di far presente che, per ragioni di bilancio, è più probabile che una perequazione, ove avvenga, sia effettuata verso l' alto e non verso il basso .
110 . Se, invece di prodotti di prezzo medio, facciamo il confronto fra i prodotti meno cari ( rispetto ai quali si deve supporre che, per ragioni intrinseche, il rapporto di concorrenza sia meno intenso ), constateremo che il rapporto di prezzo tra il vino e la birra non si modifica sostanzialmente, e che è dell' ordine di 3 a 1 o di 4 a 1, tenuto conto dell' esistenza di birre a 17 BFR al litro ( birra da tavola ) e a 21,5 BFR al litro (" carapils ") nonché di vino a 60-80 BFR al litro .
111 . In altri termini, la differenza di prezzo tra queste due bevande - che corrisponde naturalmente alla differenza di caratteristiche e di costi di produzione - pur essendo già di per sé un fattore che può attenuare il rapporto di concorrenza tra di loro, costituisce tuttavia un elemento da prendere in considerazione per valutare l' effetto di distorsione che la differenza tra le aliquote esercita sulle scelte dei consumatori .
112 . Non mi sembra necessario entrare a tal fine nella discussione - necessariamente congetturale in mancanza di elementi precisi - sulle differenze quantitative tra il consumo di vino e quello di birra . Per il resto, come il Belgio si preoccupa di dimostrare nella controreplica, non mi sembra che la presa in considerazione di questo fattore possa modificare sostanzialmente la conclusione che deriva dalla differenza di prezzo unitario .
113 . Ora, quest' ultima, unita alla differenza di 6 punti nelle aliquote da applicare, non appare un contributo decisivo alla dimostrazione che il sistema di imposizione di cui trattasi può comportare un effetto protezionistico . In ogni caso, le conclusioni che si possono trarre da un rapporto di prezzo di tal genere sono molto differenti da quelle che verrebbero tratte da un confronto di prodotti concorrenti a prezzi equivalenti . Tuttavia, se vi fossero altri elementi concludenti in tal senso, potremmo eventualmente essere indotti a riconoscere che la natura protezionistica del sistema va al di là delle apparenze che risultano prendendo in considerazione lo scarto tra le aliquote e la differenza di prezzo .
114 . Tale non è tuttavia il caso . L' andamento del consumo dei due prodotti rivela, da un lato, che il consumo medio di vino è passato dal 14,9% litri per abitante nel 1976 a 16,7 litri nel 1977 ( anno dell' introduzione dell' aliquota del 25 %) quindi a 20,2 litri negli anni 1982 e 1983 e, parallelamente, che il consumo di birra è diminuito da 137,6 litri per abitante nel 1976 a 125 litri negli anni 1978 e 1981 e a 128 litri nel 1983 .
115 . Le conclusioni che la lettura di questi dati numerici consente vanno tratte con molta precauzione poiché la differenza tra le aliquote fiscali è lungi dall' essere il solo fattore in grado di esercitare un' influenza sull' andamento dei consumi .
116 . Quel che si può dire è che il passaggio dal 14% al 25% dell' aliquota che si applica ai vini non ha avuto l' effetto di ostacolare, a medio termine, l' aumento del consumo di vino per abitante . E' certo che tale consumo è rimasto praticamente stazionario e che ha persino conosciuto una leggera diminuzione tra il 1977 e il 1978; ma l' aumento dell' aliquota era stato di 11 punti ( dal 14 al 25%, con un balzo del 78,6% rispetto all' aliquota di base ).
117 . Nel corso dello stesso periodo ( dal 1977 al 1978 ) il consumo medio di birra per abitante è diminuito .
118 . Bisogna tuttavia dire che, proprio nel 1978, l' aliquota IVA da applicare alla birra è passata dal 14% al 16 %. Nuovi aumenti si sono avuti nel 1981 ( al 17 %) e nel 1983 ( al 19 %). Ora, ogni volta che l' aliquota da applicare alla birra è aumentata, si è constatato che il consumo per abitante diminuiva notevolmente per recuperare il suo livello precedente negli anni seguenti ( in particolare nel 1979 e nel 1980 in cui è passato rispettivamente a 126 e 131 litri, nonché nel 1982 quando ha raggiunto i 133 litri ).
119 . Questo fatto sembra comprovare un fenomeno conosciuto dagli economisti : l' effetto sul consumo di una variazione dei prezzi relativi a seguito di modifiche dell' onere fiscale risulta non tanto dall' esistenza di un' aliquota fiscale elevata quanto dal suo aumento puntuale in un momento determinato . Una volta entrato in vigore quest' ultimo i consumatori tendono -*secondo le loro abitudini di consumo e se l' aumento non è stato brusco o se la nuova aliquota non è proibitiva - ad abituarsi al nuovo prezzo e ad assorbire gradatamente l' impatto della modifica dell' imposta .
120 . Non è quindi azzardato ritenere che l' effetto principale di distorsione della concorrenza si sarebbe prodotto nel 1977-1978 a seguito del notevole aumento dell' aliquota da applicare al vino - che si è per giunta staccata in tale occasione da quella applicata alla birra - se non fosse stato mitigato dagli effetti che sono probabilmente derivati dall' aumento, quasi simultaneo, dell' aliquota applicata alla birra .
121 . La conclusione che si può trarre è che al giorno d' oggi non si può dire ( contrariamente a quanto si poteva certamente affermare dieci anni fa ) che il sistema belga dell' IVA sia tale da provocare distorsioni della concorrenza tra il vino e la birra, a favore di quest' ultima .
122 . L' effetto sulla concorrenza di un aumento del prezzo di uno dei due prodotti a seguito dell' aumento della sua aliquota fiscale, senza aumento equivalente dell' aliquota da applicare all' altro prodotto, dipende del resto dall' elasticità incrociata della domanda dei due prodotti, la quale dipende da parte sua, in particolare, ( supponendo costanti i redditi dei consumatori e gli altri prezzi ) dal più o meno elevato grado di sostituzione possibile tra questi prodotti .
123 . In mancanza di elementi diretti di informazione circa il grado di tale elasticità, quel che si può dire è che i dati statistici presentati dal Belgio non sono tali da dimostrare in modo concludente l' esistenza di una forte elasticità incrociata della domanda per il vino e per la birra in questo paese .
124 . E' certo che essendo variata l' aliquota per ciascuno dei due prodotti in misura differente, è rimasta tra di essi, alla fine, una differenza che costituisce ora oggetto della controversia . Si può dire che la persistenza di tale differenza può impedire un' evoluzione normale delle abitudini di consumo in Belgio, la quale, in un mercato aperto, potrebbe operare a favore del bene importato .
125 . Bisogna tuttavia tener conto del fatto che la differenza di aliquota - che è arrivata fino a 11 punti - è andata riducendosi prima a 9, poi a 8 e più tardi a 6 punti, a seguito dell' aumento dell' aliquota fiscale sulla birra, mentre l' aliquota applicata al vino rimaneva costante . Anche supponendo che questo andamento abbia comportato un effetto dissuasivo per il consumo, esso sarebbe stato quindi più sensibile sulla birra che sul vino .
126 . Non credo quindi sostenibile che nella fattispecie la differenza di imposizione possa trasformare il vino in un prodotto di lusso, tanto più che esso sfugge all' applicazione della sovrattassa aggiuntiva dell' 8%, che fa gravare su taluni prodotti considerati di lusso un' aliquota IVA del 33 %.
127 . Bisogna infine tener conto del fatto che, per questi motivi e poiché le modifiche delle aliquote sono state generalmente introdotte dal Belgio nel contesto di riforme più vaste del sistema delle aliquote IVA, le quali, secondo il governo belga, tenevano conto di preoccupazioni di bilancio e di tipo sociale, l' esistenza di un intento protezionistico non risulta evidente come avverrebbe se queste modifiche fossero state introdotte puntualmente .
128 . K -*Il caso del Regno Unito nella causa 170/78 era diverso e non stupisce il fatto che la decisione della Corte sia stata all' epoca diversa da quella che ora propongo . Rilevo le principali differenze :
129 . - il vino era gravato, rispetto alla birra, di un maggior onere fiscale che, secondo il criterio di paragone utilizzato, oscillava tra il 58% o il 77%, o addirittura il 286% secondo il governo italiano ( in conformità al criterio dell' incidenza dell' imposizione sui prezzi al netto da imposte ), il 100% ( secondo il criterio della gradazione alcolica ) e il 400% ( tenendo conto del volume delle due bevande );
130 . - il maggior onere fiscale gravante sul vino nel Regno Unito è stato considerato dalla Corte tale da "attribuire al vino il carattere di prodotto di lusso che, a causa dell' aggravio fiscale cui è sottoposto, non può costituire, agli occhi del consumatore, un' alternativa concreta alla bevanda tipica di produzione nazionale";
131 . - il confronto con il volume delle vendite di vino su altri mercati, in particolare su quello del Benelux, avrebbe dimostrato, perlomeno secondo la Commissione, che l' immissione in commercio di questo prodotto era stata ostacolata nel Regno Unito dal sistema fiscale controverso;
132 . - contrariamente a quanto accadeva prima dell' adesione del Regno Unito alla CEE ( il vino aveva beneficiato per lungo tempo di un certo beneficio fiscale e i due prodotti si trovavano più o meno sullo stesso piano al momento dell' adesione ), l' imposizione cui veniva assoggetto il vino è stata gradualmente aumentata in misura superiore agli aumenti applicati alla birra . Così, tra il 1° gennaio 1973 ed il momento della presentazione del ricorso, le imposte sul vino erano aumentate del 102% contro il 59% appena per la birra;
133 . - l' introduzione e l' aumento dell' imposta sul vino nel Regno Unito sono intervenuti per compensare l' eliminazione dei dazi doganali in vigore al momento dell' adesione, i quali del resto erano stati aumentati anteriormente al 1° gennaio 1976, data della creazione della nuova imposta specifica .
134 . Nessuna di queste circostanze si riscontra in misura paragonabile nella presente causa o ( è il caso di quella considerata al 3° trattino ) è addirittura fatta valere come prova di un effetto protezionistico .
135 . Non è necessario che la Commissione fornisca "la prova statistica di un effetto protezionistico" cioè del fatto che il sistema fiscale di cui trattasi discrimini effettivamente un prodotto importato a favore del suo concorrente nazionale .
136 . E' sufficiente, come abbiamo visto, che sia dimostrato che questo sistema d' imposizione sia atto, per sua natura, a proteggere la produzione nazionale; tale dimostrazione non è stata a mio parere fatta per quanto riguarda il sistema belga di applicazione di aliquote IVA differenti al vino e alla birra .
137 . L -*Va precisato che la conclusione alla quale sono pervenuto non pregiudica assolutamente l' eventuale riconoscimento dell' opportunità di armonizzare le aliquote fiscali del vino e della birra nei vari Stati membri, ai sensi dell' art . 99 del trattato e in conformità a quanto proposto dalla Commissione .
138 . Ma tale decisione può essere adottata solo dagli Stati membri nell' ambito dell' istituzione competente e, allo stato attuale delle cose, non infirma la libertà fiscale di questi Stati nell' ambito del trattato .
139 . M -*Alla luce di quanto sopra, ritengo che non sia stato dimostrato che, applicando al vino, prodotto importato, un' aliquota IVA superiore a quella applicata alla birra, prodotto essenzialmente nazionale, la normativa belga sull' IVA sia atta a proteggere indirettamente quest' ultimo prodotto .
140 . Stando così le cose, non è provato che per questo fatto il regno del Belgio abbia violato l' art . 95, 2° comma, del trattato e pertanto vi propongo di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Moniteur belge del 31.7.1970 .
( 2 ) Moniteur belge del 26.3.1977 .
( 3 ) Moniteur belge del 20.11.1982 .
( 4 ) Commissione / Regno Unito, Racc . 1983, pag . 2265 .
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1983, causa 170/78, Commissione / Regno Unito, Racc . 1983, pag . 2265, in particolare pag . 2288 .
( 6 ) Sentenze 27 febbraio 1980, "Regime fiscale delle acqueviti", causa 168/78, Commissione / Francia, Racc . 1980, pag . 347, in particolare pag . 359; causa 169/78, Commissione / Italia, Racc . 1980, pag . 385, in particolare pag . 399; causa 171/78, Commissione / Danimarca, Racc . 1980, pag . 447, in particolare pag . 462; sentenza 15 luglio 1982, causa 216/81, Cogis / Amministrazione delle finanze dello Stato, Racc . 1982, pag . 2701, in particolare pag . 2712; sentenza 4 marzo 1986, causa 106/84, Commissione / Danimarca, Racc . 1986, pag . 833, in particolare pag . 867, punto 10 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 25 maggio 1981, cause riunite 142 e 143/80, Amministrazione delle finanze dello Stato / Essevi e Salengo, Racc . 1981, pag . 1413, in particolare pag . 1434; vedi anche sentenze 14 gennaio 1981, causa 140/79, Chemial farmaceutici / DAF, Racc . 1981, pag . 1, in particolare pag . 14; causa 46/80, Vinal / Orbat, Racc . 1981, pag . 77, in particolare pag . 93; sentenza 15 marzo 1983, causa 319/81, Commissione / Italia, pag . 601, in particolare 620 .
( 8 ) Commissione / Italia cit ., Racc . pagg . da 620 a 621 .
( 9 ) Causa 243/84, Racc . 1986, pag . 875, in particolare pag . 877 .
( 10 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 171/78, Commissione / Danimarca, Racc . 1980, cit ., pag . 447, punto 20 della motivazione .
( 11 ) Sentenza 4 aprile 1968, causa 27/67, Fink-Frucht, Racc . 1968, pag . da 298 a 309 .
( 12 ) Sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe / Hauptzollamt Landau, Racc . 1976, pag . 181, in particolare pag . 194, punto 12 della motivazione; sentenze 27 febbraio 1980, già menzionata, e sentenza 4 marzo 1986, causa 106/84, cit ., punto 12 della motivazione .
( 13 ) Sentenza del 4 marzo 1986, cit ., punto 12 della motivazione .
( 14 ) Sentenza del 4 marzo 1986, causa 106/84, cit ., punto 10 della motivazione .
( 15 ) Sentenza interlocutoria del 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione / Regno Unito, Racc . 1980, pag . 417, in particolare pag . 432; sentenza del 12 luglio 1983, stessa causa, Racc . 1983, pag . 2265, in particolare pag . 2286 .
( 16 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 171/78, Commissione / Danimarca, Racc . 1980, cit ., pag . 463, punto 7 della motivazione .
( 17 ) Commissione / Danimarca, punto 7 della motivazione; Commissione / Regno Unito, punto 9 della motivazione .
( 18 ) Causa 319/81, Commissione / Italia, Racc . 1983, pag . 621 .
( 19 ) Causa 278/83, Racc . 1985, pag . 2503, in particolare pag . 2509 .
( 20 ) Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Regno Unito, cit ., pag . 432, punto 5 della motivazione .
( 21 ) Commissione / Regno Unito, Racc . 1980, cit . punto 6 della motivazione; Commissione / Regno Unito, Racc . 1983, cit ., punto 7 della motivazione .
( 22 ) Sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Regno Unito, cit ., pag . 433, punto 9 della motivazione .
( 23 ) Sentenza cit ., punto 10 della motivazione .
( 24 ) Conclusioni nelle cause 106/84 e 243/74 . Cfr ., nello stesso senso, le conclusioni dell' avvocato generale Gerhard Reischl nella causa 170/78, Commissione / Regno Unito, cit ., Racc . 1980, pag . 441 .
( 25 ) Sentenza 27 febbraio 1980, causa 171/80, Commissione / Danimarca, cit ., punto 7 della motivazione .
( 26 ) Racc . 1980, pag . 441 .
( 27 ) Nello stesso senso si vedano le conclusioni dell' avvocato generale Reischl nella causa 170/78, Commissione / Regno Unito, cit ., Racc . 1980, pag . 441, e Racc.1983, pag . 2299 .
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