Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Lo Stato convenuto non nega l' inadempimento addebitato all' Italia nel presente procedimento .
La direttiva del Consiglio n . 79/373, le direttive della Commissione nn . 80/509, 80/511 e 80/695, hanno ad oggetto l' armonizzazione delle normative nazionali relative allo smercio degli alimenti zootecnici composti . Il termine stabilito per la loro trasposizione nel diritto interno scadeva il 1° gennaio 1981, e gli Stati membri avevano l' obbligo di informare immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati a tal fine .
Fino tutt' oggi, come confermato dal rappresentante dello Stato membro all' udienza, non sono ancora stati adottati gli atti legislativi che ne consentano l' attuazione in Italia .
2 . Orbene, secondo la vostra costante giurisprudenza,
" I governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e devono quindi essere in grado di elaborare, nel termine fissato, il progetto delle disposizioni legislative necessarie per la loro attuazione ." ( 1 )
3 . Occorre quindi :
- dichiarare che, omettendo di trasporre nell' ordinamento nazionale, le sopra citate direttive, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 5 e 189 del trattato CEE;
- condannare la convenuta alle spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenze del 12 ottobre 1982 nelle cause 136, 148, 149 e 151/81 .
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