Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
I - 1 . La Commissione vi chiede di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare completa attuazione all' art . 1, n . 3, della direttiva del Consiglio n . 80/502, "che modifica la direttiva n . 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali", è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt . 5 e 189 del trattato CEE .
2 . In particolare viene addebitato alla Repubblica italiana di non aver trasposto nella normativa nazionale le definizioni comunitarie delle nozioni di "animali", "animali domestici" e "alimenti composti per animali ".
II - 3 . La direttiva n . 74/63, unitamente alle direttive del Consiglio 23 novembre 1970, n . 70/524, "relativa agli additivi nell' alimentazione degli animali", e 2 aprile 1979, n . 79/373, "relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali", costituisce un "sistema coerente" avente
"lo scopo comune d' incrementare la produttività dell' agricoltura, favorendo la qualità della produzione zootecnica mediante l' uso 'di alimenti appropriati e di buona qualità' " ( 1 ).
4 . L' art . 2 della direttiva n . 79/373 contiene già definizioni delle espressioni "animali", "animali familiari" e "alimenti composti per animali" identiche a quelle che figurano nella direttiva n . 80/502 .
III - 5 . E' pacifico che la Repubblica italiana non ha adottato nel termine stabilito da quest' ultima direttiva, cioè entro il 1° luglio 1981, gli specifici provvedimenti necessari per garantire la sua attuazione . Al riguardo essa ha indicato che è stato presentato al Parlamento italiano un disegno di legge che recepisce anche sul piano formale le definizioni di cui all' art . 1, n . 3, sopramenzionato .
6 . Il governo italiano ritiene di non essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato e sostiene che, anche se non è possibile rinvenire formalmente queste definizioni nella normativa nazionale, da quest' ultima risulta tuttavia quali sono i destinatari degli alimenti per animali ( animali e animali domestici ) e quali sono le caratteristiche degli alimenti composti . Perciò, la legge italiana 15 febbraio 1963, modificata nel 1968 ( in prosieguo : "la legge italiana "), attualmente in vigore, garantirebbe già l' attuazione dell' art . 1, n . 3 .
IV - 7 . Si tratta quindi di accertare se la normativa italiana precedente alla direttiva comunitaria sia tale da garantire l' attuazione di quest' ultima . A tal fine, si deve procedere ad un esame delle disposizioni nazionali di cui trattasi . Con la vostra sentenza nella causa 29/84 ( 2 ) avete infatti dichiarato che, ai sensi dell' art . 189, 3° comma, del trattato,
"la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente un' attività legislativa in ciascuno Stato membro",
a condizione che sia effettivamente garantita la "piena applicazione" della direttiva stessa .
8 . La normativa italiana preesistente potrebbe quindi soddisfare le esigenze comunitarie, in quanto consenta già di raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva n . 80/502, anche se le espressioni di quest' ultima non vi fossero riprese testualmente ( 3 ).
V - 9 . Ci si chiede se dal raffronto tra l' art . 1, n . 3, della direttiva n . 80/502 e l' art . 1 della legge italiana, che contiene le analoghe definizioni, risulti una soddisfacente trasposizione della norma comunitaria .
10 . Per quanto riguarda la definizione relativa agli "animali" di cui all' art . 1, n . 3, lett . f ), ritengo che l' inadempimento addebitato non sussista . La legge italiana si applica, infatti, "ai prodotti (...) destinati all' alimentazione degli animali d' allevamento" ( 4 ), categoria generale che comprende quella definita dalla direttiva col termine "animali ".
11 . Cosa dire a proposito degli animali domestici o "familiari"? Questi costituiscono necessariamente una categoria particolare di "animali" ai sensi della direttiva, la cui caratteristica essenziale è che gli animali in essa compresi non sono consumati dall' uomo . La legge italiana non contiene alcuna disposizione specifica relativa a tale categoria . Ora, la quantità massima per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti può variare a seconda che questi ultimi siano destinati ad "animali" o ad "animali familiari ".
12 . L' omissione di questa distinzione, tenuto conto dello scopo di tutela della salute animale e umana perseguito dalle direttive nn . 74/63 e 80/502, costituisce un inadempimento giustamente addebitato dalla Commissione allo Stato convenuto .
13 . Per quanto riguarda gli "alimenti composti per animali", va rilevato che la definizione della legge nazionale è più restrittiva di quella della direttiva . Quest' ultima, infatti, definisce come tali "le sostanze organiche o inorganiche in miscela, comprendenti o no additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari", mentre la legge nazionale intende con questa espressione solo "preparati ottenuti associando in modo adeguato due o più alimenti semplici per animali", cioè ad esclusione di prodotti di origine minerale e di additivi, e distinti dagli alimenti complementari .
14 . Certo, la legge italiana non esclude la possibilità di usare tutti i suddetti componenti, ma questi non si ritrovano nella definizione nazionale degli "alimenti composti per animali ".
15 . Una definizione comunitaria deve ritrovarsi nelle normative di tutti gli Stati membri . Ne deriva che, anche su questo punto, l' inadempimento addebitato deve considerarsi provato .
VI - 16 . Di conseguenza, concludo nel senso che
- sia dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il 1° luglio 1981, le disposizioni necessarie per dare attuazione all' art . 1, n . 3, lett . g ) e h ), della direttiva n . 80/502 sopramenzionata, è venuta meno agli obblighi comunitari ad essa incombenti in forza degli artt . 5 e 189 del trattato CEE;
- lo Stato convenuto sia condannato alle spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 3 ottobre 1985, causa 28/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . pag . 3097, punto 12 della motivazione .
( 2 ) Sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . pag . 1661, punto 23 della motivazione .
( 3 ) Sentenza 26 ottobre 1983, causa 163/82, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1983, pag . 3273, punti 9 e 10 della motivazione .
( 4 ) Il corsivo è mio .
Full & Egal Universal Law Academy