Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . L' inadempimento addebitato nel presente procedimento all' Italia non solleva affatto difficoltà di valutazione . Esso è assodato e, del resto, non negato dallo Stato convenuto .
Le direttive nn . 77/101 e 79/372 del Consiglio e nn . 79/797 e 80/510 della Commissione hanno per oggetto l' armonizzazione delle normative nazionali in materia di smercio degli alimenti zootecnici . Il termine prescritto per il loro recepimento nel diritto interno è scaduto il 1° gennaio 1981 e gli Stati membri avevano l' obbligo di informare immediatamente la Commissione delle norme adottate a detto scopo .
A tutt' oggi, come ha confermato il rappresentante dello Stato membro all' udienza, non è stata ancora adottata una normativa che garantisca l' attuazione di dette direttive in Italia .
2 . Orbene, secondo la vostra costante giurisprudenza,
"i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, il progetto dei provvedimenti di legge necessari per la loro attuazione" ( sentenze 12 ottobre 1982 nelle cause 136/81, 148/81, 149/81 e 151/81 ).
Il tempestivo recepimento delle direttive costituisce un adempimento tassativo . Trattandosi dell' armonizzazione delle legislazioni nazionali, qualsiasi ritardo nel procedimento normativo di attuazione apre una breccia nell' uniformità dell' applicazione della norma comunitaria, in spregio delle norme fondamentali contenute negli artt . 5 e 189 del trattato CEE .
3 . Concludo, pertanto, suggerendovi di dichiarare che l' Italia, non avendo adottato il 1° gennaio 1981 le norme necessarie per attuare le menzionate direttive, è venuta meno ai suoi obblighi comunitari .
(*) Traduzione dal francese .
Full & Egal Universal Law Academy