Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Alla Corte sono state presentate quattro domande di pronunzia pregiudiziale dalla Cour de cassation francese a norma dell' art . 177 del trattato CEE, che le richiede di precisare l' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( 1 ).
I . 2 . La questione nasce a proposito dell' applicazione di talune norme relative al Fonds national de solidarité, istituito in Francia con legge 30 giugno 1956, n . 56-639, con il compito di "promuovere una politica generale di protezione degli anziani mediante il miglioramento delle pensioni, rendite ed assegni di vecchiaia" ( attuale art . 815-1 del Code de la sécurité sociale ). Detto fondo versa un assegno supplementare ai beneficiari di prestazioni sociali, contributive o meno, che soddisfino un certo numero di condizioni ed i cui redditi siano considerati insufficienti, tenuto conto del costo della vita in Francia . Detta legge stabilisce, in particolare, che l' assegno supplementare sarà corrisposto ai cittadini stranieri soltanto se esistano convenzioni internazionali di reciprocità con il loro paese d' origine ( art . 815-11 ) e che i beneficiari debbono risiedere sul territorio francese ( art . 815-2 ) e perdono il diritto all' assegno nel momento in cui vadano a risiedere all' estero ( art . 815-11 ).
II . 3 . In realtà, i fatti che hanno dato origine alle cause principali attengono fondamentalmente a queste ultime disposizioni della legge .
4 . Così, nel procedimento n . 379/85, l' interessata, Anna Giletti, cittadina italiana, è titolare di una pensione di reversibilità in ragione del lavoro subordinato che suo marito, pure cittadino italiano, ha svolto in territorio francese tra il 1930 ed il 1961, anno del suo decesso . Da quel momento l' interessata risiede in Italia; il 9 giugno 1981 indirizzava una domanda alla "Caisse régionale d' assurance maladie Rhône-Alpes", affinché le venisse concesso l' assegno supplementare del Fonds national de solidarité . La domanda veniva respinta per il motivo che la beneficiaria della pensione di reversibilità non risiedeva in territorio francese .
5 . I procedimenti n . 380 e n . 381/85 si riferiscono alla situazione di due lavoratori italiani emigrati in Francia, ora pensionati e beneficiari di pensioni di vecchiaia e di assegni supplementari versati dal Fonds national de solidarité .
6 . Ad origine del primo procedimento si trova il fatto che l' interessato, Domenico Giardini aveva comunicato, nel corso dell' anno 1982, alla "Caisse régionale d' assurance maladie du Nord-Est" la propria intenzione di andare a risiedere permanentemente in Italia; gli veniva risposto che in tale eventualità avrebbe perso automaticamente il diritto all' assegno supplementare .
7 . Quanto al secondo procedimento, l' interessato, Feliciano Tampan, trasferiva effettivamente la propria residenza in Italia e, per questo fatto, la stessa CRAM du Nord-Est gli revocava il diritto all' assegno supplementare .
8 . Infine, il procedimento n . 93/86 riguarda un lavoratore italiano, Severino Severini, emigrante in Francia, titolare dal 1964 di una pensione d' invalidità e dell' assegno supplementare del Fonds national de solidarité . Avendo questi trasferito la propria residenza in Italia a partire dal 1982, l' ente competente, la Caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône, gli revocava il beneficio dell' assegno supplementare e, al contempo, chiedeva il rimborso degli assegni indebitamente versatigli .
9 . Tutte le decisioni degli istituti previdenziali francesi ora menzionate sono state oggetto di ricorso e, in ultima istanza, la Cour de cassation decideva di richiedere, in via pregiudiziale, una pronunzia della Corte di giustizia, essendo state sollevate questioni di interpretazione di norme comunitarie .
III . 10 . Nell' ambito dei processi in via principale gli interessati si sono rifatti al n . 1 dell' art . 10 del regolamento n . 1408/71, che recita : "le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti (...) e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, ne soppressione (...) per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice ".
11 . Per parte loro, gli istituti previdenziali in causa hanno sostenuto che la disposizione del regolamento n . 1408/71 a cui si richiamano i beneficiari non si applicherebbe nei casi sub judice, poiché l' assegno del Fonds national de solidarité presenterebbe le caratteristiche di una prestazione di assistenza sociale esclusa dall' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento ai termini dell' art . 4, n . 4 .
12 . La Cour de cassation, con questioni redatte in termini identici nei vari procedimenti, chiede alla Corte di pronunciarsi :
13 . "1 ) Sull' inclusione di un assegno del tipo dell' assegno supplementare del Fonds national de solidarité, contemplato nel livre IX del Code de la sécurité sociale, nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento 14 giugno 1971, n . 1408 .
14 . 2 ) Sul senso e sulla portata da attribuire al termine 'acquisiti' di cui all' art . 10, n . 1, dello stesso regolamento ".
15 . La Cour de cassation accompagna le proprie questioni pregiudiziali con alcune indicazioni che tendono a precisarne il senso .
16 . In primo luogo, desidera sapere "se un assegno di solidarietà finanziato dal fisco, destinato a garantire in generale il minimo di sussistenza, versato in via accessoria ad un' altra prestazione, contributiva o no, attribuito in base alle condizioni economiche del richiedente, ma senza relazione con la sua attività professionale ed atto ad esser ripetuto, in determinati casi, a carico della successione del beneficiario, rientri nell' ambito di applicazione ratione materiae definito dall' art . 4 del summenzionato regolamento ".
17 . In caso affermativo, la Cour de cassation chiede che la Corte si pronunci sulla questione se una prestazione del genere possa considerarsi "acquisita" quando l' interessato risieda o vada a risiedere in un altro Stato membro .
IV . 18 . Ricordiamo, per l' essenziale, le osservazioni scritte presentate a questa Corte dalle varie parti .
19 . Gli istituti previdenziali francesi, parti nei processi in via principale, sostengono, con l' appoggio del governo francese, che una prestazione sociale che abbia lo scopo di provvedere a situazioni di necessità sia finanziata con entrate fiscali e venga attribuita in funzione dei redditi della persona interessata, non può essere equiparata ad una prestazione di previdenza sociale, ma deve considerarsi prestazione di assistenza sociale . Comunque, l' assegno supplementare non potrebbe mai essere considerato "acquisito" ai sensi dell' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71, dato che il diritto ad una prestazione di questo genere non è in alcun modo connesso all' attività professionale del beneficiario ed inoltre può essere sospesa o modificata in qualsiasi momento, in funzione delle variazioni dei redditi dei beneficiari .
20 . Nelle altre osservazioni - presentate dai beneficiari, dal governo italiano, dal governo britannico e dalla Commissione - si asserisce, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, che un assegno del tipo di quello in causa ricade, in linea di principio, nella previdenza sociale quale è concepita all' art . 51 del trattato CEE . Esso rientrerebbe, dunque, nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n . 1408/71 ivi definito all' art . 4, dato che, per un verso, viene attribuita ai beneficiari una posizione definita ipso jure, ad esclusione di qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle necessità personali e, d' altra parte, l' assegno ha lo scopo di garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni di previdenza sociale enumerate all' art . 4, n . 1, del citato regolamento . Pertanto, l' assegno supplementare dev' essere equiparato ad una prestazione di previdenza sociale e, di conseguenza, va applicata la revoca delle clausole di residenza, prescritta all' art . 10, n . 1 .
V . 21 . Come è stato rilevato in talune delle osservazioni presentate durante il procedimento, in particolare in quelle della Commissione, la giurisprudenza della Corte ci offre una base sufficiente per fornire una risposta chiara alle questioni pregiudiziali formulate dalla Cour de cassation .
22 . Infatti, nella scia della sentenza Frilli ( 2 ), diverse decisioni della Corte si sono pronunciate sulla natura delle "prestazioni non contributive di tipo misto", alla luce del diritto comunitario, ciò che permette di risolvere il problema sollevato dalla Cour de cassation .
23 . In un caso, anzi, era precisamente in causa l' applicazione della normativa francese sugli assegni supplementari del Fonds national de solidarité, alla luce del predecessore del regolamento n . 1408/71 il regolamento n . 3 ( 3 ).
24 . La Commissione, nelle osservazioni scritte, compie una minuziosa analisi di tutta questa giurisprudenza; pertanto, ci limiteremo qui a richiamarne i punti essenziali ed a metterli in relazione con la questione che ora ci occupa .
25 . Al fine di definire le prestazioni sociali che rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71 ci si deve basare, essenzialmente, "sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, ed in particolare, sui suoi scopi e sui criteri per la sua attribuzione" ( 4 ).
26 . Questo è un problema di diritto comunitario, da risolvere ai sensi del diritto comunitario, qualunque sia la qualifica attribuita alla prestazione dal diritto nazionale o la natura della normativa nella quale questa si inserisce ( 5 ).
27 . Tuttavia, anche nell' ambito del diritto comunitario, non sempre è facile operare una chiara distinzione tra i regimi ascrivibili, rispettivamente, alla previdenza sociale ed all' assistenza : "In ragione del campo di applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d' attuazione, talune legislazioni ( possono ) rientrare al tempo stesso nell' una e nell' altra categoria, sfuggendo così a qualsiasi classificazione generale" ( 6 ).
28 . Può accadere che una legge di protezione sociale assuma un carattere misto quando, "data l' ampiezza della cerchia dei destinatari, una legge del genere assolve in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti ".
29 . Un regime di questo tipo si avvicina all' assistenza sociale per certe sue caratteristiche, specie quando indica la necessità quale criterio d' applicazione essenziale e si svincola da esigenze specifiche relative a periodi di attività lavorativa, di affiliazione o contribuzione; risulta invece affine alla previdenza sociale "in quanto, abbandonato il principio della valutazione individuale, caratteristico dell' assistenza, ( esso ) pone i destinatari in una situazione giuridica ben definita", che dà diritto ad una determinata prestazione ( 7 ).
30 . Orbene, è appunto questa una circostanza che la Corte ha considerato determinante; come è stato espresso con grande chiarezza nella sentenza Fossi ( 8 ), "una normativa che attribuisca ai beneficiari una posizione definita ipso jure, a prescindere da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle necessità o situazioni personali, rientra, in linea di principio, nella previdenza sociale, ai sensi dell' art . 51 del trattato e dei regolamenti nn . 3 e 1408/71" ( 9 ).
31 . Tuttavia, perché la normativa in esame possa considerarsi compresa nell' ambito del regolamento n . 1408/71, è necessario - il che era implicito in talune precedenti sentenze, ma è stato precisato dalla Corte nelle cause Hoeckx e Scrivner - che essa soddisfi, fra l' altro, "la condizione di riferirsi ad uno dei rischi espressamente elencati all' art . 4, n . 1, del suddetto regolamento ". Tale enumerazione presenta carattere tassativo, con la conseguenza che un settore di previdenza sociale che non vi sia menzionato sfugge a questa qualifica anche se esso attribuisce ai beneficiari una posizione legalmente definita che dà diritto ad una prestazione" ( 10 ).
IV . 32 . Una prestazione sociale come quella del Fonds national de solidarité presenta caratteristiche che soddisfano, in linea di principio, i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte ai fini dell' inclusione nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71 .
33.a ) Il Code de la sécurité sociale francese attribuisce ai beneficiari "una posizione definita ipso jure", dato che gli istituti previdenziali competenti in merito alla sua concessione non dispongono di alcun margine di valutazione discrezionale delle necessità o situazioni personali . Il loro intervento avviene in forza di una competenza vincolata, che tende esclusivamente a verificare se ricorrano le condizioni oggettive di età, risorse, situazione previdenziale, incapacità od altre, che la legge fissa per la sua attribuzione : una volta constatato che queste condizioni sono soddisfatte, l' interessato ha il diritto di ricevere gli assegni supplementari del FNS e può ricorrere alle giurisdizioni del contenzioso previdenziale per farlo valere;
34 . b)*La normativa sul FNS ha carattere misto, atto ad espletare la "doppia funzione" alla quale si riferiscono le sentenze Frilli e Piscitello .
35 . L' assegno supplementare del FNS, che può essere eventualmente attribuito a soggetti estranei al sistema di previdenza sociale ( secondo la Commissione, così accadrebbe quando esso viene concesso ai beneficiari dell' assegno speciale di vecchiaia, prestazione, che, a quanto sembra, rientrerebbe nel settore dell' assistenza sociale ), è inteso essenzialmente a garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti .
36 . In ogni caso, come si legge nella sentenza Biason ( 11 ), "la circostanza che uno stesso testo legislativo contempli anche i beneficiari di prestazioni che possono rientrare nella nozione di assistenza non altera, rispetto ai regolamenti comunitari, l' intrinseco carattere previdenziale di un assegno connesso ad una pensione d' invalidità, di cui esso costituisce una vera e propria prestazione accessoria ".
37 . Considerato che ciascuno dei quattro procedimenti di cui è causa riguarda il caso di assegni del FNS corrisposti a titolo accessorio rispetto a prestazioni di natura inequivocabilmente previdenziale, un' analisi approfondita del problema non appare necessaria in questo contesto .
38 . A sua volta, la Cour de cassation precisa di trovarsi in presenza di una prestazione "destinata a garantire in generale il minimo di sussistenza, versato in via accessoria ad un' altra prestazione, contributiva o no, attribuita in base alle condizioni economiche del richiedente, ma senza relazione con la sua attività professionale ".
39 . I caratteri così delineati non fanno che confermare la natura mista di questa normativa ( come pure di altre alle quali la Corte si è riferita ), normativa che, in quanto attribuisce all' interessato una posizione definita ipso jure, può rientrare nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71, nel quale sono espressamente comprese quelle prestazioni non contributive che abbiano per aspetto caratteristico taluni degli elementi menzionati ( lo stato di bisogno e l' astrazione da condizioni relative a periodi determinati di attività lavorativa, affiliazione o contribuzione ).
40 . c)*Il regime istituito dalla normativa sul FNS è connesso ad alcuni dei rischi elencati all' art . 4, n . 1, del regolamento n . 1408/71 .
41 . In primo luogo, i beneficiari dell' assegno supplementare sono soggetti a determinate condizioni di età o di incapacità al lavoro .
42 . Inoltre, le prestazioni principali alle quali esso si aggiunge sono connesse ai rischi elencati nel citato art . 4, n . 1 : si tratta, infatti, di prestazioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità (( art . 4, n . 1, lett . b ), c ) e d ), del regolamento )).
43 . In tali circostanze, anche l' assegno in esame è incluso nell' art . 1, lett . t ), del regolamento n . 1408/71, che comprende in modo espresso gli "assegni supplementari"; nessun paragone è possibile con la "prestazione sociale a carattere generale" rappresentata dal "minimex" belga, oggetto delle sentenze Hoeckx e Scrivner .
VII . 44 . La conclusione che precede non è inficiata da taluni aspetti del regime normativo del Fonds national de solidarité, menzionati dalla Cour de cassation nelle osservazioni che accompagnano le questioni pregiudiziali .
45 . In primo luogo, per ciò che riguarda le modalità del suo finanziamento .
46 . Il suddetto Fondo fu inizialmente finanziato esclusivamente con introiti fiscali appositamente creati .
47 . Tra il 1959 ed il 1979 si provvide al finanziamento con le risorse proprie del regime generale di previdenza sociale, mentre lo Stato versava una sovvenzione che copriva solo in parte gli oneri del tipo degli assegni supplementari .
48 . Oggi, a quanto pare, lo Stato rimborsa integralmente al regime generale le spese imputabili al Fonds national de solidarité .
49 . Comunque, le prestazioni in causa non hanno mai cessato di rientrare nell' ambito di applicazione del regolamento n . 1408/71 per via dell' art . 1, lett . t ), (" compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici ") o dell' art . 4, n . 2 (" il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale (...) contributivi e non contributivi ").
50 . Quest' ultima considerazione vale altresì per le prestazioni rispetto alle quali il sussidio del FNS è accessorio, quando si tratti di prestazioni non contributive .
51 . Si osservi, tuttavia, che tutti e quattro i procedimenti ora in esame si riferiscono a situazioni nelle quali l' assegno del FNS è corrisposto, o viene richiesto, a complemento di una prestazione principale a carico di un regime contributivo di previdenza sociale .
52 . In secondo luogo, l' assegno supplementare può esser ripetuto, in determinati casi, a carico della successione del beneficiario . Non per questo muta la natura dell' assegno ai fini dell' inquadramento nel diritto comunitario : l' assegno è stato corrisposto al beneficiario come prestazione dovuta; a tale proposito è indifferente che dei terzi ( gli eredi ) si vedano obbligati a procedere al rimborso dopo la morte del beneficiario sull' importo dell' attivo ereditario . Ciò che qui rileva è la situazione giuridica del beneficiario ed il regolamento n . 1408/71, come osserva la Commissione, non esclude dal proprio ambito di applicazione le prestazioni non contributive il cui onere non incomba, a titolo definitivo, all' ente debitore . D' altra parte, in caso di mancanza od insufficienza del patrimonio ereditario il rimborso non avrà luogo .
53 . Si noti, a questo proposito, che una prestazione come quella del FNS non sembra dover sfuggire all' applicazione del regolamento comunitario neppure per il fatto che ne è possibile la sospensione, la modifica od il ritiro in caso di variazione dei redditi del beneficiario : non è qui in discussione il diritto che questi esercita a richiedere ed a vedersi concesso l' assegno, ma solamente l' esistenza o il perdurare delle condizioni oggettive dalle quali dipende la sua concessione ( come avviene, per esempio, per il sussidio di disoccupazione o per una prestazione di malattia, che si conservano finché perduri la situazione che vi ha dato origine ).
54 . Da ultimo si osserva che l' art . 5 del regolamento n . 1408/71, prescrive che gli Stati dovranno notificare l' elenco delle normative e dei regimi ai quali si riferisce l' art . 4, mentre la Francia non ha inserito le leggi relative all' assegno supplementare del FNS nel suo elenco .
55 . Tale circostanza deve considerarsi irrilevante . Ciò che conta, come si è visto, è la natura intrinseca della prestazione; d' altra parte, le disposizioni nazionali interessate non risultano da alcun allegato al regolamento e, in tal caso, la Corte ha affermato chiaramente che l' applicazione di un regolamento comunitario ad una certa normativa non può dipendere dalla notifica di questo da parte dello Stato membro, poiché, in caso contrario, l' applicazione del diritto comunitario sarebbe subordinata ad un atto nazionale unilaterale, il che consentirebbe agli Stati di determinare arbitrariamente il suo ambito di applicazione ( 12 ).
VIII . 56 . Una volta ammesso che una normativa del tipo di quella attinente al FNS rientra nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n . 1408/71, viene chiesto se risulti d' applicazione l' art . 10 del suddetto regolamento e, in particolare, se la prestazione in causa debba considerarsi "acquisita" agli effetti del suo mantenimento in caso di trasferimento di residenza nel territorio di un altro Stato membro .
57 . Già in altre occasioni ( 13 ) si è rilevato che, allo stato attuale del diritto comunitario, l' "esportazione" di una prestazione di questo genere può provocare gravi difficoltà pratiche riguardo, per esempio, all' individuazione ed al calcolo delle risorse od alla ripetizione da promuovere sull' eredità .
58 . E' financo possibile sollevare obiezioni in termini di ragionevolezza, considerate le disparità del costo della vita nei vari Stati membri e, quindi, del valore effettivo delle prestazioni dovute .
59 . Tali difficoltà ed obiezioni non sono certo estranee alla sistematica reticenza degli enti francesi in relazione al pagamento dell' assegno ed alle reiterate prese di posizione del governo francese, malgrado le precedenti sentenze di questa Corte e la stessa giurisprudenza della Cour de cassation e di altri giudici francesi .
60 . Le stesse difficoltà ed obiezioni hanno indotto il governo francese a suggerire, e la Commissione a formalizzare, una proposta di modifica del regolamento n . 1408/71 .
61 . Nondimeno, la giurisprudenza della Corte ( 14 ) è chiara, alla luce del diritto vigente : in mancanza di disposizioni speciali relative all' assegno del FNS nel regolamento n . 1408/71, si deve ammettere che esso è soggetto alla revoca delle clausole di residenza sancita all' art . 10, n . 1, di detto regolamento .
62 . Un' ulteriore difficoltà sorge, però, ove il candidato ad un beneficio come quello del FNS non risieda più nel paese erogante ( in questo caso la Francia ), o non vi abbia mai risieduto . Questa difficoltà compare nel procedimento 379/85, Giletti .
63 . Ci pare tuttavia che la Corte abbia già avuto occasione di risolverla in maniera esplicita .
64 . Secondo la Corte ( 15 ), "l' art . 10 ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei lavoratori, tutelando gli interessati contro gli svantaggi che potrebbero derivare dal trasferimento della loro residenza da uno Stato membro ad un altro" e contribuendo, in tal modo, a dare esecuzione all' art . 51 del trattato . Ne consegue, come si legge nelle sentenze Camera-Caracciolo e Van Roosmalen, che "non soltanto l' interessato conserva il diritto di fruire delle pensioni, delle rendite e degli assegni acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma inoltre non può essergli precluso l' acquisto di un siffatto diritto per l' unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l' istituzione debitrice ".
65 . Certo, queste affermazioni della Corte non si riferiscono ad una prestazione del tipo di quella del FNS; hanno, tuttavia, una portata generale ai fini dell' interpretazione di una disposizione di un regolamento ( l' art . 10 del regolamento n . 1408/71 ) dalla cui sfera non è escluso, come si è visto, l' assegno supplementare del FNS .
66 . Tale giudizio, che discende dal principio generale della libertà di circolazione dei lavoratori, trova conforto, del resto, nel tenore letterale dell' art . 10, laddove si fa allusione al "fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' istituzione debitrice", e non che "vada a risiedere" o "abbia trasferito la propria residenza in un altro Stato membro ".
67 . D' altronde, una discriminazione nei confronti delle persone che maturino il diritto alla prestazione mentre risiedono in un altro Stato membro, in presenza di situazioni oggettive identiche, non sarebbe più giustificata di un' eventuale discriminazione a danno delle persone che, residenti in Francia all' epoca in cui si sono verificate le condizioni di acquisizione di siffatto diritto, lo facessero valere solo dopo aver trasferito la loro residenza .
68 . Come non c' è motivo di trattare queste ultime in modo diverso da quelle che sono state semplicemente più diligenti o meglio informate riguardo ai loro diritti, così sarebbe ingiustificato un trattamento disuguale per le prime .
69 . Per finire, con ogni evidenza, la finalità dell' art . 10, quando parla di prestazioni acquisite, ai fini della revoca delle clausole di residenza, è di salvaguardare non solo il pagamento, ma anche l' acquisizione del diritto a queste prestazioni .
IX . 70 . In conclusione, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali della Cour de cassation nel modo seguente :
71 . "1 . Una prestazione sociale del tipo dell' assegno supplementare del Fonds National de Solidarité, finanziata in tutto o in parte dal fisco, destinata a garantire ai beneficiari un minimo di mezzi di sussistenza, ma senza relazione con l' attività professionale, ed atta a esser ripetuta, in determinati casi, a carico della successione del beneficiario, rientra nell' ambito del regolamento n . 1408/71, purché attribuisca ai beneficiari una posizione definita ipso jure, ad esclusione di qualsiasi valutazione individuale e discrezionale delle loro necessità, ed in quanto abbia lo scopo di garantire un reddito complementare a persone anziane od invalide beneficiarie di talune delle prestazioni previdenziali di cui all' art . 4, n . 1, del suddetto regolamento .
72 . 2 . L' espressione 'acquisiti' di cui all' art . 10, n . 1, del regolamento n . 1408/71, va interpretata nel senso che non esclude dall' applicazione di quest' articolo l' acquisizione o la conservazione del diritto ad un assegno del tipo dell' assegno supplementare del Fonds national de solidarité quando l' interessato risieda o vada a risiedere in uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l' ente debitore ".
X . 73 . Le soluzioni ora suggerite si situano nella linea della giurisprudenza già elaborata dalla Corte; pertanto, non deve porsi il problema dell' effetto retroattivo oppure "ex nunc" cui si riferiscono le osservazioni del governo francese .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 149 del 5 luglio 1971, pag . 2 .
( 2 ) Sentenza 22 giugno 1972, causa 1/72, Frilli, Racc . 1972, pag . 457 e seguenti .
( 3 ) Sentenza 9 ottobre 1974, causa 24/74, Biason, Racc . 1974, pag . 999 e seguenti .
( 4 ) Sentenza 6 luglio 1978, causa 9/78, Gillard, Racc . 1978, pag . 1661, in particolare pag . 1668; sentenza del 5 maggio 1983, causa 139/82, Piscitello, Racc . 1983, pag . 1427, in particolare pag . 1439 .
( 5 ) Sentenze Gillard e Piscitello, già citate; sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc . pag . 973, punto 11 della motivazione e causa 122/84, Scrivner, Racc . pag . 1027, punto 18 della motivazione .
( 6 ) Sentenza Frilli, già citata, pag . 465, punto 13 della motivazione .
( 7 ) Sentenza Frilli, già citata, punto 14 della motivazione; sentenza Biason, punti 15 e 16 della motivazione; sentenza Piscitello, punti 11 e 13 della motivazione .
( 8 ) Sentenza 31 marzo 1977, causa 79/76, Fossi, Racc . 1977, pag . 667, in particolare pag . 678, punto 6 della motivazione .
( 9 ) Nello stesso senso, sentenza Biason, già citata, punto 10 della motivazione .
( 10 ) Sentenze Hoeckx, già citata, punto 12 della motivazione e Scrivner, punto 19 della motivazione . Vedasi pure le conclusioni dell' avvocato generale Marco Darmon negli stessi procedimenti .
( 11 ) Punto 12 della motivazione .
( 12 ) Vedasi sentenza 15 luglio 1964, causa 160/63, Van der Veen, Racc . 1964, pag . 1091, in particolare 1100; sentenza 2 dicembre 1964, causa 24/64, Dingemans, Racc . 1964, pag . 1241, in particolare pag . 1255 e seguenti; cfr . anche le conclusioni dell' avvocato generale Gerhard Reischl nella causa 187/73, Callemeyn, Racc . 1974, pag . 566 .
( 13 ) Vedasi conclusioni dell' avvocato generale Gerhard Reischl nella causa Biason e dell' avvocato generale Federico Mancini nella causa Piscitello .
( 14 ) Vedasi sentenze Biason e Piscitello .
( 15 ) Sentenza 7 novembre 1973, causa 51/73, Smieja, Racc . 1973, pag . 1213, in particolare pag . 1222; sentenza 10 giugno 1982, causa 92/81, Camera-Caracciolo, Racc . 1982, pag . 2213, in particolare pag . 2224; sentenza 23 ottobre 1986, causa 300/84, Van Roosmalen, Racc . pag . 3097, punto 39 della motivazione .
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