Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il 20 ottobre 1981 la Corte si pronunciò sul ricorso 137/80 promosso dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio . Essa dichiarò che "rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico belga, come previsto dall' articolo 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale", quello Stato era venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE ( Racc . 1981, pag . 2393, punto 20 della motivazione ).
Con ricorso 28 novembre 1985 la stessa istituzione vi chiede di constatare che il Belgio non ha eseguito la detta sentenza, così violando l' obbligo di cui all' articolo 171 del trattato .
2 . Costituitosi in giudizio, il governo di Bruxelles non ha negato il proprio inadempimento, ma lo ha giustificato con l' insorgenza di un legittimo dubbio interpretativo in capo al legislatore nazionale . Il sistema previdenziale belga - esso osserva anzitutto - ignora da sempre il trasferimento dei diritti a pensione . Per riconoscere tale facoltà ai cittadini belgi impiegati presso la Comunità era quindi necessario emanare una disciplina ad hoc che avrebbe dovuto tener conto dei diversi regimi pensionistici esistenti nel paese e a questo fine l' esecutivo presentò alle Camere un progetto di legge ( giugno 1985 ), il cui testo fu sottoposto alla Commissione per eventuali rilievi .
Nel frattempo, tuttavia, un giudice lussemburghese aveva chiesto alla Corte di stabilire in via pregiudiziale se il citato articolo 11 attribuisse "ai funzionari europei una facoltà di opzione da esercitare a loro piacimento e secondo i loro interessi fra i due modi di trasferimento dei diritti maturati nei regimi nazionali, anche se l' alternativa scelta dall' interessato è sconosciuta nel diritto interno (( a )) cui è soggetto l' ente nazionale di previdenza sociale ovvero è incompatibile con il sistema di finanziamento (( dei detti )) regimi" ( causa 64/85, Watgen / Caisse de pension des employés privés, ancora pendente ). In questa situazione - conclude il governo convenuto - il Parlamento decise di rinviare l' approvazione del progetto presentatogli fino al giorno in cui avesse conosciuto il definitivo verdetto della Corte .
3 . Questi argomenti, in parte già invocati dal governo belga nella causa 137/80, non possono esser accolti . Ricordo che, secondo la vostra costante giurisprudenza, "uno Stato membro non può (( eccepire )) disposizioni, prassi o situazioni di fatto del proprio ordinamento interno (...) per giustificare l' inosservanza di obblighi derivanti da un regolamento comunitario" ( da ultimo, sentenza 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione / Paesi Bassi, Racc . 1986, pag . 1219, punto 19 della motivazione ). Eccepibili, dunque, non potranno essere neppure i dubbi interpretativi; trattandosi di un dato soggettivo, anzi, essi offriranno alla norma comunitaria una resistenza ancora minore di quella che le oppongono i fattori elencati dalla Corte .
Né può indurre a conclusioni diverse la circostanza che il dubbio - tra l' altro riferito a una legislazione nazionale notevolmente distante dalla belga - sia stato sottoposto alla Corte nel quadro di un procedimento ex articolo 177 del trattato . E' evidente, infatti, che l' esistenza di un simile procedimento non incide sulla cosa giudicata nel senso di indebolirne l' autorità e/o di sospenderne l' efficacia . In altri termini, qualificare di "definitiva" la pronuncia con cui la Corte risponderà al giudice lussemburghese e, per ciò stesso, degradare a "provvisoria" quella che essa ha già reso nei confronti del Belgio è contrario a un principio basilare di ogni ordinamento giuridico .
Si aggiunga infine che nel nostro caso perplessità sulla portata del disposto controverso non avevano alcuna ragion d' essere . L' articolo 11 - afferma la sentenza 20 ottobre 1981 - "è volto (...) ad ottenere che i diritti maturati dai dipendenti comunitari (( negli )) Stati di provenienza, (...) possano essere conservati a (( loro )) vantaggio ed essere quindi presi in considerazione dal regime pensionistico (( a )) cui l' interessato è sottoposto alla fine della sua attività lavorativa, nella fattispecie dal regime comunitario . (( La norma, pertanto ,)) intende attribuire ai dipendenti un diritto il cui esercizio (...) sarebbe compromesso se, come sostiene il governo belga, gli Stati (...) conservassero la facoltà di astenersi dal prendere i necessari provvedimenti per la (( sua )) attuazione ". In definitiva - concludeste - lo Stato belga è "tenuto a scegliere e a rendere operanti i mezzi concreti che consentano l' esercizio della facoltà attribuita ai dipendenti quanto al trasferimento dei diritti maturati in sede nazionale (...)"
Dinanzi a questa chiarissima pronuncia, il Regno del Belgio doveva e poteva fare una sola cosa : attivarsi con prontezza nel senso indicato dalla Corte . Al contrario, esso non ha preso provvedimenti di sorta, col risultato che nessun funzionario comunitario di nazionalità belga ha potuto ancora fruire del beneficio attribuitogli dall' allegato VIII dello statuto .
4 . In tali circostanze è giuocoforza constatare che, non avendo ottemperato alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 pronunciata nella causa 137/80, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall' articolo 171 del trattato CEE . Vi propongo pertanto di accogliere il ricorso introdotto dalla Commissione delle Comunità europee e, ai sensi dell' articolo 69, paragrafo 3, regolamento di procedura, di condannare il convenuto alle spese di giudizio .
(*) Lingua originale : l' italiano .
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