Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel 1980 il Consiglio adottava tre direttive concernenti problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di talune carni e prodotti a base di carne . Si trattava rispettivamente delle direttive nn . 80/214, 80/1099 e 80/1100 ( GU 1980, L 47, pag . 3; L 325, pag . 14; L 325, pag . 16 ).
Riveste forse qualche importanza notare che nelle ultime due direttive, la n . 80/1099 e la n . 80/1100, il Consiglio ha sottolineato che la presenza di una particolare malattia dei suini poteva costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario e che era quindi opportuno adottare provvedimenti atti ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di carni suine .
Di conseguenza venivano stabiliti i termini per l' attuazione di dette direttive : la n . 80/214 avrebbe dovuto essere attuata entro il 31 dicembre 1980, e le altre entro il 1° luglio 1981 .
Dopo aver chiesto alle autorità italiane informazioni in merito con lettera 22 dicembre 1983, rimasta senza risposta, il 7 giugno 1985 la Commissione emetteva un parere motivato a termini del quale l' Italia era venuta meno agli obblighi derivantile dal trattato . La Commissione avviava in seguito il presente procedimento .
A sua difesa, il governo italiano sosteneva, e sostiene a tutt' oggi dinanzi alla Corte, che un disegno di legge destinato all' attuazione della direttiva n . 80/1099 è stato presentato al Parlamento e, a suo dire, sta per giungere dinanzi al senato . Sembra che vi sia un ritardo maggiore nella predisposizione degli opportuni provvedimenti legislativi per dare attuazione alle direttive nn . 80/214 e 80/1100 .
Il fatto che a queste direttive non sia stata data attuazione entro i termini stabiliti nelle direttive stesse, costituisce manifestamente una violazione del trattato .
A mio parere la Commissione ha diritto alla declaratoria nei confronti dell' Italia ed a vedere quest' ultima condannata alle spese .
(*) Traduzione dall' inglese .
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