Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Dato che all' udienza non sono emersi elementi nuovi idonei ad influire sulla valutazione della presente causa, mi permetto, seduta stante, di presentare le mie conclusioni .
E' incontestabile e incontestato che il regno del Belgio non ha adottato a tutt' oggi i provvedimenti necessari per adeguarsi :
- alla direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, n . 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
- alla direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980, n . 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa di valori;
- alla direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1982, n . 82/121/CEE relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori .
Certamente a ragione il governo del Belgio rileva che dette tre direttive vertono su una materia estremamente complessa . E' vero altresì che le direttive non effettuano un coordinamento completo e lasciano agli Stati membri la possibilità di effettuare numerose opzioni . Dette opzioni hanno indubbiamente reso necessarie riflessioni e approfonditi scambi di punti di vista tra i vari uffici competenti in seno alle amministrazioni nazionali . E' anche comprensibile che le autorità belghe abbiano voluto approfittare di questa occasione per modificare contemporaneamente la normativa nazionale in alcuni settori collegati, circostanza che ha potuto provocare un ulteriore ritardo .
Ma, dall' altro lato, non dobbiamo dimenticare che di qui a poco saranno trascorsi otto anni dall' adozione della prima direttiva, sette anni dall' adozione della seconda e cinque anni dall' adozione della terza direttiva . Il termine fissato per la trasposizione, che era stato prorogato al 30 giugno 1983 si trova oggi ad essere superato di tre anni e mezzo .
A parte ciò, per quanto riguarda le difficoltà inerenti alle direttive stesse, si devono ricordare le vostre sentenze 12 ottobre 1982 nelle quali avete precisato che "i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e devono - quindi - essere in grado di elaborare, nel termine fissato, il progetto delle disposizioni legislative necessarie per la loro attuazione" ( 1 ).
Più in generale e secondo una consolidata giurisprudenza di cui Voi avete appena fatto un' ulteriore applicazione nella odierna sentenza per la causa 365/85, Commissione / Italia, "uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive" ( 2 ).
Ciò considerato, non mi resta altro che suggerirvi di accogliere il ricorso della Commissione, in altre parole :
- dichiarare che il regno del Belgio, non adottando i provvedimenti necessari per adeguarsi alle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 del Consiglio, è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE,
- condannare detto Stato membro alle spese di causa .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Cfr . sentenze 12 ottobre 1982, nelle cause : 136/81, Commissione / Italia, Racc . 1982, pag . 3547; 148/81, Commissione / Belgio, Racc . 1982, pag . 3555; 149/81, Commissione / Lussemburgo, Racc . 1982, pag . 3565; e 151/81, Commissione / Irlanda, Racc . pag . 3573, punto 5 della motivazione .
( 2 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 20 marzo 1986, causa 17/85, Commissione / Italia, Racc . 1986, pag . 1199, punto 6 della motivazione e sentenza 30 aprile 1986, causa 158/85, Commissione / Italia, Racc . 1986, pag . 1496 punto 7 della motivazione .
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