Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel 1984, a causa delle notevoli eccedenze di prodotti lattiero-caseari, comportanti gravi oneri finanziari e difficoltà di smercio per la Comunità, il Consiglio istituiva, per un periodo iniziale di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte eccedenti un limite di garanzia . Il Consiglio mirava a contenere l' aumento della produzione lattiera e a rendere possibili le modifiche necessarie per regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari .
Il Consiglio adottava due regolamenti . Con il primo, e cioè con il regolamento n . 856/84 ( GU L 90, pag . 10 ), veniva modificato il regolamento di base relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( n . 804/68, GU 1968, L 148, pag . 13 ); con il secondo, e cioè con il regolamento n . 857/84 ( GU 1984, L 90, pag . 13 ), venivano adottate le norme generali per l' applicazione del nuovo prelievo . Un altro regolamento, il regolamento n . 1371/84, che stabilisce norme dettagliate per l' applicazione del predetto prelievo ( GU 1984, L 132, pag . 11 ), veniva emanato dalla Commissione .
Il sistema comportava sostanzialmente la fissazione di quantitativi massimi di produzione e gli Stati membri erano tenuti ad applicarlo . In sostanza, essi potevano scegliere fra due formule; in base alla prima ( formula A ), il prelievo era dovuto dai produttori di latte, mentre in base alla seconda ( formula B ), il prelievo era dovutoin primo luogo dagli acquirenti di latte; veniva inoltre contemplata un' opzione quanto all' anno di riferimento in base al quale si dovevano calcolare i quantitativi individuali : si poteva scegliere tra il 1981, il 1982 e il 1983 .
Gli Stati membri potevano modulare i quantitativi di riferimento per determinate categorie di prodotti e versare un' indennità ai produttori che si impegnassero ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera . Era anche contemplata l' attribuzione di quantitativi supplementari entro i limiti stabiliti dal primo regolamento .
Gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per la riscossione del prelievo . I produttori erano tenuti a registrare e a dichiarare le vendite da loro effettuate nel 1981; gli acquirenti erano tenuti a dichiarare la misura in cui avessero superato i quantitativi di riferimento . Nel 1984 e nel 1985 venivano stabilite le date entro le quali i vari provvedimenti andavano adottati e comunicati alla Commissione .
Il 27 novembre 1984 la Commissione informava il Ministero italiano dell' agricoltura che non le constava che fossero stati adottati i provvedimenti che l' Italia avrebbe dovuto emanare in quella fase . Comunque, la Commissione non era stata informata della loro adozione . Il ministro ammetteva che non erano stati adottati provvedimenti nazionali per l' applicazione del sistema di cui trattasi, ad eccezione del decreto ministeriale 8 novembre 1984, relativo alle indennità da corrispondere ai produttori che cessino la produzione . Di conseguenza, la Commissione emetteva un parere motivato a norma dell' art . 169 del trattato CEE e il 2 dicembre 1985 promuoveva il presente procedimento, chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE, poiché non aveva osservato i termini stabiliti per l' applicazione del sistema di cui trattasi .
Nel frattempo, la Repubblica italiana tentava di convincere il Consiglio e la Commissione a modificare il sistema a causa delle difficoltà da essa incontrate nell' applicazione dello stesso . Alcune modifiche venivano effettuate con i regolamenti del Consiglio nn . 590/85, 591/85 e 1305/85 ( GU 1985, L 68, pagg . 1 e 5, e L 137, pag . 12 ). L' ultimo di detti regolamenti consentiva il riconoscimento delle associazioni di produttori per l' attribuzione dei quantitativi di riferimento e contemplava anche una specifica deroga a favore della Repubblica italiana . Detta deroga consisteva nel rinviare per tre anni l' applicazione dell' art . 3, n . 3, del regolamento n . 857/84, a tenore del quale i produttori avevano diritto a scegliere un diverso anno di riferimento qualora la loro produzione avesse risentito di eventi eccezionali .
E' evidente che la Repubblica italiana ha adottato alcuni provvedimenti . Con decreto 8 novembre 1984 essa attribuiva un' indennità ai produttori che abbandonavano la produzione . Con il successivo decreto 30 settembre 1985, essa adottava la formula A e alcuni quantitativi di riferimento venivano attribuiti ai produttori e alle associazioni di produttori in seguito al riconoscimento della personalità giuridica . Inoltre, stamattina è stato riferito a questa Corte che con decreto 22 dicembre 1986 ( non ancora pubblicato ) è stata riconosciuta un' unione di produttori ai fini dell' applicazione del regolamento . Inoltre sono state iniziate indagini per ottenere i necessari dati statistici .
Tuttavia è altrettanto chiaro e pacifico che quando fu proposto il ricorso non erano state messe in vigore - né tuttora lo sono state - disposizioni diverse da quelle da me menzionate; in particolare non sono stati attribuiti quantitativi di riferimento all' unione suddetta e ai produttori non membri di un' associazione .
Il sistema era evidentemente molto complicato, tanto da dar luogo verosimilmente a difficoltà amministrative . Il governo italiano ha fatto presente come le difficoltà fossero accentuate dalla struttura del settore dell' allevamento in Italia e, in particolare, dal grandissimo numero di piccoli produttori . Era difficile per la Repubblica italiana raccogliere i dati statistici per stabilire i quantitativi di riferimento, in ogni caso fintantoché non potessero essere riconosciuti i gruppi o le associazioni del settore . Il governo italiano si è richiamato anche ai passi da esso compiuti per convincere il Consiglio e la Commissione a modificare il sistema - e che non sono stati del tutto fruttuosi - e al fatto che nel 1984 la produzione lattiera è calata rispetto al 1983, per cui, il quantitativo garantito non sarebbe stato superato; su questo punto, però, la Commissione non è necessariamente d' accordo .
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, nell' ambito del procedimento ex art . 169 del trattato CEE, gli Stati membri non possono validamente richiamarsi alle difficoltà d' ordine amministrativo che essi incontrano nell' applicazione del diritto comunitario . Non ritengo né possibile né giusto che questa Corte si addentri nella valutazione dei vari gradi di difficoltà dedotti a giustificazione della mancata applicazione dei regolamenti . Essi possono costituire un elemento di giudizio per la Commissione nel decidere se e quando proporre ricorso . Per questa Corte è sufficiente accertare la mancata applicazione dei regolamenti di cui trattasi .
Di conseguenza, a mio avviso, si deve seguire la giurisprudenza della Corte e si deve dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE omettendo di applicare i regolamenti del Consiglio nn . 856/84 e 857/84 ( come modificati dai regolamenti del Consiglio n . 590/85, 591/85 e 1305/85 ) e il regolamento della Commissione n . 1371/84, salvo i provvedimenti adottati con i decreti ministeriali 8 novembre 1984 ( sull' indennità ai produttori che abbandonino la produzione ), 30 settembre 1985 e 22 dicembre 1986 .
La Commissione chiede inoltre che venga dichiarato che la Repubblica italiana ha infranto anche l' art . 5 del trattato CEE omettendo di adottare i provvedimenti necessari per applicare i regolamenti di cui trattasi . Tenuto conto delle discussioni svoltesi nel presente procedimento, non ritengo che tale capo della domanda aggiunga qualcosa alla domanda di declaratoria dell' omessa applicazione dei regolamenti .
A mio avviso, la Repubblica italiana deve essere condannata a rifondere alla Commissione le spese da essa sostenute .
(*) Traduzione dall' inglese .
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