Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Questa causa è la quarta relativa a una decisione di non ammettere al concorso adottata dalla commissione giudicatrice del concorso interno CC/A/8/85 bandito dalla Corte dei conti . Mi richiamo in proposito sia alla relazione d' udienza, riguardante la presente causa, quanto alle vostre sentenze 23 ottobre 1986 nelle cause 321 ( 1 ), 322 e 323/85 ( 2 ).
In sostanza, il ricorrente, sig . Henri Maurissen, sostiene che le due decisioni successivamente adottate dalla commissione giudicatrice, in data 2 agosto 1985, indi 28 ottobre 1985, in esito alle ulteriori osservazioni da lui depositate su invito fattogli con lettera 12 agosto 1985 dal presidente della commissione giudicatrice, tenuto presente il punto IV.1.b ) del bando di concorso, sono inficiate da errore manifesto nella valutazione della sua esperienza professionale maturata dal 1976 al 1983 presso la IBM, in un primo tempo come "financial analyst associate" indi come "productivity project analyst ".
La Corte dei conti ribatte essenzialmente che i documenti in un primo tempo prodotti dal ricorrente non consentivano di accertare né il livello del posto "financial analyst associate" né la durata di quello di "productivity project analyst ". Quanto a quelli prodotti a sostegno delle ulteriori osservazioni, non era possibile prenderli in considerazione e, comunque, non indicavano la durata esatta dell' esperienza professionale in un' attività corrispondente al prescritto livello universitario .
2 . Sorgono due questioni . Se la commissione giudicatrice potesse rifiutarsi di prendere in considerazione i documenti prodotti dal Maurissen a sostegno delle sue osservazioni . In caso negativo, se questi documenti consentissero alla commissione giudicatrice di accertare se dette mansioni svolte presso la IBM fossero di livello adeguato e di durata sufficiente, determinata in tre anni dalla commissione giudicatrice, per consentirgli di vantare una "esperienza professionale equivalente" ai sensi del punto IV.1.b ) del bando di concorso .
3 . Come avete ricordato in una delle tre sopra menzionate sentenze 23 ottobre 1986 ( causa 321/85 ),
"Il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti, che vale pure per la commissione giudicatrice di un concorso, esprime l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha creato nei rapporti fra la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti ".
Avete precisato che :
"Questo dovere, come pure il principio di sana amministrazione, implica in particolare che quando si pronunzia sulla situazione di un dipendente, l' amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel far ciò, essa tenga conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente" ( punto 18 ).
E avete criticato la decisione in esame adottata nei confronti dello Schwiering motivando che la commissione giudicatrice aveva omesso di valersi, nell' interesse del ricorrente, dell' art . 2, 2° comma, dell' allegato III dello statuto, relativo ai concorsi, a norma del quale "ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare ".
Appunto richiamandosi espressamente a questa disposizione nel presente caso la stessa commissione giudicatrice ha invitato il Maurissen a formulare "eventuali ulteriori osservazioni", destinate a consentire eventualmente di riesaminare la decisione 2 agosto 1985, pur facendo sapere al ricorrente che non avrebbe potuto produrre ulteriori documenti .
4 . Ritengo che una siffatta restrizione sia in contrasto col dovere di assistenza, trattandosi in particolare di un concorso interno al quale partecipava solo un numero limitato di candidati . La commissione giudicatrice non poteva quindi, motivando che non erano stati depositati all' inizio, rifiutarsi di prendere in considerazione dei documenti prodotti a sostegno di osservazioni che essa stessa aveva sollecitato .
Nella lettera 28 ottobre 1985 la commissione giudicatrice dichiara che l' esperienza maturata dal Maurissen nelle mansioni di "financial analyst associate" avrebbe potuto, al pari di quella di "productivity project analyst", essere considerata un' esperienza del genere di quella prescritta dal punto IV.1.b ) del bando di concorso .
E' chiaro quindi che ciò che rimaneva in discussione non era più il livello dell' esperienza professionale da prendere in considerazione, bensì unicamente la sua durata . Orbene, non è mai stato contestato che il Maurissen abbia svolto, dal 1976 e fino al 1983, le varie mansioni sopra menzionate . Questo periodo è incontestabilmente superiore a quello di tre anni ritenuto sufficiente dalla stessa commissione giudicatrice .
5 . Ne consegue che la commissione giudicatrice disponeva di tutti i dati necessari per consentirle di accertare se il ricorrente possedesse i requisiti per poter essere ammesso al concorso . Ritengo quindi che le decisioni impugnate trasgrediscano il dovere di assistenza e siano viziate da manifesto errore di valutazione . Concludo perciò per il loro annullamento e perché le spese di causa siano poste per intero a carico dell' istituzione convenuta .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza del 23 ottobre 1986, Hartmut Schwiering / Corte dei conti, Racc . 1986, pag . 3199 .
( 2 ) Sentenza del 23 ottobre 1986, Volker Hoyer e Manfred Neumann / Corte dei conti, Racc . 1986, pag . 3215 .
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