Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
I . - 1 . Con il presente ricorso la Commissione addebita, in via principale, alla Repubblica italiana di non avere adottato, nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/603, del 28 luglio 1982 ( 1 ), che modifica la direttiva n . 75/130 ( 2 ) relativa all' adozione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia fra Stati membri .
II . - 2 . La direttiva 82/603 estende il regime preferenziale di cui fruiscono i trasporti combinati strada/ferrovia ai trasporti combinati per via navigabile ( art . 1, n . 2 ) e contempla l' adozione da parte degli Stati membri di provvedimenti di riduzione o di rimborso delle tasse di circolazione che gravano sui veicoli stradali utilizzati nei trasporti combinati ( art . 8 ).
III . - 3 . Per quanto attiene ai trasporti per via navigabile, il governo italiano ha fatto valere, senza essere contraddetto dalla Commissione, che non esiste un sistema di vie navigabili fra l' Italia e gli Stati membri della CEE . Dato che, di conseguenza, l' art . 1, n . 2, della direttiva 82/603 non richiederebbe alcuna attuazione in Italia, su questo punto non potrebbe essere addebitato allo Stato convenuto alcun inadempimento .
IV . - 4 . Per quanto attiene agli incentivi fiscali contemplati dall' art . 8 di detta direttiva, la Repubblica italiana sostiene che essi sono già in vigore per i rimorchi e i semirimorchi, per i quali, la legge nazionale 28 febbraio 1983, n . 53, contempla una riduzione della tassa di circolazione proporzionale al numero di rimorchi appartenenti alla stessa impresa .
5 . Tuttavia, il n . 1 del summenzionato art . 8 si riferisce anche, in quanto "veicoli stradali" interessati dalla riduzione o dal rimborso delle tasse di circolazione, ai "trattori ". Orbene, come ha detto all' udienza il rappresentante del governo italiano, non vige attualmente nessuno sgravio fiscale a favore di questi ultimi .
6 . E' stato anche precisato all' udienza che la struttura della rete ferroviaria italiana consente solo parzialmente l' uso della "rollende Landstrasse", consistente nel caricare sul treno la motrice assieme ai rimorchi, e che quindi questo tipo di trasporto è utilizzato solo in misura molto marginale dai vettori italiani .
7 . L' uso limitato di detto sistema di trasporto non può escludere l' attuazione della direttiva comunitaria, tanto più che le riduzioni fiscali contemplate da quest' ultima mirano a sviluppare e a privilegiare l' uso della ferrovia nei trasporti combinati .
V . - 8 . In conclusione vi suggerisco :
- di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il 1° aprile 1983, le disposizioni necessarie per l' attuazione dell' art . 8 della direttiva 82/603, è venuta meno agli obblighi comunitari impostile dagli artt . 5 e 189 del trattato CEE .
- di porre le spese a carico dello Stato convenuto .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU 1982, L 247, pag . 6 .
( 2 ) GU 1975, L 48, pag . 31 .
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