Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Con sentenza 7 aprile 1987, causa 166/85 ( Bullo e Bonivento, Racc . pag . 1583 ), questa sezione dichiarò in via pregiudiziale che le norme e gli obiettivi della direttiva del Consiglio, 12 dicembre 1977, n . 77/780, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' accesso all' attività degli enti creditizi e il suo esercizio ( GU L 322 del 17.12.1977, pag . 30 ), non "si oppongono a che sia conferita ai dipendenti ( di detti enti ) (...) la qualità di 'pubblico ufficiale' o di 'persona incaricata di un pubblico servizio' ai fini dell' applicazione del diritto penale di uno Stato membro ".
Come ricorderete, lo Stato membro in questione era l' Italia e a chiedervi di interpretare la citata fonte comunitaria era stata la Corte d' appello di Venezia . Ora, prima della vostra pronuncia, il Pretore di Montagnana vi aveva rivolto, con ordinanza 25 ottobre 1985 e nell' ambito di un procedimento penale a carico del signor Graziano Mattiazzo, direttore di una banca del luogo, i seguenti quesiti :
"1 ) se la direttiva n . 77/780, nel disciplinare l' accesso all' attività degli enti creditizi, abbia inteso che la funzione di raccolta del risparmio costituisca semplicemente esercizio di attività d' impresa, come tale soggetta alle libertà fondamentali assicurate dai trattati, o se, piuttosto, abbia considerato le esigenze di protezione del risparmio e di tutela dei consumatori-risparmiatori quali valori preminenti, così da configurare l' attività degli enti creditizi come attività d' interesse pubblico comunitario, con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto concerne le diverse qualificazioni giuridiche nell' ambito degli ordinamenti degli Stati membri;
2 ) se detto provvedimento, "definendo all' articolo 1° il concetto di autorizzazione, abbia inteso riferirsi ad un atto emanante, con qualsiasi forma, dall' autorità degli Stati membri ma comunque caratterizzato dalla natura costitutiva o traslativa della situazione giuridica in capo all' ente creditizio ( proprio in considerazione della valenza pubblica dell' attività dallo stesso svolta ), o se invece il termine intenda riferirsi ad un qualsiasi atto genericamente abilitato all' esercizio di un' attività imprenditoriale che - in quanto espressione del diritto di libertà d' iniziativa economica - è già parte integrante del patrimonio di qualsiasi soggetto all' interno degli ordinamenti degli Stati membri";
3 ) se, alla luce delle finalità della direttiva come i "considerandi", con gli obiettivi perseguiti a livello comunitario, sia compatibile una normativa nazionale che stabilisca, per qualsiasi esercente l' attività creditizia, limiti, vincoli o attribuzioni di uno status particolare in considerazione del carattere pubblico dell' attività svolta ."
Tenuto conto della stretta analogia esistente tra i problemi così posti e quello prospettato dalla corte di Venezia, la nostra cancelleria invitò il giudice a quo a comunicarle se, dopo la pronuncia in causa 166/85, egli intendesse ancora mantenere la sua domanda . La risposta, datata 14 aprile 1987, fu affermativa . "Poiché - osservò il pretore - gli argomenti che stanno alla base del (...) rinvio sono in parte diversi da quelli ( già ) esaminati dalla Corte (...), è ipotizzabile che la decisione sul punto possa essere difforme" dalla sentenza Bullo e Bonivento .
2 . A mio avviso, l' ipotesi del magistrato italiano non ha possibilità di avverarsi . Ricordo anzitutto che nelle conclusioni da me pronunciate il 22 gennaio 1987 in causa 166/85 affermai : la direttiva 77/780 "non contiene (...) alcuna norma che riguardi, sia pure da lontano o indirettamente, il rapporto d' impiego e lo status dei dipendenti degli istituti di credito; né il risultato a cui essa punta - il libero svolgimento della funzione creditizia su tutta l' area comunitaria - implica che quei soggetti siano sottratti all' obbligo di rispettare le norme penali vigenti nello Stato di stabilimento, almeno quando non siano concepite o applicate in maniera discriminatoria (...). Sono consapevole - aggiunsi - che tra gli operatori e i giuristi della penisola la qualificazione dei dipendenti di banche private come incaricati di un pubblico servizio è oggetto di dibattiti vivaci e personalmente ritengo persuasivi gli argomenti di chi la considera anacronistica o comunque esorbitante rispetto alle odierne esigenze di tutela del credito . Resta il fatto, tuttavia, che il problema è di puro diritto interno e che risolverlo spetta unicamente al legislatore nazionale ".
Questi concetti furono ribaditi con non minore incisività dalla sentenza 7 aprile 1987 . La direttiva 77/780 - vi si legge - lascia "gli Stati membri del tutto competenti a disciplinare lo status giuridico degli enti creditizi e, in particolare, non li obbliga ad imporre un carattere privato alle funzioni ed ai compiti affidati dall' istituto di credito ai suoi dipendenti ".
V' è di più . Sulla scorta della vostra interpretazione le sezioni unite penali della Corte di cassazione italiana hanno affermato di recente che lo status degli operatori bancari si determina sulla base del solo ordinamento nazionale e che a tal fine "la via da imboccare è quella di una profonda revisione legislativa, in modo da coniugare (...) le esigenze di tutela dell' interesse pubblico nel settore del credito con le esigenze di imprenditorialità di ogni tipo di ente creditizio" ( sentenza 23 maggio 1987, Tuzet e Borgatti, pagg . 27 e 28 del testo dattiloscritto che l' avvocato dello Stato italiano ha rimesso agli atti della Corte nel corso dell' udienza tenutasi il 28 ottobre 1987 ). Ciò premesso, la Cassazione ha deciso che - a seguito del recente decreto presidenziale 26 giugno 1985, 350, con cui fu data attuazione alla direttiva 77/780 - i dipendenti delle banche, quando esercitano la loro normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non possono essere qualificati per l' applicazione della legge penale come "incaricati di un pubblico servizio" ( pag . 24 ).
E' lecito pertanto concludere che i dubbi sollevati dal pretore di Montagnana non hanno più ragion d' essere anche per quanto riguarda il diritto interno . Sul piano comunitario, comunque, ciò che egli vuole sapere è se le norme ed i fini della direttiva 77/780 vietino che l' ordinamento di uno Stato membro attribuisca ai bancari determinate qualifiche giuridiche; e a questo problema voi avete già dato una soluzione che resta esauriente anche in rapporto ai diversi argomenti da lui addotti .
3 . Sulla base delle considerazioni che precedono e alla luce della sentenza 7 aprile 1987, causa 166/85, Bullo e Bonivento, vi propongo di rispondere come segue ai quesiti formulati in via pregiudiziale dal pretore di Montagnana con ordinanza 25 ottobre 1985 nel giudizio penale a carico del signor Graziano Mattiazzo :
"La direttiva 77/780 del Consiglio, del 12 dicembre 1977 lascia gli Stati membri del tutto competenti a disciplinare lo status giuridico degli enti creditizi e non li obbliga ad imporre un carattere privato alle funzioni ed ai compiti affidati dall' istituto di credito ai suoi dipendenti . In particolare, le disposizioni e le finalità di detto atto non si oppongono a che sia conferita ai dipendenti degli enti creditizi la qualità di 'persona incaricata di un pubblico servizio' ai fini dell' applicazione della legge penale di uno Stato membro ."
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