Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 15 febbraio 1985 la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale il bando di concorso generale COM/B/416 al fine di costituire una riserva di assistenti aggiunti della categoria B, gradi 5 e 4, i cui compiti avrebbero compreso, in particolare, la "messa a punto di manoscritti, nonché la correzione di bozze di stampa ".
Fra i requisiti specifici era contemplato un limite d' età . I candidati dovevano essere nati dopo il 15 febbraio 1949 e prima del 16 febbraio 1967 . Il limite d' età, tuttavia, non si applicava ai candidati che, "in qualsiasi periodo compreso tra la pubblicazione di questa Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e il 29 marzo 1985, abbiano prestato ininterrotto servizio per almeno un anno come dipendenti o altri agenti delle Comunità europee ". Il limite non si applicava inoltre ai candidati che a ) avessero allevato un bambino nella prima infanzia, b ) avessero svolto il servizio militare o c ) presentassero una menomazione fisica .
La Souna, che era nata il 1° novembre 1948, cioè tre mesi e mezzo prima del limite di età, presentava domanda di partecipazione al concorso . Il 6 agosto 1985 le veniva comunicato che la sua domanda non poteva essere accettata in quanto essa non soddisfaceva al requisito del limite d' età, e non poteva fruire di una delle deroghe a ), b ) o c ) di cui sopra .
Con lettera 24 agosto, il suo avvocato chiedeva alla commissione giudicatrice di riesaminare la pratica dato che la ricorrente non aveva fatto affidamento sulle deroghe sub a ), b ) e c ), bensì sul precitato paragrafo relativo al servizio ininterrotto prestato presso le Comunità .
Con lettera 29 agosto le veniva comunicato che la sua lettera era stata sottoposta alla commissione giudicatrice, ma che non sarebbe stato possibile riconsiderare il problema prima della metà di settembre . Il 26 settembre le veniva inviato un telegramma con cui veniva informata che la commissione giudicatrice manteneva la decisione di non ammetterla alle prove poiché aveva superato il limite d' età .
Il 23 dicembre 1985 la Souna dava inizio alla presente causa chiedendo che il rigetto della sua candidatura fosse annullato e che le fossero risarciti i danni .
La Commissione obietta che sono scaduti i termini . La domanda della Souna è stata respinta il 6 agosto; la causa è iniziata più di tre mesi dopo quella data . Per questa ragione il ricorso è irricevibile . Il telegramma del 26 settembre era "una pura e semplice" conferma della decisione notificata il 6 agosto 1985 .
Io non sono di questo parere . La Souna chiese chiaramente un riesame, sostenendo in particolare di aver prestato ininterrotto servizio come agente delle Comunità europee, argomento su cui non si è pronunziata la lettera del 6 agosto . Il telegramma di risposta non si riferiva espressamente alla specifica questione sollevata dal suo avvocato ma semplicemente ribadiva che la Souna non soddisfaceva ai requisiti per il concorso . Questa è comunque, a mio parere, un' opinione discutibile . Ritengo infatti che ci sia stato un effettivo riesame della sua posizione, come era stato promesso, e considerato il risultato come una nuova decisione piuttosto che come una conferma . Il telegramma, poi, deve essere considerato un implicito rigetto dell' argomento sostenuto nella lettera ( cioè che era un agente e che aveva prestato servizio in modo continuativo ), questione che non era stata esaminata nella prima decisione . Da questo punto di vista, almeno, ha costituito una nuova decisione . Il ricorso è stato presentato entro tre mesi dalla data del telegramma ed è nei termini . Esso non è quindi irricevibile come sostenuto dalla Commissione .
Quanto al merito, la Commissione sostiene che la Souna non è "un dipendente o altro agente delle Comunità europee ". La Commissione non si fonda su questo argomento per affermare che il ricorso è irricevibile in quanto l' art . 179 del trattato, l' art . 9 dello statuto del personale e gli artt . 46, 73 e 83 del regime applicabile agli altri agenti attribuiscono il diritto di adire la Corte solo ai dipendenti e agli altri agenti . Mi sembra che, vista la prassi della Corte, la Commissione giustamente non abbia dedotto questo motivo di irricevibilità . In numerosi casi la Corte ha ammesso che chi intenda, per la prima volta, entrare al servizio della Comunità e desideri contestare un' eliminazione nell' ambito di una procedura di concorso possa farlo basandosi sull' art . 70 del regolamento di procedura per quanto riguarda le spese, benché, in ipotesi, non sia dipendente né agente . Sarebbe veramente iniquo che tale persona non avesse nessuno strumento di tutela dinanzi alla Corte ( cfr . causa 30/75, Prais / Consiglio, Racc . 1976, pag . 1589; cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno / Commissione, Racc . 1978, pag . 2403; causa 12/84, Kypreos / Consiglio, sentenza del 27 marzo 1985 ). Vedasi altresì la sentenza 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag / Commissione, in cui il ricorrente non è stato considerato agente ai fini di un ricorso ex art . 179, ma la Corte ha dichiarato che il ricorrente avrebbe potuto fruire dell' art . 70 del regolamento di procedura relativo alle spese nei ricorsi di cui all' art . 95, § 3, "proposti da funzionari o altri dipendenti delle istituzioni" poiché egli chiedeva appunto che gli venisse riconosciuto lo status di dipendente .
La ricorrente contesta la decisione di cui è causa in quanto trasgredisce il principio di buona fede che l' amministrazione deve osservare nei confronti del personale, è in contrasto con le norme stabilite dalla Commissione stessa ed è discriminatoria . Essa afferma inoltre che la decisione è viziata da mancanza o insufficienza di motivazione .
La prima, essenziale questione è se la ricorrente avesse "prestato ininterrotto servizio come dipendente o altro agente delle Comunità europee per almeno un anno", questione che riguarda sia la quantità e la regolarità del lavoro svolto sia la qualità dello stesso .
All' udienza le parti non si sono trovate d' accordo per quanto attiene alla quantità e alla regolarità del lavoro svolto, benché la candidata avesse prodotto un certificato dell' Ufficio delle pubblicazioni che attestava che aveva lavorato dal 13 ottobre 1980 al 4 gennaio 1981 per 402 ore e che dal 7 gennaio 1981 al 30 aprile 1984 aveva cumulato 822 giorni lavorativi . E' stato di conseguenza chiesto alle parti di rispondere per iscritto ad alcuni quesiti e le loro risposte ed osservazioni sono state depositate ,infine, il 4 febbraio 1987 .
Dai documenti prodotti dalla candidata si ricava che dall' ottobre 1980 fino al 4 gennaio 1981 essa è stata retribuita in Atene, in base alle ore di lavoro svolto che ammontavano in media a circa 40 ore settimanali, eccetto la prima settimana . Con telex 19 dicembre 1980, l' Ufficio di Atene le comunicava che avrebbe potuto iniziare a lavorare nella sede di Lussemburgo il 7 gennaio 1981 e chiedeva a Lussemburgo di "confermare l' assunzione ". Il 29 gennaio 1981 la ricorrente riceveva una lettera con cui le veniva chiesto se fosse pronta a lavorare come "correttrice di bozze indipendente" per l' Ufficio nei mesi successivi "alle condizioni stabilite dal regime dei correttori di bozze indipendenti" allegato alla polizza di assicurazione, una copia della quale le era stata inviata quando aveva "lavorato in precedenza per l' Ufficio ". A quanto pare la ricorrente ha ricevuto ogni mese una lettera simile, con le sole differenze che in certi mesi alcuni giorni erano esclusi ( ad esempio agosto 1981, settembre e ottobre 1982 ) e che nuove "conditions générales regissant les prestations des correcteurs indépendants" con tre allegati sono state sostituite al precedente regime con effetto 1° gennaio 1984 . Per alcuni mesi le lettere non sono disponibili ( ad esempio da agosto a novembre 1985 ) ma i dati forniti dalla Commissione dimostrano che, tranne che in taluni mesi, la Souna ha lavorato circa 20 giorni al mese . In totale i giorni lavorativi sono stati 259 nel 1981; 240,5 nel 1982; 238,5 nel 1983; 258,5 nel 1984; 158,5 fino a luglio 1985 . Nei mesi in cui ha lavorato meno di 20 giorni la differenza sembra sia dovuta alle ferie . I mesi in cui ha lavorato più di 20 giorni possono essere dovuti al fatto che lavorava fuori orario o nei fine settimana e le ore supplementari venivano raggruppate e conteggiate in giorni lavorativi, forse per ragioni di pagamento .
La situazione è quindi chiara . La Souna lavorò regolarmente e con continuità in tutto il periodo e per più di un anno sino al febbraio o al marzo 1985 . Il suo lavoro sotto ogni punto di vista può essere definito "a tempo pieno ".
Il bando della Commissione richiedeva tuttavia che essa avesse non solo lavorato ma "prestato servizio" "come dipendente o altro agente delle Comunità europee ".
La Commissione sostiene che alle parole "dipendente" e "altro agente" deve essere attribuito lo stesso significato che risulta dallo "statuto del personale" e dal "regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee", e che la Souna non soddisfa a nessuna delle due condizioni . Anche se le parole "altri agenti" possono essere più ampiamente interpretate, essa non era per nulla agente ( con questo termine mi sembra che la Commissione intenda designare chi è vincolato da un rapporto di lavoro ) ma un "free-lance" ( cioè un lavoratore indipendente ).
Mi sembra che il termine "dipendente" utilizzato nel bando debba avere lo stesso significato che ha nell' art . 1 dello statuto del personale ed è assodato che la Souna non era un dipendente, poiché non era stata nominata ad un impiego permanente . Se la frase "altri agenti" è letta isolatamente è perfettamente possibile, e a mio parere corretto, chiedersi semplicemente se era vincolata da un rapporto di lavoro . La frase, comunque, non sta da sola . E' la frase usata nel regime applicabile agli altri agenti, la normativa parallela allo statuto del personale, ed ha, a mio parere, acquisito un significato tecnico, cioè quegli agenti ai quali si applica il regime . Questo è praticamente il senso nel quale la frase è usata e credo che la Commissione intendesse usarla in questo senso . Di conseguenza, non credo che sia possibile interpretare la frase "altri agenti" utilizzata nel bando di concorso in un modo diverso da quello impiegato nel regime applicabile agli altri agenti .
Detto regime deve applicarsi, secondo l' art . 1, a "ogni agente, assunto dalle Comunità con contratto ". Se l' articolo si fermasse qui sarebbe sufficiente per dimostrare che vi era un rapporto di lavoro come sostiene la ricorrente . L' articolo continua, però, come segue :
" tale agente può avere la qualifica :
- di agente temporaneo,
- di agente ausiliario,
- di agente locale,
- di consigliere speciale ."
Ognuna di queste categorie è disciplinata in un titolo separato e non vi sono disposizioni residue da applicare ad altre persone assunte con contratto, che non siano comprese in una delle quattro categorie . L' intenzione sembra essere stata quella di far sì che le persone impiegate in forza di un rapporto di lavoro debbano far parte di una di queste categorie .
La Souna non è stata assunta per coprire un posto cui l' autorità di bilancio ha conferito carattere temporaneo, né è stata assunta temporaneamente in un impiego permanente . Non esisteva alcun posto per lei . Non faceva pertanto parte degli "agenti temporanei", dato che l' art . 2, lett . c ) e d ), non è conferente . Non è stata assunta per sostituire un altro dipendente temporaneamente assente . Anche se è stata assunta per svolgere mansioni a tempo pieno o a tempo parziale ai sensi dell' art . 3 del regime applicabile agli altri agenti, il suo effettivo periodo di "impiego" ( se di impiego si può parlare ) ha superato l' anno, in contrasto con l' art . 52, di modo che conformemente alla sentenza della Corte nella causa Maag, non può essere considerata come "agente ausiliario" in senso stretto . Non è stato proposto di considerarla "agente locale" o "consigliere speciale" ai sensi degli artt . 4 e 5 del regime . Di conseguenza, movendo da queste premesse, la Souna non era un "altro agente" ai sensi del bando di concorso .
La Commissione sostiene che la definizione di dipendente contenuta nel regime è, in ogni caso, restrittiva . Nessuno può essere un dipendente a meno che non rientri esattamente in una delle quattro categorie contemplate nel regime applicabile agli altri agenti . Visti gli argomenti dedotti in questa causa, non sono persuaso che questa tesi sia corretta . Possono esservi altri contratti di impiego come agente che non si inquadrino esattamente nelle quattro categorie definite . Una persona che inizia come agente ausiliario ma che presta servizio ed è pagata al di là del limite di un anno imposto dall' art . 52 continua ad essere un agente anche se non è più un "agente ausiliario" in senso stretto . Il risultato può essere che queste persone possono avvalersi del regime solo per analogia, ma non ne consegue che non siano più "agenti ".
Va osservato che ai sensi dell' art . 179 del trattato la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e "gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi ". "Agenti" qui si riferisce chiaramente anche ai dipendenti e i limiti e le condizioni che possono risultare dallo statuto o dal regime attengono alla competenza piuttosto che alla definizione esclusiva della nozione di agente . Inoltre, l' allegato III dello statuto del personale, che disciplina la procedura di concorso, richiede all' art . 1, lett . g ), che, eventualmente, il bando di concorso debba specificare "i limiti d' età, nonché l' elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno ". Il termine tecnico "altri agenti" non è usato .
Di conseguenza, se fosse possibile un' interpretazione più estensiva della frase contenuta nel bando di concorso ( ma non lo credo possibile ), sorgerebbe la questione se la Souna fosse "un agente" o se fosse vincolata da un diverso rapporto contrattuale con la Commissione .
Quest' ultima pone l' accento sul termine "free-lance ". Io non ritengo che esso sia decisivo . Si deve considerare la vera natura del rapporto . Di solito è più facile riconoscere che non definire la differenza e sono stati proposti molti criteri . Alla fin fine, un' analisi sommaria può essere utile come un' altra . "Una caratteristica che sembra comune a diversi casi è che, nei contratti di lavoro subordinato, una persona è impiegata come parte dell' impresa e il suo lavoro è svolto come parte integrante dell' impresa; mentre nell' ambito di un contratto di lavoro autonomo, il suo lavoro, benché svolto per l' impresa non è ad essa integrato ma solo accessorio" (( Denning LJ in Stevenson, Jordan e Harrison Ltd / Macdonald ( 1952 ) 1 TLR 101, 111 ) )).
La Souna può addurre la continuità e la regolarità del servizio, il fatto che espletava una mansione svolta nello stesso modo anche da dipendenti e "altri agenti" e che era sottoposta al medesimo controllo .
D' altro canto, si è detto che non veniva assunta per più di un mese alla volta e che poteva non essere riassunta . Non considero decisivo quest' ultimo argomento poiché il personale ausiliario può essere assunto per brevi periodi rinnovabili . La Commissione si richiama poi alle disposizioni contenute nelle "conditions générales" secondo le quali "son activité en qualité de correcteur free-lance ne lui donne en aucune façon vocation a être nommé fonctionnaire ou autre agent des Communautés européennes ". Anche questo non è decisivo se essa può sostenere di essere stata assunta come agente .
Prendendo in considerazione le "conditions générales" nel loro insieme, e tenendo conto delle modalità di pagamento e delle disposizioni sulle imposte ( che dovevano essere pagate alle autorità nazionali invece che alla Comunità ), la sua esclusione dal regime previdenziale applicato agli agenti, il fatto che essa aveva diritto a lavorare solo quando le veniva richiesto in relazione alle necessità dell' Ufficio e che poteva rifiutare gli incarichi mensili offertile, mi sembra ( per quanto alcuni di questi elementi possano essere discutibili e nonostante il fatto che la Souna fu disposta a trasferirsi da Atene in Lussemburgo per continuare il suo lavoro ) che l' intenzione di entrambe le parti fosse che essa mantenesse il suo status di indipendente e che il suo contratto non fosse quello di un agente .
Di conseguenza e nonostante il fatto che vi siano sostanziali differenze tra la posizione della Souna e quella dell' interprete free-lance nella causa Maag ( ad esempio, la durata e la regolarità dei periodi lavorativi, la natura ad hoc dei compiti e il fatto che al Maag poteva essere chiesto di lavorare in diversi luoghi limitatamente a conferenze o riunioni ) sono giunto alla conclusione che la Souna non ha dimostrato di essere un "agente" delle Comunità europee .
Ciò, tuttavia, non inficia quella che è forse la sua tesi principale, cioè che, anche se non era un agente, essa era, in relazione alla proroga del limite d' età, in una posizione così simile a quella di un agente che dovrebbe esserle concessa la stessa proroga . La mia reazione iniziale è stata che questo argomento poteva essere rilevante solo nell' ambito di una contestazione della validità del bando di concorso stesso, che non era stata fatta valere nei termini . A rifletterci, ritengo questa opinione troppo restrittiva . Non ci si poteva ragionevolmente attendere che la Souna contestasse il bando fin dall' inizio, in particolare, poiché sosteneva di essere un agente . Solo quando le fu rifiutata l' ammissione al concorso in quanto non era un "altro agente" ( come si è chiarito ) è venuta alla luce la sua vera censura . Io riterrei pertanto ammissibile il suo argomento che essa fu discriminata poiché le fu negata la proroga del limite d' età .
La questione da risolvere è, pertanto, se la sua posizione fosse, in modo rilevante, simile a quella degli "altri agenti" che fruivano della proroga . Ciò implica che ci si chieda quale sia il vero fondamento o la vera giustificazione per concedere l' esenzione, la ratio legis, una domanda che non ritengo abbia avuto una risposta .
Una possibile ragione per concedere la proroga ai dipendenti e agli altri agenti può essere che essi non debbono essere sfavoriti dagli anni in cui hanno lavorato per la Commissione . Questa non può essere la sola ragione poiché la proroga non dispone che solo questi anni siano dedotti dall' età effettiva . Chi abbia lavorato per un anno è esente dal limite d' età qualunque età esso abbia . Solo per chi rientri nelle speciali categorie a ), b ) e c ) c' è il limite di cinque anni alla proroga del limite d' età . Se fosse questa la giustificazione, si può dire in ogni caso che la Souna ha prestato servizio per un periodo ampiamente superiore ai tre mesi e mezzo a causa dei quali essa non rientrava nel limite d' età .
Un' altra ragione potrebbe essere la dimestichezza con l' attività della Commissione, per cui sarebbe interesse della Commissione mantenere al proprio servizio un candidato con precedente esperienza di lavoro nella Comunità . Anche a questo riguardo, la Souna aveva maturato tale esperienza lavorando, praticamente, per 5 anni a tempo pieno, e nel corso di questo periodo si era trasferita da Atene in Lussemburgo . ( Non è stato detto alla Corte perché si sia trasferita, ma sembra plausibile che essa abbia sperato in un' assunzione a lungo termine; per altro, la Corte sa che questo è il primo concorso per correttori di bozze da quando la Souna si è trasferita e può essere indicativo che 23 dei 48 correttori di bozze free-lance si siano candidati al concorso ). Essa aveva manifestamente l' esperienza di lavoro richiesta per prestare servizio presso la Commissione .
Nel corso dell' udienza la Commissione ha sostenuto, in risposta a taluni quesiti rivoltile, che gli altri agenti possono candidarsi poiché essendo "stati sottoposti alla disciplina comunitaria per un anno, è nota la loro idoneità al lavoro, mentre un free-lance è completamente indipendente ". Posso capire che, nel caso di una persona che lavori a casa propria per un mese o una settimana, occasionalmente, e lavorando senza un vero controllo, ciò possa essere una giustificazione per non applicare le stesse norme che si applicano agli agenti . Questa spiegazione non vale però per un caso, come quello di specie, in cui, mese dopo mese, la Commissione ha ostinatamente continuato ad offrire nuovo lavoro alla Souna, mentre avrebbe potuto smettere se non fosse stata soddisfatta del suo operato . Il potere di non proporle lavoro nel mese successivo mi sembra, in realtà, una sanzione potenzialmente più efficace di quelle contemplate dalla "disciplina" di cui sopra nei confronti dei dipendenti . Inoltre, le conditions générales impongono la produzione di un attestato di buona condotta, il superamento di un test attitudinale, la massima diligenza nel disimpegno delle sue mansioni in conformità alle istruzioni ed il rispetto della riservatezza delle informazioni . A norma dell' art . VII ( erroneamente numerato nell' originale ) la Souna poteva essere licenziata senza motivo, per grave mancanza professionale o per non aver osservato le istruzioni . Nonostante ciò, la Commissione ha continuato per 5 anni ad avvalersi del suo operato .
Un' altra ragione può essere suggerita dalla causa 106/80 Fournier / Commissione, Racc . 1981, pag . 2759, in cui la Corte ha affermato che la principale caratteristica di un contratto di lavoro di personale ausiliario è la "precarietà quanto alla durata" visto che può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti . Nel caso di specie non vi è motivo per trattare una persona come la Souna in modo diverso e sfavorevole rispetto agli agenti ausiliari, dato che anche il suo impiego era precario . Al contrario, il fatto che per lunghi periodi, benché precariamente, essa abbia soddisfatto una necessità dell' Ufficio a copertura della quale non vi era alcun posto disponibile, significa che, se mai, essa merita un trattamento più favorevole anziché meno favorevole rispetto a coloro il cui effettivo impiego non deve oltrepassare la durata di un anno .
Le altre cause citate nella discussione non mi sembra che risolvano il problema direttamente . Nella causa 16/81, Alaimo / Commissione, Racc . 1982, pag . 1559, la Corte ha riconosciuto che la ricorrente era una dipendente . Il solo problema era se fosse dipendente delle Comunità europee in quanto dipendente del Centro europeo per lo sviluppo della preparazione professionale . La Corte ha ritenuto che lo fosse in quanto il centro fa parte delle Comunità europee .
Si è fatto rinvio ad una frase della sentenza nella causa 16/64, Rauch / Commissione, Racc . 1965, pag . 174 : "L' espressione 'concorsi interni all' istituzione' , strettamente intesa, riguarda tutte le persone che presso tale Istituzione prestino la loro opera, a qualunque titolo ". Ciò deve essere considerato nel contesto di quella causa, cioè se un agente ausiliario potesse partecipare ad un tale concorso . "A qualunque titolo" significa, a mio parere, agente e non lavoratore indipendente .
Nella causa 78/71, Costacurta / Commissione, Racc . 1972, pag . 163, la Corte ha solo dichiarato che un bando di concorso interno deve o stabilire un limite d' età o stabilire che non si ritiene necessario fissarne uno .
D' altro lato, anche se non risolvono direttamente la questione, queste cause dimostrano che la Corte tiene in considerazione la sostanza piuttosto che la forma giuridica . Nella causa 17/78, Deshormes / Commissione, Racc . 1979, pag . 189, la Corte ha infatti ammesso che dalla data della prima assunzione della candidata come agente ausiliario l' accordo che la vincolava alla Commissione "avrebbe dovuto essere trasformato in un contratto di agente temporaneo, poiché l' interessata era assegnata ad un posto permanente, figurante nella tabella degli organici allegata al bilancio ". Essa era de facto un agente temporaneo e pertanto i suoi contratti andavano considerati come contratti di agente temporaneo . Inoltre, l' avvocato generale Reischl sostenne che i precedenti contratti, benché descritti come contratti di consulenza, rivelavano un rapporto di impiego regolare con le Comunità . Se non ci fosse stato alcun posto disponibile egli l' avrebbe considerata come un agente ausiliario ai fini della determinazione dei diritti a pensione .
Nella causa Costacurta, l' avvocato generale Roemer si occupò di un problema non considerato dalla Corte, cioè se i "collaboratori" free-lance dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali fossero stati erroneamente ammessi al concorso in questione . Egli citò la frase tratta dalla causa Rauch alla quale ho fatto rinvio ed osservando che i candidati free-lance lavoravano già da lungo tempo e che era evidente che solo ragioni di bilancio "avevano impedito di regolarizzare la loro posizione prima ". Egli continuava : "La collaborazione di questi correttori indipendenti aveva ormai raggiunto un grado tale che in pratica essi potevano essere equiparati ai dipendenti ausiliari, che sono indubbiamente legittimati a partecipare ai concorsi ". Benché questo fosse un obiter dictum, in quanto i candidati free-lance erano già agenti temporanei al momento in cui dovevano essere presentate le candidature per il concorso, rivela una disponibilità a considerare la realtà della situazione .
Nelle cause riunite 225 e 241/81, Toledano Laredo / Commissione, Racc . 1983, pag . 347, la Corte ha ancora dichiarato che un agente ausiliario che abbia svolto ben definiti compiti di carattere permanente, inerenti al pubblico impiego presso le Comunità, per i quali erano disponibili posti può chiedere che il periodo di servizio come agente ausiliario sia riconosciuto ai fini della pensione comunitaria di agente temporaneo .
Bisogna inoltre osservare che la Corte ha dichiarato nella causa Deshormes, a pag . 201, che tenuto conto delle precarietà dei compiti svolti, "e' evidente che detto regime contrattuale non può essere applicato abusivamente allo scopo di affidare, per lunghi periodi di tempo, compiti permanenti a detto personale, che verrebbe così impiegato in modo anormale e sottoposto a prolungate condizioni di incertezza ". Dubito che, se non per ragioni di bilancio, il regime di impiego adottato dalle Comunità intendesse generalizzare l' impiego di collaboratori "free-lance" a tempo pieno, in modo continuato e per un lungo periodo . Se vi sono persone impiegate in questo modo, a mio parere non dovrebbero essere svantaggiate per quanto concerne il limite d' età per partecipare ad un concorso .
Alla luce dell' indirizzo adottato in quelle cause, non mi sembra che nel caso di specie sia sufficiente affermare, come fa in realtà la Commissione, che la natura giuridica del contratto della Souna è diversa, e pertanto essa è in una situazione diversa e può essere trattata diversamente per quanto attiene alla proroga del limite d' età . E' necessario guardare alla sostanza . Ammetto che una persona che lavori saltuariamente o irregolarmente o per compiti specifici sia in una posizione diversa da un agente che lavori regolarmente . D' altro lato, chi presta servizio a tempo pieno per cinque anni è, a mio parere, in una posizione analoga a quella degli agenti temporanei o ausiliari per quanto attiene alla concessione di una proroga del limite d' età . Questo può essere un caso eccezionale ma, a mio parere, la decisione di eliminare la Souna perché la sua età superava di tre mesi e mezzo il limite d' età è stata discriminatoria ed iniqua quando si considerino i vantaggi concessi agli agenti temporanei ed a quelli ausiliari . Il fatto che la proroga le sia stata riconosciuta in un concorso indetto dal Parlamento ( e la Commissione ammette che il Parlamento aveva il potere di farlo ), benché il bando del concorso fosse limitato a "dipendenti e altri agenti", può solo
sottolineare l' infelice esito del caso di specie .
A prescindere da quanto sopra, mi sembra comunque fondato l' argomento della ricorrente secondo cui la decisione era viziata da mancanza o insufficienza di motivazione .
Mi sembra, comunque, che la decisione con cui le è stata negata l' ammissione al concorso dovrebbe essere annullata in quanto la proroga del limite d' età doveva esserle concessa, e che debbano esserle risarcite le spese sostenute per la causa . Mi sembra un risarcimento sufficiente poiché non è stata denunciata nessuna specifica perdita finanziaria e respingerei pertanto la domanda di risarcimento danni .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy