Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Adeguamento delle quote di consegna - Presupposti - Difficoltà eccezionali dovute all' entità del tasso di riduzione di una data categoria di prodotti - Valutazione - Criteri
( Decisione generale n . 234/84, art . 14 )
2 . CECA - Produzione - Regime di quote di produzione e di consegna per l' acciaio - Adeguamento delle quote di consegna - Presupposti - Insussistenza di sovvenzioni autorizzate onde coprire perdite di esercizio - Aiuti miranti ad incoraggiare la riorganizzazione di un' impresa - Differenza di natura
( Decisione generale n . 234/84, art . 14 )
Massima
1 . L' esistenza, a livello di un' impresa, di "difficoltà eccezionali" che giustifichino, a norma dell' art . 14 della decisione n . 234/84, l' adeguamento delle quote di consegna dev' essere valutata in relazione alla situazione esistente nella sola categoria di prodotti che costituiscono oggetto di un tasso di riduzione elevato, senza che siano presi in considerazione i risultati complessivamente positivi o negativi dell' impresa .
2 . Sono le condizioni di concessione e lo scopo dell' aiuto che che vanno presi in considerazione per determinare se esso costituisca un aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio che osti all' adeguamento delle quote di consegna ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84, non già i suoi effetti sul conto profitti e perdite dell' impresa .
La proroga del sistema delle quote ha lo scopo di incoraggiare la riorganizzazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile, come pure il ripristino della competitività della siderurgia europea ed è conforme a questo scopo che le imprese, le quali abbiano fruito di una forma di aiuto che possa ritardare l' auspicata riorganizzazione, cioè un aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio, siano escluse dall' agevolazione delle quote supplementari, la cui attribuzione può del pari indebolire lo stimolo a detta riorganizzazione . Non si possono tuttavia considerare aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio, ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84, quelli che siano effettivamente atti ad incoraggiare la riorganizzazione e il miglioramento della competitività perseguiti .
Parti
Nella causa 103/85,
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, con sede a Salzgitter, con gli avv.ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Rolf Waegenbauer, suo consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgeos Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa vertente sul rifiuto della Commissione di procedere ad un adeguamento delle quote nei confronti della ricorrente per quote di consegna di prodotti della categoria III ( profilati ) conformemente all' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente di sezione, K . Bahlmann e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 7 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 novembre 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 aprile 1985, la Stahlwerke Peine-Salzgitter Aktiengesellschaft ( in prosieguo : la "Stahlwerke Peine-Salzgitter ") ha proposto, a norma dell' art . 35 del trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui la Commissione ha implicitamente rifiutato di procedere ad un adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III ( profilati ) relative al primo trimestre del 1985, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ).
2 Con lettera del 15 gennaio 1985, la ricorrente chiedeva alla Commissione di procedere all' adeguamento soprammenzionato . Poiché la Commissione non adottava entro il termine di due mesi prescritto dall' art . 35 del trattato CECA alcuna decisione su tale richiesta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso . Con una decisione individuale esplicita dell' 11 giugno 1985, adottata in corso di causa, la Commissione ha deciso di non procedere ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 precitato nei confronti della ricorrente per il primo e per il secondo trimestre del 1985 . Nella sua replica, la ricorrente ha esteso il suo ricorso alla decisione esplicita della Commissione 11 giugno 1985 e chiesto l' annullamento di detta decisione in quanto essa respinge la richiesta della ricorrente diretta ad un adeguamento delle quote in forza dell' art . 14 per i prodotti della categoria III relativamente al primo trimestre del 1985 .
3 Conformemente al sistema di vigilanza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica, la Commissione fissa trimestralmente le quote di produzione e la parte di tali quote che possono essere consegnate nel mercato comune ( quota di consegna ) in base alle produzioni ed ai quantitativi di riferimento stabiliti al momento dell' istituzione del sistema e previa applicazione a tali produzioni e quantitativi di riferimento di determinati tassi di riduzione fissati trimestralmente .
4 L' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA stabilisce :
"Qualora, a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre, la disciplina di quote crei difficoltà eccezionali ad un' impresa che durante i dodici mesi precedenti il trimestre in questione
- non ha ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione,
- non è stata oggetto di sanzioni per quanto riguarda le norme sui prezzi o ha pagato le ammende dovute,
la Commissione (...) procede, per il trimestre in questione, ad un idoneo adeguamento delle quote e/o delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per la o le categorie di prodotti in questione (...)".
5 La Stahlwerke Peine-Salzgitter è un' impresa siderurgica . In particolare essa produce acciai laminati della categoria III ( profilati ) che costituiscono il 16% della sua produzione globale . Per tale categoria di prodotti, il rapporto tra la quota di produzione e la parte di questa quota che può essere consegnata nel mercato ( detto rapporto I : P ) è eccezionalmente sfavorevole nel caso della ricorrente, sia in assoluto che in confronto alla media comunitaria, ed era all' epoca dei fatti inferiore a quest' ultima del 24% circa per la suddetta categoria .
6 Consapevole delle difficoltà della ricorrente a causa del rapporto I : P, e a seguito della richiesta di quest' ultima, la Commissione procedeva ad un adeguamento della parte di quota che può essere consegnata nel mercato per il secondo, terzo e quarto trimestre del 1984, a norma dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . Relativamente al primo trimestre del 1985, la Commissione tuttavia lasciava intendere di non voler concedere alla ricorrente adeguamenti di quote sulla base dell' art . 14, summenzionato, dato che ad essa erano stati concessi dalle autorità della Repubblica federale di Germania, nel corso del quarto trimestre del 1984, aiuti destinati a miglioramenti strutturali per ammortamenti speciali autorizzati dalla Commissione . Secondo la Commissione, tali aiuti per miglioramenti strutturali vanno considerati aiuti per coprire perdite di gestione che, in forza del suddetto art . 14, ostano alla concessione di quote supplementari a norma dello stesso articolo . La decisione esplicita della Commissione 11 giugno 1985 era del pari basata sullo stesso ragionamento . In questa decisione, del resto, la Commissione ha constatato che dato che i risultati dell' impresa ricorrente erano nel loro complesso positivi dal quarto trimestre 1984, non sussistevano più "difficoltà eccezionali" ai sensi dell' art . 14 .
7 E pacifico che la Stahlwerke Peine-Salzgitter ha ricevuto all' epoca indicata aiuti in forza della "direttiva del ministro federale dell' economia 28 dicembre 1983, relativa alla concessione di aiuti per il miglioramento delle strutture alle imprese siderurgiche" ( Bundesanzeiger 31 dicembre 1983, n . 245 ). Gli aiuti destinati a miglioramenti strutturali riguardano :
- le spese in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa perché direttamente o indirettamente interessati da tali misure;
- l' ammortamento speciale degli impianti destinati alla produzione siderurgica ai sensi del trattato CECA, cioè per la chiusura di tali impianti o, in casi eccezionali, a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata .
8 La ricorrente riceveva aiuti in favore dei lavoratori colpiti da misure di ristrutturazione e che abbandonano l' impresa, così come aiuti concessi per l' ammortamento della chiusura degli impianti e a seguito di riduzione durevole della capacità utilizzata . Questi ultimi soltanto sono oggetto della presente causa .
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi e degli argomenti dalle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
10 La Commissione esprime dubbi sulla ricevibilità della trasformazione di un ricorso per carenza in un ricorso per annullamento, senza tuttavia contestarla formalmente .
11 Occorre rilevare al riguardo che la decisione esplicita 11 giugno 1985 la quale, in corso di causa, sostituisce la decisione implicita anteriore avente lo stesso oggetto, vale a dire il rifiuto, ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, dell' adeguamento delle quote di consegna della ricorrente di prodotti della categoria III per il primo trimestre 1985, va considerata come un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le proprie conclusioni e le proprie difese . Come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 3 marzo 1982 ( causa 14/81, Alpha Steel Ltd . / Commissione, Racc . pag . 749 ) e 29 settembre 1987 ( cause riunite 351 e 360/85, Fabrique de fer de Charleroi SA e Dillinger Huettenwerke AG / Commissione, Racc . 1987, pag . 3639 ) sarebbe in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con l' esigenza di economia processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Corte .
12 Sarebbe inoltre ingiusto che la Commissione, per far fronte alle censure contenute in un ricorso proposto alla Corte contro una decisione implicita, potesse adottare una decisione esplicita avente lo stesso oggetto e valersi, in corso di causa, di tale decisione esplicita per privare la controparte della possibilità di estendere le proprie conclusioni e i propri mezzi iniziali alla decisione esplicita o di presentare ulteriori conclusioni e mezzi contro di essa .
13 Ne consegue che il ricorso è ricevibile .
Sul merito
14 La controversia verte su due questioni, ossia in primo luogo quella se l' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA, come sostiene la Commissione, non si applichi in quanto la disciplina delle quote non provoca più "difficoltà eccezionali" alla ricorrente dal primo trimestre del 1984, e in secondo luogo quella se gli aiuti ricevuti dalla ricorrente vadano considerati come aiuti per coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto art . 14 .
Sulla nozione di "difficoltà eccezionali"
15 La ricorrente contesta l' asserzione della Commissione secondo cui la ricorrente si trova in attivo dal quarto trimestre del 1984 . Benché i risultati della ricorrente, ove si eliminino le perdite riportate in passato, siano stati positivi, essa continuerebbe a subire perdite per quel che riguarda la produzione dei profilati a causa dello sfavorevole rapporto I : P . Per giunta, l' esistenza di un passivo non andrebbe considerata come criterio di applicazione non scritto dell' art . 14 e nella pratica la Commissione avrebbe proceduto all' adeguamento, contemplato nel suddetto articolo, di quote di imprese non in passivo . Infine, l' esistenza di "difficoltà eccezionali" sarebbe determinata dalla situazione all' interno di una data categoria di prodotti e non già dai risultati complessivamente positivi o negativi di un' impresa .
16 La Commissione osserva che l' art . 14 non si applica ad un' impresa in attivo . L' esistenza di "difficoltà eccezionali" dipenderebbe dalla situazione dell' impresa nel suo complesso e non dalla situazione prevalente in una data categoria di prodotti .
17 La tesi sostenuta dalla Commissione non può essere accolta . Risulta infatti dal tenore dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA che detto articolo contempla possibilità limitate di adeguamento delle quote solo allorché un' impresa debba affrontare "difficoltà eccezionali" "a causa dell' alto tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un trimestre ". Solo le difficoltà che sono conseguenza diretta dell' istituzione e dell' applicazione della disciplina delle quote possono essere prese in considerazione dalla Commissione in sede di applicazione dell' art . 14 .
18 Emerge dalla sentenza della Corte 22 giugno 1983 ( causa 317/82, Usines Gustave Boël e Fabrique de fer de Maubeuge / Commissione, Racc . pag . 2041 ) che la Commissione può procedere ad un adeguamento delle quote solo in circostanze eccezionali allorché tale adeguamento è necessario per le categorie alle quali si applica un tasso di riduzione elevato . Dalla sentenza testé citata discende che la Commissione non può tener conto, per determinare l' esistenza di "difficoltà eccezionali", della situazione delle altre categorie di prodotti . Del pari, la Commissione non può fondare la propria tesi in ordine all' esistenza di "difficoltà eccezionali" sulla circostanza che l' impresa sia nel suo complesso in attivo .
19 Infine, va rilevato al riguardo che dai documenti prodotti agli atti su richiesta della Corte sembra che in vari casi la Commissione abbia concesso quote supplementari in forza dell' art . 14 mentre le imprese interessate erano in attivo .
Sulla qualificazione degli aiuti controversi
20 La ricorrente fa valere che gli aiuti controversi non erano destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA . Si tratterebbe di aiuti per ammortamenti speciali riguardanti misure causate dalla chiusura totale o parziale di impianti siderurgici . Secondo la ricorrente è la finalità di un aiuto, e non già la sua oggettiva idoneità a ridurre le perdite di gestione, ad essere determinante ai fini della sua qualificazione .
21 La Commissione osserva che l' applicazione dell' art . 14 dipende dal se gli aiuti siano oggettivamente idonei a contribuire alla copertura di perdite di gestione . Poiché gli aiuti per ammortamenti controversi hanno per conseguenza quella di ridurre le perdite dell' impresa, sarebbe escluso che quest' ultima benefici inoltre di un adeguamento delle sue quote ai sensi dell' art . 14, dato che la finalità di quest' articolo sarebbe proprio quella di evitare il cumulo dei due benefici .
22 Va rilevato in proposito che l' art . 14 ha subito un' evoluzione nelle decisioni generali successive che hanno prorogato la disciplina delle quote . Nella versione originaria di tale articolo, contenuta nella decisione generale n . 2177/83/CECA della Commissione, del 28 luglio 1983, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 208, pag . 1 ) tutte le imprese che avevano ricevuto un qualsivoglia aiuto, salvo quello relativo alla chiusura, venivano escluse dall' applicazione dell' art . 14 . Per contro, nelle decisioni generali successive, ivi compresa la decisione n . 234/84/CECA di cui è causa, tutte le imprese, anche quelle che avevano ricevuto un aiuto, potevano ottenere l' applicazione dell' art . 14, con l' unica eccezione di quelle che avevano ricevuto un aiuto per coprire perdite di gestione .
23 Poiché il fatto di aver ottenuto un aiuto di un altro tipo non è sufficiente ad escludere un' impresa dall' applicazione dell' art . 14, ne consegue che l' effetto che un aiuto può esercitare sul conto profitti e perdite di un' impresa non potrebbe essere considerato come un valido criterio per individuare gli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi del suddetto articolo . Dato infatti che qualsiasi aiuto può avere il risultato di compensare in tutto o in parte le eventuali perdite di gestione, la tesi sostenuta dalla Commissione porterebbe ad escludere, ai fini dell' applicazione dell' art . 14, la concessione della quasi totalità degli aiuti che non siano aiuti per la chiusura .
24 Pertanto sono le condizioni di concessione e la finalità di un aiuto che vanno presi in considerazione onde risolvere la questione se un aiuto costituisca un aiuto diretto a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA .
25 Nella sua sentenza 15 gennaio 1985 ( causa 250/83, Finsider / Commissione, Racc . pag . 131 ) la Corte ha affermato che la decisione generale che proroga la disciplina delle quote persegue lo scopo di promuovere la ristrutturazione necessaria per adeguare la produzione e le capacità alla domanda prevedibile e ripristinare così la competitività della siderurgia europea . La Corte ha rilevato che è conforme a questo scopo che le imprese le quali abbiano fruito di una forma d' aiuto che rischia di ritardare l' auspicata ristrutturazione, cioè di un aiuto destinato a coprire le perdite di gestione, siano escluse dal beneficio di quote supplementari, la cui concessione può del pari affievolire lo stimolo a detta ristrutturazione . Da questa sentenza discende che gli aiuti che sono effettivamente idonei a promuovere la ristrutturazione ed il miglioramento della competitività perseguiti non possono essere considerati alla stregua degli aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della vigente decisione generale .
26 Orbene, nel caso in esame gli aiuti di cui è causa sono stati concessi proprio in funzione di "un programma di ristrutturazione particolarmente utile sul piano politico-economico (...)", programma la cui attuabilità sia stata verificata ed accertata da un revisore dei conti indipendente o da una società di revisione dei conti indipendente ( punto 4 della direttiva precitata ). Del resto, a certe condizioni, essi possono essere restituiti qualora l' impresa revochi la chiusura o la limitazione di capacità ( punto 12 della direttiva citata ). Stando così le cose, essi non possono essere considerati come aiuti che rischiano di ritardare l' auspicata ristrutturazione, giusta la summenzionata sentenza della Corte 15 giugno 1985 . Gli aiuti di cui trattasi non possono quindi essere considerati aiuti destinati a coprire perdite di gestione ai sensi dell' art . 14 della decisione n . 234/84/CECA .
27 Ne consegue che gli argomenti addotti dalla Commissione al riguardo devono essere respinti .
28 Alla luce di quanto sopra esposto, va constatato che la decisione esplicita della Commissione 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, decisione che ha sostituito la decisione implicita della Commissione di identico contenuto, è fondata su un' erronea interpretazione del suddetto art . 14 e va di conseguenza annullata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione 11 giugno 1985, con cui essa rifiuta di adeguare, a norma dell' art . 14 della decisione generale n . 234/84/CECA, le quote della ricorrente per i prodotti della categoria III per il primo trimestre del 1985, è annullata .
2 ) Le spese sono poste a carico della Commissione .
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