Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Potere discrezionale della Commissione - Portata del sindacato giurisdizionale che può essere provocato dalle imprese la cui domanda di provvedimenti di tutela sia stata respinta
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi - Sovvenzione - Nozione - Vantaggio economico concesso mediante un onere per l' erario
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 3 )
Massima
1 . Benché il regolamento n . 2176/84 attribuisca, in fatto di adozione di provvedimenti di tutela contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, un potere discrezionale alla Commissione, la Corte deve sindacare se questa abbia rispettato le garanzie procedurali attribuite ai reclamanti dalle norme comunitarie, se non abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti od omesso di tener conto di aspetti essenziali che siano atti a far supporre l' esistenza di un effetto di sovvenzione, ovvero incluso nella motivazione considerazioni che costituiscano sviamento di potere .
2 . La nozione di sovvenzione contemplata dall' art . 3 del regolamento n . 2176/84 non è espressamente definita né in questo regolamento, né in altri atti della Comunità . Tuttavia un "elenco illustrativo" delle sovvenzioni all' esportazione, al quale si riferisce l' art . 3, n . 2, di detto regolamento, è ad esso allegato . Quest' elenco specifica, nell' ultimo comma, che è sovvenzione all' esportazione ai sensi dell' art . XVI del GATT "qualsiasi altro onere a carico dello Stato ". Tanto dalla lettera di questa disposizione generale quanto dagli altri esempi nominati nell' elenco emerge che la nozione di sovvenzione all' esportazione è stata concepita dal legislatore comunitario come nozione che implica inevitabilmente un onere finanziario gravante direttamente o indirettamente su enti pubblici . Emerge inoltre dall' art . 3, n . 3, di detto regolamento, il quale esclude espressamente dalla nozione di sovvenzione l' esonero delle merci da determinati oneri ed imposte in occasione dell' esportazione, che la nozione di onere comprende non solo l' ipotesi in cui uno Stato procede ad un versamento di denaro, ma anche quella in cui esso rinunzia alla riscossione di crediti fiscali, introducendo così un' eccezione ad una norma tributaria di portata generale .
La nozione di sovvenzione così intesa come implicante l' attribuzione di un vantaggio economico mediante un onere per l' erario non è in contraddizione con gli obblighi della Comunità derivanti dal diritto internazionale, tra i quali in particolare il GATT e gli accordi stipulati nel suo ambito .
Parti
Nella causa 187/85,
Fédération de l' industrie de l' huilerie de la CEE ( Fediol ), con sede in Bruxelles, 74, rue de la Loi, nella persona del suo presidente sig . Billing, con gli avvocati D . Ehle, U.C . Feldmann, V . Schiller e H . Nehm, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . E . Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Gilsdorf, consigliere giuridico, assistito dall' avv . H.J . Rabe, dello studio Schoen & Pflueger, Amburgo-Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
e
Cámara de la Industria Aceitera de la República argentina ( Ciara ) ( Federazione dell' industria olearia della Repubblica argentina ), con sede in Buenos Aires, con l' avv . Emmanuel de Cannart d' Hamale, del foro di Bruxelles, istruito nella fattispecie da Frederick L . Lukoff, studio legale Coudert Brothers, Attorneys-at-Law di New-York, USA, ufficio di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . J . Loesch, 8, rue Zithe, casella postale 1107,
interveniente,
causa avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 1985, n . 239, che chiude la procedura antisovvenzioni riguardante le importazioni di panelli di soia originari dell' Argentina ( GU L 108 del 20.4.1985, pag . 28 ),
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, R . Joliet e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G.F . Mancini
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 13 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 15 marzo 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 giugno 1985, la Fédération de l' industrie de l' huilerie de la CEE ( in prosieguo : "Fediol ") ha proposto, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all' annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 1985, n . 239, con la quale questa ha chiuso il procedimento antisovvenzioni, instaurato su reclamo della ricorrente, relativo alle importazioni di panelli di soia originari d' Argentina per il periodo che va dal 1° ottobre 1982 al 30 settembre 1983 ( GU L 108, pag . 28 ).
2 Il reclamo della Fediol, presentato con lettera 9 agosto 1983 conformemente all' art . 5 del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ) verteva sulle seguenti quattro pratiche : a ) finanziamento preferenziale delle esportazioni di panelli di soia; b ) restituzione delle tasse e delle imposte dirette e indirette; c ) imposte differenziali all' esportazione dei prodotti del complesso della soia; d ) ostacoli per l' esportazione dei grani di soia .
3 Nella decisione del 18 aprile 1985, già ricordata, la Commissione ha dichiarato che le due prime pratiche non avevano avuto corso durante il periodo dell' indagine . Quanto alle due ultime pratiche, la Commissione ha ritenuto che non costituissero sovvenzioni ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84 .
4 Il ricorso impugna questa decisione della Commissione nella parte in cui ha chiuso il procedimento antisovvenzioni per quel che riguarda queste due ultime pratiche, vale a dire le imposte e le tasse differenziali all' esportazione dei prodotti del complesso della soia e gli ostacoli per l' esportazione dei grani di soia .
5 Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sulla portata del sindacato giurisdizionale
6 Tenuto conto delle osservazioni della Commissione e dell' interveniente sui limiti eventuali del sindacato giurisdizionale sulla decisione, è opportuno dire che emerge dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi in particolare la sentenza 4 ottobre 1983, Fediol / Commissione, causa 191/82, Racc . 1983, pag . 2913 ) che anche qualora sussista un potere discrezionale attribuito alla Commissione nella materia di cui trattasi, la Corte deve sindacare se questa abbia rispettato le garanzie procedurali attribuite ai reclamanti dalle norme comunitarie, se non abbia commesso errori manifesti nella valutazione dei fatti od omesso di tener conto di aspetti essenziali che siano atti a far supporre l' esistenza di un effetto di sovvenzione, ovvero incluso nella motivazione considerazioni che costituiscano sviamento di potere . E questo l' ambito entro il quale si devono vagliare i mezzi della ricorrente secondo i quali la Commissione ha omesso di prendere in considerazione aspetti essenziali atti a far supporre l' esistenza di una sovvenzione, ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84 .
Sulle tasse differenziali all' esportazione
dei prodotti del complesso della soia
7 Nell' atto impugnato ( n . 7 ) la Commissione riferisce che, secondo la Fediol, conformemente alla risoluzione 5 luglio 1982, n . 8, del Ministero argentino dell' economia, i grani di soia sono colpiti da un' imposta del 25% all' esportazione ed i prodotti di triturazione, tra i quali i panelli di soia, da un' imposta del 10%; questa tassazione differenziale avrebbe l' effetto di restringere l' esportazione dei grani e di garantire quindi all' industria argentina l' approvvigionamento di materia prima a basso prezzo . Questo vantaggio, in termini di costi, costituirebbe un vantaggio all' esportazione dei panelli di soia nella Comunità, al quale si aggiungerebbe il vantaggio derivante dalla tassazione inferiore rispetto ai grani .
8 La Commissione ha accertato, nell' atto impugnato, che la suddetta risoluzione n . 8 è stata effettivamente applicata durante il periodo delle indagini e che le sue disposizioni corrispondono agli elementi di fatto allegati dalla Fediol . Essa ammette che siffatte disposizioni possono portare ad una distorsione della concorrenza o del commercio . La Commissione precisa, a questo proposito, di essere conscia del fatto che l' imposizione o l' eliminazione, da parte di una pubblica autorità, di uno svantaggio relativo al commercio estero - in particolare sotto forma di tributi o di restrizioni all' esportazione - può risolversi in una distorsione della concorrenza o del commercio per il prodotto che ne costituisce oggetto o per i prodotti a monte o a valle .
9 Tuttavia, secondo la motivazione su questo punto dell' atto impugnato, "in materia di scambi internazionali (...) la sovvenzione è caratterizzata in primo luogo da un contributo finanziario delle autorità pubbliche (...), un onere per le pubbliche finanze" che "costituisce una condizione necessaria per stabilire l' esistenza di qualsiasi sovvenzione (...)" e "(...) il concetto di onere per le pubbliche finanze comprende la rinuncia, da parte delle pubbliche autorità, ad imposte o ad altri oneri dovuti da un contribuente (...)"; orbene, nella fattispecie siffatto onere non esisterebbe e, in particolare, non vi sarebbe rinuncia da parte delle pubbliche autorità argentine a crediti fiscali esigibili .
10 Secondo la ricorrente, la nozione di sovvenzione, ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84, non supporrebbe necessariamente un onere per le pubbliche finanze, ma dovrebbe intendersi in senso ampio : vi sarebbe sovvenzione dal momento che tutti i provvedimenti adottati avrebbero il risultato di procurare un vantaggio ai loro destinatari .
11 E opportuno osservare anzitutto che la nozione di sovvenzione, contemplata dall' art . 3 del regolamento n . 2176/84 non è espressamente definita né in questo regolamento, né in altri atti della Comunità . Tuttavia, un "elenco illustrativo" delle sovvenzioni all' esportazione, al quale si riferisce l' art . 3, n . 2, di detto regolamento, è ad esso allegato . Questo elenco specifica, nell' ultimo comma, che è sovvenzione all' esportazione ai sensi dell' art . XVI del Gatt "qualsiasi altro onere a carico dello Stato ". Tanto dai termini di questa disposizione generale quanto dagli altri esempi ricordati nell' elenco emerge che la nozione di sovvenzione all' esportazione è stata concepita dal legislatore comunitario come nozione che implica inevitabilmente un onere finanziario gravante direttamente o indirettamente su enti pubblici . Emerge inoltre dall' art . 3, n . 3, di detto regolamento, il quale esclude espressamente dalla nozione di sovvenzione l' esonero delle merci da determinati oneri ed imposte in occasione dell' esportazione, che la nozione di onere comprende non solo l' ipotesi in cui uno Stato procede ad un versamento di denaro, ma anche quella in cui esso rinuncia alla riscossione di crediti fiscali introducendo così un' eccezione ad una norma tributaria di portata generale .
12 La nozione di sovvenzione così intesa non è in contraddizione con gli obblighi della Comunità derivanti dal diritto internazionale, tra i quali in particolare il Gatt e gli accordi stipulati nel suo ambito . E opportuno rilevare in proposito che, fino ad ora, né il Gatt né l' accordo relativo all' interpretazione ed all' applicazione degli artt . VI, XVI e XXIII del Gatt contengono una definizione espressa del termine "sovvenzione" e che l' elenco sopra ricordato è una riproduzione letterale dell' "elenco illustrativo" allegato a quest' ultimo accordo .
13 Da quanto precede discende che la Commissione non ha agito in modo errato o arbitrario concludendo che la nozione di sovvenzione ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84 presuppone la concessione di un vantaggio economico mediante un onere per le pubbliche finanze .
14 La ricorrente sostiene poi che il sistema argentino di tasse differenziali, benché non costituisca una sovvenzione all' esportazione, può tuttavia considerarsi una sovvenzione interna a favore dei panelli . Consentendo la riduzione del costo di produzione dei panelli di soia, il sistema consentirebbe la riduzione del loro prezzo di vendita e costituirebbe quindi una sovvenzione interna . Orbene, una sovvenzione interna dovrebbe qualificarsi sovvenzione alla produzione ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 2176/84 equivalente ad una sovvenzione all' esportazione, se il vantaggio economico attribuito ha effetti nocivi per la concorrenza normale, in quanto praticato a favore di un' impresa o, in un settore, di un gruppo d' imprese . Queste condizioni sarebbero soddisfatte nel nostro caso, dal momento che, mediante il sistema delle tasse differenziali all' esportazione, l' esportazione nella Comunità di panelli a prezzo ridotto sarebbe in definitiva stimolata .
15 La Commissione e l' interveniente sostengono che, in ogni caso, l' elemento relativo al contributo finanziario dello Stato nella fattispecie manca . Inoltre, la natura settoriale, inerente a qualsiasi sovvenzione interna, mancherebbe del pari, essenzialmente perché il sistema di tassazione si applica ad un gran numero di merci diverse, che rientrano in vari capitoli diversi della nomenclatura doganale .
16 Gli argomenti della Commissione e dell' interveniente vanno accolti, giacché la ricorrente non ha provato che lo Stato argentino, onde favorire specificamente i panelli di soia, sia stato privato di un introito che avrebbe normalmente riscosso applicando il regime tributario generale .
17 Questo mezzo va perciò disatteso .
Sugli ostacoli per l' esportazione dei grani di soia
18 Nell' atto impugnato ( n . 8 ) si ricorda che l' eventuale restrizione dell' esportazione dei grani non costituisce una sovvenzione ai panelli, data l' assenza di onere per le pubbliche finanze .
19 La ricorrente espone che le esportazioni di grani di soia sono ostacolate, in quanto costituiscono oggetto, in Argentina, di un regime di licenze, di registrazione nell' ambito delle quote e di incameramento delle cauzioni . Questa pratica avrebbe effetti analoghi e convergenti con gli effetti della pratica summenzionata delle tasse differenziali .
20 A questo proposito basta rilevare che, esponendo questo mezzo, la ricorrente parte dall' idea che vi può essere sovvenzione anche se non vi è onere per le pubbliche finanze . Poiché questo punto è stato disatteso in precedenza, il mezzo va respinto .
21 Da quanto precede risulta che si deve respingere il ricorso nel suo complesso .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente .
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle dell' interveniente .
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