Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione della normativa comunitaria - Obbligo di adeguarsi alla prassi di un' importante controparte commerciale della Comunità - Insussistenza
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Prezzo praticato in operazioni commerciali normali - Presa in considerazione delle particolarità dell' organizzazione commerciale del produttore - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 3, lett . a ))
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione errata - Rimessa in discussione del dazio antidumping - Insussistenza a causa della determinazione dell' aliquota del dazio al livello del danno, inferiore al margine di dumping effettivo
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 13 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Lesione della certezza del diritto - Insussistenza
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Determinazione mediante il confronto fra i prezzi all' importazione ed i prezzi dei prodotti comunitari calcolati a prescindere dal loro deprezzamento dovuto al dumping - Legittimità - Presupposto
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4 )
6 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità - Istituzione di dazi antidumping che lascino sussistere i problemi dell' industria comunitaria non connessi al dumping - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 12, n . 1 )
Massima
1 . Il comportamento di una controparte commerciale, sia pure importante, della Comunità in fatto di difesa contro le pratiche di dumping non basta per obbligare la Comunità stessa a procedere nello stesso modo quando applica la propria normativa in proposito .
2 . Nel contesto del procedimento per determinare i dazi antidumping, le istituzioni comunitarie possono considerare, come valore normale del prodotto, il prezzo di rivendita praticato sul mercato interno del paese produttore dall' impresa di distribuzione affiliata al produttore stesso, qualora siano affidati a detta impresa, controllata economicamente dal produttore, compiti che spettano normalmente all' ufficio vendite facente parte dell' organizzazione del produttore .
La ripartizione delle attività di produzione e di quelle di vendita nell' ambito di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può infatti far perdere di vista che si tratta di un' unica entità economica la quale esercita in questo modo attività svolte, in altri casi, da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
3 . Il produttore al quale siano stati imposti dazi antidumping non può contestarli per il motivo che la loro determinazione è stata effettuata a partire da un margine di dumping sopravvalutato, qualora l' aliquota dei dazi sia stata stabilita al livello del danno, inferiore tanto al margine di dumping erroneamente accertato, quanto al margine di dumping effettivo .
4 . La normativa stabilita, in fatto di difesa contro le pratiche di dumping, dal regolamento n . 2176/84 lascia alle istituzioni comunitarie, in particolare alla Commissione, durante le indagini antidumping, al momento della determinazione del dazio provvisorio e al momento della proposta al Consiglio del dazio definitivo, un certo margine discrezionale sotto diversi profili e il fatto che la Commissione si valga di questo margine senza previa e particolareggiata illustrazione dei criteri che intende applicare in ciascuna situazione concreta non è in contrasto col principio della certezza del diritto .
5 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, le istituzioni possono valutare il danno subito dall' industria comunitaria servendosi del confronto fra i prezzi dei prodotti importati e quelli dei prodotti comunitari analoghi, non già al loro livello effettivo, bensì a quello che avrebbero raggiunto in mancanza di dumping, qualora, nel momento in cui viene effettuato il confronto, i prezzi dei prodotti comunitari abbiano già subito, per un lungo periodo, una pressione al ribasso, che ha determinato il loro deprezzamento, a causa appunto del dumping .
6 . L' istituzione di dazi antidumping non può essere contestata per il motivo che questi lasciano sussistere i problemi creati per l' industria comunitaria dalla concorrenza di prodotti importati da paesi terzi senza dar luogo a dumping o che si risolvono nel proteggere produttori non efficienti giacché il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà dovute del pari a cause diverse dal dumping non è un motivo per togliergli qualsiasi protezione contro il danno causato dal dumping stesso .
Parti
Nella causa 250/85,
Brother Industries Ltd, con sede in Nagoya ( Giappone ), in proprio e in nome e per conto delle sue affiliate stabilite nella CEE :
- Brother International ( Belgium ) SA, Zellik ( Belgio ),
- Brother International Maskin A/S /, Ishoj ( Danimarca ),
- Brother International GmbH, Bad Vilbel ( Repubblica federale di Germania ),
- Brother-Jones SMC Ltd, Manchester ( Regno Unito ),
- Brother International Corp . ( Irl .) Ltd, Dublino ( Irlanda ),
- Brother International ( Nederland ) BV, Badhoevedorp ( Paesi Bassi ),
e
- Brother France SA, Aulnay-sous-Bois ( Francia ),
rappresentate dall' avv . P . Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale L . Mosar, 8, rue Notre-Dame,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . H.J . Lambers, direttore del servizio giuridico e dal sig . E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal sig . G . Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . J . Temple Lang, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
e dalla
Committee of European Typewriter Manufacturers ( Cetma ), rappresentata dall' avv . D . Ehle, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio E . Arendt e G . Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
intervenienti,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( G.U . n . L 163, pag . 1 ), nella parte in cui detto regolamento si applica alla ricorrente,
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori : G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1985, la società Brother Industries Ltd . ( in prosieguo : Brother ), con sede in Nagoya, Giappone, ha proposto, ex art . 173, 2° comma del trattato CEE un ricorso volto all' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), nella parte in cui tale regolamento le si applica, e alla condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno per manifesta violazione della regolamentazione comunitaria in materia di dumping nonché dei principi generali di diritto comunitario .
2 La Brother è una società le cui attività hanno fra l' altro ad oggetto la fabbricazione di macchine per scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE ") principalmente vendute all' estero . Nel 1984 essa è stata oggetto, assieme ad altri produttori giapponesi, di una denunzia presentata alla Commissione da un' associazione di produttori europei, il Committee of European Typewriter Manufacturers ( in prosieguo : "Cetma "), che l' accusava di vendere i suoi prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .
3 La procedura antidumping avviata dalla Commissione sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), ha dapprima condotto ad imporre alla Brother un dazio provvisorio antidumping del 43,7%, con regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n . 3643 ( GU L 335, pag . 43 ). Su proposta della Commissione, il Consiglio ha poi fissato il dazio antidumping definitivo al 21%, con regolamento n . 1698/85, contro il quale la Brother ha proposto il presente ricorso .
4 Con atto depositato il 29 agosto 1985, la Brother ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione, nei suoi confronti, del regolamento n . 1698/85, fino alla pronunzia della Corte sul ricorso . La domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1985, che ha riservato la decisione sulle spese .
5 La Cetma è stata ammessa ad intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni del convenuto . E stato altresì ammesso l' intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del convenuto, dopo che la Brother dichiarò di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno, contenuta nel medesimo atto introduttivo del ricorso per annullamento, sia contro il Consiglio che contro la Commissione .
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 La Brother deduce contro il regolamento n . 1698/85 i seguenti sette motivi di ricorso :
- errori nel calcolo del valore normale;
- violazione del regolamento n . 2176/84 per quel che riguarda il calcolo del prezzo all' esportazione;
- violazione del regolamento n . 2176/84 nel confronto fra il valore normale e il prezzo all' esportazione;
- violazione del principio della certezza del diritto;
- violazione del regolamento n . 2176/84 nella determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria;
- inesatta valutazione dell' interesse della Comunità;
- violazione dei principi d' uguaglianza e di non discriminazione .
Sul motivo relativo agli errori nel calcolo del valore normale
8 La Brother sostiene innanzitutto che la struttura del mercato giapponese, ove le macchine per scrivere elettroniche sarebbero molto poco diffuse, non può essere validamente confrontata con quella del mercato comunitario e che i prezzi giapponesi non sono dunque prezzi "comparabili" ai sensi del regolamento n . 2176/84 .
9 Al riguardo, devesi ricordare che, ex art . 2, n . 2, del citato regolamento n . 2176/84, "un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all' esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile ". Come risulta dal n . 3, lett . a ), del medesimo articolo, per valore normale si intende "il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine ". Altri criteri per la determinazione del valore normale sono previsti quando, nel corso di normali operazioni commerciali nel paese d' esportazione o di origine, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto .
10 Se è vero che, per motivi connessi in particolare alle peculiarità della scrittura giapponese, le macchine per scrivere non sono utilizzate in Giappone nei rapporti commerciali interni e vi sono dunque vendute in quantità molto ridotte rispetto a quelle smerciate nella Comunità, tuttavia esiste in Giappone, come risulta dagli atti di causa, un mercato delle MSE che verte su alcune decine di migliaia di macchine ogni anno e che è caratterizzato da una situazione di concorrenza relativamente vivace come dimostra, tra l' altro, la presenza di prodotti stranieri su detto mercato . Così stando le cose, nulla impedisce di ritenere che i prezzi ricavati sul mercato giapponese siano comparabili coi prezzi praticati sul mercato comunitario .
11 La Brother sostiene poi che i prezzi praticati sul mercato giapponese non erano rappresentativi, dato il numero di MSE da essa vendute su detto mercato . Tale numero, infatti, non avrebbe superato la soglia del 5% delle esportazioni al di sotto della quale le istituzioni avevano deciso di considerare irrilevanti le vendite sul mercato giapponese . Essa ritiene ancora che il terzo "considerando" del regolamento n . 2176/84 imporrebbe di tener conto della prassi seguita dalle principali controparti commerciali della Comunità . Perciò, la soglia del 5% avrebbe dovuto essere calcolata secondo la prassi vigente negli Stati Uniti d' America . Inoltre, la linea di condotta adottata nel caso di specie dalle istituzioni comunitarie rappresenterebbe un improvviso capovolgimento della prassi precedente fondata su "soglie d' irrilevanza" molto più elevate .
12 Gli atti di causa non confortano l' asserzione della Brother secondo la quale le vendite interne, considerate per stabilire il valore normale dei suoi prodotti, non hanno superato la soglia d' irrilevanza . In realtà ciò sarebbe esatto solo se, come fa la Brother, s' individuasse la soglia d' irrilevanza delle vendite interne nel 5% del volume globale delle esportazioni dirette verso qualsiasi destinazione, ma un tale metodo non è mai stato seguito dalle istituzioni che, nel caso di specie, si sono riferite al 5% del volume globale delle esportazioni verso la Comunità .
13 Quanto all' argomento tratto dalla prassi seguita in materia dagli Stati Uniti d' America, va osservato che il comportamento di una sua controparte commerciale, pur importante, non basta ad obbligare la Comunità a procedere allo stesso modo .
14 In terzo luogo, la Brother rimprovera alle istituzioni di aver determinato il valore normale della maggior parte dei suoi modelli partendo dal prezzo di rivendita del suo distributore affiliato in Giappone, la Brother Sales Ltd, mentre ove si fossero convinte che i prezzi praticati dalla Brother alla Brother Sales Ltd . non erano prezzi fissati nel corso di normali operazioni commerciali, avrebbero dovuto basarsi, conformemente all' art . 2, n . 3, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, sui prezzi di prodotti simili esportati verso paesi terzi, oppure sul valore costruito .
15 Si deve osservare che la scelta dei prezzi di rivendita del distributore affiliato è giustificata, poiché detti prezzi possono essere considerati a buon diritto i prezzi della prima vendita del prodotto effettuata nel corso di normali operazioni commerciali . Difatti, la Brother vende i suoi prodotti sul mercato interno tramite una società di distribuzione che essa controlla economicamente ed alla quale affida compiti che spettano normalmente ad un settore di vendita inserito nell' organizzazione di un produttore .
16 La suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica, la quale esercita in questo modo attività svolte in altri casi da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
17 Quanto ai modelli il cui valore normale è stato costruito, la Brother fa valere che le spese amministrative, generali e d' altro genere avrebbero dovuto essere calcolate con riferimento all' ipotesi di esportazione del prodotto .
18 In proposito va ricordato che, secondo il sistema del regolamento n . 2176/84, la costruzione del valore normale mira a stabilire il prezzo di vendita di un prodotto come se questo fosse venduto nel paese d' origine o di esportazione . Di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite nel mercato interno .
19 Va inoltre sottolineato che se è stato possibile stabilire un prezzo reale per i modelli venduti in quantità sufficienti nel mercato interno, mentre si è dovuto costruire il valore normale per i modelli unicamente oggetto d' esportazione, il fatto di non considerare, per questi ultimi, le stesse spese comprese nel prezzo reale dei modelli venduti all' interno comporterebbe, senza alcuna ragione, un diverso trattamento dei fabbricanti esportatori di MSE a seconda che essi vendano anche nel proprio paese od esclusivamente all' estero .
20 In quinto luogo, la Brother lamenta che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale di taluni dei suoi modelli sarebbe stato calcolato in modo errato, dividendo le spese di vendita generali della Brother Sales Ltd in Giappone per il volume delle vendite della Brother a livello mondiale, vendite prive di qualsiasi rapporto con quelle della Brother Sales Ltd, il che avrebbe gonfiato il profitto e ridotto le spese di vendita generali .
21 Al riguardo, le istituzioni sottolineano giustamente che anche se i calcoli fossero stati effettuati sulla base delle cifre indicate dalla Brother, il risultato sarebbe rimasto immutato, poiché tanto il margine di profitto quanto le spese generali assunte per la costruzione del valore normale sono un elemento dei prezzi interni dei prodotti della Brother e perciò l' uno non può diminuire senza che l' altro aumenti nelle medesime proporzioni .
22 Alla luce di queste considerazioni, il motivo relativo agli errori nel calcolo del valore normale va quindi respinto .
Sul motivo relativo alla violazione del regolamento n . 2176/84 per quanto riguarda il calcolo del prezzo all' esportazione
23 Dopo che le istituzioni hanno corretto l' errore invocato con detto motivo, ossia la duplice considerazione del costo del credito all' acquirente, e hanno ridotto dell' 1,5% il margine di dumping, la Brother si chiede se fosse da escludere che i nuovi dati così stabiliti potessero incidere anche sul calcolo del dazio antidumping .
24 Poiché il dazio antidumping è stato fissato dalle istituzioni al livello del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, vale a dire il 21% del prezzo del prodotto, mentre il margine di dumping accertato per la Brother è stato del 33,6% del prezzo del prodotto, si deve dichiarare che le istituzioni comunitarie erano manifestamente in diritto di ritenere che una riduzione dell' 1,5% del margine di dumping non avrebbe avuto alcuna influenza sull' aliquota del dazio antidumping .
Sul motivo relativo alla violazione del regolamento n . 2176/84 nel confronto fra il valore normale e il prezzo all' esportazione
25 La Brother sostiene innanzitutto che il confronto fra il valore normale e il prezzo all' esportazione è stato fatto in modo scorretto, poiché si sarebbero confrontati i prezzi all' esportazione allo stadio "uscita dalla fabbrica" del fabbricante con valori normali determinati allo stadio "uscita dal distributore esclusivo ".
26 Il motivo non può essere accolto poiché, per le considerazioni già esposte, la Brother e il suo distributore affiliato devono essere considerati un' unica entità economica .
27 Il rigetto del motivo di cui sopra rende superfluo l' esame dei motivi relativi al rifiuto delle istituzioni di concedere alla ricorrente adeguamenti ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84 . Si tratta infatti di motivi formulati in subordine, qualora si fosse accertato che il confronto fra il valore normale e il prezzo all' esportazione era stato effettuato a stadi commerciali differenti .
Sul motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto
28 La Brother fa valere che a causa del carattere impreciso del regolamento di base n . 2176/84, quanto alle modalità pratiche del calcolo del margine di dumping, il regolamento di cui è causa ha adottato un numero considerevole di nuove scelte di principio . Questo modo di procedere avrebbe violato il principio della certezza del diritto, poiché avrebbe impedito a qualsiasi operatore economico, pur diligente e avveduto, di fare qunato necessario per evitare l' imposizione di un dazio antidumping .
29 Su detto motivo va osservato che, secondo la disciplina dettata sul regolamento n . 2176/84, le istituzioni comunitarie, e in particolare la Commissione, durante l' inchiesta antidumping dispongono sotto diversi profili di un certo potere discrezionale nello stabilire un dazio provvisorio e nel proporre al Consiglio un dazio definitivo e che l' esercitarlo - come fa la Commissione - senza preventiva e dettagliata illustrazione dei criteri che si intende applicare in ogni situazione concreta, non viola il principio della certezza del diritto .
30 Il motivo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto va dunque respinto .
Sul motivo relativo alla violazione del regolamento n . 2176/84 nella determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
31 Con il primo degli argomenti dedotti nell' ambito del motivo in esame, la Brother fa valere che ex art . 4, n . 2, lett . b ) del regolamento n . 2176/84, la valutazione del pregiudizio deve basarsi fra l' altro sui "prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile ". Secondo la Brother, il confronto previsto da detto articolo può avvenire solo fra prezzi reali, a condizione che si tratti di prezzi non abusivi .
32 La fondatezza di questo motivo deve essere valutata tenendo conto che le istituzioni hanno potuto procedere alla determinazione del pregiudizio solo dopo la denunzia presentata dai produttori comunitari il 15 febbraio 1984, mentre risulta dagli atti che l' industria comunitaria aveva cominciato già da qualche tempo a risentire degli effetti delle importazioni giapponesi, poi oggetto della procedura antidumping . I prezzi dei prodotti comunitari, durante il 1984, non erano quindi più prezzi che potessero servire a determinare il pregiudizio ai sensi del citato art . 4, già ricordato, in quanto avevano già subito riduzioni, da qualche tempo, per poter resistere alla pressione sempre crescente delle importazioni giapponesi .
33 In considerazione di quanto precede, il calcolo di un prezzo all' interno della Comunità, quale sarebbe stato se non avesse subito durante un lungo periodo una pressione verso il ribasso per effetto delle importazioni giapponesi, costituisce l' unica soluzione che consente di non privare di senso il confronto contemplato dall' art . 4, n . 2, lett . b ) del regolamento n . 2176/84 .
34 L' argomento della Brother secondo il quale essa nulla sapeva delle modalità seguite nel calcolo dei prezzi "ideali" non può essere accolto, poiché il metodo di calcolo di detti prezzi è stato comunicato alla ricorrente e i costi di produzione delle imprese comunitarie sono informazioni di carattere riservato che non avrebbero mai potuto esserle trasmesse .
35 La Brother sostiene inoltre che gli adeguamenti fra i diversi modelli, necessari per consentire un confronto dei prezzi, sono stati eseguiti secondo criteri non ragionevoli .
36 In proposito va sottolineato che, come riconosce la Brother, un confronto diretto fra i modelli importati e i modelli comunitari più simili era reso impossibile dalla grande varietà dei modelli e delle loro caratteristiche tecniche . Essendo quindi necessario un adeguamento per tener conto di tali differenze, le istituzioni hanno chiesto agli esportatori giapponesi e ai produttori comunitari di valutare secondo buona fede il valore commerciale di ogni modello, in funzione delle sue caratteristiche tecniche, ed hanno poi proceduto al calcolo della media delle due valutazioni .
37 Considerato che un congegno tecnico dal costo di produzione non molto elevato può presentare grande interesse agli occhi di un potenziale acquirente poiché consente un uso particolare della macchina, si deve dichiarare che il valore commerciale di una macchina non varia necessariamente in funzione del costo di produzione dei suoi elementi . Pertanto, in mancanza di un qualsiasi metodo oggettivo per valutare il valore commerciale delle MSE, si deve ritenere ragionevole il metodo, seguito dalle istituzioni, di fondarsi sulla media di diverse valutazioni soggettive .
38 Da ultimo, la Brother aveva fatto valere che taluni modelli considerati comunitari in realtà erano stati fabbricati in paesi terzi . Il Consiglio ha risposto, e la Brother ha riconosciuto, che tutti questi modelli o erano stati fabbricati nella Comunità oppure non erano stati considerati nel calcolo del pregiudizio, salvo due di essi, per i quali l' errore è stato corretto nel corso del procedimento con regolamento del Consiglio 20 gennaio 1986, n . 113 ( GU L 17, pag . 2 ). Il mezzo è dunque divenuto privo d' oggetto .
39 Vanno quindi respinti i motivi relativi alla determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria .
Sui motivi relativi ad un' inesatta valutazione degli interessi della Comunità
40 La Brother sostiene che l' istituzione nei suoi confronti di un dazio antidumping definitivo non è conforme all' art . 12 del regolamento n . 2176/84, secondo il quale una tale misura può essere adottata solo quando risulti fra l' altro che "gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria ". Nel caso di specie, l' imposizione di un dazio antidumping alla Brother non sarebbe di alcuna utilità agli interessi comunitari, atteso che altre imprese extracomunitarie continuano a vendere sul mercato comunitario a prezzi uguali o inferiori a quelli della ricorrente .
41 Va osservato al riguardo che la Brother non sostiene che le imprese di cui sopra vendono sul mercato comunitario a prezzi di dumping . Ciò considerato, importa rilevare che gli interessi della Comunità sono efficacemente tutelati con misure di protezione contro le importazioni oggetto di dumping, anche se un dazio antidumping non ha l' effetto di sottrarre l' industria comunitaria alla concorrenza di prodotti originari di altri paesi terzi, ma non oggetto di dumping .
42 La Brother fa altresì valere che non corrisponde all' interesse della Comunità la tutela di produttori non efficienti . Come hanno giustamente ricordato le istituzioni, spetta ad esse valutare, ex art . 12, n . 1, del regolamento n . 2176/84, se "gli interessi della Comunità esigono un' azione comunitaria", in presenza di un dumping e di un pregiudizio . Il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà, imputabili anche a cause diverse dal dumping, non è una ragione per negargli ogni tutela contro il pregiudizio cagionato dal dumping .
43 La tutela concessa ai produttori comunitari, anche ai meno efficienti, non è del resto eccessiva, poiché il prezzo "ideale" è stato calcolato attribuendo all' industria comunitaria un margine di profitto del 10%, mentre questa aveva fatto valere, sulla scorta di elementi probanti, che un margine fra il 18% e il 20% del fatturato avrebbe potuto essere considerato adeguato .
44 I motivi relativi ad un' inesatta valutazione degli interessi della Comunità vanno dunque respinti .
45 Le conclusioni raggiunte in merito agli altri motivi dedotti dalla Brother rendono superfluo l' esame di quello relativo alla violazione dei principi d' uguaglianza e di non discriminazione, in realtà riconducibile alla questione della correttezza dei criteri di calcolo adottati dalle istituzioni comunitarie .
46 In considerazione di quanto precede, il ricorso va integralmente respinto in quanto infondato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Essendo rimasta soccombente, la Brother va condannata alle spese, sia del procedimento principale che del procedimento d' urgenza, ivi comprese quelle delle parti intervenienti che ne hanno fatto domanda .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) La ricorrente è condannata alle spese del procedimento principale e del procedimento d' urgenza, ivi comprese quelle delle parti intervenienti che ne hanno fatto domanda .
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