Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Valore costruito - Presa in considerazione di un equo margine di profitto
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 3, lett . b ), ii ))
2 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Valore costruito - Costo di produzione - Spese di vendita, spese amministrative ed altre spese generali
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2, n . 3, lett . b ), ii )
3 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale, del prezzo all' esportazione e confronto - Norme distinte
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 2 )
4 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione errata - Rimessa in discussione del dazio antidumping - Insussistenza a causa della determinazione dell' aliquota del dazio al livello del danno, inferiore al margine di dumping effettivo
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 13 )
5 . Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Determinazione mediante il confronto fra i prezzi all' importazione ed i prezzi dei prodotti comunitari calcolati a prescindere dal loro deprezzamento dovuto al dumping - Legittimità - Presupposto
( Regolamento del Consiglio n . 2176/84, art . 4 )
Massima
1 . Le istituzioni comunitarie, qualora nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, onde stabilire il valore normale, si valgano del valore costruito, possono assumere come equo margine di profitto l' utile realizzato, sul mercato interno del paese produttore, per prodotti analoghi, da un concorrente del produttore che pratica il dumping, e ciò a maggior ragione qualora assumano l' utile di quello fra i concorrenti che realizza il margine minimo, senza che si possa obiettare loro che si tratta di dati ignoti al produttore di cui trattasi .
Quando infatti non è possibile valersi di prezzi reali, i riferimenti ad elementi ignoti al produttore di cui trattasi sono spesso necessari nel sistema del regolamento n . 2176/84 e il grado d' imprevedibilità che ne deriva dev' essere accettato .
2 . Le istituzioni, quando nel contesto del procedimento per determinare dei dazi antidumping, onde stabilire il valore normale devono valersi del valore costruito, nel determinare l' entità verosimile delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali che rientrano nel costo di produzione, possono riferirsi, grazie al loro potere discrezionale e se non è stata comprovata l' erroneità di questo metodo, alle spese effettuate da una società controllata dal produttore di cui trattasi e che venda prodotti diversi da quelli che costituiscono oggetto del dumping, se detto produttore distribuisce i propri prodotti sul mercato interno attraverso detta società, che esso controlla economicamente ed al quale affida dei compiti che normalmente sono svolti da un ufficio vendite interno .
La ripartizione delle attività di produzione e di vendita nell' ambito di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può infatti sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica, la quale esercita in questo modo un complesso di attività svolte in altri casi da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico . D' altro canto questo metodo, mediante la presa in considerazione della prima vendita ad un acquirente indipendente, è il solo che consenta di determinare il valore normale nello stadio "uscita dalla fabbrica" nel caso di una siffatta organizzazione di produzione e di vendita .
Il fatto che il distributore esclusivo non venda i prodotti che costituiscono oggetto del dumping è irrilevante, dato che il valore normale di questi prodotti dev' essere costruito come se fossero smerciati sul mercato interno .
3 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping esistono, per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping, tre serie di norme distinte, ciascuna delle quali va osservata separatamente, per determinare il valore normale, per fissare il prezzo all' esportazione e, rispettivamente, per effettuare il confronto tra i due .
4 . Il produttore al quale siano stati imposti dei dazi antidumping non può contestarli per il motivo che la loro determinazione è stata effettuata a partire da un margine di dumping sopravvalutato, qualora l' aliquota dei dazi sia stata stabilita al livello del danno, inferiore tanto al margine di dumping erroneamente accertato, quanto al margine di dumping effettivo .
5 . Nel contesto del procedimento per la determinazione di dazi antidumping, le istituzioni possono valutare il danno subito dall' industria comunitaria servendosi del confronto fra i prezzi dei prodotti importati e quelli dei prodotti comunitari analoghi, non già al loro livello effettivo, bensì a quello che avrebbero raggiunto in mancanza di dumping, qualora, nel momento in cui viene effettuato il confronto, i prezzi dei prodotti comunitari abbiano già subito, per un lungo periodo, una pressione al ribasso, che ha determinato il loro deprezzamento, a causa appunto del dumping .
Parti
Nelle cause riunite 260/85 e 106/86,
Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ), con sede in Tokyo, Giappone,
TEC Belgium S.A, con sede in Bruxelles, Belgio,
TEC Elektronik GmbH, con sede in Ratingen, Repubblica federale di Germania,
TEC Europe Company Ltd, con sede in Londra, Regno Unito,
TEC France SA, con sede in Gentilly, Francia,
rappresentate dagli avv.ti J.-F . Bellis e I . Van Bael, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, côte d' Eich,
e
Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ), con sede in Tokyo, Giappone, rappresentata dagli avv.ti J.-F . Bellis e I . Van Bael, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrenti,
sostenute dalla
Utax GmbH Organisationssysteme, con sede in Amburgo, Repubblica federale di Germania, rappresentata dall' avv . P . Czirnich, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . H.J . Lambers, direttore del servizio giuridico, e dal sig . E.H . Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal sig . F . Jacobs, Q.C ., con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . J . Kaeser, direttore del Servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico sig . J . Temple Lang, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
e dalla
Committee of European Typewriter Manufacturers ( Cetma ), rappresentato dall' avv . D . Ehle, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio E . Arendt e G . Harles, 4, avenue Marie-Thérèse,
interveniente,
avente ad oggetto :
- l' annullamento degli artt . 1 e 2 del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), nella parte in cui si riferiscono alla Tokyo Electric Company Ltd ( causa 260/85 );
- l' annullamento dell' art . 1 del regolamento del Consiglio 20 gennaio 1986, n . 113, recante modifica del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 17, pag . 1 ), nella parte in cui concerne la Tokyo Electric Company Ltd ( causa 106/86 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida, U . Everling, Y . Galmot e R . Joliet, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere : B . Pastor, amministratore
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 settembre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 agosto 1985, causa 260/85, la Tokyo Electric Company Ltd, ( TEC ), con sede in Tokyo, Giappone, e le sue affiliate europee TEC Belgium SA, TEC Elektronik GmbH, TEC Europe Company Ltd e TEC France SA, hanno proposto, ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ), nella parte in cui detto regolamento le concerne .
2 La Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ) è una società che produce e vende, fra l' altro, macchine da scrivere elettroniche ( in prosieguo : "MSE "). Tale produzione è destinata esclusivamente all' esportazione ed è smerciata negli Stati membri della Comunità tramite società controllate al 100% ovvero tramite distributori indipendenti . Una quota rilevante delle esportazioni della Tokyo Electric verso la Comunità è stata rappresentata anche da "vendite OEM" ( fabbricante di materiale originale ), ossia vendite a fabbricanti europei, come la Utax GmbH in Germania, che mettevano poi in commercio le MSE con il proprio marchio . Nel 1984 è stata presentata alla Commissione una denunzia contro la Tokyo Electric ed altri produttori giapponesi, da parte di un' associazione di fabbricanti europei, il Committee European Typewriter Manufacturers ( in prosieguo : "Cetma "), che l' accusava di vendere nella Comunità prodotti a prezzi di dumping .
3 La procedura antidumping avviata dalla Commissione sulla base del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), ha dapprima condotto all' imposizione di un dazio antidumping provvisorio del 6,9% alla Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ). Su proposta della Commissione, il Consiglio ha poi stabilito il dazio antidumping definitivo al 21%, con regolamento n . 1698/85 contro il quale hanno proposto ricorso la Tokyo Electric e le sue affiliate europee .
4 Con atto depositato il 22 agosto 1985, le ricorrenti hanno presentato domanda di provvedimenti urgenti onde ottenere la sospensione dell' esecuzione nei loro confronti del regolamento n . 1698/85, fino alla decisione del ricorso da parte della Corte . La domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1985, ove si è riservata la decisione sulle spese .
5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 maggio 1986 ( causa 106/86 ) la Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ) ha proposto, ex art . 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento del regolamento del Consiglio 20 gennaio 1986, n . 113, recante modifica del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 17, pag . 2 ) nella parte in cui si applica alla ricorrente .
6 Con ordinanza 11 marzo 1987, le cause 260/85 e 106/86 sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza .
7 E stato ammesso l' intervento della Commissione e del Cetma nelle due cause, a sostegno delle conclusioni del convenuto . La Utax GmbH è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Va sottolineato, in via preliminare, che, come precisato dalla stessa Tokyo Electric Company Ltd ( TEC ), il ricorso depositato il 5 maggio 1986 non contiene alcun nuovo mezzo, ma ha l' unico scopo di consentire alla ricorrente di assicurarsi che il sindacato della Corte abbia ad oggetto tanto il regolamento n . 1698/85, che istituisce il dazio antidumping definitivo, quanto il regolamento n . 113/86, che ha modificato l' aliquota del dazio fissata nel regolamento n . 1698/85, onde correggere un errore derivante dal fatto che, nel calcolo del pregiudizio subito dall' industria comunitaria, le MSE fabbricate a Singapore erano state a torto considerate prodotti comunitari .
10 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti ( in prosieguo denominate collettivamente : "TEC ") deducono i seguenti quattro motivi di ricorso :
- importo troppo elevato del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale;
- inclusione delle spese di vendita nel valore normale costruito;
- errore nel calcolo delle spese imputate alla TEC France;
- errori nella determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria .
Sul motivo relativo all' importo troppo elevato del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale
11 Ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del citato regolamento n . 2176/84, quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese d' origine o d' esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto, per valore normale si intende "il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto ". Detto articolo stabilisce altresì che "di norma, e purché il profitto venga di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine, la maggiorazione per il profitto non dev' essere superiore a tale normale profitto . In altri casi la maggiorazione è stabilita su qualsiasi base equa, utilizzando le informazioni disponibili ".
12 La TEC sostiene che nel calcolo dell' "equo margine di profitto" da utilizzare nella costruzione del valore normale delle sue MSE, le istituzioni non hanno applicato correttamente il regolamento n . 2176/84 .
A sostegno di detto motivo, essa fa valere quanto segue :
- il margine di profitto assunto dalle istituzioni è troppo elevato per costituire un "equo margine di profitto" o un "profitto normale";
- il margine applicato non corrisponde al profitto "di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine", ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento n . 2176/84, i quali prodotti sarebbero, secondo la TEC, quelli giapponesi del settore del materiale da ufficio globalmente intesi;
- il metodo adoperato per stabilire tale margine viola il principio della certezza del diritto;
- l' applicazione di detto margine è discriminatoria in quanto un' altra società nella medesima situazione è stata trattata diversamente;
- detto margine è stato calcolato sulla base di dati che non erano invocabili, in quanto non comunicati agli interessati .
13 Per quanto riguarda il primo argomento, si deve osservare che l' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), del regolamento n . 2176/84 non osta a che le istituzioni, in virtù del loro potere discrezionale, considerino equo il margine di profitto da esse assunto . La TEC, infatti, non ha dimostrato che il margine di profitto in questione non è stato realizzato nel corso di normali operazioni commerciali .
14 Quanto al secondo argomento, se è pacifico che per prodotto simile, ai sensi dell' art . 2, nn . 2 e 12, del regolamento n . 2176//84, si intende un prodotto avente le stesse caratteristiche, vanno allora considerati "prodotti della stessa categoria" ai sensi del citato n . 3, i prodotti della categoria delle MSE, i soli la cui omogeneità è tale da fornire indicazioni affidabili, mentre la "burotica" raggruppa prodotti estremamente vari, ciascuno dei quali può comportare un utile differente, in funzione dei suoi impieghi peculiari e della sua clientela specifica . E quindi esente da errore la scelta delle istituzioni di calcolare il profitto normale sulla base dei dati relativi agli altri modelli di MSE venduti dagli altri produttori giapponesi .
15 Contrariamente al terzo argomento della TEC, secondo il quale il metodo seguito dalle istituzioni porta a risultati imprevedibili, in quanto il produttore interessato non può conoscere i margini di profitto dei concorrenti, va osservato che nel sistema del regolamento n . 2176/84 si rivela spesso necessario riferirsi ad elementi ignoti al produttore interessato, quando, come nel caso di specie, non sia possibile ricorrere a prezzi reali, e che in tali operazioni dev' essere accettato un certo grado d' imprevedibilità .
16 Devesi ancora sottolineare che, se per i produttori non presenti sul mercato interno il valore normale potesse essere costruito solo sulla base di un profitto ipotetico, si rischierebbero discriminazioni nei confronti degli altri fabbricanti per i quali il margine di profitto realizzato sui modelli da essi venduti in Giappone è utilizzato nella costruzione del valore normale degli altri modelli . Una soluzione come quella adottata dalle istituzioni, che consente di salvaguardare per quanto possibile la certezza del diritto senza per questo ledere la parità di trattamento, sembra dunque conforme all' economia del regolamento n . 2176/84 .
17 Secondo il quarto argomento della TEC, il margine di profitto applicatole è discriminatorio, in quanto risulta molto più elevato di quello stabilito con decisione 86/34 del 12 febbraio 1986 ( GU L 40, pag . 29 ) nei confronti della società Nakajima che, secondo la TEC, si sarebbe trovata in una situazione del tutto analoga .
18 Al riguardo, si deve dichiarare che l' esclusione della Nakajima dal novero delle società assoggettate a un dazio antidumping definitivo scaturisce dalla citata decisione 86/34, dunque una discriminazione in suo favore anche se fosse provata non potrebbe determinare l' annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo per la TEC, il quale è stato adottato in base a constatazioni correttamente effettuate durante l' inchiesta antidumping e conformemente alle norme fissate dal regolamento n . 2176/84 .
19 Infine, la TEC sostiene che le istituzioni non potevano calcolare il margine di profitto sulla base, fra l' altro, di informazioni non comunicate alla ricorrente .
20 L' argomento della TEC è infondato poiché le informazioni che lamenta di non aver ricevuto hanno carattere riservato e non avrebbero potuto esserle comunicate senza violare l' obbligo di divulgare il segreto commerciale .
21 Visto quanto precede, si deve concludere per il rigetto del mezzo della TEC relativo all' utilizzazione di un margine di profitto troppo elevato .
Sul motivo relativo all' inclusione delle spese di vendita nel valore normale costruito
22 La TEC fa valere che includendo nel costo di produzione dei suoi prodotti un importo relativo alle spese di vendita ad uno stadio commerciale posteriore a quello dell' uscita dalla fabbrica e riguardante vendite di prodotti diversi da quelli in causa, le istituzioni non hanno applicato correttamente il regolamento n . 2176/84 .
23 Secondo la TEC, il metodo adoperato dalle istituzioni sarebbe innanzitutto errato in quanto il valore costruito non è destinato, in realtà, a stabilire un valore normale come se fossero state effettuate vendite nel mercato interno .
24 Al riguardo, si deve ricordare che, secondo il sistema del regolamento n . 2176/84, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo di vendita che si applicherebbe al prodotto qualora questo fosse venduto nel paese d' origine o d' esportazione . Di conseguenza, le spese da prendere in considerazione sono quelle relative alle vendite sul mercato interno .
25 Sostiene ancora la TEC che le istituzioni, violando l' art . 2, nn . 9, 10 e 11 del regolamento n . 2176/84, hanno incluso fra i suoi costi di produzione un importo relativo alle spese di vendita, di gestione ed altre spese generali ( in prosieguo : "spese VGA ") della TEC Electronics, un' affiliata che distribuisce in Giappone prodotti diversi dalle MSE .
26 Al riguardo, si deve dichiarare che, come risulta dagli atti di causa, la TEC mette in commercio i suoi prodotti nel mercato interno tramite una società di distribuzione che essa controlla economicamente e alla quale affida compiti che spettano normalmente ad un settore di vendita inserito nell' organizzazione di un produttore .
27 Anche se la TEC non vende MSE in Giappone e la sua affiliata giapponese di distribuzione in esclusiva si occupa unicamente della vendita di altri prodotti, ai fini dell' inchiesta antidumping il valore normale delle sue MSE dev' essere costruito come se queste fossero vendute sul mercato interno .
28 La suddivisione delle attività di produzione e di quelle di vendita all' interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può sminuire per nulla il fatto che si tratta di un' entità economica unica, la quale esercita in questo modo attività svolte in altri casi da un' entità che è unica anche sotto il profilo giuridico .
29 Ora, si avrebbe discriminazione qualora spese necessariamente incluse nel prezzo di vendita di un prodotto, quando l' atto di alienazione è effettuato da un settore di vendita inserito nell' organizzazione del produttore, ne fossero escluse quando tale prodotto è distribuito da una società giuridicamente distinta, seppure economicamente controllata dal produttore .
30 In virtù delle considerazioni sopra esposte, va disatteso anche l' argomento della TEC secondo il quale il metodo seguito dalle istituzioni è contrario all' art . 2, n . 9, del regolamento n . 2176/84, ai sensi del quale il valore normale e il prezzo all' esportazione debbono "normalmente essere comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell' uscita dalla fabbrica ". In realtà, dinanzi ad un' organizzazione di produzione e vendita come quella adottata dalla Tokyo Electric Company Ltd per i prodotti venduti sul mercato giapponese, il valore normale allo stadio "uscita dalla fabbrica", può essere stabilito correttamente proprio prendendo in considerazione la prima vendita ad un acquirente indipendente .
31 Quanto all' argomento secondo il quale le VGA devono essere trattate allo stesso modo quando si costruisce il valore normale e quando si costruisce il prezzo all' esportazione, basti ricordare che esso è stato chiaramente respinto nella sentenza della Corte 7 maggio 1987 ( cause 240, 255, 256, 258 e 260/84, "dazio antidumping sulle importaziono di cuscinetti a sfera", Racc . 1987, rispettivamente pagg . 1809, 1861, 1899, 1923 e 1975 ), ove si afferma l' esistenza di tre serie di regole distinte, ciascuna da osservare separatamente, al fine, rispettivamente, di determinare il valore normale, di stabilire il prezzo all' esportazione e di effettuare il confronto fra i due .
32 La TEC deduce, inoltre, che le spese VGA della TEC Electronics non potevano essere incluse nel calcolo del valore costruito delle MSE prodotte dalla TEC, poiché si riferivano a prodotti diversi dalle MSE .
33 L' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), secondo il quale dev' essere incluso nel valore normale costruito un "importo equo" per le spese VGA, attribuisce alle istituzioni comunitarie un potere discrezionale nella valutazione di detto importo . Un' interpretazione secondo la quale le spese VGA non possono essere stabilite con riferimento alle spese sostenute da una società affiliata che vende prodotti diversi dalle MSE priverebbe le istituzioni di qualsiasi indicazione sull' importo di tali spese . La TEC non ha provato l' esistenza di elementi tali da escludere che le spese VGA relative alla vendita di altri prodotti elettronici possano fornire una valida indicazione per il calcolo delle spese VGA relative alla vendita di MSE .
34 Nemmeno può essere accolto l' argomento secondo il quale, poiché ex art . 2, n . 11, tutti i calcoli si basano sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti se necessario in modo proporzionale al fatturato per ciascun prodotto e mercato in questione, le spese VGA, relative alle MSE non in commercio sul mercato interno, dovrebbero essere pari a zero . Un simile argomento priverebbe di significato l' art . 2, n . 3, lett . b ), punto ii ), che si applica proprio nell' ipotesi in cui sul mercato interno non vi sia un volume di vendite sufficiente .
35 Va quindi respinto il motivo relativo all' inclusione delle spese VGA nella costruzione del valore normale .
Sul motivo relativo ad un errore nel calcolo delle spese imputate alla TEC France
36 La TEC fa valere che i suoi prezzi all' esportazione sono stati calcolati in modo errato . Difatti, le spese VGA della sua affiliata TEC France sarebbero state a torto aumentate dell' importo delle retribuzioni di dipendenti che non vendevano MSE e ancora a torto imputate alle sue affiliate nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito .
37 Riguardo all' asserzione della TEC secondo la quale le istituzioni avrebbero a torto attribuito alle sue affiliate britannica e tedesca le spese VGA erroneamente calcolate per la TEC France, va sottolineato che la stessa TEC aveva proposto alle istituzioni di tener conto delle spese VGA della TEC France, in quanto rappresentative anche delle spese delle altre affiliate europee non sottoposte a verifica . Non si può dunque rimproverare alle istituzioni di avere accolto la proposta della TEC, anche se le spese VGA della TEC France sono poi risultate più elevate di quanto pensasse la ricorrente .
38 La TEC sostiene tuttavia che le istituzioni hanno incluso nelle spese della TEC France anche le retribuzioni di dipendenti che non si sarebbero mai occupati della vendita di MSE e che detto errore ha gonfiato indebitamente l' importo delle spese VGA imputate alle sue affiliate europee .
39 Al riguardo, va sottolineato che anche ove fossero esatte le cifre indicate dalla TEC - secondo la quale le spese VGA della TEC France relative alla vendita di MSE non ammontavano al 27,7%, ma al 16,97% del volume d' affari relativo alle MSE ed erano dunque inferiori del 10,7% rispetto alla percentuale stabilita dalla Commissione - ciò non avrebbe potuto influenzare la fissazione del dazio antidumping definitivo .
40 Va infatti ricordato che le istituzioni avevano accertato, in relazione alla TEC, un margine di dumping del 48,1% ed un' aliquota di pregiudizio del 21%, espressi in percentuale del prezzo cif, ed avevano ritenuto di dover fissare l' aliquota del dazio antidumping fino a concorrenza della minore delle due percentuali, il che era sufficiente per eliminare il pregiudizio cagionato .
41 Orbene, risulta dagli atti che il prezzo all' esportazione è stato ottenuto deducendo dal prezzo di vendita delle MSE in Francia un profitto del 5% ed un complesso di spese VGA del 27,7%, il che comporta che detto prezzo corrisponde al 67,3% del prezzo di vendita della TEC France . Anche nell' ipotesi in cui il prezzo all' esportazione fosse stato aumentato di un importo pari al 10,73% del prezzo di vendita in ragione della determinazione delle spese VGA ad un' aliquota del 16,97%, come ha chiesto la TEC, il margine di dumping sarebbe sempre superiore al 21 %. Non sarebbe dunque giustificata una modifica del dazio antidumping fissato nel regolamento n . 1698/85 .
42 Il motivo va quindi respinto .
Sul motivo relativo agli errori nella determinazione del pregiudizio subito dall' industria comunitaria
43 La TEC deduce innanzitutto che non v' era motivo di imporre dazi antidumping su MSE corrispondenti al codice Nimexe 84.51-14, per le quali la quota di mercato dei produttori giapponesi era diminuita nel periodo oggetto d' inchiesta e che erano d' altronde importate nella Comunità dalle stesse imprese comunitarie .
44 Il primo di questi argomenti si fonda sull' idea che il pregiudizio subito dall' industria comunitaria avrebbe dovuto essere determinato separatamente, da un lato per le MSE rientranti nel codice Nimexe 84.51-14, che la TEC chiama "compatte", e, dall' altro, per quelle rientranti negli altri codici Nimexe, che la TEC chiama "professionali ". L' argomento presuppone l' esistenza di due distinti mercati .
45 Risulta dagli atti che, pur nei limiti in cui esistesse realmente una distinzione fra MSE "compatte" e MSE "professionali", questa era già scomparsa alla data dell' inchiesta antidumping a causa della tendenza a costruire MSE tutte idonee a soddisfare in gran parte gli stessi bisogni . Le istituzioni non sono dunque incorse in errore escludendo l' esistenza di mercati distinti, da esse peraltro mai riconosciuta .
46 Il secondo argomento avanzato dalla TEC si fonda sulla considerazione che i produttori europei che avevano importato taluni modelli di MSE dal Giappone, vendendoli sotto il proprio marchio, non avrebbero dovuto figurare fra le società danneggiate dalle importazioni giapponesi .
47 Dalle affermazioni delle istituzioni, mai contestate dalla TEC in modo approfondito, risulta in proposito che i produttori comunitari importavano solo pochi modelli, esclusivamente di categoria inferiore, allo scopo di colmare le lacune esistenti al momento nella loro gamma di prodotti, e che il volume totale di queste importazioni è sempre rimasto piuttosto esiguo . Ciò considerato, si deve ritenere che le importazioni effettuate da produttori comunitari non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria e che non vi sia quindi ragione di escludere questi produttori dall' esame di detto pregiudizio .
48 La TEC deduce poi che la determinazione del pregiudizio è viziata, in quanto il livello della riduzione dei prezzi non sarebbe stato stabilito, conformemente all' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2176/84, sulla base di un confronto fra i prezzi delle importazioni e i prezzi dei prodotti simili nella Comunità, bensì sulla base di un confronto fra i prezzi all' importazione e i "prezzi ideali", ossia importi calcolati in modo artificioso e ipotetico .
49 La fondatezza di questo mezzo deve essere valutata considerando che le istituzioni hanno potuto procedere alla determinazione del pregiudizio solo dopo la denunzia presentata dai produttori comunitari il 15 febbraio 1984, mentre risulta dal fascicolo che gli effetti delle importazioni giapponesi, in seguito oggetto della procedura antidumping, già da qualche tempo avevano cominciato a farsi sentire sull' industria comunitaria . I prezzi dei prodotti comunitari, durante il 1984, non erano quindi più dei prezzi che potessero servire per determinare il pregiudizio ai sensi del citato art . 4 in quanto avevano già subito riduzioni da qualche tempo per poter resistere alla pressione sempre crescente delle importazioni giapponesi .
50 Alla luce delle considerazioni che precedono, i calcoli di un prezzo all' interno della Comunità, quale sarebbe stato se non avesse subito durante un lungo periodo una pressione verso il ribasso per effetto delle importazioni giapponesi, costituisce l' unica soluzione che consente di non privare di senso il confronto contemplato dall' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 .
51 La TEC, tuttavia, ritiene che il margine di riduzione dei prezzi dei prodotti giapponesi rispetto a quelli dei prodotti comunitari sia stato stabilito dalla Commissione in modo errato, in quanto alcuni suoi modelli sarebbero stati confrontati con modelli non fabbricati nella Comunità durante il periodo d' inchiesta, ovvero con modelli europei più costosi di quelli poi giudicati comparabili ai modelli TEC .
52 Questi argomenti non possono essere accolti . Infatti, i vizi citati dalla TEC sono stati eliminati all' atto del confronto effettuato per stabilire il dazio antidumping definitivo, confronto non contestato dalla ricorrente .
53 Ciò considerato, anche il quarto motivo dedotto dev' essere respinto .
54 Visto quanto precede, i ricorsi vanno integralmente respinti in quanto infondati .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda . Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, vanno condannate, in solido nella causa 260/85, a sopportare le proprie spese, nonché quelle della parte convenuta e delle parti intervenienti, che ne hanno fatto domanda, ivi comprese le spese del procedimento d' urgenza . La società Utax, intervenuta a sostegno delle ricorrenti, sopporterà le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti .
2 ) Le ricorrenti sono condannate, in solido nella causa 260/85, alle spese della parte convenuta e delle parti intervenienti che ne hanno fatto domanda, ivi comprese le spese del procedimento d' urgenza . La Utax sopporterà le proprie spese .
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