Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Riserva di una frazione di un appalto pubblico alle imprese situate in una determinata zona del territorio nazionale - Inammissibilità - Provvedimenti che favoriscono solo una parte della produzione nazionale - Ininfluenza
(Trattato CEE, art. 30)
2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Provvedimento che si può considerare aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato - Ipotesi che non rende inapplicabile il divieto di misure di effetto equivalente
(Trattato CEE, artt. 30 e 92)
Massima
1. L' art. 30 del Trattato CEE si oppone ad una normativa nazionale la quale riservi alle imprese ubicate in talune zone del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture.
Infatti, poiché solo i produttori nazionali, anche se non si tratta della loro totalità, possono fruire del vantaggio concesso, è irrilevante che siffatta disciplina preferenziale produca un effetto restrittivo anche per i produttori nazionali (v. sentenza 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours italiana, causa C-21/88, Racc. pag. I-889).
2. Come la Corte ha già affermato (v. sentenze 5 giugno 1986, Commissione / Repubblica italiana, causa 103/84, Racc. pag. 1759, e 20 marzo 1990, Du Pont de Nemours italiana, già citata), l' eventuale qualificazione di una misura nazionale come aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato non può sottrarla al divieto di cui all' art. 30.
Parti
Nella causa C-263/85,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gianluigi Campogrande, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE, prescrivendo che gli enti pubblici acquistino veicoli di produzione nazionale per beneficiare degli aiuti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
Dispositivo
1) Prescrivendo che gli enti pubblici acquistino veicoli di produzione nazionale per beneficiare degli aiuti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy