Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Dipendenti - Assunzione - Posto vacante - Copertura - Modalità - Potere discrezionale delle istituzioni - Limiti - Posto che implichi l' esercizio di poteri di decisione - Scelta di uno dei regimi giuridici contemplati dallo Statuto o dal regime applicabile agli altri agenti
2 . Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Destinatario di una sentenza d' annullamento - Ricorso diretto contro l' atto di un' istituzione adottato per l' esecuzione della sentenza della Corte - Ricevibilità
( Statuto del personale, art . 91 )
3 . Dipendenti - Assunzione - Assunzione di un agente temporaneo - Assunzione mirante a sanare la situazione dell' interessato dopo l' annullamento della sua nomina in ruolo - Sviamento di potere - Illegittimità
4 . Dipendenti - Assunzione - Procedura - Scelta - Potere discrezionale dell' amministrazione - Assunzione di un agente temporaneo per coprire un posto permanente - Ammissibilità
( Regime applicabile agli altri agenti, art . 2, lett . b ))
5 . Dipendenti - Assunzione - Avviso di posto vacante - Concorso generale - Necessaria corrispondenza fra l' avviso di posto vacante e il bando di concorso
( Statuto del personale, art . 29, n . 1 )
Massima
1 . Le istituzioni, le quali dispongono di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi più idonei per far fronte alle loro esigenze di personale, devono tuttavia, quando si tratta di coprire un posto che implichi l' esercizio di un potere di decisione, attenersi ad uno dei regimi giuridici tassativamente contemplati dallo statuto o dal regime applicabile agli altri agenti .
Di conseguenza, se non possono assumere una persona come impiegato di ruolo o avventizio delle Comunità, le istituzioni non possono coprire, nemmeno in via transitoria, un posto del genere se non valendosi della supplenza o dell' interim .
Deroghe a questo principio sono ammissibili unicamente per motivi impellenti relativi in particolare all' urgenza di coprire un posto vacante .
2 . I destinatari della sentenza della Corte che annulli l' atto di un' istituzione sono direttamente interessati dal modo in cui l' istituzione stessa dà esecuzione alla sentenza e sono quindi legittimati a proporre un ricorso diretto contro l' atto adottato per l' esecuzione della sentenza stessa, anche qualora l' atto impugnato abbia nel frattempo esaurito i suoi effetti .
3 . L' assunzione di un agente temporaneo può avere unicamente lo scopo di far fronte alle esigenze del servizio, non già quello di sanare una situazione di fatto . E' quindi inficiata da sviamento di potere l' assunzione retroattiva di un agente temporaneo al fine di sanare la situazione dell' interessato, la cui nomina come impiegato di ruolo è stata annullata con sentenza, la quale non ha avuto l' effetto di causare la nullità degli atti compiuti dall' interessato nell' esercizio delle sue funzioni, dato che in apparenza vi era una nomina regolare, né, tenuto conto della buona fede, di fargli perdere i diritti maturati a fronte del servizio svolto .
4 . L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per coprire un posto e quindi, nel caso del posto permanente, procedere all' assunzione di un agente temporaneo, a norma dell' art . 2, lett . b ), del regime applicabile agli altri agenti, prima di procedere alla nomina di un impiegato di ruolo per esercitare le funzioni corrispondenti al posto .
5 . Per coprire un posto vacante, l' autorità che ha il potere di nomina, mentre dispone di un ampio potere discrezionale nel confrontare i titoli dei candidati, deve esercitare tale potere entro i limiti stabiliti dall' avviso di posto vacante, di guisa che, se i requisiti posti dall' avviso stesso si rivelano, all' atto dell' esame delle candidature, più rigorosi di quanto non richiedano le esigenze del servizio, le è lecito ricominciare le operazioni sostituendo all' avviso originario un nuovo avviso di posto vacante .
Questi principi devono applicarsi col massimo rigore nel caso di un' assunzione all' esterno, per quanto riguarda la corrispondenza tra l' avviso di posto vacante ed il bando di concorso . L' autorità che ha il potere di nomina infatti, se potesse modificare, nella fase del bando di concorso, i requisiti posti dall' avviso di posto vacante, potrebbe di fatto procedere ad un' assunzione esterna senza dover previamente esaminare le candidature interne, in contrasto con l' obbligo, fattole dall' art . 29, n . 1, dello statuto, di esaminare le possibilità di valersi del personale già in servizio prima di bandire un concorso generale .
Parti
Nelle cause riunite 341/85, 251, 258, 259, 262 e 266/86 nonché 222 e 232/87,
Erik van der Stijl, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' avv . Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,
e
Geoffrey Cullington, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' avv . Aloyse May, 31, Grand-Rue,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig . Dimitrios Goulussis, in qualità d' agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig . G . Kremlis, membro dell' ufficio legale della Commissione, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Bernard Math, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv . Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo nella sua abitazione privata, 2, rue Mameranus,
interveniente,
aventi ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione di conservare, dopo il 7 ottobre 1985, il sig . Math al posto di capodivisione della Direzione generale "energia", direzione "controllo della sicurezza dell' Euratom", divisione F1 "ispezione", del silenzio-rifiuto opposto alla domanda del van der Stijl mirante ad ottenere una decisione circa la propria candidatura a detto posto; della decisione 16 ottobre 1985 di assumere il Math in qualità di agente temporaneo a decorrere dal 28 settembre 1983 per un periodo di due anni prorogato al 31 dicembre 1985, per coprire il posto di capo di detta divisione; della decisione 18 dicembre 1985 di prorogare la durata di questo rapporto di lavoro al 31 giugno 1986; del bando di concorso generale COM/A/477; delle decisioni della commissione esaminatrice di detto concorso di ammettere il Math al concorso e d' iscriverlo sull' elenco degli idonei, nonché della decisione di non includere il van der Stijl in detto elenco e, infine, della decisione con cui la Commissione ha nominato il Math a detto posto di capodivisione,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore
vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 30 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 gennaio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 15 novembre 1985 ( causa 341/85 ), il 29 settembre 1985 ( causa 251/86 ), il 15 ottobre 1986 ( causa 258/86 ), il 20 ottobre 1986 ( causa 262/86 ), il 29 ottobre 1986 ( causa 266/86 ) e il 30 luglio 1987 ( causa 232/87 ), il sig . Erik van der Stijl, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto sei ricorsi miranti :
a ) nella causa 341/85, all' annullamento della decisione 16 ottobre 1985 di assumere, come agente temporaneo di grado A3, il sig . Bernard Math, a decorrere dal 28 settembre 1983, per un periodo di due anni, prorogato al 31 dicembre 1985, per svolgere le funzioni di capo della divisione F1 (" ispezione ") presso la Direzione generale "energia", ed altresì alla condanna della Commissione a versare al van der Stijl un risarcimento di 2 000 ecu o, in subordine, una somma da determinarsi secondo equità dalla Corte, come risarcimento del danno morale;
b ) nella causa 251/86, all' annullamento della decisione di conservare il Math in detto posto dopo il 7 ottobre 1985, nonché della decisione 18 dicembre 1985 che prorogava fino al 30 giugno 1986 il contratto di agente temporaneo di cui fruiva il Math ed altresì alla condanna della Commissione a versare al van der Stijl una somma da fissarsi secondo equità, come risarcimento del danno morale;
c ) nella causa 266/86, all' annullamento del bando di concorso generale COM/A/477 per occupare il posto di capo della divisione F1 di grado A3 ( GU 1986, C 67, pag . 8 ), nonché del silenzio-rifiuto opposto alla domanda 21 ottobre 1985 con la quale il van der Stijl aveva chiesto alla Commissione di adottare una decisione circa la sua candidatura nell' ambito del bando di concorso COM/963/83;
d ) nella causa 258/86, all' annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di ammettere il Math alle prove di detto concorso nonché della decisione di includerlo nell' elenco degli idonei;
e ) nella causa 262/86, all' annullamento della decisione della stessa commissione esaminatrice di non includere il van der Stijl nell' elenco degli idonei ed altresì alla condanna della Commissione a versare al van der Stijl una somma da fissarsi secondo equità, come risarcimento del danno morale;
f ) nella causa 232/87, all' annullamento della decisione di nomina del Math al posto di capodivisione sopra indicato ed altresì alla condanna della Commissione a versare al van der Stijl una somma da fissarsi secondo equità, come risarcimento del danno morale .
2 D' altro canto, con atti depositati nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1986 ( causa 259/86 ) e il 16 luglio 1987 ( causa 222/87 ) il sig . Geoffrey Cullington, dipendente di grado A4 della Commissione delle Comunità europee ha proposto due ricorsi miranti :
a ) nella causa 259/86, all' annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/477 di ammettere il Math alle prove di detto concorso nonché della decisione di includerlo nell' elenco degli idonei;
b ) nella causa 222/87, all' annullamento della decisione di nomina del Math al posto di capodivisione sopra indicato e di reiezione della candidatura del Cullington che ne è conseguita ed altresì alla condanna della Commissione a versare a quest' ultimo una somma da fissarsi secondo equità, come risarcimento del danno morale .
3 Dal 1971 al 1986 il van der Stijl ha occupato un posto di grado A4 presso la direzione "controllo della sicurezza", ove svolgeva le funzioni di capo ad interim della divisione F1 (" ispezione ") dal 1982 al 1983 . Il Cullington, dipendente di grado A4, addetto alla stessa divisione, è responsabile del secondo dei due settori che compongono questa divisione . Il Math, interveniente nelle otto cause, è stato dipendente del "Commissariat à l' énergie atomique" francese dal 1968 al 1983 . Il 28 settembre 1983 veniva nominato capo della divisione F1, col grado A3 .
4 Con sentenza 7 ottobre 1985 ( van der Stijl / Commissione, causa 128/84, Racc . pag . 3281 ), la Corte annullava la decisione del presidente della Commissione 3 novembre 1983, recante nomina del Math al posto di capo di detta divisione F1, e la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : "APN "), che respingeva la candidatura del van der Stijl a questo posto, motivando che nella fattispecie la Commissione non poteva valersi del procedimento straordinario di cui all' art . 29, n . 2, dello statuto .
5 In esito a questa sentenza, il 16 ottobre 1985, la Commissione decideva di assumere il Math come agente temporaneo di grado A3, con effetto dal 28 settembre 1983, data della sua entrata in servizio, per un periodo di due anni, prorogato al 31 dicembre 1985, onde svolgere le mansioni di capo della divisione F1 .
6 Il 18 dicembre 1985 la Commissione decideva di prorogare il rapporto di lavoro del Math al 30 giugno 1986 ed altresì di bandire il concorso generale COM/A/477, per titoli ed esami, per coprire lo stesso posto . In esito a questo concorso, il Cullington e il Math venivano inclusi nell' elenco degli idonei e il Math era poi nominato al posto litigioso; il van der Stijl, del pari candidato a questo concorso, non veniva incluso nell' elenco degli idonei, per il motivo che non corrispondeva "alle caratteristiche molto specifiche del posto vacante ".
7 Tutti i reclami proposti dal van der Stijl e dal Cullington avverso gli atti che costituiscono oggetto delle presenti cause venivano respinti dalla Commissione .
8 Per una più ampia esposizione degli antefatti e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte .
Sulla decisione di mantenere il Math al suo posto dopo il 7 ottobre 1985 ( causa 251/86 )
9 Il ricorrente, sig . van der Stijl, sostiene che il mantenere al suo posto, de facto, il Math dal 7 ottobre 1985, data della sentenza della Corte, al 16 ottobre 1985, data della decisione di assumere il Math come agente temporaneo, costituisce trasgressione dell' art . 176 del trattato il quale obbliga l' istituzione che ha emesso l' atto annullato ad adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte implica . Il mantenere al suo posto il Math sarebbe inoltre incompatibile coi principi fondamentali dello statuto del personale, secondo i quali solo un dipendente di ruolo o un avventizio regolarmente nominato può esercitare funzioni proprie del pubblico impiego europeo .
10 La Commissione ribatte che i mezzi miranti a garantire la continuità del servizio rientrano nei suoi poteri discrezionali, i cui limiti non sarebbero stati superati nella fattispecie . Essa sostiene che, durante gli oltre due anni in cui il Math ha esercitato le funzioni di capo della divisione, essa aveva il diritto di considerarlo la persona più idonea ad esercitare queste funzioni provvisoriamente .
11 Si deve ammettere che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi più idonei per far fronte alle loro esigenze di personale . Tuttavia, e senza dover chiedersi se, in altri casi, le istituzioni possano adottare soluzioni diverse, si deve rilevare che, nel caso di posti che implicano l' esercizio di un potere di decisione, esse devono conformarsi ad uno dei regimi giuridici che sono limitativamente contemplati dallo statuto o dal regime applicabile agli altri agenti ( in prosieguo : "RAA ").
12 Sarebbe infatti in contrasto col principio di sana amministrazione che una persona che non ha con la Comunità alcun rapporto statutario svolgesse mansioni che implicano responsabilità così rilevanti . Siffatta persona non sarebbe in particolare soggetta agli obblighi incombenti agli impiegati ed agenti delle Comunità e non sarebbe soggetta alle eventuali sanzioni disciplinari contemplate in caso di inosservanza di detti obblighi .
13 Ne consegue che, se non è possibile assumere una persona come impiegato od agente, le istituzioni comunitarie non possono coprire, nemmeno in via provvisoria, un posto vacante che implichi l' esercizio di un potere di decisione se non valendosi della supplenza o dell' interim . Deroghe a questo principio possono essere eventualmente ammesse solo per motivi impellenti relativi in particolare all' urgenza di occupare il posto vacante, motivi che la Commissione non ha dimostrato sussistessero nella fattispecie .
14 Si deve quindi annullare la decisione di conservare de facto il Math nell' incarico di capo della divisione F1 durante il periodo che va dal 7 ottobre 1985, data della sentenza che annulla la sua nomina, al 16 ottobre 1985, data della sua assunzione come agente temporaneo .
Sulla decisione 16 ottobre 1985 di assumere il Math come agente temporaneo dal 28 settembre 1983 al 31 dicembre 1985 ( causa 341/85 )
A - Sulla ricevibilità
15 La Commissione eccepisce l' irricevibilità di questo capo della domanda, in quanto diretto avverso una decisione che avrebbe cessato di avere effetto il 31 dicembre 1985 . Dopo questa data, essa non potrebbe più essere annullata dalla Corte e il ricorso sarebbe quindi divenuto privo di oggetto .
16 L' interveniente rileva che, dato che il 18 dicembre 1985 la Commissione ha deciso di bandire un concorso generale onde coprire il posto già occupato dal Math, la decisione litigiosa del 16 ottobre 1985 non poteva recare pregiudizio al ricorrente .
17 Il ricorrente sostiene che, tenuto conto dei termini stabiliti dallo statuto per la fase precontenziosa e per l' impugnazione dinanzi alla Corte, la tesi della convenuta equivarrebbe a rendere praticamente non impugnabile qualunque decisione la cui durata sia limitata nel tempo . Egli ritiene inoltre che la decisione impugnata incida sul suo stato giuridico anche dopo il 31 dicembre 1985 .
18 Senza che occorra esaminare questi argomenti, si deve ricordare che, come la Corte ha deciso nella sentenza 25 novembre 1976 ( Kuenster, causa 30/76, Racc . pag . 1719, n . 8 della motivazione ), i destinatari della sentenza che annulla un atto di un' istituzione sono direttamente interessati dal modo in cui l' istituzione dà esecuzione alla sentenza stessa . Il ricorso, poiché é diretto contro un atto che è stato adottato in esito alla sopramenzionata sentenza 7 ottobre 1985, va dichiarato ricevibile anche nell' ipotesi in cui l' atto impugnato abbia nel frattempo cessato di avere effetto .
B - Sul merito
19 Il primo mezzo è che la decisione di assumere il Math in via retroattiva come agente temporaneo trasgredirebbe l' art . 176 del trattato poiché ricreerebbe la situazione di fatto che la Corte avrebbe dichiarato illegittima . Il solo modo corretto di dare esecuzione alla sentenza 7 ottobre 1985 sarebbe stato quello di bandire un concorso generale e di garantire la continuità del servizio valendosi della supplenza o dell' interim .
20 La Commissione ribatte che la Corte ha annullato la nomina del Math solo a motivo dell' irritualità del procedimento seguito . Quindi nulla le impediva, in attesa del concorso generale, di mettere a capo della divisione, come agente temporaneo, colui che l' aveva già diretta per più di due anni .
21 L' interveniente assume che l' infrazione dell' art . 176 del trattato sussisterebbe solo se la Commissione si fosse limitata a riprodurre la decisione annullata . La decisione impugnata avrebbe tuttavia uno scopo diverso da quello della decisione annullata, poiché verte su un contratto di lavoro come agente temporaneo, non già su una nomina ad impiegato di ruolo .
22 Si deve rilevare a questo proposito che, nella sopramenzionata sentenza 7 ottobre 1985, la Corte non si è pronunciata sul problema se il Math avesse le qualifiche richieste per il posto litigioso . Non si può quindi contestare che la Commissione poteva assumerlo come agente temporaneo per occupare detto posto .
23 Il mezzo relativo all' inosservanza dell' art . 176 del trattato CEE va quindi disatteso .
24 Il secondo mezzo è che la decisione litigiosa costituirebbe sviamento di procedura e sviamento di potere .
25 A sostegno di questo mezzo il ricorrente deduce che, mediante l' effetto retroattivo, la Commissione aveva tentato di sanare, a favore del Math, la situazione amministrativa annullata dalla Corte . Orbene, siffatta sanatoria retroattiva non potrebbe essere motivata dall' interesse del servizio . Essa sarebbe inoltre superflua poiché, secondo la teoria dell' impiegato di fatto, né gli atti amministrativi provenienti dal Math, né i suoi diritti pecuniari potrebbero essere invalidati . A giudizio del ricorrente, il solo scopo della Commissione sarebbe stato quello di garantire al Math un' anzianità e un' esperienza che potessero essere prese in considerazione in occasione di un nuovo procedimento di assunzione e di mantenerlo in servizio fino a quando la sua nomina definitiva potesse essere effettuata .
26 La Commissione contesta di aver cercato di favorire il Math . Il ricorrente farebbe delle congetture senza prove, del resto smentite dall' esistenza di un concorso generale .
27 L' interveniente sostiene che la Commissione ha adottato la decisione nell' interesse del servizio . Il ricorrente non avrebbe d' altro canto affatto dimostrato che il movente della decisione litigiosa fosse estraneo all' interesse del servizio e non avrebbe nemmeno tentato di definire detto movente .
28 Questo mezzo va accolto . L' assunzione di un dipendente temporaneo da parte di un' istituzione non può avere altro scopo che quello di provvedere alle esigenze del servizio, non già quello di sanare una situazione di fatto . Inoltre, come ha giustamente rilevato il ricorrente, la Commissione non era affatto obbligata a rendere retroattiva la nomina del Math; infatti, l' annullamento della sua nomina come impiegato non implicherebbe di per sé la nullità dei vari atti che egli ha compiuto nell' esercizio delle sue funzioni di capodivisione, dal momento che in apparenza egli era stato regolarmente nominato a questo posto . Poiché d' altro canto la sua buona fede è fuori discussione, le somme riscosse e i diritti maturati dal Math in fatto di retribuzione per il servizio prestato presso la Commissione non potevano essere rimessi in discussione .
29 Senza che occorra chiedersi quali siano le ragioni che hanno potuto indurre la Commissione a nominare il Math con effetto retroattivo, si deve constatare che questa decisione è viziata da sviamento di potere in quanto mira a "regolarizzare" una situazione di fatto per il passato . Di conseguenza, essa va annullata per il periodo compreso fra il 28 settembre 1983 e il 15 ottobre 1985 . E' quindi superfluo esaminare gli altri mezzi dedotti dal ricorrente che vertono sullo stesso periodo .
30 Si devono invece esaminare gli altri mezzi relativi all' illegittimità della decisione litigiosa per quel che riguarda il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 1985 .
31 Con un primo mezzo in subordine il ricorrente contesta la ritualità del procedimento seguito per nominare il Math, come agente temporaneo, in quanto avrebbe fatto venir meno la procedura delle assunzioni all' interno sancita dall' art . 29, n . 1, dello statuto . Il posto vacante sarebbe stato coperto senza riesaminare la candidatura del ricorrente .
32 La Commissione ribatte che l' art . 2, lett . b ), del RAA le consente di assumere un agente in via temporanea per coprire un posto permanente vacante, invece di nominare immediatamente un impiegato di ruolo .
33 La tesi della Commissione va accolta . Infatti, le norme dello statuto attribuiscono all' APN un ampio potere discrezionale per coprire un posto permanente; essa ha quindi la possibilità di assumere un agente in via temporanea prima di procedere alla nomina definitiva di un impiegato di ruolo . Non risulta che i limiti di questo potere siano stati superati nella fattispecie, salvo per quanto riguarda la decisione di rendere retroattiva l' assunzione del Math .
34 Con un secondo mezzo in subordine il ricorrente sostiene che la decisione impugnata contravviene all' art . 12, nn . 1 e 2, lett . e ), del RAA in quanto il Math non possedeva le conoscenze linguistiche necessarie per essere assunto dalle Comunità ovvero non aveva le conoscenze linguistiche e le competenze specifiche richieste dall' avviso di vacanza già pubblicato e in quanto infine la sua assunzione non è stata effettuata su una base geografica quanto più ampia possibile .
35 La Commissione e l' interveniente contestano questi assunti . Le conoscenze linguistiche e le competenze specifiche del Math avrebbero perfettamente corrisposto alle esigenze del posto da coprire .
36 Nonostante i dubbi che sussistono quanto alle conoscenze linguistiche del Math al momento dell' assunzione, il ricorrente non ha dimostrato che queste fossero insufficienti . Nulla consente di ritenere d' altro canto che le competenze specifiche dell' interessato non corrispondessero alle esigenze del posto vacante . E' opportuno sottolineare inoltre che, al momento dell' assunzione come agente temporaneo, il Math aveva già esercitato, di fatto, le funzioni di capo della divisione F1 per più di due anni e che quindi i suoi superiori gerarchici avevano avuto la possibilità di valutare appieno le sue capacità . Infine, nonostante le gravi presunzioni in questo senso, non è provato che la cittadinanza del Math sia stato il solo motivo della sua assunzione .
37 Da quanto precede risulta che i due mezzi subordinati sono infondati .
Sulla decisione di prorogare il rapporto di lavoro del Math dal 31 dicembre 1985 al 30 giugno 1986 ( causa 251/86 )
38 Il ricorrente sostiene che la decisione 18 dicembre 1985 di prorogare il rapporto di lavoro del Math al 30 giugno 1986, oltre ad aggravare i vizi della decisione di assunzione iniziale, costituisce manifesta contravvenzione all' art . 8, 2° comma, del RAA, a norma del quale la permanenza di un dipendente temporaneo in un posto di ruolo non può superare i due anni e può essere prorogata una sola volta per un anno al massimo . Orbene, la decisione iniziale d' assunzione aveva già rinnovato il rapporto di lavoro con il Math fino al 31 dicembre 1985, quindi non era possibile alcuna altra proroga .
39 La Commissione ribatte che il rapporto di lavoro rinnovato con il Math non supera il massimo consentito, vale a dire tre anni . L' interpretazione delle disposizioni del RAA caldeggiata dal ricorrente sarebbe troppo restrittiva .
40 La tesi della Commissione non può essere accolta . L' art . 8, 2° comma, del RAA fissa tre limiti distinti per l' assunzione di un agente temporaneo onde coprire in via provvisoria un posto permanente, vale a dire che la durata del rapporto di lavoro iniziale non può superare i due anni, che questo rapporto iniziale può essere prorogato una sola volta e che la durata di questa proroga non può superare l' anno .
41 Si deve rilevare che nella fattispecie la decisione della Commissione ha superato il secondo limite; la decisione 16 ottobre 1985 aveva già assunto il Math per un periodo di due anni ( dal 28 settembre 1983 al 28 settembre 1985 ), prorogato al 31 dicembre 1985, perciò era illegittima qualsiasi decisione di ulteriore proroga; la decisione 18 dicembre 1985 va quindi annullata .
Sulla legittimità del bando di concorso COM/A/477 ( causa 251/86 )
42 Il primo mezzo è che la decisione di bandire un concorso generale è stata adottata in spregio dell' art . 29, n . 1, dello statuto, poiché la Commissione avrebbe omesso di esaminare previamente le candidature interne, e più precisamente quella del ricorrente, la cui reiezione era stata annullata dalla sentenza 7 ottobre 1985 .
43 A sostegno di questo mezzo, il ricorrente contesta le allegazioni della Commissione secondo le quali, nella riunione del 18 dicembre 1985, l' istituzione convenuta avrebbe proceduto all' esame "delle candidature ". Egli sostiene in proposito che non poteva esserci che una candidatura, la sua, dato che nessun altro avviso di posto vacante era stato pubblicato e che tutte le decisioni di reiezione delle candidature presentate al momento della prima procedura di assunzione non erano ulteriormente impugnabili, salvo quella che lo riguardava e che era stata annullata dalla sentenza 7 ottobre 1985 . Egli rileva che, nonostante la sua espressa domanda, è stato ufficialmente informato della reiezione della sua candidatura solo dalla lettera inviatagli il 25 luglio 1986, in risposta al reclamo che aveva nel frattempo proposto .
44 La Commissione ribatte di aver proceduto nel modo prescritto dallo statuto . Dopo aver ripreso, nella riunione del 18 dicembre 1985, l' esame delle possibilità di promozione o di mutazione nell' ambito dell' istituzione, avrebbe deciso di non occupare il posto in questione mediante promozione e di non bandire un concorso interno a norma dell' art . 29, n . 1, lett . b ). Indi, non essendole pervenute domande di trasferimento di dipendenti di altre istituzioni, avrebbe deciso di bandire un concorso generale .
45 A questo proposito si deve rilevare che il verbale di detta riunione della Commissione, prodotto a richiesta della Corte, indica effettivamente che l' istituzione convenuta ha seguito il procedimento prescritto dall' art . 29, n . 1, dello statuto .
46 Il comportamento della Commissione, consistente nel tacere a lungo sulla candidatura del ricorrente, nonostante la domanda espressa dell' interessato, benché sia conforme ai principi di sana amministrazione e dimostri un atteggiamento poco scrupoloso nei confronti dei dipendenti, non può avere alcuna incidenza sulla ritualità del procedimento seguito . Lo stesso dicasi dell' ambiguità che il ricorrente rileva nelle spiegazioni della Commissione . Questo primo mezzo va quindi disatteso .
47 Il secondo mezzo riguarda l' illegittimità del bando di concorso in quanto la lettera dello stesso differisce da quella dell' avviso di posto vacante . Il requisito di "esperienza approfondita pertinente alla natura del posto" indicato nell' avviso di posto vacante sarebbe stato sostituito da "esperienza post-universitaria (...) di cui almeno più anni ( devono ) essere stati relativi alla natura delle funzioni" da esercitare .
48 Il ricorrente sostiene che la seconda formulazione è nel contempo meno rigorosa e sostanzialmente diversa dalla prima . Esso deduce che, dal momento che l' esperienza professionale del Math non coincideva con i requisiti dell' avviso di posto vacante, le modifiche arrecate avrebbero avuto lo scopo di far corrispondere le condizioni di ammissione all' esperienza del medesimo .
49 La Commissione ribatte che si tratta solo di lievi differenze di formulazione linguistica, necessarie per rendere il bando di concorso più comprensibile per il pubblico esterno .
50 La tesi della Commissione non può essere accolta . Le modifiche apportate costituiscono indubbiamente un' attenuazione dei requisiti prescritti per la partecipazione al procedimento di assunzione .
51 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 ottobre 1974, Grassi / Consiglio ( causa 188/73, Racc . 1974, pag . 1099, n . 38 della motivazione ) l' APN, benché disponga di un ampio margine discrezionale nel confrontare i titoli dei candidati, deve esercitare questo potere entro i limiti che si è posta con l' avviso di posto vacante . Nella stessa sentenza la Corte ha precisato, al n . 43ella motivazione, che l' autorità che ha il potere di nomina, se accertava in un secondo tempo che le condizioni poste dall' avviso di posto vacante erano più rigorose di quanto non fosse richiesto dalle esigenze del servizio, poteva ricominciare il procedimento revocando l' avviso di vacanza e sostituendolo con una versione emendata .
52 Orbene questi principi, benché siano stati posti a proposito di un procedimento di promozione interno, vanno applicati con ancor maggior rigore per quanto riguarda la corrispondenza tra l' avviso di posto vacante e il bando di concorso . Qualsiasi altra interpretazione svuoterebbe di contenuto l' art . 29 dello statuto il quale prescrive alle istituzioni di esaminare la possibilità di valersi del personale già in servizio prima di bandire un concorso generale . Le istituzioni, se potessero modificare le condizioni di partecipazione da una fase all' altra del procedimento, in particolare attenuandole, di fatto sarebbero libere di effettuare assunzioni all' esterno senza dover esaminare le candidature interne .
53 Di conseguenza, si deve accogliere questo secondo mezzo ed annullare il bando di concorso generale COM/A/477 .
54 Per effetto di questo annullamento, i ricorsi nelle cause 258, 259, 262/86 e 222 nonché 232/87 divengono privi d' oggetto e non vi è motivo di provvedere in merito .
Sulle domande di risarcimento del danno morale
55 A sostegno delle domande di risarcimento formulate nelle cause riunite 341/85, 252 e 266/86 nonché 222 e 232/87, i ricorrenti adducono essenzialmente la gravità degli illeciti commessi, la natura provocatoria delle decisioni adottate nei loro confronti, le trasgressioni da parte della Commissione del dovere di assistenza e dei principi di sana amministrazione che devono reggere i rapporti tra essa e i dipendenti e, per quanto riguarda il van der Stijl, la grave tensione psicologica che ne è derivata per lui e per la sua famiglia .
56 Anche se il modo in cui la Commissione ha dato esecuzione alla sentenza 7 ottobre 1985 non manca di sollevare gravi perplessità, si deve considerare, tenuto conto dei motivi addotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di risarcimento, che la presente sentenza costituisce di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che essi possono aver subito nel presente caso . Dato che non vi è alcun danno risarcibile, le domande di risarcimento sono infondate .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La Commissione è rimasta soccombente per l' essenziale e quindi va condannata alle spese, ivi comprese quelle dell' istanza di provvedimenti urgenti che ha dato origine all' ordinanza del presidente della seconda sezione 5 dicembre 1985 ( causa 341/85 ) nonché quelle sostenute in occasione delle eccezioni di irricevibilità che si sono risolte nelle quattro ordinanze pronunciate dal presidente della seconda sezione il 25 giugno 1987 ( cause riunite 251, 258, 262 e 266/86 ). Si devono lasciare a carico dell' interveniente le sue spese e quelle provocate ai ricorrenti dal suo intervento .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
dichiara e statuisce :
1 ) E' annullata la decisione di conservare il Math nel posto di capo della divisione F1 presso la direzione generale dell' energia dal 7 ottobre 1985 al 16 ottobre 1985 .
2 ) La decisione di assumere il Math come agente temporaneo è annullata per il periodo che va dal 28 settembre 1983 al 15 ottobre 1986 .
3 ) E' annullata la decisione di prorogare il rapporto di lavoro del Math dal 31 dicembre 1985 al 30 giugno 1986 .
4 ) E' annullato il bando di concorso COM/A/477 .
5 ) Sono respinte le domande di risarcimento dei danni .
6 ) La Commissione è condannata alle spese, salvo quelle causate dall' intervento .
7 ) L' interveniente sopporterà le proprie spese e quelle causate ai ricorrenti dall' intervento .
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