Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara l' inadempimento - Omessa esecuzione - Giustificazione basata sull' ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 169 e 171 )
Parti
Nella causa 383/85,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig . D . Gouloussis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . J . Davadder, consigliere aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, Commissione / Regno del Belgio, Racc . pag . 2393 ), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato,
LA CORTE,
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocati generali : G.F . Mancini e, in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, G . Tesauro
cancellieri : J.A . Pompe, vicecancelliere, all' udienza del 7 luglio 1987 e, in seguito alla riapertura della fase orale del procedimento, B . Pastor, amministratore, all' udienza del 20 settembre 1989,
vista la relazione d' udienza completata a seguito delle udienze del 7 luglio 1987 e del 20 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 ottobre 1987 e, a seguito della riapertura della fase orale del procedimento, all' udienza del 20 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 28 novembre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art . 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato CEE non adottando le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, Commissione / Regno del Belgio, Racc . pag . 2393 ).
2 In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del trattato CEE, rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico belga, come previsto dall' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità .
3 In base a tale disposizione,
"il funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità :
- sia l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell' amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,
- sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione, organizzazione o impresa all' atto della cessazione dal servizio .
In tal caso l' istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto ".
4 La Commissione ha invitato il governo belga a dare esecuzione a tale disposizione a seguito della sentenza della Corte 20 ottobre 1981 . Poiché il governo belga non le ha comunicato i provvedimenti adottati per conformarsi a tale sentenza, la Commissione, con lettera 31 luglio 1984, gli ha intimato di adempiere i suoi obblighi . Ritenendo insufficienti le risposte del governo belga, la Commissione gli ha indirizzato, in data 8 maggio 1985, un parere motivato .
5 Successivamente, la Commissione ha ricevuto dal governo belga comunicazione di un "disegno di legge che istituisce taluni rapporti tra i regimi pensionistici belgi e quelli di organismi di diritto internazionale pubblico ". Il 22 novembre 1985 la Commissione ha trasmesso al governo belga le sue osservazioni sul testo di tale disegno di legge constatando che, anche in caso di adozione di tale disegno di legge, il Regno del Belgio avrebbe continuato ad essere inadempiente rispetto ai suoi obblighi derivanti dal diritto comunitario . La Commissione ha allora presentato il presente ricorso .
6 La Commissione sostiene che il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
7 Il governo belga, pur riconoscendo l' inadempimento ad esso addebitato, sostiene che l' esecuzione della sentenza 20 ottobre 1981 solleva notevoli difficoltà, dato che la nozione di trasferimento di diritti a pensione non esiste nella normativa belga . Sarebbe quindi necessario creare, per via legislativa, una nuova disciplina adattata ai differenti regimi pensionistici esistenti in Belgio .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Bisogna ricordare che, nella sentenza 20 ottobre 1981, la Corte ha dichiarato che spetta allo Stato membro interessato scegliere e adottare i mezzi concreti che consentano l' esercizio della facoltà concessa ai dipendenti di trasferire i diritti maturati nell' ambito nazionale al regime pensionistico comunitario . Essa ha affermato che il rifiuto di uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per procedere al trasferimento dei diritti a pensione al regime comunitario si risolverebbe nel privare il dipendente delle Comunità della possibilità stessa di effettuare la scelta concessagli dallo statuto .
10 Per quanto riguarda l' argomento del governo belga secondo cui la nozione di trasferimento di diritti a pensione solleva un certo numero di problemi relativi alla trasposizione dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, bisogna notare che tali difficoltà non possono far venir meno l' inadempimento addebitato . Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi che ad esso incombono a norma del trattato . Del resto, una giustificazione analoga è stata respinta dalla Corte nella sentenza 20 marzo 1986 ( causa 72/85, Commissione / Paesi Bassi, Racc . pag . 1219 ) per quanto riguarda il settore specifico del trasferimento dei diritti a pensione dei dipendenti al regime comunitario .
11 In base a tali considerazioni, bisogna constatare che il Regno del Belgio, non dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese . Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Il Regno del Belgio, non dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato .
2 ) Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
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