Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
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Nella causa C-403/85 rev.,
Jean-François Ferrandi, ex dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, residente in Ajaccio, con l' avv. François Jongen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Wildgen, 6, rue Zithe,
ricorrente per revocazione,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik Van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Claude Verbraeken e Denis Waelbroek, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
causa avente ad oggetto la domanda di revocazione della sentenza pronunciata il 5 febbraio 1987 dalla Corte di giustizia (Seconda Sezione) nella causa 403/85, F. / Commissione delle Comunità europee (Racc. pag. 645),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte delle parti,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentito l' avvocato generale in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1990, il sig. Jean-François Ferrandi, ex dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, ha proposto, ai sensi dell' art. 41 dello Statuto CEE della Corte, una domanda di revocazione della sentenza 5 febbraio 1987, emanata dalla Corte (Seconda Sezione) nella causa F. / Commissione delle Comunità europee (causa 403/85, Racc. pag. 645).
2 Con la detta sentenza, la Corte ha respinto il ricorso dell' interessato, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 6 maggio 1985, adottata al termine del procedimento disciplinare instaurato a causa dell' aggressione che egli aveva commesso, il 6 ottobre 1982, contro il sig. Morel, direttore generale dell' Amministrazione e del Personale della Commissione, decisione con cui gli era stata inflitta la sanzione della destituzione.
3 Da tale sentenza risulta, in particolare, che "non è stato provato che, riguardo all' esposizione dei fatti, la motivazione della decisione sia viziata da errori od omissioni ingiustificate" (punto 16 della motivazione), che "non pare quindi alla Corte che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nel ritenere che, nonostante la sua natura impulsiva, il ricorrente abbia 'ecceduto il limite estremo di tollerabilità, sotto il profilo qualitativo, per un dipendente con compiti di responsabilità nell' esercizio delle sue funzioni' " (punto 22 della motivazione), che "alla Corte non sembra (...) che la Commissione abbia commesso un errore manifesto per il fatto di non aver considerato la situazione in cui versava il ricorrente all' epoca dei fatti come una circostanza attenuante, tale da escludere la sua destituzione" (punto 23 della motivazione) ed, infine, che "la Corte non ritiene di poter qualificare manifestamente sproporzionata la sanzione della destituzione del ricorrente senza riduzione né soppressione del suo diritto alla pensione d' anzianità".
4 Il ricorrente per revocazione conclude chiedendo che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e, proseguendo l' esame nel merito, accoglierlo;
- riformare la sentenza 5 febbraio 1987 della Corte di giustizia, in quanto respinge interamente il ricorso proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione 6 maggio 1985 e in quanto dichiara infondati i mezzi relativi all' erroneità e insufficienza della decisione controversa ed alla violazione da parte di questa del principio di proporzionalità;
- pertanto, dichiarare ricevibili e accogliere i mezzi relativi all' erroneità e insufficienza della decisione controversa ed alla violazione, da parte di questa, del principio di proporzionalità ed annullare la decisione della Commissione 6 maggio 1985, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione, senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione d' anzianità;
- condannare la convenuta a tutte le spese.
5 Nelle sue osservazioni la Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare irricevibile la domanda di revocazione;
- condannare il ricorrente alle spese.
6 Ai sensi dell' art. 41, n. 1, dello Statuto CEE della Corte, "la revisione di una sentenza può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un' influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione".
7 L' art. 100, n. 1, del regolamento di procedura dispone che, senza pregiudicare il merito, la Corte, sentito l' avvocato generale, statuisce mediante sentenza, resa in camera di consiglio, sull' ammissibilità della domanda. Il presente procedimento si è svolto in conformità a questa norma.
8 A parere del ricorrente, il fatto nuovo e decisivo che giustifica la revocazione della sentenza impugnata è la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 26 settembre 1990 nella causa F. / Commissione (causa T-122/89, Racc. pag. II-517), avente ad oggetto il grado dell' invalidità permanente del sig. Ferrandi originata dalla sua vita professionale. Con la detta sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 15 luglio 1988 nella parte in cui fissa questo grado di invalidità permanente al 50%.
9 Il ricorrente si richiama, in particolare, ai passi della sentenza 26 settembre 1990 in cui il Tribunale prende in considerazione il parere espresso il 26 maggio 1988 da una commissione composta da tre medici designati, il primo dall' autorità che ha il potere di nomina, il secondo dal dipendente e il terzo di comune accordo dai primi due, ed altresì la perizia medica 11 febbraio 1987 del prof. De Buck. Egli sottolinea che, sulla base di questo parere e di questa perizia, il Tribunale, nel punto 16 della sentenza, ha ritenuto che la Commissione "ha erroneamente interpretato il parere medico, soffermandosi unicamente sulla correlazione esistente tra il grado d' incapacità, oggetto di controversia (...), ed i fatti del 6 ottobre 1982, senza prendere in considerazione il nesso, chiaramente delineato dalla relazione medica, tra i fatti e la patologia preesistente, la cui origine professionale è stata accertata da detta relazione" e che " il carattere antistatutario (del comportamento del sig. Ferrandi), al momento degli avvenimenti del 6 ottobre 1982, non pone infatti in discussione il legame tra questo incidente e la psicopatologia anteriore del ricorrente". A parere del ricorrente, la sentenza del Tribunale fa così emergere che l' incidente del 6 ottobre 1982 derivava da una causa patologica preesistente, che il 5 febbraio 1987, ossia quando è stata pronunciata la sentenza oggetto della domanda di revocazione, non era nota né alla Corte né al ricorrente.
10 La Commissione sostiene che la domanda di revocazione è irricevibile. Essa afferma, innanzitutto, che la sentenza del Tribunale ha come oggetto esclusivo quello di riconoscere, a titolo di malattia professionale, un determinato grado di invalidità relativo all' incidente del 6 ottobre 1982 e che i rilievi fatti a questo proposito non implicano che il ricorrente, in quella data non fosse responsabile. In secondo luogo, qualora sussistesse effettivamente un fatto nuovo, questo consisterebbe, non già nella sentenza del Tribunale, bensì nella perizia 11 febbraio 1987 del prof. De Buck oppure nel parere 26 maggio 1988 della commissione medica, di modo che la domanda di revocazione, non essendo stata proposta entro tre mesi a decorrere da queste date, sarebbe manifestamente tardiva e, pertanto, irricevibile. In terzo ed ultimo luogo, la Commissione rileva che, se si ammettesse che un semplice parere di esperti costituisca un fatto nuovo tale da giustificare la revocazione di una sentenza, la certezza del diritto e l' autorità della cosa giudicata ne risulterebbero gravemente compromesse.
11 Per la valutazione della ricevibilità della domanda si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 98 del regolamento di procedura, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.
12 Pertanto, senza che occorra esaminare le altre obiezioni sollevate dalla Commissione contro la domanda in oggetto, è sufficiente rilevare che i soli fatti adducibili dal ricorrente che potrebbero eventualmente essere definiti "nuovi" e giustificare la revocazione della sentenza 5 febbraio 1987 sono, in effetti, gli accertamenti medici contenuti nella perizia 11 febbraio 1987 del prof. De Buck o nel parere 26 maggio 1988 della commissione medica e che la domanda in oggetto è stata proposta molto dopo la scadenza del termine di tre mesi decorrente dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia di questi documenti. Infatti, tale momento non può in nessun caso essere successivo al 5 luglio 1989, data in cui il ricorrente ha depositato i detti documenti nella cancelleria della Corte, in allegato all' atto introduttivo della causa che ha dato luogo alla pronuncia della sentenza del Tribunale 26 settembre 1990.
13 La sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, anche se ha espresso una valutazione giuridica dei fatti di natura medica addotti dal ricorrente, non può affatto configurare, di per sé, un fatto nuovo tale da esercitare una qualsiasi influenza sul modo in cui la Corte, nella sentenza 5 febbraio 1987, ha valutato la responsabilità del ricorrente al momento dell' incidente del 6 ottobre 1982. Anche accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui la valutazione espressa dal Tribunale nella sentenza 26 settembre 1990 è tale da escludere la sua responsabilità al momento degli avvenimenti verificatisi il 6 ottobre 1982, ciò non toglie che la Corte avrebbe potuto pronunciarsi essa stessa su questo punto, alla luce dei fatti nuovi che avrebbero potuto eventualmente essere costituiti dalla perizia 11 febbraio 1987 o dal parere della commissione medica 26 maggio 1988, nell' ambito di una domanda di revocazione proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dei detti documenti.
14 Da quanto precede risulta che la domanda depositata nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1990 è tardiva e dev' essere dichiarata irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell' art. 62, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, in forza dell' art. 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La domanda di revocazione è irricevibile.
2) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.
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