Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La Commissione fa carico al regno del belgio della mancata adozione entro il termine prescritto dei provvedimenti necessari per l' attuazione, sull' intero territorio nazionale, della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da determinate sostanze pericolose .
2 . Un decreto del 24 gennaio 1984, cui sono seguiti vari regolamenti in data 22 marzo 1984 e 27 marzo 1985 assicura, nelle sue linee essenziali ( come è stato confermato in udienza dall' agente della Commissione ), l' attuazione della citata direttiva nella regione fiamminga .
3 . Per contro, l' agente del governo belga ha ammesso che i testi relativi all' attuazione delle disposizioni della direttiva n . 80/68, per quanto riguarda le regioni vallona e di Bruxelles, stanno ancora percorrendo le varie fasi dell' iter procedurale prescritto .
4 . Lo Stato convenuto ha riferito che, a seguito delle riforme istituzionali dell' 8 agosto 1980, con cui venivano trasferite alle regioni estese competenze in materia di ambiente, l' autorità centrale non dispone più delle competenze necessarie e sufficienti per l' attuazione della direttiva, poiché, essendosi potuta realizzare solo progressivamente la creazione delle nuove istituzioni ed amministrazioni regionali, le stesse non erano immediatamente operative .
5 . E' quindi incontestabile che l' attuazione di questa direttiva in Belgio abbia urtato contro impedimenti di carattere eccezionale . Con ogni probabilità, per questi motivi, la Commissione ha lasciato trascorrere un ulteriore periodo di quattro anni tra la data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere attuata ( il 18 dicembre 1981 ) e la data in cui essa ha proposto il suo ricorso ( il 3 gennaio 1986 ). Nel frattempo una delle regioni del regno del Belgio aveva attuato la direttiva .
6 . Da parte mia, vorrei solo richiamare la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale "uno Stato membro non può invocare delle disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi imposti dalle direttive comunitarie" ( 1 ).
7 . Di conseguenza, vi propongo :
- di dichiarare che il regno del Belgio, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE;
- di porre le spese a carico dello Stato convenuto .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Si veda da ultimo la sentenza 10 marzo 1987, causa 386/85, Commissione / Italia, punto 7 della motivazione, Racc . pag . 0000, e le numerose sentenze anteriori .
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