CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
del 27 novembre 1986 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con sentenza 18 dicembre 1985, il tribunal de grande instance di Parigi vi ha chiesto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, « di pronunciarvi sulle condizioni di applicazione del regolamento 12 dicembre 1984, n. 123/85 ( 1 ), con riguardo al contratto concluso il 18 dicembre 1984 per la durata di un anno, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, senza tacita riconduzione, tra la società VAG France, attrice nella causa principale, e la Établissements Magne, convenuta nella causa principale, tenuto conto delle rispettive interpretazioni delle parti ».
Così formulata, la questione si risolve nel chiedere a questa Corte di statuire sull'applicazione del diritto comunitario ad un caso di specie, il che esula dal compito attribuitole dall'art. 177 del trattato CEE.
Tuttavia, dalla motivazione della sentenza di rinvio emerge che la domanda verte in realtà sull'interpretazione di detto regolamento. Infatti, il tribunal de grande instance di Parigi rileva in detta sentenza che
« la controversia tra le parti verte essenzialmente sul se l'entrata in vigore di detto regolamento, il 1° luglio 1985, le obblighi a modificare il contratto in corso che le vincola per adeguarlo in particolare a quanto disposto dall'art. 5, n. 2, sub 2, del regolamento circa la durata, portando quest'ultima a 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto a tempo determinato, come sostiene la Établissements Magne, ovvero abbia unicamente l'effetto di rendere nulle le clausole di esclusiva e di non concorrenza e, eventualmente l'intero contratto, avuto riguardo al loro carattere determinante, fino alla scadenza dello stesso o almeno finché i contraenti abbiano concluso un nuovo accordo conforme alle norme comunitarie, come sostiene la VAG France ».
A norma dell'art. 5, n. 2, punto 2, del regolamento n. 123/85, in taluni casi in cui il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'art. 5, n. 1, l'esenzione concessa in forza dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE agli impegni di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela, è subordinata, fra l'altro, alla condizione:
« che la durata dell'accordo sia di almeno 4 anni o che il preavviso per la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno un anno per entrambe le parti, a meno che:
—
il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di cessazione dell'accordo,
oppure
—
si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di risoluzione ordinaria ».
Orbene, dal 1975 i rapporti contrattuali fra la VAG France e la Etablissements Magne erano disciplinati da contratti a tempo determinato, stipulati ogni volta per la durata di un anno, senza possibilità di tacita riconduzione.
La VAG France, ritenendo che il contratto in vigore non fosse conforme alla nuova normativa comunitaria, proponeva al suo concessionario un nuovo contratto, questa volta a tempo indeterminato. Tuttavia, dato il notevole ritardo nelle vendite effettuate dal concessionario durante i primi mesi dell'anno, essa subordinava la proposta alla realizzazione di taluni obiettivi di vendita.
Dal canto suo la Établissements Magne si rifiutava di firmare il nuovo contratto, ritenendo che in base all'art. 5, n. 2, punto 2, del regolamento n. 123/85 il fornitore VAG fosse tenuto a trasformare il contratto in vigore, senza poterne alterare la natura, in un contratto a tempo determinato di 4 anni, e chiedeva pertanto che tale modifica fosse effettuata mediante un semplice atto addizionale. Peraltro, essa contestava la possibilità, per la VAG France, di subordinare il suo accordo alla suddetta condizione relativa agli obiettivi di vendita.
In seguito a detta vertenza è cessato ogni rapporto commerciale fra le due parti, ciascuna delle quali intende fare accertare la responsabilità dell'altra per la rottura del contratto. Infatti, esse sono dell'avviso che, in mancanza dell'adeguamento del contratto al regolamento n. 123/85 e di un'esenzione individuale in forza del regolamento del Consiglio n. 17/62 ( 2 ) o di un'altra esenzione per categoria accordata in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 19/65 ( 3 ), l'art. 85, n. 2, del trattato CEE determini la nullità ipso iure del contratto di cui trattasi o, almeno, delle sue clausole incompatibili col n. 1 dello stesso articolo.
La domanda di interpretazione del regolamento n. 123/85 mira quindi più precisamente a stabilire quali siano gli effetti dell'entrata in vigore dello stesso sulla validità dei contratti di concessione esclusiva, come quello relativamente al quale è adito il giudice nazionale, in particolare sulle clausole relative alla loro durata, e quali siano gli obblighi eventualmente scaturenti per i contraenti dall'entrata in vigore del regolamento.
Onde fornire al giudice nazionale una soluzione utile per il problema a lui sottoposto, occorre ricordare innanzitutto quale sia la portata delle esenzioni per categoria.
1.
Come è stabilito espressamente nell'art. 85, n. 3, del trattato CEE, l'esenzione, sia essa individuale o collettiva, ha l'effetto di rendere il n. 1 dello stesso articolo inapplicabile all'accordo o alla categoria di accordi di cui trattasi. In altri termini, il beneficio dell'esenzione rende validi accordi che, in mancanza di questa, sarebbero in via di principio vietati e, pertanto, a norma del n. 2 dell'art. 85, nulli ipso iure.
Ciò vale in particolare per l'esenzione contemplata dal regolamento n. 123/85. Gli accordi che soddisfino le condizioni di detto regolamento fruiscono dell'esenzione e, pertanto, devono essere considerati validi con riguardo al diritto comunitario in materia di concorrenza.
Spetta al giudice nazionale stabilire se siano soddisfatte le condizioni dell'esenzione per categoria in una determinata fattispecie e, in caso affermativo, dichiarare la validità dell'accordo sottoposto al suo giudizio ( 4 ).
Per quanto riguarda la data a partire della quale l'esenzione produce i suoi effetti, il giudice nazionale deve distinguere fra gli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 123/85 e quelli che sono in corso al momento della sua entrata in vigore.
I primi, che sono dispensati dalla notifica (si veda il punto 28 della motivazione del regolamento), fruiscono dell'esenzione ab initio.
Per i secondi, gli artt. 7 e 8 precisano l'eventuale effetto retroattivo dell'esenzione, che varia a seconda che si tratti di accordi « vecchi » (cioè anteriori al regolamento n. 17) notificati in tempo utile, di accordi cui partecipano unicamente imprese di un solo Stato membro e che non riguardano né l'importazione né l'esportazione fra Stati membri, i quali sono in via di principio dispensati dalla notifica (a norma dell'art. 4, n. 2, punto 1) del regolamento n. 17), oppure di accordi « nuovi » (cioè successivi al regolamento n. 17) notificati.
Qualora si tratti di un contratto soggetto a notifica occorrerà anche verificare se esso sia eventualmente identico ad un contratto tipo che sia stato regolarmente notificato.
Nella sentenza 30 giugno 1970 per la causa 1/70 ( 5 ), la Corte di giustizia ha infatti dichiarato che « gli accordi di cui all'art. 85, n. 1, del trattato conclusi dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 17/62, che riproducono esattamente un contratto tipo concluso anteriormente e regolarmente notificato come tale, fruiscono dello stesso regime di validità provvisoria di questo ».
2.
Qualora il giudice nazionale accertasse che non sono soddisfatte le condizioni dell'esenzione nel caso di specie, quali conclusioni dovrebbe trarne per quanto attiene alla validità dell'accordo?
Poiché le decisioni adottate in base all'art. 85, n. 3, dichiarano inapplicabile il n. 1 dello stesso articolo, si potrebbe essere tentati di supporre che gli accordi che fruiscono di dette decisioni rientrino sempre nel divieto di cui al n. 1.
Mentre questo è effettivamente il caso per quanto riguarda gli accordi che fruiscono di un'esenzione individuale, ciò non vale necessariamente per un accordo determinato che rientri in una categoria che fruisce di esenzione. Nella sentenza 13 luglio 1966 per la causa 32/65 ( 6 ), La Corte di giustizia ha infatti precisato che « la definizione di una categoria delimita soltanto un certo ambito e non significa affatto che gli accordi in esso compresi siano tutti soggetti al divieto », e che «non è detto nemmeno che un accordo compreso nella categoria esentata, ma che non risponda a tutte le previsioni di detta definizione, ricada necessariamente sotto il divieto» (Race. 1966, pag. 320).
In questo caso spetta al giudice nazionale, con riserva dell'applicazione dell'art. 177 del trattato, verificare se ricorrano effettivamente i presupposti del divieto di cui all'art. 85, n. 1, e dichiarare eventualmente la nullità, a termini dell'art. 85, n. 2, dell'accordo sottoposto al suo giudizio ( 7 ).
In tale contesto esso può ritenere necessario « sospendere il procedimento affinché le parti possano chiedere una decisione alla Commissione » ( 8 ), eventualmente un'esenzione individuale, dato che il regolamento n. 123/85 lascia impregiudicato il loro diritto di chiedere tale decisione in forza del regolamento n. 17 (vedasi punto 29 della motivazione del regolamento n. 123/85).
Esso dovrà anche verificare se l'accordo non fruisca di un'altra esenzione per categoria che, nella fattispecie, potrebbe essere quella contemplata dai regolamenti della Commissione nn. 1983/83 ( 9 ) o 1984/83 ( 10 ) (vedasi punti 24 e 29 e art. 6, punto 3, del regolamento n. 123/85).
Un regolamento di esenzione per categoria non ha quindi l'effetto automatico di rendere nullo un accordo che non soddisfi le condizioni dell'esenzione. Un siffatto accordo è nullo solo qualora sussistano effettivamente i presupposti di cui all'art. 85, n. 1, a meno che esso non fruisca di un'altra esenzione, individuale o collettiva. Quindi, in concreto, il fatto che l'accordo di cui trattasi non sia probabilmente conforme all'art. 5, n. 2, sub 2) del regolamento n. 123/85 non è necessariamente una prova della sua nullità, ma priva detto accordo soltanto del beneficio dell'esenzione stabilita dà detto regolamento.
3.
Per il caso in cui il giudice nazionale dovesse in definitiva accertare che sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 85, n. 1, occorre precisare che la conseguente nullità ipso iure a norma del n. 2 « si applica ai soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto (sancito nel n. 1), a meno che detti elementi appaiano inseparabili dall'accordo stesso, nel qual caso esso sarà colpito nel suo complesso » e che « di conseguenza, qualsiasi altra disposizione contrattuale non colpita dal divieto non dà luogo all'applicazione del trattato ed è sottratta al diritto comunitario » ( 11 ).
Nelle cause riunite Consten e Grundig/Commissione ( 12 ) la Corte ne ha dedotto che « la Commissione avrebbe quindi dovuto, o limitarsi, nel dispositivo della decisione impugnata, a constatare l'infrazione nei soli elementi dell'accordo colpiti dal divieto, oppure precisare nella motivazione le ragioni per cui detti elementi le sembravano essenziali per l'accordo ».
Nella fattispecie detto compito spetta al giudice nazionale qualora esso ritenga di dover dichiarare l'incompatibilità di una o più disposizioni contrattuali con il diritto comunitario in materia di concorrenza.
4.
Da quanto precede risulta che spetta del pari al giudice nazionale valutare, a norma del diritto del suo paese, le conseguenze di una nullità parziale su tutti gli altri elementi dell'accordo ( 13 ) e, a fortiori, le conseguenze che una nullità, parziale o totale, può avere in generale per quanto riguarda i rapporti di diritto privato fra le parti, e in particolare per quanto attiene alla loro rispettiva responsabilità in caso di eventuale rottura dei rapporti contrattuali.
Infatti, oltre alla funzione di dichiarare l'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 85, n. 1, agli accordi che soddisfino le condizioni stabilite, un regolamento di esenzione per categorie non ha né l'oggetto né l'effetto di attribuire a una delle parti dell'accordo il diritto di esigere che l'altra accetti di adeguare il contratto in vigore a dette condizioni, o di impedire ad una delle parti di proporre all'altra condizioni non legate a quelle « che devono ricorrere » (vedasi punto 11 della motivazione del regolamento n. 123/85) o « che non possono figurare negli accordi » (vedasi punto 21 della stessa motivazione).
A questo proposito, rilevo tuttavia ad ogni buon fine, dato che il problema sembra presentare una certa importanza nella fattispecie, che, a tenore dell'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 123/85, l'esenzione si applica anche qualora il distributore si impegni a « cercare di vendere nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito ». Ricordo del pari ad ogni buon fine che, a norma dell'art. 1, n. 1, del regolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27 ( 14 ), ciascuna delle due parti che avesse voluto avvalersi dell'art. 85, n. 3, avrebbe potuto notificare alla Commissione l'accordo in corso e chiedere un'esenzione individuale.
Il regolamento n. 123/85, quindi, non impone obblighi e non conferisce diritti ad uno dei contraenti nei confronti dell'altro. Esso si limita a far fruire dell'esenzione qualsiasi accordo fra i contraenti che soddisfi le condizioni prescritte.
Infatti dette condizioni sono state stabilite non per tutelare l'uno o l'altro dei contraenti, ma per limitare al massimo le restrizioni del libero gioco della concorrenza che sono generalmente oggetto o effetto di accordi di questo tipo (vedasi punto 2 della motivazione del regolamento n. 123/85).
Tuttavia ciò non esclude che il diritto nazionale che si applica al contratto limiti, in alcuni casi, la libertà contrattuale dell'una o dell'altra parte contraente. Ne consegue che si devono esaminare in base al diritto nazionale le questioni se una delle parti possa esigere la sostituzione di un contratto in vigore con un nuovo contratto, subordinare l'adeguamento o il rinnovo di un accordo di concessione esclusiva alla realizzazione di soddisfacenti risultati di vendita da parte dell'altro contraente o chiedere la trasformazione della durata del contratto da determinata a indeterminata o viceversa.
A questo proposito, il giudice nazionale potrebbe eventualmente valutare quale delle due possibilità offerte dal regolamento n. 123/85 (contratto a tempo determinato di 4 anni o contratto a tempo indeterminato re- parti, consistente in un contratto a tempo scindibile con preavviso di almeno un anno) determinato di un anno, senza possibilità di sia la più vicina all'accordo stipulato fra le parti, consistente in un contratto a tempo determinato di un anno, senza possibilità di tacita riconduzione.
5.
In base a tutte le considerazioni che precedono, vi suggerisco di risolvere come segue la questione sollevata dal tribunal de grande instance di Parigi:
1)
Il regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, ha solo l'effetto di dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE agli accordi che soddisfino le condizioni stabilite da detto regolamento.
2)
Di conseguenza il regolamento n. 123/85 non attribuisce ad un contraente il diritto di obbligare l'altro ad adeguare le clausole di un contratto di distribuzione esclusiva di autoveicoli allo stesso regolamento, e in particolare all'art. 5, n. 2, sub 2, relativo alla durata dell'accordo.
Esso non conferisce ad un contraente nemmeno il diritto di obbligare l'altro a sostituire il contratto in vigore con un nuovo contratto.
3)
Per contro, il regolamento n. 123/85, non osta a che un fornitore di autoveicoli chieda la sostituzione del contratto in vigore con un nuovo contratto, eventualmente di diversa natura quanto alla durata, o proponga nuove condizioni contrattuali.
Tali domande del fornitore devono essere valutate dal giudice nazionale in base al proprio diritto.
4)
Non sono disciplinate dal diritto comunitario e devono essere valutate dal giudice nazionale in base al diritto del suo paese le conseguenze della nullità di un accordo del tipo contemplato dal regolamento n. 123/85, o di talune disposizioni di detto accordo, che il giudice nazionale si trovi eventualmente a dover accertare, e in particolare la determinazione della responsabilità delle parti per quanto attiene a detta nullità.
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Poiché nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, spetta a questo giudice statuire sulle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE a categorìe di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16).
( 2 ) Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, pag. 204).
( 3 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, pag. 533).
( 4 ) Sentenza 3 febbraio 1976, causa 63/75, Fonderies Rou-baix/Fonderies Roux, Racc. 1976, pag. 111, in particolare punto 11 della motivazione.
( 5 ) Sentenza 30 giugno 1970, causa 1/70, Rochas/Bitsch, Racc. 1970, pag. 515.
( 6 ) Sentenza 13 luglio 1966, causa 32/65, governo della Repubblica italiana/Consiglio e Commissione, Race. 1966, pag. 563.
( 7 ) Sentenza 11 dicembre 1980, causi 31/80, l'Oréal/De Nieuwe AMCK, Race. 1980, pag. 3775, in particolare punto 13.
( 8 ) Sentenza 6 febbraio 1973, causa 48/72, Haecht II, Race. 1973, pag. 77, in particolare punto 12.
( 9 ) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorìe di accordi di distribuzione esclusiva (GU L 173, pag 1)
( 10 ) Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).
( 11 ) Sentenza 30 giugno 1976, causa 56/65, Société Technique miniere/Maschinenbau Ulm, Race. 1966, pag. 261, in particolare pag. 282.
( 12 ) Sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Racc. 1966, pag. 458.
( 13 ) Sentenza 14 dicembre 1983, causa 319/82, Société de vente de ciments et betons/Kerpen & Kerpen, Racc. 1983, pag. 4173.
( 14 ) Primo regolamento di applicazione del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1962, pag. 1118).
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