Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Secondo la giurisprudenza della Corte ( 1 ) "l' art . 173, 2° comma, del trattato subordina la ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto da un privato alla condizione che l' atto impugnato, anche se adottato sotto forma di regolamento, costituisca in realtà una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente . Tale disposizione ha, in particolare, lo scopo di evitare che, mediante la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un privato contro una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente, e di precisare così che la scelta della forma non può cambiare la natura di un atto .
Un ricorso proposto da un privato non è tuttavia ricevibile qualora sia diretto contro un regolamento di portata generale ai sensi dell' art . 189, 2° comma, del trattato . Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve essere ricercato, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, nella portata generale o no dell' atto di cui trattasi . Bisogna dunque valutare la natura dell' atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o produce effettivamente ".
Secondo la stessa giurisprudenza, un atto ha portata generale quando "si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone designate in modo generale ed astratto ".
Sollevando la presente eccezione di irricevibilità, il Consiglio, sostenuto nelle conclusioni dalla Commissione, interveniente, chiede alla Corte di applicare tale giurisprudenza onde dichiarare che l' art . 6, n . 5, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 18 novembre 1985, n . 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati ( 2 ), possiede appunto una siffatta portata generale di guisa che l' impresa tedesca Deutz und Geldermann, produttrice e distributrice di vini spumanti, non può essere considerata individualmente interessata da tale disposizione .
Occorre constatare anzitutto che l' art . 6, n . 5, contiene due disposizioni distinte, ossia una regola generale ed una deroga temporanea .
La regola generale, che figura nei commi 1 e 2, è costituita dal divieto di usare, ai fini della designazione dei vini spumanti di qualità, qualsiasi riferimento ad un metodo di elaborazione contenente un' indicazione geografica qualora il prodotto di cui trattasi non abbia diritto alla corrispondente denominazione d' origine .
E' indubbio che tale regola costituisce una norma di portata generale ai sensi della giurisprudenza della Corte da me or ora ricordata .
Come il Consiglio ha fatto presente nelle sue osservazioni scritte, tale divieto di durata indeterminata si applica a tutti i produttori e "a tutti i commercianti presenti e futuri di vini spumanti, sia che mettano in commercio vini spumanti prodotti nella Comunità sia che mettano in commercio vini spumanti importati . Tale regola generale ed astratta si applica quindi ad una categoria di persone indeterminata ed interessa la ricorrente soltanto nella sua qualità di attuale commerciante di vini spumanti . Orbene, tale qualità può essere acquisita da qualsiasi altra persona che intenda esercitare questa attività economica . Detto divieto non riguarda quindi certamente un gruppo chiuso e ristretto di operatori interessati, non suscettibile di subire future modifiche ".
Ma il ricorso della ditta Deutz und Geldermann non riguarda appunto il divieto generale enunciato nei commi 1 e 2 . La ricorrente chiede infatti alla Corte di "dichiarare invalido il regolamento n . 3309/85 in quanto nell' art . 6, n . 5, di tale regolamento si stabilisce che il riferimento al metodo di elaborazione detto 'méthode champenoise' potrà essere usato, se è di uso tradizionale, soltanto per otto campagne viticole ".
Il ricorso è quindi in sostanza diretto alla soppressione dell' espressione "per otto campagne viticole" che figura nel 3° comma dell' art . 6, n . 5 .
Stando così le cose, occorre esaminare se la ricorrente sia direttamente ed individualmente riguardata dalla disposizione transitoria di cui trattasi .
Va subito osservato che la ricorrente, in quanto impresa che usa la "méthode champenoise", è incontestabilmente interessata direttamente dalla disposizione di cui è causa .
Si tratta infatti di una disposizione contenuta in un regolamento, per definizione direttamente applicabile, che non richiede alcun provvedimento di esecuzione da parte delle amministrazioni comunitaria e nazionale e non lascia a queste alcun margine discrezionale .
Il problema si riconduce quindi al fatto di stabilire se la disposizione dell' art . 6, n . 5, 3° comma, pure essendo contenuta in un regolamento, possa essere considerata come una decisione individuale o un insieme di decisioni individuali in quanto fondata sul criterio di "uso tradizionale" e può quindi apparentemente interessare soltanto un numero limitato di operatori economici tali da poter essere identificati .
1 . Il Consiglio propugna un' interpretazione estremamente ampia della nozione di "uso tradizionale" tale da escludere che la ditta Deutz und Geldermann possa essere individualmente interessata .
A suo parere, tale condizione non riguarda individualmente ciascun produttore o commerciante bensì un dato paese o una determinata regione . Non sarebbero quindi soltanto i produttori e i commercianti che usavano tradizionalmente tale riferimento a poter continuare ad impiegarlo per otto anni, ma tutti i produttori e commercianti, presenti e futuri, stabiliti in uno Stato membro o in una regione ove tale riferimento sia tradizionale, che potrebbero ancora intraprendere per la prima volta, in qualsiasi momento del periodo transitorio, la produzione di vini spumanti secondo la "méthode champenoise ".
La cerchia degli operatori economici interessati non sarebbe quindi affatto modificata .
L' interpretazione estensiva proposta dal Consiglio non pare tuttavia convincente .
Una disposizione transitoria, infatti, ha in genere lo scopo di consentire ad operatori economici che abbiano fruito effettivamente, al momento dell' adozione di una nuova disciplina, di un determinato regime, di adeguarsi progressivamente al nuovo regime .
Né nel testo né nella motivazione del regolamento n . 3309/85 si riscontrano elementi atti a provare che tale ipotesi non si verifica nel caso di specie .
2 . La ricorrente sostiene dal canto suo che la misura transitoria concerne in realtà soltanto i produttori attuali di vini spumanti e non i commercianti, in quanto si riferirebbe all' uso tradizionale di un metodo di elaborazione che può essere stato usato o meno soltanto dai produttori .
Un commerciante potrebbe infatti usare la dicitura "méthode champenoise" sulle bottiglie che vende soltanto se il produttore gli assicura che il vino spumante è stato elaborato secondo tale metodo .
Tale argomentazione non è certo priva di validità .
E' tuttavia altrettanto vero che l' art . 6, n . 5, 3° comma, dispone che il riferimento al metodo d' elaborazione detto 'méthode champenoise' , se è di uso tradizionale, può essere usato (...) per otto campagne viticole (...)".
Ne discende che tutti i commercianti i quali soddisfino la predetta condizione, ed in particolare gli importatori che tradizionalmente vendevano vino spumante prodotto in paesi terzi secondo la "méthode champenoise", possono continuare a far riferimento a tale metodo .
Non dovrebbe pertanto essere facile identificare tutti gli operatori economici che possono valersi della deroga di cui trattasi .
3 . Comunque sia, l' argomento decisivo nella presente controversa è il seguente .
Da un costante orientamento giurisprudenziale della Corte discende che la ditta Deutz und Geldermann non potrebbe essere considerata individualmente interessata nemmeno qualora si adottasse il punto di vista secondo cui la deroga riguarda i soli produttori di vini spumanti stabiliti nella Comunità e che abbiano tradizionalmente usato la "méthode champenoise" anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento .
La Corte ha infatti più volte dichiarato che "la natura di regolamento di un atto non è messa in forse dalla possibilità di determinare il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione sia effettuata in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto, in relazione allo scopo di quest' ultimo" ( 3 ). Mi sembra che tale ipotesi ricorra in ogni caso nella fattispecie, poiché la deroga temporanea di cui al 3° comma si applica, alle persone di cui trattasi, soltanto in ragione della loro qualità oggettiva di produttori di vini spumanti e non "in ragione di circostanze di fatto che li caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e li identificano in modo analogo al destinatario" ( 4 ).
Così la Corte ha affermato che un ricorrente, anche se è di fatto il solo importatore di un determinato prodotto, non è tuttavia riguardato individualmente da una decisione relativa a tale attività, destinata ad uno Stato membro, in quanto tale atto lo riguarda in ragione della sola qualità obiettiva di importatore del prodotto di cui trattasi, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in una situazione identica ( 5 ).
Nei casi in cui la Corte ha ammesso la ricevibilità del ricorso di un singolo contro un regolamento, gli interessati cui questo si applicava erano noti individualmente, non già perchè facevano parte di una determinata categoria più o meno delimitata, ma perchè avevano effettivamente compiuto, prima di una certa data, una formalità assai specifica come una domanda di licenza d' importazione o di esportazione o una domanda di prefissazione ( 6 ) che solo taluni soggetti appartenenti alla stessa categoria avevano compiuto .
In altri casi le persone fisiche o giuridiche erano designate nominativamente ( 7 ) o potevano essere identificate indirettamente negli atti della Commissione o del Consiglio ed erano state considerate, in modo particolare, dalle indagini preparatorie ( 8 ).
In base a tutte le considerazioni che precedono, l' art . 6, n . 5, 3° comma, del regolamento n . 3309/85 deve quindi essere considerato come una disposizione regolamentare di portata generale, ai sensi dell' art . 189, 2° comma, del trattato, e non come una decisione che riguarda individualmente la ricorrente .
Pertanto non posso che proporre alla Corte di respingere il presente ricorso in quanto irricevibile e di condannare la ricorrente alle spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Vedasi in particolare sentenza 29 gennaio 1985, causa 147/83, Binderer / Commissione, Racc . pag . 257, e sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 3463 .
( 2 ) GU L 320 del 29 novembre 1985, pag . 9 .
( 3 ) Vedasi precitata sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse, punto 11 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 18 . novembre 1975 causa 100/74, CAM / Commissione, Racc . pag . 1393, punto 19 della motivazione .
( 5 ) Sentenza 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker / Commissione, Racc . pag . 2559, punti 8, 9 e 10 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 13 maggio 1971, cause da 41 a 44/70, International Fruit Company / Commissione, Racc . pag . 411, punti da 16 a 21 della motivazione; sentenza 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM / Commissione, Racc . pag . 1393, punti da 14 a 19 della motivazione; sentenza 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l' exportation des sucres / Commissione, Racc . pag . 709, punti da 9 a 11 della motivazione; sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Toepfer / Commissione, Racc . pag . 1019, punto 9 della motivazione; sentenze 27 novembre 1984, cause 232/81 e 264/81, Agricola commerciale olio / Commissione e Savma / Commissione, Racc . pag . 3881 e pag . 3915, punto 11 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 29 marzo 1979 nelle cause 113/77, NTN Toyo Bearing Company / Consiglio, Racc . pag . 1185, punto 11 della motivazione; 119/77, Nippon Seiko / Consiglio e Commissione, Racc . 1303, punto 14 della motivazione; 120/77, Koyo Seiko / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 1337, punto 23 della motivazione; 121/77, Nachi Fujikoshi Corporation / Consiglio, Racc . pag . 1363, punto 11 della motivazione; sentenze 29 ottobre 1980, cause 138/79 e 139/79, Roquette Fréres / Consiglio e Maizena / Consiglio, Racc . pag . 3333 e pag . 3393, punti da 14 a 16 della motivazione
( 8 ) Tale caso può verificarsi, in particolare, in relazione ai regolamenti che istituiscono un dazio antidumping : vedere sentenza 29 marzo 1979, causa 118/77 ISO / Consiglio, Racc . pag . 1277, punti da 19 a 22 della motivazione; sentenze summenzionate nelle cause 119/77, punto 13 della motivazione; 120/77, punti da 18 a 21 della motivazione; 121/77, punti 8 e 9 della motivazione; sentenza 21 febbraio 1984, cause 239 e 275/82, Allied Corporation / Commissione, Racc . pag . 1005, punti da 10 a 12 della motivazione; sentenza 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex Corporation / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 861, punti da 11 a 15 della motivazione; sentenza 23 maggio 1985, causa 55/83, Allied Corporation / Consiglio, Racc . pag . 1640, punto 4 della motivazione .
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