Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Nell' ambito delle cause riunite 27, 28 e 29/86, il Consiglio di Stato del regno del Belgio vi sottopone tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva 71/305/CEE ( 1 ) del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici .
Nel medesimo giorno è stata emanata la direttiva 71/304/CEE ( 2 "concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all' aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali ". La direttiva 71/304 impone agli Stati membri in particolare di eliminare le restrizioni che impediscono ai beneficiari di fornire le prestazioni alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei propri cittadini, quelle che risultano da una prassi amministrativa avente l' effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello dei cittadini e quelle che risultano da pratiche che, pur applicandosi senza distinzioni basate sulla cittadinanza, ostacolino tuttavia esclusivamente o principalmente l' attività professionale dei cittadini degli Stati membri ( cfr . art . 3 della direttiva 71/304 ). Ho voluto richiamare queste disposizioni, dal momento che esse delineano la sfera degli obiettivi perseguiti dal Consiglio in questa materia .
La direttiva 71/305 di cui è causa è diretta parallelamente all' eliminazione delle restrizioni e ad un coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici .
Giusta il secondo considerando della direttiva, tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri .
Quindi, "nell' aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le loro procedure nazionali, adattate alle disposizioni della presente direttiva" ( art . 2 ).
E' possibile dunque affermare sin d' ora che tutte le questioni che non hanno formato oggetto di disciplina nell' ambito della direttiva 71/305 vanno risolte in base alla normativa di ciascuno Stato membro ( sempre che, beninteso, non sia operata alcuna discriminazione tra i cittadini della Comunità ).
Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato si riferiscono al titolo IV della direttiva (" Norme comuni di partecipazione ") e in particolare al capitolo 1 relativo ai criteri di selezione qualitativa . Il testo degli artt . 25, 26 e 28, sui quali vertono le prestazioni è citato nella relazione d' udienza .
L' art . 25 elenca i mezzi di prova attraverso cui può essere fornita la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di un' impresa . Tali documenti sono definiti "referenze ".
L' art . 26 menziona i mezzi attraverso cui possono essere dimostrate le capacità tecniche delle imprese e l' art . 28 disciplina il valore da attribuire alle liste ufficiali di imprenditori esistenti in alcuni Stati membri .
Nella proposta della Commissione ( 3 ) tali norme erano seguite da un articolo del seguente tenore :
" Le amministrazioni aggiudicatrici determinano l' entità delle referenze che devono essere presentate dall' imprenditore, ai sensi degli artt . 20, ultimo comma, e da 22 a 25, in funzione della natura, dell' importanza e dell' ammontare dei lavori da eseguire e tenendo conto delle modalità di finanziamento e di pagamento stabilite in conformità agli artt . 14 e 16" ( art . 26 della proposta ).
All' epoca, oggetto dell' art . 23 era la dimostrazione della capacità finanziaria e tecnica, mentre la dimostrazione delle capacità tecniche era disciplinata dall' art . 24, che sono quindi considerati dalla norma precitata .
La stessa però non compare nel testo definitivo della direttiva del Consiglio .
Per contro, il concetto di "livello delle referenze" si trova ora, sotto una diversa denominazione, nell' art . 16, ove si legge :
" Nelle procedure aperte, il bando di gara specifica almeno :
(...)
l ) le condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione; tali requisiti non possono essere diversi da quelli degli artt . 25 e 26 ".
La formulazione corrispondente a questa disposizione nella proposta di direttiva della Commissione ( art . 14 ) era del seguente tenore :
" Nella procedura aperta, il bando di gara specifica almeno :
(...)
i ) la documentazione da aggiungere all' offerta al fine della valutazione della qualificazione tecnica ed economica dell' offerente ai sensi degli artt . da 20 a 26 ".
Mi pare quindi probabile che il Consiglio abbia ritenuto che la proposta della Commissione contenesse una lacuna, in quanto non prescriveva la pubblicazione nel bando di gara delle condizioni minime o del livello delle referenze richieste alle imprese perché esse potessero presentare offerte per l' aggiudicazione di un determinato appalto . Così il Consiglio ha integrato l' articolo relativo al bando di gara, prescrivendo la pubblicazione delle condizioni minime e ha ritenuto superfluo il mantenimento del precedente art . 26 . Nel disporre nel nuovo punto l ) dell' art . 16 che tali requisiti non potevano essere diversi da quelli di cui agli artt . 25 e 26, il Consiglio ha purtroppo dimenticato che, ormai, nel prosieguo del testo, non si trattava più del livello delle referenze, bensì soltanto di tipi di referenze . Coerentemente il Consiglio avrebbe dunque dovuto utilizzare un' espressione come "la rispondenza a questi requisiti non può essere dimostrata con mezzi diversi da quelli di cui agli artt . 25 e 26 ".
Quand' anche l' ipotesi da me testé avanzata su quanto si è verificato in sede di redazione della direttiva non dovesse rivelarsi interamente esatta, resta in ogni caso fermo che l' art . 16, lett . l ), prescrive senz' altro la pubblicazione delle "condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori ". Orbene, la semplice presentazione di una dichiarazione bancaria, di un bilancio o di una dichiarazione sulla cifra d' affari non può in alcun caso essere considerata come l' adempimento di una condizione minima, altrimenti sarebbe al limite sufficiente che un' impresa dimostri di avere 1*000 ecu versati in banca perché sussista l' obbligo di considerarla idonea all' esecuzione di qualsiasi grande lavoro .
Si è pertanto legittimati a concludere che gli artt . 25 e 26 elencano solo i mezzi di prova e che spetta all' amministrazione aggiudicatrice fissare, nell' ambito di ciascuna gara pubblica d' appalto, quanto occorre provare, ossia il livello delle referenze richieste . Tale interpretazione è in armonia col sistema complessivo della direttiva che ha per oggetto soltanto il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e che anche a tal riguardo intende rispettare, per quanto possibile, le procedure nazionali . A fortiori si deve ritenere che il livello di capacità economica e tecnica delle imprese richiesto vada stabilito dalle autorità nazionali .
Da tale constatazione discendono in larga misura le soluzioni da dare alle questioni sollevate dal Consiglio di Stato .
I - Sulla prima questione della causa 27/86
La prima questione è così formulata :
" Se le referenze che consentono di stabilire la capacità finanziaria ed economica dell' imprenditore siano enunciate dall' art . 25 della direttiva 71/305/CEE in modo limitativo ".
Tra le parti della causa principale è ormai praticamente pacifico che detta questione meriti una risposta negativa, e tale è anche il mio parere .
L' art . 25, 1° comma, in effetti dispone che "la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell' imprenditore può essere normalmente data mediante ( le ) referenze seguenti ".
Il 2° comma stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici precisano "le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lett . a ), b ) e c )" da presentare .
Infine, l' art . 25, 3° comma, dispone che "se per una ragione giustificata l' imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dalle amministrazioni aggiudicatrici, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dalle suddette amministrazioni ".
Il significato chiaro e inequivoco del testo è stato confermato dalla Corte nella sentenza 10 febbraio 1982, al punto 9 della motivazione ( 4 ).
" Così l' art . 27 precisa che l' amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità d' invitare l' imprenditore a completare i certificati e documenti presentati solo entro i limiti di cui agli artt . 23 e 26 ( 5 ) della direttiva, i quali legittimano gli Stati membri a chiedere referenze diverse da quelle espressamente enunciate nella direttiva solo per quanto riguarda la valutazione delle capacità finanziarie ed economiche delle imprese, di cui all' art . 25 della direttiva ".
Propongo pertanto di risolvere la prima questione nei seguenti termini :
Le referenze che consentono di determinare la capacità finanziaria ed economica di un imprenditore non sono enunciate in modo limitativo dall' art . 25 della direttiva 71/305/CEE .
Nondimeno, le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano avere altre referenze, diverse da quelle di cui alle lett . a ), b ) e c ) dello stesso articolo, devono precisarle nel bando di gara o nell' invito a presentare l' offerta .
II - Sulla seconda questione nella causa 27/86
Nella seconda questione sollevata, il Consiglio di Stato chiede
" se l' importo dei lavori che possono essere effettuati contemporaneamente possa essere considerato come una referenza che consenta di stabilire la capacità finanziaria ed economica dell' imprenditore ai sensi dell' art . 25 della direttiva ".
A tal proposito va innanzitutto osservato che "l' importo dei lavori che possono essere effettuati contemporaneamente" non può in alcun caso costituire una referenza ex art . 25 . Si è manifestamente in presenza di un criterio di valutazione, a proposito del quale dovremo esaminare se, tenuto conto delle disposizioni della direttiva, esso possa essere legittimamente usato .
Per contro, la lista e l' importo dei lavori che un' impresa avrà in corso in un dato momento costituiscono sicuramente una referenza . Così è certo una referenza quella richiesta dall' amministrazione aggiudicatrice alle imprese che avevano presentato offerte nella causa 27/86, pregando le stesse di "far pervenire l' elenco e gli importi corrispondenti dei lavori sia pubblici che privati che voi dovete o dovrete eseguire contemporaneamente tenuto conto dello stato di avanzamento degli appalti in corso nell' ipotesi in cui i lavori ( del collegamento Chênée - Grosses Battes ) dovessero esservi "assegnati" ( 6 ). I dati di cui trattasi costituiscono infatti elementi di fatto che devono figurare in un documento scritto da consegnarsi a cura dell' offerente .
Resta ora da esaminare se una simile referenza possa considerarsi rientrante nella categoria di referenze contemplate dall' art . 25, di quelle cioé in grado di dimostrare o provare la capacità economica e finanziaria dell' imprenditore .
A norma dell' art . 20 della direttiva, all' amministrazione aggiudicatrice compete l' accertamento "dell' idoneità degli imprenditori (...) conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 25 a 28 ".
Si è poi visto che l' art . 25, così come l' art . 26 del resto, non stabilisce dei criteri veri e propri, ma enumera piuttosto dei mezzi di prova . L' art . 16, punto l ), per contro, prescrive la pubblicazione delle "condizioni minime di carattere economico e tecnico che le amministrazioni aggiudicatrici esigono dagli imprenditori per la loro selezione ".
Da tale disposizione deriva che tra tutti gli imprenditori non esclusi d' ufficio in base all' art . 23 ( stato di fallimento, ecc .), solo quelli che soddisfano alle condizioni minime prescritte possono essere presi in considerazione per l' aggiudicazione dell' appalto .
Queste condizioni minime riguardano evidentemente in primo luogo le dimensioni dell' impresa, quali risultano dalla cifra d' affari degli ultimi tre esercizi, dal bilancio, dagli importi versati sui conti bancari o dei crediti che le banche sono disposte ad accordare all' impresa .
Il fatto però che un imprenditore abbia realizzato in passato una cifra d' affari elevata o che disponga di riserve finanziarie di una certa entità non assume la stessa rilevanza a seconda che questa impresa si sia impegnata ad eseguire contemporaneamente cinque o cinquanta progetti di rilievo .
La capacità finanziaria di un' impresa di qualsiasi tipo non può infatti essere valutata in modo astratto : essa dev' essere esaminata alla luce dell' indebitamento dell' impresa e delle somme che essa dovrà corrispondere nell' immediato futuro ( salari, forniture, acquisto di materiale a credito, ecc .).
L' importo totale dei lavori che un' impresa deve realizzare in un dato momento è una componente che rientra logicamente nella valutazione della capacità della stessa di assumersi l' onere di un ulteriore progetto di una certa entità . Risponde dunque allo spirito degli artt . 20 e 25 il fatto che un' amministrazione aggiudicatrice possa desiderare di conoscere quest' importo, e la stessa amministrazione può legittimamente ritenere che un' impresa di una data dimensione economica e finanziaria non possa, senza rischi, assumere lavori al di là di un determinato importo globale .
La ricorrente nella causa principale sostiene tuttavia che il criterio dell' importo totale dei lavori sia pubblici che privati che possono essere eseguiti contemporaneamente persegue anche altri obiettivi che non hanno nulla a che vedere con le capacità intrinseche dell' impresa . A detta dello stesso Consiglio di Stato "esso ha lo scopo di evitare situazioni di monopolio, consentendo una sana ripartizione dei lavori e di evitare una concorrenza sfrenata o comportamenti speculativi delle imprese, che le porterebbero a impegnarsi oltre i limiti delle loro capacità" ( 7 ).
E' tuttavia sufficiente, a mio parere, che la preoccupazione di evitare che le imprese s' impegnino oltre le loro capacità figuri tra gli obiettivi che hanno indotto il legislatore belga a introdurre tale criterio, perché quest' ultimo sia conforme all' art . 25 . Si tratta infatti di una preoccupazione legittima e plausibile che, se applicata senza discriminazioni, non costituisce ostacolo alla libera prestazione dei servizi da parte delle imprese degli altri Stati membri .
E' giocoforza riconoscere, del resto, che gli altri obiettivi perseguiti attraverso questo criterio non sono in contrasto con le disposizioni del trattato istitutivo delle CEE e che appartengono a sfere di competenza che la direttiva 71/305 non ha inteso toccare .
Ancora, la società CEI sostiene che l' importo totale dei lavori che possono essere eseguiti contemporaneamente costituisce un "criterio esterno all' impresa" e che non ha quindi nulla a che vedere con la capacità economica e finanziaria intrinseca di questa . Si tratterebbe, in realtà, di un criterio di esclusione, analogo a quelli indicati all' art . 23 . Tuttavia, già da quanto precedentemente esposto risulta che la situazione non è, a tal proposito, diversa da quella che si riscontra per quanto riguarda le altre referenze contemplate dall' art . 25 e che quest' argomento non può essere accolto .
La dichiarazione bancaria, il bilancio, la dichiarazione sulla cifra d' affari, l' importo totale dei lavori in corso sono referenze che offrono indicazioni sulla situazione interna dell' impresa . Per contro, i limiti prescritti dall' amministrazione aggiudicatrice, ossia l' ammontare minimo delle attività dei fondi propri, i risultati minimi di bilancio, la cifra d' affari minima prescritta e l' importo massimo dei lavori che possono essere eseguiti contemporaneamente costituiscono criteri esterni all' impresa, stabiliti in relazione alla natura e all' importanza dei lavori da aggiudicare .
Si è già visto che la determinazione di tali criteri è non soltanto legittima, ma indispendabile .
Essi devono permettere alle autorità competenti di escludere le offerte che, ancorché basse, provengono da imprese che non posseggono le capacità economiche e finanziarie necessarie per condurre a buon fine i lavori di cui trattasi o che hanno assunto l' onere di un numero così elevato di opere di rilievo da dare adito a dubbi sulla loro capacità di portarle tutte a buon fine, malgrado la consistenza delle loro risorse .
Propongo pertanto di risolvere la seconda questione nei seguenti termini :
" L' importo complessivo dei lavori che un' impresa eseguirebbe contemporaneamente, qualora i lavori oggetto del bando di gara le venissero aggiudicati, costituisce una referenza che, insieme alle altre referenze richieste, consente di accertare la capacità finanziaria ed economica dell' impresa . L' amministrazione aggiudicatrice è libera di ritenere che, ove tale importo totale superi un certo limite da essa stabilito in base a criteri oggettivi, la capacità finanziaria ed economica di un' impresa non sia sufficiente ".
Giusta l' art . 25, l' amministrazione aggiudicatrice deve naturalmente precisare nel bando di gara che dev' essere fornita questa referenza .
Spetta al Consiglio di Stato belga il giudizio sull' adempimento di questa condizione nel caso di specie .
Mi pare che ciò non sia escluso . Il bando di gara ha indicato la classe cui dovevano appartenere gli imprenditori ammessi a presentare l' offerta . Orbene, in Belgio l' importo massimo dei lavori che possono essere eseguiti contemporaneamente è conseguenza automatica della classificazione . In un bando che ponga come condizione che gli imprenditori appartengano ad una determinata classe potrebbe pertanto considerarsi implicita la richiesta di presentazione di una referenza relativa all' importo totale dei lavori in corso e l' applicazione del criterio dell' importo massimo corrispondente a tale classe .
La ricorrente nella causa principale fa inoltre valere che tre delle quattro considerazioni che è necessario soddisfare affinché le autorità competenti belghe possano sottoporre alla commissione di iscrizione proposte di deroga all' importo massimo dei lavori costituiscono anch' esse criteri esterni all' offerente o alla sua impresa ( si veda il punto 10 delle osservazioni della ricorrente ).
Ciò è certamente esatto . A mio parere, però, la Corte non deve occuparsi delle condizioni in presenza delle quali uno Stato membro concede deroghe alla propria normativa di legge sull' importo dei lavori che possono essere eseguiti contemporaneamente, dal momento che tali norme non implicano discriminazioni tra i cittadini dei vari Stati membri .
In questa fase il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte soltanto la questione se - in via di principio - possa essere applicato un criterio fondato sull' importo totale dei lavori . Vi ho proposto di risolvere tale questione in senso affermativo .
III - Sulla questione pregiudiziale sollevata nelle cause 28 e 29/86
Nei due procedimenti promossi dalla società Bellini, il Consiglio di Stato del regno del Belgio ha sollevato un' identica questione, formulata come segue :
"Se la direttiva 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, consenta, in particolare grazie agli artt . 25 e 26, lett . d ), che l' offerta di un imprenditore italiano venga scartata da un appaltante belga in quanto l' imprenditore non dispone del capitale minimo prescritto dalla stessa normativa, pur se detto imprenditore è iscritto in Italia in una classe corrispondente a quella prescritta in Belgio in considerazione dell' entità dei lavori da appaltare ".
Dalle considerazioni svolte in precedenza risulta che un' amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di stabilire condizioni minime anche per quanto riguarda la consistenza dei fondi propri degli organici di manodopera e di quadri delle imprese offerenti .
La terza questione si risolve in sostanza nello stabilire se tali condizioni non possano più essere imposte qualora, nel proprio paese d' origine, un' impresa sia classificata in una categoria che le consente di eseguire in tale paese lavori della stessa entità di quelli oggetto del bando di gara .
In altri termini, qualora in Belgio un imprenditore possa eseguire lavori per un importo di 130 milioni di BFR solo a condizione di possedere fondi propri per 30 milioni di BFR e di disporre di 100 operai e quattro quadri "se, in forza dell' art . 28 della direttiva, un imprenditore debba essere considerato idoneo alla realizzazione di questi lavori in quanto la legge del suo paese lo autorizza all' esecuzione di lavori fino a 142 milioni di BFR, anche ove disponga di fondi propri e di un organico inferiori a quelli richiesti in Belgio per questo genere di contratto ".
Si tratta pertanto di stabilire su cosa verte la presunzione di idoneità di cui all' art . 28, n . 3, della direttiva . Come la Corte ha affermato al punto 13 della motivazione della precitata sentenza Transporoute l' iscrizione in una tale lista costituisce un mezzo di prova alternativo .
Così come la Régie belge des bâtiments, la Confédération nationale de la construction, lo Stato belga, il regno di Spagna e la Commissione ritengono che la presunzione di idoneità stabilita dall' art . 28 della direttiva significhi che il certificato d' iscrizione nella lista delle imprese in uno Stato membro si sostituisca, nei confronti di un altro Stato membro, alla presentazione del bilancio e alla dichiarazione sulla cifra d' affari (( art . 25, lett . b ) e c )*)), nonché alla dichiarazione sull' organico (( art . 26, lett . d )*)).
Tuttavia, il fatto che si tratti di una mera presunzione di idoneità ammette la prova contraria . Solo "i dati risultanti dall' iscrizione nelle liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio" ( art . 28, n . 3, 2° comma ). Essi godono di una presunzione assoluta .
Il mezzo di prova alternativo costituito dal certificato d' iscrizione non limita a mio parere la discrezionalità dell' amministrazione aggiudicatrice quanto alla richiesta di referenze particolari o alla determinazione del livello della capacità finanziaria, economica e tecnica, ai sensi degli artt . 25 e 26 della direttiva ( come ad esempio il minimo di manodopera e di quadri ).
Ciò è dimostrato, a mio giudizio, dall' art . 28, n . 2, seconda frase che dispone che "nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l' iscrizione sulla lista e la relativa classifica ".
L' indicazione di tali referenze sul certificato d' iscrizione può avere un effetto utile solo qualora l' amministrazione aggiudicatrice possa trarne indicazioni obiettive sull' efficacia probatoria del certificato d' iscrizione . Il corollario della libertà dell' autorità competente di determinare il livello delle capacità finanziaria, economica e tecnica è il suo potere di non attribuire l' appalto a offerenti che non comprovino questa capacità minima . E' sulla base delle "referenze che hanno permesso l' iscrizione", e senza revocarle in dubbio, che l' amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro A decide se l' iscrizione effettuata dallo Stato membro B dimostri l' esistenza di capacità pari a quelle richieste per l' appalto considerato .
Esso può pertanto valutare i dati desumibili dal certificato d' iscrizione, coperto dalla presunzione di idoneità, e ritenere con piena discrezionalità che i fondi propri e l' organico medio non raggiungono il minimo di capacità giudicato necessario per l' appalto pubblico di cui si tratta . In tal modo esso fa venir meno la presunzione . Poiché la stessa capacità minima, è richiesta agli imprenditori belgi, non si è in presenza di una discriminazione .
Per tutti questi motivi, propongo alla Corte di risolvere la terza questione nel modo suggerito dalla Commissione, e cioè :
" L' art . 28, n . 3, 2° comma, della direttiva 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici vieta agli Stati membri di revocare in dubbio i dati risultanti dall' iscrizione di un imprenditore in una lista ufficiale di imprenditori, ma non pregiudica la loro facoltà di verificare se i criteri per l' iscrizione in una lista ufficiale sono equivalenti sotto il profilo numerico e della rigorosità ai criteri richiesti per l' iscrizione degli imprenditori stabiliti nel proprio territorio .
L' art . 28, n . 3, 1° comma, determina i limiti della presunzione di idoneità derivante dall' iscrizione a dette liste, limiti oltre i quali l' amministrazione aggiudicatrice conserva un potere di valutazione .
Gli artt . 25, 26, lett . d ), e 28 di questa direttiva non ostano a che un appaltante esiga da un imprenditore di un altro Stato membro la prova di disporre dell' ammontare minimo di fondi propri e del numero di operai e di quadri richiesti dalle norme nazionali a tutti gli imprenditori offerenti in una gara d' appalto senza discriminazioni, nemmeno se l' imprenditore è iscritto nello Stato membro di stabilimento in una classe corrispondente a quella richiesta da dette norme nazionali in relazione all' entità dei lavori da appaltare ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) GU L 185 del 16.8.1971, pag . 5 .
( 2 ) GU L 185 del 16.8.1971, pag . 1 .
( 3 ) Pubblicata dal Comitato economico e sociale nel contesto del suo parere 65/187/CEE ( GU 65 del 13.4.1965, pag . 929 ).
( 4 ) Sentenza 10 febbraio 1982, Transporoute / Ministro dei lavori pubblici, causa 76/81, Racc . pag . 417 .
( 5 ) Nel testo di questa sentenza compare qui erroneamente la congiunzione
( 6 ) Estratto da una lettera citata dal Consiglio di Stato nella sua sentenza 15 gennaio 1985, nella causa CEI, pag . 2 .
( 7 ) Questa finalità attribuita all' applicazione del criterio s' ispira al commento dei lavori preparatori del decreto legge 3 febbraio 1947, pubblicato sulla Pasinomie belge, 1947, pag . 72 e citata dal Fonds des routes alla pag . 9 delle sue osservazioni .
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