Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
con un ricorso proposto a norma dell' art . 36, 2° comma del trattato CECA, la (( Società industrie siderurgiche meccaniche e affini pA ( in prosieguo : "Sisma ")) chiede l' annullamento o, in subordine, la modifica di una decisione individuale della Commissione che le infligge, in virtù dell' art . 58, n . 4, del trattato CECA e dell' art . 12 della decisione della Commissione 234/84/CECA ( 1 ), un' ammenda di 85 650 ecu per superamento delle quote di produzione per le categorie IV e VI durante il primo trimestre del 1984 .
Alla Sisma, con decisione 18 giugno 1985, era già stata inflitta un' ammenda di 27 850 ecu per superamento delle quote di produzione per le stesse categorie durante l' ultimo trimestre del 1983 . Pur se questa decisione non è stata impugnata con il presente ricorso, essa ha rilievo negli argomenti delle parti e quindi per la soluzione della controversia .
Segnalo inoltre che il superamento della quota di produzione della categoria IV, pari a 51 tonnellate, non è in realtà contestato, ma lo si prende in considerazione solo in via accessoria, in quanto i mezzi della ricorrente si riferiscono all' intera decisione impugnata .
Premesse queste precisazioni di indole generale, mi permetterò di richiamare i particolari dei fatti e degli argomenti solo via via nell' esaminare i mezzi dedotti dalla ricorrente .
Questi mezzi sono tre; vi propongo di esaminarli nell' ordine in cui sono stati dedotti .
I - Violazione delle forme sostanziali
1 . La ricorrente sottolinea che la lettera di notifica indica che la decisione impugnata è stata adottata il 20 dicembre 1985, mentre la copia allegata porta la data del 27 dicembre 1985 . Essa ne trae le due conclusioni seguenti :
- anzitutto "l' incertezza di date e di termini risulta sovente fatale per le imprese, gli stessi effetti dovrebbero aversi quindi anche nei confronti della Commissione",
- inoltre "se la decisione è stata adottata il 27 dicembre, vale a dire tra le due feste di fine anno, sorgerebbe allora il problema della legittimità dell' eventuale abbandono da parte della Commissione - organo collegiale - nell' esercizio di una delle sue competenze per delegarla a terzi ."
Questo assunto non può essere accolto .
Risulta anzitutto dal fascicolo, e in particolare da un estratto dalla Gazzetta ufficiale ( 2 ), che la decisione impugnata è stata effettivamente adottata il 20 dicembre 1985 .
Anche se fosse stata adottata il 27 dicembre, vale a dire se il procedimento scritto fosse terminato a questa data, difficilmente la ricorrente potrebbe dimostrare che per tutta la durata del procedimento scritto i membri della Commissione non hanno avuto la possibilità di esaminare la proposta e di esprimere le loro eventuali obiezioni in merito .
Nella sentenza 28 maggio 1984 ( 3 ), invocata dalla ricorrente, si trattava di stabilire se la Commissione in quanto collegio potesse ancora infliggere un' ammenda in fatto di prezzi in forza dell' art . 64 del trattato CECA dopo aver delegato i propri poteri in materia, entro determinati limiti, al proprio membro competente . E' vero che la Corte ha espressamente dichiarato che la delega non aveva implicato alcun abbandono, da parte della Commissione, dei suoi poteri collegiali . Tuttavia essa non ha posto in dubbio la delega stessa . Nella sentenza 5/85 del 23 settembre 1986 AKZO / Commissione ( Racc . pag . 2585 ) essa ha addirittura espressamente affermato la compatibilità della delega col principio della collegialità . A maggior ragione ciò deve valere per le norme che contemplano la partecipazione di tutti i membri della Commissione all' adozione di una decisione, anche se questa partecipazione avviene nell' ambito di un procedimento scritto accelerato e semplificato .
In secondo luogo, la rilevante divergenza di date non ha potuto ledere in alcun modo la ricorrente . In forza dell' art . 15, 2° comma, del trattato CECA, la decisione individuale diventa efficace solo con la notifica . I termini d' impugnazione cominciano a decorrere solo "dal giorno successivo a quello in cui l' interessato ne ha avuto comunicazione" ( art . 81, § 1, del regolamento di procedura della Corte ).
Orbene, nella fattispecie la trasmissione della decisione è stata effettuata solo il 2 gennaio 1986 e la Commissione non ha affatto sostenuto che l' impugnazione della Sisma sia tardiva .
Nella fase orale la ricorrente ha inoltre allegato che le procedure d' irrogazione di sanzioni approvate dalla Commissione il 5 settembre 1984 (( documento SEC(84)1365 )) non le consentivano di adottare, mediante un procedimento scritto accelerato e semplificato, decisioni che fissassero ammende per il superamento delle quote .
E' certo che la parte di questa decisione riguardante le sanzioni nell' ambito del regime delle quote è mal redatta ed ambigua .
Nella prima parte, ove vengono elencate le inosservanze che possono implicare l' irrogazione di sanzioni mediante procedura accelerata e semplificata, la decisione non cita i superamenti di quota in quanto tali, ma solo casi molto specifici, vale a dire il rifiuto di controllo, le dichiarazioni false, l' assenza di documenti tecnici e contabili la cui tenuta è obbligatoria, nonché il rifiuto di comunicare detti documenti .
D' altra parte tuttavia la decisione fissa, al punto 2 lett . b ) della stessa sezione, l' entità ( per tonnellata ) dell' ammenda per superamento della quota, riferendosi agli articoli di cinque decisioni successive della Commissione che contemplano detta ammenda . Fra di essi vi è l' art . 12 della decisione n . 234/84/CECA che ( con l' art . 58, pure citato nel passo in questione ) costituisce il fondamento della decisione impugnata .
Infine lo stesso titolo del documento in esame è redatto come segue :
" - Procedure di sanzioni nell' ambito dei regimi di quote di produzione d' acciaio e dei provvedimenti anticrisi 1983-1984 - Superamento di quote / Mancata osservanza dei prezzi minimi e di altre norme sui prezzi nonché del sistema di cauzione .
- Recupero delle ammende inflitte a norma degli artt . 58 e 64 CECA ."
Nonostante l' ambiguità segnalata, emerge quindi in un modo abbastanza chiaro che la Commissione ha inteso applicare il procedimento accelerato e semplificato anche alle decisioni che fissano ammende per superamento di quote . La decisione impugnata ha dunque potuto validamente venire adottata su questa base .
2 . La ricorrente fa inoltre carico alla Commissione del fatto che la decisione litigiosa si richiami a "la decisione n . 234/84/CECA (...) modificata ultimamente dalla decisione della Commissione n . 2760/85/CECA 4", benché quest' ultima non fosse ancora in vigore al momento del superamento di cui trattasi e non abbia nulla a che vedere con questo .
Mi pare quasi inutile precisare che la prassi richiede che l' ultima modifica di una decisione generale sia indicata in qualsiasi decisione individuale adottata in base ad essa . Ciò non significa affatto che nella fattispecie la Commissione abbia applicato la decisione n . 2760/85/CECA con effetto retroattivo a fatti che sono avvenuti anteriormente alla sua entrata in vigore . Infatti, la decisione impugnata si basa particolarmente sull' art . 12 della decisione n . 234/84/CECA che determina l' entità delle ammende da infliggersi . Orbene, quest' articolo è rimasto immutato, poiché la decisione n . 2760/85/CECA ha semplicemente inserito l' art . 14 D nella decisione n . 234/84/CECA .
3 . La ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata dev' essere annullata per carenza di motivazione, giacché questa è nel contempo insufficiente e contradittoria .
Sarebbe insufficiente in quanto ometterebbe di indicare tanto le quote di produzione assegnate quanto il calcolo aritmetico del superamento addebitato .
Si deve tuttavia rilevare che la decisione impugnata fa espressa menzione delle lettere con le quali sono state comunicate alla Sisma le quote e, rispettivamente, i superamenti per il primo trimestre del 1984 ed indica tanto l' importo dei superamenti addebitati, quanto l' aliquota dell' ammenda applicata . Inoltre la Sisma ha potuto ottenere precisazioni ulteriori nel corso del procedimento amministrativo che ha fatto seguito alla comunicazione degli addebiti ed in particolare nell' udienza svoltasi il 26 aprile 1985 .
Orbene, una motivazione di questo tipo è già stata ritenuta sufficiente dalla Corte, in particolare nella sentenza Bertoli summenzionata del 28 marzo 1984 ( punti da 12 a 17 della motivazione ).
D' altra parte, in modo generale la Corte ammette che la motivazione della decisione che infligge un' ammenda, pur se succinta, va giudicata soddisfacente dal momento che l' impresa destinataria è stata associata al procedimento d' elaborazione della decisione stessa ed è stata posta al corrente del metodo di calcolo seguito ( 5 ).
La motivazione sarebbe inoltre contradittoria in quanto affermerebbe, senza dimostrarlo, che la Sisma aveva superato le quote di produzione nel quarto trimestre del 1983 e che la quota addizionale di 1 491 tonnellate concessa con una lettera datata 29 dicembre 1983, ma pervenuta alla Sisma il 9 gennaio 1984, doveva venir conteggiata sull' ultimo trimestre del 1983 .
Questa tesi è in contrasto coi fatti, giacché alla Sisma è effettivamente stata inflitta un' ammenda per superamento delle quote di produzione nel quarto trimestre del 1983 . Quanto al se la Commissione potesse imputare la quota addizionale a detto trimestre e l' abbia fatto realmente, è un problema che si ricollega al merito della presente causa .
Non è quindi possibile ammettere alcuno dei vizi di forma allegati dalla ricorrente .
II - Violazione del trattato e della decisione n . 234/84/CECA
1 . In primo luogo la ricorrente fa carico alla Commissione di non aver tenuto conto, nel calcolo del superamento addebitato, di tutte le quote di produzione che le spettavano ex lege durante il periodo in esame, vale a dire nel primo trimestre del 1984 .
Dette quote ammontavano, per i prodotti della categoria VI, a 26 563 tonnellate, ulteriormente aumentate di 610 tonnellate, concesse a norma dell' art . 14 C della decisione n . 234/84/CECA e destinate a far fronte a ordini eccezionali per esportazioni di prodotti speciali nell' Unione Sovietica .
La Sisma sostiene che questi importi dovrebbero venir aumentati di due altre partite, pure destinate ad essere fornite sul mercato sovietico, vale a dire delle 1 491 tonnellate di cui si è già parlato e delle 1.428 tonnellate corrispondenti ad un ordine di profilati speciali . Secondo la ricorrente, questo tipo di prodotti non sarebbe soggetto al regime delle quote .
Come ho già detto, la quota supplementare di 1 491 tonnellate le è stata effettivamente attribuita, ma per il quarto trimestre del 1983 . E' vero che la decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 29 dicembre 1983, le è giunta solo il 9 gennaio 1984 .
La ricorrente ne desume che essa poteva "riportare" detta quota al primo trimestre del 1984 .
Se questo argomento significa che la Commissione non avrebbe più potuto concedere, immediatamente prima del termine del trimestre, una quota supplementare per lo stesso trimestre, ma avrebbe dovuto attribuirla per il trimestre successivo, ciò significa mettere in discussione la validità della decisione 29 dicembre 1983 che non è ulteriormente impugnabile per scadenza del termine . Orbene, "secondo la costante giurisprudenza della Corte un ricorrente non può, nell' ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione individuale, eccepire l' illegittimità di altre decisioni adottate nei suoi confronti e non tempestivamente impugnate" ( 6 ).
Non mi pare quindi necessario esaminare l' argomento della ricorrente secondo il quale per l' attribuzione delle quote bisognerebbe riferirsi al trimestre della produzione e non a quello della consegna ( replica pag . 8 ). D' altro canto la Sisma non ha dimostrato di non aver effettivamente prodotto detta quantità di 1 491 tonnellate nel quarto trimestre del 1983, mentre nella lettera del 15 settembre 1983 ne aveva fatto richiesta per questo trimestre . Anzi, il fatto che abbia superato durante questo trimestre la quota di produzione indica invece che essa ha precorso la decisione della Commissione 29 dicembre 1983 .
Quanto al se la ricorrente avesse il diritto di "riportare" di sua iniziativa la quota al primo trimestre del 1984, nonostante la decisione della Commissione 29 dicembre 1983, si deve osservare che le varie ipotesi contemplate dall' art . 11, n . 3, della decisione n . 234/84/CECA consentono il riporto solo qualora le quote di produzione non siano state interamente utilizzate .
Orbene, è inevitabile constatare ancora una volta che durante il quarto trimestre 1983 la Sisma non solo ha esaurito le sue quote di produzione, ivi compresa la quota supplementare di 1 491 tonnellate, ma tenendo conto anche della tolleranza di superamento ammessa, pari al 3%, le ha superate per complessive 462 tonnellate . La decisione della Commissione 18 giugno 1985 che le infligge un' ammenda per questo motivo non è ulteriormente impugnabile, non essendolo stata entro il termine .
D' altro canto, nella risposta del 18 settembre 1984 alla comunicazione degli addebiti della Commissione relativa a questa infrazione, la ricorrente ha ammesso espressamente che questi superamenti di produzione sono effettivamente avvenuti . E' vero che nella stessa lettera, nonché nell' audizione che si è svolta il 14 dicembre 1984, essa ha tentato di spiegare questi superamenti con il fatto che essa credeva di poter effettuare d' ufficio, a norma dell' art . 81, n . 3, lett . d ), della decisione generale n . 2177/83/CECA ( 7 ), in vigore a quell' epoca e che corrisponde allo stesso articolo della decisione n . 234/84/CECA, il riporto dei quantitativi non utilizzati del trimestre precedente durante il quale alcuni dei suoi impianti erano chiusi per riorganizzazione . Orbene, non solo l' art . 11, n . 3, lett . d ) non si applica in un caso del genere, ma spetta alla Commissione autorizzare espressamente il riporto in forza di detta disposizione .
Segnalo inoltre che il richiamo, fatto dalla ricorrente nella replica ( pag . 7 ), alla sentenza Thyssen del 16 novembre 1983 ( 8 ) non è pertinente per la presente causa . In quell' occasione, infatti, la Corte aveva pure accertato che la disciplina in vigore a quell' epoca limitava le possibilità di riporto alle quote di produzione non utilizzate ( punto 8 della motivazione ). D' altra parte, il motivo determinante per il quale essa aveva accettato di ridurre l' ammenda ad un importo simbolico era stato che il ritardo nella comunicazione della quota definitiva aveva impedito alla Thyssen di produrre, nell' ultimo trimestre del 1980, la quota assegnatale ( n . 21 della motivazione ), ivi compreso il margine di tolleranza del 3 %. Osservo inoltre che nemmeno l' accertamento di questa situazione eccezionale era stato sufficiente per indurre la Corte ad annullare la decisione della Commissione, che infliggeva un' ammenda per superamento della quota durante il trimestre successivo, ma ha semplicemente giustificato "una valutazione diversa da quella della Commissione circa la gravità della trasgressione e la commisurazione dell' ammenda" ( n . 22 della motivazione ).
In una sentenza più recente, 41/85, Sideradria / Commissione ( 9 ), la Corte nell' esercizio della giurisdizione di merito che le è conferita dall' art . 36, 2° comma, del trattato CECA, ha ritenuto equo annullare un' ammenda inflitta per superamento di una quota di produzione durante il quarto trimestre del 1982, in quanto la ricorrente disponeva di un solo mese durante il trimestre precedente per sfruttare le quote supplementari concesse tardivamente dalla Commissione, vale a dire con decisione del 19 agosto 1982 ( n . 12 della motivazione ). Inoltre si deve osservare che questa decisione attribuiva in realtà un aumento retroattivo delle quote di produzione concesse per tutto il periodo dal terzo trimestre del 1981 al terzo trimestre del 1982 compreso, pur limitando le possibilità di riporto a questo stesso terzo trimestre del 1982 . Sempre in questa causa la ricorrente, dato il ritardo con cui era stata comunicata la decisione della Commissione, non aveva potuto avvalersi dell' intera quota addizionale attribuitale .
La Sisma invece, come testé sottolineato, non solo aveva superato nel quarto trimestre del 1983 il complesso delle quote di produzione e della quota supplementare concessa mediante decisione 29 dicembre 1983, aumentata del margine di tolleranza del 3%, ma risulta inoltre dai documenti prodotti dalla Commissione a richiesta della Corte che la Commissione ha tenuto conto di detta quota supplementare nel calcolo del superamento che, altrimenti, sarebbe stato ancora maggiore .
Così stando le cose nulla obbligava la Commissione a tener conto della stessa quota supplementare di 1 491 tonnellate una seconda volta nel calcolo del superamento relativo al primo trimestre del 1984 .
Per quel che riguarda il quantitativo di 1 428 tonnellate di profilati speciali, la situazione mi pare altrettanto chiara .
La Sisma infatti non ha mai chiesto una quota supplementare per questo quantitativo a norma dell' art . 14 C della decisione n . 234/84/CECA . Con la lettera del 19 marzo 1984 si è limitata ad informare la Commissione dell' ordine ricevuto e ad esprimere il parere che detti profilati speciali avrebbero dovuto potersi produrre interamente fuori quota .
La Commissione ha quindi potuto limitarsi a rispondere, con lettera 22 maggio 1984 firmata dal direttore "Acciaio", che le due parti non considerano affatto una decisione ufficiale, che in ogni modo le 1 428 tonnellate costituivano, rispetto alla quota attribuita alla ricorrente, un quantitativo troppo esiguo per far scattare l' art . 14 C e che, inoltre, nessun profilato, nemmeno se speciale, andava esente dal regime delle quote .
A questo proposito è erroneo sostenere, come fa la ricorrente alle pagine 7 e 9 dell' atto introduttivo, che l' atteggiamento della Commissione era contraddittorio, nel senso che, nel dicembre del 1983, essa avrebbe considerato i profilati destinati all' URSS come prodotti speciali che potevano dare diritto a quote supplementari, ma avrebbe negato lo stesso trattamento per le esportazioni successive di prodotti analoghi .
In realtà, l' atteggiamento della Commissione non è mutato : anche nel dicembre del 1983 essa ha ritenuto che i prodotti speciali ricadessero sotto il regime delle quote, altrimenti non avrebbe potuto né dovuto concedere una quota addizionale; e nel maggio 1984 essa ha rifiutato - nella denegata ipotesi che la lettera del suo direttore costituisse una effettiva decisione - una siffatta quota in quanto, a suo giudizio, le condizioni dell' art . 14 C non erano soddisfatte .
D' altro canto non vedo come l' invocare una siffatta contraddizione potrebbe giovare alla ricorrente . Se desidera sostenere di aver diritto, tanto per le 1 428 tonnellate come per le 1 491 tonnellate, ad una quota supplementare, essa avrebbe dovuto farne richiesta espressa o quantomeno ravvisare nella lettera della Commissione del 22 maggio 1984 una decisione negativa ed impugnarla dinanzi alla Corte . Orbene, essa non ha fatto né l' una né l' altra cosa ( 10 ).
E' probabilmente questo il motivo per cui nella replica la ricorrente non insiste più su questa presunta contraddizione, ma ribadisce l' argomento contenuto nella lettera 19 marzo 1984 secondo il quale essa avrebbe dovuto poter produrre liberamente, fuori regime delle quote, le 1 428 tonnellate di profilati speciali o quanto meno fruire di una quota addizionale a norma dell' art . 10, n . 2, della decisione 234/84/CECA ( pag . 9 ). Nella lettera summenzionata del 22 maggio 1984 la Commissione aveva invocato questo articolo come argomento principale per "sottolineare che anche i prodotti speciali fabbricati da un numero molto esiguo di imprese, per impieghi molto specifici, sono soggetti al regime delle quote ".
Orbene, anzitutto l' art . 4, n . 1, della decisione n . 234/84/CECA dispone espressamente che il regime delle quote di produzione per le categorie contemplate riguarda tutte le qualità di acciaio e tutte le scelte .
In secondo luogo, l' art . 10, n . 2, dispone che la Commissione può ( e non deve, come sostiene la ricorrente ) attribuire quote addizionali che possono essere consegnate sul mercato comune alle imprese interessate che ne fanno richiesta, qualora esse soddisfino le condizioni che vi sono prescritte . La Sisma non ha presentato siffatta richiesta e non pare del resto soddisfi queste condizioni, quindi, non le spetterebbero comunque .
Nulla obbligava dunque la Commissione a tener conto delle 1 428 tonnellate di profilati speciali nel calcolo del superamento delle quote di produzione della Sisma durante il primo trimestre del 1984 .
Per completezza, preciso inoltre che nella replica ( pag . 9 ) la ricorrente si duole pure del fatto che la Commissione solo il 17 aprile, concedendo una quota supplementare di 610 tonnellate per il primo trimestre del 1984, ha accolto la domanda del 10 febbraio 1984 relativa a 4 452 tonnellate . Essa pare ne tragga la conclusione che, dato questo ritardo, non le era possibile imputare queste 610 tonnellate al primo trimestre del 1984, ma legittimamente poteva avvalersene durante il trimestre successivo .
Confesso che questo argomento, a parte il fatto che solo nella replica il computo di queste 610 tonnellate viene ricordato per la prima volta e si risolve nel mettere in discussione una decisione individuale nel frattempo divenuta non ulteriormente impugnabile, mi lascia piuttosto perplesso . La domanda della Sisma indicava infatti espressamente che la consegna era prevista per il primo trimestre del 1984 e verteva sull' attribuzione di quote supplementari per lo stesso primo trimestre . La concessione di detta quota, anche se è stata comunicata alla Sisma solo durante il secondo trimestre del 1984, è servita in realtà a coprire una parte della produzione del primo trimestre destinata ad essere consegnata all' Unione Sovietica durante lo stesso trimestre .
Inoltre, se queste 610 tonnellate dovessero essere imputate al secondo trimestre del 1984, il superamento rilevato per il 1° trimestre del 1984 verrebbe di conseguenza aumentato .
2 . In secondo luogo la ricorrente fa carico alla Commissione di aver adottato la decisione impugnata in modo "automatico", senza procedere all' esame approfondito delle particolarità della fattispecie e della situazione dell' impresa . Essa sostiene inoltre che presunte "irregolarità nel comportamento della Commissione" avrebbero generato, più che una semplice "situazione di incertezza", errori da parte sua per i quali essa non dovrebbe esser chiamata a rispondere . Essa si riferisce con ciò al fatto che la Commissione aveva ritardato nel comunicarle che essa non poteva fruire del riporto contemplato dall' art . 11, n . 3, lett . d ), della decisione n . 234/84/CECA, il quale si applica solo se le quote di produzione non sono state esaurite a causa di forza maggiore o di sospensione del lavoro per riparazioni .
E' vero che i quattro primi trattini del quarto considerando della decisione impugnata nonché di quella del 18 giugno 1985 sono, come sottolinea la ricorrente, letteralmente identici, salvo per la menzione del trimestre al quale si riferiscono . Non vi è tuttavia in ciò nulla di anormale, poiché si tratta solo dell' indicazione dei fondamenti giuridici sui quali si basano le ammende, nonché della determinazione dell' aliquota applicata per tonnellata di superamento .
Invece, nel secondo e nel terzo considerando delle due decisioni, la Commissione riferisce ogni volta i vari argomenti a difesa che la Sisma ha svolto e ribatte ad essi punto per punto . Nulla di "automatico" mi pare quindi vi possa venir ravvisato .
E' dunque inevitabile rilevare che nella decisione impugnata la Commissione ha tenuto conto, tra questi punti, del fatto di non aver segnalato a tempo alla Sisma che l' interpretazione dell' art . 11, n . 3, lett . d ), della decisione n . 234/84/CECA era erronea : per questo motivo essa ha infatti ridotto l' aliquota dell' ammenda dal 50 al 25% dell' aliquota standard di 100 ecu per tonnellata di superamento, aliquota contemplata dall' art . 12, n . 1 della stessa decisione .
Orbene, indipendentemente dal fatto che i presupposti per l' applicazione dell' art . 11, n . 3, lett . d ), comunque non sussistevano, essa non vi era affatto tenuta : l' articolo in esame presuppone infatti l' autorizzazione preventiva della Commissione perché l' impresa possa effettuare il riporto ivi contemplato e la Sisma non ha mai presentato domanda in questo senso .
D' altro canto, se vi fosse stata negligenza da parte della Commissione, si deve sottolineare che "il comportamento colposo della Commissione non può giustificare la trasgressione del diritto comunitario da parte di un' impresa" ( 11 ) ed inoltre che "un atteggiamento tollerante da parte dell' amministrazione non può legittimare un' infrazione" ( 12 ).
Nella sentenza 21 marzo 1985 ( 13 ) la Corte ha espressamente affermato che siffatte omissioni da parte della Commissione, "pur non essendo tali da togliere al superamento di quote (...) il carattere di infrazione alla normativa comunitaria e non potendo quindi giustificare l' annullamento della decisione impugnata, possono tuttavia dar luogo ad una riduzione dell' ammenda" ( punto 22 della motivazione ).
E' quindi al massimo sotto il profilo della fissazione dell' aliquota dell' ammenda che si deve tener conto di questa parte del secondo mezzo della ricorrente, il che è stato fatto, come vedremo più avanti .
I mezzi di merito dedotti dalla ricorrente non bastano quindi per fare annullare puramente e semplicemente la decisione impugnata .
Mi resta infine da esaminare il terzo mezzo dedotto in subordine, per chiedere la riduzione dell' ammenda, vale a dire che la Commissione avrebbe trascurato l' esistenza di circostanze eccezionali che giustificherebbero una diversa valutazione della gravità dell' infrazione e quindi un' ammenda puramente simbolica .
III - Disconoscimento di circostanze eccezionali
La ricorrente assume infine che le censure da essa formulate, nell' ipotesi in cui non dovessero risolversi nell' annullamento della decisione impugnata, dovrebbero tuttavia venir prese in considerazione in quanto elementi che dimostrano l' esistenza di circostanze eccezionali, cioè tali da giustificare un' ammenda puramente simbolica .
Devo quindi esaminare le censure della ricorrente anche sotto questo aspetto, cosa che purtroppo non è possibile senza qualche ripetizione .
Vorrei ricordare anzitutto che il ritardo nella comunicazione delle decisioni della Commissione relative all' assegnazione di quote addizionali e l' indugio con il quale la Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 19 marzo 1984, pur se di per sé riprovevoli, non hanno impedito alla Sisma di svolgere un' attività tale da portarla a superare le quote di produzione, ivi comprese le quote addizionali stesse, tanto nell' ultimo trimestre del 1983, quanto nel primo trimestre del 1984 .
In particolare, per quel che riguarda la quota di 1 491 tonnellate concessa per il quarto trimestre del 1983, si deve quindi considerare che la ricorrente ha in realtà precorso la decisione del 29 dicembre 1983 .
Per quel che riguarda il quantitativo di 1 428 tonnellate, anche se può parere eccessivo il ritardo nel rispondere, si deve ricordare ancora una volta che nessuna domanda precisa è stata fatta alla Commissione . La ricorrente, se ha voluto produrre detto quantitativo di profilati speciali fuori dal regime delle quote, deve altresì sopportare le conseguenze del suo errore, e ciò a maggior ragione in quanto le erano state assegnate in passato quote supplementari per prodotti analoghi . Se invece sperava di poter fruire di tali quote, per restare fedele alla sua logica, avrebbe dovuto attendere la risposta della Commissione prima di iniziare la produzione . Orbene, la risposta era prevedibile non venisse prima della fine del trimestre in corso, giacché la lettera della Sisma che la informava della ricezione dell' ordine già portava la data del 19 marzo 1984 .
Infine mi pare che il ritardo di cui si fa carico alla Commissione non avrebbe potuto essere lesivo per la ricorrente se non per quanto riguarda le 610 tonnellate concesse per il primo trimestre del 1984 stesso . La domanda recava, infatti, la data del 10 febbraio del 1984 e riguardava l' attribuzione di quote supplementari per il primo trimestre del 1984 . Orbene, la decisione di concessione della Commissione è stata adottata solo il 17 aprile 1984 e si applicava così retroattivamente al primo trimestre del 1984 . Sarebbe quindi potuto avvenire che nelle more di questa assegnazione la Sisma producesse più di quanto le è stato in definitiva concesso .
Però la ricorrente non si è valsa di questo argomento . Al contrario, come abbiamo visto, ha invocato questo ritardo per sostenere che non poteva più imputare le 610 tonnellate al primo trimestre del 1984 . Molto stranamente essa aggiunge tuttavia la precisazione che la merce era stata spedita già durante il mese di marzo ( pag . 8 della replica ).
D' altra parte, un semplice calcolo in base alle indicazioni dei numeri 1 e 2 dell' art . 14 C avrebbe dovuto essere sufficiente per convincerla dell' impossibilità di fruire comunque di una quota supplementare superiore alle 610 tonnellate .
Infatti, con decisione 14 febbraio 1984 la quota di produzione per il primo trimestre del 1984 era stata inizialmente determinata in 26 563 tonnellate e la porzione di questa quota che poteva essere consegnata sul mercato comune in 23 070 tonnellate . Orbene, in forza di dette disposizioni la quota addizionale non può essere superiore alla differenza tra il quantitativo degli ordini destinati ai paesi terzi e la parte delle quote che non può essere consegnata sul mercato comune, aumentata del 10 %: nella fattispecie non si potevano quindi in alcun caso superare le 610 tonnellate, che corrispondono alla differenza tra le 4 452 tonnellate ordinate e il massimo così fissato ( 3 493 + 349 = 3 842 tonnellate ).
Ne consegue che il ritardo nella comunicazione della decisione del 17 aprile 1984 avrebbe eventualmente potuto giustificare il superamento solo se la quota assegnata in definitiva fosse stata inferiore a 610 tonnellate, il che non poteva escludersi a priori se la seconda e la terza frase del n . 2 dell' art . 14 C avessero dovuto applicarsi .
Stando così le cose, poiché i ritardi anche reiterati della Commissione non hanno né impedito alla ricorrente di produrre, nel primo trimestre del 1984, il quantitativo di cui poteva fruire, né l' hanno posta nell' impossibilità di programmare la produzione correttamente onde evitare di superare la quota che le spettava per il trimestre in questione ( 14 ), nessuna considerazione di equità imponeva alla Commissione di tenerne conto nella determinazione dell' aliquota dell' ammenda .
In secondo luogo, per quel che riguarda l' omissione della Commissione di comunicare tempestivamente alla ricorrente l' interpretazione corretta dell' art . 11, n . 3, lett . d ), della decisione n . 234/84/CECA, ricordo che essa ne ha tenuto conto riducendo l' aliquota dell' amenda da 50 a 25 ecu per tonnellata di superamento .
Ma non basta : essa aveva già tenuto conto dello stesso fatto al momento della determinazione dell' ammenda per il superamento accertato nel quarto trimestre del 1983 .
Orbene, se il modo di procedere della Commissione ha potuto apparire informato ad esigenze di equità per quel che riguarda quest' ultima infrazione, nulla l' obbligava a far uso della stessa clemenza una seconda volta, per l' infrazione del primo trimestre del 1984 . Gli impianti erano infatti rimasti chiusi dal 13 agosto al 3 ottobre 1983, vale a dire durante il terzo trimestre del 1983 . Il riporto al primo trimestre del 1984 era quindi escluso anche per questo motivo . D' altra parte con lettera del 3 novembre 1983 la Sisma informava la Commissione di voler effettuare il riporto e con lettera del 7 febbraio 1984 l' informava di averlo effettuato . In questo caso, non poteva quindi trattarsi che di un riporto limitato al quarto trimestre del 1983 .
La ricorrente fa poi carico alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che, per effetto dei lavori di riorganizzazione summenzionati, che hanno richiesto la chiusura momentanea di determinati impianti, essa non ha potuto servirsi, durante il 1983, di circa 8 000 tonnellate di quote di produzione che le erano state assegnate .
Orbene, poiché l' interpretazione erronea data dalla ricorrente all' art . 11, n . 3, lett . d ), consisteva precisamente nel fatto che essa credeva di poter fruire, a norma di detta disposizione, di un riporto a motivo dei lavori di riorganizzazione iniziati durante il terzo trimestre del 1983, la riduzione dell' ammenda concessa per questo motivo può pure ritenersi dettata dalle circostanze eccezionali derivanti da questi lavori e che hanno contribuito a far sì che la ricorrente non potesse valersi, nel 1983, di tutte le quote che le erano state assegnate .
In via generale, del resto, come la Corte ha rilevato nella sentenza 19 ottobre 1983 ( 15 ), "il carattere trimestrale è un elemento essenziale del regime di quote" ( punto 20 della motivazione ).
Essa ne ha inferito che "una riduzione delle consegne in un trimestre successivo non è atta a sanare precedenti irregolarità" ( punto 22 della motivazione ) ( 16 ).
E' vero che in quell' occasione la Corte aveva tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva offerto previamente una siffatta compensazione e ridotto volontariamente la produzione ( punto 26 della motivazione ) ed, inoltre, che la Commissione l' aveva lasciata nell' incertezza circa l' accettazione dell' offerta ( punto 27 della motivazione ), per ridurre l' ammenda inflitta .
Nella fattispecie le cose sono andate esattamente all' opposto : la Sisma intende giustificare il superamento delle quote del primo trimestre del 1984 con il fatto di non aver esaurito il totale delle quote che le erano state assegnate durante i vari trimestri del 1983 . ( Lungi dall' autopunirsi essa si sarebbe invece, per così dire, fatta "giustizia" da sé ).
Orbene, onde tener conto delle difficoltà che l' eccessiva rigidità del limite trimestrale potrebbe causare alle imprese, il sistema di quote contiene espressamente diverse disposizioni che vanno nel senso di una certa flessibilità .
Così ad esempio che emerge dalla comunicazione degli addebiti riguardante il superamento accertato nel quarto trimestre del 1983, che la Commissione ha effettivamente tenuto conto di determinati quantitativi di quote riportate dal terzo trimestre del 1983 in forza dell' art . 11, n . 3 lett . a ), della decisione della Commissione 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA ( GU L 208, pag . 1 ).
Durante questo terzo trimestre, la Sisma aveva pure la possibilità di valersi dell' art . 11, n . 4, della stessa decisione il quale stabilisce che "durante il trimestre in corso le imprese, previa informazione preventiva della Commissione da parte di ciascuna delle imprese interessate, possono procedere con altre imprese a scambio, vendite di quote o di parti delle quote che possono essere consegnate nel mercato comune relative allo stesso trimestre ".
Queste stesse possibilità erano offerte durante i primi due trimestri del 1983 dalla decisione della Commissione 30 giugno 1982, n . 1696/82/CECA ( GU L 191, pag . 1 ).
Stando così le cose, non credo che si possa far carico alla Commissione di essersi valsa in modo errato del potere discrezionale in fatto di commisurazione dell' ammenda ed in particolare di non aver sufficientemente tenuto conto della situazione eccezionale nella quale si trovava la ricorrente .
Conclusioni finali
Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la decisione impugnata dalla Commissione sia illegittima o quanto meno iniqua . Di conseguenza propongo alla Corte di respingere il ricorso e di porre le spese a carico della ricorrente .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Decisione della Commissione 31 gennaio 1984, n . 234/84/CECA che proroga il regime di sorveglianza e di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ).
CchB
( 2 ) GU C 347 del 31.12.1985, pag . 1 .
( 3 ) Causa 8/83 Bertoli / Commissione, Racc . 1984, pag . 1649, in particolare punti da 24 a 26 della motivazione .
( 4 ) Decisione della Commissione 30 settembre 1985, n . 2760/85/CECA che modifica la decisione n . 234/84/CECA ( GU L 260, pag . 7 ).
( 5 ) Si veda a mo' d' esempio : sentenza 1252/79 dell' 11 dicembre 1980, Lucchini / Commissione, Racc . pag . 3753, punto 14 della motivazione .
( 6 ) Si veda ad d' esempio la sentenza 41/85 del 10 dicembre 1986, Sideradria / Commissione, Racc . pag . 0000, punti 5 e 10 della motivazione .
( 7 ) Decisione della Commissione 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA che proroga il regime di sorveglianza e di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 208, pag . 1 ).
( 8 ) Causa 188/82, Thyssen / Commissione, Racc . 1983, pag . 3721 .
( 9 ) Sentenza 10 dicembre 1986, Racc . pag . 3917 .
( footnote continued from previous page )
( 10 ) Ricordo ad ogni buon conto che il silenzio della Commissione di fronte ad una richiesta d' adeguamento può equipararsi solo ad un silenzio-rifiuto e non ad un consenso tacito nei confronti della richiesta stessa ( vedere sentenza 76/83 del 16 febbraio 1984, Boël / Commissione, Racc . pag . 859, punto 11 della motivazione )
( 11 ) Si veda sentenza 188/82, già ricordata, Thyssen / Commissione, Racc . 1983, pag . 3721, punto 10 della motivazione .
( 12 ) Si veda sentenza 8/83 già ricordata, Bertoli / Commissione, Racc . 1984, pag . 1649, punto 21 della motivazione .
( 13 ) Causa 66/84, Società ferriere di Borgaro / Commissione, sentenza del 21 marzo del 1985, Racc . pag . 927 .
( 14 ) Questo ragionamento aveva giustificato la riduzione dell' ammenda nella causa 66/84, Ferriere di Borgaro / Commissione, sentenza 21 marzo 1985, Racc . pag . 927, punti da 21 a 23 della motivazione .
( 15 ) Causa 179/82, Lucchini / Commissione, Racc . 1983, pag . 3083 .
( 16 ) Si veda inoltre la sentenza 2/83 del 14 febbraio 1984, Alfer / Commissione, Racc . pag . 799, punto 12 della motivazione .
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