Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La presente causa costituisce un' appendice della causa 299/84, che verteva del pari su una domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, proposta in occasione della stessa lite fra la ditta Karl-Heinz Neumann e il Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : "il BALM ").
2 . Gli antefatti e il contesto normativo della lite vi sono quindi perfettamente noti .
3 . Nella sentenza 14 novembre 1985 ( Racc . pag . 3663 ) pronunciata nella causa 299/84, la Corte aveva fra l' altro negato che esistesse nel diritto comunitario un principio giuridico generale detto d' iniquità obiettiva (" sachliche Unbilligkeit ").
4 . Nel far ciò essa aveva accolto le conclusioni dell' avvocato generale il quale, d' altro canto, aveva detto che, a suo giudizio, vi era stata trasgressione del principio di proporzionalità .
5 . Ritenendo che il motivo per cui la Corte non aveva seguito l' avvocato generale anche su quest' ultimo punto era unicamente che il Verwaltungsgericht non aveva presentato la questione relativa all' importo della cauzione sotto il profilo del principio della proporzionalità o non aveva formulato una questione espressa in proposito, questo giudice ha proposto una nuova domanda pregiudiziale, vertente per l' appunto sul problema se, in circostanze come quelle della fattispecie, l' art . 16, n . 2, del regolamento CEE della Commissione n . 2173/79 ( 1 ) non debba considerarsi invalido in quanto incompatibile con detto principio .
6 . Orbene, considerando che il giudice a quo aveva definito espressamente il principio di iniquità obiettiva come un' applicazione particolare del principio più generale di proporzionalità, la Corte, nella motivazione della sentenza 14 novembre 1985, aveva già ampiamente esaminato se quest' ultimo principio, nella forma ammessa dal diritto comunitario, potesse offrire la soluzione per la lite pendente dinanzi al giudice nazionale . Il risultato di questo esame era però stato negativo, come dimostrano i punti 27 e 33 della sentenza . Osservando che lo scopo della cauzione era quello di garantire l' adempimento, da parte dell' acquirente, delle obbligazioni contrattuali scaturenti dalla domanda d' acquisto e dalle condizioni di vendita contemplate dal regolamento in questione ( punto 29 ) la Corte non aveva in particolare accolto la tesi che la parte della cauzione incamerata dovesse essere calcolata in base al danno subito dall' ente d' intervento .
7 . Contrariamente a quanto sostiene l' attrice nella causa principale nelle sue osservazioni, la Corte ha svolto questo esame alla luce delle circostanze concrete, come risulta in particolare dai punti 28 e 33 della sentenza .
8 . Per le esigenze della presente causa, la Corte può quindi limitarsi ad accertare se, eventualmente, dalla seconda ordinanza di rinvio emerga un elemento nuovo . Orbene, questa solleva per la prima volta una questione sulla validità dell' art . 16, n . 2, del regolamento n . 2173/79 .
9 . D' altra parte il Verwaltungsgericht insiste ora più particolarmente sul fatto che, anche se il primo contratto di vendita non è effettivamente stato adempiuto dall' acquirente ( ditta Neumann ), nuovi contratti vertenti sulla stessa partita sono stati stipulati e debitamente adempiuti dallo stesso acquirente ( o da una società dello stesso gruppo ) in sostituzione ( en lieu et place - "stattdessen ") del primo e ciò con la collaborazione (" unter Mitwirkung ") del venditore, l' ente di intervento BALM .
10 . Infatti, se il BALM avesse dato il suo assenso espresso all' annullamento puro e semplice del primo contratto ed alla sostituzione con uno nuovo, dopo la fatidica data del 6 aprile 1981, data d' entrata in vigore dei nuovi tassi verdi ( 2 ), sorgerebbe il problema se esso potesse in seguito cambiare atteggiamento, dichiarando incamerata la cauzione che era stata prestata per la domanda d' acquisto iniziale .
11 . Orbene, al momento della causa 299/84, la Corte non disponeva di alcuna informazione precisa sullo svolgimento esatto delle trattative fra il BALM e la ditta Neumann, né sul contenuto degli accordi eventualmente presi circa questa operazione di "sostituzione ". La Corte ha quindi dovuto basarsi sulle indicazioni sommarie dell' ordinanza di rinvio, secondo le quali la ditta Neumann aveva semplicemente trasmesso al BALM una dichiarazione con cui rifiutava definitivamente di adempiere l' obbligazione di ritirare e di pagare la carne acquistata, ed aveva presentato poi una nuova domanda d' acquisto ( vedere punto 8 della sentenza 14 novembre 1985 ). Il giudice nazionale aveva persino precisato che "nemmeno quest' obbligazione ( di ritiro e di pagamento ) è stata altrimenti estinta ".
12 . Se "sostituzione" vi è stata, si trattava quindi di una sostituzione unilaterale .
13 . I dati contenuti nella motivazione della nuova ordinanza di rinvio non sono tali da scalzare questa conclusione . Vi si dichiara che "dopo aver consultato per telefono vari dipendenti della convenuta (...), ( l' attrice ), attraverso la Martin Lund GmnH, faceva annullare il contratto con telex del 14 aprile 1981 e del 23 aprile 1981" e che "l' attrice allegava alla dichiarazione di annullamento due nuove offerte di acquisto, che la convenuta accettava alle nuove condizioni ". L' accordo eventualmente così raggiunto telefonicamente tra le parti sembra quindi essere consistito al massimo nel recesso unilaterale dal primo contratto da parte dell' attrice e nell' impegno della convenuta a prendere in considerazione o ad accettare le seconde domande d' acquisto . Evidentemente si trattava di due operazioni successive e distinte . Nella questione pregiudiziale il Verwaltungsgericht parla del resto di "nuovi contratti ".
14 . Le nozione di "sostituzione" e di "collaborazione" non possono quindi essere interpretate come equivalenti all' annullamento per mutuo consenso . Non si possono quindi ravvisare nei nuovi contratti dei "contratti di sostituzione", come vorrebbe l' attrice nella causa principale . Il BALM, che nella fattispecie agiva nell' ambito di una disposizione di diritto comunitario, non avrebbe del resto potuto consentire alla sostituzione del primo contratto con un nuovo contratto, abbinata allo svincolo della cauzione .
15 . Risulta infatti dal n . 1 dell' art . 16 in questione che, se alla scadenza del termine previsto "l' acquirente non ha pagato l' intero quantitativo del prodotto fissato nel contratto, quest' ultimo viene risolto dall' organismo d' intervento per il quantitativo non pagato ".
16 . Inoltre, in forza del n . 2 "la cauzione viene incamerata (...) integralmente se il quantitativo pagato è inferiore al 60% di quello indicato nel contratto ".
17 . Orbene, nella fattispecie, la Neumann ha ritirato nell' ambito del primo contratto solo una partita di 4 814 kg . su un totale di 40 000 kg . ( Il primo contratto ha avuto quindi un inizio di adempimento ).
18 . L' attrice nella causa principale insiste però ripetutamente sul fatto che essa stessa o la sua consorella, coi loro acquisti, avevano permesso in definitiva di ridurre di 40 tonnellate le giacenze di carne bovina nella Comunità . Lo scopo del regolamento dovrebbe quindi essere considerato raggiunto e sarebbe iniquo non svincolare la cauzione .
19 . Questa tesi non può essere accolta . Lo smaltimento delle giacenze deve infatti avvenire in modo ordinato e la cauzione non ha il solo scopo di garantire il ritiro delle partite convenute, ma anche l' osservanza del prezzo fissato . Ora ciò non è avvenuto .
20 . Da quanto precede risulta che il mancato adempimento del primo contratto equivale, da parte della Neumann, all' inadempimento di un' obbligazione contrattuale il cui sistema della cauzione ha per l' appunto lo scopo di garantire l' adempimento ( vedere punto 29 della sentenza 14 novembre 1985 ).
21 . Osserva d' altro canto che solo il 14 e, rispettivamente, il 23 aprile 1981 le nuove domande d' acquisto sono state presentate definitivamente . Orbene, a norma dell' art . 1, n . 1, del regolamento della Commissione n . 713/81 ( 3 ), l' intera operazione di vendita in questione che, per quanto riguarda l' ente d' intervento tedesco verteva su 4 000 tonnellate, è iniziata il 30 marzo 1981 e si è conclusa il 30 aprile 1981 . Poiché le domande d' acquisto potevano venir presentate dal momento della pubblicazione di detto regolamento, vale a dire il 20 marzo 1981 ( la prima della ditta Neumann è del 27 marzo 1981 ) e che "salvo casi eccezionali, tali domande vengono accettate nei 5 giorni lavorativi successivi alla data della loro presentazione, sino ad esaurimento delle scorte" ( art . 3, n . 2, del regolamento CEE n . 2173/79 ) è molto probabile che, alle date summenzionate, le giacenze fossero esaurite . Il fatto che le nuove domande della Neumann, tramite la Martin Lund GmbH, che appartiene al suo gruppo, siano state cionondimeno accettate, pare quindi indicare che esse abbiano fruito della precedenza spettante alla domanda del 27 marzo 1981 . Vi è quindi stata "collaborazione" nel senso che il BALM ha accantonato e riservato alla Neumann-Lund le partite che avevano costituito oggetto del primo contratto .
22 . Orbene, dal combinato disposto degli artt . 2, 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 2173/79, l' ordine di precedenza delle domande di acquisto si determina in base al giorno della presentazione, fermo restando che la domanda, per essere ammissibile, va completata da una cauzione prestata a favore dell' ente d' intervento .
23 . Nella sentenza 14 novembre 1985, la Corte ha giustamente fatto della scelta così offerta agli operatori economici accorti tra la presentazione immediata della domanda, col rischio che nel frattempo si verifichi una modifica favorevole del tasso verde, e la presentazione più tardiva della domanda, col rischio che le giacenze siano già esaurite, l' elemento base del suo ragionamento secondo il quale, in circostanze come quelle della fattispecie, l' incameramento della cauzione non poteva considerarsi sproporzionato .
24 . Infatti, i concorrenti della Neumann che, al pari di essa, hanno presentato la domanda e prestato la cauzione prima del 6 aprile 1981, ma hanno adempiuto il contratto, hanno certo fruito della precedenza, ma hanno dovuto pagare un prezzo più alto . Coloro che hanno presentato la domanda solo dopo il 6 aprile 1981 hanno indubbiamente fruito di un prezzo più favorevole, ma solo per la carne ancora disponibile .
25 . La Neumann, invece, oltre ad aver fruito, mediante la presentazione di una nuova domanda dopo il 6 aprile 1981, di un prezzo di vendita più basso, ha per di più fruito di una precedenza che, in linea di massima, non le spettava più . Essa ha quindi cumulato i vantaggi delle due domande senza sopportarne i rischi .
26 . Se in definitiva essa ha quindi effettivamente contribuito a "decongestionare" le giacenze di carne bovina detenuta dall' ente d' intervento tedesco, ciò è avvenuto solo a detrimento dei principi di parità d' accesso alle merci e di parità di trattamento degli acquirenti che le disposizioni summenzionate del regolamento CEE n . 2173/79 mirano a garantire ( vedasi il terzo considerando ).
27 . Così stando le cose, lo svincolo della cauzione sarebbe stato invece iniquo o sproporzionato .
28 . E' poi esatto, come ha sostenuto la Commissione, che l' art . 16 del regolamento n . 2173/79 è redatto in modo da rispettare il principio della proporzionalità e che la cauzione stabilita da questo regolamento non può affatto considerarsi eccessiva . Data la situazione molto particolare cui si riferisce la questione pregiudiziale, questi aspetti non mi paiono tuttavia rilevanti nella presente causa .
29 . Per tutti questi motivi propongo alla Corte di risolvere, in particolare in considerazione della motivazione della sentenza 14 novembre 1985, la questione pregiudiziale sollevata dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nel senso che
" l' esame della questione non ha messo in luce elementi che consentano di inficiare, per trasgressione al principio di proporzionalità, la validità dell' art . 16, n . 2, del regolamento CEE della Commissione 4 ottobre 1979, n . 2173, relativo alle modalità d' applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d' intervento e recante abrogazione del regolamento CEE n . 216/69 ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 4 ottobre 1979, n . 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d' intervento e recante abrogazione del regolamento ( CEE ) n . 216/69 ( GU L 251, pag . 12 ).
( 2 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 1° aprile 1981, n . 850/81, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicarsi nel settore agricolo ( GU L 90, pag . 1 ).
( 3 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione del 19 marzo 1981 relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi di intervento ( GU L 74, pag . 27 ).
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