Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La sig.ra Lair, ricorrente nella causa principale, è cittadina francese . Ella ha vissuto in Germania almeno dal 1979, ove è stata impiegata presso la Deutsche Bank per due anni e mezzo, dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1981 . Ha poi percepito dallo stato l' indennità di disoccupazione dal 1° luglio 1981 al 31 ottobre 1982 ( seguendo un corso di riqualificazione fra il 1° settembre 1981 ed il 31 agosto 1982 ); impiegata nel mese di novembre 1982; disoccupata con indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 1982 al 20 aprile 1983; impiegata per tre mesi e poi ancora disoccupata con relativa indennità dal 2 agosto 1983 al 30 settembre 1984 .
Ella ha allora iniziato un corso di laurea in romanistica e germanistica presso l' università di Hannover . Una sua domanda volta ad ottenere un assegno di studio le veniva rifiutata con decisione 18 settembre 1984 . La sua opposizione a detto rifiuto veniva respinta dall' università il 19 ottobre 1984, con la motivazione che gli stranieri possono ottenere un assegno di studio solo quando abbiano svolto un' attività lavorativa a tempo pieno nella Repubblica federale, per almeno cinque anni, pagando le relative imposte e contributi di previdenza sociale . I periodi di disoccupazione non potevano essere presi in considerazione .
La condizione di un periodo di regolare attività lavorativa per gli stranieri residenti in Germania è posta dal § 8, n . 2, della legge federale sulla promozione dell' istruzione . Il § 8, n .
1, di detta legge autorizza fra l' altro la concessione di tali assegni ai figli di cittadini di altri Stati membri, aventi diritto, come tali, alla libertà di circolazione o di soggiorno nella Repubblica federale . I loro genitori debbono aver lavorato per almeno tre anni, inclusi i periodi di disoccupazione .
La sig.ra Lair ha impugnato la decisione di rigetto dell' università dinanzi al Verwaltungsgericht ( tribunale amministrativo ) di Hannover, facendo valere che i periodi di riqualificazione e di disoccupazione, durante i quali ella aveva diritto all' indennità di disoccupazione, dovevano essere considerati equivalenti a periodi di attività lavorativa e, come tali, computati al fine del richiesto quinquennio . Ella afferma inoltre che, visto il riconoscimento del diritto agli assegni ai soggetti i cui genitori abbiano lavorato nella Repubblica federale per tre anni, inclusi i periodi di disoccupazione, contravviene al divieto di discriminazione ( a quanto pare, nei confronti dei non nazionali ) ex art . 7 del trattato CEE il rifiutarle un assegno di studio per non aver lavorato per un periodo di cinque anni . Ella deduce altresì che gli assegni di studio sono un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 ( GU l 257 del 1968, pag . 2 ).
Il tribunale di Hannover, che ha sottoposto la presente domanda di pronunzia pregiudiziale ex art . 177, interpreta la normativa tedesca nel senso che questa pone una condizione di un quinquennio di effettiva attività lavorativa remunerata, essendo chiara l' intenzione del legislatore di attribuire il diritto agli assegni solo agli stranieri che abbiano contribuito col proprio lavoro al reddito nazionale lordo e dunque ai fondi sociali con i quali sono finanziati gli assegni . Esso ha inoltre considerato che la distinzione di diritto tedesco fra studenti che fanno valere una propria attività di lavoro in Germania e quelli che fanno valere un' attività lavorativa dei genitori non costituisce una disparità di trattamento vietata dalla Grundgesetz ( Legge fondamentale ). Esso ha tuttavia sollevato dubbi sul problema se colui che chiede un vantaggio sociale ex art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 debba ancora trovarsi nella situazione di lavoratore e se la regola del quinquennio di attività lavorativa sia contraria all' art . 7 del trattato CEE . A suo parere, "dà adito a dubbi" la tesi dell' università secondo la quale "il principio del contribuente" impone che abbiano diritto ad ottenere i sussidi soltanto coloro che abbiano contribuito al reddito nazionale lordo . Esso ha posto l' accento sul nesso fra la condizione di lavoratore e la legittimazione ai vantaggi sociali ai sensi del regolamento n . 1612/68 nonché sul rapporto esistente fra i nn . 2 e 3 dell' art . 7 del medesimo regolamento . Il tribunale ha perciò ritenuto necessaria una pronunzia della Corte sulla questione se gli artt . 48 e 49 del trattato e l' art . 7 del regolamento n . 1612/68 legittimino la ricorrente ad ottenere un sussidio ovvero, nel caso negativo, se il rifiuto di questo costituisca una discriminazione contraria all' art . 7 del trattato .
La Corte è chiamata a pronunziarsi sulle seguenti questioni :
"1 ) Se in base al diritto comunitario si debba ritenere che i cittadini degli Stati membri della Comunità europea i quali si siano recati come lavoratori nel territorio di un altro Stato membro ed intraprendano ivi, cessando l' attività lavorativa, studi universitari che culminano nel rilascio di un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale ( nella fattispecie studi di romanistica e di germanistica ) abbiano diritto per questo all' attribuzione dell' assegno di studio ( Ausbildungsfoerderung ) concesso in quanto vantaggio sociale a tutti i cittadini dell' altro Stato membro in ragione della loro capacità e delle loro disagiate condizioni economiche .
2 ) Se costituisca discriminazione contrastante con l' art . 7 del trattato CEE il fatto che uno Stato membro conceda ai propri cittadini, in ragione della loro capacità e delle loro disagiate condizioni economiche, un assegno di studio per il compimento di studi universitari che culminano nel rilascio di un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale, ma subordini la concessione dell' assegno di studio ai cittadini di un altro Stato membro, relativamente agli studi suddetti, all' ulteriore condizione che essi abbiano svolto nel suo territorio un' attività lavorativa per almeno 5 anni prima di iniziare gli studi ".
L' art . 7 del regolamento n . 1612/68 ( per quanto qui rileva ) recita :
"1 . Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato .
2 . Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali .
3 . Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell' insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione ".
Risulta che i corsi di studio della sig.ra Lair non comportano spese . L' "assegno di studio" da lei richiesto mira esclusivamente al suo mantenimento e prende la forma di un prestito restituibile entro un certo numero di anni dopo la fine degli studi .
Sulla prima questione, devesi osservare che il regolamento n . 1612/68 ha ad oggetto la "libertà di circolazione dei lavoratori" all' interno della Comunità . Per avvalersi dei diritti attribuiti dall' art . 7 la ricorrente deve dunque dimostrare la sua qualità di "lavoratore ". E quanto la Corte ha recentemente sottolineato nella causa 316/85, Centre public / Lebon ( sentenza 18 giugno 1987 ), affermando che un soggetto in cerca d' occupazione ed i figli di un lavoratore non possono far valere diritti ex art . 7 .
E' tuttavia giuridicamente pacifico che la nozione di "lavoratore" dev' essere definita in base al diritto comunitario : essa non può variare da uno Stato membro all' altro e non può essere limitata da norme nazionali ( causa 75/63, Hoekstra / Bestuur des Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten, Racc . 1964, pag . 167 ). Anche se le norme sulla libertà di circolazione dei lavoratori "si applicano solo all' esercizio di attività reali ed effettive, restando escluse da questa sfera le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie" e "garantiscono solo la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un' attività economica", la nozione di "lavoratore" dev' essere interpretata in senso lato ( causa 53/81, Levin / Segretario di stato per la giustizia, Racc . 1982, pag . 1035, in particolare pag . 1050 ). Nella causa 66/85, Lawrie-Blum / Land Baden-Wuerttemberg ( sentenza 3 luglio 1986 ), la Corte ha precisato che il carattere essenziale che contraddistingue un soggetto in quanto lavoratore è che, per un certo periodo di tempo, egli fornisca a favore di un terzo e sotto la direzione di questi, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione .
Nel caso in esame, tutto fa pensare che la ricorrente abbia esercitato il suo diritto di recarsi in Germania in quanto lavoratrice, ex art . 48 del trattato; nei periodi di occupazione e, ai fini del regolamento n . 1612/68, nei periodi di disoccupazione, a quanto si sa involontaria, nonché nei periodi di riqualificazione durante i quali ha percepito un' indennità di disoccupazione, ella era "una lavoratrice ". In quest' epoca, ella era perciò legittimata ad esercitare i diritti attribuiti da detto regolamento, a meno che fosse giustificato il subordinare la sua qualità di lavoratore ad un periodo di cinque anni di attività lavorativa .
Il problema se il periodo di un quinquennio possa essere accettato come criterio assoluto al fine di decidere se un soggetto sia effettivamente un lavoratore ai fini del regolamento, viene discusso nell' ordinanza di rinvio ed è stato molto dibattuto nel corso del procedimento . E bene occuparsene prioritariamente, prima di passare alle specifiche disposizioni dell' art . 7, nn . 2 e 3 .
E chiaro che ai fini dell' attribuzione dei diritti sanciti dall' art . 48, è inammissibile un parametro temporale . Il diritto di recarsi a lavorare in un altro Stato membro presuppone che il soggetto non vi dimori a titolo principale . Accantonando il problema se un soggetto abbia il diritto di spostarsi in cerca di lavoro, il punto da accertare ex art . 48, n . 3, lettere a ) e b ), è se costui abbia accettato un' offerta di lavoro . Nel caso affermativo, il diritto sorge immediatamente, naturalmente fatti salvi i limiti imposti da motivi come quelli di pubblica sicurezza . Ai fini della qualifica di lavoratore, egli non deve aver svolto un determinato periodo di attività lavorativa .
La situazione è diversa ai sensi del regolamento . Non basta dimostrare che un soggetto ha accettato un' offerta di lavoro . Egli dev' essere un lavoratore nello Stato membro in questione .
A mio parere, ciò implica che egli deve aver esercitato la sua libertà di circolazione per occupare un posto di lavoro e trovarsi nello stato ospitante nella veste giuridica di lavoratore, svolgendo altresì un' attività di lavoro reale ed effettiva ( causa Levin ) che presenti i requisiti essenziali di un rapporto di lavoro ( causa Lawrie-Blum ). Se egli si trova colà in veste di lavoratore, sono irrilevanti le motivazioni accessorie che hanno ispirato il suo trasferimento ( come il desiderio che la sua famiglia si trovi in una regione particolarmente piacevole o in prossimità di uno specifico istituto d' istruzione ). Se, per contro, il trasferimento non avviene effettivamente nella veste di lavoratore ma, ad esempio, al fine di compiere degli studi ovvero acquisire una breve ed utile esperienza prima di iniziare gli studi, non credo che un tale soggetto possa essere considerato un lavoratore ai fini dell' art . 7, nn . 2 e 3, del regolamento, anche se in tale periodo egli svolga una reale ed effettiva attività di lavoro corrispondente al criterio di cui alla sentenza Lawrie-Blum . Godono dei diritti attribuiti dalle disposizioni di cui sopra solo coloro che si trovano realmente in uno Stato membro nella veste giuridica di lavoratore .
Una volta accertata tale situazione giuridica, non può essere prescritto alcun periodo di attività lavorativa onde limitare i suoi diritti ai sensi del regolamento . Nelle sentenze rese nelle cause 249/83 ( Hoeckx / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn ( Racc . 1985, pag . 973 ) e 122/84, Scrivner / Centre public d' aide sociale de Chartre ( Racc . 1985, pag . 1027 ), la Corte ha affermato che la concessione dei vantaggi sociali in questione non poteva essere subordinata ad un periodo minimo di residenza . Tuttavia, in ambedue le cause era pacifico che i soggetti interessati erano lavoratori migranti e tali venivano descritti . Qualora invece si tratti di accertare se un soggetto sia un lavoratore, sorgono problemi differenti . Ritengo pertinente prendere in considerazione la durata del periodo in cui un soggetto ha soggiornato in uno Stato membro nonché il tipo di attività che vi ha svolto, al fine di decidere se egli vi si trovasse nella reale veste di lavoratore .
Se, in sede di applicazione pratica del regolamento, è giusto assumere il parametro di uno specifico periodo come orientamento ( tale penso che sia ) onde determinare se un soggetto sia un lavoratore, non mi sembra però ragionevole eccedere il periodo di un anno . Non è in ogni caso giustificabile un periodo di cinque anni per dimostrare che un soggetto abbia realmente la veste giuridica di lavoratore . Se, tuttavia, anche prima di detto periodo ( e può ben trattarsi di un caso eccezionale ), è chiaro che un soggetto si è recato in un altro Stato membro per lavorarvi assumendo realmente la qualifica di lavoratore, ed ha poi deciso di intraprendere una formazione professionale, egli è titolare dei diritti attribuiti dall' art . 7, n . 3 . Ove ciò non risulti chiaramente, un periodo di un anno mi sembra un requisito preliminare ragionevole per decidere se si tratti di un lavoratore ai fini dell' art . 7 .
Evidentemente anche il periodo di un anno non è necessariamente un "test" inoppugnabile, poiché non è detto che il potenziale studente si lasci distogliere da un' attività durata un anno . D' altro canto, il limite da imporre dev' essere tale da non procrastinare ingiustamente il compimento, al momento opportuno, di una formazione professionale . Il periodo di un anno è accettabile come regola operativa a meno che, come già indicato, non sia chiaro anche prima del suo spirare che un soggetto si trova in altro Stato membro realmente come lavoratore .
E altresì evidente che tale impostazione comporta casi di difficile risoluzione; il che non è una novità sia per le amministrazioni nazionali sia per le giurisdizioni . Mi sembrano inevitabili delle difficoltà, fino a quando, in relazione ai sussidi di mantenimento, non vi sia né un sistema di reciprocità fra gli Stati membri né un accordo in base al quale ciascuno Stato membro provveda al mantenimento dei propri studenti che lavorano in altro Stato membro .
Non ritengo accettabile che un periodo di lavoro, qualunque sia la sua brevità, sia sempre sufficiente ad attribuire diritti a sussidi di mantenimento ex art . 7 . E inammissibile che colui che dichiari onestamente : "Vengo come studente" non riceva sussidi di mantenimento ai sensi del regolamento, mentre colui che svolge un lavoro per un giorno, una settimana o un mese, essenzialmente per soggiornare nello Stato membro allo scopo di compiervi studi, possa dire il primo giorno, o il settimo, o il trentunesimo : "Attualmente sono un lavoratore; datemi una sovvenzione ex art . 7 ".
Dai fatti del presente procedimento mi sembra chiaro ( e, stando all' ordinanza di rinvio, ne era persuaso anche il giudice nazionale ), che la ricorrente si è recata ed ha soggiornato nella Repubblica di Germania nella reale veste di lavoratrice economicamente inserita nello Stato ospitante . L' assoggettarla alla condizione di provare un periodo di lavoro di cinque anni quando, a quanto risulta, ella si trovava in uno stato di disoccupazione involontaria per gran parte degli otto anni della sua residenza in Germania, mi sembra costituire una ingiustificata restrizione del suo diritto a rivendicare la qualifica di lavoratore ed i benefici dell' art . 7 .
Afferma tuttavia il governo tedesco, sostenuto dal governo danese ( entrambi hanno presentato osservazioni ) che, diventando studente, la ricorrente ha cessato di essere un lavoratore, per cui, in ogni caso, non ha più avuto diritti in forza del regolamento durante il suo periodo di studente . In risposta all' argomento secondo il quale la giurisprudenza della Corte estende il beneficio dell' art . 7 del regolamento a chi è stato lavoratore ed alle famiglie di chi è stato lavoratore o di un lavoratore deceduto ( vedasi ad esempio causa 32/75, Cristini / SNCF, Racc . 1975, pag . 1085 ), si è detto che la concessione di tali vantaggi indiretti è connessa alla precedente condizione di lavoratore .
Nonostante sia ben possibile che taluni diritti conferiti dal regolamento non si applichino ad uno studente nel periodo in cui è tale, non ne consegue che il regolamento non attribuisca alcun diritto ad un soggetto che essendo lavoratore decida di diventare uno studente a tempo pieno . Dipende dalla natura del diritto conferito .
Benché il problema non rifletta specificamente i termini dell' art . 7, n . 3, del regolamento, è opportuno muovere da quest' ultima disposizione poiché se ne dibatte nell' ordinanza di rinvio in relazione all' art . 7, n . 2, e, inoltre, poiché se si applica l' art . 7, n . 3, disposizione più specifica, la ricorrente non ha bisogno o può non essere in grado di fondarsi sull' art . 7, n . 2 .
Nel testo inglese, il diritto attribuito dall' art . 7, n . 3, è il diritto di "access to training in vocational training schools and retraining centres", alle stesse condizioni dei cittadini nazionali . Va tuttavia osservato che nelle altre versioni linguistiche il riferimento all' accesso non figura . Il testo francese, ad esempio, recita : "il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l' enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation ". E, analogamente, il testo tedesco : "Er kann mit gleichem Recht und unter den gleichen Bedingungen wie die inlaendischen Arbeitnehmer Berufsschulen und Umschulungszentren in Anspruch nemen ".
Che si tratti di accesso o di istruzione, mi sembra chiaro che un tale diritto è attribuito al lavoratore . Egli può esercitarlo ed ha diritto al suo pieno godimento anche se ciò significhi che durante il periodo di istruzione egli cessa l' attività lavorativa . Affermare che egli può esercitarlo frequentando una scuola di formazione professionale, ma che nel momento in cui lo fa perde tutti i vantaggi attribuiti ai lavoratori nazionali, equivale a svuotare la disposizione di ogni suo contenuto e significato . Ne consegue che se il lavoratore frequenta una scuola di formazione professionale ha diritto al medesimo trattamento del lavoratore nazionale che, a quanto sembra, diventando studente non cessa di essere un lavoratore ai fini della norma in causa e riceve l' assegno di studio, controverso nella fattispecie in esame .
A mio parere, non si può considerare che l' art . 7, n . 3, si applichi solo ai lavoratori che, frequentando un corso a tempo parziale come studenti, è pacifico che possono legittimamente avvalersi della qualifica di lavoratori . Se essi lavorano a tempo pieno possono non aver bisogno di un sussidio di mantenimento . Ad averne bisogno è essenzialmente lo studente che intraprende un corso a tempo pieno .
Si è tuttavia tentato di delimitare l' ambito di applicazione di ogni diritto accordato all' ipotesi in cui il corso intrapreso sia collegato con il lavoro precedentemente svolto . Non mi è dato rinvenire nell' art . 7, n . 3, tale limite, né esplicito né implicito, in relazione all' insegnamento di scuole professionali . A mio parere, una limitazione come quella suggerita confligge con lo scopo del regolamento, che è finalizzato alla mobilità del lavoro su base paritaria e che riconosce gli "stretti legami" esistenti fra libertà di circolazione dei lavoratori, occupazione e formazione professionale .
Benché sia comprensibile il ragionamento che si è detto essere alla base del rifiuto dell' assegno di studio ( e cioè che potrebbero beneficiarne solo coloro che hanno contribuito al reddito nazionale lordo pagando imposte per cinque anni ), ritengo - e questa sembra essere stata anche l' opinione del tribunale amministrativo - che esso non sia un fattore da potersi prendere in conto . Si attribuiscono diritti ai lavoratori in quanto tali e non in riferimento al loro contributo al reddito nazionale lordo . Inoltre, l' assumere come condizione legale un quinquennio, in quanto la maggior parte dei corsi universitari durano cinque anni, mi sembra un' ingiustificata restrizione del diritto riconosciuto dall' art . 7, n . 3 . Appare molto improbabile che la maggior parte dei lavoratori possa versare in ogni caso l' importo del sussidio grazie ai contributi sociali relativi a detto periodo . D' altro lato, assumendolo nella sua logica conclusione, questo argomento può condurre a suggerire che le somme da versare agli studenti sotto forma di sussidio dovrebbero essere correlate all' importo dei loro contributi al fondo sociale con il quale sono finanziati detti sussidi . Non potrei accogliere un simile argomento .
Ugualmente, non penso che l' art . 7, n . 3, si limiti ad attribuire il diritto di seguire un corso, mutilato di ogni diritto ad un sussidio . Se l' ottenimento di questo è una delle condizioni affinché un lavoratore nazionale possa seguire un simile corso, allora esso costituisce una delle condizioni di cui può avvalersi il lavoratore di un altro Stato membro . Ritengo che una simile impostazione sia perfettamente in armonia con le pronunzie della Corte sull' art . 12 del regolamento, che attribuisce ai figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato in altro Stato membro, il diritto di essere "ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale stato (...)". Nella causa 9/74, Casagrande / Landeshauptstadt Muenchen ( Racc . 1974, pag . 773 ) la Corte ha affermato che tale norma contempla "non solo le disposizioni relative all' ammissione, ma, in generale, tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dell' insegnamento", costituiti in questo caso da sussidi scolastici, in funzione dei mezzi di sussistenza, concessi ai figli dei cittadini nazionali . Nella causa 68/74, Alaimo / Prêfet du Rhône ( Racc . 1975, pag . 109 ), si perviene alla medesima conclusione : l' art . 12 si estende "a tutti i diritti connessi con la frequenza" concessi ai figli dei lavoratori nazionali . L' espressione "alle stesse condizioni" figura sia nell' art . 12 che nell' art . 7, n . 3, e, a mio parere, dovrebbe ugualmente applicarsi ai sussidi in ambedue i casi .
Il problema è, perciò, se l' istruzione cui si aspira sia impartita in un istituto di formazione professionale . Sono giunto alla conclusione che "la formazione professionale" può aver luogo in un' università ( vedasi le mie conclusioni nelle cause 293/85, Commissione / Belgio e 24/86, Blaizot / Università di Liegi ed altri ). Nella causa Brown, sia la Germania che la Danimarca sembrano aver accettato questa conclusione . Se ciò è vero, ritengo che in questa misura un' università è un istituto di formazione professionale e non vedo alcuna valida ragione di applicare l' art . 7, n . 3, soltanto a taluni istituti di istruzione che impartiscono una formazione professionale . Non vi è niente di magico nella parola "scuola ": nell' ambito universitario, la parola è usata non di rado per designare una parte dell' università, come nelle espressioni "law school" o "medical school ".
La questione se la formazione sia una formazione professionale dipende dai criteri, indicati dalla Corte nella sentenza Gravier, come devono poi essere esaminati nella causa 293/85, Belgio . Le questioni pregiudiziali parlano di "studi universitari che culminano nel rilascio di un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale", nella fattispecie studi di romanistica e di germanistica . Io interpreto ciò nel senso che il giudice nazionale era convinto che gli studi in oggetto costituivano una formazione professionale, non foss' altro perché sarebbe altrimenti difficile comprendere i riferimenti agli artt . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68, e agli artt . 7 e 128 del trattato nonché alla causa Gravier . Se ciò è esatto, mi sembra che, stando ai fatti esposti nell' ordinanza di rinvio, un lavoratore che intraprenda simili studi di formazione professionale abbia diritto ai vantaggi attribuiti dall' art . 7, n . 3, vale a dire ad un sussidio alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali . Se la giurisdizione di rinvio non ha ancora deciso tale questione, essa dovrà stabilire se, nel caso in esame, si trattava di formazione professionale alla luce delle sentenze Gravier e Belgio .
L' art . 7, n . 2, attribuisce il diritto di godere degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali . In una serie di sentenze la Corte ha interpretato detti vantaggi come quelli di cui i lavoratori nazionali possono avvalersi in ragione della loro veste oggettiva di lavoratori ovvero per il solo fatto di risiedere nel loro stato nazionale, indipendentemente dal fatto che tali vantaggi siano direttamente connessi al contratto di lavoro ( ad esempio causa 261/83, Castelli / Office national des pensions pour travailleurs salariés, Racc . 1984, pag . 3199 ). Il problema è dunque quello di sapere se un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, che si rechi a svolgere un lavoro in un altro Stato membro ed intraprenda, in tale occasione, studi universitari culminanti in un titolo qualificante all' esercizio di un' attività professionale possa pretendere un assegno di studio come vantaggio sociale garantito alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali di detto stato .
Il Regno Unito lo nega, in forza del principio "lex specialis derogat legi generali ". L' art . 7, n . 3, si applicherebbe al caso in esame ed escluderebbe l' applicazione dell' art . 7, n . 2 . Altrimenti, si afferma, vi sarebbe una duplicazione . Il Regno Unito sottolinea inoltre il termine "altresì", di cui all' art . 7, n . 3, il quale dimostrerebbe che la formazione in una scuola professionale ( e, dunque, verosimilmente l' insegnamento in generale ) è completamente distinto dai vantaggi sociali di cui all' art . 7, n . 2 .
Pur riconoscendone la forza, non accolgo questo argomento . Innanzitutto, la Corte ha dato un' interpretazione lata dei "vantaggi sociali", come certamente ha inteso il regolamento . Così, nella causa 65/81, Reina / Landeskreditbank Baden-Wuettemberg ( Racc . 1982, pag . 33 ) ove trattavasi di prestiti di natalità per lavoratori nazionali concessi per ragioni demografiche, la Corte ha riconosciuto che "la nozione di vantaggio sociale di cui all' art . 7, n . 2, del regolamento, comprende non solo le agevolazioni attribuite come diritto ma anche quelle concesse discrezionalmente ". Tali benefici, ovviamente, non sono limitati a prestazioni pecuniarie, ma le ricomprendono . Come si è già dimostrato, anche l' art . 12 è stato interpretato in senso lato ( sentenza Casagrande ). Ritengo che, in linea generale, gli assegni di studio possono perfettamente rientrare fra i "vantaggi sociali" per i lavoratori, senza dover attribuire a detta espressione un significato particolarmente lato .
L' applicazione dell' art . 7, n . 3, esclude quella dell' art . 7, n . 2?
L' art . 7, n . 3, ha ad oggetto soltanto la formazione nelle scuole professionali . Restano ancora altri tipi d' istruzione, in particolare l' istruzione generale . Se si interpreta l' art . 7, n . 3, come avente ad oggetto esclusivamente la formazione nelle scuole professionali, gli altri assegni di studio ricadono allora nell' art . 7, n . 2 . Analogamente, se, contrariamente alla mia opinione, l' art . 7, n . 3, va interpretato nel senso che esso si applica solo alle tasse d' iscrizione o al diritto di iscriversi, ritengo allora che gli assegni di studio concessi ai lavoratori presso scuole di formazione professionale rientrano, in quanto sussidi per l' istruzione generale, nell' art . 7, n . 2 .
Il termine "altresì" di cui all' art . 7, n . 3 ( nel testo francese "également "), non mi sembra che escluda questa conclusione . E ben possibile che si sia ritenuto sostenibile che, sebbene l' istruzione generale costituisca un vantaggio "sociale", la formazione professionale sia un vantaggio connesso al "lavoro", donde la necessità di tutelare quest' ultimo da un' interpretazione che lo escludesse dall' art . 7, n . 2, contemplandolo specificamente nell' art . 7, n . 3 .
In tale contesto, è irrilevante che la normativa nazionale in questione si riferisca ad un' intera categoria di cittadini e non sia limitata ai lavoratori nazionali o ai loro figli ( causa 76/72, Michel S . / Fonds national de reclassement social des handicapés, Racc . 1973, pag . 457, in particolare pag . 464 ).
Ne consegue che, o in forza dell' art . 7, n . 3, se i suoi studi rientrano in una formazione in una scuola professionale, o in forza dell' art . 7, n . 2, se si tratta di istruzione generale, la ricorrente ha diritto, quanto agli assegni di studio, alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali .
Si è sostenuto che questa conclusione non può essere legittima in quanto la politica sociale e dell' istruzione restano di sola competenza degli Stati membri e la Comunità non può interferirvi .
E vero che il perseguimento di dette politiche è stato lasciato agli Stati membri . La Corte, tuttavia, ha ampiamente chiarito che esse vanno perseguite in armonia col diritto comunitario . Così, nella sentenza Casagrande la Corte ha affermato : "Benché, a norma del trattato, il settore dell' istruzione e della preparazione professionale non rientri, di per sé stesso, nella competenza delle istituzioni comunitarie, ciò non significa che l' esercizio dei poteri conferiti alla Comunità debba essere, in qualche modo, limitato quando possa aver ripercussioni sui provvedimenti adottati nel settore in questione" ( punto 6 della motivazione ). E ancora, nella sentenza Reina, ove è stata riconosciuta la competenza degli Stati membri in materia di politica demografica, la Corte ha affermato : "Ciò non implica tuttavia che la Comunità ecceda dai limiti dei propri poteri per la sola ragione che l' esercizio di questi pregiudica i provvedimenti adottati in ossequio a detta politica" ( punto 15 della motivazione ). Di conseguenza, i mutui di natalità non sono stati considerati sottratti all' applicazione dell' art . 7, n . 2, "per il solo fatto di essere concessi per considerazioni di politica demografica ".
Il governo tedesco si è richiamato al regolamento ( CEE ) del 29 giugno 1970, n . 1251/70 ( GU L 142, 1970, pag . 24 ). Esso afferma che detto regolamento non attribuisce agli studenti il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un' attività lavorativa . Essi, perciò, non possono invocare alcun diritto attribuito ai lavoratori, al fine di restare ed intraprendere degli studi . Non ritengo che detto regolamento ci sia d' ausilio . Penso che esso riguardi situazioni specifiche ove, ad esempio, un lavoratore abbia raggiunto l' età del pensionamento oppure sia stato colpito da incapacità e cessi permanentemente di lavorare oppure ancora lavori in altro Stato membro, mantenendo la sua residenza nello stato in cui ha precedentemente lavorato e in cui ritorna una volta al mese . Il mancato riferimento agli studenti, in detto regolamento, non mi sembra avere attinenza con le questioni in esame .
Può, la ricorrente, fondare sull' art . 7 del trattato ulteriori diritti a tale genere di sussidi? La risposta può essere affermativa solo qualora il principio affermato nella sentenza Gravier si applichi agli assegni di mantenimento per la formazione professionale . A mio parere non è questo il caso, per le ragioni esposte nelle conclusioni da me presentate nella causa Brown . Pur avendo sostenuto in altre cause l' opinione contraria, mi sembra che nella causa Brown la Commissione abbia accettato questa posizione . 'A fortiori' l' art . 7 non si applica a sussidi per un' istruzione non professionale .
Di conseguenza, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali nel modo seguente :
"Il cittadino di uno Stato membro che si reca in altro Stato membro, occupandovi un posto di lavoro nella veste giuridica di lavoratore, ha diritto alla concessione di un assegno di studio per il proprio mantenimento, soggetto agli stessi criteri ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali : a ) in forza dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, per quanto concerne l' istruzione generale; b ) in forza dell' art . 7, n . 3, del medesimo regolamento, per quanto concerne la formazione presso scuole professionali ".
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese . Le spese sopportate dagli Stati membri, che hanno presentato osservazioni, e dalla Commissione, non possono dar luogo a rifusione .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy