Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Il ricorrente, Georges Kolivas, dipendente della Commissione, vuole, con il presente ricorso, ottenere l' annullamento delle decisioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi COM/LA/4/84 e COM/LA/5/84, con le quali, in considerazione dei risultati delle prove scritte, gli è stata negata l' ammissione alle prove orali .
I - Riassunto degli antefatti
2 . Nel novembre 1984 il ricorrente partecipava alle prove dei citati concorsi interni, indetti al fine di costituire, rispettivamente, una riserva di traduttori principali e di revisori di lingua greca . Le prove scritte venivano corrette, in un primo tempo, da due membri aggregati esterni, professori universitari in Grecia .
3 . In seguito la commissione giudicatrice decideva, a maggioranza, di non accettare le votazioni proposte dai due membri aggregati e, all' unanimità, di far effettuare una terza correzione ad un esperto esterno, il sig . P . Yannopoulos .
4 . In considerazione del ritardo intervenuto nella correzione degli elaborati, la decisione della commissione giudicatrice di far procedere ad una terza correzione veniva comunicata ai servizi di traduzione greca, nell' intento di tranquillizzare il personale, a Bruxelles ad opera del capo della divisione di "traduzione greca" dell' epoca, A . Christoyannopoulos, ed a Lussemburgo da parte del capo del servizio di "traduzione greca" dell' epoca, D . Stefanidis . Il primo era membro delle commissioni giudicatrici, mentre il secondo era il suo supplente in tali commissioni .
5 . Il 13 novembre 1985 il ricorrente veniva informato della decisione della commissione giudicatrice, visti i risultati delle prove scritte, di non ammetterlo alle prove orali .
6 . Il 12 febbraio 1986 questi presentava il ricorso di cui è causa .
II - Analisi dei mezzi di ricorso
A - Sul primo mezzo
7 . Il ricorrente trae il primo mezzo del proprio ricorso dall' asserita violazione dell' art . 5, 3° e 4° comma, dell' allegato III dello statuto del personale .
8 . Nel richiamarsi alla sentenza della Corte nella causa 21/65, Morina / Parlamento ( 1 ) ed alle conclusioni dell' avvocato generale Carl Otto Lenz nella cuasa 143/84, Vlachou / Corte dei conti ( 2 ), il ricorrente ritiene di poterne inferire che, nel caso dei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice, prima di procedere alla correzione delle prove scritte ed all' effettuazione di quelle orali, sia tenuta a stabilire i relativi criteri di valutazione .
9 . Orbene, nel caso di specie la commissione giudicatrice aveva incaricato della correzione due membri aggregati indipendenti e solo dopo aver appreso i risultati disponeva una terza correzione, ad opera di un altro membro aggregato, senza fornire alcuna informazione riguardo alla sua valutazione delle prime correzioni, neppure dopo esservi stata invitata dal ricorrente . In tali condizioni, pertanto, non troverebbero riscontro le necessarie garanzie di obiettività e di assenza di arbitrio .
10 . Questi sono i punti essenziali dell' argomento dedotto dal ricorrente a fondamento del primo mezzo del ricorso .
11 . E' bene precisare, innanzitutto, che l' argomento analogico che il ricorrente intende ricavare dall' art . 5, 3° e 4° comma, dell' allegato III dello statuto non mi pare pertinente .
12 . Infatti, il 3° comma richiede soltanto la previa fissazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati nel corso di un concorso per titoli .
13 . Era questo il caso del concorso al quale si riferisce la sentenza Morina .
14 . Mi sembra fuor di dubbio che la citata disposizione del 3° comma vada applicata ai concorsi per titoli ed esami, relativamente alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati .
15 . E' invece affrettato il richiamo operato dal ricorrente alle conclusioni dell' avvocato generale Carl Otto Lenz nella causa Vlachou / Corte dei conti .
16 . In esse si suggerisce, infatti, di applicare per analogia il 3° comma alla valutazione delle condizioni di ammissione al concorso, ai fini della predisposizione dell' elenco di cui all' art . 5, 1° comma, laddove sia necessario integrare i criteri di ammissione stabiliti nel bando di concorso in modo tale da richiedere alla commissione giudicatrice un giudizio di valore sulla qualificazione professionale indicata dai candidati .
17 . Non è, però, pacifico che tale esigenza possa riferirsi in maniera automatica all' asserita necessità, per la commissione giudicatrice, di stabilire a priori i criteri di valutazione delle prove scritte, a meno che da ciò dipenda il rispetto dell' obiettività della correzione e del principio della parità tra i candidati .
18 . A ciò si aggiunge il fatto che nell' art . 1, n . 1, lett . e ), dell' allegato III dello statuto, nel caso dei concorsi per esami, si richiede soltanto che il bando di concorso specifichi "il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione", prescrizione, questa, interamente rispettata nel caso di specie .
19 . La garanzia essenziale dell' obiettività e dell' assenza d' arbitrio verrà comunque dalla scelta di correttori competenti ed imparziali e dalle condizioni in cui ha luogo la correzione delle prove, tali da garantire una corretta applicazione delle "regole dell' arte ".
20 . A prescindere da ciò, risulta che la Commissione ci ha trasmesso, in allegato al controricorso, copia del documento distribuito a tutti i correttori, nel quale figurano "i criteri essenziali stabiliti dalla commissione giudicatrice in merito alle correzioni ". Viene meno, pertanto, l' assenza dell' argomentazione del ricorrente .
21 . Gli altri argomenti che il ricorrente avanza in questa sede presentano maggiori connessioni con il terzo mezzo del ricorso ( inosservanza dei principi del legittimo affidamento e dell' equità ); ciononostante, li esamineremo immediatamente, seguendo l' ordine stabilito dal ricorrente .
22 . Per cominciare, in che misura può incidere sulla validità delle decisioni della commissione giudicatrice il fatto che questa abbia deciso di far effettuare una nuova correzione ad un terzo membro aggregato?
23 . Il ricorrente afferma che l' effettuazione di tale terza correzione è contraria all' impegno precedentemente assunto dall' amministrazione ad organizzare i concorsi controversi "alle stesse condizioni" in cui si erano svolti i concorsi precedenti, vale a dire solo con doppia correzione delle prove da parte di membri aggregati esterni, indipendenti dai superiori gerarchici dei candidati .
24 . Esaminiamo questo argomento .
25 . Dico subito che i lavori della commissione giudicatrice si sono svolti in un modo che - mi pare - non contrasta in nulla con il tenore dei bandi di concorso . Neppure il ricorrente sostiene il contrario, ma si limita a richiamare una nota 6 gennaio 1984 del direttore generale del personale e dell' amministrazione diretta al presidente del comitato centrale del personale, laddove questa faceva riferimento ad una precedente decisione dell' amministrazione .
26 . Orbene, come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Campogrande ( 3 ), "la volontà di bandire un concorso si manifesta in forma giuridica e definitiva nel bando che viene portato a conoscenza del personale ". E nella stessa sentenza si aggiunge che "le deliberazioni dell' organo competente, quali risultano dai verbali, non possono prevalere sulle chiare disposizioni del bando di concorso, a meno che esse facciano apparire manifestamente che la decisione formale è incompatibile con ciò che è stato realmente deliberato" ( 4 ).
27 . La presente controversia non rientra in una siffatta ipotesi .
28 . Infatti : a ) non sono stati presentati verbali di una qualsiasi deliberazione attinente alle modalità di organizzazione dei concorsi; b ) le riferite dichiarazioni del direttore generale del personale menzionano soltanto, in termini generali, la decisione di organizzare una seconda serie di concorsi "alle stesse condizioni", senza ulteriori precisazioni; c ) i bandi di concorso non indicano le modalità di correzione che sarebbero state applicate; d ) a quanto risulta dalle istruzioni impartite ai correttori, è stata la commissione giudicatrice del concorso che, "al fine di garantire l' indispensabile obiettività della correzione (...), ha deciso di ricorrere a correttori esterni ( due per ciascuna prova del candidato )".
29 . Ebbene, non si può negare alla commissione giudicatrice il potere discrezionale e la libertà di decidere, a fronte dei risultati delle due correzioni, che si rendeva necessaria una terza correzione .
30 . Infatti, non si può porre in discussione l' indipendenza della commissione giudicatrice nell' organizzazione dei suoi lavori, segnatamente laddove si tratti della valutazione dell' attitudine e delle capacità dei candidati che deve scaturire dall' effettuazione di prove scritte .
31 . La costante giurisprudenza della Corte ha insistito sull' indipendenza e sull' ampio potere discrezionale delle commissioni giudicatrici, sempre che questi si fondino su elementi oggettivi e non configurino una violazione patente delle norme che disciplinano i lavori della commissione stessa ( 5 ).
32 . E' così, per esempio, che la Corte ha già deciso, nella causa Hoyer ( 6 ), che "a buon diritto la commissione giudicatrice, nell' ambito del suo potere discrezionale, ha considerato indispensabile, tenuto conto della lettera del bando di concorso, della natura del posto da coprire e della sede di servizio, la 'buona' conoscenza della lingua francese, anche se nel bando di concorso non era specificato il livello delle cognizioni in materia ".
33 . La Corte ha altresì deciso ( 7 ) in una causa vertente sull' organizzazione, da parte della Commissione, di diversi concorsi per coprire uno stesso impiego di amministratore, ma per l' esercizio di funzioni distinte, che, in quanto spetta alla commissione giudicatrice di ciascun concorso "conciliare l' opportunità di coordinare, in un certo qual modo, le modalità delle prove con la necessità di valutare, in base ai criteri adeguati, la preparazione dei candidati in vista dell' assolvimento dei compiti cui l' idoneità conseguita in un determinato concorso li destinava", "il comportamento di queste due esigenze rientra, nell' ambito del bando di concorso, nella responsabilità propria delle singole commissioni, e viene garantito dall' autonomia di queste e dal segreto delle deliberazioni imposto dallo statuto ": pertanto, continua la Corte nella precitata sentenza, "differenze di valutazione, da un concorso all' altro, sono non solo inevitabili ma legittime, anche per quanto riguarda le prove comuni, in quanto il peso da attribuire a queste ultime può variare, agli occhi delle varie commissioni, in funzione degli specifici requisiti che presuppone l' assolvimento di compiti distinti ".
34 . L' asserita impossibilità di modificare qualsiasi modalità rispetto ai precedenti concorsi creerebbe, d' altronde, evidenti difficoltà per l' organizzazione del nuovo concorso, per esempio in relazione alla predisposizione delle prove scritte, anche senza giungere alla conclusione assurda che i candidati di tutti i concorsi debbano rispondere alle stesse domande .
35 . Certo, si riscontra una discrepanza tra la risposta della Commissione ed il verbale delle riunioni della commissione giudicatrice in merito ai motivi che hanno indotto la commissione stessa a disporre una terza correzione .
36 . Infatti, nella risposta della Commissione si indica - in analogia, sembra, a quanto dichiarato da uno dei membri della commissione giudicatrice nel corso di una riunione di informazione con il personale - che tale decisione venne adottata in seguito alla constatazione "di un notevole divario tra le votazioni attribuite dai due correttori esterni"; mentre dal verbale della commissione risulta che la ragione va ricercata, più precisamente, nella convinzione che "i correttori avessero valutato le prove con generosità ed in modo non rispondente ai criteri qualitativi in uso alla CCE ".
37 . La discordanza tra le due versioni - che non sono necessariamente incompatibili e che l' agente della Commissione ha tentato di conciliare in sede di udienza - può sembrare strano e rivelare un certo disorientamento, ma non è tale da inficiare "retroattivamente" la validità della decisione della commissione giudicatrice di far effettuare una terza correzione .
38 . Quale che fosse il motivo, esso era sufficiente a far ritenere alla commissione giudicatrice di non essere in grado di stabilire la graduatoria dei candidati ed a far considerare necessaria una nuova correzione . Non si può negare alla commissione un siffatto potere discrezionale .
39 . Nel prosieguo delle operazioni, la commissione giudicatrice risolveva di far propri i punteggi attribuiti dal terzo correttore, il che non può sorprendere, dato che i risultati delle prime correzioni non erano stati giudicati degni di fede .
40 . Anche in ciò essa è rimasta entro i limiti del libero esercizio del suo potere discrezionale, che va rispettato .
41 . Poiché la commissione giudicatrice ha fondato la sua decisione di ammettere o meno i candidati alla prova orale sulle votazioni risultanti dall' ultima correzione, l' amministrazione ha comunicato queste ultime al ricorrente, né ci pare che ciò dovesse avvenire anche per le votazioni attribuite dai primi correttori, che costituivano un semplice elemento del processo decisionale della commissione . D' altronde, il ricorrente non invoca a fondamento del ricorso l' insufficiente motivazione della decisione .
42 . Il ricorrente afferma altresì che la terza correzione sarebbe avvenuta in presenza di uno o più membri della commissione giudicatrice e perciò stesso senza garanzie di indipendenza e di obiettività . Più precisamente, nella replica, il ricorrente sostiene che "sembra che il terzo correttore - e quindi la commissione giudicatrice - sia venuto meno al principio della parità di trattamento accettando di correggere gli elaborati di taluni candidati alla presenza di membri della commissione stessa, e quelli di altri candidati in loro assenza" ( il corsivo è mio ).
43 . Tale asserzione, che il ricorrente finisce per avanzare in termini dubitativi, non è confortata da alcun elemento probatorio e non può quindi considerarsi dimostrata .
44 . D' altra parte, gli elaborati sono stati numerati, così da garantire l' anonimato dei candidati; la Commissione afferma, in termini non contestati dal ricorrente, che l' anonimato è venuto meno solo dopo la terza correzione e che prima di questa, su proposta del rappresentante del comitato del personale e per una più ampia garanzia di riservatezza, si è proceduto ad una nuova numerazione degli elaborati che sono stati tutti riesaminati dal nuovo correttore ( tranne quelli di tedesco ).
45 . Il ricorrente non fornisce, dunque, alcun elemento di prova che permetta di ritenere che le prove, o la loro correzione, non si siano svolte in condizioni identiche per tutti i candidati al concorso, contravvenendo al principio di uguaglianza ( 8 ).
46 . Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice, un gruppo di elaborati (( relativi alla prova di cui al punto III.1.a )*)) siano stati corretti in collaborazione con il nuovo membro aggregato, mentre quelli dell' altro gruppo (( relativi alla prova di cui al punto III.1.c )*)) siano stati corretti da quest' ultimo . Infatti, la commissione può essersi voluta assicurare, in tal modo, della pertinenza dei criteri di correzione; d' altronde, non risulta che, all' interno di ciascun gruppo, le prove dei vari candidati abbiano ricevuto un trattamento disuguale .
47 . Il ricorrente, però, manifesta dubbi in merito all' imparzialità del terzo correttore, poiché questi era un insegnante legato alla Commissione da vincoli contrattuali per azioni di formazione, il cui coniuge si trovava in una identica situazione, e già si sapeva all' epoca che avrebbe in futuro lavorato alle dirette dipendenze del sig . A . Christoyannopoulos, membro della commissione giudicatrice, poi trasferito dalla divisione della formazione .
48 . Si sarebbe così trasgredito un impegno precedentemente assunto dall' amministrazione di non sottoporre le prove dei candidati a dipendenti della Commissione .
49 . Non ravviso, però, un siffatto impegno formale nei documenti cui rinvia il ricorrente, ove si menziona semplicemente il fatto che, onde fornire le massime garanzie, si era disposto che "le commissioni giudicatrici avrebbero preso in considerazione la nomina di membri aggregati esterni per effettuare una doppia correzione delle prove, facendo eventualmente appello a colleghi linguisti di altre istituzioni al fine di mantenere i necessari riferimenti allo stile comunitario" ( i corsivi sono miei ).
50 . Nel brano citato si riscontra, più esattamente, la traccia di un obbligo di mezzi - e non di risultato - che l' amministrazione ha imposto alle commissioni giudicatrici e che fa salva, secondo i suoi stessi termini, l' indispensabile capacità di adattamento delle commissioni stesse alle difficoltà che si dovessero presentare nell' esercizio dei loro compiti, per via delle caratteristiche del concorso .
51 . Già varie volte la Corte ha riconosciuto alla commissione giudicatrice la possibilità di farsi legittimamente assistere da membri aggregati con funzioni consultive ( 9 ), sempre che questa "conservi il controllo finale delle operazioni e si riservi il potere di valutazione finale ".
52 . Nel caso di specie, tale limitazione è rispettata : la commissione giudicatrice ha fatto conoscere a tutti i correttori i criteri di correzione, ha garantito l' anonimato mediante la doppia numerazione delle prove ed ha deciso, con votazione intervenuta in seno ad essa, di tener conto dei voti del terzo correttore .
53 . Per quanto attiene alle altre circostanze che il ricorrente fa valere circa la posizione del terzo membro aggregato, si tratta di mere supposizioni che non possono, a parer mio, fornire un fondamento legittimo per concludere nel senso della sua inidoneità a procedere in modo indipendente alla correzione degli elaborati sottoposti all' anonimato, sotto il controllo di una commissione giudicatrice collegiale .
54 . D' altronde, a quanto risulta dai verbali della commissione giudicatrice, la scelta del terzo correttore è stata decisa all' unanimità, su proposta del rappresentante del comitato del personale .
55 . Se, in astratto, è possibile che le decisioni della commissione giudicatrice non vadano ritenute le più idonee a far fronte alle difficoltà manifestatesi, non possono però considerarsi indizi sufficienti di una mancanza d' imparzialità o di obiettività, od ancora di una trasgressione del principio della parità dei candidati a danno del ricorrente .
56 . Questi fa osservare di essere stato l' unico candidato di Bruxelles che non è stato ritenuto idoneo in alcun concorso . Siffatta circostanza non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un trattamento disuguale rispetto agli altri candidati : i risultati delle prove sono stati diversi e si ignorava financo se il ricorrente fosse stato ritenuto idoneo o meno in seguito alle prime due correzioni .
57 . Per tutto quanto precede, sono del parere che questo mezzo vada disatteso .
B - Sul secondo mezzo
58 . Il ricorrente sostiene che è stato trasgredito l' art . 6 dell' allegato III dello statuto in quanto due membri della commissione giudicatrice, i sigg . A . Christoyannopoulos e D . Stefanidis, sarebbero venuti meno al segreto dei lavori nell' informare il rispettivo personale della decisione unanime di procedere ad una terza correzione .
59 . A mio parere, anche questo mezzo va considerato infondato .
60 . La Corte ha già dichiarato ( 10 ) che "il vincolo del segreto è inteso a garantire l' indipendenza delle commissioni di concorso e l' obiettività del loro operato, col porle al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi ".
61 . Non si vede in che modo la divulgazione dell' informazione relativa alla decisione di procedere ad una terza correzione abbia potuto mettere in causa tali valori .
62 . E' certo che, come la Corte ha altresì affermato, "il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti della commissione giudicatrice, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati" ( 11 ).
63 . Tale ultimo aspetto non è in causa . Ma è certo che, nel rivelare che la decisione di procedere ad una terza correzione era stata adottata all' unanimità, i due membri della commissione giudicatrice di cui trattasi hanno fornito un' indicazione circa il senso del voto di tutti gli altri, compreso il rappresentante del comitato del personale .
64 . Nella fattispecie non si vede in che modo ciò possa incidere sull' indipendenza della commissione giudicatrice e sulla validità delle sue deliberazioni .
65 . Si trattava, infatti, della comunicazione di un mero fatto oggettivo connesso al procedimento posto in essere dalla commissione giudicatrice, che riguardava in modo identico tutti i candidati e che non aveva nulla a che vedere con valutazioni di indole personale o di merito comparativo .
66 . Ora, come la Corte ha altresì dichiarato, "non si può (...) interpretare detto vincolo nel senso che esso giunge sino ad impedire la comunicazione di dati obiettivi (...)" 11 .
67 . Comunque, il fatto censurato con questo secondo mezzo non ha arrecato alcun pregiudizio agli interessi del ricorrente e non è tale da individualizzare la sua posizione rispetto a quella degli altri candidati .
68 . Ritengo, pertanto, che anche questo mezzo vada respinto .
C - Sul terzo mezzo
69 . Il ricorrente sostiene inoltre che sono stati infranti i principi del legittimo affidamento e dell' equità .
70 . L' inosservanza del principio del legittimo affidamento risulterebbe dalla designazione come membri delle commissioni giudicatrici di due superiori gerarchici dei candidati, uno in qualità di titolare ( A . Christoyannopoulos ), l' altro di supplente ( D . Stefanidis ), contrariamente al parere della commissione paritetica 26 aprile 1976, n . 2/76, ed all' impegno che l' amministrazione avrebbe assunto a questo proposito .
71 . Orbene, in primo luogo, il parere n . 2/76 si limita a raccomandare che l' autorità che ha il potere di nomina ( APN ) non faccia parte delle commissioni di concorso e che non vengano nominati a presiederle membri dei servizi ai quali i concorsi si riferiscono in via esclusiva .
72 . Contrariamente a quanto accaduto nei precedenti concorsi ( nei quali la presidenza delle commissioni giudicatrici era stata affidata a superiori gerarchici dei candidati ), per i concorsi di cui è causa tali raccomandazioni sono state rispettate .
73 . Occorre tener conto, del resto, delle peculiari difficoltà di composizione delle commissioni giudicatrici nel ruolo linguistico, ed in particolare nella sezione greca, che già avevano indotto alcuni membri della commissione paritetica a porre in rilievo gli ostacoli ad un' applicazione immediata dello stesso principio di non affidare la presidenza a membri del servizio o della direzione generale interessata .
74 . D' altra parte, negli atti di causa non si rinviene alcuna prova dell' esistenza dell' impegno richiamato dal ricorrente .
75 . Al contrario, in una nota 13 aprile 1983 indirizzata al presidente del comitato centrale del personale, il direttore del personale della Commissione poneva esplicitamente in dubbio "che si fosse convenuto di costituire le commissioni giudicatrici con modalità così radicali" ed indicava, per converso, che, a suo parere, "sarebbe logico che, su tre membri ( compreso il presidente ) uno potesse appartenere alle strutture interne delle unità di traduzione greca ".
76 . Nelle altre note del direttore generale del personale citate dal ricorrente appare soltanto l' impegno ad intavolare conversazioni circa le modalità di organizzazione dei concorsi .
77 . D' altronde, il ricorrente non indica alcun fatto sostanziale che giustifichi i sospetti che manifesta riguardo a due membri della commmissione giudicatrice o dimostri una particolare ostilità nei suoi confronti .
78 . Si può aggiungere, inoltre, che, come già stabilito dalla Corte ( 12 ), l' art . 3, 3° comma, dell' allegato III dello statuto richiede soltanto che i dipendenti comunitari che eventualmente facciano parte della commissione giudicatrice siano di grado almeno pari a quello del posto da attribuire, e non già che appartengano necessariamente ad altro servizio .
79 . Il ricorrente ravvisa altresì nella decisione di effettuare una terza correzione una trasgressione del principio del legittimo affidamento . Ma già mi sono pronunciato su tale mezzo di ricorso, nel senso della sua infondatezza .
80 . Per finire, il ricorrente fa valere un' asserita inosservanza del principio di equità, in quanto i candidati non avrebbero avuto la possibilità di replicare ad eventuali osservazioni dei loro superiori gerarchici in occasione della correzione degli elaborati .
81 . Anche in questo caso l' argomentazione poggia su una mera supposizione e trascura la circostanza che l' anonimato dei candidati è stato mantenuto nel corso della correzione delle prove, senza fornire prova del contrario .
82 . Concludo quindi che anche il terzo mezzo del ricorso risulti infondato .
III - Conclusioni
83 . Stando così le cose, non mi rimane che proporvi di respingere il presente ricorso, per infondatezza dei diversi mezzi dedotti .
84 . Aggiungerò che non mi pare che le discordanze constatate nell' indicazione dei motivi che hanno giustificato la terza correzione siano state tali da incidere sulla posizione processuale del ricorrente, o che il comportamento del ricorrente, la cui mala fede non è stata dimostrata, sia stato tale da giustificare l' applicazione dell' art . 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura .
85 . Concludo, quindi, proponendovi di porre a carico di ciascuna delle parti le spese rispettivamente incontrate a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Lingua processuale : il portoghese .
( 1 ) Sentenza 14 dicembre 1965, Racc . 1965, pag . 1279 .
( 2 ) Sentenza 6 febbraio 1986, Racc . 1986, pag . 459, in particolare pag . 473 .
( 3 ) Sentenza 9 ottobre 1974, cause riunite 112, 144 e 145/73, Campogrande / Commissione, Racc . 1974, pag . 957, in particolare pag . 982, punto 66 della motivazione .
( 4 ) Punto 67 della motivazione .
( 5 ) Cfr . sentenza Campogrande, precitata, pag . 981; sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti / Corte di giustizia, Racc . 1983, pag . 2421, in particolare pag . 2436, punto 27 della motivazione; sentenza 23 ottobre 1986, cause riunite 322 e 323/85, Hoyer / Corte dei conti, Racc . 1986, pag . 3215, in particolare pag . 3224, punti 15 e 16 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 9 ottobre 1974, precitata, punto 15 della motivazione .
( 7 ) Campogrande, precitata, Racc . 1974, pag . 977 .
( 8 ) Cfr . sentenza 27 ottobre 1976, causa 130/75, Prais / Consiglio, Racc . 1976, pag . 1589, in particolare pag . 1599 .
( 9 ) Cfr . sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck / Commissione, Racc . 1975, pag . 1123 e 1135; sentenza 26 ottobre 1978, causa 122/77, Agneessens / Commissione, Racc . 1978, pag . 2085, in particolare pag . 2097; sentenza 30 novembre 1978, cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno / Commissione, Racc . 1978, pag . 2403, in particolare pag . 2415 .
( 10 ) Sentenza 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu / Consiglio, Racc . 1980, pag . 553, in particolare pag . 562 e 563 .
( 11 ) Sentenza Bonu, precitata, pag . 563 .
( 12 ) Sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck / Commissione, pag . 1123 e 1135 .
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