Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . La lite che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, lite attualmente pendente dinanzi alla Cour de cassation francese, verte sulla classificazione doganale di "valige e valigette portadocumenti" importate da Taiwan nel maggio 1979 e "prodotte con fogli di plastica ( stirene, butadiene e acrilo-nitrile ) e rese rigide mediante formatura o pressaggio, senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un' anima ".
2 . Dalle discussioni cui il problema ha dato sinora luogo emerge che in proposito viene presa in considerazione la sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune (( (" oggetti da viaggio ( bauli, valige, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc .), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie ( per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc .) e simili contenitori, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, cartone o di tessuti : (...) B . di altre materie ") )). E' del pari possibile pensare alla sottovoce 39.07 E IV ( lavori di sostanze delle voci da 39.01 a 39.06, di sostanze diverse da quelle elencate nei punti A e B ).
3 . Sono per la scelta della prima delle due succitate sottovoci la convenuta nella causa principale, taluni giudici francesi inferiori nonché la segreteria del comitato per la nomenclatura del consiglio di collaborazione doganale in un parere preparatorio di una decisione di classificazione ( sulla quale tornerò ). D' altro canto, il governo spagnolo e la Commissione sono per la classificazione nella seconda sottovoce . Dirò subito che una terza voce ( di cui, come è noto, si parla nella domanda di pronuncia pregiudiziale ) pare in realtà vada esclusa .
B - Il mio parere
Sulla presente lite, i cui particolari sono esposti nella relazione d' udienza, secondo me va detto quanto segue .
4 . 1 . Va anzitutto precisato che non si tratta d' interpretare il regolamento n . 1/71, nominato nell' ordinanza di rinvio, bensì - tenuto conto della data dell' importazione - del regolamento n . 2800/78 ( 1 ) il quale contiene la tariffa doganale a quell' epoca in vigore .
5 . 2 . Come sapete, il governo spagnolo e la Commissione si riferiscono ad una decisione di classificazione adottata a grande maggioranza del già menzionato comitato per la nomenclatura, in data 29 aprile 1967, nel quale, per una merce analoga, si optava per la classificazione nella voce 39.07 per il motivo che, per quanto riguarda le materie plastiche, nella voce 42.02 si parla solo dei fogli ( il che escluderebbe gli oggetti realizzati mediante formatura, grazie ad un procedimento consistente nello scaldare i fogli e tenendoli in una forma sotto vuoto (" formage sous vide "). Essi rilevano inoltre che questa tesi è suffragata da una decisione del comitato per la nomenclatura della TDC adottata all' unanimità nel settembre del 1978 per una merce analoga, decisione confermata nel 1980 a proposito di una decisione della Tarifkommissie dei Paesi Bassi che va del pari in questo senso .
6 . In proposito va detto che merci di questo genere hanno particolare rilevanza nelle liti come quella in esame . Già più volte infatti la Corte, non solo a proposito delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale, ma anche per quanto riguarda le decisioni di classificazione del comitato per la nomenclatura della TDC, ha affermato trattarsi di validi strumenti per l' interpretazione della tariffa doganale comune ( 2 ) e ciò - come è detto a proposito delle note esplicative comunitarie nella sentenza 237/81 ( 3 ) - perché si tratta di fattori di certezza del diritto, che garantiscono l' applicazione uniforme della TDC .
7 . Anche se d' altra parte è chiaro che pareri del genere non sono vincolanti ( come è stato rilevato ad esempio nella sentenza 798/79 ( 4 )) tuttavia non valgono come fattori d' interpretazione solo qualora modifichino la portata della tariffa doganale comune e siano quindi con questa incompatibili ( sentenza 798/79; nella sentenza 35/75 ( 5 ), a proposito di un regolamento esplicativo della Commissione, è detto che la lettera della tariffa doganale comune non può essere modificata ).
8 . Nel caso in esame, la questione decisiva è quindi se dalla lettera e dalla struttura generale della tariffa doganale comune si possano desumere argomenti che consentano di ritenere che le succitate decisioni di classificazione sono errate . Dopo tutto quello che è stato dedotto in causa, mi pare difficile risolverla in senso affermativo .
9 . Infatti, non si può asserire che motivi desumibili dalla lettera e dalla struttura generale della tariffa doganale comune militino contro la classificazione delle valige di cui è causa nella voce doganale 39.07 . Infatti, oltre alle merci elencate nelle sottovoci da E I a E III, questa voce comprende i lavori in sostanze di cui alle sottovoci da 39.01 a 39.06 ed è particolarmente importante che le note esplicative di Bruxelles in proposito dicano ch' essa comprende una grande varietà di oggetti, in particolare quelli ottenuti mediante formatura, cioè mediante il procedimento produttivo usato per le merci di cui trattasi .
10 . D' altra parte, non si può sostenere che la lettera della voce 42.02 imponga di classificarvi merci come quelle di cui è causa . Non si deve infatti dimenticare che, per quanto riguarda il materiale che qui c' interessa, questa voce doganale molto particolareggiata ( di cui le note esplicative precisano ch' essa comprende esclusivamente gli oggetti espressamente nominati ed i contenitori analoghi ) parla solo di fogli . Questi come si desume dalla nota n . 3 del capitolo 39, vanno distinti dalle lastre . Se necessario, la lettera stessa fa poi pensare che i fogli siano lastre sottili e quindi flessibili . E' inoltre evidente che i prodotti ottenuti da questo materiale sono del pari flessibili ( o molli ) e che essi - se si rivelano rigidi - lo devono ad un' anima dura ( come è del pari detto nelle note esplicative di Bruxelles, che in proposito appaiono inoppugnabili ).
11 . Tuttavia, giacché è assodato che le merci di cui trattasi nella causa principale, anche se è certo che il materiale usato consisteva inizialmente in fogli, sono divenute rigide grazie al procedimento sopradescritto e non si può quindi più asserire che esse consistano ancora in fogli, non appare certo obbligatorio classificarli nella voce 42.02, a differenza di quanto raccomandato nelle succitate decisioni di classificazione .
12 . 3 . Gli argomenti svolti dalla Artimport avverso detta decisione di classificazione, che si rivela quindi perfettamente fondata, non sono affatto decisivi .
13 . a ) Ciò vale per l' assunto secondo cui la voce 42.02 nomina non solo oggetti di materiale molle (" simile al cuoio", come ha detto, con espressione poco felice, il governo spagnolo ), ma anche - come indica la menzione delle fibre vulcanizzate e del cartone - oggetti di materiale rigido ( fatto del resto rilevato anche nella sentenza della Cour d' appel di Rouen ). Anche se l' esattezza di quest' assunto è indiscutibile (( ( e perciò si può criticare la versione francese delle note esplicative di Bruxelles dove è detto : "Ces articles peuvent être souples, en raison de l' absence de support rigide (...) ou rigides, du fait de l' existence d' un support (...)")) ); è cionondimeno decisivo che a proposito delle materie plastiche si parli solo di fogli, cioè di oggetti i quali, come si è detto secondo il sistema della tariffa doganale comune, vanno considerati molli .
14 . b ) Lo stesso vale per l' argomento secondo cui nelle note esplicative del capitolo 39 si nominavano pure i prodotti muniti di parti rigide (( (" contenant (...) une armature ou un réseau de renforcement; intercalation de matière telles que feullies métalliques, carton, (...)") )). Infatti, anche se se ne può eventualmente desumere che le note relative alla voce 42.02 sono criticabili ( nella parte in cui parlano di anima rigida ), ciò non implica che valige di materia plastica, la cui rigidità è dovuta solo alla formatura, debbano essere classificate nella voce 42.02, in contrasto con la lettera di questa ( la quale parla di "fogli ").
15 . c ) Infine, lo stesso giudizio vale per il richiamo al punto A 4 delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (" Le merci che non siano classificabili in nessuna delle voci della tariffa debbono esser classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia "); per l' argomento secondo il quale la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri ( Nimexe ) non fornisce alcun appiglio per la classificazione delle valige nel capitolo 39 della tariffa doganale comune; come pure per l' assunto secondo il quale sarebbe compromessa la certezza del diritto, qualora merci come quelle di cui trattasi nella causa principale dovessero essere classificate nella voce 39.07 .
16 . Di fatto, non ci si può rifare alla succitata norma interpretativa giacché esiste una voce doganale che contempla precisamente le merci di cui è causa . Per quanto riguarda poi la nomenclatura Nimexe, va rilevato che si tratta di un documento della Commissione destinato alle statistiche del commercio estero il quale, come tale, non può naturalmente costituire un ausilio imperativo vincolante di fronte alla tariffa doganale comune adottata dal Consiglio . Sulla questione della certezza del diritto, va poi osservato che, tenuto conto delle sopramenzionate concordi decisioni di classificazione e dell' esistenza di una prassi conforme nella maggior parte degli Stati membri, essa milita piuttosto a favore della classificazione raccomandata dalla Commissione .
17 . Infine, il richiamo alle sentenze Carlsen ( 6 ) e Cleton ( 7 ) non esige un orientamento diverso . Queste due sentenze confermano il principio interpretativo secondo il quale i criteri per la classificazione doganale delle merci vanno ricercati nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali si desumono dalla lettera della voce della TDC e dalle note concernenti le sezioni o i capitoli .
18 . La classificazione qui effettuata si basa sulla valutazione di queste caratteristiche oggettive . La destinazione e le caratteristiche tipiche della merce costituiscono delle caratteristiche oggettive . Certo, è concepibile un conflitto nel caso in cui la destinazione della merce, da un lato, e le sue caratteristiche fisiche, dall' altro, consentano la classificazione in diverse voci doganali, tuttavia questa è una classificazione puramente teorica . Infatti, nel caso in esame, la distinzione può avere rilievo solo dopo che sia stata risolta la questione delle caratteristiche fisiche ( fogli di plastica ).
19 . Giacché - come già detto - va esclusa la classificazione come "fogli di materia plastica", la destinazione (" oggetti da viaggio ") non è determinante .
20 . 4 . E' quindi chiaro come dev' essere risolta la questione sollevata dalla Cour de cassation, ma per finire si deve trattare brevemente del suggerimento della Artimport che la Corte dichiari nella sentenza che il chiarimento produrrà effetti solo a partire dalla pronuncia della sentenza stessa .
21 . Non vedo alcun motivo per accogliere il suggerimento . A parte il fatto che l' applicazione analogica dell' art . 174, comma 2, ( di cui in realtà si tratta ), è stata sinora considerata, in sede pregiudiziale, solo in caso di sindacato di legittimità ( mentre ora si tratta invece d' interpretare il regolamento n . 2800/78 e quindi di determinarne la portata a partire dalla sua adozione ), nel presente caso non si può secondo me pensare di escludere l' effetto retroattivo al 1979, già per il motivo che il chiarimento, in realtà, non è di oggi, ma è già stato dato con una decisione di classificazione del 1967 e perché in questo senso è orientata anche la prassi della maggior parte degli Stati membri .
C - Conclusioni finali
5 . Riassumendo, propongo quindi di risolvere la questione sollevata dalla Cour de cassation come segue :
22 . Il regolamento n . 2800/78 va interpretato nel senso che le valige e valigette portadocumenti prodotte con materie plastiche in fogli ( stirene, butadiene e acrilo-nitrile ) e rese rigide mediante formatura o pressaggio, senza che la rigidità sia ottenuta per mezzo di un' anima, rientrano nella sottovoce 39.07 E IV della tariffa doganale comune .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1978, L 335, pag . 1 e seguenti .
( 2 ) Vedasi sentenza 15 febbraio 1977, cause riunite 69 e 76, Rolf H . Dittmeyer / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, Racc . 1977, pag . 238, punto 4 della motivazione; sentenza 26 settembre 1985, causa Thomasdoenger GmbH / Oberfinazdirektion di Francoforte sul Meno, Racc . 1985, pag . 3001 .
( 3 ) Sentenza 23 settembre 1982, causa 237/81, Almadent Dental-Handels - und Vertriebsgesellschaft mbH / Hauptzollamt di Magonza, Racc . 1982, pag . 2981, punto 9 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 11 luglio 1980, causa 798/79, Hauptzollamt Colonia-Rheinau / Chem-Tec, Racc . 1980, pag . 2639 .
( 5 ) Sentenza 11 novembre 1975, causa 3775 Bagusat KG / Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc . 1975, pag . 1339 .
( 6 ) Sentenza 8 dicembre 1977, causa 62/77, Carlsen Verlag / Oberfinanzdirektion di Colonia, Racc . 1977, pag . 2343, punto 3 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 4 ottobre 1979, causa 11/79, Cleton e altri BV / Ispettore dei dazi doganali e delle imposte di consumo, Racc . 1979, pag . 3069, punto 14 della motivazione .
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