Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Al centro della causa della quale mi occupo oggi sta il problema di quali fossero le disposizioni del trattato sulle quali il Consiglio delle Comunità europee poteva fondare i regolamenti sulle preferenze doganali generalizzate, per l' anno 1986, per taluni prodotti industriali o tessili, originari di paesi in via di sviluppo, e se nell' emanare detti regolamenti, il Consiglio stesso fosse tenuto ad indicare specificamente, nella motivazione, le disposizioni del trattato su cui si era fondato .
2 . Il 17 dicembre 1985 il Consiglio delle Comunità europee ( convenuto ) emanava su proposta della Commissione ( ricorrente ), sentiti il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale, i tre seguenti regolamenti :
- regolamento n . 3599/85, recante applicazione di preferenze doganali generalizzate, per l' anno 1986, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( 1 );
- regolamento n . 3600/85, recante applicazione di preferenze doganali generalizzate, per l' anno 1986, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( 2 );
- regolamento n . 3601/85, recante applicazione di preferenze doganali generalizzate, per l' anno 1986, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ( 3 ).
3 . In forza di detti regolamenti - i cui predecessori risalgono fino al 1971 - i dazi doganali per una serie di merci importate da paesi in via di sviluppo possono essere sospesi del tutto oppure entro i limiti di contingenti doganali o di massimali comunitari .
4 . Quando i contingenti sono esauriti, la tariffa doganale comune ritorna in vigore automaticamente . Non appena i singoli massimali sono raggiunti a livello comunitario, può essere ripristinata la riscossione dei dazi doganali all' importazione delle relative merci . Analoga decisione può essere adottata quando l' aumento delle importazioni in regime preferenziale non limitate da contingenti o massimali, provoca difficoltà economiche nella Comunità od in una parte del suo territorio . Tuttavia il ripristino dei dazi non può avvenire nel caso di merci originarie dei paesi in via di sviluppo meno progrediti .
5 . Le preferenze doganali sono invece ridotte del 50% per talune merci originarie dei paesi più competitivi e soggette al regime dei contingenti doganali .
6 . I contingenti doganali sono ripartiti fra gli Stati membri secondo criteri forfettari, generalmente consistenti nell' attribuzione di una quota iniziale unitamente al diritto di prelevare quote ulteriori da una riserva comunitaria .
7 . In genere i regolamenti contemplano regimi diversi a seconda del grado di sviluppo, delle capacità concorrenziali dei paesi favoriti e della "sensibilità" delle merci interessate .
8 . Il contenuto essenziale delle preferenze doganali generalizzate consiste dunque nella sospensione dei dazi della tariffa doganale comune, concessa senza un obbligo giuridico della Comunità e senza condizione di reciprocità, allo scopo di facilitare l' importazione di talune merci da taluni paesi in via di sviluppo .
9 . Nel contesto internazionale, dopo la mancata entrata in vigore della carta dell' Avana del 1948 che aveva già contemplato la possibilità di preferenze regionali, l' origine del sistema di preferenze generalizzate è da ricondurre ad un' iniziativa della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ( United Nations Conference on Trade and Development : UNCTAD ) del 1964 . Si voleva andare incontro alle esigenze di una nuova concezione delle relazioni commerciali internazionali fra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo, nel senso di accordare più ampio spazio agli obiettivi di una politica dello sviluppo, nel campo delle relazioni commerciali .
10 . Già in una dichiarazione del 7 dicembre 1961, le parti contraenti del GATT avevano posto l' accento sull' intimo nesso esistente fra il sostegno allo sviluppo ed il commercio ( 4 ). Più tardi la concessione di preferenze doganali trovava anche un riconoscimento giuridico; dapprima, nel 1971, ci si limitò ad introdurre un' esenzione temporanea, per via del contrasto esistente fra le preferenze generalizzate ed i principi fondamentali del GATT, in particolare la clausola della nazione più favorita . Nel 1979 il GATT approvò una risoluzione che affermava la permanente compatibilità delle preferenze generalizzate ai paesi in via di sviluppo, con l' accordo generale .
11 . Nell' emanare il regolamento n . 3601/85, recante applicazione di preferenze doganali generalizzate a taluni prodotti agricoli ( che non è oggetto della presente causa ), il Consiglio si è fondato sul "trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l' art . 43", mentre nella motivazione dei regolamenti n . 3599/85 e 3600/85 si trova solo la formula "visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ".
12 . Già nel 1971, in occasione della prima attuazione di preferenze doganali generalizzate, la Commissione aveva proposto di fondare giuridicamente i relativi regolamenti ( 5 ) sull' art . 113 del trattato CEE . Il Consiglio, tuttavia, non accoglieva la proposta e si accontentava di indicare "il trattato" come base giuridica .
13 . Inoltre, essendosi discostato dalle proposte della Commissione anche nel tenore delle disposizioni, il Consiglio ha seguito la procedura di approvazione di cui all' art . 149 del trattato CEE, deliberando quindi all' unanimità anche per questo motivo .
14 . In una dichiarazione messa a verbale la Commissione esponeva il suo dissenso sul merito del regime di preferenze, in particolare riguardo ad una più marcata diversificazione della disciplina e della gestione dei contingenti e dei massimali .
15 . La ricorrente ritiene irregolare dal punto di vista formale la procedura seguita dal convenuto . Essa vi individua sia una trasgressione dell' obbligo di motivazione di cui all' art . 190 del trattato CEE, sia un' infrazione dell' art . 113 del trattato CEE, l' unica base giuridica che si poteva prendere in considerazione .
16 . Rinunciando al suo diritto di replica alle osservazioni del convenuto, nel maggio 1986 la convenuta chiedeva che la causa venisse decisa con priorità, in forza dell' art . 55 del regolamento di procedura .
17 . La ricorrente chiede che la Corte voglia :
1 ) in via principale :
- annullare i regolamenti del Consiglio 17 dicembre 1985 nn . 3599 e 3600;
- statuire che detti regolamenti continueranno ad aver effetto fino all' entrata in vigore dei regolamenti adottati a seguito della sentenza;
in subordine :
- annullare la deliberazione 17 dicembre 1985, con la quale il Consiglio, respingendo la proposta della Commissione di basare detti regolamenti sull' art . 113 del trattato CEE, ha sostituito il riferimento a tale articolo con la formula "visto il trattato ".
2 ) - condannare il convenuto alle spese .
18 . Il convenuto chiede che la Corte voglia :
1 ) respingere il ricorso sia nelle domande in via principale sia nelle domande in subordine;
2 ) condannare la ricorrente alle spese .
19 . Il convenuto, pur senza contestare formalmente la ricevibilità del ricorso, esprime innanzitutto dei dubbi sull' effettiva esistenza di una controversia . La ricorrente mirerebbe piuttosto ad ottenere un parere della Corte sull' interpretazione dell' art . 113 del trattato CEE .
20 . Inoltre il convenuto contesta l' esistenza di un interesse ad agire della ricorrente, poiché in caso di annullamento per inosservanza di forme sostanziali, i regolamenti verrebbero nuovamente emanati con l' identico contenuto .
21 . Pur deplorando che la base giuridica dei regolamenti impugnati non abbia potuto essere indicata in modo più preciso, il convenuto non ravvisa in questa circostanza un' inosservanza di forme sostanziali . Poiché detti regolamenti perseguivano obiettivi di politica dello sviluppo, non era stato possibile accettare l' art . 113 del trattato CEE come unica base giuridica, ma ci si era dovuti richiamare, a motivo di ciò, anche all' art . 235 del trattato CEE .
22 . Rispondendo ad un quesito della Corte il convenuto chiariva che in effetti nell' adottare i regolamenti controversi e la formula "visto il trattato", aveva inteso riferirsi agli artt . 113 e 235 del trattato CEE .
23 . Nell' esporre la mia valutazione approfondirò, ove ciò si renda necessario, gli argomenti delle parti . Per il resto rimando alla relazione d' udienza .
B - Valutazione
I - Sulla ricevibilità
24 . a ) Il convenuto ha esposto una serie di considerazioni contro la ricevibilità del ricorso . Non sussisterebbe alcuna reale controversia, poiché la ricorrente non attaccherebbe il merito dei regolamenti di cui è causa, ma soltanto la procedura seguita per la loro emanazione nonché la citata base giuridica . La ricorrente mirerebbe piuttosto ad avere un parere sull' interpretazione dell' art . 113 del trattato CEE, mentre ciò non sarebbe ammissibile seguendo la via del ricorso . Inoltre, la ricorrente non avrebbe interesse ad agire, poiché anche nel caso di un eventuale annullamento dei due regolamenti, il convenuto potrebbe reiterarli seguendo la regolare procedura, con l' identico contenuto .
25 . La ricorrente ribatte che nell' emanare i regolamenti controversi, il convenuto si era discostato dalle sue proposte anche dal punto di vista del contenuto . D' altro canto le istituzioni comunitarie, al pari degli Stati membri, non sarebbero tenute a provare l' esistenza di uno specifico interesse ad agire in giudizio o di una legittimazione ad agire, allorché ricorrono per annullamento .
26 . b ) In realtà l' art . 173, 1° comma, del trattato CEE, che attribuisce alla Corte il potere di controllo sulla legittimità degli atti del Consiglio e della Commissione, non offre alcun appiglio a favore della tesi che gli Stati membri, il Consiglio o la Commissione, nel proporre un ricorso debbano comprovare uno specifico interesse ad agire . Dalla lettera dell' art . 173 del trattato CEE, che al 2° comma contempla per le persone fisiche e giuridiche la condizione di un interesse ad agire, si evince dunque che questa stessa non è richiesta ai ricorrenti privilegiati menzionati al 1° comma .
27 . Nella giurisprudenza della Corte sull' analoga disposizione dell' art . 33 del trattato CECA, questa tesi ha trovato conferma nella sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81 ( 6 ). In quell' occasione la Corte ha testualmente affermato :
28 . "A differenza delle disposizioni che attribuiscono alle imprese ed alle associazioni il diritto d' impugnazione, come l' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, l' esercizio dell' azione da parte di uno Stato membro o dell' Alta Autorità non è soggetto ad alcuna ulteriore condizione relativa all' interesse o alla qualità per agire ."
29 . Non esito ad estendere al trattato CEE la validità di questa massima . Ciò è palesemente possibile non solo perché la causa 230/81 verteva sui rapporti giuridici esistenti fra uno Stato membro ed il Parlamento europeo in forza dei tre trattati istitutivi delle Comunità europee, ma anche per le considerazioni che seguono .
30 . L' art . 155 del trattato CEE assegna alla Commissione anche il compito di vigilare sull' applicazione delle disposizioni del trattato e di quelle adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso . Per assolvere questa funzione la Commissione deve per l' appunto poter disporre, per lo meno, di tutti gli strumenti predisposti dal trattato per assicurare il rispetto del diritto ed in particolare il diritto d' impugnazione ex art . 173 del trattato CEE . Proprio in considerazione della funzione assegnatale dall' art . 155 del trattato CEE, non è ammissibile interpretare restrittivamente il potere di ricorso della Commissione e, superando la lettera dell' art . 173, esigere quindi da essa la prova di uno specifico interesse ad agire o la sua legittimazione ad agire .
31 . Un' interpretazione restrittiva dell' art . 173 del trattato CEE sarebbe inoltre ben difficilmente conciliabile con la giurisprudenza della Corte, che considera la Comunità economica europea una Comunità di diritto nel cui seno né gli Stati membri né le istituzioni sono sottratti al controllo sulla conformità dei loro atti al trattato ( 7 ). Se da ciò, anche sulla base della considerazione che il sistema del trattato consente di proporre un ricorso diretto contro tutti gli atti delle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici, si trae addirittura la conclusione che è possibile ricorrere anche contro istituzioni che l' art . 173 del trattato CEE non menziona affatto ( 8 ), ebbene, si deve anche ammettere la ricevibilità di un ricorso della Commissione unicamente volto a sindacare la regolarità formale di una decisione del Consiglio .
32 . E' bene inoltre rilevare che anche se si volesse insistere nel pretendere come condizione dell' azione un interesse giuridico della ricorrente, la titolarità di esso non potrebbe esserle seriamente negata . Le diverse regole procedurali contemplate dall' art . 113 del trattato CEE ( approvazione a maggioranza qualificata della deliberazione del Consiglio ) e dall' art . 235 del trattato CEE ( approvazione all' unanimità ), hanno la conseguenza di attribuire alla Commissione una diversa influenza nel procedimento legislativo a seconda che venga applicata l' una o l' altra norma . Secondo il procedimento di cui all' art . 235 del trattato CEE, la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta che per poter diventare un atto normativo deve ricevere l' approvazione di tutti gli Stati membri ( allora dieci, oggi dodici ). Secondo il procedimento di cui all' art . 113 del trattato CEE basta che la proposta presentata dalla Commissione trovi l' assenso della maggioranza qualificata del Consiglio, quindi non necessariamente di tutti gli Stati membri . In virtù del procedimento di cui all' art . 113 del trattato CEE, il margine di libertà d' azione di cui gode la ricorrente per affermare le sue idee, che a loro volta esprimono la concezione dell' interesse della Comunità che le è propria, è tanto più ampio quanto maggiore è la sua influenza sul procedimento legislativo, specialmente se si considera che la ricorrente può modificare in ogni momento le sue proposte legislative, adattandole così all' andamento dei dibattiti consiliari; essa può dunque presentarle in una versione accoglibile da una maggioranza qualificata dei membri del Consiglio .
33 . Poiché dunque la questione di sapere se la corretta base giuridica dei regolamenti controversi sia l' art . 113 ovvero l' art . 235 del trattato CEE, incide anche sull' esercizio dei poteri della Commissione, non si può contestare l' esistenza di un interesse ad agire .
34 . Per lo stesso motivo non si può accogliere la tesi del convenuto secondo la quale in realtà non vi sarebbe un' autentica controversia . Anche se la ricorrente non ha attaccato nel merito i regolamenti controversi, il presente procedimento verte tuttavia sul problema di quale influenza e quali competenze avessero le diverse istituzioni comunitarie nell' adottare regolamenti sui quali vi erano divergenze di merito . Ciò rende il presente caso fondamentalmente diverso dalla situazione alla base delle due sentenze della Corte 11 marzo 1980 e 16 dicembre 1981, cause 104/79 e 244/80 ( 9 ). Qui vi è una controversia reale, non una "costruzione" di "carattere artificioso ". E nemmeno si tratta di emettere un parere su questioni generali o ipotetiche, bensì di definire concretamente le competenze di due istituzioni comunitarie all' interno del procedimento legislativo .
35 . Basta un breve cenno agli ordinamenti di quegli Stati membri in cui esiste una giurisdizione costituzionale, per confermare che i conflitti di competenza interistituzionali configurano delle controversie giuridiche . Gli ordinamenti tedesco, spagnolo, francese ed italiano, ad esempio, conoscono, pur se in diverse forme, procedimenti di giurisdizione costituzionale sull' ambito dei poteri e degli obblighi di organi dello Stato . I conflitti di competenze non sono quindi solo conflitti di natura politica, ma devono essere considerati anche delle controversie giuridiche .
36 . Da ultimo, resta ancora da esaminare un aspetto emerso durante la trattazione orale . E' stata sollevata la questione degli effetti di un' eventuale sentenza di annullamento della Corte . Si è sostenuto che per il passato non si produrrebbe alcun effetto, dato che la stessa Commissione aveva chiesto ai sensi dell' art . 174, 2° comma, del trattato CEE, la conservazione degli effetti dei regolamenti annullati, finché non venissero adottati nuovi regolamenti a seguito della sentenza; neanche per l' avvenire potrebbero prodursi degli effetti, poiché, essendo i regolamenti in questione destinati a restare in vigore solo fino al 31 dicembre 1986, il loro periodo di vigenza era ormai scaduto .
37 . Non si può concludere per l' irricevibilità del ricorso solo perché la ricorrente chiede che siano preservati gli effetti materiali dei regolamenti controversi; infatti la ricorrente non ha certo il potere di decidere sull' applicazione dell' art . 174, 2° comma, del trattato CEE, da parte della Corte . Perciò, la questione di come deciderà la Corte resta ancora del tutto impregiudicata, al pari del problema se la sentenza che sarà emessa avrà effetti retroattivi .
38 . Sulla rilevanza per l' avvenire di un' eventuale sentenza d' annullamento, vi sono due ordini di osservazioni da fare : da un lato si tratta certo di annullare regolamenti già non più vigenti, dall' altro però si pone anche la questione della ripartizione delle competenze comunitarie . Poiché il trattato CEE non predispone un particolare procedimento per dirimere conflitti di competenza fra le istituzioni comunitarie, questo tipo di controversia va risolta con gli strumenti del ricorso d' annullamento e del ricorso per carenza . Lo stesso vale anche quando il conflitto di competenza insorge in ordine ad atti la cui validità è limitata nel tempo; infatti la possibilità di dirimere tali conflitti non può dipendere dalla durata del procedimento innanzi alla Corte .
39 . Per di più nel maggio 1986 la Commissione ha rinunziato a presentare la replica ed ha chiesto che la causa venisse decisa con priorità a norma dell' art . 55 del regolamento di procedura . Il fatto che il presidente abbia respinto l' istanza non può rivolgersi contro la ricorrente .
40 . E' perciò ricevibile anche una domanda di annullamento a posteriori di un regolamento non più vigente . Nella sostanza, l' annullamento di un regolamento non più vigente si distingue appena dall' annullamento di una decisione individuale già eseguita . Nella sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85 ( 10 ), la Corte ha ritenuto ricevibile un ricorso d' annullamento di una decisione già eseguita ed ha dichiarato che l' annullamento di una tale decisione può produrre di per sé degli effetti giuridici, in particolare evitando il ripetersi di simili comportamenti da parte del convenuto .
41 . Nella presente causa la ricorrente mira per l' appunto all' effetto di prevenzione, cioè alle conseguenze di un' eventuale sentenza della Corte sui procedimenti legislativi che ricorrono ogni anno .
42 . Il ricorso è perciò ricevibile .
II - Sulla fondatezza
43 . A fondamento del ricorso la ricorrente invoca due mezzi non nettamente separabili dal punto di vista del loro contenuto : l' inosservanza di forme sostanziali, cioè dell' obbligo di motivazione di cui all' art . 190 del trattato CEE, e la trasgressione dello stesso trattato CEE, in quanto il convenuto non si sarebbe richiamato solo all' art . 113 del trattato CEE, ma, quanto meno, anche all' art . 235 del trattato CEE .
44 . In altri termini, la ricorrente rimprovera al convenuto sia il non aver in ogni caso indicato e posto a fondamento dei regolamenti controversi la corretta base giuridica, sia l' aver adottato le sue decisioni all' unanimità, vale a dire secondo la procedura dell' art . 235 del trattato CEE, più gravosa e non pertinente alla materia .
45 . Per prima cosa esaminerò qui di seguito le norme del trattato CEE cui i regolamenti controversi potevano far riferimento, e solo dopo affronterò la questione se l' omissione da parte del convenuto della indicazione di una precisa base giuridica nelle motivazioni dei due regolamenti, possa altresì costituire un' infrazione .
III - Sulla base giuridica
46 . Esaminando su quale base giuridica ci si sarebbe potuti fondare nell' adottare i regolamenti controversi, occorre ancora una volta menzionare per sommi capi l' oggetto essenziale della loro disciplina : riduzioni tariffarie, sospensioni tariffarie, concessione di contingenti e di massimali tariffari, ripristino di dazi doganali nel caso di esaurimento dei massimali o di difficoltà economiche nella Comunità, ripartizione e gestione dei contingenti e dei massimali tariffari comunitari . In tutti questi casi si agisce in modo differenziato a seconda sia del grado di sviluppo dei paesi esportatori favoriti, sia delle varie merci; si ha altresì riguardo all' andamento delle importazioni dei paesi in via di sviluppo ed alle capacità di assorbimento del mercato comune .
47 . Possono essere assunte come base giuridica le seguenti disposizioni del trattato CEE : l' art . 28, l' art . 113 e l' art . 235 . Al riguardo si deve tener presente che l' art . 235 del trattato CEE può essere chiamato in causa solo quando non sia possibile ricorrere ad alcun' altra norma del trattato .
Sull' art . 28 del trattato CEE
48 . A norma dell' art . 28 del trattato CEE il Consiglio decide su qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune, deliberando all' unanimità .
49 . Dall' analisi testuale dell' art . 28 del trattato CEE si evince la sua sicura applicazione alla riduzione o sospensione di dazi doganali nonché alla concessione di contingenti o massimali . La questione se detta norma possa servire da base giuridica dei regolamenti impugnati può anche essere accantonata . Non è infatti necessaria una trattazione esaustiva dell' art . 28 del trattato CEE, poiché le parti convengono che nell' adottare i regolamenti controversi non vi si fece riferimento .
50 . Oltre a ciò la ricorrente, nel tracciare i confini fra il campo d' applicazione dell' art . 28 del trattato CEE e quello dell' art . 113 del trattato CEE ( anch' esso sulla modifica di dazi doganali, ma con altra e meno gravosa procedura ) ha sostenuto, senza essere contraddetta dal convenuto, che solo un' interpretazione restrittiva dell' art . 28 sarebbe conforme alla pratica del commercio internazionale . L' art . 28 del trattato CEE si applicherebbe solo nel caso di modifiche tariffarie dovute a motivi puramente interni alla Comunità e del tutto indipendenti dalla politica commerciale, come quando, ad esempio, non si riesca a coprire il fabbisogno di determinate merci con l' offerta disponibile nella Comunità .
Sull' art . 113 del trattato CEE
51 . L' art . 113, 1° comma, del trattato CEE, recita :
"Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l' uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni ".
52 . Ai sensi del 4° comma, il Consiglio, nell' esercizio delle competenze che gli sono attribuite dall' art . 113 del trattato CEE, delibera a maggioranza qualificata .
53 . a ) E' pacifico che la concessione di preferenze tariffarie rientra nella nozione di "modificazioni tariffarie ". Ciò che è controverso fra le parti è solo se esulino dal campo della politica commerciale comune le modificazioni tariffarie con le quali si vogliano perseguire scopi ulteriori, ad esempio di politica dello sviluppo .
54 . E' questa la tesi del Consiglio che sostiene ricadano sotto l' imperio dell' art . 113 del trattato CEE solo gli atti comunitari autonomi o pattizi aventi lo scopo di modificare il volume o le correnti degli scambi . L' applicazione dell' art . 113 del trattato CEE sarebbe invece esclusa in tutti gli altri casi in cui o non si persegua detto scopo o lo si persegua accanto ad uno o più scopi ulteriori .
55 . Opposta è la tesi della ricorrente, secondo la quale rientra nel campo della politica commerciale comune ogni provvedimento oggettivamente idoneo alla disciplina del commercio internazionale, indipendentemente dagli obiettivi ulteriori eventualmente con esso perseguiti .
56 . b ) Nell' esaminare specificamente la questione se i regolamenti controversi possano fondarsi sull' art . 113 del trattato CEE, non mi soffermerò troppo a lungo sulla discussione delle teorie cui si sono richiamate le parti .
57 . In base all' impostazione soggettivistica patrocinata dal convenuto, rientra nella politica commerciale ogni provvedimento avente ad oggetto l' incidenza sul volume o sulla corrente degli scambi e che, nel contempo, miri a modificare questi due elementi, ciò tuttavia non solo a titolo di scopo supplementare rispetto ad uno o più altri, ma di scopo esclusivo ( tesi finalistico-soggettiva ).
58 . Per contro la ricorrente sostiene che affinché un provvedimento sia di politica commerciale è sempre sufficiente una sua oggettiva incidenza sugli scambi commerciali ( tesi strumentale-oggettiva ).
59 . Le parti del presente procedimento hanno già abbondantemente esposto le due teorie nelle osservazioni presentate in occasione del parere 1/78 della Corte ( 11 ). Non intendo addentrarmi in una discussione dottrinale che non ha trovato posto in questa causa . Come le parti hanno riconosciuto durante la trattazione orale, esse si servono dell' una o dell' altra teoria a seconda dell' interesse di cui sono portatrici in una situazione data . Così la ricorrente si richiama ad una teoria strumentale-oggettiva per sostenere la sua tesi interpretativa dell' art . 113 del trattato CEE, ma si vede costretta ad ispirarsi ad una teoria finalistico-soggettiva per tracciare i confini fra l' art . 113 e l' art . 28 del trattato CEE . Viceversa il convenuto si serve di una teoria finalistico-soggettiva a sostegno della sua tesi interpretativa dell' art . 113 del trattato CEE, mentre si è trovato costretto a ricorrere alla teoria strumentale-oggettiva per adottare sanzioni commerciali ( 12 ).
60 . Si deve innanzitutto ammettere che lo stesso trattato CEE non definisce il concetto di politica commerciale . D' altro canto la giurisprudenza ed i pareri della Corte hanno sempre di più precisato detto concetto . Già nelle sentenze 12 luglio 1973, causa 8/73 ( 13 ) e 15 dicembre 1976, causa 41/76 ( 14 ), la Corte ha riconosciuto che è stato attribuito alla Comunità il potere di disciplinare in maniera coerente, con atti adottati autonomamente o di conserva, i rapporti commerciali con l' estero . Nel parere 1/75 dell' 11 novembre 1975 ( 15 ) la Corte ha dichiarato inoltre che la nozione di politica commerciale ha contenuto invariato, vuoi nell' ambito della sfera d' azione internazionale di uno Stato, vuoi nella sfera d' azione comunitaria .
61 . Tuttavia con ciò non viene fissata in modo statico una nozione di politica commerciale quale forse poteva configurarsi al momento della creazione della Comunità economica europea . E' quanto ha riconosciuto la Corte affermando, nel parere 1/78 del 4 ottobre 1979, che dell' art . 113 del trattato CEE non si può dare un' interpretazione il cui effetto sia quello di limitare la politica commerciale comune all' impiego di strumenti destinati ad incidere unicamente sugli aspetti tradizionali del commercio estero . Una politica commerciale così intesa sarebbe destinata a divenire gradualmente inoperante ( 16 ).
62 . Tenuto conto di questo riconoscimento consolidato, è difficile ammettere che il ricorso ad elementi soggettivi sia l' unico criterio determinante, come propone il convenuto allorché pretende che solo un obiettivo esclusivamente di politica commerciale possa fungere da metro di valutazione ai fini dell' applicazione dell' art . 113 del trattato CEE . Tanto i provvedimenti di politica commerciale presi autonomamente quanto gli accordi commerciali sono certamente anche al servizio di altre politiche . Provvedimenti di politica commerciale come accordi o anche "embargos" commerciali, sono spesso determinati anche da esigenze di politica estera in generale, ivi comprese esigenze di politica di sicurezza . Non si comprende perché si dovrebbe fare eccezione proprio per provvedimenti di politica commerciale che si pongono al tempo stesso obiettivi di politica dello sviluppo .
63 . A questo proposito occorre rilevare che già nel citato parere 1/78 del 4 ottobre 1979, la Corte ha affermato che in seguito all' impulso dato dalla conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ( UNCTAD ), la politica commerciale comune non potrebbe più essere condotta efficacemente se la Comunità non potesse disporre pure dei mezzi d' azione più elaborati, usati per lo sviluppo del commercio internazionale . La Corte ha così confermato che la nozione di politica commerciale è suscettibile di sviluppo e può essere interpretata ispirandosi alla pratica internazionale . In tal modo i principi di un "nuovo ordine economico internazionale" propagandati da numerosi paesi in via di sviluppo, possono penetrare nella politica commerciale delle Comunità .
64 . Si inserisce di certo entro questi principi ed obiettivi anche lo statuto dell' UNCTAD fissato nella risoluzione 1995 ( XIX ), 30 dicembre 1964, dell' assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo la quale compito dell' UNCTAD è "promuovere il commercio internazionale, con speciale riguardo al suo sviluppo economico accelerato, e promuovere principalmente il commercio fra paesi con diversi livelli di sviluppo, fra i paesi in via di sviluppo e fra paesi a diversa organizzazione sociale ed economica ". Da questo testo si deduce che il commercio con i paesi in via di sviluppo è considerato parte del "commercio internazionale ". Concetti analoghi, come "commercio mondiale" e "scambi internazionali" li ritroviamo anche in una norma del trattato CEE sulla politica commerciale, cioè l' art . 110, 1° comma .
65 . Da quanto precede consegue che la disciplina del commercio con i paesi in via di sviluppo può ricadere sotto l' imperio dell' art . 113 del trattato CEE anche qualora venga giustificata da ulteriori considerazioni di politica dello sviluppo .
66 . Un eventuale obiettivo di politica dello sviluppo perseguito nell' adottare i regolamenti controversi, non può dunque essere considerato un impedimento alla scelta dell' art . 113 del trattato CEE come base giuridica .
67 . Si aggiunga a ciò un ulteriore punto di vista . Dall' analisi dei regolamenti controversi emerge che alla base della loro adozione, nella forma specifica da essa assunta, non vi sono in alcun modo esclusive considerazioni di politica dello sviluppo . La stessa motivazione attesta che per talune merci si è avuto riguardo alla capacità di assorbimento del mercato comune . La ricorrente ha sostenuto inoltre, senza essere contraddetta dal convenuto, che sulla determinazione dell' entità delle preferenze tariffarie aveva grandemente influito anche il carattere di "sensibilità" che certe merci presentano per il mercato comune .
68 . Da ultimo si deve ancora far riferimento ad una constatazione di carattere assolutamente generale : se con l' introduzione di preferenze tariffarie generalizzate per talune merci provenienti da taluni paesi in via di sviluppo, venne temporaneamente accordato a questi Stati un eventuale vantaggio unilaterale, questo stesso vantaggio è stato altresì funzionale agli interessi commerciali della Comunità . Infatti, grazie ai vantaggi commerciali che possono trarre dal regime di preferenze, i paesi interessati vengono messi da parte loro in condizione di procurarsi le divise estere necessarie a rientrare sul mercato mondiale in qualità di acquirenti . Poiché con tutta verosimiglianza la domanda dei paesi favoriti si rivolgerà anche verso merci e servizi provenienti dalla Comunità, che vanta una presenza preponderante sul mercato mondiale ( 17 ), ne consegue che il regime di preferenze è anche direttamente funzionale alle esportazioni comunitarie e alle relazioni commerciali tradizionali della Comunità .
69 . Tutto considerato si deve quindi constatare che il nesso fra il regime di preferenze e la stessa politica commerciale tradizionale è talmente stretto, che non sembra appropriato escludere il regime di preferenze dal campo di applicazione dell' art . 113 del trattato CEE, andando contro la lettera della norma .
70 . Chiudendo il discorso sull' art . 113 del trattato CEE, voglio anche accennare al fatto che in realtà il "nuovo ordine economico internazionale" auspicato nella conferenza mondiale dell' ONU e nel frattempo accettato anche dal GATT malgrado l' abbandono della clausola della nazione più favorita, non è affatto così nuovo .
71 . Già nel preambolo del trattato CEE si parla della solidarietà che lega l' Europa ai paesi d' oltremare e del desiderio di assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite . Queste idee si sono concretizzate nella quarta parte del trattato CEE, sull' associazione dei paesi e territori d' oltremare .
72 . Non nego che la quarta parte del trattato CEE non è pertinente alla causa che stiamo discutendo e che essa, anche con il raggiungimento dell' indipendenza da parte della maggioranza di questi paesi, ha ormai perso d' importanza . Se tuttavia la menziono, è perché già vi si ritrova il riconoscimento della stretta connessione esistente fra la promozione dello sviluppo economico e sociale di questi paesi e la creazione di stretti rapporti commerciali fra essi e l' intera Comunità . In particolare, l' art . 133 del trattato CEE tratta anche di una riduzione dei dazi doganali non necessariamente a condizione di reciprocità, dunque di preferenze tariffarie .
73 . E' quindi lo stesso trattato che considera e altresì consacra il nesso fra il commercio e lo sviluppo e ciò rafforza la conclusione che i provvedimenti di politica commerciale la cui attuazione è contemplata nell' art . 113 del trattato CEE, ricadono sotto il di lui imperio anche quando perseguono nel contempo obiettivi di politica dello sviluppo . L' interpretazione dell' art . 113 del trattato CEE, che qui si accoglie, corrisponde dunque ampiamente alla teoria strumentale-oggettiva sostenuta dalla ricorrente; detta teoria potrebbe trovare il suo limite nella tesi finalistico-soggettiva solo nel caso di manifesto abuso di potere, nel senso di "détournement de pouvoir ". Tuttavia il presente procedimento non offre alcun elemento che configuri un' ipotesi del genere .
Sull' art . 235 del trattato CEE
74 . L' art . 235 del trattato CEE recita :
"Quando un' azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d' azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all' unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l' Assemblea, prende le disposizioni del caso ."
75 . Già dal dettato dell' art . 235 del trattato CEE si evince l' impossibilità di fondare su detta norma il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, poiché l' art . 235 pone come condizione della sua applicazione che il trattato non contempli i poteri d' azione richiesti . Ma poiché l' art . 113 del trattato CEE può costituire il fondamento giuridico delle preferenze tariffarie, risulta esclusa l' applicazione dell' art . 235 del trattato CEE .
76 . A questo punto resta solo da esaminare in subordine, qualora la Corte non dovesse condividere la mia tesi sull' art . 113 del trattato CEE, se sarebbe stato possibile richiamarsi all' art . 235 del trattato CEE come base giuridica delle preferenze tariffarie generalizzate .
77 . L' applicazione dell' art . 235 postulerebbe il riconoscimento del sostegno ai paesi in via di sviluppo come uno degli scopi del trattato . Ci si può a tal fine richiamare al 7° capoverso del preambolo e all' art . 3, lett . k ) e, al di là della loro lettera, interpretare queste disposizioni nel senso che non si riferiscono solo ai paesi e territori d' oltremare già sotto la dipendenza di taluni Stati membri, ma per l' appunto a tutti i paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli che mai sono stati in rapporto di dipendenza nei confronti di uno Stato membro . Ciò costituirebbe un esempio di interpretazione estensiva del trattato .
78 . D' altro canto, il trattato non dovrebbe contemplare i poteri d' azione necessari per il raggiungimento dell' obiettivo . Per dimostrare ciò occorrerebbe interpretare l' art . 113 nel senso che detta norma non abbraccia il commercio internazionale nel suo complesso e che, in ogni caso, non ricomprende il commercio con paesi in via di sviluppo, che, nel settore in questione, viene regolato sulla base delle preferenze tariffarie . Ciò costituirebbe un esempio di interpretazione restrittiva del trattato . Dubito fortemente che un simile metodo interpretativo ( interpretazione estensiva degli obiettivi e, quindi, delle competenze comunitarie, e interpretazione restrittiva degli strumenti d' azione con conseguente maggiore difficoltà del loro operare ), si possa conciliare con il sistema dei trattati comunitari, che mirano al raggiungimento di obiettivi ben definiti servendosi di strumenti efficaci . In ogni caso si raggiungerebbe con modalità insolitamente complesse un obiettivo molto più facilmente conseguibile con un' interpretazione oggettiva dell' art . 113, in armonia con la linea finora seguita dalla Corte .
79 . Mi sembra, in conclusione, che in ogni caso l' art . 235 del trattato CEE non offriva una base giuridica sicura per l' adozione dei regolamenti controversi . Richiamandosi all' art . 235 del trattato CEE l' unico risultato che si ottiene è la necessità di una deliberazione unanime del Consiglio, cioè una procedura più gravosa, ma non certo una maggiore certezza del diritto .
80 . Su questo punto il presente procedimento si differenzia dalla causa 8/73 in occasione della quale la Corte, nella sentenza 12 luglio 1973, aveva affermato che il ricorso alla procedura di cui all' art . 235 del trattato CEE era giustificato nell' interesse della certezza del diritto ( 18 ). In detta causa era stata fra l' altro sollevata la questione se il regolamento 27 giugno 1968, n . 803, relativo al valore in dogana delle merci ( 19 ) potesse legittimamente fondarsi sull' art . 235 del trattato CEE . La Corte ha affermato che l' effettivo funzionamento dell' unione doganale giustificava un' interpretazione estensiva degli artt . 9, 27, 28, 111 e 113 del trattato, nonché dei poteri che dette norme attribuiscono alle istituzioni al fine di consentire a queste ultime di disciplinare in maniera coerente, con atti adottati autonomamente, gli scambi commerciali con l' estero; tuttavia, come già accennato, secondo la Corte, il Consiglio poteva legittimamente ritenere che al fine della certezza del diritto fosse giustificato ricorrere alla procedura di cui all' art . 235, tanto più che il regolamento in questione era stato adottato durante il periodo transitorio, mentre la politica commerciale doveva essere informata a principi uniformi solo dopo lo spirare del periodo transitorio, quindi dopo il 31 dicembre 1969 ( 20 ).
81 . Proprio nell' ultima proposizione si trova la vera chiave di questa parte della decisione, poiché il regolamento sul valore in dogana delle merci era stato adottato quando ancora non esisteva la tariffa doganale comune, si era ancora nel periodo di transizione e fra l' altro non si poteva ancora applicare l' art . 113, mentre le restanti disposizioni non rendevano possibile alla Comunità l' adozione della relativa disciplina nelle forme di un regolamento . Donde il ricorso all' art . 235 del trattato CEE . E' bene inoltre notare che il regolamento successivo ( 21 ), che aveva sostituito quello del 1968 al termine del periodo di transizione, venne fondato giuridicamente sull' art . 113 del trattato CEE .
Inosservanza di forme sostanziali . Infrazione dell' art . 190 del trattato CEE .
82 . Dalle considerazioni fin qui svolte consta con certezza che nella motivazione dei regolamenti controversi il convenuto non aveva indicato nessuna base giuridica precisa, ma che, tuttavia, nell' adottarli aveva inteso riferirsi agli artt . 113 e 235 del trattato CEE . Nell' approvazione della relativa delibera esso ha seguito la procedura di cui all' art . 235 del trattato CEE nonché, essendosi discostato dalle proposte di regolamento avanzate dalla Commissione, quella di cui all' art . 149 del trattato CEE : esso ha quindi deliberato all' unanimità .
83 . Il riferimento puro e semplice al trattato CEE potrebbe costituire una violazione dell' art . 190 del trattato CEE, che impone l' obbligo di motivazione dei regolamenti del Consiglio e, dunque, anche un' eventuale inosservanza di forme sostanziali .
84 . Secondo la giurisprudenza della Corte l' art . 190 del trattato CEE prescrive che gli atti delle istituzioni devono contenere l' esposizione dei motivi che hanno indotto ad emanarli, "cosicché la Corte possa esercitare il suo sindacato e tanto gli Stati membri quanto i singoli interessati sappiano in quali condizioni le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato" ( 22 ).
85 . E' vero che l' ampiezza dell' obbligo di motivazione sancito dall' art . 190 del trattato CEE, dipende dalla natura dell' atto considerato . Per quanto riguarda gli atti di portata generale, le condizioni poste dall' art . 190 debbono ritenersi soddisfatte qualora la motivazione chiarisca i punti essenziali del provvedimento adottato ( 23 ).
86 . Per quanto ciò non sia esplicitato dalla giurisprudenza in materia, pure, dal puntuale sindacato che la Corte esercita sulla base giuridica di volta in volta prescelta, si deve trarre la conclusione che dalla motivazione di un regolamento si debba almeno poter riconoscere il fondamento giuridico cui ci si è riferiti . In proposito le posizioni delle parti non sono molto diverse, dato che la ricorrente esige l' esplicita menzione della base giuridica, mentre il convenuto ha ritenuto sufficiente che la base giuridica, ancorché non indicata in un articolo specifico, tuttavia sia stata designata dal suo contenuto .
87 . E' bene del resto rilevare che anche l' art . 11 del regolamento interno del Consiglio 24 luglio 1979 dispone che i regolamenti del Consiglio debbono contenere l' indicazione delle disposizioni in virtù delle quali sono stati adottati ( 24 ).
88 . Ricollegandomi alla sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa 112/80 ( 25 ), sono dell' opinione che l' obbligo di motivazione sia soddisfatto allorché, da quanto esposto nella motivazione, sia per lo meno possibile individuare la base giuridica .
89 . E' vero però che le motivazioni dei due regolamenti controversi non soddisfano queste condizioni . Esse indicano, sì, chiaramente ciò a cui si mira con le preferenze tariffarie generalizzate e come deve essere gestito detto sistema, ma tacciono proprio sulla questione della base giuridica di cui qui si dibatte . Si deve ritenere al riguardo che la base giuridica deve potersi trarre dal testo stesso della motivazione e che non basti che essa sia semplicemente nota alle istituzioni comunitarie che partecipano al procedimento legislativo . Infine, come ha constatato la Corte, anche i cittadini degli Stati membri, eventualmente interessati, debbono essere messi in grado di farsi un' idea del modo in cui le istituzioni comunitarie hanno applicato il trattato . Lo svolgimento dei procedimenti nel Consiglio dei ministri non è noto ai singoli cittadini, poiché le discussioni in seno a detto organo non sono pubbliche e i relativi processi verbali non sono accessibili alla generalità .
90 . Mi chiedo se questo difetto di motivazione in ambedue i regolamenti sia sufficiente a giustificare un loro annullamento per inosservanza di forma sostanziale, sebbene la ricorrente non li abbia impugnati nel merito e sebbene il convenuto potrebbe reiterarli nelle forme dovute e con l' identico contenuto .
91 . In linea di principio il difetto di motivazione vizia l' intero atto ed è una causa d' annullamento per inosservanza di forma sostanziale ai sensi dell' art . 173, 1° comma, del trattato CEE . Penso tuttavia che l' espressione "inosservanza di forme sostanziali" non possa essere intesa nel senso che ogni inesattezza od incompletezza rappresenti un difetto di motivazione comportante la nullità dell' intero atto . Uguale orientamento sembra esprimere la posizione presa dal convenuto durante la trattazione orale, nel dichiararsi disposto ad ammettere l' esistenza di un vizio di forma ma non di una forma sostanziale .
92 . In un caso, come quello in esame, di un atto non impugnato nel merito e la cui motivazione, a parte il mancato riferimento alla corretta base giuridica, è del resto sufficiente, propongo di distinguere come segue :
93 . Se non è indicata la pertinente base giuridica e se ciò poteva incidere sulla deliberazione presa, sussisterà certamente una trasgressione di forme sostanziali . Tale sarebbe in special modo l' ipotesi in cui il riferimento ad una disposizione non pertinente ovvero il mancato riferimento a quella pertinente, abbiano condotto ad adottare la decisione secondo una procedura diversa da quella contemplata dal trattato . Infatti il richiamo alla corretta base giuridica è imposto proprio allo scopo di applicare la procedura corretta .
94 . Come ho già avuto modo di spiegare al punto 32, l' andamento della discussione nel Consiglio è fortemente influenzato dal fatto che una decisione possa essere adottata all' unanimità o a maggioranza qualificata . A questo riguardo, deliberare secondo quanto disposto dall' art . 113 non significa che esprimere un voto unanime sia vietato, ma soltanto che nessuno Stato membro può impedire, da solo, l' adozione di una delibera .
95 . La Commissione ha affermato di aver dissentito dal Consiglio quanto al tenore dei regolamenti controversi . Se fosse stata scelta la giusta procedura di approvazione, essa avrebbe avuto maggiori possibilità di far passare i suoi punti di vista . Di conseguenza la forma di approvazione della decisione incideva sostanzialmente sul suo contenuto . Ne risultava quindi accertata tanto l' inosservanza di forme sostanziali quanto la trasgressione del trattato CEE .
96 . E' ben vero che la deliberazione con voto unanime è stata adottata dal Consiglio non soltanto in forza del richiamo all' art . 235 del trattato CEE . Oltre a ciò, non avendo accolto le proposte formulate dalla Commissione, non soltanto in ordine alla base giuridica dei regolamenti ma anche in ordine al loro tenore, in forza dell' art . 149, 1° comma, del trattato CEE, esso poteva deliberare solo all' unanimità . Se invece la base giuridica prescelta fosse stato l' art . 113 del trattato CEE, la Commissione avrebbe potuto formulare le sue proposte in modo da renderle accoglibili da una maggioranza qualificata del Consiglio . In tal caso sarebbe stato eliminato il fondamento di una deliberazione ex art . 149, 1° comma, del trattato CEE .
97 . Non potendosi escludere che la menzione e l' applicazione della base giuridica corretta avrebbe determinato un diverso tenore dei regolamenti controversi, l' imprecisa indicazione della base giuridica ed il richiamo non pertinente all' art . 235 del trattato CEE nell' adozione dei regolamenti, rappresentano nel contempo un' inosservanza di forme sostanziali ed una trasgressione sostanziale del trattato CEE .
IV - Sulla domanda di statuire la conservazione degli effetti dei regolamenti
98 . Considerato che nessuna delle parti intende mettere in causa il contenuto materiale dei regolamenti controversi nel presente procedimento e che il principio della certezza del diritto impone, in special modo nell' interesse degli operatori economici e dei paesi in via di sviluppo favoriti da detti regolamenti, di non mettere in causa gli effetti di questi ultimi, propongo di decidere, in forza dell' art . 174, 2° comma, del trattato CEE, che gli effetti dei regolamenti in questione saranno considerati definitivi finché le istituzioni competenti non avranno adottato i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza nella presente causa importa .
99 . Durante la trattazione orale si è discussa la questione se l' ambito di applicazione dell' art . 174, 2° comma, non si restringa a singoli effetti giuridici . Si deve osservare al riguardo che dall' art . 174, 2° comma, nulla emerge contro il potere della Corte di far salvi degli effetti quando essa lo reputi necessario; in altri termini, se la Corte reputa necessario che i provvedimenti annullati continuino a produrre tutti i loro effetti, è legittimata a decidere in tal senso dall' art . 174, 2° comma, e nulla vi osta, come conferma la sua stessa giurisprudenza ed in special modo le sentenze 5 giugno 1973, causa 81/72 e 20 marzo 1985, causa 264/82 ( 26 ).
C - Conclusioni
100 . In considerazione di quanto precede propongo di accogliere il ricorso e di condannare il convenuto al pagamento delle spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1985, L 352, del 30.12.1985, pag . 1 .
( 2 ) GU 1985, L 352, del 30.12.1985, pag . 107 .
( 3 ) GU 1985, L 352, del 15.12.1985, pag . 192 .
( 4 ) "Aid can be no substitute for trade ".
( 5 ) Regolamenti nn . da 1308 a 1314/71, GU 1971, L 142, del 21.6.1971, pagg . 1 e seguenti .
( 6 ) Sentenza 10 febbraio 1983, causa 230/81, Granducato del Lussemburgo / Parlamento europeo, Racc . 1983, pag . 255, in particolare pag . 284 .
( 7 ) Sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste "Les Verts" / Parlamento europeo, Racc . pag . 1339, punto 23 della motivazione .
( 8 ) Sentenza 23 aprile 1986, ibidem, punto 24 della motivazione; sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione / Consiglio, Racc . 1971, pag . 263, in particolare pag . 277 .
( 9 ) Sentenza 11 marzo 1980, causa 104/79, Foglia / Novello, Racc . 1980, pag . 745; sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia / Novello, Racc . 1981, pag . 3045 .
( 10 ) Sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie BV / Commissione delle Comunità europee, Racc . pag . 1965, punto 21 a pag . 1990 .
( 11 ) Parere della Corte di giustizia 4 ottobre 1979 emesso in forza dell' art . 228, n . 1, 2° comma, del trattato CEE, Racc . 1979, pag . 2871 .
( 12 ) Vedasi il regolamento del Consiglio 15 marzo 1982, n . 596, che modifica il regime d' importazione di alcuni prodotti originari dell' URSS, GU 1982, L 72, pag . 15, e il regolamento del Consiglio 16 aprile 1982, n . 877, che sospende l' importazione di qualsiasi prodotto originario dell' Argentina, GU 1982, L 102, pag . 1 .
( 13 ) Sentenza 12 luglio 1973, causa 8/73, Hauptzollamt Bremerhafen / Massey-Ferguson GmbH, Racc . 1973, pag . 897 .
( 14 ) Sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Suzanne Donckerwolcke e Henri Schou / Procuratore della Repubblica, Racc . 1976, pag . 1921 .
( 15 ) Parere della Corte di giustizia 11 novembre 1975, emesso in forza dell' art . 228, n . 1, 2° comma, del trattato, Racc . 1975, pag . 1355 .
( 16 ) Parere cit ., n . 43 della motivazione .
( 17 ) Vedasi Eurostat, Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft, 23a edizione, pag . 35 .
( 18 ) Sent . cit ., pag . 907 .
( 19 ) GU L 148, del 28.6.1968, pag . 6 .
( 20 ) Art . 113, 1° comma, del trattato CEE .
( 21 ) Regolamento 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci, GU L 134 del 31.5.1980, pag . 1 .
( 22 ) Sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe Handelsgesellschaft Nord mbH e Rewe-Markt Steffen / Hauptzollamt Kiel, Racc . 1981, pag . 1805, in particolare pag . 1833, n . 25 della motivazione .
( 23 ) Sentenza 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe Zentrale / Land - wirtschaftskammer Rheinland, Racc . 1984, pag . 1229 .
( 24 ) GU L 268 del 25.10.1979, pag . 1 .
( 25 ) Sentenza 5 maggio 1981, causa 112/80, Anton Duerbeck / Hauptzollamt Frankfurt am Main Flughafen, Racc . 1981, pag . 1095, in particolare pag . 1113 .
( 26 ) Sentenza 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione / Consiglio, Racc . 1973, pag . 575; sentenza 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex e altri / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 851 .
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