Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - 1 . Se io vi presento questo pomeriggio le conclusioni sulla causa oggi trattata, lo faccio perché in primo luogo ritengo che la situazione di fatto e di diritto sia stata cosi ampiamente chiarita nel corso della trattazione orale odierna da rendere possibile una decisione; lo faccio poi allo scopo di tener conto di quanto fatto notare dal governo olandese, il quale ha sostenuto che il rispetto delle quote nei Paesi Bassi non è assicurato finché questa Corte non avrà emesso la sua sentenza nella presente causa .
2 . Poiché il giudice a quo ha già risposto egli stesso alla maggior parte delle questioni sollevate nel corso della fase scritta del procedimento e della trattazione orale, ritengo opportuno esaminare solo le due questioni sulla cui soluzione tale giudice nutre ancora qualche dubbio :
"1 ) Se il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1984, n . 1/85, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile ( 1 ) sia compatibile con l' art . 4, n . 1, del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( 2 ), qualora venga mantenuta una ripartizione inalterata delle quote di cattura di passera di mare tra gli Stati membri in presenza di una situazione biologica modificata .
2 ) Se il regolamento n . 1/85 contenga, in considerazione degli effetti che ne derivano in pratica - mancato esaurimento del contingente comunitario di cattura, mentre nel contempo la quota dei Paesi Bassi viene superata -, disposizioni che ostacolano il commercio all' interno della Comunità e che non sono indispensabili alla conservazione delle risorse biologiche del mare ."
Sulla prima questione
3 . In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia ( 3 ) il giudice a quo parte dal principio che la limitazione delle catture mediante l' istituzione di contingenti per talune popolazioni ittiche è indispensabile e legittima al fine della conservazione e della ricostituzione di tali popolazioni . Esso ritiene inoltre che una ripartizione delle catture autorizzate tra gli Stati membri sia necessaria per garantire ai vari Stati membri, per un certo numero di anni, una relativa certezza circa le aspettative che essi possono nutrire per quanto riguarda le quote loro attribuite . La sola questione che si pone il giudice proponente è relativa al se, tenuto conto della variazione intervenuta nella consistenza delle riserve di passere di mare nel corso del periodo 1983/1985, il mantenimento di una ripartizione immutata tra gli Stati membri fosse conforme al principio della stabilità relativa dell' attività di pesca, sancito dall' art . 4, n . 1, del regolamento n . 170/83 .
4 . Bisogna innanzitutto notare che non è affatto dimostrato che la situazione biologica della popolazione di passere di mare nelle divisioni CIEM ( 4 ) di cui trattasi sia effettivamente migliorata . Sembra piuttosto risultare invece il contrario dalle proposte del CIEM, poiché queste ultime erano orientate nel senso di una diminuzione del totale delle catture da 181 000 tonnellate nel 1983 a 130 000 tonnellate per il 1985 . Il totale delle catture fissato per la Comunità era tuttavia aumentato passando da 164 000 a 200 000 tonnellate .
5 . Tuttavia, come ci è stato illustrato, tale aumento non è necessariamente collegato ad un miglioramento della situazione biologica delle popolazioni di passere di mare; entrano invece in conto anche talune considerazioni economiche, in particolare la volontà del Consiglio di aumentare i contingenti effettivi dei pescatori olandesi senza dover contemporaneamente modificare il criterio di ripartizione che era stato fissato nel 1983 .
6 . Il Consiglio aveva fissato questo criterio sulla base del precedente volume di catture degli Stati membri . Negli argomenti che sono stati esposti, nulla lascia supporre che il Consiglio abbia oltrepassato, all' atto di tale ripartizione, i limiti del potere discrezionale di cui dispone per l' elaborazione della politica economica . Lo stesso vale per quanto riguarda l' intenzione del Consiglio di mantenere per dieci anni tale criterio di ripartizione, fissato a seguito di laboriosi negoziati .
7 . Tuttavia, se il Consiglio intendeva soddisfare le esigenze della pesca olandese e se ha aumentato il totale delle catture ritenendo che i contingenti attribuiti agli altri Stati membri non venissero integralmente esauriti - il che portava in effetti ad aumentare il contingente olandese - così che tale metodo poteva presentare un carattere abbastanza insolito, non si può comunque vedervi una violazione del principio della stabilità relativa dell' attività di pesca a danno dei pescatori olandesi . Tale osservazione è corroborata dall' andamento dei contingenti olandesi per la cattura delle passere di mare, che mostrava un aumento costante nel corso degli anni 1982-1985, da 50 000 a 71 000 tonnellate . Bisogna inoltre segnalare che il regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca non è privo di flessibilità e che esso consente, in particolare, agli Stati membri di scambiare in tutto o in parte le quote loro attribuite, come è del resto già avvenuto .
8 . Poiché quindi non può essere dimostrata l' esistenza di una violazione dell' art . 4, n . 3, del regolamento n . 170/83, non è necessario esaminare l' ulteriore questione relativa ai limiti in cui il Consiglio, nell' adozione di un regolamento, si trovi vincolato dal contenuto di un regolamento precedente, ma avente lo stesso rango del regolamento da adottare .
Sulla seconda questione
9 . Sulla questione se la chiusura della pesca della passera di mare intervenuta a seguito dell' esaurimento delle corrispondenti quote di cattura attribuite ai Paesi Bassi debba essere considerata una misura che ostacola il commercio, bisogna far riferimento, ancora una volta, alla già menzionata sentenza 14 luglio 1976, pronunciata nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 . I principi sanciti in tale sentenza relativamente alle limitazioni di cattura nazionali possono essere trasposti alle limitazioni comunitarie . Pertanto in base ad essi :
10 . "I provvedimenti che mirano alla preservazione del patrimonio ittico mediante la fissazione di quote di cattura e la limitazione del volume dell' attività alieutica, pur limitando la "produzione" a breve termine, hanno per l' appunto lo scopo di evitare che essa subisca un regresso tale da compromettere seriamente il rifornimento dei consumatori . Pertanto il fatto che simili provvedimenti comportino, come effetto prossimo, una contrazione del volume degli scambi di pesce fra gli Stati membri interessati non autorizza a classificarli fra le misure vietate dal trattato; ciò che conta, infatti, è che essi risultano indispensabili per consentire in avvenire lo sfruttamento ottimale e costante delle risorse ittiche ." ( 5 )
B - Conclusione
11 . In considerazione di quanto sopra esposto, vi propongo di risolvere nel modo seguente la questione posta alla Corte dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle :
Dall' esame della questione sottoposta alla Corte di giustizia dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle non sono emersi elementi tali da inficiare la validità del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1984, n . 1/85, per quanto riguarda la ripartizione fra gli Stati membri del totale di catture di passere di mare nelle divisioni CIEM II a e IV .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1985, L 1, pag . 1 .
( 2 ) GU 1983, L 24, pag . 1 .
( 3 ) Cfr . sentenza 14 luglio 1976, cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer e altri, Racc . 1976, pagg . 1279 e seguenti .
( 4 ) CIEM ( Consiglio internazionale per l' esplorazione del mare ).
( 5 ) Lloc . cit . punto 58 della motivazione e seguenti .
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