Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Nel procedimento in merito al quale oggi esprimo il mio punto di vista, la ricorrente Société des grands moulins de Paris chiede che la Comunità economica europea, convenuta, rappresentata dalle sue istituzioni Consiglio e Commissione, le risarcisca il danno da essa assertivamente subito in quanto le istituzioni comunitarie non hanno accordato al prodotto di sua fabbricazione denominato "granidon" le restituzioni alla produzione stabilite per i prodotti succedanei .
2 . La ricorrente sostiene che il diverso trattamento riservato al granidon rispetto ai suoi succedanei è illegittimo . Essa ritiene di aver subito, a causa del diniego delle restituzioni alla produzione, un danno che essa scompone in tre punti :
- mancato pagamento di restituzioni alla produzione per il granidon per un importo pari a 31 214,48 FF;
- mancato guadagno negli ultimi cinque anni per un importo pari a 6 milioni di FF;
- spese per la produzione del granidon pari a 271 000 FF .
3 . Di conseguenza, la ricorrente chiede che la Corte voglia :
- condannare la Comunità economica europea al pagamento di 6 302 224,48 FF, oltre agli interessi legali, a partire dalla data della presentazione del ricorso;
- porre a carico della Comunità economica europea le spese processuali .
4 . Il Consiglio, convenuto, chiede che la Corte voglia :
- respingere il ricorso in quanto è diretto contro il Consiglio;
- riservare, in questa fase del procedimento, le spese .
5 . La Commissione, convenuta, chiede che la Corte voglia :
- respingere il ricorso;
- porre le spese di causa a carico della ricorrente .
B - Parere
I - Sulla ricevibilità
6 . Il Consiglio, convenuto, sostiene che il ricorso è erroneamente diretto contro lo stesso : il fatto che può eventualmente far sorgere una responsabilità è l' omessa inclusione del granidon nell' elenco dei prodotti per i quali erano concesse restituzioni alla produzione . Il Consiglio quindi non ha mai avuto possibilità di decidere sulla concessione di restituzioni alla produzione per il granidon . Di conseguenza, spetterebbe solo alla Commissione rappresentare la Comunità dinanzi alla Corte di giustizia .
7 . Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nell' ordinamento comunitario è nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia che la Comunità, qualora venga chiamata a rispondere di un atto di uno dei suoi organi, debba essere rappresentata in giudizio dall' istituzione o dalle istituzioni responsabili dell' atto impugnato ( 1 ). La Corte di giustizia aveva per questo dichiarato ricevibile il ricorso per risarcimento, fondato su un atto normativo del Consiglio ritenuto illegittimo, diretto contro la Comunità rappresentata da Consiglio e Commissione, in quanto il Consiglio aveva adottato il provvedimento contestato su proposta della Commissione .
8 . Lo stesso valga allorché il provvedimento che fa sorgere la responsabilità della Comunità sia da ricondurre a un' omessa regolamentazione da parte del Consiglio . Tenuto conto della collaborazione tra il Consiglio e la Commissione nell' iter normativo, per la quale alla Commissione spetta sì il diritto di iniziativa, ma è al Consiglio che spetta la decisione finale, non sembra ragionevole che la Comunità venga rappresentata unicamente dalla Commissione, istituzione che non aveva la potestà di emanare l' atto normativo la cui adozione era stata omessa . Né contraddice a tale conclusione il fatto che il Consiglio, in materia di politica agricola comune, possa, a norma dell' art . 43 del trattato CEE, deliberare soltanto su proposta della Commissione poiché ai sensi dell' art . 152 del trattato CEE il Consiglio ha la facoltà di chiedere alla Commissione di sottoporgli tutte le proposte del caso . Il Consiglio non si è tuttavia avvalso di tale facoltà relativamente alla presente questione .
9 . Non si intravvedono ulteriori decisioni sulla ricevibilità, né le parti le hanno seriamente sollevate . A dire il vero, la Commissione, convenuta, fa valere che la ricorrente avrebbe ben potuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo francese le decisioni con le quali veniva negata la restituzione alla produzione, per poi sollevare, nel corso di questo stesso giudizio, una questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di giustizia . Essa però ammette, al tempo stesso, che il ricorso per risarcimento dei danni di cui agli artt . 178 e 215 del trattato CEE va considerato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, come un rimedio giuridico autonomo . Tale punto di vista va condiviso .
10 . Il ricorso diretto contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione, è pertanto ricevibile .
II - Sul merito
1 . Sull' illegittimità dell' operato delle istituzioni comunitarie
11 . La ricorrente sostiene che la Comunità economica europea è responsabile nei suoi confronti per non aver incluso il granidon nella disciplina delle restituzioni alla produzione, concesse ai prodotti tradizionalmente impiegati nell' industria della birra . Il granidon può essere impiegato come succedaneo dell' amido e del gritz di granturco, ossia di prodotti tradizionalmente utilizzati nell' industria della birra . Poiché sono state concesse restituzioni alla produzione per l' amido e per il gritz di mais, e non invece per il granidon, prodotto succedaneo, ciò configurerebbe, secondo la ricorrente, una violazione del principio di uguaglianza .
12 . La Commissione - che è l' unica delle due istituzioni convenute ad aver posto posizione nel merito della censura mossa dalla ricorrente - fa rilevare in primo luogo che il granidon costituisce un prodotto sui generis che non può essere ricompreso tra i prodotti in favore dei quali era stata concessa una restituzione alla produzione fino al 1986 o fino al 1989 . Solo in una fase successiva di fabbricazione, purificando il granidon dalle proteine ancora in esso contenute, si perviene necessariamente alla produzione di amido, prodotto per il quale la disciplina delle restituzioni alla produzione trova senz' altro applicazione .
13 . La succedaneità del granidon rispetto agli altri prodotti impiegati nell' industria della birra, aventi diritto ad una restituzione alla produzione, non sarebbe punto dimostrata .
14 . Va innanzitutto constatato che il prodotto fabbricato dalla ricorrente non è identico a quei prodotti ( 2 ) per i quali erano state concesse le restituzioni alla produzione . Esso non è completamente identico neanche al prodotto probabilmente più simile, cioè l' amido di frumento, tenuto conto del suo elevato contenuto di proteine . Benché solo con il regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n . 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( 3 ), sia stato disposto che la purezza dell' amido e della fecola nella materia secca deve essere in tutti i casi almeno del 97%, non è dato ritenere che per oltre 18 anni, durante i quali sono state concesse restituzioni alla produzione per determinati tipi di amido, non si sia mai proceduto ad una definizione di detta sostanza . Si potrebbe quantomeno escludere che un prodotto, composto solo per l' 85% di amido, possa essere considerato amido ai fini delle restituzioni alla produzione . In caso contrario, la convenuta avrebbe potuto richiedere restituzioni alla produzione in base alla normativa vigente .
15 . Anche il comportamento della convenuta ne è una conferma, visto che essa, stando alle sue stesse affermazioni, non ha mai tentato, durante il periodo in cui ha prodotto il granidon, di ottenere per tale prodotto le restituzioni alla produzione stabilite per l' amido .
16 . Resta dunque da stabilire se la Comunità economica europea fosse tenuta, in base al principio generale di uguaglianza, a concedere anche al granidon, in quanto prodotto succedaneo, restituzioni alla produzione stabilite per determinati prodotti impiegati nell' industria della birra .
17 . A sostegno della propria tesi, secondo cui in ossequio al principio di uguaglianza anche con prodotti succedanei spetterebbe il beneficio delle restituzioni alla produzione, la ricorrente ha fatto riferimento in particolare alle sentenze della Corte 19 ottobre 1977 ( 4 ) e 4 ottobre 1979 ( 5 ).
18 . Nelle sentenze testé citate la Corte ha innanzitutto dichiarato che l' organizzazione comune dei mercati agricoli, ai sensi dell' art . 40, n . 3, comma 2, del trattato, deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori o consumatori delle Comunità . Anche se tale disposizione certamente vieta qualsiasi discriminazione fra produttori dello stesso prodotto, essa non ricomprende tuttavia con la stessa evidenza anche il rapporto tra i diversi settori commerciali e industriali dei prodotti agricoli di trasformazione . Il divieto di discriminazione sancito dalla summenzionata disposizione è, nondimeno, soltanto l' espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che appartiene ai principi generali del diritto comunitario . Da tale principio discende che fattispecie analoghe non possono essere trattate diversamente, salvo che una differenziazione non sia effettivamente giustificata .
19 . Alla luce di questi principi la Corte ha pertanto esaminato, nelle cause riunite 117/76 e 16/77, la soppressione della restituzione alla produzione per il quellmehl e il contemporaneo mantenimento della stessa per l' amido, dovendo al riguardo tener conto della particolarità del fatto che la normativa comunitaria era stata basata fino all' anno 1974 sulla sostituibilità dei due prodotti . Poiché le istituzioni comunitarie convenute nelle suddette cause non erano state in grado di giustificare il diverso trattamento riservato dal 1974 ai due prodotti, la Corte, nella sentenza 19 ottobre 1977 ha dichiarato che non era dimostrata l' esistenza di circostanze oggettive tali da giustificare la modifica della disciplina fino ad allora vigente . La soppressione della restituzione per il quellmehl ed il contemporaneo mantenimento della restituzione per l' amido di granturco costituiva pertanto una violazione del principio di uguaglianza .
20 . A conclusioni analoghe la Corte è giunta nella sentenza 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77 . Anche in questo caso la Corte ha dichiarato che, soprattutto in considerazione del fatto che i due prodotti oggetto della controversia ( le semole e i semolini di granturco da un lato e l' amido di granturco dall' altro ) avevano beneficiato per un periodo di tempo prolungato di un uguale trattamento per quel che riguarda le restituzioni alla produzione, non era dimostrata l' esistenza di circostanze oggettive tali da giustificare una modifica della disciplina comunitaria . Anche in questo caso la Corte ha accertato la violazione del principio di uguaglianza .
21 . Nelle summenzionate sentenze 4 ottobre 1979, la Corte ha quindi tratto conseguenze dalle precitate sentenze 19 ottobre 1977, riconoscendo in sostanza alle società interessate il diritto ad un risarcimento danni .
22 . Le decisioni della Corte sopra richiamate hanno tra loro in comune la particolare circostanza che prodotti che prima avevano ricevuto un uguale trattamento a partire da un dato momento sono stati trattati in modo differente . Questo fatto considerato in sé non sarebbe stato tuttavia ancora sufficiente a indurre la Corte a riconoscere l' avvenuta violazione del divieto di discriminazione, ove le istituzioni comunitarie fossero state in grado di suffragare la tesi che esse sostenevano, secondo cui alla luce di nuove conoscenze non sarebbe più esistito alcun legame di succedaneità tra quei prodotti . Perciò mi sembra che nelle decisioni richiamate sia implicitamente insito un ulteriore principio di diritto, ossia il principio della tutela del legittimo affidamento . Gli operatori commerciali interessati potevano infatti fare affidamento sul fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero continuato a considerare succedanei, salvo obiettivo mutamento della situazione di fatto, i prodotti in questione, succedaneità che del resto era stata riconosciuta negli atti normativi della Comunità . Difatti, solo qualora la succedaneità dei prodotti sia certa può essere fatto valere il principio di uguaglianza o di divieto di discriminazione .
23 . Va rilevato, sotto questo profilo, che la Corte, nelle due sentenze 19 ottobre 1977, ha dichiarato che l' art . 40, n . 3, comma 2, del trattato esclude senza alcun dubbio qualsiasi discriminazione fra produttori del medesimo prodotto, ma non menziona con altrettanta chiarezza i rapporti tra i diversi settori commerciali e industriali nel campo dei prodotti agricoli di trasformazione . Al riguardo, mi sembra che la giurisprudenza della Corte riconosca alle istituzioni comunitarie una certa libertà di valutazione, quanto alla questione della comparabilità di prodotti analoghi, anche nell' applicazione del principio di uguaglianza . Se ora un siffatto margine di valutazione è già accordato per prodotti di fabbricazione tradizionale, esso dev' essere a maggior ragione riconosciuto ove si tratti di valutare l' importanza economica di un prodotto nuovo immesso sul mercato, onde ricavare poi le necessarie conseguenze giuridiche . In definitiva, il principio del legittimo affidamento non trova applicazione in questo caso .
24 . In questo contesto, va ancora rilevato che la restituzione alla produzione fissata all' art . 11 del regolamento relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non ha la funzione di stabilizzare il prezzo dei cereali, poiché tale funzione è svolta dal sistema di intervento, quanto piuttosto quella di mettere a disposizione dell' industria di trasformazione i prodotti di base necessari ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall' applicazione della disciplina sull' organizzazione comune dei mercati ( 6 ).
25 . La concessione delle restituzioni alla produzione costituisce pertanto per i fabbricanti di prodotti amidacei il riflesso di una politica in favore dell' industria . E' opportuno quindi usare una certa prudenza nell' applicare il principio di uguaglianza a eventuali prodotti succedanei di nuovo tipo, cioè a prodotti non direttamente comparabili ai prodotti indirettamente favoriti .
26 . Certo, la ricorrente ha fatto valere che il proprio prodotto poteva essere impiegato con un certo successo nell' industria della birra, ma non ha tuttavia dimostrato in modo inequivocabile che esso fosse perfettamente sostituibile ai prodotti tradizionali . Inoltre è assodato che il prodotto di cui è causa è un avamprodotto dell' amido, che con una fase ulteriore del processo di produzione potrebbe essere trasformato in amido e ottenere quindi il diritto alle restituzioni alla produzione .
27 . Stando così le cose, non si può equiparare il granidon all' amido . Non sussiste quindi alcuna violazione del principio di uguaglianza .
2 . Sulle condizioni particolari di responsabilità per un atto normativo illecito
28 . Dato che non ha potuto essere accertato un comportamento illegittimo da parte delle istituzioni comunitarie, un ulteriore esame della domanda di risarcimento danni sarebbe superfluo; solo per amore di completezza e in subordine esaminerò ancora altri mezzi dedotti dalla ricorrente .
29 . Supponendo che l' operato delle istituzioni comunitarie fosse stato illegittimo, andrebbe esaminato se nella fattispecie vengano soddisfatte le rigide condizioni cui la giurisprudenza ha subordinato la responsabilità delle istituzioni comunitarie in caso di atto normativo illecito .
30 . Trattandosi di atti normativi che comportano scelte di politica economica, una tale responsabilità può sussistere solo a seguito di una grave violazione di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli . Su questo punto la Corte ha affermato tra l' altro, nella sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 ( 7 ), che, tenuto conto dei principi che negli ordinamenti giuridici degli Stati membri disciplinano la materia, l' istituzione di cui trattasi deve aver disconosciuto in modo palese e grave i limiti posti all' esercizio dei suoi poteri ( 8 ).
31 . In linea di principio non è da escludersi che la violazione del divieto di discriminazione possa essere considerata come violazione di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli . Se, per esempio, la Comunità economica europea riservasse ai produttori dello stesso prodotto un diverso trattamento, in tal caso sussisterebbe senz' altro la sua responsabilità . Tuttavia, non può trovare applicazione con pari rigore allorché si tratti di parità di trattamento di prodotti succedanei . In fondo, il divieto di discriminazione di cui all' art . 40 del trattato, come la Corte ha affermato nella sentenza 19 ottobre 1977, non contempla altrettanto inequivocabilmente i rapporti fra diversi settori industriali o commerciali nel campo dei prodotti agricoli trasformati . Per giunta, nel caso di specie si è di fronte a una pretesa violazione per omissione, così che ci si dovrebbe chiedere a partire da quale data potrebbe parlarsi di un obbligo giuridico ad agire da parte delle istituzioni comunitarie, sulla cui violazione potrebbe soltanto fondarsi un diritto al risarcimento .
32 . La ricorrente ha presentato alla direzione generale agricoltura della Commissione, nel giugno 1973, una prima domanda intesa ad ottenere l' inclusione del granidon nel regime della restituzione alla produzione, senza però ricevere, all' epoca, alcuna risposta . La ricorrente non ha ulteriormente reagito .
33 . Sempre che sia ancora possibile riconoscere che la Commissione aveva l' obbligo di esaminare la domanda della ricorrente e di decidere se ricorressero gli estremi per la concessione di una restituzione alla produzione per il granidon, non si può tuttavia rinvenire nella mancata concessione di detta restituzione da parte della Commissione una violazione grave del principio di uguaglianza e nemmeno un disconoscimento palese e grave dei limiti posti ai propri poteri, per i seguenti motivi : poiché la Commissione sin dal 1970 si era adoperata per circoscrivere il regime delle restituzioni alla produzione, e dato che le sue proposte erano state almeno in parte accolte dal Consiglio - fino a che la Corte con le sentenze 19 ottobre 1977 non aveva annullato i regolamenti del Consiglio adottati su proposta della Commissione - non può farsi carico alla Commissione, in un periodo nel quale la stessa si adoperava per apportare limitazioni alle restituzioni alla produzione, di non aver voluto far ammettere dal Consiglio ulteriori nuovi prodotti nella disciplina delle restituzioni alla produzione . Così facendo, essa si è mossa entro il margine di valutazione in materia di politica economica che le è proprio, ancorché un tale operato avesse dovuto violare il principio di uguaglianza . Nel fatto che la Commissione, in materia di restituzioni alla produzione, abbia cercato di attenersi a obiettivi di politica economica risoluti e coerenti non può ravvisarsi un palese e grave disconoscimento dei limiti posti ai propri poteri .
34 . Un analogo ragionamento deve valere quindi anche per le domande di inclusione del granidon nel regime delle restituzioni che la ricorrente ha presentato nel 1984 e nel 1985 . A dire il vero, si deve anche riconoscere che l' evoluzione e lo smercio del prodottto fabbricato dalla ricorrente possono essere stati ostacolati dall' iter decisionale piuttosto lento delle istituzioni comunitarie durato dal 1970 al 1986 : ciò è dovuto alla macchinosità del processo decisionale della Comunità, della quale, allo stato attuale del diritto comunitario, deve tener conto un operatore economico che intenda ottenere in un "mercato" regolamentato sovvenzioni per un prodotto nuovo, per il quale sappia che non sono finora contemplate sovvenzioni .
35 . Pertanto, anche ammesso che l' operato delle istituzioni comunitarie fosse stato illecito, non si sono verificate le condizioni necessarie per la responsabilità della Comunità economica europea per un atto normativo illecito in materia di politica economica .
3 . Sul danno verificatosi
36 . In via del tutto subordinata va ancora esaminata l' esistenza di un danno nonché di un nesso di causalità tra l' omissione da parte della Comunità e il danno subito dalla ricorrente .
37 . Detto danno si articolerebbe in tre punti : mancato versamento delle restituzioni alla produzione, mancato guadagno e costi di produzione superflui .
a ) Mancato versamento delle restituzioni alla produzione
38 . La richiesta di pagamento di 31 214,48 FF dovrebbe essere ritenuta ammissibile, in quanto la Commissione, convenuta, nella controreplica non ha più contestato tale ammontare .
b ) Mancato guadagno
39 . La ricorrente asserisce che l' utile che essa avrebbe conseguito, se il granidon grazie alla concessione di restituzioni alla produzione fosse stato competitivo, sarebbe ammontato, per gli ultimi cinque anni anteriori alla presentazione del ricorso, a 6 milioni di FF . Tali valutazioni sono basate su ipotesi sulla possibile quota di mercato che il granidon avrebbe potuto raggiungere nel settore della produzione della birra . Dette ipotesi si basano, come precisa la ricorrente, su analisi di mercato effettuate in proprio dalla stessa ricorrente e dalle quali non si può ricavare su quali elementi oggettivi si fondi il calcolo del volume d' affari che la ricorrente si attendeva . Neanche la corrispondenza tra diverse imprese produttrici di birra e la ricorrente, prodotte alla Corte su sua richiesta, consente di ricavare conclusioni affidabili sull' ampiezza del volume d' affari sperato . Per giunta, va constatato che in base al calcolo delle spese presentato dalla ricorrente per l' esercizio 1985/1986 si sarebbero verificate delle perdite anche in caso di concessione delle restituzioni alla produzione . La ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare come sia possibile, partendo da tali perdite, ricavare un utile netto complessivo di 6 milioni di FF per gli ultimi cinque anni . Non avendo fornito tali indicazioni, essa non ha addotto la prova di aver effettivamente subito il mancato guadagno di cui si tratta .
c ) Risarcimento dei costi di produzione
40 . Si tratta di costi per un importo pari a 271 000 FF che la ricorrente non ha ben comprovato . In particolare, essa non ha spiegato perché nel 1985 fosse divenuta necessaria l' assunzione di un capo progetto, mentre l' elaborazione del granidon avrebbe dovuto essersi già conclusa alla fine degli anni sessanta . Del resto, va sottolineato che i costi diretti di produzione andrebbero compresi nel computo generale dei costi del granidon, costi che costituiscono un elemento da prendere in considerazione ai fini del calcolo del mancato guadagno .
41 . I costi diretti di produzione non possono essere quindi considerati come danni autonomamente risarcibili .
4 . Spese
42 . Poiché il ricorso deve essere quindi respinto, le spese processuali, a norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, vanno poste a carico della ricorrente, ad eccezione delle spese sostenute dal Consiglio che non ha presentato espresse conclusioni sulle spese .
C - Conclusione
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di decidere come segue :
1 . Il ricorso è respinto .
2 . Le spese del procedimento, eccetto quelle sostenute dal Consiglio, sono poste a carico della ricorrente .
3 . Il Consiglio sopporterà le proprie spese .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 13 novembre 1973, cause riunite da 63 a 69/72, Wilhelm Werhahn Hansamoehle e altri / Consiglio e Commissione, Racc . 1973, pag . 1229, in particolare, pag . 1247 .
( 2 ) Regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n . 367, che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell' industria della birra ( GU 1967, 174, pag . 36 ); regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n . 371, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl ( GU 1967, 174, pag . 40 ).
( 3 ) GU 1986, L 189, pag . 12 .
( 4 ) Sentenza 19 ottobre 1977 nelle cause riunite 117/76 e 16/77, Albert Ruckdeschel & Co . e altri / Hauptzollamt Hamburg - St.Annen; Diamalt AG / Hauptzollamt Itzehoe, Racc . 1977, pag . 1753; sentenza 19 ottobre 1977 nelle cause riunite 124/76 e 20/77, SA moulins et huileries de Pont-à-Mousson / ONIC; Société coopérative "Providence agricole de la Champagne" / ONIC, Racc . 1977, pag . 1795 .
( 5 ) Sentenza 4 ottobre 1979 nelle cause riunite 241, 242, da 245 a 250/78, DGV Deutsche Getreideverwertung e altri / Consiglio e Commissione delle Comunità europee, Racc . 1979, pag . 3017; sentenza 4 ottobre 1979 nelle cause riunite 261 e 262/78, Interquell Staerke-Chemie GmbH & Co . KG e altri / Consiglio e Commissione delle Comunità europee, Racc . 1979, pag . 3045; sentenza 4 ottobre 1979 nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P . Dumortier frères SA e altri / Consiglio delle Comunità europee, Racc . pag . 3091 .
( 6 ) Vedasi il punto 10 della motivazione del regolamento n . 120/67, nonché punto 9 della motivazione del regolamento n . 2727/75 .
( 7 ) Sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co . KG e altri / Consiglio e Commissione delle Comunità europee, Racc . 1978, pag . 1209, in particolare pag . 1225 .
( 8 ) Sentenza 6 dicembre 1984, causa 59/83, SA Biovilac NV / Comunità economica europea, Racc . 1984, pag . 4057, in particolare pag . 4075 .
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